Tipologia: CCNL
Data firma: 24 gennaio 1987
Validità: 01.01.1987 - 31.12.1989
Parti: Intersind, Asap e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, PP.SS.

Sommario:

Norme generali
Campo di applicazione del Contratto
Articolazione della contrattazione collettiva
Struttura del Contratto
Parte generale
Sezione 1

Art. 1 - Sistema di informazione
Art. 2 - Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all’assetto produttivo - Decentramento
Art. 3 - Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Art. 4 - Contrazioni temporanee dell’orario di lavoro
Art. 5 - Mobilità orizzontale nell’ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva
Art. 6 - Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell’ambito di complessi aziendali
• Salvaguardia inquadramenti unici aziendali
• Mobilità professionale
• Declaratorie, profili ed esemplificazioni
• Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
Sezione 2 - Rapporti sindacali

Art. 1 - Assemblea
Art. 2 - Diritto di affissione
Art. 3 - Locali
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
Art. 5 - Tutela dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali
Art. 6 - Diffusione di pubblicazioni
Art. 7 - Comitati antinfortunistici di stabilimento
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 9 - Distribuzione del testo contrattuale
Sezione 3 - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 2 bis - Pari opportunità
Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 4 - Inquadramento dei lavoratori
Art. 5 - Orario di lavoro
• Riduzione dell’orario di lavoro
• Turni di lavoro
• Prestazioni lavorative
• Verifiche
• Modalità di attuazione
• Dichiarazione a verbale
• Tabella n. 1 allegata all’art. 5
• Tabella n. 2 allegata all’art. 5
• Dichiarazione congiunta
Art. 6 - Riposo settimanale
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
Art. 8 - Forme di retribuzione
Art. 9 - Forme incentivanti collettive diverse da quelle di cui all’art. 8 - Forme di retribuzione
Art. 10 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Art. 11 - Indennità per disagiata sede
Art. 12 - Reclami sulla retribuzione
Art. 13 - Trasferimenti
Art. 14 - Divieti
Art. 15 - Visite di inventario e di controllo
Art. 16 - Norme speciali
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e agli esami dei lavoratori studenti
Art. 19 - Diritto allo studio
Art. 20 - Sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello nazionale
Art. 21 - Mense aziendali
Art. 22 - Innovazioni tecnologiche
Art. 23 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 24 - Appalti
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 27 - Certificato di lavoro
Art. 28 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 29 - Reclami, controversie e procedure generali di conciliazione
Art. 30 - Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche
Art. 31 - Servizio civile e volontariato
Art. 32 - Lavoro a tempo parziale
Art. 33 - Orario flessibile
Art. 34 - Formazione e lavoro
Art. 35 - Scaglionamento ferie collettive
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore
Parte speciale
Sezione A

Art. 1 - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla sezione C) al trattamento di cui alla sezione A) della presente parte speciale
Art. 2 - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla sezione B) al trattamento dl cui alla sezione A) della presente parte speciale
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 5 - Festività
Art. 6 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 7 - Maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7a cat.
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 11 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Tredicesima mensilità
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Doveri
Art. 20 - Assenze e permessi
Art. 21 - Preavviso
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto
Art. 23 - Trasferte
Art. 24 - Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria
Sezione Quadri
Art. 1 - Informazione
Art. 2 - Formazione
Art. 3 - Orario flessibile
Art. 4 - Responsabilità civile e/o penale
Art. 5 - Brevetti
Art. 6 - Indennità di funzione
Art. 7 - Clausola di rinvio
Sezione B
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Assegnazione a mansioni che comportano il passaggio dal trattamento di cui alla sezione C) al trattamento di cui alla sezione B) della presente parte speciale
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro
Art. 4 - Recuperi
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 6 - 6 Trattamento in caso di malattia e infortunio
Art. 7 - Preavviso
Art. 8 - Trattamento di fine rapporto
Art. 9
Art. 10 - Retribuzioni base mensili e determinazione della quota di retribuzione oraria
Art. 11 - Clausola di rinvio
Sezione C
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Entrata ed uscita
Art. 3 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 4 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 5 - Recuperi
Art. 6 - Festività
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 10 - Indennità per lavori che si svolgono in condizioni di particolare disagio
Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo
Art. 12 - Mensilizzazione
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 22 - Servizio militare
Art. 23 - Disciplina aziendale
Art. 24 - Movimenti irregolari di schede o medaglie
Art. 25 - Assenze
Art. 26 - Permessi di entrata ed uscita
Art. 27 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 28 - Preavviso
Art. 29 - Trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici
Art. 31 - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici
Art. 32 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
Art. 33 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Art. 34 - Trasferte
Art. 35 - Apprendistato
Art. 36 - Retribuzioni base ragguagliate a mese e determinazione della retribuzione base oraria
Decorrenza e durata
Affissione del Contratto
Protocollo aggiuntivo
Tabelle delle retribuzioni contrattuali base
Allegati
Allegato n. 1 - Regolamentazione del contratto di formazione e lavoro
• Schema di progetto di formazione e lavoro
Allegato n. 2 - Contratto nazionale 24 gennaio 1987 per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale
Art. 1 - Norme generali
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
Art. 4 - Durata del tirocinio
Art. 5 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria
Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Gratifica natalizia
Art. 10 - Insegnamento complementare
Art. 11 - Attribuzione della qualifica
Art. 12 - Inscindibilità
Art. 13 - Decorrenza
Allegato n. 3 - Protocollo sottoscritto fra le parti firmatarie del CCNL 20 novembre 1962
Allegato n. 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale

Addì 24 gennaio 1987, in Roma, tra l’Associazione sindacale Intersind, l’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale (Asap) e la Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim-Cisl) assistita dalla segreteria confederale della Cisl e la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom-Cgil), assistita dalla segreteria confederale della Cgil e l’Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm-Uil), assistita dalla segreteria confederale della Uil.

Norme generali
Premesso: che la riforma dell’attuale struttura della contrattazione collettiva nazionale di categoria, struttura che è stata fino ad oggi tradizionalmente alla base del sistema contrattuale italiano, deve essere effettuata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in modo da costituire un sistema che consenta la realizzazione di quelle esigenze fondamentali di entrambe le parti che hanno suggerito la revisione del metodo sino ad oggi seguito;
che la possibilità di una maggiore articolazione della contrattazione collettiva per settori e a livello aziendale, che attui concretamente principi affermati ai livelli superiori, oltre a consentire una migliore aderenza delle norme contrattuali alle particolari caratteristiche settoriali ed aziendali, soddisfa l’esigenza, per le aziende, di poter programmare sulla base di elementi predeterminati, per un adeguato lasso di tempo, la propria attività produttiva;
riconfermata la validità del Protocollo 5 luglio 1962 (allegato n. 3), le parti hanno stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le società rappresentate dall’Associazione sindacale Intersind e dall’Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale che svolgono attività metalmeccaniche come in appresso indicate per i lavoratori, da esse dipendenti, addetti a tali attività.

