Tipologia: CCNL
Data firma: 22 febbraio 1988
Validità: 22.02.1988 - 31.08.1990
Parti: Agidae e Cgil-Scuola, Sism-Cisl, Sinascel-Cisl, Uil-Scuola, Snals-Confsal, Sinasca
Settori: Servizi, Istruzione privata, Agidae

Sommario:

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
II - Classificazione
Art. 4 - Classificazione
Art. 5 - Mutamenti di qualifica
Art. 6 - Mansioni promiscue
III - Assunzione
Art. 7 - Assunzione
Art. 8 - Tirocinio
Art. 9 - Insegnanti statali
Art. 10 - Periodo di prova
Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 12 - Part-time
Art. 13 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 14 - Retribuzione mensile
Art. 15 - Paga base
Art. 16 - Indennità di contingenza
Art. 17 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18 - Prospetto paga
Art. 19 - 13a mensilità
Art. 20 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 21 - Trattamento previdenziale
Art. 22 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 23 - Commissione d’esame
Art. 24 - Supplenza personale docente
V - Orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Completamento orario
Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Festività soppresse
Art. 30 - Riposo settimanale
VI - Trattamento convittuale
Art. 31 - Vitto e alloggio
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 33 - Congedo matrimoniale
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 35 - Servizio militare
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Permessi retribuiti
Art. 38 - Permessi non retribuiti
Art. 39 - Permessi elettorali
Art. 40 - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 41 - Gite scolastiche
VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 42 - Regolamento interno
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Ammonizione scritta, multa e sospensione
Art. 45 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Preavviso di licenziamento
Art. 47 - Licenziamento per causa di forza maggiore
Art. 48 - Chiusura degli istituti
Art. 49 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 50 - Rescissione per limiti di età
Art. 51 - Decesso del lavoratore
Art. 52 - TFR
Art. 53 - Contratti formazione lavoro
X - Diritti sindacali
Art. 54 - Rappresentanza sindacale
Art. 55 - Assemblea
Art. 56 - Permessi ai dirigenti sindacali nazionali
Art. 57 - Affissioni
Art. 58 - Ritenute sindacali
Norme finali
Allegati
Allegato n. 1 - Istituzioni Agidae
Allegato n. 2 - Norme transitorie (parte economica)
Allegato n. 3 - Tetti rette
Nota di chiarimento integrativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all’Agidae (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica)

Il giorno 22 febbraio 1988, in Roma, tra l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (Agidae) e il Sindacato nazionale scuola-Cgil con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), il Sism-Cisl e il Sinascel-Cisl con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Uil-Scuola con l’assistenza dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil), lo Snals/Confsal, il Sinasca è stato stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente degli istituti di cui all’art. 1 gestiti dagli enti aderenti all’Agidae.

I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto

Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo docente e non docente dipendente dagli istituti esercitanti attività educative, di istruzione o ad esse assimilabili, secondo l’allegato n. 1, dipendenti dall’Autorità ecclesiastica.
Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

III - Assunzione
Art. 7 - Assunzione
[…]
Il contratto individuale, firmato da entrambe le parti, dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento interno dell’istituto ove esista.
[…]
All’atto dell’assunzione il personale dovrà presentare il titolo di studio quando sia obbligatorio per legge e i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana costituzione;
- libretto sanitario;
[…]

Art. 8 - Tirocinio
Il tirocinio nella scuola materna, il tirocinio infermieristico e l’eventuale tirocinio delle scuole per assistenti sociali e sanitari, non comporta, ai fini del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nessun riconoscimento né formativo né economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.

Art. 11 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra l’istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la legge n. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Ferma restando la possibilità di ricorso per l’assunzione al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l’apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, primo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario od occasionale;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno dell’istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l’aspettativa;
- in sostituzione di docenti dimissionari ad anno scolastico iniziato che non abbiano effettuato il completo preavviso, qualora la sostituzione avvenga dopo del 31 dicembre;
- per gli spezzonisti impiegati dello Stato di cui all’art. 9 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Nelle ipotesi indicate applicative della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 10 per cento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’istituto con un numero minimo di 2.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con Accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali e nazionali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell’istituto.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente Contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla legge n. 638/83.
[…]

IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 22 - Attività integrative e parascolastiche

Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, potranno essere assunti docenti con contratto a termine, secondo quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e dal DPR n. 1525 del 7 ottobre 1963, nonché la legge n. 56 del 28 febbraio 1987.
[…]

V - Orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello - 40 ore settimanali.
2° livello - 40 ore settimanali. Assistenti di convitto, assistenti di colonia e di scuole materne, bibliotecari, tecnici alle caldaie, autisti di bus, portieri centralinisti, bagnini, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, guardarobieri al convitto, infermieri, assistenti ai non autosufficienti, camerieri specializzati nel settore per mansione unica, ausiliarie di asilo nido.
38 ore settimanali. Modelli viventi.
3° livello - 40 ore settimanali. Assistenti sociali, sanitari e di asilo nido, capisala e camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, educatori di convitto, capi cuochi in possesso di diploma, infermieri professionali.
38 ore settimanali. Applicati di segreteria, aiuto economi e amministrativi.
32 ore settimanali. Doposcuolisti, istruttori di attività parascolastiche anche sportive.
24 ore settimanali. Lettori di lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello - 38 ore settimanali. Economi, segretari e responsabili amministrativi.
32 ore settimanali. Docenti scuola materna.
24 ore settimanali. Docenti scuola elementare.
18 ore settimanali. Docenti steno-dattilo e tecnico-pratici.
5° livello - 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti.
Solo in caso di necessità didattica a partire dall’anno scolastico 1984/85 possono essere assegnate ore oltre le 18 che potranno subire variazioni.
6° livello - 38 ore settimanali.
In istituti con un numero di classi fino a 9 il preside resterà a disposizione per attività di insegnamento. Il numero delle ore di insegnamento non sarà superiore a ore 12 settimanali.
[…]
La presenza del personale docente nell’intervallo del mattino è definita dal regolamento d’istituto.
[…]
Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate come da art. 14, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero non superiore alle 110 ore nell’anno, con un minimo di 60 per chi ha un orario inferiore alle ore 9 settimanali, programmate trimestralmente in collaborazione con il Collegio docenti, quali:
a) colloqui con i genitori;
b) consigli di classe;
c) scrutini trimestrali o quadrimestrali;
d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
e) attività di aggiornamento e di programmazione.
[…]
Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, il personale docente potrà essere impegnato per un tempo non eccedente il proprio orario di insegnamento, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l’assunzione. Tali attività vanno programmate col Collegio dei docenti.
[…]
La distribuzione dell’orario di lavoro per il personale non docente solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni), viene stabilita dalla direzione dell’istituto previa consultazione con le RR.SS.II.
Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell’attività scolastica, potrà essere impegnato per attività alternative previste all’atto dell’assunzione secondo le esigenze dell’istituto.
I lavoratori addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa avranno un orario di 40 ore settimanali.
Il sabato indipendentemente dalla distribuzione dell’orario settimanale è sempre considerato giorno lavorativo.
[…]

Art. 27 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
2) ottenere il pagamento come ore straordinarie.
[…]
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 120 ore annue. Di norma il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla direzione.
[…]

Art. 28 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 30 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 34 - Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e al DPR 25 novembre 1976, n. 1026.

VIII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 42 - Regolamento interno

Il regolamento interno predisposto dall’istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
e) licenziamento per mancanze.
[…]

Art. 44 - Ammonizione scritta, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell’istituto;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 45 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
[…]
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 44 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 43, salvo quanto disposto all’ultimo comma dell’art. 43.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso al materiale dell’istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]

IX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, che impedisca il pieno svolgimento della attività stabilita contrattualmente.

