Bruxelles, 7.11.2006     COM(2006)664 definitivo    2006/0222(COD)
Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro


(versione codificata)

(presentata dalla Commissione)



RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta quello di avviare la codificazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)[3]. La nuova direttiva sostituisce le varie direttive che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 83/477/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione esposta in una tavola che figura all'allegato III della direttiva codificata.



83/477/CEE (adattato)      2006/0222(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,


visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione, elaborata a seguito della consultazione delle parti sociali e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

Övisto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE)[7] stata modificata in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

98/24/CE considerando (3)

(2) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro costituisce un obiettivo che non dovrebbe essere subordinato a considerazioni puramente economiche.

98/24/CE considerando (4)

(3) Il rispetto di requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici mirano non solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei singoli lavoratori, ma anche a fornire un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella Comunità che evita ogni possibile distorsione nell'area della concorrenza.

98/24/CE considerando (5)

(4) Deve essere stabilito per l'intera Comunità un coerente livello di protezione dai rischi derivanti da agenti chimici e tale livello di protezione deve essere determinato non tramite requisiti obbligatori particolareggiati, ma attraverso un quadro di principi generali tali da consentire agli Stati membri di applicare in modo coerente requisiti minimi.

83/477/CEE considerando (3)

(5) L'amianto un agente nocivo presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute; la crocidolite considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa.

83/477/CEE considerando (1) e (4) (adattato)

(6) Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all'amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. È quindi necessario prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto. La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione della tecnica in questo campo.

83/477/CEE considerando (5)

(7) La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell'amianto.

83/477/CEE considerando (6) (adattato)

(8) Misure preventive ai fini della protezione sanitaria dei lavoratori esposti all'amianto e dell'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti .

2003/18/CE considerando (6) (adattato)

(9) Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre definirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

2003/18/CE considerando (7)

(10) Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, una limitazione delle attività che comportano un'esposizione all'amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

2003/18/CE considerando (8)

(11) Il sistema di notifica delle attività comportanti un'esposizione all'amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

2003/18/CE considerando (9)

(12) È importante escludere le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d'amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d'esposizione delle stesse elevato e difficile da prevenire.

2003/18/CE considerando (10) (adattato)

(13) Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell'aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

2003/18/CE considerando (11) 91/382/CEE considerando (6) (adattato)

(14) Anche se non stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, conviene migliorare la protezione dei lavoratori e ridurre al minimo il tasso dei valori limite di esposizione professionale all'amianto.

2003/18/CE considerando (12)

(15) È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell'amianto, la presenza o l'eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all'amianto per via dell'utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o altre attività all'interno o all'esterno di essi.

2003/18/CE considerando (13)

(16) È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

2003/18/CE considerando (14)

(17) Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all'amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

2003/18/CE considerando (16) (adattato)

(18) A fini di un’individuazione precoce delle patologie dovute all’amianto, le raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti devono essere aggiornate alla luce delle conoscenze mediche più recenti.

2003/18/CE considerando (17)

(19) Dato che l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

2003/18/CE considerando (18) e (19) (adattato)

(20) Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

(21) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

83/477/CEE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare alla loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa il valore limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

2003/18/CE art. 1, punto 2

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS[9];

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS[10];

c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS[11];

d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS[12];

e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS[13];

f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS[14].

83/477/CEE

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

2003/18/CE art. 1, punto. 3, lett. a)

3. Purché si tratti di esposizioni sporadiche dei lavoratori e siano di debole intensità e risulti chiaramente dai risultati della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sia superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

2003/18/CE art. 1, punto 3, lett. b)

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

83/477/CEE (adattato)

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste nei paragrafi da 2 a 5 .

2. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

2003/18/CE art. 1, punto 4, lett. a) (adattato)

3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile degli Stati membri, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti applicati;

d) del numero dei lavoratori interessati;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

83/477/CEE (adattato)

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nelle imprese o stabilimenti hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2 , relativa all'impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

2003/18/CE art. 1, punto 4, lett. b)

5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

91/382/CEE art. 1, punto 2

Articolo 5

Sono vietati l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo nonché le attività che implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.

