Tipologia: CCNL
Data firma: 21 luglio 1987
Validità: 01.08.1987 - 30.06.1990
Parti: Fiesa-Confesercenti, Fiaal-Cna e Filia (Fat-Cisl, Filziat-Cgil, Uilias-Uil)
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Fiesa

Sommario:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Sistema di informazione
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Apprendistato
Art. 6 - Formazione e lavoro
Art. 7 - Classificazione del personale
Art. 8 - Composizione delle squadre nella panificazione
Art. 9 - Disciplina dei turnisti panettieri
Art. 10 - Trattamento economico
Art. 11 - 13a e 14a mensilità
Art. 12 - Indennità di contingenza
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 15 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Art. 16 - Lavoro a tempo parziale
Art. 17 - Mancanza di energia elettrica
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Art. 20 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 21 - Assicurazioni sociali
Art. 22 - Integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 23 - Integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Prestazioni integrative
Art. 26 - Gravidanza e puerperio
Art. 27 - Disciplina del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 28 - Chiamata alle armi
Art. 29 - Richiamo alle armi
Art. 30 - Assenze
Art. 31 - Preavviso per risoluzione rapporto di lavoro
Art. 32 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 33 - Diritti e doveri
Art. 34 - Sanzioni disciplinari
Art. 35 - Trapasso di azienda
Art. 36 - Indumenti di lavoro
Art. 37 - Diritto di assemblea
Art. 38 - Permessi retribuiti
Art. 39 - Delegato di impresa
Art. 40 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive
Art. 41 - Lavoratori studenti
Art. 42 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Art. 43 - Stipulazione Contratti integrativi
Art. 44 - Reclami e controversie
Art. 45 - Contributi sindacali
Art. 46 - Condizioni di miglior favore
Art. 47 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1 - Formazione professionale
Allegato n. 2
Allegato n. 3

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (Fiesa)

Addì 21 luglio 1987 in Roma, tra il Sindacato nazionale panificatori aderente alla Fiesa Confesercenti, con l’assistenza della Confesercenti, la Federazione italiana artigiani alimentaristi Fiaal della Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna) e Fat/Cisl, Filziat/Cgil, Uilias/Uil (Filia) e una delegazione di dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni e di delegati viene stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende di panificazione artigiane e commerciali, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.
Il testo sottoscritto servirà di base alla contrattazione integrativa decentrata.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane e commerciali anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell’ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l’impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l’orientamento e l’inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali e cooperative.

Art. 2 - Sistema di informazione
Fermo restando l’autonomia e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti concordano su un sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano approfondimenti delle problematiche che investono l’artigianato e il commercio finalizzati al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali e allo sviluppo e qualificazione dell’imprenditoria artigiana e commerciale.
Sulla base di accordi e/o intese che si realizzeranno tra le parti ai diversi livelli, si potranno attivare confronti con le istituzioni, per quanto di loro competenza, per il perseguimento degli obiettivi suddetti.
Le parti convengono che, ove per realizzare progetti specifici concordati che derivassero dai confronti sottoindicati, fossero richiesti finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia incluso tra i requisiti per accedere ad essi, l’impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle vigenti norme contrattuali e di legge in materia di lavoro.
Lettera a)
Impegno delle parti al confronto ed all’esame congiunto su scala nazionale, regionale e provinciale in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane e commerciali, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione del settore.
Si conviene che il confronto sui temi sopraindicati dovrà tenere conto della peculiarità che lega l’impresa artigiana e commerciale del settore all’ambiente socio-economico al quale è connessa in modo essenziale per il suo sviluppo.
Gli incontri di cui al punto precedente avranno luogo a livello nazionale, regionale e provinciale; si svolgeranno su richiesta scritta di una delle parti e comunque almeno una volta l’anno, possibilmente entro il primo quadrimestre.
Lettera b)
La Cna e la Confesercenti forniranno i piani ed i programmi di investimento, indicando quelli derivanti da finanziamenti pubblici o realizzati con finanziamenti a tassi agevolati previsti da leggi regionali e/o nazionali. Le informazioni suddette avranno particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti.
Gli investimenti dovranno essere indirizzati allo sviluppo delle imprese ed alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione della produzione.
Per contribuire alla realizzazione del sistema di informazione le parti potranno fare riferimento ai dati in loro possesso compresi quelli resi disponibili dagli organi istituzionali quali le CCIAA e le CPA e le CRA.
Si assume l’impegno, comune fra le parti, di contrastare nei modi più efficaci ed opportuni il fenomeno dell’abusivismo.
I confronti sui temi ed ai livelli sopraindicati avranno inoltre come specifico riferimento le conseguenze occupazionali, le condizioni economiche e normative dei lavoratori e si svolgeranno di norma una volta all’anno su richiesta scritta di una delle parti.
Lettera c)
La Cna e la Confesercenti forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di mano d’opera suddivise per specifiche figure professionali per costruire - in rapporto con gli enti pubblici previsti per legge - contratti di formazione lavoro e/o corsi di formazione professionale, sperimentazioni di azioni positive per la manodopera femminile.
Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull’andamento di tutti gli istituti previsti nel Contratto relativi all’organizzazione del lavoro ed alla qualificazione professionale, all’orario di lavoro e alle sue diverse modalità di effettuazione.
Ciò al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato del lavoro. Il confronto in oggetto si terrà di norma annualmente su richiesta scritta di una delle parti.
Effettuata negli incontri citati la verifica sulle potenzialità di assorbimento della manodopera nel settore della panificazione, si definiranno i criteri orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti sul territorio: ciò attraverso leggi ed accordi in materia di occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità ed anche in relazione alle esperienze già maturate e consolidate in alcune realtà territoriali.
Fermi restando i livelli di incontro fissati ed i relativi esami provinciali, il confronto potrà essere effettuato dalla istanza superiore in mancanza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Lettera d)
Ambiente e organizzazione del lavoro: acquisizione di informazioni su igienicità, salubrità, regime degli orari ecc., sia in relazione alle condizioni di lavoro degli addetti, sia ai riflessi sulla qualità del prodotto.

