Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2011, n. 17443 - Caduta di un cancello di 900 Kg.: infortunio mortale e responsabilità

 


 

Responsabilità per omicidio colposo in danno di un operaio civile trovato privo di vita schiacciato sotto un cancello di ferro, del peso di 900 kg., posto all'ingresso del magazzino della Marina Militare di Cagliari.

Per l'infortunio furono condannati un datore di lavoro (A), un RSPP (W), un responsabile della sicurezza (F.) e un presidente del Cda e direttore tecnico dell'azienda che ha installato il cancello (P).

Dagli accertamenti dei Carabinieri, da deposizioni e foto, risultava che la rotaia metallica su cui scorreva il cancello era quasi completamente immersa nel cemento e mancava il fermo idoneo ad interrompere l'avanzata delle due ante ed a bloccarle. Una tavoletta di legno, sita nel punto finale della rotaia, interrompeva la corsa di apertura dell'anta destra e ne consentiva la ripartenza.

Ricorrono tutti in Cassazione - I ricorsi dell' A., W. e F. sono infondati e devono essere rigettati. Deve essere invece accolto il ricorso proposto nell'interesse del P..

 

Quanto al primo ricorrente,  questo era stato indicato dall'Ammiraglio Po., Comandante della Marina di Cagliari, "datore di lavoro" (ai fini giuridici ed amministrativi) nell'ambito della Unità produttiva "Con." di Cagliari. "La stessa circolare invocata dalla difesa prevede all'art. 1, comma 2, che "la figura del datore di lavoro è articolata conformemente alla distribuzione della responsabilità produttiva, secondo i differenti livelli di competenza ed attribuzioni. In tal guisa la responsabilità per la tutela della salute e per la sicurezza del personale nelle strutture militari grava, in diversa misura sia sul Comandante/Dirigente, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate.....".
Con tale circolare l'Autorità militare esplicitamente evidenzia che la qualifica di datore di lavoro può essere rivestita sia dal Comandante che da un Dirigente. Tale interpretazione è peraltro in linea con il disposto del
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), laddove è previsto che il datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche si intende il "dirigente" al quale spettano poteri di gestione ovvero il "funzionario" avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Con tale disposizione si àncora la qualifica di "datore" non necessariamente alla circostanza di essere capo di una struttura, ma alla circostanza di essere dirigente con autonomia gestionale."

Quanto al secondo ricorrente, questo era stato indicato come il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e in tale dimostrata qualità si era ravvisata una sua responsabilità di tipo omissivo.

Questa Corte di legittimità, con riferimento a fatti anteriori al 2003, ha infatti avuto modo di statuire che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 9, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione".

 

Quanto al terzo ricorso, la Suprema Corte afferma come risulta provato che il Capitano di Fregata F.F. venne nominato "Dirigente della prevenzione incendi" e "Dirigente di settore per la sicurezza del Servizio Automobilistico, del comprensorio ex Magazzini Generali di B. ...." a firma dell'Ammiraglio Po. .

Nel caso di specie, dunque, il F. era stato nominato dirigente responsabile della sicurezza del magazzino e a lui era stato comunicato dall'addetto alla vigilanza il cattivo funzionamento del cancello, nei cui pressi era sito il suo ufficio; la cura del varco era sotto la sua responsabilità, tanto vero che era stato proprio l'imputato a conferire alla ditta G. l'incarico di manutenzione ordinaria.
Ne consegue che senza dubbio il F. aveva assunto una posizione di garanzia in relazione alla integrità fisica delle persone che utilizzavano il cancello. 

In ordine infine alla posizione del P., a questi viene addebitata la responsabilità del fatto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della G., azienda che aveva istallato il cancello non ad opera d'arte e privo delle garanzie di sicurezza. La circostanza che esso fosse stato collaudato non escludeva la sua responsabilità, in ragione dei difetti genetici e delle manomissioni successive, di cui peraltro doveva avere conoscenza in ragione dell'attività manutentiva ordinaria svolta.
L'imputato ha contestato la titolarità della posizione di garanzia, attribuendola a tale M.S., senza però indicarne le specifiche ragioni e contestare documentalmente la sua qualità. Sul punto il ricorso è carente
di autosufficienza.

