Tipologia: CCNL
Data firma: 12 giugno 1986
Validità: 01.01.1984 - 30.09.1987
Parti: Confederazione italiana degli armatori liberi e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Navi da carico

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione del Contratto e tipi di navigazione
Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
Art. 3 - Tabelle minime di armamento
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 4 bis - Mansioni del marittimo
Art. 5 - Paghe
Art. 6 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Compenso per servizio di guardia con veglia in porto
Art. 9 - Indennità di contingenza
Art. 10 - Indennità di navigazione
Art. 11 - Indennità trasporto materie infiammabili
Art. 12 - Indennità trasporto materie esplosive ed infiammabili
Art. 13 - Indennità di prolungata navigazione all’estero
Art. 14 - Indennità rischio guerra
Art. 15 - Indennità rischi epidemici
Art. 16 - 13a e 14a mensilità
Art. 17 - Compensi per sostituzione personale mancante
Art. 18 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
Art. 19 - Scatti di anzianità /navigazione
Art. 20 - Vitto
Art. 21 - Indennità sostitutiva della panatica - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
Art. 22 - Festività
Art. 23 - Trattamento delle due festività nazionali: 25 aprile e 1° maggio
Art. 24 - Trattamento per festività soppresse: legge 5 marzo 1977, n. 54
Art. 25 - Ferie
Art. 26 - Assegni familiari
Art. 27 - Assicurazione malattie e infortuni
Art. 28 - Corredo
Art. 29 - Indennità perdita corredo
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Preavviso - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 32 - Tabelle istituti retributivi
Art. 33 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1
Allegato 2 - Tabelle delle competenze mensili (art. 32, CCNL 12 giugno 1986) per i marittimi imbarcati sulle navi da 151 a 3.000 t.s.l./t.s.c. in vigore dal 1 giugno 1986
Allegato 3 - Tabelle delle competenze mensili (art. 32, CCNL 12 giugno 1986) per i marittimi imbarcati sulle navi da 151 a 3.000 t.s.l./t.s.c. in vigore dal 1 giugno 1986
Allegato 4 - Tabelle delle competenze mensili (art. 32, CCNL 12 giugno 1986) per i marittimi imbarcati sulle navi da 151 a 3.000 t.s.l./t.s.c. in vigore dal 1 giugno 1986
Allegato 5 - Tabelle delle competenze mensili (art. 32, CCNL 12 giugno 1986) per i marittimi imbarcati sulle navi da 151 a 3.000 t.s.l./t.s.c. in vigore dal 1 giugno 1986
Allegato 6 - Nuova indennità di navigazione mensile
Allegato 7 - Compensi orari per lavoro straordinario per i marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico da 151 a 3.000 t.s.l./t.s.c. dal 1 giugno 1986
Allegato 8
Allegato 9 - Assicurazione infortuni
Allegato 10 - Premessa
Appendice
1) Protocollo di intesa 12 giugno 1986
2) Dichiarazione a verbale in materia di collocamento
3) Diritti sindacali
4) Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
5) Permessi sindacali
6) Affissioni comunicazioni sindacali
7) Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
8) Delega comune
9) Quota di servizio
10) Circolare ministeriale sugli avvicendamenti
11) Agevolazione allo studio
12) Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
13) Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
14) Navi automatizzate
15) Navi specializzate e tradizionali
16) Periodo d’imbarco e periodo di riposo
17) Comitati paritetici per la mobilità della manodopera
18) Trattamento personale marittimo ai lavori di comandata a bordo delle navi

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle navi da carico a scafo metallico da 151 a 3000 t.s.l.

L’anno 1986, addì 12 del mese di giugno, in Roma, la Confederazione italiana degli armatori liberi e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti - settore marittimi (Uiltrasporti), hanno stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico da 151 e 3.000 t.s.l./t.s.c.

Art. 1 - Campo di applicazione del Contratto e tipi di navigazione
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula del presente Contratto abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l.; per queste navi si continuerà ad applicare il presente Contratto collettivo qualunque sia la stazza espressa in GT che successivamente venisse loro assegnata. Alle navi che verranno immatricolate sotto bandiera italiana dopo la firma del presente Contratto e che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicherà il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sempre che la stazza compensata sia compresa tra i valori 151 e 3.000 t.s.c. (tonnellate di stazza compensata).
Per stazza compensata si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i coefficienti sotto indicati:

Coefficiente
Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere 0,78
Navi porta rinfuse secche 0,78
Navi da carico generale:

A 1 ponte

0,75

A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500

0,26

A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000

0,30

A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000

0,75
Navi porta contenitori cellulari:

A 1 ponte

0,75

A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000

0,38

A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000

0,45
Navi frigorifere 0,75
Navi roll-on/roll-off - Navi traghetto:

Navi per carichi unitizzati

0,30

Navi porta auto

0,22

Navi porta bestiame

0,45

Gasiere e chimiche

0,78

Ai fini dell’applicazione delle norme del presente Contratto vengono stabilite le seguenti definizioni dei vari tipi di navigazione:
tipo A) - Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.;
tipo B) - Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D’Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir;
tipo C) - Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell’Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti;
tipo D) - Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.