Art. 3 - Assunzione
[…]
Ogni prestatore d’opera deve essere adibito al lavoro derivatogli dalla sua qualifica e categoria; in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse e retribuito in relazione alle mansioni effettivamente prestate.
All’atto dell’assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Art. 5 - Apprendistato
Le parti si richiamano alle norme di legge ed all’Accordo interconfederale del settore artigiano del 21 dicembre 1983.
La durata massima dell’apprendistato è determinata come segue:
- A1/B1: 4 anni;
- A2/B2: 3 anni e 4 mesi;
- A3/B3: 2 anni e 6 mesi.
[…]

Art. 6 - Formazione e lavoro
Le parti esprimono la volontà di recepire le disposizioni dell’art. 3 della legge n. 863/1984, al fine di incentivare l’assunzione di giovani e di assicurare agli stessi una adeguata formazione, finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende del settore rappresentato.
I progetti di formazione e lavoro devono indicare l’iter professionale dei lavoratori interessati, l’inquadramento finale, nonché l’inquadramento iniziale.
Per la verifica della conformità al presente Accordo e all’Accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 relativamente al settore artigiano si rinvia alle Commissioni bilaterali, mentre per la Confesercenti si procederà ad incontri provinciali tra le parti contraenti.
Sono salvi gli Accordi in materia stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Contratto.
Per quanto non previsto espressamente dal presente Accordo per il settore artigiano si fa riferimento all’Accordo interconfederale del 27 febbraio 1987.

