Tipologia: CCNL
Data firma: 17 marzo 1987
Validità: 01.04.1987 - 31.05.1990
Parti: Assolampade-Cgii e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Lampade, valvole ecc., Industria

Sommario:

Disciplina generale
Sezione I

Art. 1 - Investimenti e occupazione
Art. 2 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio
Art. 3 - Mobilità orizzontale nell’ambito dello stabilimento
Art. 4 - Mobilità
Sezione II Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 - Assunzione e visite mediche
Art. 6 - Portatori di handicap
Art. 7 - Contratto a termine
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale part-time
Art. 9 - Periodo di prova
Art. 10 - Classificazione del personale
• Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Art. 11 - Passaggio di mansioni
Art. 12 - Cumulo di mansioni
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
Art. 15 - Lavoro in turni
Art. 16 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Riposi aggiuntivi
Art. 20 - Sospensione di lavoro
Art. 21 - Elementi della retribuzione
Art. 22 - Minimi contrattuali
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 24 - Premio speciale
Art. 25 - Premio di produzione
Art. 26 - Mensa
Art. 27 - Corresponsione della retribuzione
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 30 - Passaggi di qualifica
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Assenze
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Aspettativa
Art. 35 - Permessi non retribuiti
Art. 36 - Servizio militare
Art. 37 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 39 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 40 - Sicurezza - Ambiente di lavoro
Art. 41 - Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti
Art. 42 - Diritto allo studio
Art. 43 - Indumenti di lavoro
Art. 44 - Norme aziendali
Art. 45 - Reclami e controversie
Art. 46 - Relazioni sindacali
Art. 47 - Visite di inventario e di controllo
Art. 48 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari
Art. 50 - Licenziamento senza preavviso
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Art. 52 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 53 - Indennità in caso di morte
Art. 54 - Trapasso, trasformazione, cessazione e fallimento di azienda
Art. 55 - Consiglio di fabbrica
Art. 56 - Patronati
Art. 57 - Assemblee
Art. 58 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 59 - Permessi per cariche sindacali
Art. 60 - Affissioni
Art. 61 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 62 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 63 - Fondo di solidarietà
Art. 64 - Condizioni di miglior favore
Art. 65 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto
Art. 66 - Decorrenza e durata
Art. 67 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del Contratto
Disciplina speciale

Sezione I Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 68 - Periodo di prova
Art. 69 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 70 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Norme riguardanti il lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all’art. 70, punto 4)
Art. 71 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 72 - Interruzione di lavoro e sospensioni
Art. 73 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 74 - Recuperi
Art. 75 - Trattamento economico in caso di festività
Art. 76 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 77 - Retribuzione oraria
Art. 78 - Trasferte
Art. 79 - Ferie
Art. 80 - Conservazione degli utensili e del materiale
Art. 81 - Preavviso
Art. 82 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti
Art. 83 - Disciplina dell’apprendistato
Sezione II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 84 - Criteri di appartenenza
Art. 85 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro
Art. 86 - Clausole di rinvio
Sezione III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 87 - Periodo di prova
Art. 88 - Disposizioni particolari per gli impiegati con funzioni direttive
Art. 89 - Computo della retribuzione
Art. 90 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione del lavoro
Art. 91 - Trasferta
Art. 92 - Alloggio
Art. 93 - Ferie
Art. 94 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 95 - Doveri dell’impiegato
Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 97 - Previdenza
Allegati
Allegato 1 - Relazioni industriali
Allegato 2 - Minimi tabellari mensili
Allegato 3 - Valori limite di soglia per sostanze chimiche nell’atmosfera di ambienti di lavoro adottati dalla American Conference of Governmental Industrial Hygienists per il 1986-1987

