Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 maggio 2011, n. 10018 - Incompatibilità di servizio e condizioni di salute: ruolo del Medico Competente


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:
N.L. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA JACOPO SANNAZZARO 24, presso lo studio dell'avvocato EMILIO ANDREA FALCETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MONGATTI DAVIDE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
 

contro
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA;
- intimati -
 

Nonchè da :
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato pro tempore, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
 

contro N.L.;

- intimata -

 

avverso la sentenza n. 329/2.009 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/06/2009 r.g.n. 410/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2 011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
Udito l'Avvocato MONGATTI DAVIDE;
udito l'Avvocato FABRIZIO FEDELI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
 

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n. 329, del 25 giugno 2009, rigettava l'appello proposto, nei confronti di N. L., dall'Avvocatura generale dello Stato e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, avverso la sentenza del Tribunale di Perugia del 1 aprile 2004, per la riforma di quest'ultima nella parte a loro sfavorevole. Il Giudice di appello rigettava, altresì, con la suddetta pronuncia, l'appello incidentale proposto da N.L. nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, avverso la stessa sentenza di primo grado, in ordine alle domande, proposte dalla medesima, non accolte.
2. La N., in servizio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, aveva adito il Tribunale, con un primo ricorso, lamentando che le era stato conferito in via esclusiva il servizio esterno in luogo di quello in precedenza affidatole, relativo agli affari del personale, organizzazione e metodo. La stessa, ritenendo dequalificanti ed incompatibili con il proprio stato di salute le suddette mansioni, il 27 aprile 1998, al rientro da un periodo di malattia, aveva chiesto di essere esonerata.

Con nota del 28 aprile 1998, l'Avvocato distrettuale dello Stato di Perugia l'aveva sospesa da tutte le funzioni lavorative.
La ricorrente chiedeva, quindi che venisse dichiarata l'illegittimità del suddetto provvedimento del 28 aprile 1998 di sospensione dal servizio, con la condanna del datore di lavoro a reintegrarla in mansioni confacenti alla sua qualifica e non incompatibili con il suo stato di salute, nonchè al risarcimento del danno in via generica.

Con un successivo ricorso al Tribunale di Perugia, N.L. chiedeva che fosse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, comminatale per persistente insufficiente rendimento, con provvedimento del 5 maggio 2000.

 

3. Il Tribunale di Perugia, riunite le cause, con la citata pronuncia dichiarava l'illegittimità della sospensione da tutte le funzioni lavorative di cui alla nota 28 aprile 1998 e condannava l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia al relativo risarcimento del danno, da liquidare in separata sede; respingeva ogni altra domanda e compensava le spese di giudizio.
 

1. Per la cassazione delle statuizioni della suddetta sentenza a lei sfavorevoli, ricorre N.L., prospettando ventidue motivi di ricorso.
 

2. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, in ordine alle statuizioni per esse sfavorevoli, l'Avvocatura generale dello Stato e l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, prospettando due motivi di ricorso.
 

3. La ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

 

Diritto

 


1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto gli stessi hanno ad oggetto la medesima sentenza.
 

1.1. Il ricorso principale proposto da N.L. verte sul decisum della sentenza d'appello che, nel rigettare l'appello incidentale proposto dalla medesima, confermava la sentenza del Tribunale di Perugia nella parte in cui non aveva riconosciuto l'incompatibilità del servizio esterno con le condizioni di salute della N., ed aveva rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogata alla N. il 5 maggio 2000.
 

1.2. Con il primo motivo del ricorso principale è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 16 e 17 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, le questioni insorte tra datore di lavoro, sia pubblico che privato, ed il proprio dipendente, in tema di idoneità alla mansione per motivi di salute - art. 16 -devono essere risolte in prima istanza dal medico competente, nominato dallo stesso datore di lavoro, e avverso il parere di questi può proporsi ricorso all'autorità di vigilanza, ossia alla Commissione medica della USL territorialmente competente - art. 17. Se, pertanto, è illegittimo il parere, espresso su tali questioni da questo organo della USL, incaricato in prima istanza dalla parte datoriale, con la conseguenza che, quando detto vizio sia dedotto dal lavoratore in sede giudiziale davanti al Giudice del lavoro, al fine di accertare la propria inidoneità alle mansioni assegnategli, questi deve disapplicarle.
 

2. Con il secondo motivo del ricorso principale è prospettata la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. c), e art. 17, commi 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
 
In ordine al suddetto motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: se non assolve l'onere imposto dalla legge - D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 4, lett. c), ed è pertanto inadempiente in ordine agli obblighi contrattuali, il datore di lavoro che, in presenza di specifica contestazione da parte del dipendente, lo assegni ad una mansione per la quale questi si ritiene non idoneo a causa del suo stato di salute, senza ricorrere preventivamente al parere del medico competente. Se, invece, in assenza di contestazioni, proponibili in via amministrativa con ricorso alla USL di zona, D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 17, comma 4 o in sede giudiziaria, per gli stessi vizi che comportano l'annullamento del negozio, o del mandato, il parere espresso dal medico competente in tema di idoneità o meno alla mansione, fa stato tra la parte datoriale ed il lavoratore, e non può pertanto essere disatteso dal Giudice adito dal lavoratore per l'accertamento della sua inidoneità alle mansioni assegnategli, dovendolo invece assumere come fatto incontroverso.
 

3. Con il terzo motivo del ricorso principale è prospettato error in procedendo: omesso esame di prova documentale, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. In relazione al suddetto motivo la ricorrente deduce che se è certo che l'Avvocatura generale dello Stato aveva all'epoca nominato il medico competente in persona dell'INAIL, a cui demandare D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 16 la valutazione sull'idoneità alla mansione, non può sostenersi che il medesimo datore di lavoro abbia correttamente nominato a questo compito la Commissione medica della USL sull'errato presupposto che non esisteva all'epoca un medico competente.
 

