Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 maggio 2011, n. 10728 -  Infortunio sul lavoro: risarcimento e danno non patrimoniale
 


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso 22850/2009 proposto da:

M. A. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO 60, presso lo studio dell'avvocato FALACE Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F. D., G. B., I. T. D. V. SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO;

- intimati -

nonchè da:

G. B. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato SANTINI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARINI GIOVANNI giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

M. A. SPA, F. D. , I. T. D. V. SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1907/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/01/2009, R.G.N. 612/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato MARCO CAMANDRA per delega GIUSEPPE FALACE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

 

Fatto



Con sentenza del 18/5/06 il giudice del lavoro del Tribunale di Teramo accertò la responsabilità solidale della Spa I. T. d. V. e di G. B. in ordine all'infortunio sul lavoro occorso a F. D. il (Omissis) e dichiarò i convenuti obbligati al risarcimento in favore del lavoratore, sia del danno biologico che di quello morale, mentre, in accoglimento della domanda di garanzia svolta da questi ultimi, condannò la Spa M. A. alla rifusione in favore della società datrice di lavoro e del G., quale direttore dello stabilimento di (Omissis), delle somme loro dovute all'infortunato F., oltre che alle spese di lite e di CTU.



A seguito di appello principale svolto avverso tale sentenza dalla predetta società assicuratrice e di appello incidentale proposto dalla società datrice di lavoro e dal predetto direttore di stabilimento la Corte d'appello degli Abruzzi - L'Aquila ha respinto tutte le impugnazioni ed ha compensato tra le parti le spese del grado.

La Corte abruzzese è pervenuta a tale decisione dopo aver rilevato che il materiale istruttorio raccolto dal primo giudice consentiva di addivenire al convincimento della responsabilità della datrice di lavoro e del direttore di stabilimento nella omessa adozione delle misure preventive che sarebbero state idonee a scongiurare il tipo di sinistro realmente verificatosi in danno del predetto dipendente e che era, altresì, corretta la determinazione danni liquidati in prime cure.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società assicuratrice M. A. spa, affidando l'impugnazione a quattro motivi di censura. Resiste con controricorso G. B. che propone, a sua volta, ricorso incidentale sviluppando quattro motivi di censura.

Nessuno si costituisce per gli altri intimati.

 



Diritto

 

 



Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale.

Col primo motivo del ricorso principale la società assicuratrice denunzia il vizio di violazione o erronea o falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dolendosi del fatto che i giudici di merito avrebbero erroneamente liquidato al dipendente infortunatosi la somma di euro 35.858,72 a titolo di danno morale, nonostante che il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 c.c., costituisca una categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie di danni, per cui nella fattispecie vi sarebbe stata una duplicazione del risarcimento dovuta alla congiunta attribuzione al lavoratore F. del danno biologico e di quello morale, essendo stato quest'ultimo liquidato nella misura di 1/4 del primo; conseguentemente, sulla scorta di tali premesse, si pone il quesito di diritto volto a far appurare l'illegittimità della congiunta attribuzione del danno biologico e di quello morale.

 

Il motivo è infondato.
 


Invero, nella fattispecie non si è in presenza di una duplicazione della stessa voce di danno, in quanto i giudici del merito hanno separatamente valutato le conseguenze riconducibili al danno morale sofferto dal lavoratore a seguito dell'infortunio, considerando in particolar modo non solo la sofferenza patita dal medesimo, ma anche la sua giovane età all'epoca dell'incidente e la condotta penalmente rilevante del datore di lavoro, procedendo, infine, a liquidarlo nella misura equitativa di 1/4 del danno biologico; invece, quest'ultimo tipo di danno è stato previamente liquidato, con distinta operazione, sulla scorta della eseguita relazione medico-legale d'ufficio, le cui conclusioni, rivelatici di un'inabilità assoluta e temporanea, rispettivamente di 180 e di 60 giorni, oltre che di postumi permanenti apprezzati nell'ordine del 60%, sono state pienamente condivise dai giudici del merito con argomentazione assolutamente logica, sottratta come tale a censure di legittimità, che ha tenuto conto anche della preesistente malattia alla mano destra, la cui percentuale invalidante è stata detratta dal totale del grado invalidante, per cui si è determinato il risultato finale di un danno biologico valutabile nell'ordine del 39% grazie all'adozione delle tabelle vigenti in diversi uffici giudiziari e del conseguente criterio del cosiddetto punto di invalidità.