E' invece fondato il ricorso in relazione alla contestazione della presenza del nesso causale tra la sua condotta e l'evento.
Infatti la perizia svolta ha accertato che il cancello aveva patito rilevanti manomissioni, quali la rimozione del fermo delle ante scorrevoli; l'apposizione di una tavola di legno di fine corsa e, soprattutto, il ricarico di cemento lungo la corsa dei binari, che aveva determinato l'attrito delle rotelle con il terreno ed il pericolo di fuoriuscita dai binari.
Orbene nella sentenza di merito non viene in alcun modo spiegato se dette manomissioni siano state o meno da sole idonee ad determinare l'evento, e se, senza di esse, le irregolarità costruttive del cancello non avrebbero esposte a rischio i suoi utenti. Inoltre, non viene indicata la specifica epoca delle manomissione e se esse erano già presenti all'atto degli sporadici interventi manutentivi della ditta dell'imputato.

 

Per quanto detto, si impone sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere
Dott. D'ISA Claudio Consigliere
Dott. IZZO Fausto rel. Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso proposto da:
1) A.G., n. a (OMISSIS);
2) W.G., n. a (OMISSIS);
3) F.F., n. (OMISSIS);
4) P.P., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 27/4/2010 (n. 439/10; n. R.G. 1037/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto; Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
Uditi gli Avvocati Onnis Francesco (per A.), Massa Mauro (per W.), Delogu Mariano (per F.), Mura Sandra (per P.), che hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 18/2/2009 il Tribunale di Cagliari condannava A.G., W.G., F.F. e P.P. per il delitto di omicidio colposo in danno di C.R., verificatosi alle ore 11.45 del (OMISSIS) presso i magazzini della Marina Militare di Cagliari in località "Omissis" e determinato dalla caduta di un cancello automatico di 900 kg. che lo aveva travolto, mentre, sceso dall'auto, cercava di ovviare al suo cattivo funzionamento.


Il Tribunale condannava il capitano di fregata A., in qualità di datore di lavoro; il capitano W., in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il capitano F., in qualità di dirigente responsabile dei magazzini ed il P., in qualità di legale rappresentante della ditta G. che aveva istallato il cancello.

In particolare, con riferimento al P., veniva riscontrata la violazione delle norme di sicurezza relative alla istallazione del cancello (mancata realizzazione di un sistema di arresto meccanico in fase di chiusura delle due ante; scorretta posa in opera della rotaia, con sporgenza dal terreno variabile e tale da determinare attrito tra le ante ed il suolo; omissione della predisposizione di una rete di protezione su entrambi i lati delle ante; mancanza di un battente fisso e quindi di un freno meccanico; omissione della predisposizione del fascicolo tecnico dell'impianto, del manuale d'uso e del registro di manutenzione); inoltre, con riferimento agli altri imputati, l'omissione di una corretta informazione ai lavoratori delle modalità d'uso del cancello elettrico e dei rischi nell'utilizzo; la mancata predisposizione di un manuale d'uso; che era stato consentito l'utilizzo del cancello nonostante la violazioni delle norme di sicurezza.
Con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, all' A. ed al W. veniva irrogata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione; al F. e P. veniva irrogata la pena di anni 1 di reclusione, pena sospesa e non menzione. Gli imputati ed il responsabile civile Ministero della Difesa venivano inoltre condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. Con sentenza emessa in data 27/4/2010 la Corte di Appello di Cagliari confermava la pronuncia di condanna, ma riduceva la pena ad anni 1 di reclusione per l' A. ed il W. ed a mesi 10 di reclusione per il F. ed il P.. Prendeva inoltre atto della revoca delle costituzioni delle parti civili, in ragione dell'avvenuto risarcimento.

 

Osservava la Corte di merito, quanto alla responsabilità degli imputati che:

- A., era stato individuato come datore di lavoro, ai sensi della normativa vigente (D.M. Difesa 1 febbraio 1997), con ordine del giorno del 3/9/01, n. 297, a firma dell'Ammiraglio Comandante Po.; le funzioni erano state da questi effettivamente esercitate, senza contestazioni. Tale ruolo aveva radicato in suo capo una specifica posizione di garanzia. Sebbene non fosse ancora in carica al momento della istallazione del cancello, lo era stato per oltre un anno, prima dell'incidente, durante la sua utilizzazione.
Durante il suo mandato aveva omesso di esercitare attività organizzativa e di prevenzione tecnica, formativa ed informativa, nonchè di vigilanza e controllo, nonostante che il cancello da tempo desse segni di mal funzionamento e fosse sprovvisto di manuale d'uso.
Tale negligente condotta omissiva, a fronte della prevedibilita dell'evento, era stata concausa del grave incidente.

- W., era stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione con nota del 12/11/2001, n. 17, a firma dell'Ammiraglio S.. Benchè su di lui gravassero i compiti di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 e art. 4, comma 2, aveva tenuto una condotta omissiva, senza valutare i fattori di rischio concernenti il mal funzionamento del cancello e le sue manipolazioni, senza fornire le opportune informazioni di prevenzione a coloro che lo utilizzavano e senza adottare misure idonee a prevenire l'evento.

