Tipologia: CCNL
Data firma: 2 giugno 1988
Validità: 01.06.1988 - 31.10.1991
Parti: Anpo-Confindustria e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Ombrelli, Industria

Sommario:

Capitolo I Parte generale
Art. 1 - Contratto
Art. 2 - Norme generali
Art. 3 - Interpretazione del Contratto
Art. 4 - Controversie
Art. 5 - Distribuzione del Contratto. Partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 6 - Esclusiva di stampa
Art. 7 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema d'informazioni
Art. 8 - Occupazione - Investimenti
Art. 9 - Lavoro esterno
Art. 10 - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Art. 11 - Mobilità interna della manodopera
Art. 12 - Mobilità esterna della manodopera
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanti sindacali aziendali
Art. 14 - Commissioni interne - Delegato di Impresa
Art. 15 - Immunità sindacale
Art. 16 - Cariche pubbliche e sindacali
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali
Art. 18 - Assemblee
Art. 19 - Affissioni
Art. 20 - Versamenti dei contributi sindacali
Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione e documenti di lavoro
Art. 22 - Periodo di prova
Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Art. 24 - Contratto a termine
• Stralcio dalla legge 18 aprile 1962, n. 230
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro in regime di flessibilità
Art. 27 - Lavoro straordinario
Art. 28 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
Art. 29 - Regime di orario a tempo parziale
Art. 30 - Giorni festivi - Riposo settimanale
Art. 31 - Lavoro discontinuo
Art. 32 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 33 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. 34 - Corresponsione della retribuzione
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 36 - Mense aziendali
Art. 37 - Abiti da lavoro
Art. 38 - Trasferte
Art. 39 - Trasferimenti
Art. 40 - Cambiamento e cumulo di mansioni
Art. 41 - Passaggio di categoria da operaio ad intermedio, da operaio od intermedio ad impiegato, da impiegato a quadro
Art. 42 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 43 - Assenze
Art. 44 - Recuperi
Art. 45 - Visite di inventario e di controllo
Art. 46 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Art. 47 - Servizio militare
Art. 48 - Congedo matrimoniale
Art. 49 - Aspettativa
Art. 50 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 51 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 52 - Diritto allo studio
Art. 53 - Lavoratori studenti
Art. 54 - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Regolamento interno
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Art. 57 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Norme per il licenziamento
Art. 59 - Trasformazione, trapasso, cessione, cessazione e fallimento dell’azienda
Art. 60 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 61 - Premio di produzione
Parte operai

Art. 62 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 63 - Apprendistato
Art. 64 - Inizio e fine del lavoro e pulizia posto di lavoro
Art. 65 - Interruzioni del lavoro
Art. 66 - Lavoro a cottimo
Art. 67 - Ferie
Art. 68 - Tredicesima mensilità
Art. 69 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 70 - Maternità
Art. 71 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 73 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
3) Libretto personale di controllo
4) Responsabilità del lavoratore a domicilio
5) Retribuzioni
6) Maggiorazione della retribuzione
7) Sistema di informazioni
8) Lavoro notturno e festivo
9) Pagamento della retribuzione
10) Fornitura materiale
11) Norme generali
Parte intermedi
Art. 74 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 75 - Tredicesima mensilità
Art. 76 - Ferie
Art. 77 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 78 - Maternità
Art. 79 - Risoluzione del rapporto e preavviso
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 81 - Indennità in caso di morte
Parte impiegati
Art. 82 - Laureati e diplomati
Art. 83 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Art. 84 - Tredicesima mensilità
Art. 85 - Previdenza
Art. 86 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione
Art. 87 - Ferie
Art. 88 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 89 - Maternità
Art. 90 - Preavviso
Art. 91 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 92 - Indennità in caso di morte
Art. 93 - Quadri - Nozione - Norme particolari
Capitolo V
Art. 94 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 95 - Tabella minimi contrattuali
Protocolli
Protocollo n. 1 - Regolamentazione del contratto a termine a norma dell’art. 23 legge 28 febbraio 1987
Protocollo n. 2 - Regolamento dell’apprendistato
Protocollo n. 3 - Accordo per le mense aziendali (a modifica dell’Accordo 22 luglio 1947)
Protocollo 4 - Lavoro a domicilio e riduzione di orario di lavoro o sospensioni
Protocollo n. 5 - Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai)
Protocollo n. 6 - Contratti di solidarietà
Protocollo n. 7 Azioni positive per le pari opportunità
Protocollo n. 8 - Tossicodipendenze
Protocollo n. 9 - Processi di ristrutturazione
Protocollo n. 10 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Protocollo n. 11 - Testo dell’art. 93 CCNL 1983 Anticipazione sull’indennità di anzianità
Protocollo n. 12 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo n. 13 - Aumenti periodici di anzianità - Norma transitoria