Art. 53 - Contratti formazione lavoro
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile le parti convengono di stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi della legge n. 863/84.
Detti contratti avranno scadenza coincidente con quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

X - Diritti sindacali
Art. 54 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, Rappresentanze sindacali di istituto aderenti alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro così composte:
- in istituti fino a 15 dipendenti un RSI per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di due;
- in istituti con oltre 15 dipendenti un RSI per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di tre: soltanto due membri nel caso di una sola O.S. presente nell’istituto.
[…]

Art. 55 - Assemblea
I dipendenti di istituti con personale superiore a 15 unità potranno riunirsi all’interno dell’istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla direzione e previo accordo con la stessa.
Il personale potrà riunirsi, anche in orario di servizio, per un massimo di 4 ore nell’anno scolastico.
Le eventuali assemblee potranno tenersi soltanto nelle ultime due ore di scuola e i docenti dipendenti dovranno comunque garantire a turno l’assistenza ai minori.
[…]

Art. 57 - Affissioni
I RSI o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro potranno affiggere in appositi spazi indicati dalla direzione e ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Allegati
Allegato n. 1 - Istituzioni Agidae
A chiarimento dell’art. 1 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro si precisa quanto segue:
a) le istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
- asili nido;
- scuole materne;
- scuola primaria;
- scuola secondaria di ogni ordine e grado;
- seminari;
- scuole speciali per minori;
- corsi di doposcuola;
- centri sportivi e culturali giovanili collegati ad istituti scolastici.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinenti quali convitti e studentati, è compresa nello stesso titolo.
b) Le istituzioni assimilabili sono a titolo esemplificativo e in quanto dipendenti dall’Autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane per alunni;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono a norma delle costituzioni o dello statuto finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza;
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio assistenziali previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare.
Il personale che presta servizio in dette istituzioni è contemplato dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro e la sua classificazione è quella dell’art. 4.
Il personale addetto alla vigilanza notturna segue il trattamento di cui all’art. 14 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nota di chiarimento integrativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro
Oggi 8 giugno 1988 l’Agidae, Associazione Gestori degli Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, e le OO.SS. Scuola Cgil-Cisl-Uil e Snals si sono incontrate per:
1) definire l’intesa su alcuni punti che faciliteranno certamente i rapporti;
2) chiarire articoli del Contratto nell’intento di evitare conflittualità sui posti di lavoro.
In merito al primo punto le OO.SS. e l’Agidae hanno convenuto che l’acquisizione e lo scambio di più significativi elementi conoscitivi attinenti al fattore lavoro nel suo complesso, rappresenti un fatto positivo per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
Le parti, pertanto, fermo restando le rispettive autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione ed intervento proprio di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione, concordano sull’opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
Formeranno oggetto di esame i seguenti argomenti:
- l’andamento dell’occupazione nel settore scuola privata religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei contratti di formazione lavoro;
- esame di particolari situazioni di istituti inquadrati in categoria superiore rispetto alle reali rette pagate, nella salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori;
- esame di controversie relative alla corretta applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti di formazione-lavoro nell’intento di raffreddare, ove possibile, il contenzioso;
- applicazione del terz’ultimo comma dell’art. 11 del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’eventuale superamento della quota stabilita dal Contratto stesso.
Per l’attuazione di quanto sopra le parti convengono sull’importanza della costituzione di Commissioni paritetiche nazionali e regionali fra rappresentanti dell’Agidae e Cgil, Cisl, Uil e Snals.
L’attività delle Commissioni paritetiche è limitata alla durata del Contratto e oltre a quanto previsto dal presente protocollo potrà essere oggetto di discussione qualsiasi argomento congiuntamente accettato.
In questo ambito potrà essere discussa la possibilità della contrattazione decentrata in istituti caratterizzati da un ordinamento scolastico diverso da quello italiano e/o in in istituti in cui le rette sono superiori del 25 per cento a quelle previste dall’allegato n. 3 del Contratto.
La Commissione paritetica nazionale predisporrà tre mesi prima della scadenza del presente Contratto un rapporto conclusivo sull’attività svolta dalla Commissione stessa, considerando anche quanto svolto dalle paritetiche territoriali.
In merito al secondo punto la Commissione paritetica nazionale rappresentata dagli stessi responsabili nazionali delle OO.SS. e dell’Associazione, ravvisa la necessità di dare chiarificazioni circa le modalità di applicazione di alcuni istituti contrattuali concordano su quanto segue:
[…]
Art. 46 - In carenza di disposizione legislativa in merito al CFL (legge n. 863/84) le parti concordano di ridurre i termini di preavviso di cui al terzo comma dell’art. 46, a un mese.
Art. 49 - L’articolo si intitola: Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente.