Tipologia: CCNL
Data firma: 28 febbraio - 14 aprile 1987
Validità: 01.04.1987 - 30.09.1990
Parti: Federlegno-Arredo - Cgii e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Industria

Sommario:

Dichiarazioni congiunte delle parti
Sfera di applicazione
Sfera di applicazione della specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Diritti sindacali - 1. Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e dell’industria boschiva e forestale
1.1. Investimenti, occupazione e attività indotte
• Protocollo sulle informazioni congiunturali e tecnologiche
1.2. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
1.3. Lavoro a domicilio
1.4. Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 2 - Assemblea
Art. 3 - Consiglio di fabbrica
Art. 4 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 6 - Fondo di solidarietà
Art. 7 - Affissioni
Art. 8 - Ambiente di lavoro
Art. 9 - Patronati
Art. 10 - Relazioni aziendali e conflittualità
Parte comune - 2. Regolamentazione comune per operai, intermedi, impiegati
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Orario di lavoro
• Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
• Riduzione dell’orario di lavoro
Art. 8 - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 9 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Lavoro a turni
Art. 12 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 13 - Lavoro a tempo parziale
Art. 14 - Contratto a tempo determinato
Art. 15 - Ferie
Art. 16 - Minimi retributivi
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Corresponsione della retribuzione
Art. 19 - Reclami sulla retribuzione
Art. 20 - Contrattazione aziendale
Art. 21 - Premio di produzione
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 25 - Mense aziendali
Art. 26 - Diritto allo studio - Lavoratori studenti
Art. 27 - Formazione professionale
Art. 28 - Assenze
Art. 29 - Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Permessi di entrata e uscita
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Art. 33 - Reclami e controversie
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 36 - Prestazioni integrative
Art. 37 - Indennità di zona malarica
Art. 38 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 39 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto e condizioni di miglior favore
Art. 40 - Norme complementari e precedenti contratti
Art. 41 - Disposizioni finali
Art. 42 - Decorrenza e durata
Parte operai - 3. Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 3 - Recuperi
Art. 4 - Sospensione di breve durata ed interruzioni di lavoro
Art. 5 - Modifica di mansioni
Art. 6 - Lavoro a cottimo
Art. 7 - Regolamento del lavoro a domicilio
• Definizione del lavoratore a domicilio

• Libretto personale di controllo
• Responsabilità del lavorante a domicilio
• Retribuzione
• Maggiorazione della retribuzione
• Pagamento della retribuzione
• Procedura di informazione
• Norme generali
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 11 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 12 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 13 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
A) Denuncia
B) Trattamento economico
C) Conservazione del posto
Art. 14 - Disciplina aziendale
Art. 15 - Divieti
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Multe e sospensioni
Art. 18 - Licenziamento per mancanze
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Trattamento di fine rapporto
Art. 21 - Apprendistato
Apprendistato - 3bis. Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Art. 1 - Norma generale
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Durata dell'apprendistato
Art. 4 - Minimi di paga
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Tredicesima mensilità
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Insegnamento complementare
Art. 9 - Attribuzione della qualifica
Parte intermedi - 4. Regolamentazione per gli intermedi
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio
Art. 3 - Modifica di mansioni
Art. 4 - Sospensioni di lavoro
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 6 - Recuperi
Art. 7 - Lavori nocivi e pericolosi
Art. 8 - Trasferimenti
Art. 9 - Trasferte
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 14 - Doveri del lavoratore
Art. 15 - Provvedimenti disciplinari
Art. 16 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto
Parte impiegati - 5. Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Modifica di mansioni
Art. 3 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 4 - Passaggio dalla qualifica di intermedio alla qualifica impiegatizia
Art. 5 - Sospensioni di lavoro
Art. 6 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 7 - Trasferimenti
Art. 8 - Trasferte
Art. 9 - Alloggio
Art. 10 - Servizio militare
Art. 11 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 12 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 13 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 14 - Indennità maneggio di denaro - Cauzione
Art. 15 - Doveri dell'impiegato
Art. 16 - Provvedimenti disciplinari
Art. 17 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto
Art. 19 - Norme generali e speciali
Tabelle - 6. Minimi tabellari in vigore al 1o aprile/ 1 maggio 1987 1 luglio 1988 / 1 luglio 1989
Tabella A - Industrie legno - Sughero - Mobile - Arredamento
Tabella B - Industrie boschive e forestali
Parte specifica - 7. Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Art. 1 - Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 2 - Classificazione
Art. 3 - Lavoro a cottimo
Art. 4 - Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del legno, sughero, mobile, arredamento e dalle industrie boschive e forestali

Addì, 28 febbraio e 14 aprile 1987 in Roma, tra la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno (Feneal) aderente alla Uil; e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) aderente alla Cisl e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea) costruzioni e legno aderente alla Cgil; è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti all’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle industrie boschive e forestali.

Dichiarazioni congiunte delle parti
1) Il presente Contratto attua una articolazione per settori e fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di azienda. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l’esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli Accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza, rispettivamente, dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall’altro, l’Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, il Protocollo d’intesa 8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.

Sfera di applicazione
Agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine ecc.) per uso edilizio o altro - articoli casalinghi - articoli da disegno e didattici - articoli igienico-sanitari - articoli sportivi - aste dorate e comuni - bastoni - biliardi - botti e fusti dogati - cambrioni - carpenteria - cantieri e carpenteria navale - carri e carrozze - cartelli stradali e allestimenti in genere - case prefabbricate di legno - ceppi per zoccoli e fondi per calzature - compensati - cornici - farina e lana di legno - forme per calzature - ghiacciaie - imballaggi e cesti di legno - infissi e avvolgibili - isolanti in sughero - listellari - manici da frusta - manufatti di legno in genere - manufatti, granulati e agglomerati di sughero - mobili; arredamenti vari e oggetti e complementi d’arredamento (compresi quelli in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, ABS, PVC, poliestere rinforzato, polipropilene ecc.; mobili tappezzati, imbottiti e materassi a molle, reti ecc.) - mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini - multistrati - nobilitazioni pannelli truciolari, compensati e affini - pallets e contenitori - paniforti - pannelli di fibra - pannelli di lana di legno - pannelli truciolari - pavimenti in legno e relativa posa in opera quando effettuata dalle stesse ditte produttrici - pianoforti - pipe e abbozzi per pipe - placcati - rivestimenti fiaschi e damigiane - sediame comune e curvato - sughero in plance - sugheraccio, sugherone - tacchi - tappezzerie - tornerie - tranciati - trattamento, magazzinaggio e conservazione del legno - turaccioli comuni e da spumante - segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un’attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda.

Sfera di applicazione della specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
- Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Diritti sindacali - 1. Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 Sistema di informazioni sulla situazione dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e dell’industria boschiva e forestale
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano quanto segue:

1.1. Investimenti, occupazione e attività indotte
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federlegno-Arredo fornirà alla Feneal, Filca, Fillea informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell’andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali. Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica. Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell’ambito della Federlegno-Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili-arredamento;
- attività legate all’edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali.
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull’andamento dell’occupazione giovanile, anche in relazione dell’Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986 sui contratti di formazione lavoro, nonché l’andamento e le tendenze dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno-Arredo fornirà inoltre alla Feneal, Filca, Fillea indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- l’approvvigionamento di materie prime.
Livello regionale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al sindacato regionale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, riferite alle aziende associate, articolate per settori di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all’occupazione e ai problemi relativi all’assunzione di lavoratori di primo impiego;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o importanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali con eventuale interessamento dell’Ente regione;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, anche in relazione all’Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986 sui contratti di formazione lavoro, nonché l’andamento e le tendenze dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Livello territoriale
Di norma annualmente, le associazioni territoriali imprenditoriali forniranno al sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all’occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile anche in relazione all’Accordo interconfederale dell’8 maggio 1986 sui contratti di formazione lavoro nonché l’andamento e le tendenze dell’occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende, per i singoli settori di attività, le Organizzazioni contraenti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi - intendendosi per tali le aziende industriali aventi una unica ragione sociale e articolate su più unità produttive di significativa importanza nell’ambito del territorio nazionale - che occupano complessivamente più di 100 dipendenti, assistite dall’associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell’azienda interessata, e con l’eventuale assistenza della Federlegno-Arredo, forniranno ai CdF, assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull’occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull’occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Protocollo sulle informazioni congiunturali e tecnologiche
La Federlegno-Arredo e la Feneal, Filca, Fillea intendono ribadire l’obiettivo comune di contribuire allo sviluppo di un sistema di relazioni industriali a livello nazionale, con l’impegno di fornire, allo stesso tempo, la piena e concreta attuazione degli impegni assunti con il sistema informativo del Contratto nazionale di lavoro, di cui il presente protocollo non modifica contenuti e modalità.
Individuati tali obiettivi di fondo, le Federazioni sopracitate convengono sulla necessità di migliorare gli strumenti di conoscenza e di analisi dell’evoluzione produttiva del settore.
A tale scopo la Federlegno-Arredo e Feneal, Filca, Fillea hanno concordemente individuato nell’osservatorio congiunturale del settore legno-arredamento uno strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti.
L’osservatorio si avvarrà di dati riguardanti aspetti di natura congiunturale che la Federlegno-Arredo fornirà attraverso la propria banca dati.
L’osservatorio si avvarrà di ulteriori dati, in altro modo acquisiti, o elaborati da ciascuna Organizzazione, utilizzando, come fonte di ulteriori informazioni, altri organismi pubblici o privati, nazionali e/o internazionali e, ove esistenti, dati congiunturali relativi ad aree-sistema caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore.
In questo quadro le Federazioni sopra indicate si incontreranno a cadenza semestrale per esprimere le reciproche valutazioni sugli elementi che incidono in misura rilevante sulle condizioni di sviluppo del settore.
L’attività dell’osservatorio, attraverso l’esame dei dati e delle informazioni, sarà orientata a favorire l’auspicabile raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di interventi e provvedimenti di politica industriale per il settore, che attraverso il coinvolgimento della pubblica Amministrazione, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
In occasione di tali incontri potrà essere esaminata la situazione produttiva dei singoli comparti, con particolare riferimento ai problemi connessi ai processi di ristrutturazione ed innovazione tecnologica, avuto riguardo alle conseguenze di tali processi sull’occupazione.
La Federlegno-Arredo e la Feneal, Filca, Fillea concordano nel ritenere tali incontri - fatta salva l’autonomia delle parti - quale utile occasione per la ricerca di punti di convergenza sull’analisi dei problemi e sulle soluzioni da prospettare.

1.2. Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, i CdF e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i sindacati di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell’attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull’occupazione; l’informazione comprenderà la tipologia dell’attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all’osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell’ambito della loro tipica attività.

1.3. Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Durante l’incontro di cui al precedente punto 1.1. (Investimenti, occupazione e attività indotte), l’associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull’andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull’occupazione.

Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l’articolazione per sedi, materie e casi esclusivi, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazioni sulla situazione dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e dell’industria boschiva e forestale".
Pertanto iniziative e/o comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, posti in essere dalla Feneal, Filca, Fillea nazionale, dai sindacati territoriali di categoria, dalle istanze rappresentative aziendali riconosciute dalla Feneal, Filca, Fillea e attuati in violazione degli impegni così come definiti ai precedenti punti daranno facoltà alla Federlegno-Arredo di dichiararsi, previo esame della situazione da compiersi in sede nazionale tra le Organizzazioni sindacali stipulanti, sciolta dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulla materia presa in considerazione nel presente capitolo, le condizioni anche di fatto più favorevoli.