3.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. La ricorrente, come sopraesposto, deduce, sotto diversi profili, che il giudice dell'appello non avrebbe fatto applicazione di quanto previsto della L. n. 626 del 1994, in ordine al medico competente, omettendo peraltro l'esame di prova documentale.

 

I motivi non sono fondati.
 

 

Occorre richiamare, preliminarmente quanto statuito dalla Corte d'Appello di Perugia: "l'Avvocato distrettuale ha, per l'appunto, designato la Commissione medica della USL, nel pieno rispetto della normativa indicata dall'appellante. E non risulta che esistesse un diverso organo medico, preventivamente preposto in via generale a tutte le attività di interesse sanitario, contemplate dal D.Lgs. n. 626 del 1994: tant'è vero che la stessa N. ha riferito che non sarebbe stato nemmeno redatto il documento di cui all'art. 4 -che, peraltro, per lo stesso dettato normativo non dovrebbe contemplare anche la nomina preventiva del medico (art. 4, comma 2). Comunque, la Commissione medica dell'USL appare fornire tutte le necessarie garanzie di capacità ed obiettività". Più avanti, con riguardo ai pareri dell'Inail la Corte ha affermato: "quanto ai pareri medici dell'INAIL, rilasciati in data 7/2/2001 e 18/3/2002 e favorevoli alla N., viene addebitato al Tribunale di non averne tenuto conto sulla base della laconica considerazione che "nessun rilievo affini del giudizio possono avere giudizi medico legali successivi": errata, perchè lo stesso datore di lavoro ne era stato indotto ad esonerare la ricorrente dalle mansioni esterne nel corso del giudizio. Il rilievo dell'appellante incidentale presuppone che le valutazioni giudiziarie avrebbero dovuto tenere conto degli sviluppi della salute della ricorrente passo passo lungo tutto il procedere della causa, per essere l'oggetto del decidere la potenziale pericolosità delle mansioni esterne. Ciò è evidentemente impossibile per la mutevolezza cui la salute di chiunque è soggetta, cosicchè qualsiasi fosse stato il tenore della pronuncia, al momento stesso della sua deliberazione avrebbe potuto essere superato dagli eventi successivi. Ma è, soprattutto, impossibile in linea di principio, in quanto l'oggetto della causa è circoscritto al tenore della domanda ed al tempo della sua presentazione.
In ogni caso, i pareri emessi dall'INAIL si palesano di una assoluta genericità e privi di qualsiasi esplicazione motivazionale, di talchè non potrebbero avere rilievo alcuno in questo giudizio. Buon per la ricorrente se l'Avvocatura distrettuale ha ritenuto di uniformarvisi, sottraendole le mansioni esterne".
Tanto premesso, occorre, altresì, ricordare come la L. n. 626 del 1994 (poi abrogata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, secondo quanto previsto dall'art. 304 c.p.c., comma 1, lett. a dello stesso), stabilisce art. 4, comma 4, lett. c), che il datore di lavoro nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. Il successivo art. 16 sancisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente e che la stessa, effettuata dal medico competente, comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
L'art. 17 della medesima legge disciplina il medico competente, prevedendo, tra l'altro che quest'ultimo svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Sul giudizio del medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente. Così riassunte le disposizioni invocate, occorre rilevare che la stessa ricorrente deduce (pag. 19 del ricorso) che l'Avvocatura generale dello Stato, con comunicazione del 14 aprile 1998 affermava di essere in procinto di stipulare con l'INAIL una convenzione nell'ambito della quale sarà assicurata la sorveglianza sanitaria, comprendente tra l'altro la nomina del medico competente. A pag. 20 del ricorso la ricorrente, afferma, altresì, che pur mancando la prova documentale circa la data in cui entrò effettivamente in vigore la convenzione, in difetto di specifica eccezione ex adverso, è evidente che la nomina della Commissione medica dell'USL del Perugino, effettuata il 27.6.1998 dal Segretario generale dell'Avvocatura generale dello Stato, è atto del tutto illegittimo, contraddittorio con la nomina del medico competente, oltre che in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 16.
Alla luce di quanto sopra richiamato, tenuto conto del tenore dei suddetti motivi di impugnazione come illustrati in ricorso, è palese che oggetto della contestazione non è l'illegittimità degli accertamenti ma l'utilizzazione degli stessi, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione, quando essa risulti contraria a logica ed incongrua e, cioè, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. Tale evenienza non è ravvisabile nel caso di specie ove la Corte d'Appello con motivazione adeguata ha ritenuto correttamente esercitato il profilo della sorveglianza sanitaria in questione sia sotto un profilo procedurale che contenutistico.


I suddetti motivi, pertanto non sono fondati e devono essere rigettati.
 

4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione, valutazioni tecniche espresse dal giudice a qua non rientranti nella comune esperienza, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Ad avviso della ricorrente, la Corte d'Appello ha ritenuto generici i pareri emessi dell'INAIL, soprattutto rispetto a quelli emessi dalla Commissione Medica della USL, senza che vi sia alcun riscontro tecnico-scientifico negli atti di causa.
 

4.1. Il rigetto dei precedenti motivi di ricorso, determina l'assorbimento del suddetto motivo, ai primi strettamente connesso.
 

5. Con il quinto motivo di impugnazione è dedotta violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
In ordine al suddetto motivo è stato prospettato il seguente quesito di diritto: se nell'azione promossa dal lavoratore per far accertare l'illegittima assegnazione a determinate mansioni, ritenute inidonee riguardo al suo personale stato di salute ex art. 2087 c.c., la prova del successivo aggravamento della malattia fa sì che incomba sul datore di lavoro l'onere della prova liberatoria consistente, non solo nell'aver accertato in astratto, e preventivamente, la compatibilità di dette mansioni con la specifica patologia denunciata, ma altresì, quella di aver monitorato nel tempo gli effetti delle mansioni di fatto svolte dal dipendente sul suo stato di salute, rimanendo esente da responsabilità soltanto quando l'esito del monitoraggio abbia escluso, anche solo in termini di probabilità, qualsiasi nesso causale tra la specifica mansione ed il peggioramento della malattia. Se ne consegue che, quando, nell'ambito della sorveglianza medica, di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 16 sia accertato un successivo aggravamento della patologia, deve presumersi che detta attività di sorveglianza non sia stata diligentemente ed efficacemente svolta, mirando questa a prevenire il peggioramento dello stato di salute, e non semplicemente a rilevarlo quando già in atto, con la conseguenza che, in tal caso, la responsabilità del datore di lavoro andrà comunque affermata, segnatamente in ipotesi in cui gli accertamenti del medico competente siano iniziati oltre due anni dopo l'attribuzione delle mansioni a rischio.
 

6. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta illogicità e difetto della motivazione sulla nullità della C.T.U., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. Ad avviso della ricorrente, innanzitutto, la sintesi del quesito, riportata nella motivazione della sentenza, non include, e non fa comprendere, il senso del secondo quesito sottoposto dal Collegio al C.T.U., ossia il giudizio sulla prevedibilità di un aggravamento delle condizioni di salute al tempo dell'assegnazione della mansione contestata. Quindi la N. censura la sentenza della Corte d'Appello per aver ritenuto nulla la citata consulenza perchè il C.T.U. non aveva presenziato agli esami spirometria cui la N. si sarebbe sottoposta presso il suo medico di fiducia.
 

7. Con il settimo motivo di impugnazione è dedotta la violazione degli artt. 194 e 159 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Ad avviso della ricorrente non comporta nullità, nè parziale, nè totale, della consulenza tecnica d"ufficio, il fatto che l'ausiliario del Giudice abbia delegato ad uno specialista particolari esami senza partecipare alle operazioni, e senza che vi partecipino i consulenti di parte. E quando sia eccepita la nullità della C.T.U., la parte interessata ha l'onere di indicare specificamente in che modo, in concreto, sia stato violato il proprio diritto di difesa la qualcosa non risulta nel caso in esame, al di là della circostanza, dedotta per implicito e fondata su un equivoco, che il medico esaminatore sarebbe stato quello di fiducia della N. - circostanza facilmente confutabile dal mero esame della diagnosi, rilasciata su carta intestata della USL. In proposito è stato articolato il seguente quesito di diritto: se rientra tra i poteri del C.T.U. quello di delegare particolari esami specialistici a professionisti che abbiano la competenza richiesta e, ove questi esami rivestano carattere esclusivamente o prettamente strumentale, il consulente può assumerli a fondamento del suo giudizio senza necessità di ulteriori valutazioni scientifiche che non rientrino nelle sue specifiche competenze. Pertanto non è affetta da nullità la consulenza tecnica in cui siano stati eseguiti siffatti accertamenti in assenza del C.T.U., purchè alle operazioni non vi abbia partecipato taluna delle parti a mezzo del proprio consulente, o del difensore. Se in questi casi, la parte che eccepisca la nullità della consulenza ha l'onere di indicare specificamente i motivi per cui ritenga, ciò nonostante, leso il proprio diritto di difesa, non essendo sufficiente, in tema di consulenza medica, allegare la circostanza per cui il terzo delegato sarebbe il medico di fiducia dell'esaminando quando, dagli atti acquisiti al processo, risulti provato che questi è invece la struttura dell'Azienda USL competente per la patologia da accertare. La stessa parte che solleva l'eccezione ha altresì l'onere di individuare il nesso logico, e tecnico-scientifico che, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., comma 2, comporti l'estensione della nullità all'intera relazione di
C.T.U.

7.1. I motivi cinque, sei e sette, vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione in quanto investono la stessa questione degli accertamenti compiuti in ordine alla patologia esaminata. Le censure meritano accoglimento sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, che riguarda la ritenuta nullità della CTU e la valutazione dei risultati della indagine affidata all'ausiliare.

a) La Corte di Appello ha ritenuto necessario accertare, ai fini della decisione, il nesso tra l'evoluzione della malattia respiratoria riscontrata nella N. e l'assegnazione delle mansioni del servizio esterno, disponendo a tal fine consulenza tecnica di ufficio. L'ausiliare ha risposto al primo dei quesiti postigli rilevando da un lato l'aggravamento della patologia nel periodo 1999/2002 e dall'altro la non idoneità tisica della N. a svolgere il servizio esterno; al secondo, esprimendo un giudizio di prevedibilità dell'aggravamento stesso al tempo dell'assegnazione dei compiti in questione.

b) Il giudice dell'appello ha negato qualsiasi valore dell'elaborato del ctu rilevando che il parere dell'ausiliario era stato espresso sulla base di indagini strumentali cui la N. si era sottoposta per proprio conto presso uno specialista di sua fiducia. Tale affermazione non trova riscontro negli elementi acquisiti al giudizio, risultando che il ctu ha parlato di una patologia aggravatasi nel periodo 1999/2002 e successivamente stabilizzatasi; sicchè il riferimento a tale stabilizzazione, riscontrata nel 2007 in relazione agli esami strumentali di cui parla la sentenza impugnata, non assume alcuna concreta rilevanza ai fini dell'oggetto dell'indagine demandata al ctu (che riguarda, come si è detto, un periodo precedente) e non spiega quindi la valutazione espressa in ordine al parere dell'ausiliare.

