Tipologia: CCNL
Data firma: 11 febbraio 1988
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Fieg, Aisg e Filis, Fis, Filsic
Settori: Poligrafici e spettacolo, Aziende editrici

Sommario:

Parte I - Norme generali
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Contratti di formazione e lavoro - Contratti a termine
Art. 4 - Nomenclatura
Art. 5 - Rappresentanze sindacali
• Delegato di impresa
Art. 6 - Regolamento interno
Art. 7 - Diritti sindacali
• Assemblea
• Contributi sindacali
• Diffusione stampa sindacale
• Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali
• Comunicati sindacali
Art. 8 - Assunzioni
Art. 9 - Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 - Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 - Assicurazione infortuni
Art. 12 - Lavoro a tempo parziale
Art. 13 - Diritto allo studio
Art. 14 - Norme per i licenziamenti
Art. 15 - Investimenti ed innovazioni tecnologiche
• Programmi globali di settore - Osservatorio

• Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
A) Piani di ristrutturazione tecnologica
B) Garanzie occupazionali
C) Utilizzo delle tecnologie
• Disciplina della trasmissione in fac-simile
Art. 16 - Mutamenti di proprietà
Art. 17 - Appalti
Art. 18 - Controversie
Art. 19 - Inquadramento e classificazione del personale
• Norme tecniche
• Composizione delle squadre per macchine rotative
Art. 20 - Norme complementari
Art. 21 - Programmi di distribuzione
Parte II - Norme operai
Art. 1 - Visita medica
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Apprendistato
Art. 4 - Orario di lavoro
• Turni
• Complementari e ausiliari
• Maggiorazioni
• Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Lavoro straordinario
Art. 7 - Festività - Lavoro festivo
Art. 8 - Interruzione di lavoro
Art. 9 - Orario e retribuzione garantiti
Art. 10 - Ferie
Art. 11 - Assenze
Art. 12 - Permessi - Aspettativa
Art. 13 - Giorni di riposo
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Gratifica natalizia
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Trasferte
Art. 18 - Malattia e infortunio
Art. 19 - Tutela della maternità
Art. 20 - Mutamento di mansioni
Art. 21 - Corresponsione delle paghe
Art. 22 - Conteggi perequativi
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 - Cessione - Trapasso - Trasformazione - Cessazione di azienda
Art. 28 - Disciplina del lavoro
Parte III - Norme impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Livelli professionali
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 - Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 - Festività - Lavoro festivo
Art. 9 - Ferie
Art. 10 - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale - Aspettativa
Art. 11 - Giorni di riposo
Art. 12 - Tredicesima mensilità
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - Corresponsione della retribuzione
Art. 15 - Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 - Trasferte
Art. 17 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 - Tutela della maternità
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine rapporto
Art. 22 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23 - Previdenza
Art. 24 - Cessione, trapasso, trasformazione di azienda
Art. 25 - Disciplina del lavoro
Parte IV - Condizioni di migliore favore
Parte V - Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Allegati
Allegato A - Tabelle salariali (in vigore dall’1 gennaio 1988)
Allegato B - Regolamento per l’erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato C - Accordo interconfederale 26 gennaio 1977
Allegato D - Accordo 13 dicembre 1964 integrativo dell’art. 6; norme operai; del Contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato E - Accordo 13 dicembre 1964 integrativo dell’art. 7; norme impiegati; del Contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
Allegato F - Legge 18 aprile 1962, n. 230. Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (Pubblicata nella GU n. 125 del 17 maggio 1962)
Allegato G - Accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali
Allegato H - Legge 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali
Allegato I - Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato L - Legge 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Allegato M - Legge 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Allegato N - Legge 19 dicembre 1984, n. 863. Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
Allegato O - Accordo 4 giugno 1986. Ripristino limitatamente al Comune di Roma della festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
Allegato P - Norme tecniche - Sistema a caldo
Allegato Q - Distribuzione del Contratto

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa

L’anno 1988 addì 11 febbraio in Roma, tra la Federazione italiana editori giornali, l’Associazione italiana stampatori giornali, la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo, con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari e Varese; la Federazione informazione e spettacolo, con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari e Varese; la Federazione italiana lavoratori stampa e spettacolo informazione cultura, con l’intervento del Comitato nazionale del settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari e Varese.