Campo di applicazione del Contratto
1) Il presente Contratto si applica:
a) alle aziende appartenenti tradizionalmente alla categoria metalmeccanica destinate alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza ed alla fabbricazione dei manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro;
b) alle aziende tradizionalmente considerate affini alle metalmeccaniche.
2) Per ciascuno dei settori appresso indicati e per le materie esplicitamente previste nel presente Contratto sono stabiliti contestualmente e per la medesima durata regolamentazioni di settore che costituiscono parte integrante, a tutti gli effetti, del Contratto stesso. Ai fini di cui sopra i settori ed il relativo campo di applicazione, che nel loro complesso coprono interamente l’area della categoria, sono i seguenti:
A) Settore siderurgico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla produzione di:
a) ghisa di prima fusione;
b) acciaio anche se colato in getti;
c) ferroleghe;
d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati);
e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
g) latta.
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f), g), si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
B) Settore navalmeccanico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- costruzione nel suo totale complesso, allestimento, armamento, manutenzione e riparazione di navi di qualunque tipo, di galleggianti compresi bacini, pontoni e chiatte;
- costruzione di imbarcazioni in plastica;
- alaggio, allestimento, recupero, riparazione e demolizione di navi e loro parti;
- esercizio di bacini di carenaggio.
C) Settore elettromeccanico ed elettronico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla fabbricazione e al montaggio di:
- macchine ed apparecchi per la generazione, distribuzione, trasformazione, misura ed utilizzazione dell’energia elettrica comunque prodotta;
- apparecchi e complessi per telegrafia, telefonia, elettroacustica, telecomunicazioni, radiotelefonia, radiotelegrafia, filodiffusione, registrazione ed amplificazione sonora e televisione;
- equipaggiamenti elettrici per materiale mobile e fisso di ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
- apparecchi per l’utilizzazione dell’energia elettrica per uso industriale, domestico e medicale;
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica;
- impianti ed apparecchiature elettroniche.
D) Settore auto-aviomotoristico
Appartengono a tale settore le attività dirette alla costruzione in serie, nel loro totale complesso, di:
- autovetture;
- autocarri;
- aeromobili;
- carrozzerie per autovetture ed autocarri;
- motori per la propulsione di autovetture, autocarri ed aeromobili.
E) Settore meccanica varia
A titolo esemplificativo appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio;
- laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio;
- costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
- materiale mobile fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie,
- motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini,
- carpenteria, caldareria, condotte forzate, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici,
- motrici idrauliche, a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed accessori caratteristici,
- organi di trasmissione e cuscinetti a sfere,
- impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto,
- apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso industriale, domestico e medicale,
- apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia di natura diversa dall’elettrica,
- apparecchi utensili e strumenti per medicina, chirurgia, ortopedia e odontoiatria,
- macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce ecc., per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, gres ed affini,
- macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali;
- macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine),
- macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni per cartotecnica, legatoria, stampa,
- macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile e dell’abbigliamento,
- macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo,
- macchine ed apparecchi per le industrie chimiche e della gomma,
- utensili per macchine operatrici, strumenti d’officina,
- utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche,
- pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine ed apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere,
- apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento,
- macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria,
- macchine ed impianti per posta pneumatica, distributori di carburante e distributori automatici,
- armi e materiale metallico per uso bellico e da caccia,
- macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e meccanica fine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo, apparecchi geofisici e topografici, macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici (non calcolatori elettronici) contabili, affrancatrici e simili, lavorazioni ottiche in genere, occhialeria,
- orologi in genere,
- modelli meccanici per fonderia;
- costruzione di:
- vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili ed apparecchi da cucina,
- articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche,
- bulloneria, viterie, chiodi, broccame, molle,
- reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene,
- strumenti musicali metallici,
- oggetti in ferro battuto,
- scatolame ed imballaggi metallici;
- fabbricazione di tubi a freddo con processo iniziale non a caldo;
- lavorazione tubi;
- installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici e comunque di materiale metallico.
F) Settore fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa
Appartengono a tale settore le attività dirette alla:
- produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento ed altri);
- trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- fusione di rame, alluminio magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone ecc.);
- fusione di ghisa in getti;
- fabbricazione di getti in acciaio.
3) L’appartenenza dell’azienda al settore è determinata, quando l’attività è unica, da quella effettivamente esplicata secondo le descrizioni enunciate.
Se sono esercitate diverse attività con carattere autonomo si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le speciali norme corrispondenti a ciascuna attività.
Quando distinte attività non sono autonome, la loro appartenenza al settore è determinata dal criterio della prevalenza.
Per l’attuazione dei criteri di cui sopra, nell’ambito di applicazione del presente Contratto, resta inteso che:
1) si intende per attività quella svolta da un’unità produttiva, normalmente coincidente con lo stabilimento e indipendentemente dal perimetro di esso;
2) nell’ambito aziendale si considera autonoma l’attività accessoria la cui produzione non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività dell’azienda o vi concorre in modo trascurabile;
3) si considera prevalente, rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggiore numero di lavoratori. Nel caso di più di due attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti;
4) nell’ambito dell’unità produttiva saranno applicate le norme di un solo settore in base al criterio della prevalenza;
5) qualora nell’ambito di una unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per modifica di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori che ha determinato la prevalenza ai fini dell’inquadramento dell’attività in un determinato settore contrattuale, le parti stipulanti si incontreranno per esaminare la situazione.

Articolazione della contrattazione collettiva
1) La regolamentazione di settore ha per oggetto gli istituti qui di seguito elencati:
a) orario di lavoro e lavoro straordinario;
b) regolamentazione dell’istituto del cottimo - Norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo;
c) indennità per lavorazioni svolgentisi in particolari condizioni di disagio.
La competenza per ogni divergenza relativa al campo di applicazione delle regolamentazioni di settore è attribuita alle Organizzazioni stipulanti.
2) La disciplina contrattuale prevede Accordi aziendali, stipulati in attuazione delle norme del presente Contratto, secondo le procedure e nei limiti determinati dalle relative disposizioni del Contratto stesso.
Le materie per le quali è prevista la possibilità di negoziazione a livello aziendale sono le seguenti:
- modalità di applicazione della disciplina sui cottimi;
- sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello nazionale;
- forme incentivanti collettive.
Competenti per la contrattazione a questo livello sono da un lato i Sindacati territoriali di categoria e dall’altro le aziende, rappresentate o assistite dalla loro Associazione sindacale salvo, nelle ipotesi espressamente previste, l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
Qualora le trattative in sede aziendale non conducessero a positive conclusioni, le parti - allo scopo di evitare turbative dell’ordinato svolgimento dei rapporti di lavoro nell’azienda - esperiranno un tentativo di conciliazione a livello nazionale, entro un periodo di 25 giorni, con l’intesa che fino all’avvenuto esperimento di tale tentativo non si farà ricorso all’azione diretta.
Le parti si danno atto che, in particolare nell’attuale situazione, che vede le aziende metalmeccaniche interessate a profondi processi di risanamento e ristrutturazione, anche in relazione alle esigenze di recuperare competitività ed efficienza gestionale, è indispensabile consolidare un sistema di relazioni industriali idoneo a salvaguardare il normale svolgimento dell’attività aziendale e il perseguimento degli obiettivi prefissati.
In relazione a ciò è comune impegno delle parti operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire una puntuale attuazione delle normative contrattuali esistenti e delle procedure di conciliazione delle controversie individuali e collettive.
Le parti si danno inoltre atto dell’esigenza che il rinnovo delle forme di aumenti a carattere collettivo, avuto riguardo anche a quanto previsto dal precedente primo capoverso, tenga conto di verificabili incrementi di efficienza e produttività del lavoro.

Struttura del Contratto
Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende inquadrate nei settori specificati alle lettere A) - F), sotto il titolo "Campo di applicazione del Contratto", e si articola come segue:

Parte generale
Sezione 1).
Sezione 2) (Rapporti sindacali).
Sezione 3) (Disciplina del rapporto individuale di lavoro).

Parte speciale
Sezione A) (Riguarda i lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18-3-1926, n. 562, sull’impiego privato).
Sezione quadri (Riguarda, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria specificatamente definita).
Sezione B) (Riguarda i lavoratori di cui all’Accordo 23 ottobre 1973).
Sezione C) (Riguarda i lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla sezione A) né le caratteristiche previste dall’Accordo di cui è menzione alla sezione B).
Terminologia retributiva - Nota applicativa
Fermo quanto specificamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge o di contratto laddove si sono usate, nel presente Contratto, le seguenti espressioni: "minimo tabellare", "minimo contrattuale", "minimo contrattuale di paga", "minimo di paga base", "minimo di stipendio", "minimo contrattuale di stipendio", "minimo contrattuale di categoria", si è inteso far riferimento alla "retribuzione contrattuale base" di cui alla tabella posta in calce al presente Contratto.

Sezione 1
Art. 1 Sistema di informazione

1) Le aziende esporranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre, alle Organizzazioni sindacali territoriali o regionali di categoria dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, nel corso di un apposito incontro:
a) le scelte e le prospettive produttive anche con riferimento ai processi di diversificazione e di innovazione della produzione;
b) le linee generali della politica di ricerca e sviluppo;
c) i programmi di investimento che comportino nuovi insediamenti industriali - e i relativi criteri di localizzazione - o l’ampliamento o consistenti modifiche di quelli esistenti;
d) le linee generali di progetti particolarmente significativi di ristrutturazione, ricerca, innovazione tecnologica.
Nel corso di tale incontro verranno esaminate tra le parti, in particolare, le prevedibili implicazioni delle scelte, delle prospettive produttive e degli investimenti suddetti su:
- l’occupazione;
- le condizioni di lavoro;
- le condizioni ambientali ed ecologiche.
Nell’ambito di tale informativa ed in relazione alle prospettive produttive saranno inoltre fornite notizie:
e) sui dati consuntivi sia qualitativi che quantitativi dell’occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all’applicazione delle normative in materia di occupazione femminile e giovanile;
f) sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’azienda;
g) sulle condizioni di impiego degli invalidi e degli handicappati alla luce dell’art. 2 della parte generale, Sezione 3;
h) sulle linee generali e sulle dimensioni complessive concernenti la politica del decentramento e dell’indotto, le aree di localizzazione, l’articolazione per tipologie, nonché i prevedibili riflessi sull’occupazione complessiva;
i) sull’attività delle unità produttive dislocate all’estero;
l) sugli accordi con altre imprese - di carattere produttivo, tecnologico o di ricerca - per i contenuti comportanti rilevanti modificazioni sull’occupazione;
m) sugli interventi in materia di ambiente e sicurezza di lavoro e di risparmio energetico.
Restano salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del segreto industriale e per quel che concerne in particolare le lettere d) ed l), dalla riservatezza necessaria per non pregiudicare la realizzazione delle iniziative aziendali.
2) Nel corso del secondo semestre dell’anno, verranno illustrati dall’azienda, in apposita riunione, i risultati di bilancio e gli eventuali aggiornamenti delle informazioni fornite ai sensi del precedente punto 1).
In tale occasione, con riferimento agli investimenti complessivi, saranno fornite anche informazioni relative alla entità globale dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi.
3) A richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria dei lavoratori, le informazioni di cui al precedente punto 1) che hanno riferimento all’ambito territoriale o regionale, saranno rese dalle aziende, eventualmente per il tramite dell’Associazione imprenditoriale territorialmente competente, in base a criteri generali definiti a livello regionale.
4) Le informazioni di cui al precedente punto 1) potranno essere fornite globalmente per ciascun settore - e, in tale ambito separatamente per le aziende inquadrate in diverse società finanziarie - a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, in un apposito incontro che si svolgerà con le aziende che operano nei settori sottoelencati, assistite dalle loro società finanziarie:
- Siderurgia;
- Fonderie di seconda fusione;
- Metallurgia non ferrosa;
- Auto;
- Trasporto pubblico su gomma;
- Materiale rotabile ferroviario;
- Aeronautica;
- Navalmeccanica;
- Meccanica strumentale;
- Impianti industriali, montaggi e carpenteria;
- Elettromeccanica;
- Elettronica;
- Meccanica varia.
5) Per i settori di cui al punto 4), nei casi di rilevanti ristrutturazioni che implichino scelte ed interventi coinvolgenti l’intero settore, le relative informazioni potranno essere fornite, in un apposito incontro a richiesta delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, dalle aziende interessate, assistite se del caso dalle rispettive società finanziarie, nell’ambito dello stesso ente di gestione.