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici

Addì 17 marzo 1987, in Roma, tra l’Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Filcea-Cgil, con l’assistenza della segreteria generale Filcea-Cgil, con la partecipazione del direttivo nazionale e con l’assistenza della Cgil nazionale, la Flerica-Cisl, la Uilcid- Uil con la partecipazione di una delegazione composta dai rappresentanti delle strutture regionali, comprensoriali e dei CdF delle aziende del settore; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, per le aziende e i lavoratori da esse dipendenti, che producono lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori (non regolati da altri Contratti collettivi nazionali di lavoro), trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, il Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983, e l’Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Disciplina generale
Sezione I
Art. 1 Investimenti e occupazione

Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori merceologici, convengono di porre in atto procedure così articolate:
1) Livello nazionale
Entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, in apposito incontro, ciascuna Associazione imprenditoriale nazionale, nel quadro degli indirizzi generali della programmazione dell’economia, porterà a conoscenza della Fulc:
a) i dati previsionali sugli investimenti globali e disaggregati per singoli settori produttivi, con articolazione distinta per comparti di specializzazione, per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali;
[…]
c) la consistenza strutturale dei settori merceologici rappresentati concernente il numero degli addetti, distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell’occupazione femminile;
d) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonché il numero degli addetti.
Nello stesso incontro verranno valutati a consuntivo, nella sfera delle rispettive autonomie, le realizzazioni relative alle previsioni di investimenti dell’anno precedente e ai loro effetti indicati alla lettera a).
2) Livello territoriale
A livello territoriale - regionale o provinciale - le Associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza dei competenti sindacati dei lavoratori, nel corso di apposito incontro:
a) i dati previsionali globali sugli investimenti riguardanti le attività dei singoli settori merceologici comprese nelle aree territoriali di competenza per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali;
[…]
c) le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
d) la consistenza strutturale delle industrie rappresentate nel territorio concernente il numero totale degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell’occupazione femminile e giovanile;
e) andamento globale dell’occupazione con particolare riferimento all’introduzione di nuove tecnologie e dell’automazione degli impianti.
Nello stesso incontro si procederà all’esame delle condizioni del mercato del lavoro del territorio interessato al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito settoriale e all’individuazione degli indirizzi di riqualificazione del personale eventualmente necessaria, promuovendo l’istituzione di corsi professionali anche con l’intervento delle regioni.
Gli elementi che emergeranno dall’incontro saranno portati a conoscenza delle competenti Commissioni regionali per l’impiego perché se ne avvalgano per attivare le possibilità loro riconosciute dalla legge.
Per le regioni e province con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli comparti le parti individueranno consensualmente aree interregionali o interprovinciali.
3) Livello aziendale
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da una sola unità produttiva con più di 250 unità, forniranno ai CdF, e tramite le associazioni imprenditoriali alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all’occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di distribuzione dell’orario di lavoro;
[…]
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell’occupazione femminile e giovanile;
e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull’occupazione;
f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull’occupazione.
In apertura degli incontri previsti in questo punto 3) la Direzione dell’unità produttiva comunicherà volta a volta agli organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l’applicazione dell’art. 623, Codice penale.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 150 e 250, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti sindacati dei lavoratori, e per conoscenza ai CdF, le notizie di cui al precedente punto d).
Nota a verbale n. 1
Le Parti si danno atto che la cadenza dell’informazione relativa agli argomenti previsti al punto 3), alle lettere e) e f) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.
Nota a verbale n. 2
Per quanto attiene le relazioni industriali si fa riferimento all’allegato n. 1.

Art. 2 Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio
1) Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro il CdF e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell’organizzazione del lavoro che influiscano sull’occupazione complessiva.
2) I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell’azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con il CdF, l’impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all’uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta del CdF potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell’azienda appaltante.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quelle di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente i CdF sulla natura delle attività conferite in appalto.
In occasione dell’incontro previsto al punto 2) del precedente art. 1, le associazioni industriali daranno ai competenti sindacati dei lavoratori, informazioni complessive sulla natura delle attività conferite in appalto.
3) Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L’Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull’occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente i CdF sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Art. 3 Mobilità orizzontale nell’ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro i CdF e, tramite l’associazione imprenditoriale di competenza, il sindacato provinciale di categoria, sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Nota a verbale
Restano salve, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui all’Accordo interconfederale 5 maggio 1965 e alla legge 164/1975.

Sezione II Parte comune alle tre regolamentazioni
Art. 5 Assunzione e visite mediche

[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.

Art. 6 Portatori di handicap
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento ai sensi della legge n. 482/1968 dei portatori di handicap riconosciuti invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 7 Contratto a termine
L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine.
L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all’art. 8bis del DL 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall’art. 23, punto 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
1) sostituzione di lavoratori in aspettativa;
2) esecuzione di un’opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
3) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
4) incremento di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o vincolate a termini di consegna urgenti o perentori;
5) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di pubbliche commesse che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al 10 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva. È comunque consentita la stipulazione di almeno sei contratti di lavoro a termine.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con Accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di contratto a termine per sopperire ad altre eventuali carenze di organico.

Art. 10 - Classificazione del personale
Dichiarazione delle parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l’attuazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con il CdF. Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di due mesi.
Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione possono comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa la eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il CdF, assistito dai componenti del gruppo interessato.
Le aziende condividono l’opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/1977, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.

Art. 13 Orario di lavoro
La durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell’orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell’orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e CdF.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate al CdF tempestivamente.
Al di fuori dei casi previsti dall’ottavo comma, eventuali casi di lavoro supplementare o straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale ed il CdF.
Le Direzione aziendali comunicheranno ai Consigli di fabbrica i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui all’ottavo comma.
L’orario normale di lavoro di cui al primo comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all’art. 1 - sezione I - programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane con prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza del CdF.
Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro supplementare quello attuato oltre le 40 ore settimanali. […]
L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 238,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1 gennaio 1988, a 237,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1 gennaio 1989 e a 236 giornate lavorative annue a decorrere dal 1 gennaio 1990 (239 - 236 = 3X8 = 24h).
La collocazione rispettivamente dei 22,5, 23,5 e 25 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all’art. 19, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso e concordato nelle aziende - sarà contrattato a livello aziendale senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
I riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore dall’effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare e straordinario nonché l’iniziativa dell’azienda per la ricerca del sostituto e nell’osservanza degli obblighi di legge.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla direzione aziendale.
[…]
Chiarimenti a verbale
1) Conformemente al disposto dell’art. 18, comma secondo, della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela delle donne e dei fanciulli, si conviene che il riposo intermedio del personale femminile e minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz’ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere. Resta escluso il personale adibito alle lavorazioni indicate nelle tabelle A e B di cui al RD 7 agosto 1936, n. 1721.
2) Lavori preparatori e complementari
Le parti convengono di perseguire l’obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi.
Al riguardo, fermo restando l’orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.
[…]
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Sezione I della Disciplina generale del presente Contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Art. 15 Lavoro in turni
Le parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.

Art. 17 Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, il lavoratore non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 37 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
[…]