2003/18/CE art. 1, punto 5

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell'amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione dell'amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente, sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.

2003/18/CE art. 1, punto 6 (adattato)

Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio[15].

2003/18/CE art. 1, punto 7

Articolo 7

1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato nell'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa.

4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997[16] o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

2003/18/CE art. 1, punto 8

Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

91/382/CEE art. 1, punto 5

Articolo 9

98/24/CE art. 13, par. 2, lett. b) (adattato)

Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura di cui all'articolo 17 , paragrafo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio[17].

83/477/CEE

2003/18/CE art. 1, punto 10, lett. a)

Articolo 10

1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria.

2003/18/CE art. 1, punto 10, lett. b)

3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

2003/18/CE art. 1, punto 11

Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.

83/477/CEE

Articolo 12

2003/18/CE art. 1, punto 12

Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali prevedibile il superamento del valore limite fissato dall'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;

b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato nell'articolo 8; e

c) evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.

83/477/CEE

I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

Articolo 13

1. Un piano di lavoro predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

2003/18/CE art. 1, punto 13

2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il piano deve in particolare prevedere che:

a) l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a);

c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto occorre accertarsi dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

91/382/CEE art. 1, punto 6, lett. a) (adattato)

Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti:

a) natura e durata probabile dei lavori;

b) luogo di esecuzione dei lavori;

c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:

i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo.

91/382/CEE art. 1, punto 6, lett. b)

3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti.

2003/18/CE art. 1, punto 14

Articolo 14

1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei residui;

i) la necessità del controllo sanitario.

3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario.

Articolo 15

Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

83/477/CEE (adattato)

Articolo 16

1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

iii) oggetto di un divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

f) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Articolo 17

1. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:

a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;

b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;

c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;

d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;

e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all'interno dell'impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell'aria, e possano essere informati del significato di tali risultati;

2003/18/CE art. 1, punto 15

b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati più in fretta possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.

83/477/CEE (adattato)

98/24/CE art. 13, par. 2, lett. c)

Articolo 18

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste nei paragrafi da 2 a 5 .

2. Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 , paragrafo 2 della direttiva 89/391/CEE .

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

3. In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma , il medico o l'autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori dovrebbe, in conformità delle legislazioni nazionali, pronunciarsi sulle o stabilire le eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere.

Tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

2003/18/CE art. 1, punto 16

4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.

83/477/CEE (adattato)

5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 2, in conformità delle legislazioni nazionali.

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.

2003/18/CE art. 1, punto 17 (adattato)

3. Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

2003/18/CE art. 1, punto 18 (adattato)

4. I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

2003/18/CE art. 1, punto 19

Articolo 20

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive , proporzionate e dissuasive.

83/477/CEE

Articolo 21

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

83/477/CEE (adattato)

Articolo 22

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 24

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

83/477/CEE

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

83/477/CEE (adattato)


ALLEGATO I


Raccomandazioni pratiche per l'accertamento clinico dei lavoratori, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

1. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, l'esposizione alle fibre libere di amianto può provocare le seguenti affezioni:

- asbestosi,

- mesotelioma,

- cancro del polmone,

- cancro gastrointestinale.

2. Il medico, e/o l'autorità che ha il compito di effettuare il controllo medico dei lavoratori esposti all'amianto, deve essere a conoscenza delle condizioni o delle circostanze nelle quali ciascun lavoratore ha subito l'esposizione.

2003/18/CE art. 1, punto 21

3. L'accertamento clinico dei lavoratori dovrebbe essere effettuato conformemente ai principi e alle prassi della medicina del lavoro; esso dovrebbe comportare almeno le seguenti misure:

- tenuta della cartella clinica e professionale del lavoratore,

- colloquio individuale,

- esame clinico generale e segnatamente del torace,

- esami della funzionalità polmonare (spirometria e curva flusso-volume).

Il medico e/o l'autorità preposta alla sorveglianza medica devono decidere, alla luce delle conoscenze più recenti in materia di medicina del lavoro, dell'opportunità o meno di realizzare altri esami, quali la citologia dello sputo, la radiografia toracica o una tomodensitometria.

[Altri allegati omessi]


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