- F., era responsabile della sicurezza del magazzino ove era istallato il cancello. Il suo ufficio distava meno di dieci metri dal cancello. Pur avendo previsto interventi di manutenzione ordinaria al cancello, non aveva tenuto nel debito conto la segnalazione delle anomalie di funzionamento fatte dall'addetto alla vigilanza Ab. (annotazione del 26/11/02) e non aveva fornito agli utilizzatori adeguata informazione sul corretto utilizzo del cancello e contro il pericolo di manipolazioni.

- P., era presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della G., azienda che aveva istallato il cancello. La circostanza che esso fosse stato collaudato non escludeva la sua responsabilità, in ragione dei gravi difetti genetici che avrebbero dovuto condurre al diniego di collaudo ed a non mantenerlo in attività. Le stesse manomissioni al cancello, peraltro note al P., per gli interventi manutentivi svolti, erano state il frutto dei difetti iniziali, Infine, non risultava essere stata consegnata al committente la documentazione tecnica del cancello.

 

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli, lamentando:

3.1. A.: a) la violazione di legge e delle norme correlate ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica dell'imputato quale datore di lavoro. Premessa la non certa vigenza al momento del fatto del D.M. 1 febbraio 1997, secondo la Circolare dello Stato Maggiore della Marina (edizione provvisoria 1997, approvata solo nel 2007), viene definito come datore di lavoro il titolare del comando e, nel caso di specie, tale non poteva che essere l'Ammiraglio Comandante (a cui peraltro era stato rimesso il verbale di sopralluogo successivo all'incidente del 18/12/02).
Peraltro, nella stessa impropria, errata ed illegittima attribuzione di funzioni di datore di lavoro all' A., da parte dell'Ammiraglio Pa. (O.G. 297/01), l'imputato era indicato come vice comandante e non come comandante, del "Co." di Cagliari.
In ogni caso la illegittimità della attribuzione, perchè "contra legem" e non rimessa all'arbitrio del delegante, privava l' A. della posizione di garanzia che la sentenza gli attribuiva. Nè la stessa poteva ritenersi mai sorta, in assenza dell'attribuzione dei mezzi necessari per agire. Inoltre priva di logicità era l'affermazione che l'imputato non si era ribellato alla illegittima nomina, tenuto conto del contesto militare- gerarchico nell'ambito di cui era stata conferita, b) la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ed alla commisurazione della pena, tenuto conto che la motivazione della sentenza non aveva valutata la singola personalità degli imputati ed il loro specifico grado di colpa e non aveva valorizzato lo stato di servizio dell'imputato, connotato da esemplarità. Inoltre non aveva tenuto conto dell'affermato, seppur minimo, concorso di colpa della vittima.


3.2. W.: a) il travisamento della prova, in quanto l'imputato, con l'O.G. del 12/11/2001 non aveva ricevuto la nomina quale "Responsabile" del servizio di prevenzione, ma solo quella di "Capo Ufficio" di detto servizio; la specifica attribuzione gli era stata conferita solo con l'O.G. del 13/1/2003, successiva al fatto.
Pertanto al momento del fatto non rivestiva alcuna posizione di garanzia, b) la violazione di legge per la erronea applicazione della circolare dello S.M.M. 1062 da cui si evince che il "Capo Ufficio" del servizio SPP è figura diversa dal "Direttore" e/o "Responsabile" di detto servizio e, pertanto erronea era la affermazione contenuta in sentenza per la quale il W., essendo stato nominato "Capo Ufficio" era da ritenersi anche "Responsabile"; c) la erronea applicazione della legge per non avere tenuto conto la Corte di merito, che solo con la riforma del 2003, che aveva novellato il D.Lgs. n. 626 del 1994 (art. 8 bis), il Responsabile del S.P.P. è stato ritenuto titolare di una posizione di garanzia con specifici obblighi di agire, compiti questi che, pertanto, non gravavano in capo all'imputato, considerato che il fatto era accaduto nel 2002 e quindi antecedentemente alla riforma, quando il detto responsabile aveva una mera funzione di "consulente" del datore di lavoro; d) il difetto di motivazione in relazione alle censure alla sentenza di primo grado ove era stata segnalata la carenza di prova del nesso causale tra la presunta condotta omissiva dell'imputato e l'evento, considerato che erano stati solamente gli interventi abusivi effettuati sul cancello (rimozione fermo; ricarico di cemento) a determinare le condizioni per il verificarsi del sinistro. Peraltro tali alterazioni ed il malfunzionamento non era mai stato segnalato al W. da soggetti sottordinati, e) la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e sul trattamento sanzionatorio.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria datata 15/12/2010 in cui ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