Art. 38 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 40 Sicurezza - Ambiente di lavoro
L’azienda ed i lavoratori sono tenuti all’osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
Le Parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima ed alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist’s secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Tali tabelle sono allegate al presente Contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi dell’art. 9 della legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978 vengono attribuiti al CdF i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;
- promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità e contrattare con la direzione aziendale le misure da adottare per migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose e che comportino pericolo per l’integrità psicofisica del lavoratore;
- concordare con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione d’indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro d’affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge n. 833/1978 ai servizi d’igiene ambientale e di medicina del lavoro delle USL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell’ente a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l’attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all’area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura ed a carico dei competenti istituti assicuratori e previdenziali ove ciò è possibile in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati.
L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate con il CdF.
I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Agli incontri con l’azienda potranno partecipare insieme al CdF il/i rappresentante/i dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso e comunque non superiore a quattro, con il riconoscimento della retribuzione di fatto, in quanto la discussione medesima si svolge in orario di lavoro.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con il CdF soluzioni alternative.
Le aziende porteranno a conoscenza dei CdF, su loro richiesta:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni sull’attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 21 della legge n. 833/1978, nell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con la USL;
c) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi alle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
e) notizie sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l’uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche;
f) informazioni tramite scheda da definire a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’azienda esaminerà con il CdF la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle imprese terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall’azienda a disposizione del CdF e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell’apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell’esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti ai rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell’impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull’impianto in caso di emergenza.
Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente articolo attua il disposto dell’art. 9 della legge n. 300/1970.
I CdF sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge od altre norme comunque obbligatorie per le aziende disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto al terzo comma del presente articolo, nel caso in cui le competenti autorità italiane dovessero elaborare nuove specifiche tabelle, la situazione formerà oggetto di esame tra le parti firmatarie del presente Contratto.

Art. 43 Indumenti di lavoro
L’azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali essa ne prescrive l’uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all’argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetritatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all’officina produzione gas;
- inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
L’azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50 per cento.
L’azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un’usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.

Art. 44 Norme aziendali
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.

Art. 45 Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 46 Relazioni sindacali
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l’impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l’esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra direzione aziendale e CdF in particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l’informazione di cui alla sezione I della disciplina generale del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, l’esame avverrà - a richiesta di una delle parti
aziendali - con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 49 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente Contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite:
1) con richiamo verbale;
2) con l’ammonizione scritta;
3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) con il licenziamento.
[…]
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
g) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l’azienda ravvisi per ragioni di sicurezza, o di disciplina, l’opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 50 Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la perdita della indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 45;
b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
c) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell’azienda;
d) insubordinazione verso i superiori;
[…]
g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
h) rissa nell’interno dei reparti di lavorazione;
[…]
m) esecuzione, senza permesso, di lavoro per proprio conto o di terzi nei locali dell’azienda;
n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 49, quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo negli ultimi due anni.

Art. 55 Consiglio di fabbrica
Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive con più di 15 dipendenti, al CdF, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel CdF composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Per i rapporti con la direzione aziendale il CdF, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura verranno comunicati per iscritto alla direzione a cura del CdF, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
La predetta comunicazione sarà fatta pervenire alla direzione aziendale per il tramite delle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il CdF e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni di cui al punto a) il CdF può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del CdF, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]

Art. 57 Assemblee
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l’orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell’anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di esse.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 60 Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto, di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l’affissione negli albi, di cui al primo comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma dello stesso segretario responsabile.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
È consentita, all’interno delle unità produttive, fuori dai reparti di produzione e dell’orario di lavoro e durante gli intervalli di tale orario, la diffusione di materiale di informazione delle Organizzazioni sindacali, anch' esso tempestivamente inoltrato in copia alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Disciplina speciale
Sezione I Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 69 Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell’orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell’Accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui:
- addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, uscieri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Per gli operai discontinui, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro viene fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60;
- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50;
- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45.
La ripartizione dell’orario settimanale contrattuale potrà essere determinata anche in modo non uniforme.
[…]

Art. 70 Regolamentazione del lavoro a cottimo
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, l’operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
Le relative norme che disciplinano l’istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L’azienda comunicherà al CdF i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22) (v. chiarimento in calce all’articolo).
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 4) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’azienda ed il CdF.
Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore, l’Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4) potrà chiedere l’esame congiunto di cui al primo comma al fine di accertare che si sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema.
Nel caso in cui, nell’esame congiunto, insorgano divergenti apprezzamenti di fatto circa la rilevanza delle modificazioni intervenute o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all’art. 45 della parte comune.
6) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4), terzo comma, alle norme di cui al presente articolo.
Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all’art. 45, parte comune.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
22) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
[…]
b) alle tariffe in assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione di lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche stesse;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 14);
[…] saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla direzione tramite il CdF perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra il CdF stesso e la Direzione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

Protocollo di chiarimento all’art. 70, punto 4)
Qualora l’azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di correzione dei tempi. L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es.: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 74 Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.