c) Si riscontrano pertanto un vizio logico della motivazione, ed un conseguente difetto di indagine sulla questione della compatibilità delle mansioni esterne con le condizioni di salute della ricorrente principale.
La Corte d'Appello, infatti, afferma che, per sommo scrupolo ha inteso sottoporre ad ulteriore verifica medico legale gli aspetti fondamentali in cui è articolata la vicenda ed ha posto ad un nuovo esperto un doppio quesito al fine di accertare: se, sin dal febbraio 1998, le condizioni di salute della N. potessero essere soggette ad un pericolo di aggravamento a seguito dell'espletamento delle mansioni esterne; se l'aggravamento delle condizioni di salute della N., evidenziato dai pareri INAIL, potesse essere riconducibile al servizio esterno. Il Giudice dell'appello ritiene, quindi, che nessun valore può ascriversi all'elaborato del C.T.U., favorevole alla N. nelle sue conclusioni proprio in forza delle indagini strumentali cui la stessa si è sottoposta per suo conto. Ciò in quanto la N. ha reso impossibile ogni seria indagine, talchè il C.T.U. è stato indotto a consentirle di farsi sottoporre per conto proprio agli accertamenti presso uno specialista di fiducia della medesima N., addirittura senza alcuna partecipazione dello stesso C.T.U. e dell'esperto di parte dell'Amministrazione. Nè è parso opportuno tentare di rinnovarlo, visto il comportamento ostruzionistico della ricorrente. Ritiene la Corte che la sentenza della Corte d'Appello di Perugia incorra nel vizio di motivazione, sia sotto il profilo di contraddittorietà della stessa, essendo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, sia sotto il profilo della insufficienza della medesima poichè dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerge l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento (Cass. S.U., n. 25984 del 2010).
 

8. Con l'ottavo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge: art. 118 c.p.c., comma 2, e art. 162 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Ad avviso della ricorrente il Giudice a quo avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della C.T.U., ancorchè limitatamente agli esami medici ritenuti affetti da nullità per non avervi partecipato il consulente. Infatti, l'impossibilità di cui all'art. 162 c.p.c., comma 1 deve intendersi sicuramente in senso oggettivo ovvero dovuta a fattori impedienti sicuramente in senso oggettivo, ovvero dovuta a fattori impedienti sicuramente rilevabili, non già sul presupposto che la parte si rifiuti di sottoporsi agli esami clinici desunto da semplice affermazioni provenienti dalla controparte, non verificate, e comunque non confermate, nè da espressa dichiarazione dell'interessata, nè dai fatti.
In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se il dovere del Giudice di disporre la rinnovazione degli atti nulli, ivi inclusa la C.T.U., viene meno esclusivamente di fronte all'impossibilità oggettiva di :procedervi, risultante dagli atti di causa, o dall'univoco riconoscimento delle parti. In tema di consulenza medica, in particolare, l'impossibilità dovuta al rifiuto della parte di sottoporsi ad esami clinici, ex art. 118 c.p.c., comma 2, deve risultare da espressa dichiarazione della stessa, resa davanti al Giudice o al consulente d'ufficio, ed essere altresì priva di apprezzabile giustificazione. Il rifiuto per facta concludentia deve invece risultare da comportamenti univoci, quali la reiterata ed ingiustificata assenza alle convocazioni del C.T.U., che il Giudice deve riportare a motivo della mancata rinnovazione del mezzo istruttorio. In mancanza di tali elementi non può il Giudice desumere che la parte si sia rifiutata esclusivamente da quanto riportato nelle difese svolte dall'avversario che abbia imputato il fallito tentativo di eseguire gli accertamenti medici alla volontà ostruzionistica della controparte.
 

1 L'accoglimento dei motivi quinto, sesto e settimo, determina l'assorbimento dell'ottavo motivo, ai primi strettamente connesso.
 

2 Con il nono motivo di ricorso è dedotta violazione di legge: errata applicazione del principio rebus sic stantibus in tema di rapporti di durata, e sull'ammissibilità di nuove prove documentali:
art. 420 c.p.c., comma 5; art. 421 c.p.c.; art. 437 c.p.c., comma 2, nonchè art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Espone la ricorrente che la Corte, pur sembrando recepire il principio per cui il giudizio, e l'eventuale giudicato, in tema di rapporti di durata, fanno stato finchè non mutino le circostanze di fatto o di diritto, con l'osservazione riportata nell'ultimo periodo contraddice il suo pensiero, ed in definitiva disapplica quegli stessi principi che sovraintendono la materia.
In proposito è articolato il seguente quesito di diritto: se in tema di rapporti di durata, quale quello di lavoro subordinato, i fatti sopravvenuti successivamente alla proposizione del ricorso possono costituire oggetto di nuove prove a fondamento della pretesa, e consentire la formulazione di nuove eccezioni, non ostandovi le norme del rito di cui all'art. 420 c.p.c., comma 5, purchè non si eccedano i limiti della materia controversa. Sicchè è legittima la produzione di nuovi documenti, formatisi successivamente alla proposizione del ricorso, che tendano a comprovare l'aggravamento dello stato di salute del lavoratore il quale aveva impugnato in giudizio le mansioni assegnategli, ed effettivamente svolte nelle more della causa, perchè ritenute incompatibili con la patologia da cui era affetto. Se la sopravvenuta circostanza di fatto, confermativa dei timori espressi in domanda, dev'essere esaminata dal Giudice ai fini del decidere, non potendo questi circoscrivere la propria cognizione ai fatti dedotti dalle parti nei primi atti difensivi.
 

9.1. Il suddetto motivo è inammissibile in quanto non attiene alla ratio decidendi della decisione oggetto di impugnazione, da cui esula il tema dell'ammissione delle prove in appello.
 

1. Con il decimo motivo d'impugnazione è dedotta violazione di legge, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 2103 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. In merito è articolato il seguente quesito di diritto: se nel giudizio avente ad oggetto una pretesa dequalificazione professionale, non assume rilievo la circostanza per cui le mansioni contestate, a cui il dipendente venga assegnato nel corso del rapporto, possano in astratto corrispondere a quelle previste dal profilo professionale; nè rileva che il lavoratore medesimo ne abbia riconosciuto la teorica equivalenza, ma occorre, ai fini di una corretta applicazione della norma - art. 2013 c.c, o D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 che costituisce l'esatto corrispondente in tema di pubblico impiego privatizzato -procedere in ogni caso all'indagine di fatto al fine di verificare se il contenuto professionale della prestazione rivesta o meno quei caratteri di equivalenza con le ultime mansioni svolte dal lavoratore. Se siffatta indagine è comunque imprescindibile, anche, ed a maggior ragione, quando la parte datoriale eccepisca l'infondatezza della domanda del lavoratore per essere a questi imputabile la modalità di svolgimento in concreto delle mansioni in senso difforme dal contratto, ossia in maniera riduttiva, tale da svilirne il naturale e più elevato contenuto professionale ricavabile dal profilo contrattuale. Sempre che, in tal caso, il resistente abbia provato altresì di aver impartito tutte le dovute istruzioni, nonchè richiamato il dipendente sull'osservanza dei compiti affidatigli.
 

2. Con l'undicesimo motivo di diritto è dedotta carente o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: presunta ammissione della ricorrente sull'adeguatezza della mansione al proprio profilo professionale; omesso esame della Corte d'Appello per non autosufficienza del ricorso riguardo alla pretesa dequalificazione.

La ricorrente espone che riguardo all'invocato inadempimento dell'Avvocatura dello Stato per l'assegnazione di mansioni dequalificanti, va denunciata la mancanza, o assoluta insufficienza di motivazione. Nessuna indagine avrebbe compiuto il Tribunale sul punto; la valutazione dello stesso è rimasta su un piano del tutto astratto come se al lavoratore non fosse neppure riconoscibile il diritto a lamentarsi della difformità fra astratta previsione contrattuale ed effettivo contenuto dell'attività lavorativa.
L'appellante incidentale aveva indicato quali fossero gli aspetti sminuenti, se non degradanti, di quelle mansioni, con specifico riferimento alle prove documentali fornite. Nè le incombeva altro onere, quale quello di indicare a quali mansioni avrebbe dovuto assegnarsi.
Di conseguenza i Giudici del merito avrebbero dovuto includere nella motivazione le ragioni per cui dette circostanze debbano ritenersi irrilevanti, o insufficienti a provare la domanda, non apparendo congrua la motivazione che nega apoditticamente valenza alle modalità di svolgimento della mansione senza individuare, nè le norme di diritto, nè gli eventuali fatti o circostanze che ne inficino la rilevanza.
 


12. Con il dodicesimo motivo di ricorso è dedotta omesso esame di una questione decisiva: arbitraria assegnazione della mansione del servizio esterno a personale di differenti livelli e qualifiche in senso verticale;
illegittimità dell'assegnazione da parte del datore di lavoro pubblico rispetto a quello privato.
Contraddittorietà degli atti del l'Amministrazione; illegittimità, posizione della ricorrente in esubero rispetto alla pianta organica dell'ufficio, tacita ammissione della corrispondenza del servizio esterno ad un profilo professionale di livello inferiore. Ad avviso della ricorrente, anche in questo caso, viene a mancare la ratio del decisum perchè, in difetto di prova contraria - tesa a dimostrare la legittimità dell'assegnazione a mansioni superiori D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 sussistendo uno dei casi di deroga previsti da questa norma, l'aver assegnato le medesime mansioni del servizio esterno a personale di qualifica inferiore rispetto a quello della N., deve far presumere che le medesime rientrino proprio nella qualifica funzionale più bassa.
 

1 I motivi di ricorso numeri dieci, undici e dodici sono inammissibili in quanto non sono pertinenti. Ed infatti le statuizioni oggetto del ricorso attengono alla compatibilità del servizio esterno con le condizioni di salute della ricorrente e alla legittimità della sanzione disciplinare.
 

2 Con il tredicesimo motivo di ricorso è prospettato difetto di motivazione: accessorietà delle ulteriori mansioni, ritenute dequalificanti rispetto a quelle prevalenti del servizio esterno.

Espone la ricorrente che la Corte d'Appello di Perugia non forniva alcuna ratio alla parte della decisione che riguarda la pretesa dequalificazione professionale per l'assegnazione delle ulteriori mansioni Oppure, non affrontava il merito dell'equivalenza delle mansioni ulteriori perchè ritiene logicamente prioritario l'esame della loro accessorietà. Ciò nondimeno, quanto a quest'ultimo punto, la motivazione è assente. Il punto controverso sarebbe altrettanto decisivo per l'esito del giudizio, poichè la sanzione disciplinare impugnata derivava proprio dall'avere la N. sospeso l'esecuzione di alcune di queste mansioni in quanto non adeguate al proprio livello professionale, oltre che causa di un eccessivo carico di lavoro.
 

13.1. Il motivo non è fondato.

 

Ed infatti, lo stesso, si risolve nella censura della valutazione delle risultanze processuali compiuta dalla Corte. In proposito, va ricordato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico -giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità1 dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, non essendo compito del giudice di legittimità verificare l'esattezza della decisione rispetto alle risultanze istruttorie: spetta alla Cassazione, che non può esaminare gli atti, tranne che sia dedotto un error in procedendo, quello di controllare, sotto il profilo logico e formale, la correttezza giuridica del provvedimento impugnato esclusivamente a stregua dell'esame del suo intrinseco contenuto.
 

14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso è dedotta violazione errata applicazione dell'art. 25, comma 2, CCNL comparto ministeri 1994-1997, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
La ricorrente chiede di chiarire se risponda o meno alla volontà dei contraenti la seguente interpretazione dell'art. 25 CCNL del Comparto Ministeri: se quando il codice di disciplina, contenuto negli accordi collettivi -nella fattispecie, art. 25 del CCNL Comparto Ministeri 1994-1997, preveda due differenti sanzioni per il caso che una medesima violazione sia stata consumata una tantum, ovvero si sia reiterata nel tempo, come per l'insufficiente rendimento, le due ipotesi d'infrazione devono intendersi distinte di modo che la più grave potrà essere contestata al dipendente soltanto quando sia stata preceduta da altra sanzione disciplinare a fronte del semplice scarso rendimento. Ciò in quanto anche l'ipotesi della violazione non qualificata, dello scarso rendimento, presuppone un comportamento inadempiente del lavoratore protrattosi nel tempo, e non valutabile nummo uno. Mentre non è legittimo il comportamento del datore di lavoro che consenta il prolungarsi, o reiterarsi nel tempo dell'infrazione, onde contestare la più grave violazione qualificata dal requisito della reiterazione o della persistenza. Ne consegue che, ove sia stato impugnato il provvedimento comminatorio di una sanzione irrogata per persistente scarso rendimento, a motivo della mancanza di precedenti infrazioni della fattispecie non qualificata del mero scarso rendimento, il Giudice deve esaminare il merito del dedotto motivo, e non può limitarsi, disapplicando in tal modo il contratto, a rilevare che, in concreto, la sanzione comminata sia stata più lieve del previsto licenziamento, per escludere implicitamente l'interesse del ricorrente, quando la sanzione prevista per l'infrazione semplice, non reiterata, sia invece più blanda di quella effettivamente irrogata dall'Amministrazione datrice di lavoro (nella fattispecie veniva comminata la sospensione dal servizio e dallo stipendio per giorni 10 mentre, ai sensi dell'art. 25, comma 2 lo scarso rendimento è sanzionabile con la censura).
 

1 Anche il suddetto motivo non è fondato. Ed infatti, occorre rilevare come non è chiarito il contenuto della sanzione disciplinare e non è dimostrata una erronea applicazione del citato art. 25 CCNL, peraltro, sfuggono i presupposti di fatto.
 

2 Con il quindicesimo motivo di impugnazione è dedotto vizio di motivazione; omesso esame delle prove documentali e immotivato rigetto della prova orale. Motivazione illogica: eccessivo carico di lavoro; art. 360 c.p.c., n. 5. Espone la ricorrente che il motivo sostanziale dell'impugnazione della sanzione disciplinare consisteva, oltre che dall'essere legittimo il rifiuto a svolgere mansioni dequalificanti, nell'essere quelle mansioni anche eccessivamente onerose. Nè spettava alla N. segnalare quali mansioni ritenesse eccessive a causa della sua infermità. Non vi è alcuna norma, legale o contrattuale, che addossi al dipendente l'onere di collaborare col datore di lavoro nell'organizzazione del lavoro e la distribuzione dei carichi - quando non rientri nelle sue specifiche funzioni di dirigente -. Inoltre, qualsiasi valutazione circa l'effettiva possibilità di evadere al meglio tutti i compiti assegnati, non poteva essere effettuata a priori ma, eventualmente, dopo un periodo di prova.
Pertanto, in mancanza di motivazione circa i presunti effetti preclusivi dell'omessa risposta della dipendente, i Giudici di merito avevano l'onere di accertare in punto di fatto se la dedotta eccessività del carico di lavoro fosse eccezione fondata per contrastare l'addebito dello scarso rendimento. Di conseguenza dovevano procedere all'istruzione della causa e, ove non ritenuta sufficiente l'allegazione documentale, ammettere le prove testimoniali richieste dalla ricorrente/appellante incidentale.
 

16. Con il sedicesimo motivo d'impugnazione è dedotta violazione di legge e del contratto collettivo: errata applicazione delle norme sull'onere della prova: artt. 1218 e 2697, c.c. nonchè errata applicazione dell'art. 25 CCNL Ministeri, in relazione al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 129.
E' sottoposto alla Corte il seguente quesito di diritto: se come nell'azione contrattuale avente ad oggetto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto allo scarso rendimento del dipendente, anche nel giudizio di impugnazione di una diversa e più blanda sanzione disciplinare, pur sempre comminata per persistente scarso rendimento ex art. 25 CCNL del Comparto Ministeri, l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore, ex art. 2697 c.c. incombe sul datore di lavoro pubblico, non rilevando la circostanza per cui la sanzione effettivamente irrogata sia stata diversa da quella del licenziamento, avendo i due giudizi identica causa petendi e petitum:
annullamento del licenziamento, e annullamento della sanzione. In siffatti giudizi il datare di lavoro può allegare a riprova gli atti del procedimento disciplinare svoltosi secondo gli accordi contrattuali, ed il Giudice dovrà esaminarli alla luce delle comuni regole sulla valutazione delle prove, non potendo assumere l'esito di quel procedimento, negativo per il lavoratore, come dato di fatto, si da ribaltare a carico di quest'ultimo l'onere di provare le eccezioni sollevate per inficiare la legittimità della sanzione come, in particolare, l'eccessivo carico di lavoro assegnatogli. E dovrà altresì accertare preliminarmente se la contestazione del persistente insufficiente rendimento sia stata legittimamente sollevata in presenza di precedenti addebiti di insufficiente rendimento, o quantomeno dopo formale messa in mora poichè, pur mancando nella clausola contrattuale ¬art. 25, comma 4 - specifico riferimento alla necessità di precedenti infrazioni, la reiterazione deve intendersi requisito necessario della fattispecie, e la previsione pattizia non può peggiorare, a carico del lavoratore, quella legale di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 129 che imponeva alle Amministrazioni pubbliche il preventivo ammonimento del dipendente.
 

16.1. I suddetti motivi quindici e sedici sono assorbiti in ragione del rigetto del quattordicesimo motivo, a questi ultimi strettamente connesso.
 

17. Con il diciassettesimo motivo d'impugnazione è dedotta falsa applicazione del CCNL, mancata informativa preventiva dei sindacati sui criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro e sui criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro: art. 7, lett. b) ed f), del CCNL Ministeri.
E' sottoposto alla Corte il seguente quesito di diritto: se viola il disposto di cui all'art. 7 del CCNL del Comparto Ministeri, 1994 -1997 - l'Amministrazione che promuova la consultazione sindacale, in tema di organizzazione degli uffici e distribuzione dei carichi di lavoro, senza aver provveduto all'informativa preventiva di cui alle lett. b) ed f) del medesimo articolo. Ne consegue che il datore di lavoro, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, deve ritenersi inadempiente in ordine agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede poichè, l'aver consultato le OOSS in un momento successivo all'entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici, ed all'assegnazione delle mansioni ai singoli dipendenti, per di più a distanza di tempo dall'emanazione dei relativi ordini di servizio, impedisce, o rende più difficoltoso, alle rappresentanze dei lavoratori intervenire su situazioni di fatto consolidatesi nel tempo, rendendo gravosa per gli stessi lavoratori un'ulteriore ridefinizione dell'organizzazione e del riparto delle mansioni, e dei carichi di lavoro.
 

 

1 Il motivo deve essere rigettato in quanto introduce una questione nuova ed esula dal thema decidendum della sentenza della Corte d'Appello di Perugia. La questione non risulta trattata dalla decisione impugnata e, pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente allegare e dimostrare di averla tempestivamente e ritualmente proposta nel giudizio di merito, invocando l'omesso esame.
 

2 Con il diciottesimo motivo d'impugnazione è dedotta violazione di legge: art. 1460 c.c.; legittima sospensione parziale della prestazione; comportamento secondo buona fede.

In relazione al suddetto motivo è articolato il seguente quesito di diritto: se è conforme al principio di buona fede il comportamento del lavoratore che, ritenendo dequalificanti ed eccessivamente gravose le diverse mansioni assegnategli, sospenda la prestazione di alcune di queste ai sensi dell'art. 1460 c.c., dandone preavviso al datore di lavoro, semprecchè, all'esito delle necessarie indagini di fatto sul presunto inadempimento della parte datoriale, e su ogni altro aspetto riguardante l'incidenza del rifiuto sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto, la prestazione lavorativa residua non risulti marginale, tale da escludere totalmente l'interesse del datore di lavoro al parziale adempimento.
 

1 Il motivo non è fondato in quanto lo stesso, in uno al quesito, non ha alcun rapporto con la sanzione disciplinare.
 

2 Con il diciannovesimo motivo d'impugnazione è dedotta omessa pronuncia - error in procedendo, per violazione dell'art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Espone, in particolare, la ricorrente di aver chiesto al Tribunale di Perugia di dichiarare l'Amministrazione datrice di lavoro inadempiente in ordine al divieto di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 3 per aver eseguito controlli sull'operato della dipendente per aver utilizzato personale in incognito; nonchè condannare l'Avvocatura dello Stato all'esatto adempimento del contratto, e degli obblighi derivanti dalle norme a tutela della libertà e dignità del lavoratore, quanto all'esercizio del diritto di controllo sul lavoro della dipendente da esercitarsi nei limiti e con le garanzie di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 3. Il primo Giudice nulla statuiva sul punto ed anche i Giudici del gravame ignoravano il punto di domanda che era stata così motivata.
 

19.1. il motivo è inammissibile, in quanto manca un momento di sintesi della censura. Come la Corte (Cass. S.U. 20603 del 2007) ha già avuto modo di affermare: a) che secondo l'art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; b) che pertanto la relativa censura, dopo la riforma deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità.

 

20. Con il ventesimo motivo d'impugnazione è dedotta inidoneità alla mansione, dequalificazione professionale responsabilità dell'avvocatura dello Stato, esatto adempimento e risarcimento del danno. Deduce la ricorrente che per effetto della cassazione dei punti della sentenza dianzi impugnati, e segnatamente di quello che statuisce la nullità della C.T.U., attraverso le conclusioni di quest'ultima risulterà accertato il fatto storico dedotto a fondamento della domanda, nonchè il nesso eziologico tra l'assegnazione della mansione del servizio esterno e l'aggravamento della patologia, oltre che del maggiore disagio sopportato dalla dipendente per l'esecuzione di detta mansione sino alla modifica dell'ordine di servizio del 2002 Pertanto l'esito del giudizio sul punto in esame dipende esclusivamente dalla valutazione di dati già acquisiti al processo, ed in sè non controversi, non apparendo necessarie ulteriori indagini. La ricorrente chiede che la Corte si pronunci nel merito delle relative domande rigettate nelle fasi precedenti del giudizio. In subordine, chiede rinviarsi la causa ad altra Corte d'Appello affinchè, ammessa la prova orale articolata dalla ricorrente, e valutato ogni altro elemento acquisito al processo, verifichi la fondatezza del sopra riportato capo della domanda.
 

20.1. La prospettazione della parte non contiene il motivo di censura nè il quesito di diritto, ragione per la quale la su esposta doglianza è inammissibile. Ed infatti, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., n. 15952 del 2007, n. 13259 del 2006).
 

21. Con il ventunesimo motivo d'impugnazione è dedotto annullamento della sanzione disciplinare, sufficiente rendimento. L'accertamento della lamentata dequalificazione professionale per i motivi esposti, legittima la sospensione parziale della prestazione da parte della dipendente, giusta l'art. 1460 c.c. Al fine di determinare se il comportamento di questa sia stato o meno conforme a buona fede, in ragione del fatto di continuare a percepire lo stipendio per l'intero, la documentazione acquisita al processo risulta esaustiva e sufficiente ai fini del decidere.
 

1 Anche in questo caso non può che rilevarsi che la prospettazione della parte non contiene il motivo di censura, nè il quesito di diritto, ragione per la quale la su esposta doglianza è inammissibile.
 

2 Con il ventiduesimo motivo d'impugnazione si deducono indebiti controlli. Afferma la ricorrente che anche su questo capo di domanda, sul quale i Giudici del merito non si sono pronunciati, le circostanze dedotte dalla ricorrente risultano tutte documentalmente provate, nonchè confermate dallo stesso Ufficio per i procedimenti disciplinari che aveva infatti disposto lo stralcio dei documenti contestati dagli atti del procedimento. Si chiede pertanto che la Corte voglia pronunciarsi nel merito.

1 Valgono qui le medesima considerazioni sopra esposte. Ed infatti la prospettazione della parte non contiene il motivo di censura, nè il quesito di diritto, ragione per la quale la sopra esposta doglianza è inammissibile.
 

2 Il ricorso incidentale verte sul decisum della sentenza della Corte d'Appello di Perugia che, nel rigettare l'appello principale proposto dall'Avvocatura dello Stato, confermava la sentenza del Tribunale di Perugia nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità della comunicazione del 28 aprile 1998, con la quale l'Avvocato Distrettuale aveva disposto la sospensione della N. da ogni funzione.

