Tipologia: CCNL
Data firma: 18 febbraio 1987
Validità: 01.03.1987 - 28.02.1990
Parti: Assomarmi-Cgii e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Federazione nazionale costruzioni Cisnal e Failclea-Confail
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria

Sommario:

Disciplina generale
Politiche di settore
Sistema di informazione su investimenti e occupazione
Prestazioni integrative
Parte I Norme comuni
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 3 - Tutela della maternità
Art. 4 - Classificazione del personale
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori

• Formazione professionale
Art. 5 - Cumulo di mansioni
Art. 6 - Nuovi minimi tabellari mensili
Art. 7 - Indennità di contingenza
Art. 8 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 9 - Pagamento della retribuzione
Art. 10 - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse
1) Orario di lavoro

• Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
2) Riduzione orario di lavoro
3) Trattamento delle festività soppresse
Art. 11 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 12 - Giorni festivi
Art. 13 - Riposo settimanale
Art. 14 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Passaggi di qualifica
Art. 16 - Premi di produzione
Art. 17 - Lavori speciali e disagiati
• Lavori speciali

• Lavori disagiati
Art. 18 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
Art. 19 - Ambiente di lavoro
Art. 20 - Indumenti
Art. 21 - Mensa
Art. 22 - Appalti
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Congedo matrimoniale
Art. 24 bis - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 25 - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 26 - Trasferimenti
Art. 27 - Missioni temporanee e trasferte
Art. 28 - Cessione, trasformazione e fallimento dell’azienda
Art. 29 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Accordi interconfederali
Art. 32 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 33 - Reclami e controversie
Art. 34 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 35 - Estensioni di contratti stipulati con altre organizzazioni
Art. 36 - Contrattazione territoriale
Art. 37 - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 38 - Consiglio di fabbrica
Art. 39 - Assemblea sindacale
Art. 40 - Permessi per cariche sindacali
Art. 41 - Affissioni
Art. 42 - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali
Art. 43 - Versamento di contributi sindacali
Art. 44 - Patronati
Art. 45 - Decorrenza e durata
Parte II Norme operai
Art. 46 - Periodo di prova
Art. 47 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 48 - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 49 - Passaggio di mansioni
Art. 50 - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 51 - Divieti
Art. 52 - Recuperi
Art. 53 - Riduzione di lavoro
Art. 54 - Cottimi
Art. 55 - Indennità speciale cavatori
Art. 56 - Conservazione degli utensili
Art. 57 - Visite di inventario e visite personali
Art. 58 - Permessi di entrata e di uscita
Art. 59 - Assenze
Art. 60 - Malattia
Art. 61 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 62 - Anticipazioni indennità infortunio
Art. 63 - Permessi
Art. 64 - Ferie
Art. 65 - Tredicesima mensilità - ex gratifica natalizia
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Art. 67 - Multe e sospensioni
Art. 68 - Licenziamento per mancanze
Art. 69 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto
Art. 71 - Certificato di lavoro
Parte III Norme intermedi
Art. 72 - Periodo di prova
Art. 73 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 74 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 75 - Ferie
Art. 76 - Malattia
Art. 77 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 78 - Doveri del lavoratore
Art. 79 - Provvedimenti disciplinari
Art. 80 - Permessi e brevi congedi
Art. 81 - Tredicesima mensilità
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto
Parte IV Norme impiegati
Art. 84 - Periodo di prova
Art. 85 - Contratto a termine
Art. 86 - Mutamento di mansioni
Art. 87 - Benemerenze nazionali
Art. 88 - Indennità di cassa
Art. 89 - Ferie
Art. 90 - Tredicesima mensilità
Art. 91 - Malattia
Art. 92 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 93 - Doveri dell’impiegato
Art. 94 - Provvedimenti disciplinari
Art. 95 - Assenze, permessi di breve congedo e aspettativa per motivi privati
Art. 96 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 97 - Trattamento di fine rapporto
Art. 98 - Certificato di lavoro
Regolamento apprendisti
Art. 99 - Norme generali
Art. 100 - Periodo di prova
Art. 101 - Corsi complementari
Art. 102 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 103 - Durata dell’apprendistato
Art. 104 - Minimi di paga base e contingenza
Art. 105 - Ferie
Art. 106 - Rinvio alle norme contrattuali
Tabella - Tabella Percentuali di paga base e contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Addì 18 febbraio 1987, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini e con la rappresentanza dell’Anepla, l’Associazione degli industriali della Provincia di Massa e Carrara, l’Associazione degli industriali della Provincia di Lucca, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente alla Uil, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Cisl, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive, Fillea Costruzioni e Legno, aderente alla Cgil dall’altra; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Addì 18 febbraio 1987, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini, l’Associazione degli industriali della Provincia di Massa e Carrara, l’Associazione degli industriali della Provincia di Lucca, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana da una parte e la Federazione nazionale costruzioni Cisnal, con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) dall’altra; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.
Chiarimento a verbale
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro è integralmente valido tra le parti, con la sola esclusione dell’art. 38 "parte prima - norme comuni", relativo al Consiglio di fabbrica. Di conseguenza in tutti gli articoli del presente Contratto, nei quali si fa riferimento al Consiglio di fabbrica, questo si deve intendere sostituito dalla "Rappresentanza sindacale aziendale" prevista e regolamentata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Addì 18 febbraio 1987, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle industrie affini, l’Associazione degli industriali della Provincia di Massa e Carrara, l’Associazione degli industriali della Provincia di Lucca, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana, da una parte e la Federazione Autonoma Italiana del Cemento, Legno, Edilizia ed Affini Failclea-Confail; con l’assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail dall’altra; si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Disciplina generale
Politiche di settore