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle manifatture di ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima

Addì, 2 giugno 1988, in Milano tra l’Associazione Nazionale Produttori Ombrelli, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell’Abbigliamento (Filta), con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili - Abbigliamento (Filtea), con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), l’Unione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Uilta), con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende che producono ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.
Le parti si danno atto di avere tenuto presente, nella redazione del presente Contratto, gli Accordi interconfederali del 22 gennaio 1983 e dell’8 maggio 1986, le cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo I Parte generale
Art. 2 - Norme generali
[…]
Per quanto non risulti regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge e gli Accordi interconfederali.
[…]
Le parti si danno altresì atto, come previsto dal citato Protocollo 22 gennaio 1983, che l’eventuale contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per la osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere o a intervenire perché siano evitate azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente Accordo.

Art. 3 - Interpretazione del Contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente Contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli Accordi interconfederali riguardanti sia il Contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 4 - Controversie
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro con l’intervento delle Rappresentanze sindacali aziendali o della Commissione interna o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente Contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.

Capitolo II Sistema d'informazioni
Art. 8 - Occupazione - Investimenti
Le parti stipulanti, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l’indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute nell’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto a evidenziare gli aspetti significativi e la realtà del settore:
1. A livello nazionale, di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti stipulanti, l’Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali di merito:
- alle linee generali dell’andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazioni, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all’occupazione;
- all’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
- all’evoluzione tecnologica;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
[…]
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
2. A livello regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l’Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito a:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici e agevolati;
[…]
- numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986, sui contratti di formazione e lavoro, nonché all’andamento dell’occupazione femminile e allo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984;
[…]
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all’ente regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell’ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell’occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello territoriale (provinciale o comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di un apposito incontro, le informazioni globali di cui al precedente punto 2.
La presente procedura informativa verrà attuata per le aree territoriali, previamente individuate tra le parti a livello regionale o provinciale, in cui si riscontri una concentrazione di aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l’Associazione territoriale imprenditoriale, le aziende con più di 100 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro alle RSA ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale);
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, specificando l’eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestono carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell’anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l’andamento dell’occupazione giovanile, in relazione all’Accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro, nonché l’andamento dell’occupazione femminile e lo stato di applicazione della legge n. 903/1977 con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla RSA e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all’occupazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere presso l’Associazione imprenditoriale nazionale.

