Tipologia: CCNL
Data firma: Servizi, Servizi appalto F.S.
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Fiis-Ausitra, Ancp e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Servizi appalto F.S.

Sommario:

Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Assunzione del personale
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Inquadramento del personale
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Servizio militare
Art. 7 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 8 - Mutamento di mansioni. Mansioni promiscue
Art. 9 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 10 - Trasferte
Art. 11 - Trasferimenti
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 14 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo
Art. 15 - Lavoro notturno
Art. 16 - Lavoro domenicale
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi
Art. 21 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 22 - Aspettativa
Art. 23 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 24 - Tutela della maternità
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Decesso del lavoratore
Art. 27 - Cessione - Trasformazione - Fallimento e cessazione dell’impresa
Art. 28 - Trattamento economico base
Art. 29 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera
Art. 30 - Corresponsione della retribuzione
Art. 31 - Scatti biennali di anzianità
Art. 32 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
1) Carico e scarico carbone

2) Addetti al carico e scarico carbone e legna
3) Indennità oltre confine
4) Indennità di confine
5) Indennità lavaggio carri
6) Indennità segagione legna
7) Indennità sgombero neve
8) Indennità caposquadra
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Quattordicesima erogazione
Art. 35 - Indumenti di lavoro
Art. 36 - Disciplina del lavoro; diritti e doveri delle parti
a) Rimprovero verbale
b) Rimprovero scritto
c) Multa fino a 4 ore
d) Sospensione (fino a 10 giorni)
• Licenziamenti disciplinari
Art. 37 - Diritti sindacali
Art. 38 - Affissioni
Art. 39 - Versamento contributi sindacali
Art. 40 - Controversie
Art. 41 - Norme generali
Art. 42 - Previdenza
Art. 43 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 44 - Difesa della salute
Art. 45 - Istituti di patronato
Art. 46 - Mensa
Art. 47 - Pari opportunità
Art. 48 - Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Art. 49 - Decorrenza e durata
Retribuzioni parametrali
Allegati
Allegato n. 1 - Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale
Allegato n: 2 - Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro Provvedimenti a carico imprese inadempienti
Allegato n. 3 - Art. 24 del CCNL 1 gennaio 1982
Allegato n. 4

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ai servizi in appalto dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato

Addì, 2 luglio 1988 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra, l’Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e secondarie - Ancp, la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil), la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), la Uiltrasporti Nazionale si è rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 gennaio 1985 per gli addetti ai servizi in appalto dalle Ferrovie dello Stato.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Nella consapevolezza dell’importanza che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione delle complesse problematiche che caratterizzano il settore ferroviario, attraverso più incisivi ed articolati rapporti tra le Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, si conviene sull’opportunità di istituire livelli di incontro fra le parti stipulanti il presente contratto, per l’esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
Livello nazionale
Ferme restando l’autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti promuoveranno almeno una volta l’anno, indicativamente nel 1o trimestre, incontri a livello nazionale al fine di esaminare:
- le linee generali del processo di sviluppo e di ristrutturazione del settore, l’assetto e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- la possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, in relazione all’evoluzione tecnologica e ad eventuali modifiche delle situazioni produttive;
- la riqualificazione del settore degli appalti di servizi ferroviari in connessione anche con gli orientamenti, le scelte e le finalità posti a base della legge di riforma F.S;
- le condizioni igieniche ed ambientali e le iniziative più idonee per il loro miglioramento;
- la ricerca di una significativa e qualificata presenza delle imprese nel settore e di una maggiore efficienza e produttività dei servizi con particolare attenzione al comparto del trasporto merci, elemento fondamentale per un riequilibrio dei modi di trasporto.
In tali incontri particolare attenzione sarà dedicata alla prefigurazione di modelli di impresa che possano presiedere alla determinazione di un sistema integrato fra le imprese stesse finalizzato ad ulteriori qualificazioni ed auspicabili estensioni di mercato.
Livello territoriale
Su richiesta di una delle parti e comunque una volta ogni sei mesi saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l’esame preventivo di specifici problemi che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di:
- esaminare le condizioni ambientali ed igienico-sanitarie che possono influire sulla salute dei lavoratori, per le conseguenti iniziative da assumere;
- analizzare i dati relativi alla quantità ed alla natura della morbilità nel settore;
- esaminare i problemi relativi al diritto alla mensa;
- esaminare le sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a determinare una maggiore efficienza e produttività del settore;
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse in materia a livello nazionale.
Nell’occasione saranno fornite informazioni preventive su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, nonché sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possono avere riflessi sulla professionalità e sull’occupazione. In tali casi le parti potranno esaminare anche la possibilità di attivare processi di mobilità, nell’ottica della salvaguardia dei livelli occupazionali.
Saranno altresì fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.
Livello aziendale
Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le RSA saranno concordati:
- ferma restando l’ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell’orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l’equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l’eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.
Fra imprese e RSA formeranno inoltre oggetto di esame:
- l’ambiente di lavoro e la tutela della salute;
- le diverse distribuzioni dell’orario di lavoro ai sensi del 12° comma dell’art. 12 e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie;
- le vertenze individuali e plurime relative all’applicazione delle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all’inquadramento del personale.
Le imprese forniranno altresì semestralmente informazioni alle RSA:
- in linea di massima sul recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell’orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- sui programmi aziendali;
- sulla scadenza dei contratti di appalto.
Ferma restando la piena autonomia delle parti per quanto concerne i rispettivi ruoli e la titolarità imprenditoriale sulle scelte organizzative e produttive, l’impresa fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni relative ai servizi ed alle modalità per la loro esecuzione, allo scopo di migliorare la qualità degli stessi attraverso la più razionale utilizzazione possibile dei diversi fattori produttivi.
Alle rappresentanze sindacali spetta di intervenire presso la direzione aziendale:
a) per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza del lavoro;
b) per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro.

Art. 3 - Contratto a termine
Per le assunzioni a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 230 e 25 marzo 1983, n. 79 (art. 8bis).
Le assunzioni con contratto a tempo determinato, per far fronte ad esigenze stagionali, saranno segnalate, possibilmente in via preventiva, alle RSA
Le RSA potranno esaminare con la direzione aziendale tutti gli eventuali aspetti connessi alle assunzioni stesse.
[…]

Art. 4 - Inquadramento del personale
[…]
Dichiarazioni a verbale
Profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazione ai livelli di inquadramento.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l’impresa e la RSA procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, da sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell’equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale.
Relativamente all’inquadramento del personale delle officine, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 1988 per definire i relativi profili ed esemplificazioni.
[…]

Art. 8 - Mutamento di mansioni. Mansioni promiscue
[…]
Qualora in azienda si presenti la necessità di coprire posti resisi vacanti la direzione aziendale, prima di procedere a nuove assunzioni, valuterà la possibilità di provvedere a tale esigenza attraverso movimenti interni del personale già occupato, informandone le rappresentanze sindacali aziendali.
Qualora il lavoratore addetto a mansioni particolarmente pesanti venisse a trovarsi nelle condizioni fisiche, clinicamente accertate e documentate, di non poter svolgere tali mansioni, l’impresa, sentita la RSA, valuterà la possibilità di un suo diverso utilizzo.

Art. 12 - Orario di lavoro
La durata normale dell’orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni lavorativi.
[…]
Per gli addetti ai servizi di bagagli registrati e colli celeri o di deposito bagagli a mano e per gli addetti a servizi di guardianaggio e custodia la durata dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, fermo restando il carattere di discontinuità delle prestazioni effettuate.
Per i pulitori viaggianti, attese le caratteristiche e le esigenze tecniche del servizio, la prestazione normale giornaliera può raggiungere le 10 ore, fermo restando la media di 40 ore settimanali in 5 giorni lavorativi.
La prestazione settimanale dei pulitori viaggianti sarà considerata completamente effettuata anche se la durata effettiva nel turno predisposto raggiunge le 36 ore settimanali. Nel caso in cui non si raggiungano le 36 ore il lavoratore è tenuto a completare l’orario settimanale di lavoro in servizi a terra.
L’impresa, ai fini del raggiungimento dell’orario settimanale, può comandare ai lavoratori di cui al comma precedente l’esecuzione di prestazioni anche in altri servizi ferroviari gestiti dalla stessa impresa nell’ambito del medesimo impianto. Per il computo dell’orario di lavoro effettuato da pulitori viaggianti si considera l’ora preventivamente fissata dall’impresa e quella reale di arrivo del treno comandato nonché il tempo per le operazioni accessorie in quanto espletate.
Sulla base delle esigenze di servizio potrà essere concordata una diversa distribuzione e/o turnazione che realizzi comunque a cicli, nell’anno, una prestazione media di 40 ore settimanali.
Le prestazioni orarie oltre i limiti di cui innanzi vanno compensate come previsto al successivo articolo 14.
Nessun compenso per l’eventuale prolungamento orario è dovuto ai lavoratori nei casi di accomodamento dei turni predisposti dalla impresa, convenuto fra i lavoratori stessi.
Resta fermo il carattere di discontinuità delle lavorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’impresa per la presentazione sul luogo del lavoro per l’inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, compresi nell’orario predisposto gli eventuali periodi di inoperosità.
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’impresa nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che tali turni siano, nell’ambito delle prestazioni tipiche dei vari servizi, disposti in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra i lavoratori garantendo a ciascuno il riposo giornaliero e quello settimanale.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall’impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turni continui il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite di due ore.

Art. 13 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende possono avere temporanee esigenze di maggiore servizio, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
Con riferimento a quanto sopra le aziende, riscontrata l’esigenza di ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità, adotteranno nel predetto periodo orari settimanali, consistenti nel prolungamento a regime normale dell’orario di lavoro settimanale in presenza di maggiore richiesta di servizio, per un massimo di 72 ore e fino al limite di 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
[…]
Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati, entro il 15 del mese precedente, i turni di lavoro in regime di flessibilità relativi al mese successivo. Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste. Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono formeranno oggetto di esame su iniziativa delle organizzazioni sindacali territoriali.
Nel caso di articolazione della predetta turnazione in sei giorni non potranno essere richieste prestazioni in sesta giornata per più di due settimane consecutive.
I riposi compensativi di cui al 2° comma dovranno essere goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui siano maturati.
Chiarimento a verbale
Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste nelle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 17 del CCNL, né, nel caso di settimana corta (5-2), nel secondo giorno di riposo.

Art. 14 - Lavoro oltre i limiti contrattuali e festivo
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte.
Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
[…]
Le ore straordinarie non potranno superare il limite di 150 ore annue.
Salvo i casi di eventi improvvisi ed imprevedibili le prestazioni straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 17 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio il riposo settimanale dovesse essere spostato in altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio, prestabilito almeno 6 giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 45 per cento della paga tabellare di una giornata lavorativa.

Art. 19 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse e l’impresa è tenuta ad assegnarle.
Il periodo feriale di cui al 1° comma dovrà essere interamente effettuato entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
[…]

Art. 20 - Permessi - Assenze - Interruzioni e sospensioni di lavoro - Recuperi
[…]
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui ai precedenti commi e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata, e il recupero si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 24 - Tutela della maternità
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio le parti si richiamano alle norme di legge in materia.

Art. 32 - Lavoro a cottimo - Indennità varie
1) Carico e scarico carbone

Ove se ne ravvisi l’opportunità, le tariffe di cottimo per il carico e lo scarico del carbone saranno fissate dall’impresa in modo da garantire, nei casi e per i periodi normalmente considerati, al dipendente di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 22,50 per cento del minimo della paga giornaliera tabellare. Nel caso in cui il dipendente lavorante a cottimo non riesca, per cause a lui non imputabili, a conseguire il minimo di cui al comma precedente, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

