Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2011, n. 17473 - Infortunio mortale a causa del malfunzionamento del portellone di un pullman



 

 

Responsabilità di un capo dell'officina di ... di una spa per la morte di B., colpito da dietro, su una strada provinciale, dalla corriera di linea extraurbana di proprietà della s.p.a., col portellone laterale destro del vano di servizio aperto a causa del mancato funzionamento sia dei due meccanismi di serratura ordinaria presenti sul predetto portellone sia del sistema ordinario di chiusura c.d. "a catenelle": mancato funzionamento dovuto al loro pessimo stato di manutenzione e comunque alla loro assoluta inadeguatezza rispetto allo scopo cui erano preposti.

 

Condannato in secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

La Corte afferma che correttamente i Giudici della Corte territoriale hanno ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente B. D. al quale incombeva l'obbligo di garantire la manutenzione e quindi il funzionamento perfetto e la sicurezza del portellone del pullman sia nell'ambito delle operazioni programmate nel giorno ... (l'incidente si è verificato soltanto pochi giorni), sia in forza dei doveri di controllo e di intervento imposti dall'ordine di servizio del 22.05.2006. Egli quindi non avrebbe dovuto consentire che il pullman uscisse dall'officina con il portellone laterale destro che non funzionava regolarmente.
 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) B. D., N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 41/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 18/12/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Stolfi Nicola del Foro di Trento che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 

 

Fatto

 



B. D. e M. M. sono stati assolti dal reato di cui agli articoli 589 e 113 c.p. in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di B. S. per non aver commesso il fatto con sentenza emessa in data 22.10.2008 dal Tribunale di Trento in composizione monocratica. Ai due imputati era stato contestato il reato di omicidio colposo perchè, in cooperazione colposa tra loro, il M. in qualità di dirigente della divisione "Manutenzione materiale rotabile autoservizio" ed il B. in qualità di capo dell'officina di (Omissis) della società Tr. Tr. s.p.a., cagionavano per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia la morte di B. S. avvenuta in (Omissis). Ed in particolare il B. veniva colpito da tergo, nella zona tra la nuca e la spalla sinistra, mentre correva sulla strada provinciale n. (Omissis), dalla corriera di linea extraurbana Irisbus Iveco di proprietà della Tr. Tr. s.p.a., che viaggiava nello stesso senso di marcia del predetto B. , col portellone laterale destro del vano di servizio aperto, a causa del mancato funzionamento sia dei due meccanismi di serratura ordinaria presenti sul predetto portellone sia del sistema ordinario di chiusura c.d. "a catenelle", mancato funzionamento dovuto al loro pessimo stato di manutenzione e comunque alla loro assoluta inadeguatezza rispetto allo scopo cui erano preposti.

 

Avverso la decisione del Tribunale di Trento ha proposto appello il Pubblico Ministero. La Corte di Appello di Trento, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 18.12.2009, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava B. D. responsabile del reato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con i doppi, benefici di legge; confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento B. D. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l'annullamento; in subordine chiedeva di volergli concedere anche l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno e quindi ridurre congruamente la pena irrogatagli; in ogni caso con la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria.

La difesa del ricorrente presentava altresì tempestivamente memoria contenente motivi aggiunti e ribadiva le sopra indicate conclusioni.

 

 

 

Diritto

 



B. D. ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per travisamento della prova nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la Corte di appello aveva errato allorquando aveva ritenuto che l'ultimo intervento di manutenzione effettuato il (Omissis) non aveva assicurato il corretto funzionamento del sistema di chiusura del portellone di destra del pullman, in quanto i meccanici non avrebbero potuto non rilevare il malfunzionamento dello sportello in questione e avrebbero dovuto intervenire per le necessarie riparazioni, ravvisando quindi un comportamento colposo del B. che non avrebbe dovuto far uscire il pullman con il portellone funzionante in condizioni menomate. Giusta invece, ad avviso del B., sarebbe la tesi del Tribunale di Trento secondo cui il portello di destra non era ben chiuso per il mancato scatto del meccanismo di chiusura a rotazione, per difetto di forza ovvero di pressione al momento in cui il portello venne chiuso per l'ultima volta. Secondo il ricorrente, che espone tale tesi anche nei motivi aggiunti tempestivamente depositati, dal momento che i perni del meccanismo di chiusura erano stati trovati aperti e l'apertura non poteva essere stata determinata dalla caduta, ben potevano essere stati gli autisti a non chiudere bene il portellone. Secondo il ricorrente inoltre la Corte di appello aveva errato altresì allorquando aveva ritenuto che la serratura, nel versante destro, non funzionasse da tempo, in quanto il portello del vano porta accessori normalmente lavorava, anche se era leggermente eccentrico. Pertanto, a suo avviso, la serratura normalmente si posizionava in condizioni di sicurezza ed ebbe ad aprirsi soltanto perchè non fu messa in condizioni di sicurezza dall'autista del mezzo che doveva effettuare il controllo.

2) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) per travisamento della prova in quanto sarebbe stato travisato dalla Corte territoriale l'effettivo valore da attribuirsi alle trentatre schede dei rapporti degli autisti di quel tipo di veicolo che segnalavano difetti negli sportelli e alle undici schede relative alle rotture dei meccanismi di chiusura. Secondo la difesa del B. l'esame di tali schede non evidenzierebbe in alcun modo anomalie del meccanismo di chiusura del portello del vano porta accessori coinvolto nell'incidente. Sarebbe quindi confermata la tesi dell'imputato secondo cui era compito degli autisti controllare all'inizio di ogni turno le condizioni dell'impianto in questione e segnalare eventuali anomalie, cosa che non era stata fatta dall'autista del mezzo. Rilevava ancora il B. che egli non aveva alcun contatto diretto con i veicoli da riparare, nè faceva una personale verifica degli stessi, in quanto si doveva occupare solo dell'organizzazione del personale e delle officine, in cui lavoravano più di ottanta operai. Pertanto egli, se non venivano fornite indicazioni in merito ad anomalie, rotture, guasti nel funzionamento del mezzo, non poteva predisporre nessun intervento di riparazione.