Art. 2 Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all’inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest' ultimo caso si potranno svolgere durante l’orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l’assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall’azienda nell’unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda.

Art. 3 Consiglio di fabbrica
a) Le aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
1) di voler affidare, nelle singole unità produttive identificate secondo i criteri di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, al Consiglio di fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza dei lavoratori;
2) che nel Consiglio di fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
b) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo si avvale di una struttura esecutiva all’uopo costituita nel suo ambito. I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 9 per le unità superiori a 300 dipendenti - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di fabbrica, tramite le rispettive Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell’esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
c) Per l’espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’unità produttiva.
Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art. 23 della legge n. 300 nonché quelli concessi per consuetudine alla Commissione interna sulla base di quanto previsto dall’art. 22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23 giugno 1973.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell’ipotesi prevista al precedente punto b).
[…]
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento all’art. 1 della relativa regolamentazione contrattuale.

Art. 7 Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Art. 8 Ambiente di lavoro
Le parti concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro convenendo di dare una regolamentazione concreta, sul piano applicativo, alla normativa di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In conformità ai criteri di cui all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e fermo restando le disposizioni della legge n. 833/1978, l’esecutivo del Consiglio di fabbrica svolge i compiti di controllo e le iniziative promozionali previste dal richiamato disposto di legge.
In particolare:
- controlla l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- promuove la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o di nocività;
- concorda con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro, individuando le aree produttive sulle quali programmare gli interventi prioritari, da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad enti o istituti pubblici specializzati nel campo specifico cui attiene la rilevazione.
Gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
Le modalità di attuazione degli interventi sopra indicati formeranno oggetto di accordo tra la Direzione aziendale e l’esecutivo del Consiglio di fabbrica.
Analogamente è confermata l’istituzione del registro dei dati ambientali, mediante raccolta delle rilevazioni effettuate, nonché del registro dei dati biostatistici (assenza per malattia o infortunio).
Le aziende trasmetteranno al CdF copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli artt. 16 e 53 del TU 30 giugno 1965, n. 1124.
I risultati delle indagini formeranno oggetto di successivo esame tra Direzione aziendale ed esecutivo del CdF per l’adozione delle eventuali misure correttive, con riguardo anche all’aspetto dei tempi tecnici di massima occorrenti.
Le eventuali spese per gli enti o gli istituti pubblici di cui al terzo comma, se previste dallo statuto degli enti o istituti stessi, saranno a carico dell’azienda.
Saranno altresì a carico dell’azienda gli oneri per la tenuta delle registrazioni.
È confermata altresì l’istituzione del libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, in collegamento con le istituzioni che gestiscono l’assistenza sanitaria.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno all’esecutivo del CdF l’elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e/o periodiche.
L’elenco di cui sopra verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l’impiego di nuove sostanze.
Su richiesta del CdF, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
In caso di impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando tempestiva informazione al CdF delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi di prevenzione che l’azienda intende adottare.
Eventuali Accordi aziendali esistenti in materia vengono mantenuti, salvo il necessario coordinamento con le disposizioni del presente articolo.

Art. 10 Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame, congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui alla 1a parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Parte comune - 2. Regolamentazione comune per operai, intermedi, impiegati
Art. 1 Assunzione

[…]
Dichiarazione a verbale
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento, nelle proprie strutture, degli handicappati in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Art. 3 Donne e minori
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 4 Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda prima dell’assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 7 Orario di lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni.
Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all’orario di lavoro, la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
[…]
L’orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell’arco della settimana. Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni - verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell’orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell’arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai.
L’inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale, entro i limiti dell’orario di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all’orario contrattuale.
Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno al CdF comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro delle esigenze di maggior carico di lavoro e del programma predisposto per il loro soddisfacimento.
Il programma, a titolo previsionale, indicherà altresì il periodo di minor intensità produttiva, nel quale si intende procedere al godimento dei riposi compensativi.
Tempi e modalità di godimento dei riposi saranno, a suo tempo, definiti consensualmente tra azienda e Consiglio di fabbrica, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
[…]

Art. 8 Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l’orario normale/contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l’alloggio stesso sia di pertinenza dell’azienda, per i quali l’orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli Accordi interconfederali vigenti.
[…]

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
L’azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore, dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana.
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall’art. 9 della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per dette festività.