Parte I - Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente Contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani.

Art. 3 Contratti di formazione e lavoro - Contratti a termine
Le assunzioni dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Il confronto con le RSA avrà per oggetto l’individuazione delle tipologie professionali interessate, l’inquadramento di ingresso e quello finale, e ciò indipendentemente dalla eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
I progetti presentati dalle aziende e conformi alle condizioni di cui al comma precedente soddisfano i requisiti richiesti per l’approvazione degli stessi da parte delle Commissioni regionali per l’impiego.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l’apposizione di un termine alla durata del Contratto di lavoro è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
- per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale;
- per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili e contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati.
Il numero dei lavoratori che per le ipotesi di cui sopra può essere assunto nel corso dell’anno con contratto di lavoro a termine sarà individuato in sede aziendale in relazione alle esigenze specifiche ed in rapporto al numero dei lavoratori poligrafici impiegati a tempo indeterminato.

Art. 5 Rappresentanze sindacali
Si applicano le norme della legge n. 300 sulle Rappresentanze sindacali.
In aggiunta ai compiti previsti dalla suddetta legge spetta alle Rappresentanze sindacali di esprimere unitariamente (Cgil - Cisl - Uil) il parere rivolto ad accertare, contestualmente all’assunzione dei lavoratori, l’esistenza dei requisiti professionali degli stessi stabiliti dalle norme tecniche del presente Contratto. A tale fine all’atto dell’assunzione l’azienda comunicherà alle Rappresentanze sindacali i dati relativi ai requisiti professionali del lavoratore assunto.

Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con meno di 16 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione aziendale.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dalle Federazioni di categoria firmatarie del presente Contratto cui i lavoratori aderiscono, tramite la Fieg.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604 il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti la sua attività.

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della Direzione dell’azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente Contratto o con le norme di legge.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della Rappresentanza sindacale aziendale.

Art. 7 Diritti sindacali
Si richiamano le disposizioni contenute nella legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato I) con le seguenti precisazioni:

Assemblea
Le assemblee previste dall’art. 20 della legge saranno fissate, previo adeguato preavviso, tenendo conto delle particolari esigenze di produzione dei giornali quotidiani. Ulteriori modalità per l’esercizio di assemblea oltre a quelle fissate dalla richiamata legge potranno essere concordate in sede aziendale.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale.

Diffusione stampa sindacale
È consentita la diffusione all’interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dell’orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla Direzione dell’azienda.

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze e previo avviso alla Direzione aziendale, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, specie per quanto concerne gli ambienti di lavoro particolarmente disagiati.
I lavoratori tramite le loro rappresentanze potranno procedere, all’interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato - appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico - scelto di comune accordo tra la Direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata in comune accordo fra Direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
La Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali aziendali concorderanno, secondo le procedure previste dal presente articolo, specifici accertamenti sulle conseguenze dirette o indirette dell’introduzione di nuove tecnologie - con particolare riferimento ai terminali video - sulla salute ed integrità fisica del dipendente al fine di attuare tutte le misure idonee alla prevenzione e alla tutela. L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate.
Qualora i risultati degli accertamenti suggeriscano tale soluzione, con intesa tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali dell’azienda potranno essere concordate pause a favore degli addetti che operano costantemente e per l’intero orario contrattuale alla unità video.

Art. 11 Assicurazione infortuni
Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall’impiego di automezzi gli autisti e gli ispettori che siano richiesti, per l’espletamento delle loro mansioni, di farne uso.
L’assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite di un massimale di lire 80.000.000 per persona.