Art. 2 Innovazioni di carattere tecnico-organizzativo e modifiche all’assetto produttivo - Decentramento
Fuori dell’ipotesi di cui all’articolo precedente, nel caso di:
a) innovazioni di carattere tecnico-organizzativo;
b) modifiche all’assetto produttivo degli stabilimenti, intendendosi in tali modifiche compreso anche l’eventuale scorporo di attività proprie del ciclo produttivo esistente;
c) decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive e tecnico-amministrative, aventi riflessi sia sull’occupazione che sulle condizioni di lavoro ne sarà data dall’azienda comunicazione - successivamente alla fase di progettazione e preventivamente a quella operativa - per gli aspetti qualitativi e quantitativi, alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali cui potrà fare seguito, a richiesta di una delle parti da avanzarsi entro cinque giorni, un incontro per un esame in ordine ai riflessi anzidetti. Tale esame - salvo diversi accordi che fossero direttamente raggiunti tra le parti - dovrà essere condotto nei dieci giorni successivi alla richiesta stessa; l’azienda comunque non darà luogo all’attuazione delle modifiche suddette prima che sia trascorso il termine in parola.

Art. 3 Lavoro a domicilio - Contratti di appalto e di fornitura continuativa
Per quanto riguarda la tutela del lavoro a domicilio fermo restando il disposto della legge 18 dicembre 1973, n. 877, le aziende daranno comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali di eventuali casi di ricorso a tale particolare tipo di prestazione. Alla predetta comunicazione potrà seguire un esame tra le parti.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa che verranno stipulati con le imprese rientranti nell’ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale una clausola che preveda l’osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di legge (assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro.

Art. 5 Mobilità orizzontale nell’ambito dello stesso stabilimento o unità produttiva
Ferme le vigenti normative in materia di salvaguardia dei livelli professionali e retributivi dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporaneo, l’azienda fornirà preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori ed alle Rappresentanze sindacali aziendali, le quali potranno richiedere, entro tre giorni, un incontro allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto che dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica agli spostamenti di lavoratori, all’interno di uno stesso reparto o per lavorazioni omogenee o similari, di durata temporanea, dovuti ad assenze dei titolari e ad improvvise esigenze tecnico-produttive.
L’azienda fornirà alle RSA, nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative agli spostamenti effettuati.

Art. 6 Riqualificazione professionale o movimenti di personale nell’ambito di complessi aziendali
Fermo quanto previsto all’art. 1 (Sistema di informazione) della presente sezione I della parte generale, laddove, nell’ambito di complessi aziendali (aziende con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale), si pongano problemi di riconversione produttiva e ristrutturazione, che comportino riqualificazione professionale o movimenti di personale fra i diversi stabilimenti, la Direzione aziendale ne darà comunicazione, per il tramite della competente Associazione datoriale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che potranno richiedere l’effettuazione di un esame congiunto - a livello nazionale o regionale o territoriale, a seconda delle fattispecie - in ordine ai problemi predetti inteso a garantire le condizioni professionali e retributive dei lavoratori interessati, secondo le vigenti normative in materia.
Nel caso di riconversioni produttive e ristrutturazioni che comportino, nell’ambito della stessa provincia o regione, movimenti di personale tra aziende metalmeccaniche a partecipazione statale diverse, tutti i problemi di mobilità relativi formeranno invece oggetto di esame sindacale tra le Organizzazioni stipulanti per:
a) agevolare l’applicazione delle normative di legge relative alla mobilità del lavoro adeguandola alle singole fattispecie;
b) valutare le caratteristiche connesse alla struttura qualitativa della manodopera interessata ai processi di mobilità, e adottare ove necessario programmi di formazione interni ed esterni all’azienda, connessi alle esigenze di riqualificazione professionale del personale sia per i lavoratori già ricollocati presso altre aziende, sia per quelli da ricollocare, nell’obiettivo di realizzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avente caratteristica di equivalenza.
I contenuti delle eventuali intese raggiunte in materia di mobilità dovranno risultare per i lavoratori interessati correlativi ed inscindibili.
Dichiarazione congiunta
In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali o a processi di ristrutturazione che presentino particolare rilevanza sociale, in relazione anche alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolar modo nel Mezzogiorno, resta ferma la possibilità del ricorso agli strumenti di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sempre che sia soddisfatta l’esigenza di dimensionare l’organico aziendale alle effettive necessità tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità eventualmente resi necessari, che vengano evitati oneri economici aggiuntivi per le aziende.
Nota a verbale degli artt. 1 e 2
L’Intersind e Fim-Fiom-Uilm, considerata l’opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente Contratto con quelle del tutto autonome, contenute nei Protocolli Iri 16 luglio 1986 ed Efim del 29 settembre 1986, e stante l’autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste dagli artt. 1 e 2 del presente Contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti per le stesse materie e con gli stessi soggetti, i citati protocolli Iri-Efim e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute negli stessi protocolli.
Nota a verbale
L’Asap, per le aziende rappresentate, fa riserva di procedere ad un esame di congruità delle norme e procedure contrattuali previste dagli artt. 1 e 2 della parte generale, sezione I del CCNL 20 aprile 1983 con quelle che saranno le risultanze del protocollo di relazioni industriali in corso di definizione con le Confederazioni Cgil-Cisl-Uil.

Sezione 2 - Rapporti sindacali
Art. 1 Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali, singolarmente o congiuntamente, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare ad assemblee durante l’orario di lavoro, fino a 10 ore all’anno. Per tali ore sarà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti nonché di conciliare l’esercizio del diritto di riunione per gruppi con lo svolgimento della normale attività da parte degli altri lavoratori.
I dirigenti esterni dei sindacati possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, alle assemblee in coincidenza con astensioni dal lavoro. Le predette assemblee si svolgeranno con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti sia dell’azienda che dei terzi.

Art. 2 Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3 Locali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente Contratto, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al comma precedente hanno diritto di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 6 Diffusione di pubblicazioni
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è ammessa la diffusione di pubblicazioni (libri e riviste) inerenti a materie di interesse culturale, sindacale e del lavoro nei locali di cui al primo comma dell’art. 3 della presente sezione 2 della parte generale o in altri locali individuati di comune accordo tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 7 Comitati antinfortunistici di stabilimento
Si farà luogo all’inclusione di rappresentanti dei lavoratori, designati dalle Organizzazioni sindacali, nei Comitati antinfortunistici di stabilimento, fermi restando i compiti tecnico-consultivi di cui tali Comitati sono già oggi investiti nelle aziende.
La designazione dei rappresentanti dei lavoratori, scelti fra i dipendenti dello stabilimento, competerà ai sindacati territoriali di categoria, in ragione di uno per sindacato.

Sezione 3 - Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione

[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 Lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro delle donne, dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali aziendali.
In relazione a quanto sopra le aziende valuteranno congiuntamente con le Rappresentanze sindacali aziendali le più opportune modalità di adattamento all’interno delle unità produttive con la eventuale collaborazione dei competenti servizi di assistenza degli enti pubblici (regione, provincia, comune).
[…]
Tali agevolazioni non si cumulano con quelle derivanti da normative di legge che dovessero intervenire sulla materia.
Nota a verbale
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema speciale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all’art. 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.