Art. 7 - Classificazione del personale
Il personale di cui al presente Contratto si distingue in:
Gruppo A
Personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera:
A1 - Super;
A1 - Operaio specializzato;
A2 - Operaio qualificato di I cat.;
A3 - Operaio qualificato di II cat.;
A4 - Operaio generico e/o comune.
Gli operai di cui sopra, pur restando ciascuno di essi adibito alle specifiche mansioni per cui è stato assunto, hanno l’obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento delle produzioni.
Detti operai devono essere adibiti esclusivamente alla produzione e non potranno essere impiegati in lavori di facchinaggio od in altri lavori esterni, salvo quanto previsto per le mansioni dell’operaio generico e/o comune.
Essi sono tenuti solo al trasporto delle materie prime ed eventualmente del combustibile dal magazzino al laboratorio, purché il magazzino sia posto nello stesso caseggiato in cui risiede il panificio.
Ove il magazzino si trovasse in altro caseggiato, il compenso da corrispondere per i trasporti di cui sopra sarà determinato nei Contratti integrativi.
L’operaio è pure tenuto al trasporto dei prodotti dal laboratorio all’annesso negozio di vendita.
È vietato al datore di lavoro adibire normalmente ad operazioni inerenti le produzioni il personale incaricato della distribuzione.
Declaratorie gruppo A
A/1 super - Vi appartengono i lavoratori che, oltre al possesso della professionalità prevista per tutte le mansioni del livello A1 e di una notevole esperienza acquisita a seguito di un prolungato esercizio delle funzioni, vengono espressamente incaricati alla direzione delle operazioni dell’intero ciclo produttivo, con incarico e responsabilità dirette di coordinare e dirigere l’operato di altri lavoratori addetti alle varie fasi produttive, in assenza e per incarico del titolare.
Esemplificazione:
- lavoratori con capacità a livello di specializzazione di intervenire direttamente, o dirigere l’attività produttiva di altri lavoratori qualora espressamente incaricati.
Il presente livello viene concordato a titolo sperimentale.
Le verifiche del suo utilizzo sono demandate agli incontri fra le parti a livello regionale o provinciale.
A1 - Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista nel livello A2, intervengono in piena autonomia a svolgere, direttamente o coadiuvati da altri lavoratori, mansioni relative ad una fase di lavorazione del ciclo produttivo.
Esemplificazione:
- caposquadra - impastatore - fornaio.
A2 - Vi appartengono i lavoratori che, oltre a possedere la professionalità prevista al livello A3, eseguono direttamente operazioni di una o più fasi produttive, diretti e coordinati dal titolare o da lavoratori di livello superiore, o svolgono attività di ausilio nella preparazione delle fasi di lavorazione.
Esemplificazione:
- formatore - aiuto impastatore - aiuto fornaio.
A3 - Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata.
Esemplificazione:
- aiuto formatore - addetto ad attività varie.
A4 - Appartengono a questo livello lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza particolare.
Esemplificazione:
- addetti a lavori di manovalanza.
Gruppo B
Personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione:
B1 - Gerente, gestore, direttore;
B2 - Commesso, cassiere, contabile, magazziniere, autista;
B3 - Aiuto commesso, confezionatore;
B4 - Personale di fatica, fattorino.
Si precisa che il personale elencato ai punti B1 e B2, con eccezione dell’autista, è da considerare con mansioni impiegatizie a tutti gli effetti; l’autista e il personale elencato ai punti B3 e B4 è da considerare a tutti gli effetti personale operaio.
Declaratorie gruppo B
Gerente, gestore, direttore - È il prestatore d’opera che ha la direzione e/o la preposizione commerciale e amministrativa dell’esercizio, lo ha in consegna e provvede anche alla vendita e a ogni altra operazione necessaria al buon andamento della gestione; deve seguire le direttive del titolare dell’azienda e dei suoi legali rappresentanti verso i quali è responsabile anche per le merci assunte in carico.
Commesso - È il prestatore d’opera che segnala al datore di lavoro o al gestore ogni necessità di rifornimento, provvede alla vendita con relativi conteggi ed eventuali incassi di tutti i prodotti esistenti nell’esercizio nonché all’invio di merci e relativi conti al domicilio dei clienti: coordina il magazzinaggio delle merci in arrivo e la sistemazione delle stesse in scaffali o vetrine.
Esegue ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell’azienda che non comporti mansioni inerenti a qualifica superiore.
Per commessi di negozio possono intendersi i datori di lavoro ed i loro familiari, nonché il gestore, quando esercitino le suddette mansioni in via normale o continuativa.
Cassiere - È il prestatore d’opera che provvede all’incasso delle somme ed alla registrazione dei crediti, nonché ai pagamenti su autorizzazione del proprietario e del gestore.
Contabile - È il prestatore d’opera che provvede alla tenuta della contabilità nelle sue varie forme ed adempimenti.
Magazziniere - È il prestatore d’opera che provvede alla verifica e allo smistamento delle merci in partenza e in arrivo.
Autista - È il prestatore d’opera che provvede al carico, trasporto e consegna delle merci con autoveicolo, con relative responsabilità.
Aiuto commesso - È il prestatore d’opera che, oltre al lavoro di preparazione dei generi ed al riordino del negozio, coadiuva in tutte le mansioni il commesso di vendita o il datore di lavoro o i suoi familiari o il gestore, quando questi attendono direttamente alla vendita. L’aiuto commesso può compiere funzioni di vendita.
In ogni esercizio di vendita non vi può essere più di un aiuto commesso per ogni commesso, considerando come tale anche il datore di lavoro o, in sua vece, un suo familiare o il gestore quando adempia normalmente alle funzioni proprie del commesso in forma continuativa.
Confezionatore - È il prestatore d’opera che provvede al confezionamento in serie dei prodotti o come attività prevalente al confezionamento dei prodotti in genere.
Personale di fatica, fattorino - È il prestatore d’opera addetto alla pulizia dei locali e/o al carico, scarico, trasporto e consegna delle merci anche con l’uso di biciclette, tricicli, motocicli e motofurgoni.