 

23.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Avvocatura dello Stato è dedotta omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Espone l'Avvocatura che la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Perugia è viziata poichè nelle premesse il ragionamento della Corte di appello non tiene conto del rifiuto dell'impiegata a svolgere le mansioni a lei attribuite e, nelle conclusioni, non considera la vera finalità del provvedimento del 28 aprile 1998: la tutela delle condizioni di salute dell'impiegata quale discende dalla mancata attribuzione di differenti mansioni disposta dall'Avvocato distrettuale in attesa degli accertamenti medici, richiesti contestualmente e, segnalandone l'urgenza, al Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato.
In proposito l'Avvocatura dello Stato, in modo circostanziato, ricapitola le vicende sanitarie relative agli accertamenti sanitari richiesti a seguito della prolungata assenza dal servizio dell'impiegata ed al comportamento tenuto dalla medesima in costanza del rapporto di lavoro, già posti in evidenza nel ricorso in appello.
 

23.1. La Corte d'Appello nella sentenza in esame premette che in sede di appello l'Avvocatura, aveva sostenuto che illegittimo doveva considerarsi, invece, il rifiuto delle prestazioni esterne, opposto dalla N. il 27/4/98, al momento di rientrare in servizio al termine di un periodo di malattia, e che la conseguente sospensione da ogni mansione era servita a tutelare ("peraltro eccessivamente") si legge a pag. 9 del ricorso in appello -la sua salute. Afferma il Giudice dell'appello, quindi, che questa spiegazione non da conto del perchè allora ci volle un mese e mezzo per conferire alla N. mansioni diverse e ciò senza che nemmeno venisse richiesto l'accertamento sanitario sulla tollerabilità di quelle esterne. E prosegue che, ha sostenuto l'appellante principale, che "solo in data 12/6/1998 è stato possibile all'Avvocato distrettuale dello Stato di Perugia assegnarla" ai servizi interni già più volte menzionati: ma non è stato minimamente dato conto delle ragioni per cui necessità tale lasso di tempo.
Le ricorrenti incidentali denunciano il vizio di motivazione correlato all'omesso esame della documentazione e delle risultanze istruttorie in atti, prospettandolo nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il ricorrente che denunci in sede di legittimità la mancata o inadeguata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base soltanto del ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze (Cass. n. 15751 del 2003, n. 13953 del 2002).

 

Il motivo è fondato.

 

Ed infatti, la motivazione della decisione della Corte d'Appello, sopra richiamata in alcuni punti salienti, non consente di valutare l'iter decisionale, al fine del controllo di congruità e adeguatezza dello stesso, con riguardo all'esame delle risultanze istruttorie e documentali poste dall'Avvocatura dello Stato alla base del ricorso in appello (richiamate nell'odierno ricorso incidentale pagg. 31 e 32). Non è dato, infatti, effettuare tale vaglio in relazione al fatto controverso (ricorso incidentale pag. 38) per il giudizio costituito dal carattere pretestuoso o meno del comportamento datoriale, in ragione della richiesta inoltrata dall'Avvocatura distrettuale lo stesso giorno della disposta sospensione, il 28 aprile 1998, all'Avvocatura generale, affinchè venisse disposto, con urgenza, attesa la delicatezza della questione, un accertamento dell'inidoneità alle mansioni dell'impiegata.
 

24. Con il secondo motivo di ricorso del ricorso incidentale è dedotta la violazione degli artt. 1226, 2103, 2043, 2056 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
In relazione al suddetto motivo è articolato il seguente quesito di diritto: premesso che si controverte sulla legittimità di un provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la non attribuzione di compiti ad una dipendente (senza sospensione della retribuzione) dal 28 aprile 1998 al 12 giugno 1998 (quando le venivano assegnati i servizi di cura delle miscellanee, della rassegna della biblioteca e delle spese compensate), motivata dall'esigenza di procedere ad indagini mediche compatibili con lo stato di salute della lavoratrice, dica codesta Suprema Corte se la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, motivata dai Giudici di merito per via del fatto che la nota del 28 aprile 1998 avrebbe "emarginato la dipendente dal suo stesso ambiente lavorativo facendole nel medesimo tempo carico, a causa delle sue stesse lamentele, della prospettata inidoneità a svolgere qualsiasi mansione" e, quanto al danno, che "la dignità professionale e, prima ancora, morale della lavoratrice è stata ingiustamente accantonata e anzi violata", non sia conforme agli artt. 1226, 2103, 2043, 2056 e 2697 c.c., in quanto i giudici di merito, aderendo alla tesi del danno in re ipsa, fanno discendere la condanna in modo automatico dalla (riconosciuta) illegittimità della condotta datoriale, in assenza di allegazione e prova del pregiudizio, senza che rilevi la circostanza che la liquidazione è rimessa ad un separato giudizio poichè, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.
 

1 Il suddetto motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale al quale è strettamente connesso.
 

2 Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto la Corte accoglie i motivi da 5 a 7 del ricorso principale; rigetta i motivi numeri da 1 a 3, 13, 14, 17 e 18 del medesimo ricorso principale; dichiara inammissibili i motivi numeri 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 del suddetto ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Per l'effetto la Corte cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza della Corte d'Appello di Perugia e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Firenze.

L'indagine del giudice del rinvio dovrà, pertanto, vertere sulla compatibilità delle mansioni del servizio esterno assegnate nel novembre 1998 con la patologia riscontrata, nonchè sulla legittimità del provvedimento del 28 aprile 1998 in relazione alle risultanze istruttorie di cui si lamenta l'omesso esame.

 

P.Q.M.

 


LA CORTE riunisce i ricorsi. Accoglie i motivi da 5 a 7 del ricorso principale. Rigetta i motivi numeri da 1 a 3, 13, 14, 17 e 18 del ricorso principale. Dichiara inammissibili i motivi numeri 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 del ricorso principale. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Firenze.