Tipologia: CCNL
Data firma: 11 giugno 1987
Validità: 01.06.1987 - 30.06.1990
Parti: Assodocks-Confindustria e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultratrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Magazzini generali

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Sistema di informazioni
• Assunzioni
• Facchinaggio
Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 4 - Reclami e controversie
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Affissioni
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 8 - Assemblee
Art. 9 - Aspettativa per cariche
Art. 10 - Assunzioni e documenti
Art. 11 - Classificazione del personale
• Commissione per l’inquadramento

• Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
Art. 13 - Mutamento di mansioni
Art. 12 - Periodo di prova
Art. 14 - Passaggio di categoria
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Lavoro supplementare o straordinario, notturno e festivo
Art. 19 - Giorni festivi
Art. 20 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Indennità di contingenza
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. 27 - Mense aziendali e indennità di mensa
Art. 29 - Indennità di disagio
Art. 28 - Indennità maneggio denaro
Art. 30 - Ambiente di lavoro
Art. 31 - Indennità di zona malarica
Art. 32 - Indennità di lontananza dai centri abitati
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Erogazione annuale
Art. 35 - Contributi assistenziali e previdenziali
Art. 36 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 37 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
Art. 38 - Assenze e permessi
Art. 39 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Aspettativa
Art. 41 - Servizio militare
Art. 42 - Indumenti di lavoro
Art. 43 - Alloggio al personale
Art. 44 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 45 - Rimborso spese per rinnovo porto d’armi
Art. 46 - Ritiro patente
Art. 47 - Trasferimenti
Art. 48 - Ex fondo di previdenza impiegati magazzini generali
Art. 49 - Doveri del lavoratore
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari

B) Licenziamenti
Art. 51 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 53 - Restituzione documenti
Art. 54 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell’azienda
Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 56 - Norme speciali
Art. 58 - Quadri - Norme particolari
Art. 57 - Apprendistato
Art. 59 - Orario normale a tempo parziale
Art. 60 - Contratto a termine
Art. 61 - Minimi tabellari
Art. 62 - Indennità quadri
Art. 63 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Precedente normativa su aumenti periodici di anzianità
Allegato 2 - Precedente normativa sull’indennità di anzianità

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio

A Roma, il giorno 11 giugno 1987, fra la Assodocks (Associazione Italiana Magazzini Generali, Frigoriferi e Depositari Conto Terzi), con l’assistenza della Confindustria e la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil) e la Fit-Cisl e l’Unione Italiana Lavoratori dei Trasporti e Ausiliari Traffico e Portuali (Ultratrasporti-Uil), si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro che segue, da valere per il personale dipendente da magazzini generali, depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio.

Art. 1 - Campo di applicazione
Questo contratto collettivo nazionale di lavoro regola il rapporto tra aziende di magazzini generali-depositi per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio ed i propri lavoratori con esclusione delle aziende appartenenti ad enti o consorzi portuali.

Art. 2 - Sistema di informazioni
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall’accordo interconfederale 8 maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l’intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
Pertanto, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
Livello nazionale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali l’Assodocks fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei di attività, riferite a:
- investimenti e prospettive produttive;
- andamento occupazionale, con particolare riferimento all’occupazione giovanile, anche in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 su contratti di formazione lavoro.
Inoltre le parti concordano che potranno formare oggetto di esame, con la periodicità richiesta dai temi trattati, gli aspetti più significativi della realtà evolutiva del settore nonché i progetti di provvedimenti e di interventi di politica economica generale suscettibili di incidere sugli equilibri settoriali.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell’attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all’andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all’andamento della occupazione giovanile in relazione all’accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello aziendale
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti e/o in alternativa l’Associazione nazionale stipulante, le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore porteranno a conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria informazioni riguardanti:
- previsione e programmi aziendali;
- andamento occupazionale, con particolare riferimento all’occupazione giovanile anche in relazione all’Accordo Interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro;
- stato di applicazione della legge di parità (9 dicembre 1977, n. 903).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alle strutture sindacali aziendali e/o alle organizzazioni sindacali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione sui problemi sopra richiamati con particolare riferimento all’occupazione.

Facchinaggio
Le parti, nell’ambito delle rispettive autonomie e distinte responsabilità, dovranno impegnarsi perché l’utilizzazione dei facchini avvenga nel rispetto della legge 407 e sia fatta nell’ambito delle cooperative e/o carovane e/o facchini liberi che risultino regolarmente iscritti nel registro depositato presso la Commissione provinciale del facchinaggio ai sensi della legge n. 407 del 3 maggio 1955.
Le aziende utilizzeranno le cooperative e/o carovane e/o facchini liberi per le sole esigenze del facchinaggio.
A fronte di accertare inadempienze previdenziali ed amministrative le aziende interromperanno i rapporti con tali organismi. Il corretto utilizzo del personale di carovane e/o cooperative nell’ambito di quanto previsto dalla legge n. 407 potrà essere oggetto di esame tra l’azienda e le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle rispettive organizzazioni.

Art. 3 - Rappresentanze sindacali aziendali
I compiti delle commissioni interne, in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 4 - Reclami e controversie
Le parti nel comune intendimento di assicurare al massimo la loro composizione pacifica, hanno concordato che le controversie individuali e plurime, aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, siano risolte secondo le procedure indicate dal presente articolo. Restano escluse da detta norma le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi e quelle previste dall’accordo, sulle commissioni interne.
1) Il lavoratore che ritenga disattesa una norma disciplinante il proprio rapporto di lavoro, o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale alla direzione aziendale. Questa entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante e alla commissione interna l’accettazione o il rigetto del reclamo.
2) Nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, o di rigetto del reclamo, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo stesso, tramite la commissione interna, alla direzione aziendale. Il reclamo deve essere discusso entro venti giorni dalla presentazione, fra la direzione stessa e la commissione interna.
3) Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo delle categorie, la commissione interna può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La questione deve essere discussa entro 15 giorni dalla richiesta della commissione interna.
4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l’associazione sindacale che rappresenta il lavoratore o che è stata interessata dalla commissione interna, può chiedere che l’esame della controversia venga deferito ad una commissione conciliativa nazionale.
La richiesta di esame dovrà essere avanzata all’organizzazione nazionale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione dei tentativi di cui ai punti precedenti.
La commissione conciliativa, alle cui riunioni possono partecipare esperti designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta in esame.
L’intervento di detta commissione ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancato accordo, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti salvo quella, nel caso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azioni giudiziarie relativamente all’oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
5) La commissione conciliativa sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori da quattro membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.
6) Indipendentemente dalla procedura di cui sopra le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, su richiesta di una delle parti si incontreranno entro venti giorni dalla richiesta per esaminare la possibilità di concordare un’interpretazione autentica delle norme del contratto collettivo che abbiano dato luogo a dubbi di interpretazione.
I compiti delle commissioni interne previsti in questo articolo vengono attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 6 - Affissioni
Le direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed ai loro sindacati territoriali di fare affiggere in apposito albo, comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati stessi.
Le direzioni aziendali consentiranno altresì l’affissione negli albi di cui al 1o comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le comunicazioni dovranno riguardare argomenti di interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia dovrà essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale, non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’imprenditore e ai dirigenti dell’impresa.

Art. 8 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
[…]

Art. 10 - Assunzioni e documenti
[…]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.

Art. 11 - Classificazione del personale
Commissione per l’inquadramento

Le parti, costituitesi in Commissione paritetica, composta di 6 membri (3 dell’Assodocks e 3 complessivamente delle OO.SS. stipulanti) valuteranno le effettive necessità di integrazione nell’attuale sistema di inquadramento di nuovi profili professionali emergenti dall’introduzione significativa di nuove tecnologie.
I profili professionali effettivamente nuovi indotti da innovazioni tecnologiche, concordemente individuati, troveranno idonea collocazione nell’attuale sistema di inquadramento.

Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1). Tale ricerca può comprendere, da parte delle aziende, l’accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di addestramento professionale.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori ed i loro criteri informativi e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 15 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale individuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito su 5 giorni nella settimana.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze economico-operative, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alle RSA.
Nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro con prestazione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6o giorno viene maggiorata del 15 per cento.
Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio l’orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle RSA, l’eventuale distribuzione su 5 giorni.
Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, la prestazione di lavoro ordinaria giornaliera può essere distribuita dall’azienda su orari sfalsati con anticipazione o posticipazione di un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro.
La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico-operative.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni reparti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati.
Tali periodi saranno comunque comunicati al lavoratore almeno con 48 ore di anticipo e per non più di una volta alla settimana.
È data facoltà ai lavoratori turnisti e ai guardiani di consumare il pasto sul luogo di lavoro, compatibilmente con le norme di legge in materia di igiene del lavoro.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di due ore salvo casi eccezionali.
[…]

Art. 16 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le Aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
Con riferimento a quanto sopra le Aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 88 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all’orario contrattuale.
[…]
Per le ore prestate oltre l’orario settimanale contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 15 per cento da liquidare nei periodi di superamento medesimo.
Previo incontro con le RSA saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l’attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 120 giorni dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordi tra le parti.