Art. 8 - Composizione delle squadre nella panificazione
Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte - per qualità e numero di lavoratori - in base alle esigenze tecniche della produzione del pane.
Comunque in ogni panificio, qualunque sia l’entità della produzione, deve esistere un operaio specializzato.
Qualora la produzione non sia tale da richiedere la presenza di un secondo operaio specializzato, l’infornatore o l’impastatore può essere coadiuvato da un operaio qualificato.
È implicito che per operaio specializzato o qualificato deve intendersi anche il datore o suo familiare, quando questi partecipi, in via normale e continuativa, alla produzione con le mansioni proprie della qualifica che ha assunto.
La squadra di lavorazione deve intendersi un tutto organico per cui ogni componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e, poiché le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti i componenti la squadra, questi hanno l’obbligo di dispiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 13 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali l’orario di lavoro, in base a 6 giornate lavorative, è fissato in 40 ore.
Nell’azienda dovrà essere affissa in modo ben visibile la tabella nominativa con l’indicazione dell’orario di lavoro del personale e del riposo settimanale.
Per la pratica attuazione dell’orario di lavoro, di cui al primo comma del presente articolo, nei Contratti integrativi saranno stabiliti i sistemi per far fruire ad ogni dipendente non addetto alle produzioni, riposi compensativi nel corso della settimana oltre al normale giorno di riposo settimanale, in base ad accordi a livello di azienda, tenute presenti le esigenze e gli orari di apertura al pubblico di quest' ultima.
[…]
A livello provinciale e/o regionale si procederà ad incontri di verifica tra le parti sulla gestione dell’orario di lavoro:
a) attuazione della riduzione annua (permessi retribuiti);
b) controllo dello straordinario;
c) utilizzo della figura del turnista in base art. 38;
d) sperimentazione di un diverso inizio della produzione nei forni.

Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Ai fini legali, il lavoro straordinario è quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali e può essere considerato solo in caso di comprovata necessità per un massimo di due ore al giorno.
[…]

Art. 15 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Salvo quanto previsto per il trattamento economico secondo i nuovi criteri del presente Contratto, il lavoro svolto in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come altra giornata di lavoro, e pertanto, al fine di far riposare i lavoratori fissi per due giornate intere nella settimana, si dovrà procedere ugualmente all’adozione del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell’operaio fisso con il turnista.
Nelle province dove si verifichi una grave indisponibilità di mano d’opera le Organizzazioni provinciali di categoria possono concordare la non adozione della seconda giornata di riposo settimanale.
I relativi accordi dovranno essere sottoposti all’approvazione delle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il lavoratore turnista che effettui la doppia panificazione ha diritto al pagamento di due giornate di assegni familiari.
Allo scopo di non creare disagi alla panificazione per l’interdipendenza che si ha fra comune e comune e fra provincia e provincia, le parti si impegnano a negare ogni possibilità di deroga alla chiusura domenicale degli esercizi che non sia fondata su motivi strettamente aderenti alle norme di legge, e non trovi consenzienti tanto la parte rappresentante i lavoratori quanto la parte rappresentante i datori di lavoro.
La produzione anticipata di pane non può superare quella afferente alle esigenze di consumo di due giorni.
Del pari non si ritengono possibili più prestazioni di doppie panificazioni nel corso della stessa settimana, comunque a carattere continuativo. Pertanto le parti escludono panificazioni eccedenti tali limiti ed assumono impegno di contestare collegialmente nelle adeguate sedi, possibili iniziative e provvedimenti legislativi e regolamentari, a qualsiasi livello, che vogliano obbligare i lavoratori dipendenti ed autonomi a prestazioni non sopportabili e comunque non consone ai principi generali della disciplina del lavoro.