3.3. F.: a) la violazione di legge per avere ritenuto la Corte di merito come condotta omissiva eziologicamente efficiente, l'assenza del manuale d'uso del cancello e l'omissione di informazioni, trattandosi di macchinario semplice e di uso comune quale un cancello e perchè l'evento era imprevedibile ex ante e pertanto erroneamente era stata affermata la sussistenza del nesso causale al di là di ogni ragionevole dubbiosa fronte, invece,di un evento eccezionale; b) la violazione di legge, laddove la Corte distrettuale aveva escluso che il taglio del fermo del cancello era stata da sola causa dell'incidente. Sulla rilevanza dell'assenza di tale fermo il F. non poteva avere alcuna competenza; inoltre le anomalie di scorrimento del cancello erano occasionali e dovute alla presenza di detriti, evento questo del tutto ingovernabile; c) la violazione di legge laddove non era stato riconosciuto che il F. aveva delegato alla ditta G. la responsabilità tecnica del funzionamento del cancello. Infatti dopo avere predisposto la gara di appalto della costruzione del cancello, vinta poi dalla G., aveva affidato a quest'ultima l'esecuzione della manutenzione da effettuare ogni sei mesi. Pertanto il controllo effettivo dell'efficienza dell'impianto era stato delegato alla predetta ditta; d) la violazione di legge laddove era stato ritenuto responsabile della sicurezza del magazzino, nonostante che la nomina fosse stata firmata da un soggetto diverso da datore di lavoro; e) la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e sul trattamento sanzionatorio.

3.4. P.: a) violazione di legge in quanto se anche fossero fondate le omissioni contestate nel capo di imputazione, esse avrebbero dovuto onerare il legale rapp.te della G. che non era il P., essendo invece tale M.S.. La affermazione della rappresentanza legale non era stata supportata da alcun approfondimento probatorio; b) la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la C.T. del P.M. del dott. Pa., sulle cause della morte della vittima; nè era stata disposta una perizia per accertare il nesso causale tra l'incidente e la morte. Sul punto pertanto la sentenza palesava un grave difetto di motivazione; c) il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza degli interventi modificativi del cancello (es. la rimozione del fermo) che avevano inciso sulla sua funzionalità e regolarità, attestata quanto alla assenza di anomalie iniziali, dall'avvenuto collaudo dell'opera; d) la insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti e al trattamento sanzionatorio.

 

 

Diritto

 

1. I ricorsi dell' A., W. e F. sono infondati e devono essere rigettati.

 

Deve essere invece accolto il ricorso proposto nell'interesse del P..

 

2. Preliminarmente appare opportuno ricordare quale sia stata la dinamica del sinistro, come accertata dall'istruttoria dibattimentale svolta e dalla perizia di ufficio.

Nella mattinata del 17/12/2002 l'operaio civile C.R. veniva trovato privo di vita, schiacciato sotto un cancello di ferro, del peso di 900 kg., posto all'ingresso del magazzino della Marina Militare di Cagliari, sito nella località "Omissis".

