Cassazione Penale, Sez. 3, 11 maggio 2011, n. 18514 - Infortunio mortale di un operaio precipitato dalla finestra di un fabbricato






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

D. P. S., nato a (Omissis), ivi residente in frazione (Omissis);

Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 12/4/2010;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Santi Gazzara;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per la inammissibilità;

Udito il difensore della parte civile, avv. Filardi Enzo Franco, il quale ha concluso per il rigetto;

Udito il difensore del ricorrente, avv. Cosentino Angelo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Osserva:

 

 

Fatto

 



Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 21/4/05 dichiarava D. P. S. colpevole dei reati di cui al articolo 589 c.p., commi 1 e 2 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 68, articolo 77, lettera c), Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 4, lettera c), articolo 89, comma 2, lettera b) e lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione pena sospesa; al risarcimento dei danni in favore della p.c. da liquidarsi in separata sede.

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 7/11/06 rigettava l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, e a seguito di ricorso per Cassazione, avanzato dalla difesa di quest'ultimo, questa Corte, sezione quarta, con sentenza del 12/6/08 annullava la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo a), con rinvio.

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 12/4/2010 ha confermato il decisum di prime cure.

 

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:

-la sentenza impugnata si fonda su una ricostruzione dei fatti palesemente viziata da una irrealistica e arbitraria valutazione della prova acquisita.

Tutte le emergenze istruttorie convogliano nell'indicare il punto di caduta della vittima in linea perpendicolare con la finestra, posta al centro del prospetto laterale dell'edificio, oggetto dei lavori;

-il decidente non ravvisa gli errori in cui è incorso il consulente del p.m. ing. C. che individua, non si comprende in forza di quale elemento, la precipitazione dell'operaio all'estrema sinistra del fabbricato, ignorando, peraltro, non solo le dichiarazioni dei testi, colleghi di lavoro del M. , che avevano affermato di avere visto il corpo esanime di costui appena affacciatisi dalla finestra, in diretta corrispondenza perpendicolare della stessa, ma soprattutto, il verbale redatto dai C.C., con la allegata documentazione fotografica, da cui è comprovata la fondatezza della tesi sostenuta dalla difesa del D. P. .

La stessa difesa ha inoltrato in atti memoria in cui specifica ulteriormente le ragioni poste a sostegno del ricorso.

 

Diritto

 



Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale sviluppata dalla Corte distrettuale a sostegno del decisum si rivela del tutto logica e corretta.

Osservasi che con la sentenza del 12/6/08 la quarta sezione penale di questa Corte aveva rilevato come il giudice di appello non avesse fornito il dovuto riscontro ai puntuali e specifici rilievi mossi col gravame dalla difesa del prevenuto, essendosi limitato ad affermare, apoditticamente ed autoreferenzialmente motivando per relationem, che la ricostruzione della vicenda, operata dal Tribunale, e la relativa valutazione in termini giuridici appariva, in effetti, del tutto chiara e coerente.

Ne è conseguito l'annullamento della pronuncia con rinvio affinchè il giudice ad quem adempisse all'obbligo motivazionale sul punto.

Orbene, dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la impugnata sentenza, emerge che la Corte territoriale ha compiutamente adempiuto il compito ad essa demandato, dando il dovuto riscontro alle censure formulate dalla difesa dell'imputato, con puntuali richiami alle emergenze istruttorie.

che secondo il discorso giustificativo svolto dal decidente, non lasciano ingresso ad una differente ricostruzione dell'accaduto, da quella effettuata, già, dal Tribunale.

Si osserva, altresì, che nel momento del controllo di legittimità sulla motivazione, questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (ex plurimis Cass. 1/10/02, Carta).

Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se detto decidente abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, elementi, questi, tutti positivamente ravvisabili nella sentenza impugnata.
 

 

P.Q.M.
 

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.