Art. 2 - Tipo di contratto di lavoro
1. I marittimi ai quali si applica il presente Contratto saranno imbarcati, di massima, con convenzione a tempo indeterminato, salvo l’ipotesi di acquisto di navi all’estero oppure di trasferimento o di arruolamenti stagionali o comunque limitati nel tempo per i quali è consentita la convenzione a viaggio.
2. Il periodo massimo di navigazione è di nove mesi consecutivi da ridursi a sette mesi in caso di ininterrotta permanenza della nave all’estero. Se lo sbarco avviene prima della scadenza di detto periodo lo sbarco sarà "per fine viaggio", con spese di rimpatrio a carico dell’armatore salvo che lo sbarco avvenga a richiesta del marittimo.
3. Per le aziende che già abbiano turni particolari, fatti salvi gli accordi in vigore, si applicherà il relativo regolamento contenuto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro - Navi da carico superiori a 3.000 t.s.l., 20 dicembre 1984, per le aziende che non applicano la continuità del rapporto di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Entro il periodo di vigenza contrattuale le parti si incontreranno in sede nazionale per esaminare la possibilità per le aziende armatrici di navi superiori a 1.600 t.s.l./t.s.c. di istituire i turni particolari di cui all’art. 2, punto 3, del Contratto collettivo di lavoro e, per le aziende di cui sopra che ne facciano espressa richiesta, di aderire al Fondo nazionale marittimi istituito per l’armamento maggiore.
La materia non potrà essere oggetto di contrattazione sindacale ad alcun livello.

Art. 3 - Tabelle minime di armamento
1. Il numero minimo dei componenti l’equipaggio è stabilito in base alle tabelle allegate al presente Contratto (allegato 1).
Dichiarazione a verbale
Allo scopo di adeguare le tabelle di armamento alle innovazioni tecnologiche intervenute successivamente alla determinazione delle vigenti tabelle, le parti si riuniranno in sede locale (oppure in sede centrale laddove non vi siano in loco rappresentanze delle parti contraenti), su istanza delle società armatrici interessate, per concordare nuove tabelle tenendo conto dell’impiego e della tipologia della nave.

Art. 4 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
2. Sulle navi superiori a 1.000 t.s.l./t.s.c., in porto, che non mantengono il turno di navigazione, le otto ore giornaliere sono da effettuarsi tra le ore sei e le ore venti.
3. Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione (paga base, contingenza, panatica convenzionale, eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 19).
[…]

Art. 4 bis - Mansioni del marittimo
1. I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere impiegate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.

Art. 10 - Indennità di navigazione
1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione indicati all’art. 1, nelle misure mensili riportate nella tabella allegata (allegato 6). Per ogni giorno di effettivo imbarco sarà corrisposta una quota pari ad 1/30 dell’importo mensile.
2. L’indennità di navigazione spettante al marittimo a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuata facendo riferimento all’area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
[…]

Art. 11 - Indennità trasporto materie infiammabili
Ai marittimi imbarcati su navi cisterne quando queste trasportino materie infiammabili sarà corrisposta una indennità nella misura del 18 per cento della paga base.

Art. 12 - Indennità trasporto materie esplosive ed infiammabili
1. Quando una nave non cisterna trasporti esplosivi o infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore ai 65 gradi centigradi) ed il carico di tali materie raggiunga almeno il 25 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposta una indennità nella misura del 5 per cento della paga base.

Art. 13 - Indennità di prolungata navigazione all’estero
1. Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall’ora della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale all’ora di arrivo della nave al primo porto nazionale sarà corrisposta al marittimo un’indennità, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto nazionale, fino all’arrivo al primo porto nazionale, nella misura del 7 per cento della paga base.
2. Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore.
3. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali.

Art. 14 - Indennità rischio guerra
1. Agli equipaggi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l’ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25 per cento, verrà corrisposta una indennità giornaliera rischio guerra.
2. La misura di tale indennità non potrà essere inferiore a tanti trentesimi del 100 per cento della paga base e indennità di contingenza per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
3. L’indennità di cui sopra non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
4. La decorrenza e la cessazione dell’indennità si identificheranno con l’inizio e la cessazione dell’applicazione del citato soprappremio.

Art. 15 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio un’indennità pari al 5 per cento della paga base, per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell’approdo o della permanenza della nave in detto porto.
3. L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell’annotazione sulla patente ricorra testuale la espressione "epidemica" o "stato epidemico".
4. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di vaiuolo, di tifo petecchiale, o di febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.

Art. 18 - Compenso per carico e scarico merci nei porti
1. Solo nei porti in cui non esistano maestranze portuali le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere eseguite dall’equipaggio che in questi casi verrà compensato con un’indennità pari al 100 per cento delle paghe vigenti per i portuali in altro porto di analoga classe.

Art. 20 - Vitto
1. Il vitto unico sarà somministrato a bordo a cura ed a spese dell’armatore.
2. Un marittimo franco dal servizio assisterà, a turno settimanale, secondo l’ordine di iscrizione del ruolino di equipaggio, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri.

Art. 25 - Ferie
[…]
2. Qualora l’armatore per ragioni di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali di cui sopra, corrisponderà al marittimo altrettante giornate (1/26) della paga base, della indennità di contingenza, della panatica convenzionale, delle indennità di cui agli artt. 11 e 12 e gli eventuali scatti di anzianità /navigazione di cui all’art. 19.
[…]

Art. 27 - Assicurazione malattie e infortuni
1. Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
2. L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate al presente Contratto (allegati 8-9).

Appendice
3) Diritti sindacali
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai Contratti collettivi di lavoro l’attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue.
Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi "Rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Sulle navi può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente Contratto un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
I componenti le Rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.

4) Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali.
L’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti fra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
I rappresentanti sindacali potranno riferire ai componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle società armatrici, a cinque membri della segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente Contratto. Agli anzidetti cinque membri della segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive società di navigazione apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.

6) Affissioni comunicazioni sindacali
La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Contratto e delle sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle Organizzazioni e sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 3), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della società o sedi succursali.

12) Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore del tempo libero, sarà costituita una Commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle Organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.

13) Norme generali per una diversa organizzazione del lavoro per navi automatizzate, specializzate e tradizionali
La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di riammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo. Conseguentemente, premesso che la eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare varianti di costo, le parti concordano di sperimentare, per una durata da stabilire, una diversa organizzazione del lavoro a bordo.
Le modifiche da apportare potranno riguardare la conduzione delle navi, lo svolgimento delle operazioni commerciali, la manutenzione della nave ed i servizi di bordo.
Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro, si dovrà tener conto della tipologia della nave e dei viaggi ai quali è adibita, nonché del rapporto operativo delle aziende sulle navi.

14) Navi automatizzate
Dotate di certificato IAQ o navi sulle quali l’automazione rappresenta elemento determinante nella conduzione e nelle operazioni commerciali).
A) Tabella di armamento
La composizione della tabella di armamento è definibile tenuto conto del grado di automazione della nave e di professionalità del personale. Le nuove tabelle che comporteranno una variazione qualitativa e quantitativa rispetto alle tabelle tradizionali dovranno tenere conto:
a) di eventuali nuove attribuzioni di compiti e funzioni polivalenti nell’ambito di una diversa organizzazione del lavoro;
b) di una eventuale diversa classificazione del personale con corrispondente introduzione di nuove qualifiche professionali e di funzioni polivalenti.
B) Servizio in navigazione e in porto
Nella composizione numerica delle guardie sarà tenuto conto del grado di automazione della nave.
L’orario di lavoro e di riposo, sia in navigazione che in porto, potrà essere disciplinato in considerazione della diversa organizzazione del lavoro ed essere diversamente distribuito nell’arco della giornata tra le varie sezioni e le varie qualifiche tecniche, complementari e polivalenti.

15) Navi specializzate e tradizionali
La composizione numerica dell’equipaggio nelle varie sezioni, sarà finalizzata al raggiungimento di una più efficiente operatività della nave ed a un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.
A tale proposito in via sperimentale su alcune navi possono essere apportate le seguenti modifiche:
a) una diversa organizzazione del lavoro e dei servizi di bordo attraverso un più adeguato e razionale impiego del personale;
b) un diverso svolgimento dei servizi amministrativi mediante una più equa distribuzione degli stessi tra gli ufficiali;
c) un miglioramento dei servizi per l’equipaggio.

16) Periodo d’imbarco e periodo di riposo
Nell’applicazione e ai fini dei criteri sopra enunciati, sarà esaminata la possibilità di stabilire un diverso periodo di imbarco fermo restando il rapporto tra periodo di imbarco e periodo di riposo stabilito dalla norma contrattuale.