Dagli accertamenti dei Carabinieri, da deposizioni e foto, risultava che la rotaia metallica su cui scorreva il cancello era quasi completamente immersa nel cemento e mancava il fermo idoneo ad interrompere l'avanzata delle due ante ed a bloccarle. Una tavoletta di legno, sita nel punto finale della rotaia, interrompeva la corsa di apertura dell'anta destra e ne consentiva la ripartenza.
Ha osservato il giudice di merito che alla stregua della consulenza Fe. (perito d'ufficio), erano state accertate le macroscopiche irregolarità concernenti l'installazione del cancello, aggravate dai successivi interventi. In particolare l'ing. Fe. ha stabilito che la causa dell'inceppamento dell'anta era dovuta ai ripetuti carichi di cemento ai bordi della rotaia di scorrimento del cancello, effettuati allo scopo di agevolare il transito degli scorrimento del cancello, effettuati allo scopo di agevolare il transito degli automezzi e che avevano comportato una diminuzione della sporgenza della rotaia stessa. Conseguentemente, non toccando più sul metallo ma sul cemento, le rotelle delle ante trovavano resistenza fino a bloccarsi. Inoltre, la rimozione del fermo meccanico su cui battevano le ante in fase di chiusura, aveva fatto mancare un fondamentale elemento volto ad assicurare il corretto funzionamento del cancello, ossia il bloccaggio delle ante. Sulla base di tali premesse, l'ing. Fe. ha ricostruito la dinamica dell'incidente nel modo che segue: il C., uscito dal cancello con l'autovettura, premendo l'apposito pulsante aveva azionato la chiusura di entrambe le ante. Quella più pesante, però, aveva subito -per le dette cause -un inceppamento prima di giungere al punto di chiusura, mentre quella piccola si era chiusa completamente.
A questo punto il C., sceso dall'auto e portatosi all'interno del piazzale, si era adoperato in qualche modo per disimpegnare l'anta, azionando anche col telecomando l'impulso di apertura di entrambe le ante. L'anta grande però, non avendo effettuato interamente la corsa di chiusura, era partita in tal senso. Quindi l'impulso dato dalla vittima dopo aver disincagliato l'anta, aveva generato da un lato l'apertura dell'anta corta ma aveva azionato, dall'altro, l'ulteriore chiusura dell'anta grande che, non trovando a fine percorso il fermo corsa costituito dall'anta più piccola, che funzionava da battente, era sfuggita nel proseguire la corsa alla guida dei rulli ed era rovinata addosso al C., travolgendolo e determinandone la morte per schiacciamento. Ha osservato la corte di merito che l'anomalia di funzionamento, in quanto strutturale; era conosciuta o quantomeno conoscibile e di ciò vi era un riscontro negli atti processuali, in quanto circa un mese prima dei fatti tale Ab.An., addetto alla vigilanza del magazzino sito in prossimità del cancello, aveva annotato sul registro che il cancello era malfunzionante e che necessitava di interventi.
Pertanto alla stregua di tali emergenze istruttorie, il giudice di merito ha ritenuto responsabili del fatto coloro che dovevano vigilare sulla efficienza e sicurezza del cancello e fornire un'adeguata informazione sui rischi connessi al suo cattivo funzionamento.

6. Quanto alle posizioni individuali, partendo dall' A., questi è stato indicato dalla corte di merito quale titolare di una posizione di garanzia in qualità di datore di lavoro.
Ha osservato la Corte che, ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 626 del 1994 ed in attuazione del D.M. 1 settembre 1997, con l'ordine del giorno del 3/9/2001, l' A. era stato indicato dall'Ammiraglio Po., Comandante della Marina di Cagliari, "datore di lavoro" (ai fini giuridici ed amministrativi) nell'ambito della Unità produttiva "Con." di Cagliari.
L'imputato ha contestato la legittimità dell'attribuzione della funzione (richiamando la circolare dello Stato Maggiore del 1997 disciplinante la materia) essendo vice comandante del Co. e non il comandante.

Tale motivo di censura è infondato.

Invero la stessa circolare invocata dalla difesa prevede all'art. 1, comma 2, che "la figura del datore di lavoro è articolata conformemente alla distribuzione della responsabilità produttiva, secondo i differenti livelli di competenza ed attribuzioni. In tal guisa la responsabilità per la tutela della salute e per la sicurezza del personale nelle strutture militari grava, in diversa misura sia sul Comandante/Dirigente, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate.....".
Con tale circolare l'Autorità militare esplicitamente evidenzia che la qualifica di datore di lavoro può essere rivestita sia dal Comandante che da un Dirigente. Tale interpretazione è peraltro in linea con il disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), laddove è previsto che il datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche si intende il "dirigente" al quale spettano poteri di gestione ovvero il "funzionario" avente qualifica dirigenziale preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. Con tale disposizione si àncora la qualifica di "datore" non necessariamente alla circostanza di essere capo di una struttura, ma alla circostanza di essere dirigente con autonomia gestionale (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34804 del 02/07/2010 Ud. (dep. 27/09/2010), Maniago, Rv. 248349).
Pertanto deve ritenersi che l'individuazione, da parte dell'Ammiraglio Comandante, dell' A. (vice comandante) quale datore di lavoro, sia stata ricollegata ad una valutazione di qualificazione professionale ed attribuzione di poteri organizzativi e gestionali che non è sindacabile in questa sede. Peraltro, come osservato dal giudice di merito, tale qualità non è stata contestata dall'imputato e le relative funzioni sono state esercitate, tanto vero che ancora in data 23/1/2003, nell'esercizio dei suoi poteri, qualificandosi "vice comandante e datore di lavoro", informava enti pubblici (Ispettorato Lavoro ed ASL) che il C. di F. W.G. era il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tale atto dimostra la titolarità in capo all' A. di poteri gestionali ed organizzativi, anche in materia di sicurezza, tipici di quelli di titolarità del datore di lavoro.
Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ritenuto l'efficienza causale della negligente condotta omissiva dell' A., che nella sua qualità, aveva omesso di adottare provvedimenti idonei dal punto di vista organizzativo e tecnico ai fini della vigilanza e controllo del rispetto della sicurezza degli impianti del Co.. 6.1. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha valutato la gravità del fatto (determinato da sciatteria organizzativa) e l'assenza di elementi giustificativi della prevalenza, peraltro determinando la pena in modo non lontano dal minimo edittale.
Va ricordato che "per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (Cass. 1, 3163/88, imp. Donato, rv. 180654; conf., Cass. 5, 7307/78, rv. 139297).

Nel caso di specie il giudice del merito ha effettuato una valutazione di circostanze di segno opposto, giungendo alla valutazione di equivalenza, con una motivazione congrua ed immune da manifesti vizi logici o giuridici e come tale, quindi, insindacabile in sede di legittimità.
Il giudizio di equivalenza delle circostanze non consente di ritenere maturata la prescrizione del delitto (anni 15, anche dopo la novella della L.  n. 251 del 2005: cfr. art. 157 c.p., commi 3 e 6).

 

7. In ordine all'imputato W., questi è stato ritenuto colpevole in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per avere tenuto una condotta omissiva, senza valutare i fattori di rischio concernenti il cattivo funzionamento del cancello e le sue manipolazioni, senza fornire le opportune informazioni di prevenzione a coloro che lo utilizzavano e senza adottare misure idonee a prevenire l'evento.
L'imputato ha lamentato che il giudice di merito erroneamente lo aveva ritenuto nominato "Responsabile" del servizio di prevenzione, in quanto a lui era stata conferita solo la carica di "Capo Ufficio" di detto servizio; la specifica attribuzione gli era stata conferita peraltro solo con l'O.G. del 13/1/2003 e cioè successivamente all'evento mortale. Poichè dalla circolare dello S.M.M. 1062 si evinceva che il "Capo Ufficio" del servizio P.P. è figura diversa dal "Direttore" e/o "Responsabile" di detto servizio, erroneamente gli era stata attribuita la posizione di garanzia radicante la sua responsabilità. La censura è infondata.
Come già rilevato dal giudice di merito, effettivamente all'atto del conferimento dell'incarico, con l'ordine del giorno n. 17 del 12/11/2001 il W. fu nominato, dall'ammiraglio S., "Capo Ufficio S.P.P.".

Tale nomina va però correlata, come esplicitato nello stesso provvedimento, a due precedenti ordini del giorno:
- quello n. 297 del 3/9/2001, in cui il C.V. B.G. viene nominato "R.S.P.P." (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione);
-quello n. 2 del 28/9/2001 in cui, preso atto dell'assegnazione ad altro incarico del B., per assicurare la continuità del servizio, veniva nominato "Capo Ufficio" del servizio Prevenzione e Protezione il C.F. L.R.G., per il periodo dal primo ottobre 2001 e fino al momento dell'assunzione delle funzioni del C.F. W. già designato.

Ne consegue che vi è continuità di funzioni tra quelle attribuite al B. (Responsabile del S.P.P.), poi al L.R. ed infine al W..