Art. 4 Inquadramento dei lavoratori
Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori

Durante la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro opera una Commissione paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori, che verrà costituita entro il mese di maggio 1987, composta da 12 membri, di cui 6 designati dalle organizzazioni imprenditoriali (Intersind e Asap) e 6 dalle Organizzazioni sindacali (Fim-Fiom-Uilm), con il compito di:
a) compiere attività di ricerca e di confronto intorno alla classificazione dei lavoratori tenendo conto anche delle esperienze maturate in Italia e nei Paesi a maggiore sviluppo industriale, con l’obiettivo di fornire alle parti stipulanti contributi finalizzati ad adeguare e/o ad innovare il rapporto fra classificazione e professionalità dei lavoratori, anche in vista della loro utilizzazione nelle future relazioni tra le parti. A tal fine la Commissione potrà promuovere l’audizione di studiosi particolarmente qualificati in materia;
b) esaminare l’evoluzione di profili professionali esemplificativi in rapporto all’introduzione di tecnologie innovative;
c) proporre alle parti stipulanti integrazioni ai profili professionali e alle esemplificazioni di cui all’art. 4, parte generale, sezione 3 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro - nonché, in quanto conseguano da tali integrazioni, ai criteri di cui al punto 3) del titolo "Mobilità professionale" del citato art. 4 - integrazioni correlate all’introduzione di tecnologie innovative. Le proposte di cui sopra verranno sottoposte alle parti stipulanti appositamente riunite in delegazione e, una volta concordemente accolte, integreranno il Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente esclusivamente per gli effetti dell’addizione introdotta.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1988 la Commissione provvederà a individuare, nell’ambito della declaratoria definita per i quadri con il presente Contratto, l’articolazione di un profilo professionale superiore da compensare con un’indennità di funzione più elevata. La relativa proposta verrà sottoposta alle parti stipulanti ai fini di una definizione della materia con decorrenza 1 luglio 1988.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente, presieduta a turno da uno dei componenti delle due parti e delibera all’unanimità per quanto attiene alla materia di cui al punto c) e in ordine agli indirizzi ed al metodo di lavoro di cui ai punti a) e b).
Una volta all’anno la Commissione si riunirà con le delegazioni che hanno stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per riferire sull’attività svolta: in questa sede verranno presentati tanto i risultati dei lavori intorno ai quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle componenti.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro la Commissione concluderà la sua attività per quanto attiene al punto a) e presenterà alle parti stipulanti un rapporto conclusivo intorno agli argomenti di cui al punto suddetto completo dei materiali elaborati nel corso dei lavori.

Art. 5 Orario di lavoro
La durata massima dell’orario normale settimanale, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge, è di 40 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell’orario settimanale contrattualmente previsto per ciascun settore può essere effettuata anche in modo non uniforme.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana la durata normale dell’orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Altri casi di distribuzione plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali potranno formare oggetto di intese con le Rappresentanze sindacali aziendali.
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione con il rispetto delle procedure in materia.
L’orario verrà fissato all’entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni il lavoro cessa di massima entro le ore 13 del sabato con l’esclusione, in ogni caso, delle attività elencate nella tabella n. 1, allegata al presente articolo.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale di lavoro su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) e per quei lavoratori che per qualsiasi causa - eccezion fatta per il godimento delle ferie e delle festività infrasettimanali e nazionali - abbiano fornito una prestazione di effettivo lavoro inferiore a quella dell’orario normale contrattuale e siano chiamati a prestare la loro opera nella giornata del sabato, la prestazione suddetta fino al limite dell’orario settimanale sarà compensata con la retribuzione maggiorata del 10 per cento.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione, con l’eccezione delle ore per ferie e festività infrasettimanali e nazionali godute, che, limitatamente all’ipotesi di cui al comma precedente, saranno considerate come effettiva prestazione.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni giornalieri.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tali prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita di 30 minuti per la refezione, riferita a turni di lavoro di 8 ore giornaliere.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Nelle ipotesi di cui ai due commi che precedono resta inteso che al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione durante il turno successivo non potranno essere richieste prestazioni eccedenti l’orario normale durante la settimana. Tali prestazioni straordinarie assorbono, comunque, fino a concorrenza, la quota settimanale di straordinario del lavoratore interessato e la eventuale eccedenza rispetto al limite delle otto ore settimanali sarà scomputata dal limite previsto per la settimana successiva.
Le prestazioni di cui al comma precedente assorbono inoltre, fino a concorrenza, la quota annuale massima del lavoro straordinario del lavoratore interessato, di cui agli artt. 6 della parte speciale, sezione A) e 7 della parte speciale, sezione C) del presente Contratto, fermo restando che anche per tali prestazioni il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore effettuate oltre la 120a e fino alla 160a.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Nota a verbale
La disciplina prevista dal dodicesimo comma non si applica ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata, per i quali rimangono ferme le condizioni in atto.
- In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni le pause previste dal dodicesimo comma non supereranno complessivamente le 2 ore e mezza settimanali.

Turni di lavoro
A fronte di:
- particolari esigenze produttive connesse a caratteristiche del ciclo e a necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell’energia;
- punte di lavoro o situazioni particolari connesse con i tempi e le modalità di intervento e di consegna (quali ad es.: riparazioni su navi in porto capolinea, revisione aeronautica e di linea volo, collaudi, interventi di manutenzione e ripristino, attività di montaggio e avviamento di macchine complesse e di impianti, improvvise variazioni di mercato non programmabili);
- esigenze di prolungamento dell’orario settimanale normale per maggiori carichi di lavoro connessi a fluttuazioni di mercato;
si darà luogo a incontri tra le Direzioni aziendali e le RSA per la tempestiva definizione delle modalità attuative di:
- prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica;
- istituzione o modifica di turni per brevi periodi e a fronte di particolari esigenze;
- determinazione della durata normale dell’orario di lavoro sulla base di una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
Le parti convengono che, al di fuori di quanto già previsto ai commi tredicesimo e quattordicesimo del presente art. 5, nei casi concordati di prestazione di lavoro su più turni giornalieri, per i quali non si possa interrompere - a seguito di vincoli tecnologici o di significativi vincoli di processo - la fase di lavorazione in corso, le Direzioni aziendali e le RSA definiranno modalità e criteri di cambio turno che assicurino la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte dal lavoratore del turno cessante entro il limite massimo delle prime due ore del turno successivo.

Verifiche
Le parti convengono inoltre di effettuare verifiche periodiche a livello nazionale e/o aziendale in ordine alla concreta applicazione delle norme sulla flessibilità così come previste ai punti precedenti e di tutti gli strumenti che disciplinano le prestazioni di lavoro.
Verifiche specifiche saranno effettuate su richiesta di una delle parti, in riferimento a situazioni aziendali particolari, circa l’attuazione di quanto previsto ai punti precedenti e i connessi problemi organizzativi, anche in relazione alle previste riduzioni di orario.

Dichiarazione a verbale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 5, parte generale, sezione 1 (Mobilità interna), 6, parte speciale, sezione A) e 7, parte speciale, sezione C) (Lavoro straordinario, notturno e festivo) la regolamentazione di cui al presente articolo costituisce la completa sistemazione di tutta la materia riguardante l’orario di lavoro e la flessibilità della prestazione lavorativa, così come regolata dalle modifiche apportate all’art. 5 dagli Accordi di rinnovo 16 luglio 1979, 20 aprile 1983 e 24 gennaio 1987.
[…]

Tabella n. 1 allegata all’art. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti.
Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Tabella n. 2 allegata all’art. 5
Lavorazioni di forgiatura, fucinatura e pressofusione:
- auto nelle aree di carrozzeria, lavorazioni meccaniche di serie e stampaggio; nelle aree del Sud anche a tutti i lavoratori turnisti;
- macchine agricole semoventi (mietitrebbia, macchine per la raccolta del foraggio ecc.);
- elettronica strumentale (escluse elettronica di consumo e componentistica);
- elettromeccanica pesante (grandi macchine per la produzione, trasformazione, distribuzione dell’energia elettrica; motori elettrici con altezza d’asse superiore ad un metro);
- aeronautica;
- telecomunicazioni (compresi gli addetti alle aziende metalmeccaniche di installazione di reti e di centrali);
- informatica;
- fonderie di 2a fusione e metallurgia non ferrosa, con esclusione delle aziende di cui al punto 1 "Riduzione dell’orario di lavoro".

Art. 6 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 8 Forme di retribuzione
Ferme le vigenti disposizioni di legge in materia di incentivazione del lavoro, i lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di retribuzione a rendimento determinate in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della produzione.
[…]

Art. 10 Indennità di alta montagna e di sottosuolo
Particolari indennità devono essere fissate tra le delegazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre 1.500 metri di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 16 Norme speciali
Oltre che al presente Contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell’ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari dei dipendenti potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero scritto;
b) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione (paga o stipendio base più contingenza);
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) licenziamento con preavviso o senza preavviso.
Il licenziamento con preavviso e senza preavviso per ragioni disciplinari avrà luogo secondo le norme di legge.
[…]

Art. 20 Sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello nazionale
È in facoltà delle aziende, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, di attuare sistemi di valutazione delle mansioni sostitutivi del sistema di classificazione per categorie e qualifiche previsto dal Contratto nazionale.
La definizione delle relative modalità ha luogo mediante accordi da stipulare fra le aziende, rappresentate o assistite dalla loro Associazione sindacale, e i Sindacati territoriali di categoria, con l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
Ove tali sistemi non siano sostitutivi di quello per categorie e qualifiche previsto dal Contratto nazionale saranno negoziati con le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
Dichiarazione a verbale
Le parti, ai fini di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, si danno atto che la procedura ivi indicata si intende già adempiuta per gli Accordi aziendali di valutazione delle mansioni, anteriori alla data del presente Contratto, stipulati con l’intervento dei Sindacati territoriali e nazionali dei lavoratori.

Art. 22 Innovazioni tecnologiche
Nei casi in cui l’attuazione di innovazioni tecnologiche comporti conseguenze rilevanti nell’occupazione o negli orari di lavoro, avrà luogo tempestivamente una comunicazione, resa dall’azienda tramite la propria Associazione sindacale, cui potrà far seguito a richiesta di una delle parti, in ordine alle predette conseguenze, una consultazione tra le stesse a livello nazionale.