Art. 15 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Programmi globali di settore - Osservatorio

La Fieg e le Federazioni nazionali firmatarie del presente Contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato, ciò nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, la sana gestione delle imprese ed il consolidamento e lo sviluppo economico-produttivo ai fini di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l’occupazione.
Ai fini del predetto confronto la Fieg, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende, si impegna a fornire alle Organizzazioni sindacali entro il mese di novembre di ciascun anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
- teletrasmissione da ogni singola regione;
- teletrasmissione nelle singole regioni;
- utilizzo organici e impianti nell’arco delle 24 ore;
- orario di chiusura;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria) nelle singole aziende e nel territorio;
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- entrata e uscita manodopera azienda per azienda (per qualifica, sesso, categoria);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell’entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
- consistenza della rete di distribuzione (numero dei punti vendita e sistemi utilizzati nelle singole regioni per la distribuzione).
La predetta informativa relativa ai dati sull’andamento del settore integra gli accordi di analogo contenuto intervenuti a livello territoriale. La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell’informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell’intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e a promuovere lo sviluppo dell’informazione a mezzo stampa.
Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all’interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione.
L’osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambiente di lavoro; applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani e loro collocazione nell’organizzazione del lavoro in riferimento anche alla "Raccomandazione" CEE/1984; problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale.
Nell’osservatorio, oltre ai dati in possesso delle Organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla Fieg e trasmessi alle Organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto nonché l’informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all’utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all’entità globale della produzione realizzata.
Per definire le caratteristiche operative dell’"osservatorio" le parti costituiscono una Commissione paritetica di sei componenti che si insedierà entro il 30 settembre 1988. Il costo di funzionamento dell’osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.

Investimenti per nuovi insediamenti produttivi
Gli editori, tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo le Organizzazioni sindacali sui programmi che comportino nuovi insediamenti produttivi o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione e i prevedibili effetti sull’occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei lavoratori.

A) Piani di ristrutturazione tecnologica
I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell’intero periodo della loro attuazione, con l’individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti. I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell’informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani debbono contenere:
- un’informativa sui programmi editoriali dell’azienda e sulla loro eventuale evoluzione, anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intendano attuare;
- l’esposizione delle scelte relative all’organizzazione del lavoro nell’intero ciclo produttivo (dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione) anche attraverso modelli organizzativi che consentano la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo del potenziale produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale;
- indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.
I piani delle imprese come sopra impostati saranno presentati dalle Direzioni aziendali alle RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni, preventivamente al confronto sull’organizzazione del lavoro e quindi con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l’occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare - attraverso il confronto sindacale - un’equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
Qualora l’azienda editoriale sia diversa da quella di stampa il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
In presenza di piani che - per quanto riguarda l’utilizzo del sistema editoriale - prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, Commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della Direzione aziendale e delle RSA alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente giornalistica. Tali Commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all’impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all’attuazione della mobilità nell’ambito del profilo (livello retributivo) e all’utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo, che prevedano modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso l’integrazione di diverse funzioni, debbono contenere indicazioni sull’organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che - nell’arco temporale di realizzazione dei piani - lascerà l’azienda per raggiunti limiti di età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell’impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative, si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.
Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla Direzione e dalla RSA. In caso di mancato accordo le parti aziendali trasferiranno l’esame del problema alle Organizzazioni nazionali stipulanti.

B) Garanzie occupazionali
[…]
2) L’individuazione degli organici necessari per la nuova organizzazione del lavoro sarà concordata tra le RSA, assistite dalle Organizzazioni territoriali, e le Direzioni aziendali. I nuovi organici saranno fissati tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio del settore. Gli organici così determinati dovranno assicurare la costante normalità della produzione in caso di improvvise assenze. Nel caso di assenze prolungate si darà luogo a relative sostituzioni qualora non sia possibile ricorrere a spostamenti nei turni settimanali.
[…]