D'altra parte, non occorre dimenticare che "nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (articoli 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un "vulnus" ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati "ex ante" da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in controversia in tema di demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, aveva riconosciuto il danno biologico e il danno morale nell'ambito del danno non patrimoniale, applicando correttamente - al di là delle singole espressioni utilizzate - il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria e, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l'esistenza e il collegamento causale con l'illegittima condotta datoriale)" (Cass. sez. lav. n. 10864 del 12/5/2009).

Col secondo motivo la ricorrente compagnia assicuratrice si duole del vizio di violazione o erronea o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 10, commi 6 e 7, e articolo 74 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Attraverso tale motivo la ricorrente evidenzia l'errore in cui, a suo dire, sarebbero incorsi i giudici di merito allorquando hanno ritenuto il risarcimento da danno biologico, valutato nella misura del 39%, autonomo e distinto rispetto alla tutela assicurata dall'Inail. A tal riguardo, è stata invocata l'autorità della sentenza n. 485 del 18/12/91 della Corte Costituzionale con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 6 e 7, nella parte in cui prevedeva che il lavoratore infortunato avesse diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato, dal quale l'infortunio era derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica se e nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, avesse superato, come nella fattispecie, l'ammontare delle indennità corrisposte dall'Inail.

In relazione a tale punto della questione la ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "è improcedibile, inammissibile, per la dichiarata illegittimità costituzionale (C. Cost. sent. n. 485/91) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 6 e 7, la domanda dell'infortunato nei confronti delle persone, civilmente responsabili per il reato da cui è derivato l'infortunio, per il risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica quando il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'Inail?".

Altro errore che viene imputato alla decisione impugnata è quello per il quale nell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1125 del 1965, articolo 74, i giudici di merito avrebbero ritenuto che l'indennità corrisposta dall'Inail prescindesse dalla capacità lavorativa generica per essere collegata all'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro; inoltre, si fa rilevare che nella riduzione dell'attitudine al lavoro è ricompresa anche la capacità lavorativa generica che incide in misura rilevante, almeno il 50% nell'ambito delle attività di relazione della persona umana delle quali si tiene conto ai fini della liquidazione del danno biologico. Conseguentemente, viene posto il seguente quesito: "Le prestazioni dell'Inail sono satisfattive del danno da inabilità temporanea e si collegano all'accertata riduzione di attitudine al lavoro e coprono la parte del danno biologico che si ricollega alla diminuzione della capacità lavorativa generica?

 

Il motivo è infondato.
 


Invero, sia il motivo che i relativi quesiti sono formulati in maniera tale da ritenere come presupposta l'applicazione nella fattispecie, contraddistinta dalla liquidazione di un infortunio sul lavoro occorso nel lontano (Omissis), del meccanismo della copertura assicurativa pubblica comprensiva del danno biologico che è invece applicabile solo agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni della Legge n. 38 del 2000. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 17089 del 21/7/2010) che "in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, benchè la nuova disciplina dettata dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, trovi applicazione con riferimento agli infortuni verificatisi successivamente all'entrata in vigore delle sue disposizioni, condizione essenziale per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia od infortunio denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, essa deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 74, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro." (conf. a Cass. sez. lav. n. 21022 dell'8/10/2007).

è noto, infatti, che solo a seguito della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000 si è avuta l'inclusione del danno biologico, subito dai soggetti assicurati ai sensi del combinato disposto del Testo Unico, dell'INAIL, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 1 e 4, nell'oggetto della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Inoltre, l'orientamento summenzionato di questa Corte, in base al quale la condizione per la copertura assicurativa pubblica del danno biologico ad opera dell'INAIL è rappresentata dal verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale successivamente al (Omissis), trova conforto in un precedente dictum dei giudici di legittimità, che hanno affermato che ai sensi del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per il danno patito dal lavoratore a condizione che l'infortunio o la tecnopatia siano denunziati all'INAIL in epoca successiva al 9 agosto 2000, data di efficacia delle norme che hanno esteso la copertura assicurativa al danno biologico (cfr. in tali sensi: Cass. 5 maggio 2005 n. 9353).