Art. 23 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) Le parti convengono sull’esigenza di procedere a livello aziendale - in relazione all’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 per quanto riguarda le Rappresentanze sindacali aziendali nonché al disposto dell’art. 20, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 - a programmi concordati di indagini sull’ambiente di lavoro volte a salvaguardare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori, nelle aree che saranno individuate di comune accordo con i relativi criteri di priorità.
Le indagini verranno effettuate dagli organismi previsti dalla legge n. 833/1978 (Unità Sanitarie Locali, presidii e servizi multizonali ecc.) o da istituti sanitari convenzionati che diano idonee garanzie di poter condurre in proprio i necessari rilievi. Fino al momento in cui saranno operanti gli organismi sopra citati, le indagini - i cui risultati saranno portati contemporaneamente a conoscenza delle parti ed avranno carattere riservato - potranno essere affidate a istituti sanitari scelti di comune accordo tra Direzione e Rappresentanze sindacali aziendali preferibilmente tra quelli promossi a cura degli enti locali, ove esistenti, ovvero individuati nell’ambito di una rosa preventivamente concordata di altri enti o istituti.
Le indagini ambientali di cui sopra eseguibili con apparecchiature e metodologie semplici potranno essere effettuate da tecnici dell’azienda e da rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori opportunamente addestrati all’uso di dette apparecchiature messe a disposizione dall’azienda.
L’azienda assumerà l’onere relativo alla effettuazione delle indagini ambientali di cui sopra e all’adozione delle misure appropriate per i casi, i modi ed i termini concordati tra le parti.
In relazione a situazioni di rischio di nocività che dovessero risultare dalle indagini ambientali effettuate secondo le procedure di cui sopra, potrà essere concordata, di volta in volta, l’attuazione di accertamenti medici specifici.
Per la scelta degli enti che effettueranno tali accertamenti si seguirà la procedura prevista dal secondo e terzo comma del presente articolo.
In conformità ai criteri stabiliti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono istituiti, per concorrere ad una efficace prevenzione e tutela della salute dei lavoratori:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda che ne darà copia alle Rappresentanze sindacali aziendali. In esso verranno annotati i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, che possano determinare specifiche situazioni di nocività e le caratteristiche dei relativi reparti e lavorazioni;
b) il registro dei dati bio-statistici, tenuto ed aggiornato a cura dell’azienda che ne darà copia alle Rappresentanze sindacali aziendali. In esso saranno annotati i risultati statistici delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
I registri di cui sopra saranno istituiti, in ogni stabilimento e sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, tenuto ed aggiornato dai competenti servizi aziendali e posto, a richiesta del lavoratore, a sua disposizione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti le visite di assunzione, le visite periodiche compiute dall’azienda per obbligo di legge, le visite mediche compiute a seguito delle indagini concordate, le visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell’art. 5, terzo comma della legge 20 maggio 1970, n. 300, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore farà redigere dal medico di fiducia ed allegherà al libretto la propria anamnesi lavorativa; la formulazione di tale libretto verrà definita tra le Rappresentanze sindacali aziendali e la Direzione.
I modelli dei registri e del libretto di cui sopra saranno realizzati in conformità a quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 833/1978.
Le Direzioni aziendali forniranno semestralmente alle Rappresentanze sindacali aziendali, per aree significative, dati complessivi relativi:
- alla frequenza, alla gravità (fino a 3 giorni, oltre 3 giorni), alla causa diretta degli infortuni sul lavoro;
- all’indice delle assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune.
Le aziende comunicheranno inoltre, per quanto a loro conoscenza, il numero degli invalidi per malattie professionali.
Salve le esigenze derivanti dal segreto industriale, l’azienda darà comunicazione alle Rappresentanze sindacali aziendali e curerà la menzione nel registro dei dati ambientali delle sostanze presenti nel ciclo produttivo, delle loro caratteristiche tossicologiche e dei possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente.
Le aziende forniranno altresì alle Rappresentanze sindacali aziendali un’informativa generale sull’attività dei servizi sanitari, ove esistenti.
Vengono mantenuti gli accordi aziendali più favorevoli che disciplinino organicamente la materia dell’ambiente di lavoro.
Le parti concordano, ai fini di un opportuno coordinamento:
1) di realizzare, in quanto possibile, l’omogeneizzazione degli strumenti statistici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (soprattutto per quanto concerne i complessi aziendali con più stabilimenti dislocati nel territorio nazionale);
2) di consultarsi tempestivamente, sui problemi emergenti a livello territoriale nelle istanze amministrative competenti.
B) Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l’incolumità dei lavoratori curando l’igiene, l’areazione, l’illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come: occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le norme sopra richiamate si intendono completate con le altre disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 24 Appalti
Per la disciplina degli appalti di opere e servizi si richiamano le norme di legge in materia. Le aziende, peraltro, non affideranno all’interno dei propri stabilimenti od altre unità lavori in appalto relativi ad attività di trasformazione che siano esplicate nelle unità o stabilimenti suddetti, nonché ad attività di manutenzione ordinaria, sia quelle aventi carattere continuativo sia quelle che pur avendo carattere di saltuarietà siano suscettibili di coordinamento nella programmazione consentendo nei diversi successivi interventi manutentivi un carico di lavoro costante.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Date le particolari caratteristiche di settore, la regolamentazione suddetta non troverà applicazione nei confronti delle aziende siderurgiche e navalmeccaniche che abbiano già provveduto a disciplinare la materia con accordi aziendali.
Ferma la disciplina di cui al presente articolo le parti convengono sull’opportunità di limitare i lavori in appalto svolti all’interno degli stabilimenti con carattere di continuità - in particolare quelli attinenti al ciclo produttivo e con esclusione delle attività di installazione e montaggi in cantiere - ai casi per i quali le esigenze tecniche, organizzative o gestionali non rendono praticabili soluzioni dirette.
Tali esigenze saranno esaminate a livello sindacale e, in tale quadro, saranno definite, ove necessario, le modalità di salvaguardia della occupazione dei lavoratori della ditta appaltatrice.
Dichiarazione a verbale
Le aziende appaltanti comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto sono disponibili ad agevolare l’esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori dipendenti da aziende appaltatrici del settore metalmeccanico operanti presso le loro unità produttive, previe intese tra appaltante e appaltatrice.
Nota a verbale
Sono esclusi dalle limitazioni di cui al primo comma del presente articolo gli appalti relativi a manutenzioni specialistiche a macchine d’ufficio o ad altre apparecchiature, per le quali sia necessaria l’assistenza tecnica delle ditte fornitrici.

Art. 29 Reclami, controversie e procedure generali di conciliazione
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive non risolte in sede aziendale né in sede territoriale saranno deferite alle Organizzazioni sindacali nazionali.
Finché non sia esperito il tentativo di conciliazione in sede nazionale o, comunque, non siano trascorsi 15 giorni dalla data del deferimento della controversia da parte delle organizzazioni territoriali, non si farà ricorso all’azione diretta.

Art. 30 Comitati tecnici paritetici per cottimi e qualifiche
Sono istituiti in ogni azienda Comitati tecnici paritetici, i cui componenti sono designati dalle rispettive organizzazioni territoriali fra i dipendenti dell’azienda stessa, con il compito - in presenza di vertenze individuali o plurime per le qualifiche, oppure relative alla materia di cui all’art. 11, punto 31, della parte speciale, sezione C), per i cottimi - di istruire le vertenze stesse, rilevando ed accertando gli elementi di fatto che le caratterizzano sul piano tecnico. È in facoltà di detti Comitati di esprimere un parere sulla soluzione sindacale della vertenza che sarà poi definita nella normale sede sindacale territoriale. In tale sede, nel caso in cui il parere sia stato espresso all’unanimità, la vertenza si considererà definita in senso conforme al parere medesimo, qualora l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che ha instaurato la vertenza o l’organizzazione datoriale non la riassuma entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla trasmissione degli atti del Comitato tecnico paritetico alle rispettive organizzazioni territoriali.
È convenuto:
a) che i Comitati tecnici paritetici sono costituiti in via permanente con le designazioni dei loro componenti valide per almeno un anno. Il loro intervento si verifica a seguito della richiesta di una o più delle Organizzazioni sindacali delle parti interessate.
Ciascuna organizzazione territoriale dei lavoratori designerà oltre al componente titolare anche un supplente, dandone comunicazione all’azienda per il tramite dell’associazione datoriale;
b) che in particolare, per quanto riguarda le vertenze in materia di qualifiche, al Comitato tecnico paritetico saranno forniti, per le singole fattispecie, dati di fatto inerenti l’inquadramento delle mansioni in rapporto alle declaratorie ed alle esemplificazioni. Fermo restando che l’attribuzione delle qualifiche non può che derivare dalla valutazione delle mansioni secondo i criteri contrattuali, saranno comunicati, nei casi particolari, opportune notizie e chiarimenti in ordine ad eventuali casi analoghi;
c) che il Comitato tecnico paritetico dovrà pronunciarsi entro un termine di 10 giorni a partire dalla data in cui è stato investito della controversia da una delle rispettive organizzazioni;
d) che per le riunioni dei Comitati tecnici paritetici chiamati ad espletare i loro compiti, sarà messo a disposizione un idoneo locale in azienda.
Inoltre, per quanto attiene ai nuovi sistemi di cottimo, di cui al punto 8 dell’art. 11 della parte speciale, sezione C), ed al 6° cpv. delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, il Comitato tecnico paritetico - su richiesta di una delle parti - esamina la comunicazione della Direzione, prima che essa formi oggetto dell’esame congiunto in sede sindacale previsto dal predetto articolo; per quanto concerne, poi, le modifiche parziali dei sistemi di cottimo in atto di cui al punto 9 dell’art. 11 della parte speciale, sezione C) ed al 7° cpv. delle norme particolari per le linee a catena ed a flusso continuo, nel corso dell’eventuale esame congiunto previsto dalle citate norme, potrà essere richiesto al Comitato tecnico paritetico, da una delle parti, di accertare elementi di fatto utili ai fini dell’esame predetto.
Il compito del Comitato tecnico paritetico in ordine a quanto previsto al comma precedente dovrà essere assolto entro un termine di 20 giorni a decorrere dalla relativa richiesta.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni dei lavoratori dichiarano che ovunque sarà possibile esse si atterranno al criterio di designare il membro supplente tra gli appartenenti a categoria diversa da quella del membro effettivo.