Art. 9 - Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso nell’ambito del settore dell’ombrelleria a lavorazioni presso terzi per l’effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei Contratti.
In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all’applicazione del Contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto a tali forme e si impegnano a adoperarsi nell’ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese dell’ombrelleria svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell’azienda committente:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel Contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l’impegno all’applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali, o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzione o sospensione di orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall’art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dell’Accordo interconfederale del 5 maggio 1965, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell’eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
3) Di norma annualmente, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria di pari livello, le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti si incontreranno con le stesse al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l’Associazione imprenditoriale territoriale consegnerà, nel corso di tale incontro, l’elenco delle aziende che commettono lavoro esterno relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e che erano comunque presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 1 gennaio 1976.
Per ciascuna delle aziende committenti verrà fornito l’elenco delle aziende a cui il lavoro viene commesso, con l’indicazione della loro localizzazione (anche fuori del territorio di competenza), il tipo di lavorazione effettuata, la loro natura industriale o artigianale.
4) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari. Al fine di consentire una cognizione costante dell’evolversi del fenomeno l’Associazione imprenditoriale nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti, nel corso degli incontri di cui sopra, i dati complessivi della quantità di lavoro esterno commissionato nei precedenti 12 mesi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce a fasi di lavoro per conto terzi presenti contemporaneamente nel ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti o che comunque erano presenti alla data di entrata in vigore del CCNL 1 gennaio 1976 e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di Contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 11 - Mobilità interna della manodopera
La Direzione delle unità produttive con più di 90 dipendenti informerà preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento di gruppi di lavoratori nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’attività aziendale.
Le RSA potranno richiedere alla Direzione un esame congiunto che avrà luogo entro 3 giorni dall’avvenuta informazione.
Eventuali comportamenti anomali che violassero lo spirito della norma saranno esaminati a livello territoriale.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 13 - Rappresentanti sindacali aziendali
In ogni unità produttiva le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente firmatarie del presente Contratto possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali da scegliersi fra i dipendenti dell’unità produttiva stessa secondo i seguenti criteri:
a) un dirigente per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti;
b) un dirigente ogni 240 o frazione di 240 dipendenti per ciascuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupano da oltre 120 dipendenti fino a 3000 dipendenti, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a).
Ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’Accordo interconfederale per le Commissioni interne.
[…]

Art. 14 - Commissioni interne - Delegato di Impresa
Per quanto riguarda la Commissione interna o il delegato di impresa si fa riferimento agli Accordi interconfederali che disciplinano la materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall’Accordo interconfederale sulle Commissioni interne (1966) inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 18 - Assemblee
I lavoratori, compresi i lavoranti a domicilio, hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in idonei luoghi o locali messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva.
In caso di comprovata impossibilità il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
[…]

Art. 19 - Affissioni
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposite bacheche comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l’affissione nelle bacheche della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità, trasmessa a firma degli stessi segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.

Capitolo IV Svolgimento rapporto di lavoro
Art. 21 - Assunzione e documenti di lavoro
[…]
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
L’ammissione al lavoro delle donne e dei minori deve avvenire in conformità delle leggi vigenti in materia.

Art. 24 - Contratto a termine
L’assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79 nonché dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione contenuto nel protocollo n. 1 allegato al presente CCNL
Le parti concordano che i fattori climatici, per il settore, possono determinare condizioni produttive di carattere straordinario.

Art. 25 - Orario di lavoro
La durata dell’orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali per tutti i lavoratori dipendenti.
L’orario settimanale verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimento, nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
[…]

Art. 26 - Orario di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno o dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato, determinate anche da fattori climatici.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l’unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l’orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario di lavoro contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all’orario contrattuale.
[…]
Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA, nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell’orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti contestualmente in tempo utile in sede di esame tra direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali.
L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale
Con l’articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto di disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell’anno.
Le Rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 27 - Lavoro straordinario
[…]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 200 ore annue, e quando riguardi gruppi di lavoratori formerà oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e Rappresentanze sindacali aziendali.
Fatto salvo il limite di cui sopra l’esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 200 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi non retribuiti da fruire d’accordo tra le parti. Le ore straordinarie per le quali si farà luogo a riposi compensativi saranno retribuite senza le maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]

Art. 28 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 30 - Giorni festivi - Riposo settimanale
[…]
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 31 - Lavoro discontinuo
Per i lavoratori discontinui, intendendo per questi ai fini della presente normativa esclusivamente i portinai e i custodi che non svolgono altre mansioni, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 50 settimanali.
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere e di 60 settimanali.
Dal 1 gennaio 1980, fermo restando quanto sopra l’orario di lavoro normale annuo viene ridotto di 40 ore.
La utilizzazione di tali ore di riduzione sarà concordata a livello aziendale al fine di stabilire diversi regimi di orario o riposi compensativi, tenuto anche conto delle necessità tecnico-produttive e dei periodi di maggiore intensità produttiva, nonché delle esigenze individuali dei lavoratori.
[…]