Col terzo motivo la società ricorrente denunzia il vizio di violazione o erronea o falsa applicazione dell'articolo 342 c.p.c. e dell'articolo 2952 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi del fatto che la Corte d'appello ha rilevato l'inammissibilità del motivo di gravame col quale aveva contestato la decisione di rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di prescrizione, ex articolo 2952 cod. civ., comma 2, del diritto della società datrice di lavoro IT. s.p.a. e del direttore di stabilimento Ga. Br. a vedersi garantiti dalla Mi. as. S.p.A per quanto fossero tenuti a corrispondere a titolo di risarcimento del danno al dipendente infortunatosi. In particolare, si contesta che il giudice d'appello avesse potuto fondare la decisione di inammissibilità del motivo della prescrizione sulla base del giudicato formatosi per effetto della pronunzia n. 948/03 resa sull'impugnazione proposta avverso la sentenza parziale n. 2193P/01 del Tribunale di Teramo, che aveva dichiarato l'inoperatività della garanzia ex articolo 1915 c.c., per omessa denunzia del sinistro entro il termine di cui all'articolo 1913 c.c., nonostante che l'eccezione di prescrizione non fosse stata esaminata in primo grado, per cui quest'ultima non poteva ritenersi costituire oggetto nè dell'appello, nè del successivo ricorso di legittimità definito con sentenza n. 10184/06. Inoltre, secondo la ricorrente la querela a suo tempo proposta dal lavoratore infortunatosi, con richiesta di punizione e di risarcimento dei danni per i quali gli venne poi accordata una provvisionale, rappresentava indubbiamente la sua intenzione di perseguire l'indennizzo del danno sofferto e ciò non poteva non avere effetti ai fini della decorrenza del termine prescrizionale di cui all'articolo 2952 cod. civ..

A conclusione del motivo la ricorrente formula i seguenti quesiti:

a) "Ai fini dell'individuazione del "thema decidendum", sebbene l'articolo 342 c.p.c., preveda la devoluzione ai giudice d'appello delle sole questioni che siano state oggetto di specifici motivi di gravame, con estensione ai punti della sentenza di primo grado che siano connessi ai punti censurati, può coinvolgere eccezioni che attingono a disposto normativo diverso da quelle decise e non oggetto in primo grado di pronuncia?"

b) "La querela e la successiva costituzione di parte civile del lavoratore infortunato per il risarcimento dei danni residuati da incidente sul lavoro, nei confronti del direttore dello stabilimento dell'assicurata, cui consegue condanna dello stesso, con liquidazione di provvisionale a suo carico, prontamente assolta dalla sua datrice di lavoro, sono condizioni idonee ad integrare, per la decorrenza del termine di cui all'articolo 2952 cod. civ., comma 2, richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro?"

 

Il motivo è inammissibile per la ragione che tali quesiti si rivelano del tutto inconferenti rispetto alla questione specificamente risolta, oltre che lesivi de principio di autosufficienza che deve contraddistinguere il giudizio di legittimità: anzitutto, gli stessi non scalfiscono minimamente il preciso dato formale, espressamente enunciato nella sentenza oggi impugnata, della rilevata presenza del giudicato formatosi sulla questione della prescrizione per effetto della richiamata decisione di questa Corte n. 10184/2006, emessa a seguito di ricorso avverso la sentenza d'appello n. 948/2003; inoltre, non viene riportato il contenuto di quest'ultima sentenza, rispetto alla quale si avanzano dubbi sulla sua efficacia di giudicato sulla specifica questione della prescrizione, ma ci si limita, da parte della ricorrente, ad indicare nella produzione allegata al ricorso il solo dispositivo della stessa decisione, documento, questo, di per sè insufficiente a far conoscere compiutamente l'iter motivazionale seguito da quei giudici d'appello; infine, la difesa della società assicuratrice non prova in alcun modo che l'eccezione di prescrizione, posta a base dei dubbi sollevati nella presente sede sul formarsi del rilevato giudicato, fu tempestivamente e ritualmente sollevata nella competente sede di merito, per cui non è dato nemmeno sapere se la stessa doveva essere necessariamente esaminata.