Art. 33 Orario flessibile
Fatto salvo il normale orario giornaliero e settimanale di lavoro e ricorrendo le condizioni tecnico-organizzative, ove non esistano esigenze particolari di presenza contemporanea dei lavoratori interessati per il funzionamento delle attività lavorative, potranno avere luogo incontri, in sede aziendale, per esaminare le possibilità di istituire, in via sperimentale, orari flessibili di entrata ed uscita dal lavoro.

Art. 34 Formazione e lavoro
Nel quadro delle vigenti disposizioni legislative in materia, per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro si rinvia alla regolamentazione allegata al presente Contratto.
Nota a verbale
Tale regolamentazione trova applicazione anche per le aziende metalmeccaniche rappresentate dall’Asap.

Art. 37
Le parti confermano che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.

Parte speciale
Sezione A

Si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 sull’impiego privato.

Art. 6 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L’azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alle Rappresentanze sindacali aziendali del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad es.: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne, presentazione del prodotto al cliente), l’azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all’anno. In tali casi l’azienda fornirà successivamente alle RSA, nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l’orario normale con riposo compensativo programmato, nell’ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente Contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120a di cui al quarto comma o la 130a di cui al quinto comma del presente articolo. Tali riposi saranno usufruiti entro l’anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell’azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal quarto, quinto e sesto comma del presente articolo.
[…]
Nota a verbale al sesto comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal Contratto per le aziende a partecipazione statale rispetto agli altri Contratti per l’industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni straordinarie di cui al sesto comma del presente articolo, per l’attuale vigenza contrattuale, si intende aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti rispettivamente ai precedenti quarto e quinto comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al nono comma del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente oltre la 144a ora di cui al quarto comma o oltre la 154a ora di cui al quinto comma.

Art. 7 Maggiori prestazioni dei lavoratori inquadrati nella 7a cat.
Ai lavoratori inquadrati nella 7a cat. cui non sono applicabili le limitazioni di legge in materia di orario di lavoro sarà tuttavia corrisposto, per le maggiori prestazioni fornite rispetto all’orario normale giornaliero, un compenso pari al trattamento previsto dall’art. 6 della presente sezione A) della parte speciale.
Altri eventuali trattamenti praticati per effetto di intese dirette tra le parti o in via di fatto che implichino un riferimento alla maggiore prestazione lavorativa saranno assorbiti fino a concorrenza; essi non sono, comunque, cumulabili con quanto sopra stabilito.

Art. 13 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze di lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 17 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 19 Doveri
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Sezione quadri
Si applica, in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla declaratoria definita nell’ambito dell’8a cat.

Art. 3 Orario flessibile
Fermo restando il disposto dell’art. 1 del RDL 15 marzo 1923, n. 692 e relative deroghe ed esclusioni, sarà sperimentata, a livello aziendale, per aree significative, l’introduzione di forme d’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e di funzionamento dell’attività produttiva.

Art. 7 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente sezione trova applicazione la disciplina contenuta nella precedente sezione A) della parte speciale.
[…]

Sezione B
Si applica ai lavoratori di cui all’Accordo del 23 ottobre 1973.

Art. 4 Recuperi
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della sezione A) della presente parte speciale:

Festività Art. 5
Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 6
Cumulo di mansioni Art. 8
Corresponsione della retribuzione Art. 12
Ferie Art. 13
Tredicesima mensilità Art. 14
Congedo matrimoniale Art. 16
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 17
Servizio militare Art. 18
Doveri Art. 19
Assenze e permessi Art. 20
Trasferte Art. 23
Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della sezione C) della presente parte speciale:
Passaggio temporaneo di mansioni Art. 9
Indumenti di lavoro Art. 17
Consegna e conservazione utensili e materiali Art. 27

Art. 11 Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente sezione B) si rinvia alle disposizioni normative della precedente sezione A) della parte speciale, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente sezione B).

Sezione C
Si applica ai lavoratori che non hanno né i requisiti di cui alla sezione A) né le caratteristiche previste dall’Accordo di cui è menzione alla sezione B).

Art. 5 Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 (Sospensione e interruzione del lavoro) della presente sezione, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali o anche, per casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 7 Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L’azienda darà preventiva comunicazione, anche in via breve, alle Rappresentanze sindacali aziendali del lavoro straordinario, con esclusione dei casi di forza maggiore e di quelli non preventivabili. Al riguardo potrà aver luogo un esame tra le parti, a richiesta di una delle stesse, da esaurirsi con la tempestività connessa alle singole fattispecie.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi individuali di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 120 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite annuale, non superando comunque quello di 160 ore annue.
In ogni caso, per le attività di riparazioni navali, aeronautiche ed impiantistiche, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, il limite massimo annuale di cui al comma precedente è fissato in 130 ore annuali; nondimeno potranno essere richieste prestazioni oltre il suddetto limite di 130 ore, non superando comunque quello di 200 ore annue.
Inoltre, a fronte di esigenze improvvise e non procrastinabili (quali ad es.: salvaguardia, a fronte di improvvise disfunzioni nel normale ciclo produttivo, della funzionalità degli impianti; situazioni connesse a ritardi o esigenze non preventivate rispetto a importanti commesse e consegne, presentazione del prodotto al cliente), l’azienda potrà comandare prestazioni straordinarie fino ad un massimo individuale di 24 ore all’anno. In tali casi l’azienda fornirà successivamente alle RSA, nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana, le informazioni relative.
Ai fini del computo dei limiti giornalieri, settimanali e annuali per il lavoro straordinario, non sono da considerare le ore di prestazione effettuate oltre l’orario normale con riposo compensativo programmato, nell’ambito di una media plurisettimanale concordata, in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
Le operazioni di varo, prove a mare, consegna, collaudi e revisioni aeronautiche non ricorrenti, richieste a compensativo nella giornata di sabato per attività navali, aeronautiche e di non rinviabili riparazioni impiantistiche a seguito di eventi imprevisti, non saranno conteggiate nei limiti individuali di prestazione straordinaria di cui al presente Contratto.
Il lavoratore potrà usufruire di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 120a di cui al quarto comma o la 130a di cui al quinto comma del presente articolo.
Tali riposi saranno usufruiti entro l’anno in misura non inferiore a una giornata e tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell’azienda.
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori.
Specifiche modalità di utilizzazione nel lavoro notturno di personale femminile, potranno essere definite in sede aziendale a norma di quanto previsto dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
[…]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere il lavoro notturno e festivo nei limiti previsti dalla legge e lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal quarto, quinto e sesto comma del presente articolo.
[…]
Nota a verbale al sesto comma
In relazione ai diversi limiti massimi annuali di lavoro straordinario previsti dal Contratto per le aziende a partecipazione statale rispetto agli altri Contratti per l’industria metalmeccanica, la quantità di prestazioni straordinarie di cui al sesto comma del presente articolo, per l’attuale vigenza contrattuale, si intende aggiuntiva ai limiti massimi individuali di 120 ore annuali e di 130 ore annuali, previsti rispettivamente ai precedenti quarto e quinto comma.
Il lavoratore pertanto potrà usufruire, secondo le modalità previste al nono comma del presente articolo, di riposi non retribuiti in misura corrispondente alle ore di straordinario effettuate, rispettivamente, oltre la 144a ora di cui al quarto comma o oltre la 154a ora di cui al quinto comma.

Art. 10 Indennità per lavori che si svolgono in condizioni di particolare disagio
Le parti, considerata la varietà di situazioni esistenti in materia, convengono di dar luogo alla costituzione di Commissioni tecniche a livello di settore le quali provvedano all’accertamento e, avendo presente l’esigenza di non determinare ulteriori oneri, al coordinamento delle situazioni in atto nelle aziende per le lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio.
Nel caso in cui vengano poste in atto nuove attività, vale a dire nuovi stabilimenti o nuovi reparti di lavorazione, e che insorgano contestazioni in ordine alle condizioni di particolare disagio in cui ivi si svolgono le lavorazioni, le contestazioni stesse saranno portate all’esame di una Commissione tecnica di settore per un accertamento e la conseguente formulazione di suggerimenti relativi.

Art. 11 Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Nei casi in cui, allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, la valutazione della prestazione del lavoratore o di una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato delle misurazioni o della stima dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro o anche sia richiesta la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento (come nel caso di linee a catena e di linee a flusso continuo) soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, in quanto tecnicamente applicabile.
[…]
5) L’azienda, tramite la sua Associazione sindacale, porta a conoscenza dei sindacati territoriali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore per quanto riguarda:
a) la determinazione dei tempi di lavorazione comunicando, ove tecnicamente possibile, come nel caso di sistemi analitici:
- metodi di rilevazione dei tempi;
- coefficienti di maggiorazione;
b) la determinazione degli utili di cottimo.
6) Per quanto concerne i sistemi di cottimo in atto, per i quali la comunicazione di cui al quinto comma ha finalità informativa, sono ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al trentunesimo comma e segg.
7) Qualora si determinino situazioni di contestazione che in via del tutto particolare investano aspetti che possano far ritenere fondato un riferimento al sistema in atto, si potrà dar corso in sede nazionale ad un incontro tra le Organizzazioni stipulanti ai fini di un obiettivo esame delle contestazioni stesse.
8) In caso di introduzione di nuovi sistemi, invece, alla comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’azienda rappresentata o assistita dalla sua Associazione sindacale e i Sindacati territoriali dei lavoratori in ordine ai punti oggetto della comunicazione.
9) Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema di cottimo in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno dei criteri di cui al precedente quinto comma sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
10) I lavoratori che lavorano a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
[…]
30) Qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione richiedessero modificazioni nei criteri di attribuzione delle misure di partecipazione al cottimo, le stesse saranno concordate in sede aziendale secondo la procedura prevista al punto 2) sotto il titolo "Articolazione della contrattazione collettiva" delle norme generali del presente Contratto.
31) I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi:
[…]
b) alle tariffe in assestamento, anche in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
c) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al ventesimo comma;
[…]
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
32) Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l’esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite le Rappresentanze sindacali aziendali perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
33) Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
34) Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra la Direzione ed il lavoratore entrambi assistiti dalle Organizzazioni sindacali territoriali cui appartengono o comunque conferiscono mandato.

Norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo
Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo la linea a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti e nelle quali la quantità di produzione giornaliera e i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla "cadenza" cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione alla successiva.
Si considerano linee a flusso continuo le linee di produzione di serie, costituite da un insieme di posti di lavoro su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica secondo una successione prestabilita, e in ciascuno dei quali la quantità e il tipo di produzione giornalieri richiesti, individuali e di squadra, sono sempre costanti e non modificabili dall’attività del lavoratore.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro richiesto è fisso pur potendo variare da un posto all’altro, a seconda dell’operazione tecnologica da compiere; il prodotto si sposta lungo la linea con possibilità di formare depositi tra un posto e l’altro.
Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena o a flusso continuo) ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto:
- il limite massimo per il grado di saturazione media;
- la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentano per bisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi;
- le interruzioni retribuite;
- l’ammontare di un’indennità particolare.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata agli stessi fini e con le procedure previste al quinto comma e segg. del presente articolo.
In caso di aziende che introducano per la prima volta il sistema di lavorazione con linee a catena o a flusso continuo, alla prevista comunicazione seguirà, a richiesta, un esame congiunto.
Ad un esame congiunto si potrà far luogo, a richiesta, anche nel caso di modifica parziale del sistema in atto, gli estremi della quale ricorrono quando almeno uno degli elementi di cui al quinto comma delle presenti norme particolari per le linee a catena e a flusso continuo sia stato modificato in senso generale o la modificazione assuma comunque rilevanti dimensioni.
La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena o a flusso continuo è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato.
Nelle linee a catena o a flusso continuo le variazioni di cadenza che lasciano inalterato il tempo globale assegnato non determinano variazioni retributive anche se implicano variazioni del livello medio di saturazione nei limiti previsti.
Per quanto concerne le controversie, ivi comprese quelle relative alle variazioni di ritmo, di scadenza e di saturazione, si seguirà la procedura prevista al trentunesimo comma e segg. del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
Con riferimento alle norme particolari previste per le linee a catena e a flusso continuo, le Organizzazioni sindacali stipulanti si danno atto che, in relazione alla situazione esistente tra le aziende rappresentate dalla Intersind e dall’Asap, sistemi di lavorazione tipicamente a catena o a flusso continuo - ai quali sono applicabili le presenti norme - ricorrono per le caratteristiche peculiari proprie di tali sistemi solo in aziende dei settori auto-aviomotoristico ed elettromeccanico ed elettronico.
Qualora anche in altri settori dovessero essere introdotti tali caratteristici sistemi di lavorazione le parti s’incontreranno per accertarne la rispondenza ai fini dell’applicabilità delle presenti norme.
[…]

Art. 14 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le tre settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
[…]

Art. 17 Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all’azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[…]

Art. 18 Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…] I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 21 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
[…]

Art. 23 Disciplina aziendale
Il lavoratore, nell’ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni. Inoltre dovrà rendere noti i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa.

Art. 26 Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezz’ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[…] A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 27 Consegna e conservazione utensili e materiali
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione.
Al sabato, per i lavoratori non addetti a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell’ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo fissato dalla Direzione al fine di permettere al lavoratore di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 32 Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici
L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale
L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente art. 32 non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.
Dichiarazione a verbale
Allo scopo di pervenire, entro il 1 marzo 1978, alla soppressione dell’istituto della suddivisione del guadagno dell’assente di cui al presente articolo, verranno concordate a livello aziendale, nell’intento di garantire la continuità della lavorazione e i livelli produttivi, le misure necessarie per assicurare la copertura di assenze di personale nelle squadre di produzione (laminatoi, forni, fucinatura) mediante la determinazione del personale di rimpiazzo ordinariamente occorrente e prevedendo il ricorso, in via subordinata, alla mobilità temporanea in scalata o in orizzontale, e ferma restando l’applicazione delle norme di cui ai commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell’art. 5 (Orario di lavoro) della parte generale, sezione 3 del presente Contratto.
Verranno altresì concordate a livello aziendale, per i casi eccezionali in cui la copertura di assenze con i mezzi sopra indicati non si renda possibile, norme che disciplinino, previa individuazione delle attività nelle quali è possibile lavorare con squadre ridotte, la marcia da seguire quando la riduzione del personale presente in squadra scenda al di sotto di limiti preventivamente concordati.

Art. 33 Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
1) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica che sono esterne allo stabilimento, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portieri, guardiani diurni e notturni.
2) I lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, 44 o 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti per un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
[…]
10) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate con accordi particolari: gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[…]

Art. 35 Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa rinvio all’Accordo che viene allegato al presente Contratto.

Protocollo aggiuntivo
Salvaguardia degli impianti
In occasione dell’Accordo di rinnovo del CCNL 20 novembre 1962, le parti hanno convenuto:
- che, in considerazione delle particolari caratteristiche degli altiforni (con speciale riguardo per quelli progettati per le più avanzate tecniche di conduzione), si addiverrà in sede aziendale ad opportune regolamentazioni intese ad evitare, in occasione di astensioni dal lavoro, situazioni di pericolo o di danno che possano compromettere l’incolumità delle persone o l’integrità degli impianti;
- per impianti anche di altri settori che presentino analoghe particolari caratteristiche e che siano preventivamente e concordemente individuati, su richiesta dell’azienda, da parte delle organizzazioni nazionali, potranno essere raggiunte rispondenti regolamentazioni a livello provinciale.

Allegati
Allegato n. 1 - Regolamentazione del contratto di formazione e lavoro

1) Intersind, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil ravvisano nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Pertanto, nell’intento di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, le parti hanno stipulato il presente Accordo che stabilisce, per le aziende metalmeccaniche aderenti all’Intersind e per i lavoratori da esse assunti a norma dell’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, una regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, basata sulle specifiche caratteristiche che differenziano il contratto predetto dal contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del Codice civile, con la quale esse intendono regolamentare consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle assunzioni.
2) Il presente Accordo avrà la stessa validità del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende metalmeccaniche a PS e si intenderà rinnovato, se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata RR.
Dopo 15 mesi dalla stipulazione del presente Accordo, le parti si incontreranno per esaminare congiuntamente i risultati dell’applicazione di esso procedendo alla verifica delle assunzioni effettuate raggruppate per aree territoriali e per figure professionali.
3) Le parti stipulanti - nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani - concordano la seguente procedura:
a) le imprese metalmeccaniche aderenti all’Intersind presenteranno alle Commissioni regionali per l’impiego, ovvero al Ministero del lavoro per i progetti che interessino più ambiti regionali, progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente Accordo.
Le parti concordano che la conformità alla presente regolamentazione dei progetti presentati costituisce condizione sufficiente per l’approvazione degli stessi.
Esse impegnano pertanto i rispettivi rappresentanti nelle Commissioni di ogni livello ad assumere comportamenti finalizzati all’attuazione di detta intesa e ad adoperarsi per la concreta applicazione della presente procedura;
b) le parti convengono, altresì, per le aziende metalmeccaniche aderenti all’Intersind, attesi venti giorni dalla data in cui hanno presentato il progetto senza che le Commissioni si siano pronunciate in merito alla conformità di esso alla presente regolamentazione, potranno presentare il progetto stesso agli Uffici di collocamento territorialmente competenti ai fini del rilascio del nulla osta.
Nel caso in cui emergano divergenze fra i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sul giudizio di conformità, il parere della Commissione regionale per l’impiego è dirimente;
c) i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni nelle Commissioni per l’impiego sono anche impegnati ad operare per il regolare funzionamento delle Commissioni stesse e ad intervenire congiuntamente nei confronti del Ministero del lavoro e dei propri organi periferici ai fini della immediata notifica agli Uffici di collocamento territorialmente competenti dei progetti corredati dalla dichiarazione di conformità e di quelli in merito ai quali la Commissione non si sia pronunciata entro il predetto termine di venti giorni.
4) I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
Copia del presente Accordo verrà notificata a cura delle parti al Ministero del lavoro, agli Uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l’impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
5) Le parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni degli Accordi interconfederali e del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore metalmeccanico a PS
Le disposizioni del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro si applicano ai contratti di formazione e lavoro, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo punto 7.
[…]
10) La determinazione dei tempi e delle modalità dell’attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione e lavoro.
Le ore riservate alla formazione non potranno essere inferiori a quelle indicate nello schema allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.
13) Le parti convengono che eventuali contratti di formazione e lavoro concordati in sede aziendale debbano prevedere trattamenti economici e normativi nonché contenuti e caratteristiche del contratto di formazione e lavoro non inferiori a quelli stabiliti dalla presente regolamentazione e debbano essere sottoposti alla approvazione preventiva della Commissione regionale per l’impiego, secondo le procedure e le modalità indicate nella presente regolamentazione.