Art. 37 - Abiti da lavoro
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l’adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all’usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 44 - Recuperi
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d’intesa con le Rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 46 - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale
Quanto affidato al lavoratore per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale il lavoratore dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza del lavoratore, potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. […]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovrà essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato cucirino, aghi, spilli, ecc.).
Delle macchine, utensili, strumenti materiali che gli sono affidati per il suo lavoro il lavoratore non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[…]

Art. 50 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali […] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[…]

Art. 54 - Ambiente di lavoro
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull’igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, riguardanti:
a) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d’opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 55 - Regolamento interno
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali o la Commissione interna o il delegato di impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell’art. 3 punto 3 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966, il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Quando la condotta del lavoratore all’interno della fabbrica risulti censurabile dal punto di vista disciplinare saranno, in diversa misura a seconda della recidività della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e successivamente, ove l’ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell’adozione della sanzione, un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
L’ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale più gravi sanzioni.
Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto, potrà essere inflitta al lavoratore la multa fino ad un importo equivalente a 2 ore di paga compresa la indennità di contingenza e successivamente in caso di reiterata recidiva la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo indicativo si stabilisce che sarà adottato prima il provvedimento della multa e successivamente quello della sospensione al lavoratore che:
[…]
b) che nell’interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto senza tuttavia recar grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
c) che a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità dell’andamento del lavoro, non avverta il proprio superiore diretto;
[…]
e) che contravvenga il divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 58 - Norme per il licenziamento
Il licenziamento con preavviso può essere inflitto per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali dei prestatori d’opera.
Il licenziamento con immediata cessazione del rapporto di lavoro e della retribuzione non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’art. 2129 del Codice civile.
Agli effetti del licenziamento con preavviso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali possono essere prese in considerazione solo quelle mancanze facenti capo alle sanzioni previste ai punti a), b), c) del presente articolo che siano state commesse nei 12 mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento con la perdita dell’indennità di preavviso:
a) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
b) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[…]
f) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
g) in caso di insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinato, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
h) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante, rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto di lavoro;
[…]

Parte operai
Art. 63 - Apprendistato
Il riferimento alla semplicità di lavorazione che si riscontra nel settore è ammesso un periodo di apprendistato per l’acquisizione della qualifica, non superiore a 18 mesi. Per la durata e trattamento retributivo vedi protocollo n. 2.

Art. 64 - Inizio e fine del lavoro e pulizia posto di lavoro
Al segnale di inizio del lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.
Sarà considerato ritardatario chi, al segnale di cui è detto più sopra, risulterà non entrato nello stabilimento, il lavoratore che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz’ora sarà considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz’ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro.
Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla direzione dell’azienda, sarà fatta normalmente prima dell’anzidetto segnale di cessazione. Se venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 25, Parte generale, sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 66 - Lavoro a cottimo
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all’osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro a economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile. […]
d) Prima dell’inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
[…]
f) L’azienda comunicherà alle Rappresentanze sindacali aziendali o alle Commissioni interne e, tramite la propria Associazione territoriale, ai sindacati provinciali dei lavoratori all’atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto a), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
i) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell’ambito dell’azienda.
[…]
n) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell’ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
o) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 67 - Ferie
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
[…]

Art. 70 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e al relativo regolamento.
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali conserveranno la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale la disposizione dell’art. 6 lettera C della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 73 - Regolamento del lavoro a domicilio
1) Definizione del lavoratore a domicilio

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento e a miglioramento di quanto stabilito dall’articolo 2094 Codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2) Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3) Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l’operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5) Retribuzioni
[…]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera con la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente CCNL
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e RSA di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo le RSA di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l’azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriale o di zona.
Conformemente a quanto previsto dal precedente punto c) del presente articolo, le parti stipulanti il CCNL presenteranno, entro un anno, una proposta sui tempi tecnici di lavorazione che tenga conto delle reali modalità di svolgimento del lavoro a domicilio.

7) Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente Contratto demandano agli organismi sindacali l’esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l’occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSA e ai sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato e i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con il relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle RSA tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze sindacali aziendali possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull’orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l’effettuazione di tale esame le Rappresentanze sindacali aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l’azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell’operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli Organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale
A livello nazionale è prevista la costituzione di una Commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l’evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

10) Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

11) Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente Contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con le specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L’azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell’applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all’art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 oltre che al paragrafo e) dell’art. 5 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.

Parte intermedi
Art. 76 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]

Art. 78 - Maternità
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza obbligatoria fino a concorrenza dell’intera retribuzione di fatto.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abitudinali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale la disposizione dell’art. 6 lettera C della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte impiegati
Art. 87 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[…]

Art. 89 - Maternità
Fermo restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza obbligatoria fino a concorrenza dell’intera retribuzione di fatto.
[…]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all’art. 5 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori e abitudinali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale la disposizione dell’art. 6 lettera C della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Capitolo V
Art. 94 - Inquadramento unico dei lavoratori

[…]
Le parti dichiarano la loro volontà di favorire ove possibile, e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l’introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o come gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale.
Tali nuove modalità di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello.
L’introduzione di tali nuove modalità di organizzazione del lavoro verrà comunicata alle RSA dalla direzione aziendale preventivamente alla introduzione stessa.
A tale comunicazione farà seguito un esame congiunto ove verranno anche verificati gli eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
[…]
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l’opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.
[…]

Protocolli
Protocollo n. 1 - Regolamentazione del contratto a termine a norma dell’art. 23 legge 28 febbraio 1987

Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
Inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, punto 1) della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti stipulanti hanno individuato le ipotesi e le condizioni nelle quali è consentita la stipulazione di contratti a termine, che vengono di seguito indicate:
1) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali, termini di consegna eccezionali o legati a riordini;
2) punte di intensa attività derivanti da allestimento dei campionari e/o collezioni fieristiche, nonché da fluttuazioni o da maggiori richieste del mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per i volumi e/o per la specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste e per far fronte alla quale non appaia idonea l’attivazione della flessibilità dell’orario normale di lavoro;
3) lavorazioni non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini, relativi all’aggiornamento delle giacenze;
4) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
5) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di pubbliche commesse, che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopra indicate è pari al:
- 10 per cento per le aziende fino a 70 dipendenti;
- 5 per cento per le aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti a termine.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L’azienda, a fronte delle necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o a più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.
Le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1989 per verificare eventuali problemi che dovessero insorgere nel frattempo e per ricercare ed assumere le determinazioni che si rendessero necessarie.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle altre disposizioni di legge nei casi da queste previste, con la regolamentazione di cui al presente articolo hanno dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 23 punto 1) della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Protocollo n. 8 - Tossicodipendenze
Le parti stipulanti convengono di esaminare il problema dei lavoratori tossicodipendenti allo scopo di presentare una eventuale proposta congiunta agli organi pubblici competenti per interventi appropriati, anche nelle situazioni in cui la dipendenza non costituisca uno stato equiparabile a malattia, ma richieda comunque cure e assistenza.
Le parti raccomandano che casi particolari siano oggetto di valutazione in azienda.

Protocollo n. 9 - Processi di ristrutturazione
Le parti si danno atto della necessità che, nell’ambito di un miglioramento delle relazioni a tutti i livelli, la gestione dei processi di ristrutturazione - soprattutto quando comportino esuberanza di personale - sia fondata sul confronto e la ricerca di soluzioni evitando i conflitti.
In tal senso invitano le aziende e le reciproche strutture e Associazioni a uniformare i comportamenti.

Protocollo n. 10 - Commissione paritetica per l’inquadramento
Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l’inquadramento composta da 3 rappresentanti per le Organizzazioni sindacali e 3 rappresentanti dell’Associazione, stipulanti il CCNL, con i seguenti compiti:
- condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all’anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Nel mese di dicembre 1989 le parti si incontreranno per una verifica relativa all’andamento dei lavori della Commissione paritetica.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.