Sicchè la denominazione di "Capo Servizio" null'altro significava che responsabile. Di ciò vi è riscontro, come osservato dalla Corte di merito, nella già citata nota n. 335 del 23/1/2003, inviata dal Comandante A. all'Ispettorato del Lavoro ed all'ASL di Cagliari, ove informa tali enti che "il C.F. W. G. in qualità di Capo Ufficio S.P.P. è incaricato della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione.....". La missiva inviata a terzi, non è una nuova investitura, ma è ricognitiva di un incarico già attribuito. Peraltro di ciò vi è riscontro nella stessa circolare dello Stato Maggiore della Marina n. 1062/U.E.U. del 1997, in cui al punto 103, lett. f) e g), vengono definiti il Servizio di Prevenzione e Protezione" (che costituisce il sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, salutazione, eliminazione o massima riduzione dei rischi, nonchè al costante controllo eliminazione o massima riduzione dei rischi, nonchè al costante controllo dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori...."); nonchè il "Direttore del Servizio" di Prevenzione e Protezione dai rischi di lavoro (come colui che "è responsabile delle attività svolte dal servizio stesso e, come tale, viene denominato anche responsabile del servizio").
Appare pertanto evidente che con l'attribuzione della carica di "Capo Ufficio" del S.P.P. al W. fu conferita la direzione dell'Ufficio e, pertanto la connessa responsabilità. 7.1. Una volta ribadito che l'imputato era Responsabile del detto Servizio P.P., su di lui gravavano gli oneri di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, anteriore alla riforma del 2003), peraltro ribaditi nella circolare dello S.M.M. del 1997 di cui si è detto.
Su tale punto questa Corte di legittimità, con riferimento a fatti anteriori al 2003, ha avuto modo di statuire che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 9, ancorchè sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione" (Cass. Sez. 4, sentenza n. 1834 del 16/12/2009 ud. (dep. 15/01/2010), Guarnotta, Rv. 245999; conf., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 15226 del 15/02/2007 Ud. (dep. 17/04/2007), Fusilli, Rv. 236170; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008 Ud. (dep. 04/07/2008), Verderosa, Rv. 240886).
Sul punto le censure difensive muovono da un'interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9, e, più in generale, delle regole che presidiano la responsabilità per condotta omissiva in materia di infortuni sul lavoro, non condivisibile e correttamente disattesa dalla Corte di Appello. L'opzione esegetica sottesa al ricorso postula invero che, laddove non vi siano poteri di amministrazione attiva in materia di adeguamento dei luoghi di lavoro, e segnatamente di intervento e di spesa, non possa, perciò solo, esservi responsabilità per colpa in connessione al verificarsi di un infortunio. Ebbene tra le funzioni che l'art. 9 riserva al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", pur in assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, non si esclude che l'inottemperanza alle stesse - e segnatamente la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonchè di informazione e formazione dei lavoratori - possa integrare un'omissione "sensibile" tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio. Soprattutto quando costui, dal sistema antinfortunistico concepito dal legislatore, risulta deputato a monitorare costantemente la sicurezza degli impianti e di interloquire su tali tematiche con il datore di lavoro. Pertanto, escluso, sulla scorta della prospettiva ermeneutica innanzi enunciata, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non possa, in ragione delle funzioni attribuitegli, essere chiamato a rispondere dell'infortunio, il giudice di merito è pervenuto all'affermazione della responsabilità dell'imputato con motivazione sente da vizi logici.
Invero l'imputato, venendo meno ai sui obblighi di monitoraggio dei fattori di rischio e di vigilanza attiva ha colpevolmente ignorato una situazione di pericolo del cancello che era visibile, in quanto oggetto di interventi manipolativi (getto di cemento lungo il binario; eliminazione del fermo delle ante), ed ha omesso di segnalare e stimolare appropriati interventi che avrebbero eliminato il rischio poi concretizzatosi.

7.2. In relazione al lamentato comportamento negligente della vittima (essere scesa dall'auto cercando di chiudere il cancello), questa Corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato (che peraltro in tale circostanza non emerge) assurge a causa sopravvenuta solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4, n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721). Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, il C. ha patito l'infortunio mentre cercava di richiudere il cancello bloccato di una base militare, che certo non poteva essere lasciato aperto, azionando più volte il comando elettrico. Tale condotta non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra le omissioni illustrate e l'evento, omissioni connotate da grave colpa, tenuto conto che le cautele omesse erano proprio preordinate ad evitare il rischio specifico che poi concretamente si è materializzato nell'infortunio in danno del C.. Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato.

1 Quanto al trattamento sanzionatorio, al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla non maturata prescrizione, si richiama quanto esposto in relazione alla posizione dell' A..

2 In relazione al F., la sua responsabilità è stata ritenuta sulla base della attribuzione della qualità di Responsabile Protezione Incendi e Dirigente Responsabile della Sicurezza del Comprensorio ex magazzini B.. Nei suoi motivi di ricorso l'imputato ha, sotto vari aspetti, contestato l'assunzione di una posizione di garanzia, dal che la irrilevanza della sua condotta omissiva.

 

I motivi di censura sono infondati.

 

Ha ricordato il giudice di merito che nel già citato ordine del giorno n. 297 del 3/9/2001, a firma dell'Ammiraglio Po.G., il Capitano di Fregata F.F. viene nominato "Dirigente della prevenzione incendi" e "Dirigente di settore per la sicurezza del Servizio Automobilistico, del comprensorio ex Magazzini Generali di B. ....".
Tale incarico non è stato conferito da persona non legittimata a farlo, in quanto la nomina è avvenuta in un contesto documentale unitario in cui, la massima carica militare della Marina di Cagliari, ebbe a distribuire le funzioni, assegnando tra l'altro all' A. la qualifica di datore di lavoro.
Pertanto, la investitura quale dirigente dei Magazzini al cui accesso era destinato il cancello caduto, ha radicato in suo capo una posizione di garanzia.

Come ha ricordato il giudice di merito, il suo ufficio era sito a meno di dieci metri dal cancello per cui egli aveva una percezione diretta della sua struttura e del suo funzionamento.
Va ricordato che per attribuire ad una condotta omissiva umana una efficacia casuale, è necessario che l'agente abbia in capo a sè la c.d. "posizione di garanzia" e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire (art. 40 c.p., comma 2: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo").
La ratio della disposizione va ricercata nell'intenzione dell'ordinamento di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall'interessato, l'obbligo di evitarne la lesione e ciò perchè il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei suoi beni.
Nel caso di specie il F. era stato nominato dirigente responsabile della sicurezza del magazzino; a lui era stato comunicato dall' Ab. il cattivo funzionamento del cancello e nei cui pressi era sito il suo ufficio; la cura del varco era sotto la sua responsabilità, tanto vero che era stato proprio l'imputato a conferire alla ditta G. l'incarico di manutenzione ordinaria.
Ne consegue che senza dubbio il F. aveva assunto una posizione di garanzia in relazione alla integrità fisica delle persone che utilizzavano il cancello.

 

8.1. A fronte di tali oneri egli ha mantenuto una condotta colpevolmente omissiva nonostante le anomalia di funzionamento del cancello che erano visibili ictu oculi e che gli erano state segnalate con l'annotazione del 26/11/2002 dell'addetto alla vigilanza Ab.An..
Pertanto l'evento, riconducibile all'affogamento del binario nel cemento (non all'occasionale deposito di detriti), alla mancanza del fermo ed alle altre anomalie riscontrate, non può dirsi fosse imprevedibile ed a fronte di ciò egli non ha adottato alcuna specifica iniziativa (es. disporre dopo la segnalazione dell' Ab. una manutenzione straordinaria), nè ha informato gli utilizzatori del cancello dei rischi connessi al sua cattivo funzionamento, così ponendo in atto una condotta omissiva che correttamente il giudice di merito ha ritenuto eziologicamente legata all'evento mortale.
Nè a sua discolpa il F. può invocare una carenza di conoscenze tecniche e la circostanza che al controllo del cancello era destinata la ditta G. che aveva la manutenzione. Infatti la sua posizione di garanzia lo obbligava ad avere o ad acquisire un sufficiente patrimonio di conoscenza idoneo ad esercitare le funzioni conferite, ovvero, in alternativa, a rinunciarvi. Peraltro, nel caso di specie, come rilevato dal giudice di merito, sarebbe bastato a tal fine non ignorare la segnalazione dell' Ab., limitandosi colpevolmente ad attendere lo svolgimento della semestrale manutenzione dell'G..

 

8.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche ed alla non maturata prescrizione, si richiama quanto esposto in relazione alla posizione dell' A..

9. In ordine alla posizione del P., a questi viene addebitata la responsabilità del fatto, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e direttore tecnico della G., azienda che aveva istallato il cancello non ad opera d'arte e privo delle garanzie di sicurezza. La circostanza che esso fosse stato collaudato non escludeva la sua responsabilità, in ragione dei difetti genetici e delle manomissioni successive, di cui peraltro doveva avere conoscenza in ragione dell'attività manutentiva ordinaria svolta.
L'imputato ha contestato la titolarità della posizione di garanzia, attribuendola a tale M.S., senza però indicarne le specifiche ragioni e contestare documentalmente la sua qualità. Sul punto il ricorso è carente di autosufficienza.

E' invece fondato il ricorso in relazione alla contestazione della presenza del nesso causale tra la sua condotta e l'evento.
Infatti la perizia svolta ha accertato che il cancello aveva patito rilevanti manomissioni, quali la rimozione del fermo delle ante scorrevoli; l'apposizione di una tavola di legno di fine corsa e, soprattutto, il ricarico di cemento lungo la corsa dei binari, che aveva determinato l'attrito delle rotelle con il terreno ed il pericolo di fuoriuscita dai binari.
Orbene nella sentenza di merito non viene in alcun modo spiegato se dette manomissioni siano state o meno da sole idonee ad determinare l'evento, e se, senza di esse, le irregolarità costruttive del cancello non avrebbero esposte a rischio i suoi utenti. Inoltre, non viene indicata la specifica epoca delle manomissione e se esse erano già presenti all'atto degli sporadici interventi manutentivi della ditta dell'imputato.

Per quanto detto, si impone sul punto l'annullamento con rinvio della sentenza, rimanendo assorbiti nella pronuncia gli altri motivi di doglianza.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell' A., W. e F. al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 


La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.P. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari (sez. distaccata di Sassari).
Rigetta i ricorsi di A.G., W.G. e F. F. che condanna al pagamento delle spese processuali.