C) Utilizzo delle tecnologie
L’attuazione dei programmi di ristrutturazione e di trasformazione tecnologica deve consentire l’acquisizione di livelli di produttività adeguati all’entità degli investimenti e alle finalità di sviluppo che si intendono perseguire.
Debbono, pertanto, essere eliminate tutte le duplicazioni di operazioni non richieste dalle esigenze di produzione dell’azienda e, in primo luogo, la ribattitura di testi redazionali digitati da parte di lavoratori dipendenti anche da altre aziende, purché rientranti nell’ambito di applicazione del presente Contratto.
I criteri di riorganizzazione del ciclo produttivo conseguente all’utilizzo del sistema editoriale, anche da parte della redazione, saranno specificati negli accordi da realizzarsi in sede aziendale, attraverso l’applicazione dei criteri e degli strumenti indicati al punto A). L’adozione di nuovi sistemi editoriali deve essere preceduta da una fase di sperimentazione.
L’utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del giornale, compresa la fase di video-impaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete l’elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori poligrafici le fasi produttive del giornale, comprese quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la video-impaginazione, con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonché degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di video-impaginazione.
Nelle agenzie di informazione è di competenza dei lavoratori poligrafici lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla loro professionalità nei vari settori aziendali, comprese le funzioni che si rendano necessarie per l’organizzazione degli archivi nonché la digitazione e l’avvio in linea di tutto il materiale con esclusione della ribattitura dei testi elaborati con terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda che vengono immessi direttamente nei sistemi redazionali.
I testi redazionali digitati dai lavoratori poligrafici o dai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione collegate con le redazioni rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo cpv. del punto C).
Al fine di favorire forme promozionali per lo sviluppo, l’incremento qualitativo e quantitativo dei giornali e la ricerca di condizioni di maggiore economicità della gestione, l’attività nelle agenzie di informazione costituite all’interno di gruppi editoriali che editano una o più testate è regolata come segue:
a) i testi redazionali digitati da lavoratori poligrafici o da giornalisti dipendenti da tali agenzie ed immessi nei sistemi editoriali dei singoli giornali del gruppo rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo cpv. del presente punto C);
b) fermi restando i concetti e i contesti di non duplicazione precedentemente esposti, è competenza dei lavoratori poligrafici addetti alle singole testate interessate la realizzazione delle fasi produttive del giornale secondo le previsioni di cui al presente articolo.
Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell’applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti attiveranno una Commissione paritetica nazionale che procederà all’esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente Contratto.

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 18 Controversie
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l’applicazione del presente Contratto, qualora non venissero conciliate tra la Direzione dell’azienda e le Rappresentanze sindacali, saranno deferite all’esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando, in ogni caso, la facoltà di ricorso all’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive in tema di interpretazione del presente Contratto saranno deferite alle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, alle Organizzazioni nazionali di categoria.

Art. 20 Norme complementari
1) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge e gli Accordi interconfederali in quanto applicabili.
[...]

Art. 21 Programmi di distribuzione
Nei casi in cui i programmi di distribuzione siano attuati su base zonale attraverso le agenzie specializzate, verrà fornita un’informativa dalle aziende alla RSA anche allo scopo di valutare gli eventuali effetti sull’organizzazione aziendale.
Le aziende editoriali richiederanno alle società fornitrici dei predetti servizi di distribuzione il rispetto delle norme generali di tutela del lavoro nei confronti del personale da esse dipendenti.

Parte II - Norme operai
Art. 1 Visita medica
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall’azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato I).
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L’apprendistato non è ammesso.

Art. 4 Orario di lavoro
L’orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente Contratto, è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente Contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto il regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi ed uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 13 - parte operai - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’operaio su base annuale.
Nota a verbale
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro e uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì.
Regimi diversi d’orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente Contratto.

Turni
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato orario notturno quello che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Il particolare trattamento economico per il turno notturno prestato sistematicamente in attività lavorativa che inizia prima delle ore 3 e termina dopo le ore 3 è stabilito nel paragrafo maggiorazioni del presente articolo. Diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle Città di Roma e Napoli l’orario diurno si protrae sino alle ore 20, l’orario promiscuo terminerà alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l’orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
Per la determinazione della caratteristica di orario promiscuo e notturno, ai fini dell’applicazione delle relative maggiorazioni, si terrà conto delle ore effettivamente prestate dal lavoratore dall’inizio alla fine della prestazione, comprese le ore di lavoro straordinario collegate all’orario ordinario, purché esse siano effettuate in base a turni preordinati e non abbiano carattere di mera occasionalità.
Per il turno diurno potrà essere effettuata un’interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell’orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla Direzione dell’azienda con carattere di continuità.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di miglior favore del quale usufruiscono i linotipisti delle Città di Roma e di Palermo, in regime di turno notturno (5 ore giornaliere Città di Roma, 5 ore e mezzo giornaliere Città di Palermo) non è estensibile in alcun caso ai lavoratori di diversa qualifica anche se operanti nello stesso settore omogeneo di preparazione.
Di tale trattamento continueranno a beneficiare i linotipisti attualmente in servizio anche se riqualificati all’interno dell’azienda come tastieristi od operatori grafici nonché i lavoratori successivamente assunti quali linotipisti.
I lavoratori che verranno successivamente assunti ed immessi nel settore omogeneo della preparazione (tastierizzazione, titolazione, impaginazione) saranno assoggettati all’orario di lavoro normale previsto dal presente Contratto.