2) Addetti al carico e scarico carbone e legna
Al personale che non lavora a cottimo vengono corrisposte le seguenti indennità:
- lavoratori addetti alla rifornitura a braccia di carbone alle locomotive, carri V.I.R., ecc. anche con l’ausilio del nastro trasportatore: L. 1.500 per ogni tonnellata
- lavoratori addetti al carico a braccia di carbone e legna da terra ai carri anche con l’ausilio del nastro trasportatore: L. 900 per ogni tonnellata
- lavoratori addetti allo scarico a braccia di carbone e legna dai carri a terra anche con l’ausilio del nastro trasportatore: L. 600 per ogni tonnellata
Le indennità di cui al precedente comma sono elevate, rispettivamente, a L. 1.800, L. 1.080, L. 720 per ogni tonnellata, a decorrere dal 1 settembre 1988.

5) Indennità lavaggio carri
Ai lavoratori addetti al lavaggio carri bestiame sarà corrisposta un’indennità pari a L. 450 per ogni ora effettiva di lavoro, computabile agli effetti del trattamento per ferie, festività, gratifica natalizia, 14a erogazione, preavviso e trattamento di fine rapporto.
Tale indennità sarà elevata a L. 540 a decorrere dal 1 settembre 1988.

6) Indennità segagione legna
Ai lavoratori che provvedono alla segagione della legna con macchine elettriche e a scoppio è corrisposta un’indennità di L. 750 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
Tale indennità, se erogata a carattere fisso e continuativo, è computabile ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, del TFR, del trattamento per festività, ferie, gratifica natalizia e 14a erogazione.
L’importo di cui al 1o comma è elevato a L. 850 a decorrere dal 1 settembre 1988.

7) Indennità sgombero neve
Per i lavoratori chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve è istituita un’indennità pari al 10% della retribuzione tabellare oraria e della quota oraria dell’indennità di contingenza, da corrispondersi per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse.
Tale indennità non è computabile in alcun istituto contrattuale ed assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati salva l’applicazione, in quanto più favorevole, dei trattamenti stabiliti dalle competenti autorità locali.

Art. 35 - Indumenti di lavoro
Le imprese forniranno gratuitamente a tutto il personale (esclusi i pulitori viaggianti):
a) due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) invernali e due abiti da lavoro (giubbotto e pantaloni o indumenti equivalenti) estivi ogni due anni;
b) un paio di scarpe invernali ed uno estivo ogni due anni.
Ai pulitori viaggianti dovranno essere forniti gratuitamente:
- un paio di scarpe invernali ed uno estivo ogni due anni;
- una divisa invernale ed una estiva ogni anno composta da 2 pantaloni, 1 giacca o giubbotto, 2 camicie, 1 berretto;
- un abito da lavoro invernale (giubbotto e pantaloni) ed uno estivo (giubbotto e pantaloni) ogni due anni a coloro che svolgono anche prestazioni a terra;
- indumenti protettivi saranno forniti gratuitamente dalle imprese, in relazione alla natura delle prestazioni lavorative e per i servizi espletati.
La dotazione gratuita degli indumenti da lavoro e protettivi dovrà essere assegnata anche ai lavoratori nuovi assunti.
Il personale che usufruisce delle dotazioni gratuite è obbligato ad indossare gli indumenti in servizio e a curarne la buona conservazione.
L’eventuale fornitura di scarponi esclude la fornitura di cui al punto b) del primo comma.
La fornitura degli indumenti sarà concordata con la rappresentanza sindacale.
La spesa per la fornitura degli indumenti normali e protettivi non potrà complessivamente superare l’importo massimo di L. 18.450 mensili procapite.
Tale importo è elevato a L. 22.000 mensili procapite dal 1 gennaio 1989.
Con decorrenza 1 gennaio 1990, l’importo anzidetto valevole per l’anno 1989 sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell’indice Istat riferito ai prezzi generali all’ingrosso (Tav. 13/1).

Art. 36 - Disciplina del lavoro; diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalle leggi e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari o strumenti e quanto altro a lui affidato.
In relazione al disposto di cui al 1° comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si portano a conoscenza del personale i provvedimenti che potranno essere adottati in relazione alla violazione, da parte del dipendente, delle norme di legge, contrattuali e aziendali regolanti il rapporto di lavoro.
Le mancanze del lavoratore possono comportare, a seconda della gravità, i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione globale giornaliera;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.

a) Rimprovero verbale
Comportano il rimprovero verbale le omissioni e gli errori di lieve entità nonché le infrazioni disciplinari lievi ed occasionali.

b) Rimprovero scritto
Comportano il rimprovero scritto la recidiva alle infrazioni di cui al punto a) nonché la maggiore gravità delle stesse.
Esemplificazioni:
- inosservanza dell’obbligo dell’uso degli indumenti di lavoro forniti dalla Società
- inosservanza delle prescrizioni e delle norme aziendali, salvo quanto previsto ai punti successivi.

c) Multa fino a 4 ore
Comportano la sanzione della multa le infrazioni di cui ai punti a) e b) di gravità e/o di frequenza maggiore rispetto a quelle relative ai rimproveri verbali o scritti, ed altre per le quali, a causa della maggiore gravità, non vengano preventivamente applicati i provvedimenti sopra indicati.
Esemplificazioni:
- inosservanza all’obbligo dell’uso degli indumenti protettivi
- trascuratezza nell’eseguire il lavoro affidato
- ritardata segnalazione di assenza per malattia rispetto ai termini contrattuali di cui al 1° e 2° comma dell’art. 23
- inosservanza delle istruzioni ricevute, degli ordini di servizio e delle disposizioni scritte
- uso negligente delle dotazioni di proprietà aziendale, per il quale sia stato precedentemente applicato il rimprovero scritto
- comportamento non corretto verso i colleghi di lavoro e gli utenti, per il quale sia stato precedentemente applicato il rimprovero scritto
[…]
- sospensione del lavoro senza giustificato motivo.

d) Sospensione (fino a 10 giorni)
Comportano il provvedimento di sospensione le infrazioni di cui al punto c), di gravità e/o di frequenza maggiore rispetto a quelle relative alla multa ed altre per le quali, a causa della maggiore gravità, non vengono preventivamente applicati i provvedimenti sopra indicati.
Si riportano di seguito in via esemplificativa le mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento di sospensione:
a) sospensione fino ad un massimo di 5 giorni:
- esecuzione delle prestazioni in modo non conforme ai requisiti tecnici qualitativamente previsti, per la quale sia stata precedentemente applicata la multa
- danneggiamento colposo del materiale aziendale o di quello ferroviario, con facoltà di rivalsa per i relativi addebiti, per il quale sia stata precedentemente applicata la multa
- comportamento litigioso nell’ambito aziendale per il quale sia stata precedentemente applicata la multa
b) sospensione da 6 a 10 giorni:
- abbandono anche temporaneo del proprio posto di lavoro senza preventiva autorizzazione
- esecuzione senza permesso di lavori nell’Azienda per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro
- rifiuto di prestare l’attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dai superiori
- stato di ubriachezza
- lavoratore che utilizzi per fatti estranei all’attività lavorativa i locali adibiti ai servizi aziendali o all’interno di vetture ferroviarie in sosta
- lavoratore che si addormenti durante l’orario di lavoro
- mancato rispetto delle norme anti-infortunistiche e di sicurezza del lavoro
- inosservanza dell’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie di cui all’art. 23 del CCNL
[…]
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale turnista senza aver avuto la sostituzione nei termini contrattuali.