A livello nazionale le parti opereranno per una migliore e più puntuale conoscenza dell’andamento e dei problemi del settore, ivi compresi riflessi su nuove tecnologie.
A tal fine, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti effettueranno, di norma una volta l’anno e comunque su richiesta di una delle parti, un incontro per una valutazione complessiva del settore utilizzando dati conoscitivi provenienti od elaborati da enti esterni o forniti dalle stesse parti, con modalità da definire.
In tale contesto le parti in relazione a situazioni di aree territoriali, caratterizzate da una significativa presenza di aziende del settore, per le quali l’esame dei dati faccia riscontrare andamenti con connotazioni particolari e difformi rispetto all’andamento dell’intero settore nazionale, attueranno, con le caratteristiche di cui al comma precedente, appositi incontri.

Sistema di informazione su investimenti e occupazione
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
1) Livello nazionale
Le Associazioni stipulanti forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, in sede nazionale, alla FLC, informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) previsioni riferite a significativi ampliamenti e trasformazioni degli impianti esistenti, per grandi aree geografiche;
e) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione dell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, per una verifica sull’andamento dell’occupazione giovanile.
2) Livello regionale
Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull’occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione dell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, per una verifica sull’andamento dell’occupazione giovanile.
Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell’andamento del settore, collegando l’esame medesimo all’elaborazione ed alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole regioni, fornendo altresì agli enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell’ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.
3) Livello territoriale
Le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) - e comunque a richiesta di una delle parti - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali, con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- i programmi di investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull’occupazione;
- le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi ad iniziative dei competenti organismi pubblici;
- dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione dell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, per una verifica sull’andamento dell’occupazione giovanile.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell’ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con significative concentrazioni di attività potranno essere richiesti, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura ed ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle Associazioni imprenditoriali
Le Associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l’integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nell’effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali ed interprovinciali.

Parte I Norme comuni
Art. 1 - Assunzione

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 2 - Lavoro delle donne e dei minori
L’ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 4 - Classificazione del personale
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Durante la vigenza del presente Contratto collettivo di lavoro opera una Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori, con lo scopo di esaminare l’evoluzione dei profili professionali in rapporto alla introduzione di nuove tecnologie e di riorganizzazioni produttive.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale le parti si incontreranno a livello nazionale per un esame dei profili relativi alle nuove figure professionali individuate dalla Commissione tecnica, verificando l’opportunità, in relazione alla loro valenza generale o settoriale, di un loro inserimento nei livelli del futuro Contratto nazionale di lavoro.
[…]

Formazione professionale
Le parti stipulanti, considerata l’importanza della istruzione professionale quale strumento necessario ed essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per adeguarne le conoscenze professionali alle emergenti esigenze derivanti dall’innovazione tecnologica di processo, convengono sull’opportunità di svolgere nei confronti degli Organi preposti al settore della formazione azioni di sensibilizzazione per favorire indirizzi programmatori più aderenti agli specifici fabbisogni formativi del settore.
A tal fine le parti entro sei mesi dalla stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si incontreranno a livello nazionale per esaminare, in rapporto all’evoluzione tecnologica e dell’organizzazione del lavoro, i problemi della formazione, nonché gli strumenti funzionali al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Art. 10 - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse
1) Orario di lavoro

A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata massima dell’orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai fini contrattuali le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti nel corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell’orario di lavoro di cui al comma precedente, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
L’orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato, o in giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con il Consiglio di fabbrica.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o da accordi locali.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l’azienda ed il Consiglio di fabbrica, in deroga a quanto previsto al precedente comma, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.

Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l’orario normale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo può essere realizzato come media nell’arco temporale annuo.
In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà al Consiglio di fabbrica le necessità obiettive che giustificano l’eventuale ricorso a regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
[…]
Le prestazioni lavorative inferiori all’orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all’attribuzione, entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
1a dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
2a dichiarazione a verbale
Le parti non hanno inteso, col presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 11 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno concordate preventivamente tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica.
L’azienda comunicherà periodicamente al Consiglio di fabbrica i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro supplementare e straordinario effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 13 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall’applicazione dell’art. 10 in materia di orario di lavoro e dalle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell’eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 17 - Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall’ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l’obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 18 - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l’azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l’igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del DPR 19 marzo 1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l’azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 19 - Ambiente di lavoro
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 4, ultimo comma, e dall’art. 24, paragrafo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale". Nelle more dell’attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell’emanazione del Testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato.
Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Il Consiglio di fabbrica concorda con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. Le eventuali spese, se dovute, e purché l’ente sia congiuntamente designato, saranno a carico dell’azienda.
Effettuate le prime rilevazioni dei fattori di nocività e d’insalubrità, le successive eventuali saranno effettuate in dipendenza di obiettive alterazioni dell’ambiente di lavoro o di modifiche strutturali significative degli impianti che le rendessero necessarie ai fini della tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. Anche in tale ipotesi, la scelta dell’ente di diritto pubblico specializzato nel campo specifico cui la rilevazione attiene, sarà effettuata di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Il personale di detti istituti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l’impiego di nuove sostanze suscettibili d’esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando immediata informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l’azienda intende adottare.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall’art. 403 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, vengono istituiti:
- il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni riguardanti fattori ambientali che possono determinare situazioni di nocività;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale sono annotate, in forma anonima, le assenze per malattia, per infortunio o per malattia professionale.
I due registri saranno tenuti a disposizione del Consiglio di fabbrica per la loro consultazione; i dati rilevati potranno formare oggetto di esame fra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
Infine, è prevista l’istituzione del libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall’azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali a norma del secondo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del terzo comma dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché a quelle altre che si rendessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull’ambiente di lavoro di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente Accordo realizza le finalità previste dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ad eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro organizzati dai competenti enti pubblici, concedendo permessi compatibili con le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione (a corso) per ciascun dipendente frequentante il corso.
1a dichiarazione a verbale
Le parti, nell’ambito di appositi incontri a livello nazionale, esamineranno la possibilità di costituire, a livello territoriale, Comitati paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene e, in generale, il miglioramento dell’ambiente di lavoro definendo le eventuali relative modalità di funzionamento.
In tali occasioni le parti procederanno, altresì, a definire le caratteristiche del registro dei dati ambientali e dei dati biostatistici nonché dei libretti sanitari personali e di rischio.
2a dichiarazione a verbale
Le disposizioni contrattuali di cui alla presente regolamentazione dovranno essere coordinate con le norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme, anche di livello regionale, di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Tali strumenti - TLV (VLP) adottati dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists per l’anno 1978 - saranno adeguati a quanto verrà stabilito dal Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione dell’art. 27 della legge n. 833/1978.

Art. 20 - Indumenti
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 21 - Mensa
Le parti riconoscono la validità sociale della istituzione della mensa. Tenuto conto, altresì, della struttura del settore e della pratica impossibilità di pervenire ad una regolamentazione generale dell’istituto, in rapporto anche alla varietà di situazioni in atto, viene convenuto che la materia verrà affrontata a livello aziendale o locale.

Art. 22 - Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Contratto, le aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L’adempimento di quanto sopra si concretizzerà nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessaria una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno al Consiglio di fabbrica i lavori di manutenzione affidati in appalto e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori.
Chiarimento a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 29 - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente Contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente Contratto.
L’eventuale regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza del Consiglio di fabbrica, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 31 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente Contratto.