Allegato n. 2 - Contratto nazionale 24 gennaio 1987 per la disciplina dell’apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale
Art. 1 Norme generali

La disciplina dell’apprendistato nelle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente Contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente Contratto, volgano per gli apprendisti le norme del CCNL 24 gennaio 1987.

Art. 3 Tirocinio presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all’apprendista sarà rilasciato dall’azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
[…]

Art. 4 Durata del tirocinio
La durata del tirocinio e le riduzioni del periodo stesso in relazione ai titoli di studio conseguiti dall’apprendista in scuole statali o parificate sono stabilite nella tabella seguente.
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di tirocinio elencati nella tabella, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico se conseguito durante il periodo di tirocinio, dovrà presentare il titolo scolastico originale o apposito certificato debitamente autenticato.
Gli apprendisti saranno inquadrati nella 3a cat. professionale alla scadenza dei periodi di tirocinio indicati nella tabella che segue.

Tabella della durata del periodo di tirocinio

Titolo di studio Età di assunzione
15 16 17 18 19
A) Scuola d'obbligo + diploma di istituto professionale specifico 3 mesi 3 mesi 3 mesi
B) Scuola d'obbligo + corso generico di formazione professionale 12 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi
C) Scuola elementare + licenzia di scuola media unificata 20 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi 18 mesi

Eventuali scuole o corsi riconosciuti potranno essere esaminati dalle parti stipulanti per determinare concordemente la validità ai fini della riduzione del periodo di apprendistato e dell’eventuale incasellamento nei vari gruppi.

Art. 6 Lavoro a cottimo o ad incentivo
L’apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo né a lavori di manovalanza o di produzione in serie.

Art. 7 Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 10 Insegnamento complementare
Per l’adempimento da parte dell’apprendista dell’obbligo di frequenza - ai sensi dell’art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare, sono concesse tre ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi. Tali ore non fanno parte dell’orario di lavoro di cui all’art. 7, fermo restando il limite legale delle 44 ore settimanali complessive.

Allegato n. 3 - Protocollo sottoscritto fra le parti firmatarie del CCNL 20 novembre 1962
Sistema contrattuale nell’industria metalmeccanica
I
Premesso:
- che la riforma dell’attuale struttura della contrattazione collettiva nazionale di categoria, struttura che è stata fino ad oggi tradizionalmente alla base del sistema contrattuale italiano, deve essere effettuata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in modo da costituire un sistema che consenta la realizzazione di quelle esigenze fondamentali di entrambe le parti che hanno suggerito la revisione del metodo sino ad oggi seguito;
- che la possibilità di una maggiore articolazione della contrattazione collettiva per settori e a livello aziendale, che attui concretamente principi affermati ai livelli superiori, oltre a consentire una migliore aderenza delle norme contrattuali alle particolari caratteristiche settoriali ed aziendali soddisfa l’esigenza, per le aziende, di poter programmare sulla base di elementi predeterminati, per un adeguato lasso di tempo, la propria attività produttiva;
le parti convengono di concordare il sistema contrattuale qui delineato e che sarà, appresso, più analiticamente e motivatamente descritto.
II
1) Il Contratto nazionale generale disciplinerà quegli aspetti del rapporto di lavoro per i quali non si ponga la necessità di una regolamentazione diversificata per settori nell’ambito della categoria stessa, mentre individuerà determinati istituti che, per la loro natura, meglio possono essere regolamentati a livello di settori nonché le materie per le quali potrà avvenire una contrattazione di rinvio a livello aziendale nei modi e nei termini che le clausole del Contratto stesso determineranno.
2) Per ciascuno dei settori individuati dal Contratto generale si farà luogo alla stipulazione di accordi, sempre a livello nazionale, che disciplineranno gli istituti demandati alla negoziazione in tale sede. Rispetto al Contratto generale, gli Accordi nazionali di settore saranno a questo contestuali nella stipulazione ed avranno la medesima durata.
3) La contrattazione sul piano aziendale verrà svolta solo per le materie per le quali la negoziazione a livello nazionale avrà previsto una possibilità di regolamentazione e secondo le procedure specificatamente indicate. Ne scaturisce una disciplina per i casi di attuazione in sede aziendale di criteri di ordine generale prefissati a livello nazionale. Competenti per questo livello di contrattazione saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria e dall’altro le aziende, rappresentate o assistite dalla loro Associazione sindacale, salvo, in ipotesi da concordarsi, l’intervento delle Organizzazioni nazionali.
III
Nell’ambito dei principi e delle finalità su esposte, al sistema sovradelineato deve corrispondere l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di validità, il Contratto generale, gli Accordi nazionali di settore nonché quelli aziendali che venissero stipulati. A tal fine le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
IV
Nel quadro di quanto sin qui esposto si indicano, di seguito, le linee del nuovo assetto che dovrà avere la disciplina contrattuale collettiva nell’industria metalmeccanica.

A) Contratto collettivo nazionale generale
Il Contratto collettivo nazionale generale disciplina tutti gli aspetti del rapporto di lavoro ad eccezione di quegli istituti specificamente determinati che per le loro caratteristiche potranno trovare più aderente regolamentazione negli Accordi nazionali per i settori appositamente individuati.

B) Accordi nazionali di settore
Il Contratto generale prevede una contrattazione di rinvio per i seguenti settori, che, nel loro complesso, coprono interamente l’area della categoria:
1) Siderurgico;
2) Navalmeccanico;
3) Elettromeccanico ed elettronico;
4) Auto-aviomotoristico;
5) Meccanica varia;
6) Fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa.
Il Contratto generale rinvia alla regolamentazione per ciascuno dei settori indicati gli istituti qui di seguito elencati:
a) orario di lavoro;
b) classificazione dei lavoratori e relative procedure di conciliazione nei casi di insorgenza di controversie;
c) livelli retributivi;
d) regolamentazione generale dell’istituto del cottimo;
e) indennità per lavorazioni svolgentisi in particolari condizioni di disagio.
La competenza per ogni divergenza relativa al campo di applicazione degli Accordi nazionali di settore è attribuita alle Organizzazioni stipulanti.

C) Contrattazione di rinvio a livello aziendale
Le materie per le quali è prevista la possibilità di negoziazione a livello aziendale al fine di dare attuazione ai criteri di ordine generale predeterminati dallo stesso Contratto nazionale sono le seguenti:
a) Modalità di applicazione della disciplina sui cottimi - Il Contratto nazionale fisserà i principi generali in materia e determinerà il contenuto e le condizioni di proponibilità degli aspetti applicativi che formeranno oggetto di contrattazione a livello aziendale.
b) Sistemi di classificazione sostitutivi di quello concordato a livello nazionale - Il Contratto nazionale prevederà la facoltà per le aziende, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, di attuare sistemi di valutazione delle mansioni sostitutivi del sistema di classificazione per categorie e qualifiche previsto dal Contratto nazionale stesso, rinviando la definizione delle relative modalità a trattative tra le Organizzazioni sindacali provinciali con l’assistenza delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria.
Ove tali sistemi non siano sostitutivi di quelli per categorie e qualifiche previste dal Contratto nazionale saranno negoziati con le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria.
c) Forme incentivanti collettive - Regolamentazione, con trattative a livello aziendale, di forme di incentivo diverse dal cottimo. Laddove tali erogazioni siano già in atto, anche sotto forme improprie, è prevedibile soltanto la possibilità di una diversa regolamentazione delle stesse.
Qualora le trattative in sede aziendale relative ai punti di cui sopra non conducessero a positive conclusioni, le parti - allo scopo di evitare turbative dell’ordinato svolgimento dei rapporti di lavoro nell’azienda - convengono sull’opportunità di esperire un tentativo di conciliazione a livello nazionale, entro un periodo di tempo da definirsi con l’intesa che fino all’avvenuto esperimento di tale tentativo non si farà ricorso all’azione diretta.
5 luglio 1962