Complementari e ausiliari

Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, l’orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
Alla paga della settima ora dovrà essere aggiunto un sesto della indennità di contingenza.
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la Direzione dell’azienda e le Rappresentanze sindacali.

Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest' ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro di cui all’art. 4.
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno far ricorso al lavoro straordinario. Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente Contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione.
[…]
Quando il lavoro straordinario sia collegato con l’orario normale, la sua durata si computa di quarto d’ora in quarto d’ora quando sia prestato per ultimare l’edizione in corso; di mezz' ora in mezz' ora negli altri casi.
Il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale sarà calcolato di mezz' ora in mezz' ora con un minimo di tre ore.
[…]

Art. 13 Giorni di riposo
All’operaio che abbia una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.
Gli operai che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso. La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario.
Agli effetti della maturazione del diritto ai giorni di riposo si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall’art. 18; per gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 19 e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno (escluso il periodo di aspettativa).
Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le Rappresentanze sindacali aziendali tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo le esigenze organizzative.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.
[…]

Art. 18 Malattia e infortunio
[…]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata ma avrà diritto alla liquidazione limitatamente alla differenza tra il precedente e il nuovo minore trattamento economico. Però se la inidoneità derivi da malattia professionale od infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, deve essere assegnato a categoria inferiore.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato I), la Direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]
All’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti o comunque nel caso le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte.
Le sanzioni disciplinari, previste a titolo esemplificativo dal presente articolo, si applicano all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
[…]

Parte III - Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro
Impiegati amministrativi

L’orario giornaliero di lavoro, a tutti gli effetti del presente Contratto, è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
[…]
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto il regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi ed uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli impiegati, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11 - parte impiegati - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti 7 giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell’orario lavorativo annuale e pertanto comporta la relativa attestazione a 35 ore dell’orario di lavoro settimanale medio di fatto dell’impiegato su base annuale.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell’arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali, l’orario unico.
[…]
L’interruzione per la refezione durante l’orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della parte seconda - norme operai.
Agenzie di stampa
I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno del trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
Nota a verbale
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l’equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall’applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro e uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì.
Regimi diversi d’orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente Contratto.
Disciplina dell’orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (terzo e quarto comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell’art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest' ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L’orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30.
Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
[…]
Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Nei casi di urgenza o di particolare necessità, date le caratteristiche del settore, le aziende potranno fare ricorso al lavoro straordinario.
Nei casi, invece, di effettuazione di prestazioni straordinarie non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà e dei limiti posti dalla legge, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze sindacali.
Il lavoro straordinario programmato, eventualmente in atto nelle aziende al momento della stipulazione del presente Contratto, potrà essere assorbito con le nuove tecnologie o con la riorganizzazione della produzione.
[…]

Art. 9 Ferie
[…]
Il periodo di ferie deve essere effettivamente goduto.
[…]

Art. 11 Giorni di riposo
Agli impiegati amministrativi che abbiano una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno, spetteranno, per ogni anno solare, tredici giorni di riposo retribuiti.
Per gli impiegati tecnici, per i dimafonisti e per i telescriventisti valgono le norme relative ai giorni di riposo di cui all’art. 13 - parte seconda - norme operai.
Gli impiegati che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso.
La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario.
Agli effetti della maturazione del diritto ai giorni di riposo si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18; e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno (escluso il periodo di aspettativa).
Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le Rappresentanze sindacali aziendali tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo l’esigenza organizzativa.
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (allegato I) le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti a), b) e c);
e) licenziamento. Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1966, n. 604 (allegato H).


Parte IV - Condizioni di migliore favore
[…]
2) Condizioni di miglior favore locali
In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente Contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso.
Città di Trieste
1) Orario di lavoro
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle ore 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz' ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
[…]