Col quarto motivo la ricorrente deduce l'erronea valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la contraddittoria motivazione in ordine al "quantum" e all'"an" del risarcimento del danno. In particolare la ricorrente si lamenta del fatto che il giudice dell'appello, pur avendo dato atto che ai fini della liquidazione del danno si era tenuto conto dell'entità della lesione preesistente all'infortunio, non ne ha in pratica tenuto conto in quanto, a fronte di un accertato grado di invalidità pregressa del 35%, ha finito per quantificare il danno biologico nella misura finale del 39%.
 


Anche tale motivo è palesemente inammissibile in quanto, in spregio al già richiamato principio di autosufficienza, non vengono riportati i punti della consulenza d'ufficio a conforto della critica sollevata in ordine all'entità della liquidazione del danno, per cui non è dato sapere se realmente si verificò, ad opera dei giudici di merito, un effettivo discostamento dai canoni della ragionevolezza nell'operazione di identificazione e quantificazione del danno.

L'importanza di una tale produzione la si ricava, invero, proprio dalla circostanza che nella sentenza impugnata è fatto chiaro riferimento ai risultati della perizia d'ufficio, ai dati dell'entità dei postumi permanenti riscontrati (60%), alla durata dell'inabilità temporanea assoluta (180 giorni) e parziale (60 giorni), al tipo di patologia preesistente, alla conseguente operazione di detrazione della percentuale di quest'ultima, al criterio del c.d. punto di invalidità, all'applicazione delle tabelle vigenti presso molti uffici giudiziari ed al risultato finale del 39% di danno biologico.

Col primo motivo del ricorso incidentale il G. denunzia il vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2059 c.c., in relazione alla quantificazione della percentuale del danno biologico riportato dal F. a seguito dell'incidente (articolo 360 c.p.c., n. 3). In particolare si imputa al giudice d'appello l'errata interpretazione sia della suddetta norma del codice civile, sia degli esiti della relazione del consulente d'ufficio. Anzitutto, si fa rilevare che il sinistro era intervenuto in danno di un soggetto già colpito allo stesso arto (mano destra) e che per la menomazione pregressa (esito di poliomelite anteriore acuta) era stato diagnosticato un grado di invalidità del 35%, per cui, in omaggio al principio della ragionevolezza, si sarebbe dovuto tener conto del solo aggravamento dell'invalidità intervenuto per differenza rispetto alla menomazione iniziale già esistente e non partire, invece, dal grado di validità preesistente residuo del 65%. In pratica, secondo tale tesi il grado finale di invalidità permanente accertato dal C.T.U. nella misura del 60%, ottenuto attraverso una formula matematica che teneva conto del danno residuato (65%), del danno biologico (39%) e della loro differenza (26%), non poteva non racchiudere in sè la pregressa inabilità del soggetto leso, calcolata, a sua volta, nella misura del 35%.

 

A conclusione del motivo si formula il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte se, nel caso di infortunio che abbia comportato una invalidità che colpisca un arto già leso per pregressa malattia, il giudice di merito debba procedere alla liquidazione del danno biologico non già attraverso l'applicazione di rigide formule matematiche, bensì attraverso una obiettiva valutazione dell'entità della preesistente menomazione, dell'entità dell'attuale menomazione (quale risultante dall'innesto della nuova menomazione sulla preesistente), per poi pervenire per "differenza" alla valutazione dell'entità della menomazione subita dal danneggiato per effetto del sinistro (pari non già all'invalidità finale, ma al solo aggravamento della invalidità rispetto alla menomazione iniziale).

Col secondo motivo, che può essere trattato congiuntamente al primo in quanto investe il metodo di calcolo del danno biologico, il ricorrente deduce il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione alla quantificazione della percentuale di danno biologico riportato dal F. a seguito dell'incidente (articolo 360 c.p.c., n. 5), rilevando che, a tutto concedere, in base alle risultanze della CTU si sarebbe potuto parlare di un valore massimo di invalidità conseguente al sinistro pari al 25%, risultante dalla sottrazione del grado del 35% di invalidità della preesistente patologia allo stesso arto dal grado di invalidità complessivamente valutato nella misura del 60%, e non equivalente, invece, al 39%, valore, questo, ottenuto per effetto di una formula matematica predeterminata di calcolo dell'invalidità.



Entrambi i motivi sono infondati per le seguenti ragioni: invero, si è detto in precedenza che, in caso di infortunio denunciato dall'interessato prima del (Omissis), la menomazione patologica conseguitane deve essere valutata in termini d'incidenza della stessa sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 74, ove questa domanda sia stata formulata dall'interessato con ricorso al giudice del lavoro, per cui appare corretta la decisione del giudice di appello di avallare il sistema di calcolo operato in prime cure sulla base dell'accertato grado di validità residua.

Quanto alla lamentata applicazione delle rigide formule matematiche si osserva, in realtà, che dalla sentenza impugnata risulta essere stato applicato equitativamente in maniera del tutto congrua, come già spiegato in precedenza, il criterio del c.d. punto di invalidità delle tabelle vigenti in quell'ufficio giudiziario sulla scorta degli altri dati (durata della inabilità temporanea totale ed assoluta, entità postumi permanenti, grado di invalidità pregressa e sua detrazione) evincibili dalla relazione del consulente d'ufficio.

Orbene, come si è già avuto modo di precisare in siffatte ipotesi (Cass. Sez. Lav. n. 14645 dell'1/10/2003), "il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno biologico, deve fare ricorso al criterio equitativo (articoli 2056 e 1223 cod. civ.), considerando le circostanze del caso concreto - specificamente, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, le condizioni sociali e familiari del danneggiato - valutato in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente del danneggiato; nell'operare questa vantazione, il giudice può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari, che assumono quale parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, ma, poichè dette tabelle non rientrano nelle nozioni di fatto di comune esperienza di cui all'articolo 115 cod. proc. civ., nè sono recepite in norme giuridiche, qualora faccia ricorso ad esse, deve congruamente motivare sulle modalità della loro applicazione al caso concreto (Nella specie, concernente il risarcimento dei danni derivanti da un infortunio sul lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva congruamente fatto riferimento alle risultanze della c.t.u. ed a tutte le circostanze di riferimento indicate nel suindicato principio di diritto)".

Tra l'altro, si è anche affermato (Cass. sez. 3 n. 5910 del 20/4/2001) che "nel liquidare il danno biologico il giudice del merito può ricorrere alternativamente o ad una tabella di capitalizzazione, ovvero ad un criterio equitativo puro, tenendo, però, conto di tutte le circostanze del caso concreto; tale vantazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata".

Infine, non può non rilevarsi un profilo di inammissibilità del secondo motivo dovuto al fatto che a conclusione dello stesso non viene proposto un momento di sintesi omologo al quesito di diritto di cui all'articolo 366 bis c.p.c., atto a circoscrivere puntualmente i limiti della censura in maniera tale da consentire a questa Corte di verificarne l'ammissibilità, posto che attraverso il suddetto motivo viene esclusivamente prospettata una tesi di calcolo contrapposta a quella congruamente motivata nella sentenza impugnata.

Invero, come è stato autorevolmente affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 20603 dell'1/10/2007), "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l'articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente)".

Col terzo motivo il ricorrente in via incidentale denunzia il vizio di violazione o falsa applicazione degli articoli 2059 e 2697 c.c., in relazione alla quantificazione del danno morale riportato dal Fa. a seguito dell'incidente (articolo 360 c.p.c., n. 3) dolendosi della duplicazione risarcitoria, a suo dire evincibile dalla disposta liquidazione del danno morale nella misura di 1/4 di quello biologico ad onta del fatto che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi, ma senza procedere ad attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Tali doglianze vengono riproposte nel relativo quesito di diritto col quale si evidenzia che in casi del genere il giudice non deve limitarsi ad aggiungere al danno biologico una quota proporzionale dello stesso a titolo di danno morale, ma deve procedere ad una valutazione delle concrete conseguenze delle lesioni riportate sulla vita dell'infortunato (anche in ragione delle menomazioni che lo stesso già presentava per la propria pregressa malattia), per poi effettuare una liquidazione unitaria e globale (e dunque esente da duplicazioni) del danno non patrimoniale effettivamente subito e dimostrato.

 

Il motivo è infondato.

Anzitutto, come rilevato in premessa, nella fattispecie non si è in presenza di una duplicazione della stessa voce di danno, in quanto i giudici del merito hanno separatamente valutato le conseguenze riconducibili al danno morale sofferto dal lavoratore a seguito dell'infortunio, tenendolo distinto dal danno biologico che è servito, in tal caso, come punto di riferimento per il calcolo percentualistico del primo.

Vi è poi da dire che la valutazione equitativa del danno morale da fatto illecito (articolo 2059 c.c.), liquidato in una frazione di quello biologico riconosciuto, risponde all'esigenza di evitare liquidazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscettive quanto meno di apparire arbitrarie, ed è perciò legittima, se, nell'applicazione di tale criterio, il giudice del merito da conto, come sopra chiarito, delle particolarità del caso concreto, nell'ottica di una necessaria personalizzazione del danno stesso.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 3, n. 6519 del 2/4/2004) che "in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità".

Si è anche precisato (Cass. Sez. Lav. n. 4980 dell'8/3/2006) che "il danno morale, per la sua natura, è collegato intimamente alla entità ed intensità della sofferenza, sicchè qualunque criterio di liquidazione, puramente equitativo o tabellare, deve essere personalizzato ed adeguato al caso concreto, inoltre, con riguardo anche a tale tipo di danno derivante da infortunio sul lavoro, la valutazione da compiere in sede giudiziale in funzione della liquidazione non può essere astratta o meramente simbolica, dovendosi, invece, tener conto delle concrete modalità dell'infortunio e della gravità della colpa del datore di lavoro, nonchè delle conseguenze psichiche permanenti, eventualmente individuate anche in virtù di apposita consulenza medico-legale".

Si è, infine, affermato (Cass. Sez. 3, n. 702 del 19/1/2010) che "ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto" (in tal senso v. anche Cass., sez. 3, 11-08-2000, n. 10725).

Con l'ultimo motivo del ricorso incidentale viene segnalata la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c., in relazione all'articolo 1227 c.c., per la parte della sentenza in cui si è escluso che la verificazione dell'infortunio all'infuori delle operazioni di manutenzione della macchina selezionatrice, cioè ad operazioni concluse a seguito dell'allontanamento dell'altro lavoratore che operava in posizione sovraordinata rispetto al F. , potesse aver rilievo ai fini dell'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo.

Conseguentemente si pone il seguente quesito: "Dica la Suprema Corte se è corretto ritenere che l'omesso rispetto delle norme antinfortunistiche durante una determinata fase del lavoro comporti automaticamente la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal lavoratore non già durante quella fase di lavoro ma successivamente alla terminazione della stessa, ovvero se, in questo caso, il Giudice di merito debba rinnovare la propria valutazione circa la portata e l'efficacia causale rispetto all'infortunio degli inadempimenti del datore di lavoro (articolo 2087 c.c.) e circa la concorrente efficacia causale del comportamento del lavoratore (articolo 1227 c.c.)".

 

Il motivo è inammissibile, in quanto attraverso l'astratta formulazione di un quesito, apparentemente teso a contestare l'applicazione delle norme in materia di prova della responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure di prevenzione contro gli infortuni ed in tema di concorso di fatto colposo del creditore, si introducono inammissibili istanze di rivisitazione del merito della vicenda probatoria che è, invece, sorretta, al riguardo, da congrue argomentazioni logico-giuridiche che si sottraggono, in quanto tali, ai rilievi di legittimità genericamente mossi nel presente giudizio.

Infatti, nel condividere il convincimento del primo giudice sulla responsabilità solidale della datrice di lavoro e del direttore dello stabilimento, la Corte d'appello ha correttamente posto in evidenza che il primo giudice aveva attentamente valutato le risultanze processuali acquisite, essenzialmente basate sulla documentazione derivante in parte dalla pregressa vicenda sviluppatasi in sede penale e sulle prove orali raccolte; inoltre, il giudice d'appello, nell'escludere anch'egli la sussistenza di qualsiasi esimente della responsabilità datoriale e del direttore dello stabilimento, ha richiamato le fonti di tale convincimento, cioè il rapporto giudiziario dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Teramo del 17/7/1985, la sentenza penale del Pretore di Atri del 15/5/1987, confermata dalla sentenza n. 2618/1991 della Corte di Cassazione, la deposizione del teste Ga. ed il verbale del Consiglio di amministrazione della società del 16/5/84.

 

 

Ne consegue che sia il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
 

 


La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione tra le medesime delle spese del presente giudizio.

 

 

P.Q.M.

 



La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.