Art. 79 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia da parte dell’operaio al riposo annuale cui ha diritto, salvo il caso che l’azienda, per giustificato impedimento dovuto ad esigenze di servizio, non sia in grado di concederglielo; in tale evenienza l’azienda dovrà corrispondere all’operaio una indennità sostitutiva pari all’intera retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 80 Conservazione degli utensili e del materiale
L’operaio riceverà in consegna dall’azienda gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L’uso degli attrezzi di proprietà dell’operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
L’azienda potrà in qualunque momento sostituire con attrezzi propri quelli di proprietà dell’operaio.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell’azienda.
[…]
L’operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 82 Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti
Agli operai elettricisti montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del 7 per cento sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza) limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno usi dei mezzi di cui sopra.

Art. 83 Disciplina dell’apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste per gli operai dal presente Contratto in quanto applicabili.
[…]
Il periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni, ma a seconda dell'età di assunzione e del titolo di istruzione in possesso degli apprendisti sarà convenientemente ridotto come risulta dalla tabella seguente:

Titoli di studio

Durata

A) Licenza di scuola tecnica industriale o ammissione al 3º anno di istituto tecnico industriale o titolo equipollente

1 anno e 6 mesi

B) Licenza di scuola tecnica o di scuola professionale o di scuola d'arte o ammissione al 3º anno di istituto tecnico industriale o titolo equipollente

3 anni

C) Licenza di avviamento professionale o di scuola media inferiore o ammissione al 4º anno di scuola d'arte o titolo equipollente

3 anni e 6 mesi

D) Licenza elementare

4 anni

Ai fini della durata dell’apprendistato, i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale svolgente attività nello stesso genere di produzione.
L’apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A) della tabella, dovranno seguire corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[…]

Sezione II Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica speciale
Art. 84 Criteri di appartenenza

Quando la natura del lavoro sia tale che, non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo, rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e dei profili pertinenti si applicherà il trattamento della presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del presente articolo, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con interrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 86 Clausole di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative stabilite dal presente Contratto per gli impiegati di pari livello, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.

Sezione III Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 95 Doveri dell’impiegato

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Allegati
Allegato 1 - Relazioni industriali

Le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici e la Fulc - ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi, apparecchi termostatici ... ecc.) e della peculiarità del settore, nell’intento di favorirne il consolidamento, consono alla esigenza di competitività, ai sensi anche dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1986, individuano nel presente documento lo strumento per favorire un maggiore e nuovo sviluppo di relazioni industriali.
A tale riguardo l’Associazione medesima e la Fulc procederanno ad incontri periodici per esaminare con il massimo anticipo possibile attraverso gli opportuni approfondimenti le seguenti tematiche generali del settore:
a) l’andamento del mercato nazionale e internazionale (comparti);
b) le prospettive produttive del settore con le sue articolazioni e le conseguenze sui livelli occupazionali;
c) l’andamento globale dell’occupazione in riferimento all’introduzione di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale;
d) le tematiche della sicurezza ambientale e dell’ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni e la legislazione vigente;
e) l’andamento dell’occupazione nel settore, in particolare quello femminile e giovanile, con riferimento all’Accordo interconfederale 6 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro e alle norme legislative sulla parità uomo-donna;
f) la dinamica dei costi compreso quello del lavoro rispetto ai principali paesi concorrenti comparando le leggi in materia contributiva anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività internazionale.
Le parti valuteranno in volta in volta, rispetto alle tematiche di cui sopra, a seconda degli argomenti esaminati l’opportunità di raccordo con le proprie strutture interessate, tenuto conto degli specifici ambiti di settore e/o territoriali congiuntamente individuati.