Art. 11 Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l’orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz’ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz’ora ai sensi dell’art. 18 della legge 26 aprile 1934, n. 653.
L’orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due commi precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all’orario contrattuale di cui all’art. 7 della parte comune del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nell’impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 6 per cento dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz’ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell’art. 20 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 12 Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma dell’art. 7 (Orario di lavoro).
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale.
L’azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario, così come al lavoro supplementare, nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a:
- esigenze eccezionali di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali ecc.
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
Su richiesta del CdF l’azienda, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato.
[…]

Art. 14 Contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e dell’art. 8bis della legge 25 marzo 1983, n. 79.
Ferma restando la possibilità di ricorso al contratto a termine ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall’art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
- per sostituzione di lavoratori in aspettativa;
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per le lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
- per le lavorazioni connesse ad attività di carattere stagionale.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine, nelle ipotesi sopra indicate è pari al 9 per cento dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con Accordo collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali; il prodursi di tale ipotesi e la relativa esigenza di assunzione con contratto a tempo determinato sarà verificata dalle parti a livello aziendale.

Art. 20 Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che l’eventuale contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Art. 24 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]

Art. 27 Formazione professionale
Le Organizzazioni firmatarie concordemente riconoscono la prioritaria importanza che va attribuita alla formazione e all’addestramento professionale come mezzo per favorire una politica di sviluppo delle risorse umane aziendali e nel contempo fornire sbocchi all’occupazione giovanile.
In quest' ottica le parti, per assecondare il progresso e lo sviluppo dell’industria del legno e del mobile- arredamento e al fine di individuare nei vari ambiti territoriali e per le diverse qualifiche e specializzazioni le esigenze dei vari settori, costituiscono una Commissione paritetica nazionale per esaminare e studiare l’evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro e del mercato.
Le parti si attiveranno anche presso le Autorità e le Amministrazioni centrali e gli enti locali e regionali competenti perché siano adottati nel campo della formazione e della riqualificazione professionale i necessari interventi utilizzando nella maniera più appropriata e coordinata le risorse pubbliche disponibili.
La Commissione esaminerà inoltre a livello nazionale progetti di fattibilità di iniziative funzionali al raggiungimento dei fini sopra richiamati.
Nota a verbale
Formazione professionale in Provincia di Bolzano.
Nell’ambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l’istituto dell’apprendistato in Provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.

Art. 32 Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. […]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[…]

Art. 33 Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente Contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o l’esecutivo del Consiglio di fabbrica, verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 37 Indennità di zona malarica
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 40 Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi interconfederali.
I contratti di lavoro vigenti nel settore dell’industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e delle industrie boschive e forestali, compresi quelli localmente stipulati ad integrazione dei precedenti Contratti nazionali di lavoro di categoria, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente Contratto e per la durata in ciascuno di essi prevista.

Parte operai - 3. Regolamentazione per gli operai
Art. 3 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 6 Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale aziendale o il Comitato esecutivo del Consiglio di fabbrica, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Rappresentanza sindacale aziendale oppure del Comitato esecutivo del Consiglio di fabbrica.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento all’art. 3 della relativa regolamentazione contrattuale.

Art. 7 Regolamento del lavoro a domicilio
Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall’art. 2094, Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

Procedura di informazione
Il Consiglio di fabbrica può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame, il CdF potrà farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l’azienda interessata.

Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.

Art. 10 Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un’altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche, e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 per cento sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l’indennità di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell’art. 8 della parte I sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 12 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) Denuncia

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell’attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 13 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
[…]

Art. 14 Disciplina aziendale
L’operaio, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla Organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 15 Divieti
[…]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]
È proibito all’operaio di eseguire nell’interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L’operaio che commette tale mancanza, incorre nell’applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all’azienda.

Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, qualsiasi infrazione dell’operaio alle norme del presente Contratto potrà essere sanzionata a seconda della gravità della mancanza:
a) con il rimprovero verbale;
b) con il rimprovero scritto;
c) con la multa fino all’importo di tre quote orarie della retribuzione base;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
e) con il licenziamento.

Art. 17 Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell’articolo precedente all’operaio che:
a) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) […] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza e con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all’osservanza delle norme del presente Contratto o dell’eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[…]

Art. 18 Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto con la perdita dell’indennità di preavviso, all’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l’officina dell’azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l’impiego di materiale dell’azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 17 (Multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 17;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell’ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.

Art. 21 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’Accordo che viene allegato alla presente regolamentazione per gli operai.

Apprendistato - 3bis. Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato
Art. 1 Norma generale

La disciplina dell’apprendistato nelle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e nelle industrie boschive e forestali è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente Contratto in quanto applicabili e delle particolari disposizioni che seguono.
[…]

Art. 3 Durata dell'apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato è stabilita in:
- 36 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nella III cat.;
- 24 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nella II cat.
All’atto dell’assunzione verrà indicata la categoria di riferimento.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili fra loro, se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l’interessato dovrà esibire all’atto dell’assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed agli altri documenti prescritti per l’ammissione al lavoro.
Note a verbale
[…]
b) Apprendistato in Provincia di Bolzano.
Considerata la particolare legislazione che regola la formazione professionale e l’istituto dell’apprendistato in Provincia di Bolzano, la presente regolamentazione non modifica quanto previsto dall’Accordo provinciale integrativo in atto.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è quello fissato dalla legge (8 ore giornaliere, 44 settimanali); la durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.

Art. 8 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse 4 ore retribuite di permesso settimanale per tutta la durata dei corsi stessi.

Nota a verbale
Per la cantieristica da diporto e le lavorazioni artistiche a livello territoriale e/o aziendale, potranno intervenire accordi, in deroga alle norme di cui sopra, con previsione di una maggiore durata del rapporto di apprendistato, nei limiti massimi consentiti dalla legge.

Parte intermedi - 4. Regolamentazione per gli intermedi
Art. 6 Recuperi

È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l’interruzione.

Art. 7 Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all’8 per cento della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell’articolo della regolamentazione comune sull’ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.

Art. 11 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Agli intermedi soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui all’art. 12 della relativa regolamentazione.

Art. 12 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
[…]

Art. 14 Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 15 Provvedimenti disciplinari
Ferma rimanendo l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti, le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad es. non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 15 della presente regolamentazione per gli intermedi o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo, esegua con negligenza il lavoro affidatogli ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Parte impiegati - 5. Regolamentazione per gli impiegati
Art. 11 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Agli impiegati, soggetti all’assicurazione obbligatoria Inail, vengono estese le disposizioni previste, sia per la conservazione del posto sia per il trattamento economico, dalla vigente normativa contrattuale per gli operai, di cui all’art. 12 della relativa regolamentazione.

Art. 12 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti, in relazione alla particolare condizione dei lavoratori affetti da nefropatie, che devono sottoporsi a trattamenti emodialitici, raccomandano alle aziende di corrispondere ai lavoratori interessati la retribuzione per le ore di mancata prestazione coincidenti con le cure suddette.
[…]

Art. 15 Doveri dell'impiegato
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 16 Provvedimenti disciplinari
Ferma restando l’applicabilità della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi dalla medesima previsti le mancanze dell’impiegato potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c) (ad es. non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 28 parte comune, del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 19 Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente Contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.

Parte specifica - 7. Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Art. 1 Rappresentanza sindacale aziendale

I delegati sono, nell’unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto.
[…]
Nei delegati si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
[…]

Art. 3 Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, l’indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]