Art. 18 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili ed ogni patto contrario è nullo.
[…]

Art. 26 - Gravidanza e puerperio
Alle lavoratrici di cui al presente Contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]
Circa i limiti entro i quali i fanciulli, gli adolescenti e le donne possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.

Art. 27 - Disciplina del lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L’assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi alle donne, ai fanciulli ed agli adolescenti sono disciplinate dalle relative disposizioni di legge (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 17 ottobre 1967, n. 977).
Ai sensi dell’art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ed agli effetti della stessa, per fanciulli si intendono i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età, per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.
Ai sensi dell’art. 3 della succitata legge, l’età minima per l’ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell’art. 5 della stessa legge.

Art. 33 - Diritti e doveri
Il personale dipende dal datore di lavoro, o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l’orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l’adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza.
È vietato fumare sul luogo di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 34 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni al presente Contratto od alle altre norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della retribuzione giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso.
La multa potrà essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all’igiene;
d) fumi sul luogo di lavoro.
[…]
La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta al lavoratore quando:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei sei mesi precedenti;
[…]
c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[…]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[…]
d) risse o vie di fatto verso i compagni o dipendenti di lavoro;
e) insubordinazione accompagnata con atti delittuosi verso il datore di lavoro;
f) […] danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.

Art. 36 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
- operai del gruppo A:
2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto);
2 canottiere di lana;
1 grembiule;
2 copricapo;
- altro personale di cui al gruppo B:
2 giacche o due camicie o due tute, a seconda dell’attività svolta, nonché due copricapi.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei Contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli Accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione. Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.

Art. 37 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro e le assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all’interno previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
[…]

Art. 39 - Delegato di impresa
Considerata la particolare struttura delle imprese artigiane e commerciali del settore, nelle imprese con almeno 8 dipendenti compresi gli apprendisti viene eletto un delegato di impresa per garantire il migliore collegamento tra datore di lavoro e dipendenti dell’impresa.
Il delegato di impresa viene eletto da e tra tutti i dipendenti dell’impresa in un’assemblea che potrà tenersi nei locali dell’azienda previo accordo con il datore di lavoro, per la cui attuazione verrà riconosciuto un permesso retribuito di 1 ora annua da usufruirsi collettivamente in un’unica soluzione.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l’utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato di impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell’azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro.
Per utilizzazione diretta, si intende retribuire direttamente al delegato le ore che lo stesso utilizza per svolgere le sue funzioni.
La verifica della gestione di quanto sopra viene demandata a livello territoriale alle organizzazioni stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall’attuazione del presente articolo verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle rappresentanze sindacali territoriali interessate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti.
Il presente articolo è completo ed esaustivo in sé e pertanto non recepisce né direttamente né in via analogica quanto pattuito sul medesimo argomento in altri Accordi interconfederali ad eccezione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 21 dicembre 1983 già richiamato.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.

Art. 42 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni dei panificatori ed i Sindacati dei lavoratori in sede locale concorderanno le modalità per consentire ai dirigenti sindacali di avere contatti con i lavoratori e di distribuire il materiale sindacale, il tutto subordinariamente alle necessità dell’azienda e senza intralcio per l’attività di quest' ultima.

Art. 43 - Stipulazione Contratti integrativi
Entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto, in ogni provincia o regione potranno essere stipulati i Contratti provinciali o regionali integrativi per regolamentare quanto ad essi è specificatamente demandato per competenza del presente Contratto, tenendo conto delle esigenze e degli usi locali.

Art. 44 - Reclami e controversie
Per l’esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto e dei Contratti integrativi le parti si impegnano a tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, dovrà in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni di categoria ai diversi livelli.

Allegati
Allegato n. 1 - Formazione professionale

Al fine di favorire e promuovere in accordo con l’ente regione, o con l’ente locale a livello provinciale, corsi di formazione professionale alla cui impostazione partecipino le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specifici di settore.
A tal fine le parti si incontreranno annualmente per valutare la richiesta di manodopera qualificata cui indirizzare i giovani.
Entro il mese di aprile dovranno essere presentate all’ente regione o all’ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuare, definendo la durata, le modalità ed i programmi.
I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della regione o dell’ente locale, ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi presso imprese artigiane e commerciali del settore.
Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l’impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso e non comporteranno altresì nessun onere a carattere assicurativo o altre responsabilità da parte dell’azienda.
La Cna e la Confesercenti si impegnano ad indicare le imprese disposte a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica.