Tribunale di Taranto, Sez. Lav., 03 febbraio 2011, n. 149 - Indennità di rischio


 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO
 

Sezione del lavoro
 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, Luigi Pazienza, all'udienza del 12.01.2011, ha pronunziato la seguente
 

SENTENZA
 

nella controversia individuale di lavoro

tra -
 

PROVINCIA di TARANTO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ...

E

..., rappresentato e difeso dall'...

 


FattoDiritto
 

 

Con ricorso depositato il 28.11.2008 ... chiedeva al Tribunale di Taranto ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo di condanna nei confronti della Provincia di Taranto al pagamento della somma di Euro 1.440,00, oltre interessi legali a titolo di indennità di rischio non erogata per il periodo gennaio 2004/dicembre 2007.
Con ricorso depositato il 27.11.2008, la Provincia di Taranto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, assumendo che l'indennità richiesta era stata pagata con la voce indennità di disagio e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituito l'opposto deducendo l'infondatezza delle asserzioni formulate dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.


L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.


Parte opponente sostiene che l'art. 37 delle Code contrattuali al C.C.N.L.1.04.1999 ha demandato agli Enti Locali la individuazione delle prestazioni che comportano una continua esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, al fine di attribuire l'indennità mensile di rischio.
Tale disposizione normativa sarebbe rappresentata dall' art. 10 lett. b) del C.C.D.I. che avrebbe individuato le categorie di dipendenti cui è dovuta l'indennità di disagio, sostituendola alla indennità di rischiò anche con riferimento ai dipendenti in possesso della categoria A/4 ed adibiti al Servizio Manutenzione Strade come l'opposto.
La tesi secondo cui l'indennità di rischio sarebbe stata sostituita dalla norma del contratto integrativo decentrato con la indennità di disagio non ha fondamento.
L'art. 37 delle Code Contrattuali al C.C.N.L. 1.04.1999 così dispone: " Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente".
La disposizione normativa, quindi, attribuisce agli Enti il potere di individuare le prestazioni che comportano rischi per la salute, con il limite di mantenere ferme le condizioni di rischio già riconosciute.

Pertanto l'Ente ha solo la facoltà di aggiungere a quelle previste ulteriori prestazioni individuate come rischiose per la salute del lavoratore.
Con l'art. 10, lettera a) del contratto integrativo decentrato del 19.11.2001 la Provincia dì Taranto non ha individuato prestazioni rischiose aggiuntive.
Tra le attività rischiose la Provincia aveva già riconosciuto, con i contratti decentrati stipulati negli anni 1999/2000 quelle svolte dagli operai comuni adibiti alla manutenzione delle strade provinciali, poiché esse comportano il contatto con sostanze nocive, quali catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, nonché l'esecuzione, di lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico, in conformità a quanto previsto dall'allegato B del D.P.R. n. 347/1983.

 

Pertanto l'indennità di rischio non è stata sostituita dalla indennità di disagio dall'art. 10 del C.C.D.I. .
 

Peraltro l'art. 17 del C.C.N.L. dell'1.04.1999 distingue chiaramente le due ipotesi di indennità prevedendo che con il fondo di produttività vengono corrisposte l'indennità di rischio alle condizioni di cui all'allegato b) del D.P.R. n. 347/83, secondo le previsioni dell'art. 34, comma 1 lett. f) del D.P.R. n. 268/87, già fissata nell'importo di £. 20.000 mensili ( art. 17, lett. d); nonché l'indennità di disagio, da attribuirsi ad alcune attività particolarmente disagiate svolte da parte del personale, appartenente alle categorie. A,B e C ( art. 17, lett. e), da individuarsi in sede di contrattazione decentrata.
 

L'art. 10 del C.C.D.I. ha previsto la erogazione sia della indennità di rischio che della indennità di disagio.
Con riferimento alla indennità di rischio l'art. 10 citato non ne disciplina condizioni attributive e misura, poiché le stesse sono individuate dall'art. 17 del C.C.N.L. 1.04.1999, ma si limita a prevedere che il pagamento della stessa grava sul fondo di produttività.
 

La norma de qua disciplina, invece, l'indennità di disagio, attribuendola a determinate categorie di dipendenti che svolgono la loro attività in condizioni particolarmente disagiate, individuate nella "... difficoltà oggettiva legata ai compiti ad essi attribuiti ... nelle particolari condizioni ambientali nelle quali operano ... nelle carenze strutturali ed organizzative, di cui i servizi di riferimento risentono". Tra le categorie di beneficiari indica anche i cantonieri, figura nell'ambito della quale la Provincia ha ricompreso i dipendenti come l'opposto.
Pertanto, mentre il pagamento della indennità di disagio viene giustificato dalla esigenza di compensare il disagio derivante dalle condizioni ambientali in cui si svolge l'attività lavorativa (intemperie, smog), l'indennità di rischio è dovuta, poiché lo svolgimento della stessa comporta una particolare esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale (contatto con sostanze nocive, lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico).

 

All'opposto spettano entrambe le indennità.
 

L'esposizione al rischio è ampiamente provata dall'opposto, anche in ragione di una mancata contestazione specifica da parte della difesa della Provincia di Taranto.
Peraltro appare poco plausibile la circostanza riferita da parte opponente secondo cui la società "I." si sarebbe occupata dei lavori di manutenzione di tutte le strade provinciali con i propri mezzi.
Infatti, se fosse vera tale circostanza, non si comprenderebbe quali mansioni in concreto siano state espletate dai vari dipendenti della Provincia di Taranto addetti al "Servizio manutenzione strade", né la ratio per cui, pur avendo nella dotazione organica mezzi e dipendenti per la manutenzione delle strade, la Provincia avrebbe deciso di affidare esclusivamente ad imprese esterne i lavori de quibus.
Quindi appare decisamente più attendibile la tesi di parte opposta secondo cui la società "I." si è occupata , in regime di appalto, solo di alcuni lavori di manutenzione inerenti alcune strade provinciali..
 

Alla stregua di tutte le considerazioni esplicitate, l'opposizione va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
 

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

 


P.Q.M.

 

 

Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla PROVINCIA di TARANTO, con ricorso depositato in data 27.11.2008, nei confronti di ..., così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi Euro 850,00, di cui Euro 460,00 per onorari ed E. 16,00 per esborsi, oltre IVA, CNF e rimborso forfetario delle spese generali come per legge e distrae in favore dell'Avv. ... dichiaratosi anticipatario.

 

Taranto,  12.01.2011

Depositato il 03 febbraio 2011