 

Rilevava inoltre che al controllo e alla verifica del mezzo, nei sei mesi precedenti all'infortunio, si erano avvicendate molte persone e che a lui non era pervenuta alcuna segnalazione in merito ad anomalie o a guasti.

Secondo la difesa inoltre ben poteva avere determinato il sinistro un difetto progettuale del produttore del veicolo, che certo non poteva essere addebitato al B. , e non già un difetto di manutenzione, ma la Corte di appello aveva del tutto omesso di accertare se ci fosse o meno un difetto progettuale. Contraddittoria sarebbe poi la motivazione della Corte territoriale laddove, da un lato, ha ritenuto pietose bugie le dichiarazioni testimoniali dell'autista S., che ha riferito che il portello era sicuramente chiuso e il dispositivo di sicurezza suppletivo integro; dall'altro, non ha ritenuto quale causa del sinistro il fatto che il portello non era stato chiuso e il meccanismo era aperto, come ritenuto invece dal giudice di primo grado. La motivazione della sentenza inoltre sarebbe mancante laddove nulla dice in merito al momento in cui il meccanismo di serraggio della porta non era più calibrato ed efficiente, se prima o dopo l'ultimo accesso in officina del pullman il (Omissis) per la manutenzione periodica programmata. Secondo la difesa del B. infatti nulla lasciava presumere che le anomalie che hanno determinato il sinistro fossero già presenti sul pullman in data (Omissis). La Corte territoriale inoltre aveva omesso di considerare se i precedenti autisti, e in particolare il B. , che fu l'ultimo prima dell'incidente, avessero controllato la piena efficienza anche del sistema di chiusura del portellone porta attrezzi. Lamentava infine il ricorrente che non gli era stata concessa l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, anche se le parti lese lo avevano conseguito prima del processo, tanto che non si erano costituite parti civili, nè gli era stata concessa la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria in considerazione della sua, comunque, minima partecipazione alla commissione del reato.
 


Osserva la Corte che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente in ordine al reato a lui ascritto.
 


I giudici della Corte territoriale hanno infatti evidenziato che, come rilevato dal consulente del Pubblico Ministero, lo sportello destro del vano accessori del pullman non era più regolarmente funzionante, dato che il perno di destra era fuori asse ed anche per la impropria saldatura alla sua base stabilmente ancorato alla cornice, invece che spostabile per la regolazione, come previsto in origine. Tale situazione, come ben evidenziato in sentenza, aveva favorito un permanente malfunzionamento dello sportello, una volta creatasi l'eccentricità. Veniva altresì rilevato che il consulente del Pubblico Ministero aveva evidenziato, anche attraverso fotografie, che il congegno già da tempo non era operativo e che pertanto il guasto non poteva essersi verificato il giorno stesso dell'incidente, dal momento che l'occhiello saldato in basso sul telaio, al quale il moschettone sarebbe dovuto rimanere agganciato, presentava polvere e sabbia stratificate, con fili di paglia; mentre, se il guasto fosse stato recente, la concrezione avrebbe dovuto risultare raschiata o erosa, almeno nei punti di contatto. Presso la Tr. Tr. , peraltro, il problema della regolare chiusura dei portelloni e della connessa consequenziale esigenza di sicurezza era stato ben avvertito tanto che l'ordine di servizio del Direttore Generale del 22 maggio 2006 (solo sette mesi prima dell'incidente di cui è processo) faceva obbligo al personale di officina di "controllare accuratamente la chiusura di detti sportelli", "prima di riconsegnare il veicolo all'esercizio del personale viaggiante".

Tanto premesso correttamente i Giudici della Corte territoriale hanno ritenuto la responsabilità dell'odierno ricorrente B. D. , capo dell'officina di (Omissis) della società Tr. Tr. s.p.a., al quale incombeva l'obbligo di garantire la manutenzione e quindi il funzionamento perfetto e la sicurezza del portellone di cui sopra sia nell'ambito delle operazioni programmate dell'(Omissis) (l'incidente si è verificato soltanto pochi giorni dopo e cioè il (Omissis)), sia in forza dei doveri di controllo e di intervento imposti dall'ordine di servizio del 22.05.2006. Egli quindi non avrebbe dovuto consentire che il pullman uscisse dall'officina con il portellone laterale destro che non funzionava regolarmente.

Nessun vizio questa Corte rileva poi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, che è rimesso alla discrezionalità del Giudice di merito.

Nè può ritenersi condivisibile l'assunto della difesa del B. secondo cui avrebbe dovuto essere concessa all'imputato l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, che sarebbe dimostrato dal fatto che la parte lesa non si è costituita parte civile.

Nel motivo in questione non è dato infatti comprendere quando e in quale misura sarebbe stato risarcito il danno, condotta assolutamente necessaria per la concessione della richiesta attenuante, con la conseguenza che questa Corte dovrebbe consultare l'incarto processuale, in contrasto con il principio della "autosufficienza" del ricorso.

Il proposto motivo di ricorso viola pertanto il principio di "autosufficienza", che vale sia per il procedimento penale che per quello civile. Secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr., tra le altre, (Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 16706 del 18.03.2008, Rv. 240123; Cass. Pen., Sez. 1, Sent. n. 47499 del 29.11.2007, Rv. 238333) la decisione deve poter essere emessa sulla base della sola lettura del ricorso, all'interno del quale debbono essere indicati e spiegati i vizi denunciati. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.