Licenziamenti disciplinari
Il licenziamento con TFR e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
In relazione al disposto di cui al 1° comma dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 si riportano di seguito in via esemplificativa alcune mancanze per le quali può essere adottato il provvedimento del licenziamento.
Per tale provvedimento trovano applicazione le sole previsioni di cui ai commi 2°, 3° e 5° dell’art. 7 della predetta legge.
Esemplificazioni:
- recidiva nella stessa inadempienza per la quale sia stato inflitto il provvedimento della sospensione nei 12 mesi precedenti
[…]
- reiterato rifiuto a svolgere le prestazioni dovute
- diverbio litigioso con vie di fatto nell’ambito aziendale, qualora sia stata precedentemente applicata la sospensione fino a 10 giorni
- danneggiamento doloso, opportunamente accertato, di materiale dell’azienda o di materiale ferroviario
[…]
- rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 37 - Diritti sindacali
[…]
Le assemblee dei lavoratori possono essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali esterne.
Il diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra compatibili.
[…]
Chiarimento a verbale
Per rappresentanza sindacale, termine ricorrente nel CCNL, si intende il Consiglio dei Delegati.
In assenza del Consiglio dei Delegati per "Rappresentanza Sindacale" si intendono le RSA di organizzazione.
Le funzioni esercitate dalle predette strutture sindacali aziendali sono quelle che le leggi e il CCNL demandano alle stesse, alle quali si aggiungono quelle attribuite alle Commissioni interne dall’accordo interconfederale 18 aprile 1966.
[…]

Art. 38 - Affissioni
Presso i posti di lavoro l’impresa metterà a disposizione appositi spazi per l’affissione di comunicazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, regionali, provinciali o locali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Le Segreterie nazionali preciseranno all’impresa, tramite l’Ausitra o l’Ancp, i nominativi dei responsabili autorizzati alla firma delle predette comunicazioni.
Della comunicazione da affiggere verrà contemporaneamente informata l’impresa mediante consegna di una copia della stessa.

Art. 40 - Controversie
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’impresa tramite le rappresentanze sindacali aziendali, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.

Art. 41 - Norme generali
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Precisazione a verbale
L’impiego dei lavoratori adolescenti è disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977. Le parti si danno atto che le retribuzioni di cui alla tabella allegata al contratto si intendono riferite agli orari contrattuali di lavoro.

Art. 44 - Difesa della salute
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell’integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l’applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l’integrità dei lavoratori;
- controllare l’applicazione concreta delle misure che l’azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell’informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all’ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad una politica di controllo della condizione ambientale:
1) Il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l’indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate.
2) Il registro dei dati biostatistici che deve contenere l’indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore; le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.
Le parti ravvisano l’opportunità di realizzare in maniera omogenea l’intervento igienico ambientale demandando ad un unico soggetto le funzioni della vigilanza sulla conformità degli ambienti di lavoro alle disposizioni in tema di igiene del lavoro, e la definizione degli accertamenti occorrenti per il controllo della salute dei lavoratori esposti a rischi, prendendo atto della riconosciuta competenza del Servizio Sanitario F.S. in materia.
Qualora non venissero concrete risposte dal suddetto Servizio Sanitario, sull’argomento saranno definite modalità e criteri con soggetti diversi previo esame fra le parti.
Al fine di realizzare gli interventi applicativi derivanti dall’accertamento suddetto, qualora il Servizio Sanitario F.S. non fosse in grado di rispondere in toto o parzialmente a quanto previsto, potranno essere ricercati altri organismi pubblici o privati, possibilmente di comune accordo fra le parti.

Art. 48 - Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Le parti stipulanti confermano l’accordo 10 ottobre 1950 e la relativa precisazione a verbale in merito all’osservanza dei CC.CC.NN.LL. e si riservano di incontrarsi per un eventuale perfezionamento della normativa (cfr. all. 3).

Allegati
Allegato n: 2 - Obbligo di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro Provvedimenti a carico imprese inadempienti
Addì 10 ottobre 1950 in Roma, tra la Federazione nazionale ausiliari traffico e trasporti complementari (Ausitra) e il Sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari (Silaf), la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico (Filtat)
- in riferimento a quanto disposto dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato per la inclusione nei contratti di appalto, nelle convenzioni di cottimo e nelle lettere commerciali, di una clausola in base alla quale la impresa aggiudicataria di servizi in appalto dell’Amministrazione ferroviaria assume l’impegno di applicare nei riguardi di tutti i lavoratori dipendenti (e se Cooperative anche nei confronti dei propri soci), sia le condizioni salariali che quelle normative dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali, raggiunti nel settore al quale si riferiscono i lavori appaltati;
- avuto presente gli studi in corso per il ripristino dell’albo nazionale delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell’Amministrazione ferroviaria, di cui al decreto-legge n. 389 del 23 febbraio 1939;
- nell’intento di contribuire - nello spirito delle comunicazioni fatte dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato alla Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari con nota n. Pag. 31/R3/182564 data 5 ottobre 1950 - ad eliminare gli abusi per inadempienze contrattuali, fornendo all’occorrenza all’Amministrazione ferroviaria, ogni più utile e documentata informazione circa le imprese inadempienti, per l’adozione di eventuali provvedimenti a carico delle stesse da parte dell’Amministrazione predetta;
si conviene:
1. Le aziende, al momento della corresponsione della retribuzione, da liquidarsi periodicamente nella misura e secondo le norme contrattuali vigenti, dovranno provvedere a consegnare ai lavoratori busta o prospetto paga o documento equipollente, contenente la specifica degli elementi che compongono la retribuzione, comprese le indennità eventuali, nonché distintamente le singole trattenute e la paga netta effettivamente corrisposta. Su tale documento dovranno essere inoltre indicate: la ragione sociale dell’impresa, il nome del lavoratore ed il periodo di paga cui le mercedi si riferiscono. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta pagata, dovrà essere presentato all’atto del pagamento stesso.
2. Su segnalazione di una delle Organizzazioni dei lavoratori, parti stipulanti del presente accordo, di infrazioni od inadempienze contrattuali da parte di singole imprese, la Federazione nazionale ausiliari traffico e trasporti complementari assume impegno di pronto intervento, diretto e per il tramite di propri Organi di collegamento periferici, presso l’impresa interessata, per gli accertamenti ed i chiarimenti del caso.
Accertata la infrazione o la inadempienza e persistendovi la impresa ovvero riuscito comunque vano il tentativo di intervento di cui innanzi, se ne darà atto con verbale, sottoscritto dalle parti, da trasmettere alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato per gli adempimenti ed eventuali provvedimenti di propria competenza.
Le organizzazioni stipulanti potranno proporre alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, a carico delle imprese recidive in infrazioni ed inadempienze contrattuali, la rescissione in tronco degli appalti in corso e la esclusione dall’invito a partecipare a nuove gare di appalto.
3. In caso di mancato accordo tra le Operazioni stipulanti, circa il riconoscimento di infrazioni o inadempienze denunciate a carico di una o più imprese, si seguirà la normale procedura per le vertenze collettive di lavoro.
4. Le parti, come innanzi costituite, si presenteranno in ogni caso scambievole assistenza per la rilevazione e la più pronta eliminazione di casi di mancata o errata applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali in vigore per il settore dei servizi in appalto dall’Amministrazione ferroviaria.
5. La durata del presente accordo è stabilita sino alla data del 31 dicembre 1951, con intesa di successiva tacita proroga di anno in anno, se non disdettato da una delle parti stipulanti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata R.R.
La disdetta predetta spiegherà efficacia nei soli confronti delle parti che ne avranno assunto l’iniziativa e che l’avranno ricevuta.
Del che viene redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto in sette copie, per la consegna di una copia al Gabinetto di S.E. il Ministro dei trasporti, una copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale F.S., due copie al Ministero del lavoro - Direzione generale rapporti lavoro, tre copie per ciascuna alle parti stipulanti.
Precisazione a verbale
Si precisa che l’obbligo delle Cooperative ad applicare, anche nei confronti dei propri soci, sia le condizioni salariali che quelle normative dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi sindacali si applica anche ai trattamenti economici dovuti dagli istituti previdenziali e mutualistici.
Nel caso in cui tali trattamenti, per particolari norme di legge, risultino inferiori a quelli erogati dai predetti istituti al personale dipendente, le Cooperative sono tenute alle relative integrazioni al fine di assicurare ai propri soci un trattamento globalmente non inferiore.