Art. 33 - Reclami e controversie
Qualora, nell’applicazione del presente Contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 34 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle organizzazioni locali.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispettare il presente Contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 36 - Contrattazione territoriale
Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno a dare attuazione a quanto loro demandato nell’art. 17.
Inoltre, ove ne ravvisino concordemente la opportunità, potranno disciplinare con accordi provinciali o territoriali le materie di competenza della contrattazione aziendale.
La contrattazione territoriale è sostitutiva di quella aziendale per le aziende e per le materie che avranno formato oggetto della contrattazione territoriale stessa.
La contrattazione integrativa territoriale o aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente Contratto.
[…]

Art. 38 - Consiglio di fabbrica
1) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, anche se con meno di 16 dipendenti, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché tutti i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale;
b) che nel Consiglio di fabbrica composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio di fabbrica si avvarrà di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. Il numero dei componenti la struttura in parola non potrà superare, nelle unità maggiori, le 6 unità.
I nominativi dei lavoratori componenti la struttura esecutiva, saranno comunicati, per il tramite dell’Associazione territoriale, alla Direzione aziendale dalle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica, e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l’espletamento dei propri compiti o funzioni di cui al punto 1), il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva, con un minimo di:
- 45 ore/anno per le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti;
- 72 ore/anno per le unità produttive che occupano più di 15 dipendenti.
Ai permessi retribuiti di cui al presente articolo si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento - rispetto all’attuale situazione contrattuale - di 120 ore per stabilimento produttivo. Il singolo dipendente potrà usufruire di tali ulteriori permessi retribuiti per non più di 40 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti la RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300/1970, nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto 2.
[…]

Art. 39 - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all’interno dell’unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all’uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall’azienda nelle immediate vicinanze dell’unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell’orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, durante l’orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 41 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente Contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell’imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

Parte II Norme operai
Art. 47 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
L’orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal RD 15 marzo 1923, n. 692 ed alle vigenti disposizioni degli Accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 52 - Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l’azienda e il Consiglio di fabbrica o tra le Organizzazioni sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un’ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 54 - Cottimi
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell’osservanza delle seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15 per cento superiore al minimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore.
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell’inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche al Consiglio di fabbrica.
Alla comunicazione di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica.
[…]
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. […]
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]
In relazione all’art. 2127 del Codice civile è vietato all’imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 56 - Conservazione degli utensili
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 58 - Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dall’operaio al proprio superiore diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 61 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade all’operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora per postumi invalidanti, l’operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell’azienda.
[…]

Art. 64 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione, e in tale ipotesi ogni settimana di ferie corrisponde a 40/174 della retribuzione mensile.
[…]

Art. 66 - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Le infrazioni disciplinari dell’operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.
[…]
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 68.
[…]

Art. 67 - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa l’operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell’azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l’operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
Incorre inoltre nel provvedimento della sospensione, il lavoratore che non venga reperito dal medico incaricato delle visite di controllo al domicilio noto al datore di lavoro durante le fasce orarie di cui all’art. 60.
[…]

Art. 68 - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non del TFR, l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
b) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell’azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell’art. 67 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale nell’ambito dell’azienda;
[…]
n) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
[…]

Parte III Norme intermedi
Art. 77 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade all’intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 78 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 79 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
[…]
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamate nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[…]

Parte IV Norme impiegati
Art. 85 - Contratto a termine

L’assunzione può essere fatta con prefissione di termine, secondo le norme di legge vigenti. In tal caso saranno applicabili le norme previste nel presente Contratto, fino alla scadenza del termine, ad eccezione di quelle relative al preavviso, salvo quanto previsto all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 92 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade fuori dell’abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 93 - Doveri dell’impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 94 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
[…]
La sospensione di cui alla lettera d), si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c).
[…]
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
[…]

Regolamento apprendisti
Art. 99 - Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali lapidei è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Contratto (ferme restando le limitazioni previste dalle norme legislative riguardanti la Polizia delle miniere e delle cave).

Art. 101 - Corsi complementari
Per la frequenza da parte dell’apprendista ai corsi di insegnamento complementare, istituiti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del regolamento approvato dal DPR 30 dicembre 1956, n. 1668, sono concesse quattro ore settimanali retribuite.
In caso di mancata istituzione di specifici corsi complementari da parte degli enti preposti, l’utilizzo delle ore di cui al precedente comma potrà formare oggetto di esame con il Consiglio di fabbrica per la ricerca di eventuali iniziative che comunque risultino rispondenti alle finalità dei corsi complementari così come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge (legge 19 gennaio 1955, n. 25 e regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668).

Art. 102 - Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
[…]
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.

Art. 103 - Durata dell’apprendistato
La durata dell’apprendistato è pari a 24 mesi.

Art. 106 - Rinvio alle norme contrattuali
Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono le norme contenute nel CCNL 15 giugno 1983.
[…]
Norma transitoria
Per gli apprendisti già in forza alla data di stipula del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si continuerà a fare riferimento alla durata dei periodi di tirocinio ed ai trattamenti economici precedentemente in vigore.