Art. 17 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori destinati al lavoro domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato giorno festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito il lavoratore avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, ad una maggiorazione della retribuzione individuale del 50 per cento per gli impiegati e del 35 per cento per gli intermedi e gli operai.

Art. 18 - Lavoro supplementare o straordinario, notturno e festivo
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale giornaliero e settimanale.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di legge.
L’azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue, salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle 22 alle ore 6 del mattino. Per i magazzini situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20 alle ore 24 e dalle 1 alle 5 del mattino.
[…]

Art. 20 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali autisti, custodi, portieri e guardiani, l’orario normale lavorativo è di 45 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
[…]

Art. 22 - Ferie
[…]
Dato lo scopo sociale delle ferie, non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisse, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 26 - Contrattazione integrativa aziendale
[…]
La contrattazione aziendale sarà espletata, su richiesta di una delle parti, congiuntamente alle emanazioni o strutture territoriali o nazionali delle parti stipulanti il presente contratto. Le parti firmatarie si danno reciprocamente atto che agli aumenti retributivi derivanti dal presente CCNL sono comprensivi di qualsiasi aumento di carattere collettivo a livello aziendale fino al 18° mese dalla presente stipula.
Le parti si danno infine atto che la contrattazione aziendale non potrà aver per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Alla contrattazione aziendale vengono inoltre demandate le seguenti materie:
a) l’inquadramento di mansioni non esemplificate nella classificazione;
b) la corretta applicazione di quanto previsto dall’art. 15 - orario di lavoro;
c) l’effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all’art. 17;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell’art. 9 della legge n. 300/1970;
e) l’eventuale fornitura aggiuntiva di indumenti di lavoro;
f) la programmazione del periodo delle ferie annuali;
g) la misura dell’indennità di lontananza dai centri abitati.

Art. 30 - Ambiente di lavoro
Le RSA:
- promuovono la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300/1970 di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore;
- concordano con la direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi l’esigenza, l’effettuazione di indagini ed accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo. I medici ed i tecnici appartenenti agli istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato. Sempre allo scopo di tutelare lo stato di salute e l’integrità fisica dei lavoratori, le aziende nell’ipotesi che, dagli accertamenti sulle condizioni di lavoro ed ambientali risultino confermati inquinamenti, nocività e rischi oltre il tasso di tollerabilità, provvederanno a proprie spese quando non sia possibile valersi dei presidi sanitari pubblici a far sottoporre i lavoratori a controlli sanitari ed a tutti gli esami che saranno ritenuti opportuni ai fini di un’efficace azione preventiva.
Le RSA, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni ed iniziative di miglioramento ambientale.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rivelazioni effettuate dagli enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l’ambiente di lavoro (fumo, gas, vapori, polvere, rumorosità, freddo, ecc.).
Tale registro verrà tenuto a disposizione della RSA.
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici previsti dalla legge, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune. I registri saranno tenuti dall’azienda a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esami periodici fra azienda ed RSA ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le RSA potranno, a richiesta, prendere visione delle denunce di infortunio di cui agli articoli 16 e 33 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 4 (ultimo comma) e 24, n. 14 della legge 24 dicembre 1978, n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli istituti specializzati di diritto pubblico di cui alla seconda linea del primo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni, sono a carico dell’azienda.
Le parti convengono sulla definizione di modelli di registri ambientali e biostatistici tipo da allegare al contratto nazionale.
Per ogni lavoratore occupato, l’azienda istituirà un apposito libretto sanitario in cui dovranno essere annotate le malattie e gli infortuni occorsi al lavoratore medesimo.

Art. 31 - Indennità di zona malarica
Al lavoratore che presti servizio in zona dichiarata malarica dalle competenti autorità sanitarie, compete una indennità la cui entità va concordata con le organizzazioni sindacali.

Art. 37 - Trattamento di infortunio per gli impiegati esterni e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai
L’azienda è tenuta ad assicurare a sue spese contro gli infortuni gli impiegati esterni e quelli il cui lavoro è connesso a quello degli operai, nella misura di 5 annualità in caso di morte e di 6 annualità in caso di invalidità permanente, salvo non ricorra l’obbligo di assicurazione presso l’Inail (sovrintendenti).
[…]
Ove per i postumi invalidanti, l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di carattere generale.

Art. 42 - Indumenti di lavoro
Le aziende forniranno all’operaio a proprie spese, due camiciotti e due pantaloni, o due tute ogni anno.
L’azienda terrà inoltre, in dotazione, impermeabili con copricapo per quei lavoratori che fossero costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia o la neve.
Agli operai addetti a lavori dove è accertata una eccessiva usura di scarpe, l’azienda fornirà un paio di scarpe all’anno; a quelli che fanno uso di getti d’acqua, l’azienda fornirà stivaloni di gomma.
I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]
Le aziende provvederanno ad allestire appositi locali, convenientemente attrezzati di spogliatoi e servizi, per dare modo agli operai di provvedere alla pulizia personale.

Art. 49 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato;
8) mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni, devono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che in tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari - Licenziamento
A) Provvedimenti disciplinari

Fermo quanto stabilito all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore, che commetta un qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all’igiene, è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
[…]
Le sanzioni disciplinari applicabili sono:
1) il rimprovero scritto o verbale, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità, non specificate nel presente articolo;
2) una multa fino al massimo di 4 ore minimo tabellare e indennità di contingenza; tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi ripetutamente ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare, o comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, o durante il lavoro; salvo le più gravi punizioni previste al n. 3) del presente articolo;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda.
[…]
3) Nei casi di maggiore gravità e recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale fino ad un massimo di tre giorni.
Tale sanzione può essere inflitta al lavoratore che:
[…]
b) per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale od alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti, o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze punite con la multa;
[…]
f) sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere;
g) commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei numeri 1) e 2) del presente articolo.

B) Licenziamenti
Il licenziamento immediato con diritto al trattamento di fine rapporto può essere inflitto al lavoratore che:
[…]
c) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
d) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata dall’azienda a guidarla;
e) ometta di fare il rapporto per incidenti o guasti accaduti alle macchine, attrezzi e simili nel corso del servizio, o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa;
f) sia tre volte recidivo entro l’anno delle stesse mancanze già punite con il massimo della sospensione;
g) commetta furti, o gravi danneggiamenti dolosi al materiale e alle merci dell’azienda;
h) si renda colpevole di grave insubordinazione, o vie di fatto verso i superiori o clienti;
i) violi il segreto d’ufficio;
l) commetta infrazioni di maggior rilievo di quelle di cui ai punti 1), 2) e 3).
Il licenziamento non pregiudica le azioni derivanti da eventuali responsabilità civili e penali in cui sia incorso il lavoratore.
[…]

Art. 56 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall’azienda, d’accordo con i rappresentanti dei lavoratori. Tali norme non possono modificare o essere in contrasto con quelle del presente contratto e, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile.

Art. 57 - Apprendistato
L’apprendistato è regolato alle norme di legge e dalle particolari disposizioni che seguono.
Nel libretto di lavoro o nell’attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestato.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare ad economia.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero, nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro una interruzione superiore a 12 mesi.
Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sarà totalmente computato.
Durante il periodo di tirocinio l’apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.

Art. 60 - Contratto a termine
L’assunzione può essere fatta con prefissione del termine.
L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
1) sostituzione di lavoratori in aspettativa;
2) esecuzione di un’opera o di un servizio definito o predeterminato del tempo;
3) lavorazioni a fasi successive che richiedono specializzazioni professionali diverse da quelle normalmente impiegate;
4) incremento di attività in dipendenza di commesse eccezionali e/o vincolate a termini di consegna urgenti o perentori;
5) attività connesse all’aggiudicazione di commesse che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle RSA ovvero, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali locali.
I contratti a termine possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 25 per cento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- nelle aziende con più di 50 dipendenti, entro la misura massima del 10 per cento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in numero non inferiore a quello consentito alle aziende fino a 50 dipendenti.
Se dall’applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Potranno essere definite in sede aziendale ulteriori fattispecie di contratto a termine per sopperire ad altre eventuali carenze di organico.

Art. 63 - Decorrenza e durata
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Le parti s’impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti questo contratto nazionale di categoria.
L’Associazione imprenditoriale s’impegna cioè ad intervenire per l’osservanza delle norme del contratto da parte delle associate, e le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, e ad intervenire perché siano evitate, azioni e rivendicazioni intese a modificare quanto forma oggetto del contratto.
Pertanto, nel periodo di validità di questo contratto, la trattativa a livello aziendale resta limitata a quanto previsto dal contratto stesso.