Categoria: 1989
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Tipologia: CCL
Data firma: 27 luglio 1989
Validità: 01.01.1988 - 31.12.1990
Parti: Enel e Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil e Faile-Cisal* e Cisnal-Energia*
Settori: Servizi, Elettricità, Enel
Note: * Il CCL è stato sottoscritto da Faile e Cisnal il 28 luglio 1989

Sommario:

Premessa - Rapporti Enel - Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente
Protocollo sulle pari opportunità
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Orario di lavoro
Capitolo aggiuntivo
Art. 4 - Reperibilità
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche
Art. 9 - Aspettativa
Art. 10 - Tutela della maternità
Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Art. 12 - Servizio militare - Benemerenze combattentistiche
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
Art. 15 - Cantieristi
Art. 16 - Rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento
Art. 17 - Classificazione del personale - Retribuzione
Tabella A - Minimi mensili di stipendio e paga
Tabella B - Supplementi dei minimi
Tabella C - Livelli salariali di categoria
Tabella D - Livelli salariali di categoria (mansioni statiche)
Tabella E - 4° livello salariale di categoria "ad personam"
Tabella F - Livelli di funzione
Protocollo sui lavori a stralcio della Commissione paritetica nazionale per l’individuazione dei livelli professionali
Allegato A - Argomenti da esaminare a stralcio da parte della Commissione paritetica nazionale
Art. 18 - Quadri
Allegato - Criteri per l’attribuzione degli emolumenti di cui ai commi dodicesimo e quattordicesimo dell’art. 18 - Quadri
Art. 19 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati
Art. 20 - Lavoratori studenti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Mutamento temporaneo di mansioni - Passaggio di categoria
Art. 23 - Partecipazione del personale in servizio ai concorsi esterni
Art. 24 - Scelta del personale
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Aumenti biennali
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 28 - Incentivazione della produttività
Art. 29 - Assegno di nuzialità
Art. 30 - Assicurazioni
Art. 31 - Indennità varie
Indennità alta montagna

Indennità disagiata residenza
Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
Indennità rischio
Indennità per il possesso di certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
Lavoratori addetti a centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione
Indennità "Capo-formazione"
Indennità zona malarica
Indennità per lavori in galleria o in caverna
Indennità lavori gravosi
Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione
Indennità macchine dei centri di teleinformatica e macchine ausiliarie
Indennità macchine agli addetti a stazioni di lavoro per l’informatica
Indennità macchine agli addetti a sistemi di videoscrittura
Indennità lavori sotto tensione
Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l’esecuzione di saldature
Indennità centralinisti telefonici non vedenti
Art. 32 - Rimborso spese per istruzione figli
Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
A) Alloggio
B) Vestiario
C) Energia elettrica
Art. 34 - Doveri del lavoratore
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
Art. 36 - Assistenza di malattia
Art. 37 - (Attività ricreative, culturali, assistenziali)
Art. 38 - Consigli dei delegati
Art. 39 - Ambiente di lavoro
Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 41 - Norme aziendali
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Art. 45 - Certificato di lavoro
Art. 46 - Inscindibilità del Contratto
Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
Art. 49 - Interpretazione del Contratto
Art. 50 - Mense e spacci aziendali
Art. 51 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sul "Mezzogiorno"
Allegato 2 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali sul "calendario dei confronti sui progetti di riassetto organizzativo"
Allegato 3 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "assunzioni"
Allegato 4 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "pari opportunità"
Allegato 5 - Orario flessibile con compensazione ultragiornaliera: criteri applicativi (orario ripartito su 5 giorni settimanali)
Allegato 6 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di attività dei lavoratori "guardiadighe"
Allegato 7 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "part-time"
Allegato 8 - Assunzioni a part-time a tempo indeterminato
Allegato 9 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di sperimentazioni di cui al "Capitolo aggiuntivo" all'art. 3
Allegato 10 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "dotazione di apparecchiature cercapersone al personale reperibile"
Allegato 11 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "pronto intervento"
Allegato 12 - Trattamento turnisti
Allegato 13 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di lavoratori addetti a turni continui avvicendati
Allegato - Elenco gruppi impianti termoelettrici con indicazione dei pool in base ai dati di esercizio relativi all’anno 1988
Allegato 14 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "azioni di volontariato"
Allegato 15 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "alcoolismo"
Allegato 16 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "AIDS"
Allegato 17 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "malattia oncologica"
Allegato 18 - Accordo quadro cantieristi
Allegato 19 - Trattamento ai dipendenti inviati all’estero
Allegato - Trattamento economico e normativo del personale inviato all’estero per attività di assistenza e consulenza tecnica
Allegato 20 - Misure di carattere economico e normativo nei confronti dei lavoratori con mansioni "statiche" (con gli aggiornamenti derivanti dal CCL 21 febbraio 1989)
Allegato 21 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di revisione dell’inquadramento di talune qualifiche essenzialmente di gruppo A
Allegato 22 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di decorrenza degli inquadramenti derivanti dalla revisione del progetto DDI e da future modifiche organizzative
Allegato 23 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "guardiacanali"
Allegato 24 - Scambio di corrispondenza fra le Parti in tema di "Art. 17 - Esemplificazioni delle qualifiche"
Allegato 25 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di dipendenti di categoria As titolari del livello di professionalità 16 per cento e 8 per cento al 31 dicembre 1988
Allegato 26 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di livelli salariali
Allegato 27 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di effetti economici derivanti dall’introduzione del nuovo sistema di classificazione
Allegato 28 - Corresponsioni anno 1988 (Accordo 13 gennaio - 21 febbraio 1989)
Allegato 29 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "formazione quadri"
Allegato 30 - La categoria quadri nell'area della Ricerca
Allegato 31 - La categoria quadri nell’area della progettazione della Direzione delle costruzioni
Allegato 32 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "Art. 19 - Colloquio a conclusione delle azioni di inserimento al lavoro"
Allegato 33 - Art. 24 - Punteggi da attribuire nelle scelte del personale
Allegato 34 - Art. 24 - Ambiti di partecipazione alle scelte
Allegato 35 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "mancata copertura di posti resisi vacanti"
Allegato 36 - Art. 24 - Definizione della "rosa" di candidati da sottoporre a scelta
Allegato 37 - Protocollo sull’applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda
Allegato 38 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "stanziamento per incentivazione della produttività"
Allegato 39 - Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione
Allegato 40 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "personale addetto ad impianti nucleotermoelettrici"
Allegato 41 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "lavori sotto tensione"
Allegato 42 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di iniziative a favore dei centralinisti non vedenti
Allegato 43 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di vestiario
Allegato 44 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di ambiente di lavoro
Allegato 45 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "avvicendamento"
Allegato 46 - Lettera dell'Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di "avvicendamento di personale addetto a turni continui avvicendati"
Allegato 47 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "tempi di corresponsione del TFR"
Allegato 48 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto Verbale di accordo
Documento allegato - Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297
Allegato 49 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Allegato 50 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di consultazioni 1989 / 1990
Allegato 51 - Documento in materia di "appalti"
Allegato 52 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di "impegni" derivanti dal rinnovo del CCL 22 aprile 1986

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti elettrici dell'Enel

Addì 27 luglio 1989, in Roma, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel), la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil); in relazione all’accordo sindacale del 13 gennaio 1989 ratificato il successivo 21 febbraio, a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel del 22 aprile 1986 scaduto il 31 dicembre 1987, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.

Addì 28 luglio 1989 in Roma, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel), la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia (Faile-Cisal) in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24 febbraio 1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel scaduto il 31 dicembre 1987, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell’art. 47 del CCL precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 26 settembre 1985.

Addì 28 luglio 1989 in Roma, l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel), la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal-Energia) in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24 febbraio 1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell’Enel scaduto il 31 dicembre 1987, si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell’art. 47 del CCL precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 24 settembre 1985.

Premessa - Rapporti Enel - Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente
1. Con riferimento alle richieste avanzate nel tempo dalle organizzazioni sindacali Fnle, Flaei e Uilsp intese ad instaurare e consolidare - pur nella distinzione di ruoli fra Azienda e Sindacati - un tipo di rapporto politico con gli Amministratori dell’Ente volto alla ricerca della massima convergenza possibile sulle principali scelte aziendali, l’Enel, consapevole del ruolo dei Sindacati nella vita del Paese, conferma di voler corrispondere a dette richieste nell’intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.
2. In relazione a quanto sopra, l’Enel - fermo restando il potere decisionale riservato dalla legge al Consiglio di Amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell’azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile a consolidare un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate organizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell’Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compreso il piano triennale di andamento della consistenza del personale) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
3. Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il consiglio - nella sua collegialità - od il Presidente dell’Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
4. Gli incontri saranno promossi dall’Ente, o richiesti dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall’invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Tenuto conto dell’esigenza di tempestività di decisione in materia, l’ente potrà indicare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto.
5. A conclusione del confronto, a cura dell’Enel, previo riscontro con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, le risultanze del confronto stesso saranno tradotte in un documento che, riassumendone l’andamento, puntualizzerà le posizioni così come espresse dalle Parti ed individuerà gli eventuali momenti di verifica.
6. Per quanto riguarda in particolare la politica occupazionale, il relativo confronto avrà cadenza triennale e riguarderà il piano di andamento della consistenza del personale articolato per grandi aree di attività.
7. Per quanto riguarda il confronto sul programma annuale di attività, esso sarà svolto entro il mese di giugno dell’anno precedente a quello cui si riferisce il programma. Tale confronto avrà ad oggetto gli sviluppi previsti della attività dell’ente, nell’ambito degli orientamenti di gestione formulati dal vertice aziendale. Saranno in particolare oggetto di esame i programmi di ricerca, di investimento con le collegate ricadute occupazionali connesse agli investimenti previsti nonché le previsioni economico-finanziarie. Saranno poi fornite informazioni sull’andamento delle prestazioni di terzi e - secondo quanto previsto al precedente sesto comma - sulla dinamica della risorsa personale. La documentazione da inviare preventivamente ai sensi del precedente quarto comma, oltre ai dati relativi al suddetto programma annuale, comprenderà anche i dati dell’ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggiore rilievo; detta documentazione sarà articolata per Unità territoriali (Compartimenti - Distretti) e per aree funzionali, nonché - per quanto possibile - per tipo di attività, e ciò allo scopo di consentire anche una valutazione dell’entità delle commesse e degli appalti che interessano i vari settori industriali. Inoltre, l’Ente darà informativa sul programma di assunzioni che intende realizzare nell’anno successivo, in attuazione degli orientamenti contenuti nel piano triennale, fornendo in anticipo dati opportunamente articolati per compartimenti (Settori compartimentali, Distretti), Settori produzione e trasmissione, centri di progettazione e costruzione e Sedi distaccate dalla Direzione delle costruzioni, centri di ricerca e per livelli di scolarità.
8. Per quanto riguarda progetti innovativi di portata generale in tema di ristrutturazioni e di organizzazione del lavoro, l’ente in sede di preventivo confronto informerà le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali circa l’intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni, indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione. Nel corso di tali sperimentazioni, apposite commissioni tecniche Enel-organizzazioni sindacali, formate da esperti di norma dell’area interessata, acquisiranno le informazioni circa l’andamento delle stesse per rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutare i risultati della sperimentazione e l’eventuale introduzione definitiva del progetto sperimentato. Dette sperimentazioni avranno pertanto carattere di reversibilità.
9. Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro, nonché il programma annuale di attività, le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici agli adempimenti previsti dall’art. 48, CCL
10. Al fine di migliorare il sistema di informazioni a livello nazionale in materia di innovazioni tecnologiche di portata generale, l’Enel si impegna a favorire, attraverso l’individuazione di precisi punti di riferimento della struttura aziendale, l’acquisizione da parte delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di informazioni in presenza di progetti aziendali definiti, finalizzati a migliorare l’efficienza operativa.
11. A livello regionale, l’Enel - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra regioni ed Enel e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette organizzazioni sindacali, eventualmente assistite dalle confederazioni, relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.

Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.
2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell’ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l’espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.
3. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell’ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’ente stesso;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
Dichiarazione a verbale
Trattamento economico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 - Si chiarisce che le pattuizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 non contrastano con il diritto o la possibilità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di trattare con l’Enel la definizione del trattamento economico spettante ai lavoratori di cui alle citate lettere a) e b).

Art. 3 - Orario di lavoro
1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla direzione d’accordo con il consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario. Laddove sia previsto, l’intervallo meridiano non può essere inferiore a 45 minuti.
2. La durata normale settimanale della prestazione è fissata in 40 ore per tutti i lavoratori, è ridotta a 39 ore a decorrere dal 1 maggio 1987 ed è ulteriormente ridotta a 38 ore a decorrere dal 1 luglio 1990. Dette riduzioni non sono applicabili ai lavoratori di cui ai successivi commi decimo e undicesimo, né a quelli di cui al "Capitolo aggiuntivo" del presente articolo - limitatamente ai periodi di sperimentazione - ai quali si applicano le specifiche riduzioni di orario (rispetto alle 40 settimanali) previste dalle rispettive norme.
3. L’orario settimanale di cui sopra è ripartito in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.
4. Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.
5. Ai lavoratori cui la Direzione richieda di prestare servizio in luogo diverso dall’abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l’orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione oraria per le prime tre ore giornaliere ed al 100 per cento della retribuzione oraria per le ore eccedenti tale limite.
6. Le ore occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro nell’interno della zona - il cui perimetro va definito in sede locale tra la direzione ed il consiglio dei delegati - e alla quale il lavoratore è abitualmente addetto, non sono retribuite.
7. Nella eventualità che il lavoratore debba presentarsi ad un posto di riunione nell’ambito della zona di lavoro per essere trasportato altrove, l’orario di lavoro decorre dall’ora fissata per la presentazione e le ore occorrenti per il rientro al posto di riunione o all’abituale posto di lavoro vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
8. Il lavoratore che, non potendosi svolgere un lavoro programmato, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul posto di lavoro nel giorno non lavorato in relazione alla distribuzione in cinque giorni dell’orario di lavoro settimanale o nel suo giorno di riposo settimanale o in giorno riconosciuto festivo ai sensi dell’art. 5 del presente contratto, ha diritto a percepire per il disagio una indennità pari a tre ore di normale retribuzione oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
3) Ripartizione dell’orario di lavoro
[…]
L’orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell’art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla direzione interessata d’accordo con il consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l’orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l’esigenza di ridurre l’indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d’accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.
Per motivi stagionali o contingenti, anche laddove è in atto la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.
[…]
5) Orario flessibile
Su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile" nell’ambito della giornata lavorativa, ferma restando la possibilità di prevedere, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, orari fissi particolari od individuali, anche in relazione a quanto contemplato dal penultimo comma della terza dichiarazione a verbale annessa all’articolo stesso.
Per quanto concerne l’orario flessibile con compensazione ultragiornaliera, valgono i criteri applicativi contenuti nel documento allegato al presente Contratto, ferma restando la possibilità di optare per il mantenimento - per l’intera Unità organizzativa interessata - di forme diverse di flessibilità con compensazione ultragiornaliera eventualmente già in atto alla data del 1 gennaio 1989.
6) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti
Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell’orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.
La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.
7) Lavoratori in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise
In relazione alla durata settimanale dell’orario di lavoro di cui ai commi decimo e undicesimo del presente articolo, nell’ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.
L’attuazione del "turno a 6" comporta l’impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell’indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell’art. 6, per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).
Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l’intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio.
A tal fine, le parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad esempio: reperibilità; eventuale costituzione di posizioni di riserva) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie. Lo schema di turno, inoltre, dovrà esser tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell’art. 25.
L’Enel si impegna a che l’intervento del dipendente per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l’intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un’indennità pari al 100 per cento della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tal fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.
[…]
10) Intervallo meridiano
Con riferimento a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le Parti si danno atto che restano salvi accordi sindacali locali già esistenti in materia.
[…]
12) Turni di lavoro
L’Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.

Capitolo aggiuntivo
Sperimentazione di orari differenziati

1. Le Parti si riservano di proporre in sede nazionale ipotesi di orari differenziati da assoggettare a sperimentazione in determinate aree funzionali e territoriali. Le sperimentazioni avranno corso a condizione che risulti affidabile la valutazione in termini di costi- benefici degli effetti della diversa articolazione dell’orario, nonché delle eventuali riduzioni. Il numero e la dislocazione delle Unità ove saranno attuate le sperimentazioni dovranno essere tali da garantire effettiva significatività alle sperimentazioni stesse.
Orario di lavoro e mobilità presso le Unità della Produzione e del Trasporto
2. La necessità e l’urgenza di procedere a breve e medio termine alla realizzazione di un programma di lavori per il miglioramento delle prestazioni e per la riqualificazione del parco impianti di produzione e trasporto in esercizio comportano rilevanti problemi sia di impegno di risorse, che di programmazione degli interventi. Infatti il suddetto programma, che terrà conto anche delle fermate degli impianti per revisioni periodiche, dovrà consentire una gestione ottimale dei margini di potenza disponibili, ai fini della sicurezza e della continuità dell’esercizio, dovendosi quindi ridurre al minimo le durate delle fermate.
3. Da tutto quanto sopra discende l’esigenza di ottimizzare l’impiego del personale tecnico delle Unità della Produzione e del Trasporto, sia nel campo della predisposizione dei lavori, che in quello della loro realizzazione, adottando, a livello di sperimentazione, idonei strumenti di flessibilità, comprendenti misure di mobilità collettiva sul territorio, relativa a raggruppamenti di impianti appartenenti a diverse Unità organizzative (GIT o GIR), e di flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
4. In sede di detta sperimentazione, il lavoro di manutenzione potrà essere organizzato in via ordinaria su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Durante le fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori, i lavoratori addetti alla manutenzione saranno utilizzati con il ricorso a turni diurni e a trasferte nell’ambito dei citati raggruppamenti di impianti.
5. Quanto sopra dovrà essere indicato in un piano annuale di massima, con possibilità di modifiche nel corso dell’anno secondo le esigenze del servizio, che preveda le caratteristiche ed il numero dei lavoratori interessati alla mobilità collettiva, nonché i periodi dell’anno in cui saranno previsti orari di lavoro normale, a giornata con ricopertura dei sei giorni, in turno diurno.
Il piano potrà riferirsi a raggruppamenti di impianti facenti parte di diverse Unità organizzative (GIT o GIR) o anche al singolo GIT o GIR, nel qual caso non si darà luogo a mobilità.
Detto piano costituirà oggetto delle intese di cui al seguente comma tredicesimo.
6. In caso di mobilità, si darà luogo al trattamento di trasferta ed alla applicazione delle maggiorazioni previste dal quarto e quinto comma dell’art. 16 CCL
7. Le fattispecie di orario sperimentale di cui al comma quarto sono come di seguito precisate:
- organizzazione in via ordinaria del lavoro su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con 5 prestazioni settimanali a giornata per ciascun lavoratore, secondo schemi di rotazione prestabiliti, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni del lunedì e del sabato, con rotazione sulla generalità degli interessati;
- turni diurni di lavoro, in particolare nel caso di fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori; detti turni diurni potranno essere attuati mediante l’impiego di squadre omogenee di norma avvicendate nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno secondo schemi del tipo di seguito esemplificati:
- prestazioni di sei ore giornaliere continuative per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato;
- prestazioni di sette ore e dodici minuti giornaliere per cinque giorni alla settimana, con rotazione sull’intero arco settimanale dal lunedì alla domenica;
- prestazioni articolate su una giornata di lavoro di otto ore nel lunedì o nel sabato e quattro giornate in turno diurno di sette ore dal martedì al venerdì.
Opportuni accorgimenti saranno adottati al fine di garantire la continuità del flusso di lavoro nell’avvicendamento delle squadre.
8. In quanto il piano preveda periodi di lavoro in turno diurno, si darà luogo a riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali, sia nelle settimane di lavoro interessate da detto turno, direttamente per tramite dell’orario stabilito, sia nelle settimane in cui sia previsto il lavoro a giornata con ricopertura dei sei giorni dal lunedì al sabato. In tale ultimo caso la realizzazione della riduzione di orario si otterrà mediante la concessione di permessi aggiuntivi, con maturazione di un giorno di permesso per ogni 10 giorni di effettiva prestazione a giornata secondo le modalità citate.
9. Durante il lavoro in turno diurno, in occasione delle fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, si darà luogo all’indennità prevista per i lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne, nonché all’indennità di cui al paragrafo 6, dell’accordo sindacale nazionale 15 novembre 1984 per eventuali prestazioni domenicali. Competerà inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, l’indennità per lavoro notturno di cui al settimo comma dell’art. 6 CCL I lavoratori in turno fruiranno della mensa dopo la conclusione o prima dell’inizio della prestazione giornaliera. Nel caso in cui la prestazione sia di almeno 7 ore, sarà consentito un intervallo di 30 minuti, al di fuori dell’orario lavorativo, per un pasto confezionato per una rapida consumazione presso i locali della mensa.
10. Durante le fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, nei confronti dei lavoratori addetti alla manutenzione potrà essere disposta, in via eccezionale, la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nella giornata. Con preavviso di almeno 24 ore, potrà essere disposta la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nel corso della settimana. In tali casi, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato in tempo diverso dal normale orario, sarà corrisposta un’indennità pari al 120 per cento del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento.
11. Durante i periodi di lavoro con prestazioni a giornata secondo le modalità citate al comma settimo, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di sabato sarà corrisposta un’indennità pari al 70 per cento del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore qualora non fruisca del riposo nel lunedì successivo; invece, nel caso in cui il lavoratore fruisca del riposo nel lunedì successivo, detta indennità sarà del 50 per cento.
12. Nel caso in cui gruppi di lavoratori di manutenzione operino su più centrali termoelettriche, l’organizzazione tecnica del lavoro potrà richiedere un aggiornamento della struttura organizzativa, con particolare riferimento ai livelli di assistente tecnico e di specialista di manutenzione. In tal caso si procederà secondo quanto previsto dall’art. 48 CCL
13. L’applicazione sperimentale delle misure organizzative previste ai precedenti commi sarà oggetto di preventiva intesa fra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti Organizzazioni sindacali territoriali. In tale sede sarà anche valutata la possibilità di escludere dalle sperimentazioni, e dai connessi trattamenti economici e normativi, lavoratori che lo richiedano, sempreché ciò non comporti ripercussioni negative sul ciclo di attività manutentive interessate alla sperimentazione.
14. Le sperimentazioni delle misure organizzative sopra delineate saranno valutate a consuntivo dal punto di vista della comparazione dei costi e dei benefici, entro il 1 gennaio 1991, al fine di decidere i necessari interventi.
Dichiarazione a verbale
Qualora le intese di cui al tredicesimo comma prevedano l’attuazione, presso raggruppamenti di più centrali termoelettriche, di misure di flessibilizzazione dell’orario di lavoro e di mobilità combinate tra di loro, ai fini della pratica applicazione di dette intese, previa valutazione del rapporto costi-benefici, l’Enel definirà, anche in via preventiva, l’eventuale adeguato potenziamento dei reparti di manutenzione delle centrali interessate, inserendo pertanto nei piani annuali le assunzioni a tal fine mirate.

Art. 4 - Reperibilità
Modalità di richiesta
1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all’Ente le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni di una settimana ogni 4 nel mese, in ragione di 5 giorni (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni), eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all’art. 5 CCL, ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo. L’articolazione del servizio di reperibilità formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, fatta salva la competenza del consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto. In sede di tale esame verrà anche analizzata la possibilità di:
- utilizzare lavoratori professionalmente idonei che, pur appartenenti ad altre unità, siano disponibili ad effettuare il servizio di reperibilità;
- effettuare aggregazioni territoriali;
e ciò anche al fine di superare quelle situazioni che, diversamente, non realizzerebbero la predetta cadenza di una settimana ogni 4 nel mese, circoscrivendo al massimo i casi nei quali esigenze tecniche, non altrimenti sopperibili, ostino all’attuazione della menzionata cadenza;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell’orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
b.3) per le giornate festive di cui all’art. 5 del presente contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l’onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un’articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi.
Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.
[…]
Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 22 e le 6 del mattino successivo
14. Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell’inizio dell’orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l’intervallo meridiano).
15. Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni compiuti tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell’effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l’inizio dell’orario di lavoro dello stesso giorno.
16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti commi quattordicesimo e quindicesimo, si tiene conto, oltre che della durata dell’effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell’intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un’ora di viaggio.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
[…]

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 per cento (o del 75 per cento per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 per cento della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un’indennità pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera.
[…]

Art. 6 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno - Trattamento turnisti - Trattamento custodi e guardiani notturni
[…]
2. Il lavoro straordinario può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché all’attività per l’avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 30 ore trimestrali pro-capite. Per gli addetti alle attività tecnico-operative il limite sarà di 120 ore annuali pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
[…]
18. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Ente.
19. Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno.
20. Allo scopo di contenerle entro limiti strettamente indispensabili, le prestazioni di lavoro straordinario previste nel terzo comma del presente articolo si inquadreranno in specifici programmi, articolati per area funzionale e territoriale (es. Zona e Gruppo impianti), sui quali avrà luogo, a cadenza semestrale, una preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
21. Inoltre, le Direzioni distrettuali forniranno mensilmente alle corrispondenti Segreterie sindacali dei lavoratori elettrici i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario effettuato.
22. Tali dati saranno suddivisi per ogni servizio di ciascun Distretto o Esercizio distrettuale, nonché, per ciascuna Zona, distintamente per gli uffici tecnico, commerciale, amministrativo, segreteria e per singole Agenzie.
23. Analogamente, le Direzioni compartimentali forniranno alle corrispondenti Segreterie sindacali i dati di cui sopra, suddivisi per i singoli servizi dei settori compartimentali, per ciascun Centro di progettazione e costruzione e per Sedi distaccate dalla Direzione delle Costruzioni, nonché per ciascun Centro di ricerca e, complessivamente, per gli altri uffici direttamente dipendenti dalla Direzione compartimentale. Per quanto concerne il Settore della produzione, i dati suddetti saranno suddivisi per Gruppi impianti idroelettrici e rete o subaree, per singole unità nucleogeotermoelettriche, distintamente per attività di esercizio e di manutenzione.
24. Per il personale della Direzione generale, i dati verranno forniti per singole Direzioni centrali e, complessivamente, per gli altri uffici dipendenti direttamente dalla Direzione generale.
25. Per ciascuna delle suddette unità i dati saranno comunicati, distintamente tra lavoro straordinario di secondo e terzo comma, con indicazione del totale delle ore di lavoro straordinario effettuate, del numero complessivo dei dipendenti che le hanno eseguite, nonché delle esigenze di servizio che le hanno determinate o dei programmi formulati.
26. Limitatamente al lavoro straordinario effettuato ai sensi del secondo comma del presente articolo da lavoratori addetti all’attività di avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie, le ore di lavoro straordinario e le esigenze che le motivano saranno preventivamente esaminate tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati per un periodo di tempo programmabile.
27. In occasione delle consultazioni semestrali di cui al ventesimo comma del presente articolo, o in appositi incontri richiesti dalle Organizzazioni sindacali a fronte di particolari situazioni, saranno esaminati i dati riepilogativi relativi al lavoro straordinario effettuato. In tale sede, ove utile ai fini della valutazione di specifici fenomeni, della loro dinamica e dei possibili interventi correttivi, potranno essere oggetto di esame dati numerici più disaggregati di quelli già forniti alle Organizzazioni sindacali.
28. Entro il primo quadrimestre di ciascun anno, la Direzione centrale del personale fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di un esame congiunto, i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario, distintamente tra secondo e terzo comma, effettuato in ambito nazionale nell’anno precedente, suddivisi per singoli Distretti ed Esercizi distrettuali, per singoli Settori della produzione e trasmissione, per ciascun Centro di progettazione e costruzione e per Sedi distaccate della Direzione delle Costruzioni, per le sedi di Compartimento e per la Direzione generale e le unità da essa funzionalmente dipendenti.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
8) Contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario
Fermo restando quanto già previsto nei commi ventesimo / ventottesimo dell’art. 6, al fine di consentire la valutazione dell’andamento del lavoro straordinario, le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) forniranno alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, negli incontri previsti dal sesto comma dell’art. 48, un’informativa sui più significativi aspetti delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell’anno precedente nonché sugli indirizzi volti al suo contenimento nell’anno successivo.
[…]

Art. 7 - Ferie
[…]
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l’assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fatte godere fino al 30 aprile dell’anno successivo.
[…]

Art. 10 - Tutela della maternità
1. Valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Malattia e infortuni
[…]
8. È anche in facoltà dell’Ente di far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L’Enel darà comunicazione scritta al lavoratore dell’esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le Parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito della visita medica cui l’Enel lo abbia fatto sottoporre - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal primo o dal secondo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]

Dichiarazioni a verbale
[…]
4) Lavoratori sottoposti a dialisi
Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi primo e secondo dell’art. 11.
[…]

Art. 17 - Classificazione del personale - Retribuzione
[…]
Commissioni per la classificazione del personale
20. Agli effetti della classificazione del personale sono previste:
- una Commissione nazionale
- otto Commissioni territoriali
che opereranno in conformità ai criteri di cui al precedente comma diciottesimo del presente articolo.
1) Commissione nazionale
21. Alla Commissione nazionale è demandato il compito di definire la classificazione delle nuove qualifiche introdotte a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro.
22. La Commissione è formata da un numero non superiore a 16 membri complessivi (non più di 4 membri per ogni Parte) ed è comunque ritenuta validamente costituita quando siano presenti i membri rappresentativi di tutte le parti (Enel e le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
23. La Commissione per la parte Enel è composta dal direttore centrale del personale che la presiede e da rappresentanti delle aree funzionali di volta in volta interessate; per la parte sindacale da rappresentanti delle segreterie nazionali.
24. La Commissione si riunisce a richiesta di una delle parti; la convocazione e l’invio della relativa documentazione vengono effettuati a cura della direzione centrale del personale almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2) Commissioni territoriali
25. Sono previste otto Commissioni territoriali interfunzionali con competenza per le Unità aventi sede nell’area attualmente coincidente con il compartimento. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali, le stesse hanno la facoltà di essere presenti a livello compartimentale e/o regionale.
26. A tali commissioni è demandato il compito di definire la classificazione di nuove qualifiche derivanti da specifiche esigenze locali in applicazione dei progetti nazionali di riassetto organizzativo.
27. Le commissioni sono formate da un numero non superiore a 12 membri complessivi (non più di 3 membri per ogni Parte) e sono comunque ritenute validamente costituite quando siano presenti i membri rappresentativi delle Parti (Enel e le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
28. Le commissioni per la parte Enel sono composte dai rispettivi direttori dei settori personale ed affari sindacali che le presiedono e dai rappresentanti delle aree funzionali di volta in volta interessate; per la parte sindacale da rappresentanti delle segreterie regionali di volta in volta interessate.
29. Le Commissioni si riuniscono a richiesta di una delle Parti; la convocazione e l’invio della relativa documentazione sono effettuati a cura delle rispettive direzioni dei settori personale ed affari sindacali almeno 10 giorni prima della data della riunione.
30. Tenuto conto dell’esigenza di dare corso con la dovuta tempestività alle azioni necessarie per attuare le nuove strutture, la commissione nazionale esaurirà l’esame di competenza entro 30 giorni dalla data della prima convocazione.
31. Le commissioni territoriali esauriranno l’esame di competenza entro i 45 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni applicative.
32. Le conclusioni raggiunte saranno formalizzate in verbali di accordo o di mancato accordo sottoscritti dalle parti componenti le commissioni.
33. Le Parti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, gli accordi che vengono raggiunti in sede di commissione nazionale e di commissioni territoriali.
34. La classificazione delle nuove qualifiche definite dalla commissione nazionale sarà inserita negli elenchi da allegare al contratto collettivo di lavoro.
[…]

Art. 25 - Formazione professionale
1. Le attività formative dell’Enel sono articolate, in relazione alle esigenze dell’Ente, nei principali tipi di intervento previsti dal presente articolo, fermo restando che gli interventi formativi nei confronti dei quadri sono disciplinati dall’art. 18 del vigente contratto.
A) Interventi di formazione per la generalità del personale neo-assunto
2. Per quanto riguarda gli operai neo-assunti della Distribuzione e della Produzione gli interventi di formazione iniziale hanno la durata di circa 400 ore come previsto dal programma nazionale di massima.
3. Per quanto riguarda i diplomati e i laureati neo-assunti gli interventi di formazione iniziale sono suddivisi, come previsto dal programma nazionale di massima, in due fasi:
- prima fase comune (modulo di base);
- seconda fase differenziata secondo tipo di titolo di studio ed area di destinazione (modulo tecnico).
4. Tali moduli, che potranno essere variamente articolati, avranno una durata complessiva non inferiore alle 600 ore (laureati e diplomati universitari) e 450 ore (diplomati).
5. Per il rimanente personale neo-assunto (quali uscieri, dattilografi, impiegati d’ordine, ecc.) vengono effettuati brevi incontri di accoglimento di durata variabile da 2 giorni ad una settimana, diretti a facilitare il primo inserimento lavorativo.
B) Interventi di formazione ricorrente
6.B.1) Sono realizzati per gruppi omogenei di lavoratori operanti prevalentemente in attività esecutive a diversi livelli, con differenti posizioni funzionali ed in sede decentrata. Tale attività è destinata ai lavoratori inquadrati sino alla categoria B1 compresa operanti nell’area della distribuzione e produzione in mansioni operaie. Gli interventi formativi riguardano gli aspetti tecnici, di procedura, di gestione, di sicurezza e saranno anche tesi a facilitare la comprensione dei cambiamenti organizzativi. Il periodo di tempo da dedicare a tale formazione ricorrente sarà orientativamente di 40 ore l’anno.
7. Per quanto riguarda l’area della distribuzione il programma continuerà, nel prosieguo di validità del presente contratto, a coinvolgere tutto il personale interessato.
8. Per quanto riguarda l’area della Produzione gli interventi formativi terranno anche conto del progetto di ristrutturazione di tale area e mireranno a coinvolgere con necessaria gradualità tutto il personale interessato.
9.B.2) Sono realizzati ciclicamente con la necessaria gradualità e con opportuna articolazione - al fine di consentire un periodico aggiornamento sui problemi tecnici e gestionali - per il personale di categoria As superiore, As, A1 superiore, A1 ed alcune posizioni di categoria Bs superiore, Bs, B1 superiore e B1. L’obiettivo di tale attività formativa è di consentire il mantenimento di un buon livello di professionalità specie per quanto attiene i momenti di programmazione, di coordinamento del proprio e dell’altrui lavoro nonché l’assunzione delle relative responsabilità di una efficiente, corretta ed economica gestione.
10. A tal fine gli interventi formativi di cui al presente punto B.2) sono diretti a:
a) sensibilizzare ai problemi di natura gestionale, relazionale e di formazione dei propri collaboratori;
b) facilitare un processo di consapevole adeguamento ai mutamenti tecnologici, organizzativi e sociali;
c) assicurare, nel corso dell’esperienza di lavoro, momenti sistematici e ricorrenti di aggiornamento e di approfondimento professionale.
11.B.3) Nelle aree funzionali e territoriali potranno inoltre essere realizzati corsi di aggiornamento - sulla base di specifiche esigenze e per il personale inquadrato nelle categorie non comprese nel precedente punto B.2) - con l’obiettivo di consentire il mantenimento di un buon livello di competenze operative specie per quanto attiene ai cambiamenti tecnologici ed organizzativi.
12. Gli interventi di cui ai precedenti punti B.2) e B.3) si svilupperanno con la necessaria gradualità pur finalizzati al coinvolgimento di tutto il personale interessato.
C) Interventi di formazione destinati al personale incaricato della gestione delle attività formative (formatori, coordinatori ed istruttori-animatori)
13. Tenuto conto che una responsabile gestione del sistema formativo richiede una adeguata preparazione di tutto il personale che, in sede centrale o decentrata, è incaricato, ai vari livelli di responsabilità, della progettazione, programmazione e conduzione dei diversi interventi formativi previsti, si prevedono le seguenti iniziative:
- interventi sistematici di formazione per formatori;
- corso di base, di diversa durata, per coordinatori ed istruttori-animatori;
- interventi di richiamo - aventi carattere seminariale e di breve durata - destinati a quanti hanno già fruito delle attività di base.
D) Corsi di specializzazione e riqualificazione
14. Oltre alle attività menzionate sub A) e B) vengono organizzati i corsi di specializzazione ed i corsi di riqualificazione di volta in volta ritenuti opportuni.
15. L’Enel presenterà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale o pluriennale delle attività formative ed entro il 30 aprile di ogni anno, il consuntivo delle attività svolte nell’anno precedente.
16. Successivamente le direzioni compartimentali o distrettuali si consulteranno con le corrispondenti segreterie delle citate organizzazioni sindacali in ordine alla parte del programma relativo a quegli interventi formativi specifici rispondenti ad esigenze proprie di ogni singolo compartimento; analogo periodico incontro avrà luogo per uno scambio di valutazioni sui risultati dell’attività svolta.

Art. 31 - Indennità varie
1. Indennità alta montagna

Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta una indennità mensile da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio in località disagiata di montagna l’indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di effettivo servizio.

11. Lavoratori addetti a centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione
Gli assegnatari di posizioni presso centrali nucleogeotermoelettriche, di nuova costruzione, di cui alla Dichiarazione a Verbale n. 2 in calce all’art. 24, avranno diritto, per l’eventuale periodo intercorrente tra la scadenza delle preclusioni di cui ai commi ventinovesimo e trentatreesimo dell’art. 24 e la scadenza dei periodi previsti dalla succitata Dichiarazione a Verbale n. 2, ad una indennità pari al 4 per cento del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità.
[…]

16. Indennità zona malarica
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di L. 4.000 mensili.
17. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Direzioni compartimentali d’intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, tenendo a base l’elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

18. Indennità per lavori in galleria o in caverna
Ai lavoratori che, all’interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un’indennità di L. 4.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle gallerie o caverne.
19. Ai lavoratori che svolgono attività di manutenzione civile, elettrica o meccanica all’interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un’indennità di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza all’interno delle stesse, sempreché non ricorrano i presupposti per l’applicazione di quanto previsto dal 2o alinea della seconda Dichiarazione a Verbale annessa all’art. 40.

20. Indennità lavori gravosi
Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un’indennità giornaliera pari a L. 4.000:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite nelle miniere a cielo aperto;
- estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- operazioni di manutenzione sulle parti di impianto relative a:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento ed alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite ed estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni alla caldaia ed ai cassonetti bruciatori;
- lavori interni ai riscaldatori ed al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni al condensatore della turbina principale e della turbopompa, nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatrice, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori sui mulini, relativi alimentatori, ventilatori od esaustori, e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di controllo magnetoinduttivo delle funi metalliche portanti delle funivie;
lavori di metallizzazione e di sabbiatura;
- lavori con utilizzazione di sonde perforatrici;
- lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV;
- manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
- lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
- movimentazione combustibile nucleare nel reattore e/o nella piscina;
- lavori all’interno dei manufatti delle dighe e all’interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
- tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di linee AT e MT.
21. L’indennità in argomento potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili ad una di quelle specificate al precedente comma e che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante accordi tra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

26. Indennità macchine dei centri di teleinformatica e macchine ausiliarie
In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità a macchine dei centri di teleinformatica viene corrisposta una indennità mensile graduabile fino al 9% della retribuzione mensile.
27. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta, purché derivi loro lavoro gravoso, una adeguata indennità da concordarsi con i lavoratori stessi eventualmente assistiti dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
28. La gravosità del lavoro è determinata non tanto dal tipo di macchina impiegato quanto dalle modalità di utilizzazione delle macchine stesse in relazione alle mansioni del lavoratore, nonché dalle condizioni in cui si realizza tale utilizzazione.
29. A titolo esemplificativo i presupposti per l’erogazione dell’indennità in parola ricorrono per gli operatori degli elaboratori centrali, dei terminali remote-batch con significative elaborazioni locali, delle registratrici e convertitrici di supporti dei CTI, di macchine ausiliarie dei CTI, nonché di attività similari svolte presso altre unità.

30. Indennità macchine agli addetti a stazioni di lavoro per l’informatica
Ai lavoratori ai quali l’Enel richieda l’utilizzo professionale (e cioè sistematico, abituale, anche se non continuativo, purché in misura mediamente non inferiore a 30 ore mensili) di "stazioni di lavoro" per applicazioni interrelate con il "sistema informativo aziendale", viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un’indennità di L. 3.000. Per "stazioni di lavoro" per l’informatica si intende l’insieme composto da video, tastiera, sistema locale di elaborazione e stampante; per "sistema informativo aziendale" si intende l’insieme delle procedure sistematiche a carattere nazionale.
31. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessate sarà definita con accordi tra le Direzioni compartimentali/distrettuali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

32. Indennità macchine agli addetti a sistemi di videoscrittura
Ai lavoratori ai quali l’Enel richieda l’utilizzo con continuità di sistemi di videoscrittura per il trattamento testi viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un’indennità di L. 1.500.
33. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessate sarà definita con accordi tra le Direzioni compartimentali/distrettuali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

34. Indennità lavori sotto tensione
In quanto in possesso di abilitazione (AT 1 o AT 2) per lo svolgimento di lavori sotto tensione, in conformità al Decreto Ministeriale 9 giugno 1980, è riconosciuta agli interessati un’indennità pari al 25 per cento del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Tale indennità è cumulabile con l’indennità lavori gravosi, di cui al ventesimo comma del presente articolo, ricorrendo i presupposti contrattuali relativi a quest’ultimo emolumento.

35. Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l’esecuzione di saldature
Le specificazioni tecniche applicative del Decreto Ministeriale 21 novembre 1972, per l’impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione, emanate dall’Ispesl, prescrivono che i saldatori addetti all’esecuzione delle saldature manuali e semiautomatiche debbano essere qualificati, a cura del Costruttore o di Enti riconosciuti dall’Ispesl, i quali devono tenere a disposizione dell’Ispesl lo schedario dei saldatori qualificati.
36. Il certificato di qualificazione è specifico per i diversi procedimenti di saldatura previsti dalle tabelle UNI, dura 2 anni, ed è rinnovabile; esso decade in caso di interruzione del lavoro di saldatura superiore a tre mesi.
37. Ai lavoratori cui l’Enel richieda l’acquisizione ed il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura è riconosciuta una indennità giornaliera di L. 1500 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.

Dichiarazioni a verbale
[…]
3) Indennità zona malarica. Cura preventiva e curativa della malaria
Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza degli organismi del Servizio sanitario nazionale.
4) Esalazioni venefiche
Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.
5) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L’Ente terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
6) Indennità macchine dei centri di teleinformatica e macchine ausiliarie
Le Parti si danno atto che nulla hanno inteso innovare in merito alla disciplina della "indennità macchine dei centri elaborazione dati", contenuta nell’art. 31 CCL 22 aprile 1986.
7) Indennità lavori gravosi
Si precisa che l’indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni di cui al ventesimo comma del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell’arco della giornata operino sui sostegni per l’esecuzione di lavori complessi, quali: alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali: ispezioni e verifiche. Peraltro l’indennità in parola viene corrisposta qualora, nell’arco della medesima giornata lavorativa, vengano effettuate almeno quattro verifiche "montate" su sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 130 kV.
[…]

Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
5. B) Vestiario
L’Ente terrà in dotazione individuale gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia e per i tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono lavorare in zone paludose o simili.
7. L’Ente fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. La fornitura delle tute (estive o invernali a seconda delle esigenze) sarà effettuata in ragione di tre tute ogni due anni salvo maggiori occorrenze determinate dalla particolare natura delle mansioni svolte e dal conseguente grado di usura delle tute stesse.
9. L’Ente fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
10. Fornirà altresì agli autisti di autocarro ed ai motociclisti una giacca invernale.
11. Quando ne prescriva l’uso, l’Ente fornirà: l’uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini, agli autisti di vettura e ai letturisti, il grembiule al personale femminile ed il berretto ai lavoratori tecnici.
[…]

Art. 34 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Ente;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’ente deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall’ente medesimo;
[…]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell’Ente, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L’esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell’interessato.
[…]

Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all’adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
g) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
2. I criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono definiti dall’accordo sindacale nazionale 28 luglio 1982.
[…]

Art. 38 - Consigli dei delegati
1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
[…]
7. Ai consigli dei delegati, oltre ai compiti specificamente indicati nei singoli istituti previsti dal presente contratto, sono attribuiti anche quelli già di competenza delle Commissioni interne ai sensi dell’art. 3 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966.
8. Nel caso in cui il consiglio dei delegati non fosse ancora eletto ovvero non fosse unitariamente costituito da almeno tre delle Organizzazioni sindacali, l’attività del medesimo verrà assunta dalle strutture sindacali locali, per il tempo necessario alla sua costituzione. In tale evenienza la delegazione sindacale - che intratterrà i rapporti con la competente direzione dell’Enel in sostituzione del consiglio dei delegati - sarà costituita da un numero definito di componenti ed usufruirà dei permessi previsti per il consiglio dei delegati.

Art. 39 - Ambiente di lavoro
I - Premessa

1. In materia di ambiente di lavoro, l’Enel conferma l’impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e ad attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, tanto nella progettazione e nella costruzione degli impianti quanto nell’esercizio e nella manutenzione degli stessi e in ogni altra attività aziendale.
2. I Consigli dei delegati, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all’art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori stessi, nonché di richiedere accertamenti ed indagini sull’ambiente di lavoro. Detti consigli dei delegati potranno farsi assistere, in qualità di esperti, da componenti di organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
3. Le Direzioni dell’Enel, previa informativa ai consigli dei delegati, promuoveranno idonee iniziative finalizzate a sensibilizzare i lavoratori interessati ad osservare adeguate norme di comportamento, in relazione a rischi ambientali evidenziati da nuove conoscenze medico-scientifiche, acquisite anche a livello internazionale, o derivanti da nuovi processi e tecnologie utilizzati nel ciclo produttivo.
II - Servizio sanitario aziendale e suo ruolo
4. L’Enel conferma l’impegno a valorizzare il ruolo del Servizio sanitario aziendale, che dovrà essere esteso a tutte le centrali nucleogeotermoelettriche ed alle miniere. Il servizio sanitario aziendale sarà costituito da personale infermieristico ed amministrativo e diretto da un medico esperto in medicina del lavoro, che sarà individuato di comune accordo tra le competenti direzioni dell’Enel ed il consiglio dei delegati dell’unità interessata.
5. Al Servizio sanitario aziendale è demandata l’effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti, nonché di visite mediche che si rendessero opportune in relazione a specifiche esigenze; esso opererà secondo le linee metodologiche e le indicazioni pratiche contenute nei documenti conclusivi elaborati dalla commissione paritetica nazionale in data 11 giugno 1974 e dal gruppo di studio paritetico nazionale, costituito ai sensi del verbale ministeriale 30 gennaio 1975, in data 16 marzo 1976. Per eventuali accertamenti integrativi il Servizio sanitario aziendale si avvarrà delle USL competenti o di altri Istituti specializzati, con cui potranno essere stabilite apposite convenzioni.
6. La comunicazione circa l’esito degli accertamenti eseguiti sarà portata riservatamente a conoscenza del lavoratore interessato, il quale potrà chiedere la relativa documentazione; all’Enel sarà data comunicazione relativa al giudizio di idoneità alle mansioni.
7. Al Servizio sanitario aziendale compete altresì la sorveglianza igienica degli ambienti di lavoro, da effettuarsi anche attraverso la promozione e valutazione di rilievi strumentali sugli stessi e attraverso programmi periodici di monitoraggio ambientale.
8. Il Servizio sanitario aziendale coadiuva inoltre le strutture aziendali deputate alla formazione del personale, per gli aspetti riguardanti la tutela della salute nell’ambiente di lavoro.
III - Sorveglianza sanitaria ed ambientale
9. Gli interventi di sorveglianza sanitaria ed ambientale si riferiranno ad esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze dei lavoratori dell’unità produttiva interessata. Essi saranno condotti e coordinati sulla base di procedure e sistemi informativi integrati, che prevedano:
- l’individuazione delle lavorazioni esposte a rischio e delle qualifiche dei lavoratori ad esse adibiti;
- la valutazione dei livelli di esposizione;
- l’unificazione dei protocolli per la raccolta e l’elaborazione dei dati biostatistici ed ambientali, ivi compresi i libretti sanitari e di rischio.
10. Ferme restando le specifiche competenze, le responsabilità e l’autonomia professionale dei Servizi sanitari aziendali, le Direzioni dell’Enel assicureranno un collegamento funzionale dei medesimi, anche con l’assistenza di esperti di medicina del lavoro, ai fini del più proficuo scambio di esperienze e conoscenze.
11. I criteri di impostazione del sistema informativo, le procedure e le modalità di attuazione degli interventi saranno definiti con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali. In ogni caso dovranno essere previste idonee protezioni per riservare esclusivamente al medico l’accesso ai dati sanitari individuali, garantendo, rispetto ad ogni altro possibile utente, l’anonimato dei dati stessi. I risultati degli interventi saranno portati a conoscenza delle rappresentanze dei lavoratori dell’unità produttiva interessata e formeranno oggetto di verifica periodica con le stesse segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali.
12. Per la realizzazione dei programmi di sorveglianza sanitaria ed ambientale, il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all’ambiente di lavoro potrà essere affidato a personale tecnico di unità specializzate dell’Enel (Laboratorio centrale di Piacenza, Servizi Misure e Prove, ecc.) o alle Unità sanitarie locali, a strutture istituite nell’ambito delle Regioni, e Istituti specializzati di diritto pubblico.
13. Tempi, luoghi ed altre modalità inerenti al rilevamento e all’analisi dei parametri fisici e chimici saranno determinati di comune intesa tra le competenti direzioni dell’Enel ed il Consiglio dei delegati dell’unità interessata.
14. Le relazioni relative alle rilevazioni saranno fornite, a sua richiesta, al Consiglio dei delegati.
15. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, anche in impianti diversi dalle centrali nucleogeotermoelettriche e dalle miniere, laddove sussistano condizioni particolari di gravosità o disagio, saranno previsti accertamenti relativi all’ambiente di lavoro, visite mediche opportunamente cadenzate ed istituzione di registrazioni relative ai dati ambientali e biostatistici. Ciò con particolare riferimento alle centrali in caverna, alle centrali di pompaggio, agli impianti turbogas, agli addetti alle sonde di perforazione, agli addetti a lavori su linee AT, nonché ad altri lavoratori addetti ad unità operative della produzione e della distribuzione.
16. A tal fine potranno essere previste apposite convenzioni con le Unità sanitarie locali e/o Istituti specializzati di diritto pubblico; dette convenzioni saranno formulate in modo da consentire l’elaborazione e la comparazione dei dati raccolti presso le Unità sanitarie locali secondo i criteri adottati presso i Servizi sanitari aziendali. Per conseguire tale obiettivo ci si potrà avvalere, nei rapporti con le Unità sanitarie locali, di esperti in medicina del lavoro.
17. Anche gli accertamenti di cui sopra saranno concordati volta per volta tra le competenti Direzioni ed i corrispondenti Consigli dei delegati.
18. Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano oggetto di studio, sperimentazione ed adozione presso determinati impianti della produzione e della distribuzione al fine di una migliore tutela dell’ambiente di lavoro, saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell’utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni. Di ciò sarà data tempestiva informazione alle corrispondenti segreterie delle organizzazioni sindacali, fermo restando quanto disposto nei precedenti commi circa le prerogative delle Direzioni aziendali e delle rappresentanze del personale. Con cadenza annuale, quanto sopra, unitamente ai programmi ed agli interventi individuati, costituirà oggetto di esame tra le Parti a livello regionale.
IV - Ricerche
19. Le attività di studio, di sviluppo e di ricerca, per la tutela degli ambienti di lavoro che le Direzioni centrali dell’Enel intendessero intraprendere, anche con il coinvolgimento dei Servizi sanitari aziendali, formeranno oggetto di esame, previo invio di apposita documentazione, con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che in materia abbia a provenire da parte delle organizzazioni sindacali medesime. I risultati delle ricerche saranno sottoposti a verifica con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di individuare le eventuali conseguenti iniziative da intraprendere.
Norma transitoria
Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 21 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all’interno delle unità produttive", l’Enel si impegna ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime unità sanitarie locali, nelle centrali pompaggio ed in quelle in caverna, sempre d’intesa fra le competenti Direzioni ed i rispettivi Consigli dei delegati. Nei casi in cui le unità sanitarie locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati.
Dichiarazione a verbale
Trattamento economico in occasione di visite mediche
Con la corresponsione dell’ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni del presente articolo, dell’art. 40 CCL nonché dell’art. 33 del DPR 19 marzo 1956, n. 303, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall’abituale posto di lavoro.
L’Ente rimborsa, inoltre, tutte le spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l’effettuazione della visita medica.

Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
1. Premesso che la tutela della salute e dell’integrità fisica dei dipendenti tutti dell’Enel è comune intendimento dell’Ente e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, le Parti stipulanti il presente Contratto convengono:
A) Per quanto riguarda il personale delle centrali nucleotermoelettriche
2. L’effettuazione, a tutto il personale medesimo, di una visita semestrale da parte del medico autorizzato;
3. La consegna al medico di fiducia del lavoratore, dietro richiesta del medico stesso, della cartella clinica del lavoratore interessato;
4. La comunicazione semestrale ad ogni lavoratore delle dosi assorbite mese per mese;
5. L’effettuazione di corsi periodici di aggiornamento per la protezione dalle radiazioni;
6. Una copertura assicurativa, dopo un periodo continuativo di almeno un mese di esposizione all’azione di sostanze radioattive, pari a 5 volte la retribuzione annua per i casi di morte ed a 6 volte la retribuzione annua per i casi di invalidità permanente - qualora i casi stessi non siano risarcibili dall’Inail in base alle norme di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 - che avessero a verificarsi in conseguenza delle manifestazioni patologiche, che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, qui di seguito elencate, sempreché detti casi si verifichino entro il periodo di tempo dalla cessazione dell’esposizione all’azione di sostanze radioattive indicato accanto a ciascuna di esse:

anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad irradiazione acuta

30 giorni

anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad irradiazione cronica

1 anno

leucemie

30 anni

blefarite o congiuntivite

7 giorni

cheratite

1 anno

cataratta

10 anni

radio-dermiti acute

60 giorni

radio-dermiti croniche

10 anni

radio-epiteliti acute delle mucose

60 giorni

radio-lesioni croniche delle mucose

5 anni

radio-necrosi ossea

30 anni

sarcoma osseo

50 anni

cancro bronco-polmonare "primario" per inalazione

30 anni

Qualora le affezioni dovessero manifestarsi entro il periodo di tempo sopra indicato, ma dopo quello valido per la copertura assicurativa, l’indennizzo sarà assunto direttamente a carico dell’Enel, con le stesse modalità previste dalla relativa polizza.
7. Il diritto di avvicendamento, dietro richiesta del lavoratore interessato, dopo 16 anni di servizio prestato presso le seguenti sezioni: esercizio, manutenzione, chimica-radiochimica e fisica sanitaria, e - per gli impianti che lo richiedano - fisica del reattore.
8. Nel caso di avvicendamento il trattamento spettante al lavoratore nel nuovo posto di lavoro a titolo di retribuzione ed indennità non potrà essere inferiore a quello percepito nel complesso per gli anzidetti titoli all’atto dell’avvicendamento stesso. L’eventuale differenza verrà conservata "ad personam" e sarà assorbibile in caso di passaggio di categoria.
9. Per la concreta attuazione di tutto quanto sopra vale la regolamentazione prevista dall’accordo sindacale nazionale 27 luglio 1978.
10. La corresponsione di una indennità nella misura di lire 2.500 per ogni ora di lavoro che abbia reso necessario l’uso di uno dei seguenti indumenti da parte dei dipendenti delle centrali nucleotermoelettriche:
a) tuta protettiva pneumatica o tuta in gomma o in plastica;
b) doppia tuta sigillata con autorespiratore o con maschera facciale;
c) maschera a filtro o ad aria oppure doppia tuta sigillata senza maschera.
11. Qualora, nell’ambito delle singole giornate lavorative, gli indumenti di cui sopra vengano usati per frazioni di tempo inferiori all’ora, le frazioni stesse vengono sommate ed il risultato di tale somma viene arrotondato all’ora superiore.
B) Per quanto riguarda il personale addetto a turni
12. 1a) La predisposizione da parte dell’Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 18 anni ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
13. 2°) Ai lavoratori addetti ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne spettano 6 giorni di permesso retribuito all’anno.
14. 3°) Ai lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne spetta un giorno di permesso retribuito, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 luglio 1990. Sempre da tale data, al personale turnista di cui sopra, che svolga mansioni tecnico-operative, spettano due giorni di permesso retribuito, in ragione d’anno, sempre che non beneficino delle specifiche riduzioni di orario di cui al "Capitolo aggiuntivo" all’art. 3 CCL
C) Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione
15. La predisposizione da parte dell’Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 15 anni ai cantieri di costruzione, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
16. Ai lavoratori cantieristi che ai sensi del precedente quattordicesimo comma siano adibiti ad altre attività, viene corrisposto, per 12 mensilità all’anno, un assegno "ad personam" in cifra determinato sulla base dell’indennità di cantiere, di cui al quattordicesimo comma punto c. 1) dell’art. 15 CCL, percepita negli ultimi dodici periodi mensili di paga. Il relativo importo viene assorbito, sino a concorrenza, a seguito del verificarsi di incrementi retributivi dovuti a: passaggio di categoria, attribuzione di livelli di professionalità o di supplementi parametrici dei minimi, di livelli di funzione per i quadri; inoltre, viene mensilmente conguagliato in caso di successiva attribuzione dell’anzidetta indennità.
17. Lo stesso assegno - calcolato proporzionalmente agli anni di permanenza in cantieri di costruzione (1/15 per ogni anno intero di permanenza) - compete altresì ai lavoratori cantieristi, addetti da almeno dieci anni a cantieri di costruzione, resisi disponibili a seguito di soppressione dei relativi posti per modifiche organizzative e/o ristrutturazioni definite a livello nazionale.
D) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali termiche, geotermiche e nucleotermoelettriche
18. Ai lavoratori che operano in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche o nucleotermoelettriche in condizioni di particolare gravosità o disagio, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 10 giorni all’anno.
19. Ai lavoratori di cui al precedente comma, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all’anno.
20. Ai lavoratori che operano nelle centrali nucleotermoelettriche e che sono "esposti per ragioni professionali", secondo la definizione contenuta nel punto g) dell’art. 9 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di due giorni all’anno, in aggiunta agli eventuali giorni spettanti in base ai commi diciottesimo e diciannovesimo del presente articolo. Tale concessione, pertanto, non compete a coloro che, pur essendo dichiarati fisicamente idonei a lavoro "professionalmente esposto" e assoggettati al relativo controllo medico, non svolgano il lavoro come definito dal citato punto g) dell’art. 9 del DPR n. 185.
21. Ai lavoratori di cui al precedente comma - che non siano inseriti in turni continui avvicendati e che non beneficino delle specifiche riduzioni di orario di cui al "Capitolo aggiuntivo" all’art. 3 del presente Contratto - verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di ulteriori 4 giorni all’anno.
E) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali in caverna
22. A tutti i lavoratori che operano normalmente all’interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di 6 giorni all’anno, elevabile a 10 giorni per quelli fra i suddetti lavoratori che operano normalmente in condizioni di maggior disagio.
23. Ai lavoratori di cui al precedente comma, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all’anno.
24. I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) ed E) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell’Enel e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
25. Gli anzidetti giorni di permesso retribuito di cui alle precedenti lettere B), D) ed E) dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell’anno secondo accordi con i lavoratori interessati e non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie.
26. Ai lavoratori di cui ai commi ventesimo e ventunesimo dell’art. 31 del presente Contratto - che non siano inseriti in turni continui avvicendati - verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, fino ad un massimo di 6 giornate all’anno ed in ragione di un giorno per ogni 30 giorni di fruizione dell’indennità lavori gravosi. Tali permessi debbono essere goduti entro il mese successivo ad ogni maturazione dei suddetti trenta giorni, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
27. I permessi di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei lavoratori rientranti nel successivo comma ventinovesimo, in quanto beneficiari di specifica previsione.
F) Per quanto riguarda il personale addetto ai centri di teleinformatica
28. Ai lavoratori normalmente addetti alle macchine dei centri di teleinformatica, nonché agli altri lavoratori addetti a lavorazioni meccanografiche i quali prestino la loro opera nello stesso locale ove sono installati i macchinari, vengono concessi due intervalli giornalieri di riposo della durata di un quarto d’ora ciascuno.
G) Per quanto riguarda il personale che esegue lavori su elettrodotti
29. Ai lavoratori che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV, sono concessi 8 giorni di permesso retribuito in ragione d’anno. Tali permessi non possono comunque essere goduti, durante i mesi di luglio e di agosto.
H) Per quanto riguarda il personale che presta la propria opera in condizioni di particolare gravosità o disagio
30. L’Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonché a sottoporre i lavoratori stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica.
31. L’esito di tali controlli sarà comunicato per iscritto direttamente al lavoratore interessato, la cui cartella medica sarà tenuta a disposizione - ove richiesto - del medico di fiducia dell’interessato medesimo.
32. In particolare, l’Ente assicura che provvederà all’avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio, dei guardiadighe che operino da almeno 14 anni in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché dei tirafili addetti esclusivamente - o, comunque, con carattere di prevalenza - da almeno 18 anni all’esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione superiore a 100 kV e che abbiano un’età non inferiore a 45 anni.
I) Per quanto riguarda il personale addetto a centralini telefonici
33. L’Ente assicura che provvederà all’avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio dei lavoratori addetti da almeno 14 anni a centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l’impiego di uno o più posti operatore.
34. Al fine di consentire il più proficuo utilizzo dei predetti lavoratori, l’avvicendamento sarà preceduto da azioni formative mirate.
Dichiarazioni a verbale
1) Copertura assicurativa personale delle centrali di produzione
A favore dei lavoratori professionalmente esposti al rischio delle seguenti malattie nelle centrali nucleogeotermoelettriche e idroelettriche:
- ipoacusia o sordità provocata da rumore;
- silicosi o antracosi, associata o meno a tubercolosi polmonare;
- asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o ad un cancro del polmone;
viene estesa - alle medesime condizioni - la copertura assicurativa già prevista per le malattie professionali dalle condizioni particolari della polizza infortuni professionali ed extraprofessionali.
Detta copertura assicurativa opererà - sussistendo i presupposti previsti dalle condizioni particolari di cui sopra - sino a quando non si saranno consolidati i criteri adottati dall’Inail per l’indennizzabilità delle malattie professionali non tabellate, secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 10 febbraio 1988.
Il lavoratore è comunque tenuto ad attivare nei confronti dell’Inail la procedura per dimostrare l’origine professionale della malattia.
2) Permessi giornalieri retribuiti di cui alle lettere D) ed E) del presente articolo
Permessi giornalieri retribuiti nella misura di sei giorni all’anno verranno riconosciuti anche ai lavoratori di unità diverse dalle centrali nucleogeotermoelettriche ed in caverna, nel caso di prestazioni in dette centrali svolte nelle condizioni di gravosità o disagio che danno titolo ai permessi stessi ai lavoratori di dette unità.
I permessi di cui sopra saranno concessi in misura proporzionale alla durata dell’effettiva prestazione in centrale, sulla base di quanto previsto dagli accordi compartimentali, purché vi sia una prestazione nel trimestre di durata non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi.
3) Estensione delle norme di cui al punto A) al personale esterno alle centrali nucleotermoelettriche
Quanto previsto dai commi secondo, terzo, quarto, sesto, decimo e undicesimo del presente articolo si applica anche ai lavoratori che, pur dipendendo da unità organizzative diverse dalle centrali nucleotermoelettriche, vengano chiamati occasionalmente a prestare servizio presso dette centrali in condizioni analoghe ai dipendenti delle medesime.
4) Comma sesto: elencazione delle manifestazioni patologiche
Le Parti si riservano di aggiornare l’elencazione delle manifestazioni patologiche indicate al sesto comma del presente articolo a seguito di eventuali innovazioni legislative che fossero introdotte in Paesi ove vi siano esperienze di esercizio di centrali nucleotermoelettriche.
5) Gallerie di derivazione
In considerazione delle particolari condizioni di gravosità che si riscontrano nelle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, ai lavoratori che effettuano l’ispezione di tali gallerie viene riconosciuta una mezza giornata di permesso retribuito per ogni giornata di ispezione, fino ad un massimo di 6 giornate per ciascun anno, fermo restando che tale attività non viene computata ai fini della concessione dei permessi di cui al comma ventiseiesimo del presente articolo.

Art. 41 - Norme aziendali
1. Oltre che alle norme del presente contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Ente, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 47 - Libertà sindacali nell’Ente
Attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito e permessi sindacali
1. In materia vale quanto previsto dall’accordo sindacale nazionale del 29 luglio 1985 e dei relativi documenti allegati.
Affissione e diffusione stampa e comunicati
2. L’Ente collocherà presso le varie unità aziendali un albo a disposizione delle segreterie periferiche delle organizzazioni nazionali dei lavoratori elettrici per l’affissione di stampa e di comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette segreterie e verranno inoltrati in copia alla direzione.
4. Sarà inoltre consentita - fuori dei locali dove si svolge l’attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione di materiale di propaganda e di informazione sindacali da parte delle organizzazioni dei lavoratori elettrici.
5. Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti tre commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all’Enel ed ai suoi dirigenti.
Assemblee del personale
6. L’Ente metterà, di volta in volta, a disposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che ne facciano richiesta un locale per le assemblee del personale.
7. Dette assemblee - alle quali potranno partecipare dirigenti sindacali della categoria anche se appartenenti ad organi di livello diverso da quello che ha indetto l’assemblea nonché, previa segnalazione nominativa, dirigenti sindacali delle organizzazioni confederali - dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
8. Le assemblee dovranno svolgersi, di norma, fuori dell’orario normale di lavoro. Peraltro le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici potranno disporre globalmente, per ogni posto di lavoro, di un numero di ore annue non superiore a dodici per lo svolgimento di assemblee durante l’orario lavorativo giornaliero. Per tali ore ai lavoratori partecipanti alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
9. Le assemblee durante l’orario di lavoro dovranno svolgersi nelle ore iniziali o finali dell’orario medesimo e potranno essere indette dalle citate organizzazioni sindacali, congiuntamente o disgiuntamente, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza. Esse dovranno svolgersi in modo tale da non ostacolare il normale andamento del servizio elettrico.
Locali a disposizione dei sindacati
10. Nelle località sedi delle segreterie periferiche delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, l’Ente, nei limiti del possibile, metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell’attività di dette organizzazioni concernente la tutela del rapporto di lavoro del personale dell’Ente medesimo.
[…]

Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
1. Ferme restando le procedure e le modalità per l’esame dei ricorsi già previsti dal presente contratto, i consigli dei delegati hanno titolo a discutere, su mandato dei lavoratori interessati, anche ricorsi per cambio di mansioni, modifiche di responsabilità, qualità o quantità del lavoro assegnato; eventuali altri ricorsi di carattere diverso saranno discussi, sempre su mandato dei lavoratori interessati, dalle rappresentanze sindacali periferiche. Resta inteso che lo stesso ricorso, una volta discusso con il Consiglio dei delegati o con una di dette rappresentanze sindacali periferiche, non può essere riproposto.
2. I consigli dei delegati potranno richiedere - dandone preventiva comunicazione alle corrispondenti direzioni dell’Ente - di essere assistiti dalle citate rappresentanze sindacali periferiche, dell’uno o dell’altro livello, nella trattazione di vertenze collettive.
3. Le direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) competenti a trattare le materie di cui al primo e secondo comma del presente articolo entreranno in contatto con i Consigli dei delegati o con le rappresentanze sindacali periferiche, per l’avvio della trattativa, entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.
4. Il predetto termine di 15 giorni vale anche per l’avvio delle trattative concernenti quelle indennità la cui definizione il contratto demanda alla sede sindacale periferica.
5. Formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le competenti direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, al fine di considerarne i riflessi sul personale, le modalità di applicazione in sede locale di quanto definito con i confronti svoltisi a livello nazionale, ai sensi della "Premessa" al presente contratto, in tema di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell’organizzazione del lavoro e relative eventuali sperimentazioni.
6. Le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) forniranno alle corrispondenti organizzazioni sindacali, entro il mese di luglio di ogni anno, un’informativa circa i più significativi aspetti del programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte relativi all’anno successivo nonché i dati dell’ultimo consuntivo consolidato. In tale occasione le suddette direzioni si consulteranno con le corrispondenti organizzazioni sindacali sulla destinazione del personale da assumere in applicazione del programma di assunzioni comunicato alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali ai sensi del settimo comma della "Premessa" al CCL In tali incontri potranno essere formulate dalle Organizzazioni sindacali indicazioni relative ad esigenze derivanti da situazioni specifiche (quali eventuali carenze di personale), alle quali non si possa sopperire con la riutilizzazione di personale fuori organico o resosi disponibile o non convenientemente utilizzato, da valutare da parte dell’Azienda per la formazione del programma di assunzioni per l’anno successivo.
7. Formeranno oggetto di preventive consultazioni fra le competenti Direzioni dell’Enel (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici nel cui ambito di competenza ricade il personale direttamente interessato: l’attuazione di modifiche organizzative e relative eventuali sperimentazioni, l’applicazione di nuove tecnologie e procedure non risultanti dai confronti nazionali, nonché i problemi connessi con l’istituzione o la soppressione di posti di lavoro, con l’entrata in servizio di nuovi impianti, con l’ampliamento o la riconversione di impianti preesistenti, con l’automazione e/o telecomando di impianti. Dette consultazioni serviranno ad analizzare i riflessi sul personale delle modifiche organizzative, esaminare eventuali fenomeni di parcellizzazione delle mansioni, per realizzare una loro ricomposizione, nonché la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori, tenendo conto della formazione e dell’aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto.
8. Le consultazioni di cui ai precedenti quinto, sesto e settimo comma saranno promosse dall’Ente, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno precedute dall’invio alle stesse della documentazione utile per una più approfondita conoscenza dei problemi. Tenuto conto dell’esigenza di tempestività di decisione in materia, le competenti Direzioni dell’Enel potranno indicare i tempi nei quali dovranno concludersi le consultazioni.
9. A conclusione delle suddette consultazioni, le competenti Direzioni dell’Enel invieranno alle Organizzazioni sindacali un documento nel quale saranno riportati i risultati degli incontri, puntualizzando le posizioni come espresse dalle Parti.
10. Le Parti inoltre potranno prevedere incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di quanto ha formato oggetto di consultazione.

Art. 49 - Interpretazione del Contratto
1. L’interpretazione delle norme del presente contratto verrà effettuata dalla Direzione centrale del personale dell’Enel d’intesa con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.

Allegati
Allegato 5 - Orario flessibile con compensazione ultragiornaliera: criteri applicativi (orario ripartito su 5 giorni settimanali)
Gli accordi sindacali locali che introdurranno forme di sperimentazione di flessibilità d’orario con compensazione ultragiornaliera dovranno uniformarsi alle regole di seguito indicate.
1) Rispetto all’orario "normale" di lavoro, valevole per l’Unità interessata, devono essere prefissate le ore prima/dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l’accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera.
2) La flessibilità d’orario deve garantire una durata minima gionaliera di sei ore e trenta minuti* di presenza continua e contemporanea di tutti i lavoratori in forza all’Unità interessata.
3) La durata minima e massima della prestazione ordinaria giornaliera in regime di flessibilità deve essere pari, rispettivamente, a sei ore e trenta minuti ed a nove ore e trenta minuti*, fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti.
4) La flessibilità d’orario deve essere prevista - nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti - all’inizio e al termine dell’orario normale di lavoro giornaliero in atto nell’Unità interessata, con fasce di pari durata.
5) Il singolo lavoratore non può, a seguito dell’adozione della flessibilità d’orario nell’Unità di appartenenza, accumulare nel tempo un’eccedenza o carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) superiore a otto ore**.
Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori all’anzidetto limite saranno considerate assenza ingiustificata***, mentre le eventuali eccedenze non saranno comunque utilizzate ai fini della compensazione, né daranno luogo ad alcun trattamento economico.
La compensazione di carenza di prestazione - entro il predetto limite di otto ore - può essere effettuata solo entro le fasce di flessibilità previste.
Al lavoratore, peraltro, è data facoltà di utilizzare la propria spettanza di permessi retribuiti ex festività al fine di ridurre od azzerare il proprio saldo negativo; tale facoltà può essere esercitata solo a giornata o mezza giornata.
Inoltre, nelle unità ove l’orario settimanale è ripartito dal lunedì al venerdì deve escludersi che la compensazione possa realizzarsi nella giornata di sabato, salvo il caso di preventivo accordo fra la Direzione e l’interessato.
6) La compensazione nell’ambito dell’eccedenza o carenza delle otto ore non va effettuata entro prefissati limiti temporali (settimana; mese; etc.). La valorizzazione di eventuali eccedenze o carenze di prestazione ordinaria ai fini del corrispondente pagamento o della corrispondente trattenuta (in entrambe le ipotesi, 100% della retribuzione oraria in atto al momento della valorizzazione) va effettuata - fermo restando quanto previsto sub 5) - solo in occasione di eventi modificativi della posizione aziendale del lavoratore, quali: cessazione; promozione a dirigente; trasferimento ad Unità produttiva che non adotta la flessibilità ultragiornaliera.
7) Sono esclusi dall’orario flessibile: i lavoratori che operano in squadre; i lavoratori che prestano la propria attività in turno o in trasferta; autisti; portieri; uscieri; centralinisti telefonici; part-timers; nonché altre categorie di lavoratori - che potranno essere individuate negli accordi sindacali locali - per le quali obiettive esigenze di servizio non consentono la flessibilità d’orario.
8) Va considerato "lavoro straordinario", e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall’Ente in eccedenza alla durata normale della prestazione ordinaria prevista per il singolo giorno nell’Unità di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall’Enel ed effettuata entro la suddetta durata normale.
9) Le seguenti assenze orarie sospendono la flessibilità per l’intera giornata:
- partecipazione a scioperi;
- fruizione della libertà nelle ore pomeridiane nelle giornate di cui all’ottavo comma dell’art. 5 CCL;
- fruizione di "mezze giornate" di permesso (ad es. ex festività).
Le altre assenze orarie (retribuite o non) iniziali o terminali decorrono o hanno termine dall’inizio o alla fine dell’orario "normale" fissato nell’Unità interessata.
Resta comunque inteso che la concessione di permessi orari ex comma secondo dell’art. 8 CCL assumerà carattere di assoluta eccezionalità; gli eventuali permessi concessi con recupero concorrono alla determinazione del c.d. "saldo".
10. L’introduzione della flessibilità a compensazione ultragiornaliera è incompatibile (e ne comporta quindi l’automatica abolizione nell’Unità interessata) con orari ripartiti in modo differenziato nei diversi giorni della settimana, nonché con altre forme di flessibilità in atto.
Resta, ovviamente, esclusa ogni forma di flessibilità per eventuali orari particolari individuali.
11) L’applicazione dell’orario flessibile deve evitare, nella massima misura possibile, interventi manuali e presuppone, quindi, l’uso di idonei mezzi di rilevazione automatica della presenza da parte di tutti i lavoratori interessati, che consentano anche la rilevazione periodica del c.d. "saldo" (positivo o negativo).
N.B. - Per orari ripartiti su 6 giorni alla settimana tutti i riferimenti orari contenuti nel presente documento vanno adeguatamente riproporzionati.
*Tali durate si riferiscono ad un orario normale giornaliero di otto ore. Riduzioni giornaliere dell’orario di lavoro determinano pari riduzioni delle durate massima e minima (compresenza), ferma restando la durata delle fasce di flessibilità.
**Potrà essere concordato, in sede sindacale nazionale, un limite diverso a seguito delle risultanze delle sperimentazioni realizzate.
***Il carattere ingiustificato dell’inosservanza dell’orario non implica per se stesso l’automatica applicazione di sanzioni disciplinari.


Allegato 6 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di attività dei lavoratori "guardiadighe"
In relazione alle intese intercorse, in occasione delle trattative per il rinnovo del CCL 22 aprile 1986, in merito al riesame dell’attività dei lavoratori "guardiadighe", Vi precisiamo quanto segue.
L’Enel, al fine di assicurare la vigilanza degli sbarramenti, laddove prescritto e secondo quanto previsto dal DPR n. 1363 del 1 novembre 1959, esprime l’intendimento di adottare soluzioni che si rivelino compatibili con le situazioni - anche assai differenziate - esistenti nelle diverse realtà locali. L’individuazione delle soluzioni formano oggetto di intesa, in sede locale, tra le Direzioni dell’Enel e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici*.
Dette soluzioni, oltre ovviamente ad osservare le disposizioni contrattuali che disciplinano gli istituti che risultano interessati, devono articolarsi nell’ambito degli indirizzi sotto elencati:
1) la vigilanza viene assicurata: esclusivamente da guardiadighe (con inquadramento non superiore alla Cs); da guardiadighe e da personale (di categoria B/2) di manutenzione civile idraulica o elettromeccanica in forza alla subarea di appartenenza della diga o ad una squadra distaccata di manutenzione; esclusivamente da tale ultimo personale di manutenzione;
2) qualora la sede di lavoro degli interessati sia fissata a valle (presso la subarea o la squadra distaccata), i periodi di prestazione di servizio in diga danno luogo al rimborso forfettario delle spese di trasferta, applicando gli importi previsti dagli accordi compartimentali vigenti, dedotto comunque il rimborso per il pernottamento e per le piccole spese non documentabili;
3) i lavoratori di cui al precedente punto 1) devono fornire un servizio di reperibilità speciale, da effettuare cioè nelle immediate vicinanze della diga, secondo quanto prescritto dall’art. 15 del DPR n. 1363 del 1 novembre 1959 sopra richiamato (vedasi, al riguardo, la disciplina prevista al paragrafo "Reperibilità speciale" dell’art. 4 del vigente CCL);
4) qualora la soluzione per la vigilanza della diga comporti cinque giorni di prestazione lavorativa in diga completata da servizio di sola reperibilità speciale per il sesto giorno e/o per ogni giornata festiva, di cui all’art. 5 del presente Contratto, viene riconosciuta mezza giornata di permesso retribuito per ognuno di tali giorni interi di reperibilità speciale, per tener conto delle caratteristiche di vincolatività derivanti dalla legge per tale tipo di reperibilità. Tali permessi sono cumulati tra loro e goduti nella settimana successiva a quella di riferimento, sempreché non ostino particolari esigenze di servizio;
5) i lavoratori attualmente addetti ad attività di guardiadighe acquisiranno la categoria B2 in presenza dei seguenti requisiti:
- spostamento della sede di lavoro presso la subarea di appartenenza della diga o presso la sede di una squadra distaccata di manutenzione, allo scopo di rendere loro possibile lo svolgimento di prestazioni in attività di manutenzione;
- possesso da almeno 5 anni della qualifica di "operaio qualificato di manutenzione che svolge anche mansioni di guardiadighe". Ai fini del computo di tale periodo, sono valorizzati al 50% i periodi di servizio trascorsi in diga con inquadramento in Cs, con la qualifica di guardiadighe;
- superamento con esito positivo di una prova di idoneità mirante ad accertare l’acquisita capacità tecnico-pratica relativa alle mansioni di "operaio provetto di manutenzione civile idraulica che svolge anche mansioni di guardiadighe" o di "operaio provetto di manutenzione elettromeccanica che svolge anche mansioni di guardiadighe".
In caso di esito negativo della prova di idoneità, la medesima potrà essere reiterata a distanza di almeno 1 anno;
- alle prove di idoneità di cui sopra l’Enel ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori da scegliere tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività;
6) ai lavoratori di cui al punto precedente verrà attribuita la categoria B2 superiore dopo un anno di effettiva permanenza e di esperienza specifica maturata nelle squadre di manutenzione in cat. B2 e con una delle qualifiche sopra precisate;
7) nei confronti dei soli guardiadighe che continueranno a svolgere il servizio di vigilanza presso la diga per l’intero mese, le riduzioni dell’orario settimanale di lavoro verranno fruite in misura cumulata non inferiore alla giornata.
In sede di individuazione delle soluzioni da adottare, a livello sindacale locale, nelle diverse realtà può, tra l’altro, essere definito il numero del personale da utilizzare nella rotazione, garantendo una "presenza" in diga non superiore ad una settimana su tre, avuto riguardo al numero dei manutentori e dei guardiani in forza, nonché al numero ed alle caratteristiche ambientali delle dighe da presidiare.
Resta comunque impegno delle Parti quello di ricercare, sia pure con gradualità nel tempo, convergenze su forme di articolazioni del servizio di guardiania delle dighe tali da consentire, in capo agli attuali guardiadighe, l’acquisizione di specifica professionalità nel campo della manutenzione che, integrata da appositi corsi di formazione, agevoli il loro pieno riutilizzo in attuazione del programma di installazione delle apparecchiature di telesorveglianza degli sbarramenti, conformemente alla circolare diramata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 4 dicembre 1987, avente ad oggetto "prescrizioni inerenti l’applicazione del Regolamento sulle dighe di ritenuta, approvato con DPR n. 1363 del 1 novembre 1959". Installazioni queste che l’Enel realizzerà, in base al suddetto programma, a far tempo dal 1993 ed ultimerà, presumibilmente, entro il 1998.
Distinti saluti.
Roma, 21 febbraio 1989
* Anche in considerazione di quanto precisato all’ultimo capoverso della presente lettera, l’Enel dichiara di prediligere il modello organizzativo articolato su una settimana, a carico di ogni lavoratore, con 5 prestazioni lavorative completate da reperibilità speciale nelle residue ore non lavorative dei giorni feriali e nelle giornate di sabato, domenica e festive. Tale soluzione è adottabile presso le dighe nelle quali non sarà prevista per le giornate di sabato, domenica e festive alcuna attività lavorativa, essendo sufficiente la sola reperibilità speciale per ottemperare al disposto del sopra menzionato DPR n. 1363 del 1 novembre 1959.
Peraltro, laddove si registrino - sempre nella medesima sede - situazioni connotate da particolari disagi, verranno ricercate per tali realtà soluzioni diverse da quella sopra menzionata, tenendo nel debito conto le previsioni di cui al primo e quarto comma dell’art. 3 CCL, nonché alla D.V. n. 6 annessa al medesimo articolo.


Allegato 12 - Trattamento turnisti
Verbale di accordo 15 novembre 1984 (con le modifiche apportate in sede di rinnovo dei CCL 25 gennaio 1983 e 22 aprile 1986)
[…]
3. Criteri per l’articolazione degli schemi di turno
Gli schemi di turno da concordarsi in sede locale, oltre ad osservare quanto già previsto in materia dalle vigenti disposizioni contrattuali (ad es. garanzia del riposo settimanale in domenica almeno una volta ogni quattro settimane), devono rispettare le seguenti condizioni:
1. due prestazioni ordinarie previste dal piano di turno non possono essere intervallate da sole otto ore di riposo;
2. fra due riposi settimanali non può essere prevista una sequenza di più di sei giorni lavorativi consecutivi;
3. il riposo settimanale deve essere realizzato con la previsione di 32 ore consecutive di riposo.
Si raccomanda inoltre che, nel rispetto delle anzidette condizioni, gli schemi di turno da concordarsi in sede locale assicurino, per quanto possibile, la consecutività del sesto giorno non lavorato e del riposo settimanale.
Gli accordi locali per l’adeguamento degli schemi di turno non rispondenti ai criteri anzidetti dovranno intervenire quanto prima possibile con la dovuta gradualità.
[…]

Allegato 13 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di lavoratori addetti a turni continui avvicendati
In relazione alle richieste da Voi formulate, in occasione delle trattative per il rinnovo del CCL 22 aprile 1986, Vi precisiamo quanto segue.
In conseguenza dei benefici previsti in tema di riduzione dell’orario settimanale di lavoro a favore del personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, nonché per far fronte con la massima tempestività alle esigenze di copertura delle posizioni di turno che si rendessero vacanti, l’Enel adotterà le seguenti misure di carattere organizzativo.
Nei Gruppi impianti termoelettrici presso i quali il valore medio del coefficiente di utilizzazione della potenza disponibile risulti pari o superiore al 50% (vedere elenco allegato) sarà inserito un pool di personale di riserva nell’ambito delle attività di esercizio in turno. Tale pool di personale sarà così composto:
- per GIT con più sezioni termoelettriche comandate da 3 distinte sale manovra, da 10 unità, delle quali 4 diplomati di scuola media superiore (periti industriali) e 6 licenziati di istituto professionale (Ipsia);
- per GIT con più sezioni termoelettriche comandate da 2 distinte sale manovra, nonché nel caso delle squadre di turno addette all’esercizio sonde dell’Unità nazionale geotermica, da 8 unità, delle quali 4 diplomati di scuola media superiore (periti industriali) e 4 licenziati di istituto professionale (Ipsia);
- per GIT di minore complessità, da 6 unità, delle quali 2 diplomati di scuola media superiore (periti industriali) e 4 licenziati di istituto professionale (Ipsia).
Detto personale sarà sottoposto alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto di cui al punto A) dell’art. 25, CCL Successivamente, mediante le normali procedure previste dall’art. 19, per le posizioni di cat. B2 e cat. Bs, e dall’art. 24, per le posizioni di cat. A1 e cat. B1, saranno costituite posizioni di pool a tutti i livelli del turno, in modo da pervenire, a partire dalla situazione di pool di neo-assunti, alla situazione di pool qualificato ed idoneo alla immediata immissione sia nel caso di sostituzione del titolare che nella effettiva posizione del titolare. In tutti gli altri casi il suddetto personale sarà inserito in turno in affiancamento ai titolari di norma nelle prestazioni diurne, avendo comunque garantita la corresponsione dell’indennità di turno fissa mensile riconosciuta ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.
Man mano che le posizioni di pool vengono assorbite nelle posizioni di titolare, con opportuna gradualità, il pool dovrà essere ripristinato.
Inoltre, nelle linee di turno che lo richiedano, in relazione all’entità della riduzione di orario nonché ai permessi ex art. 40, ed alla criticità delle attività interessate (es. Servizi ripartizione e controllo del carico, Gruppi impianti idroelettrici e rete, presidi dei Sistemi di Telecontrollo Unificato - STU - della Distribuzione* saranno inserite, con la dovuta gradualità, posizioni di riserva, alle quali saranno attribuite, ove possibile, mansioni rientranti in attività di esercizio e di manutenzione. In particolare per i posti di teleconduzione dei GIR, in relazione allo stato delle deleghe avute per sovraintendere all’esercizio degli impianti, si prevede l’istituzione di un pool di 2 posizioni, costituito da un diplomato di scuola media superiore (perito industriale) ed un licenziato di istituto professionale (Ipsia), cui attribuire mansioni specifiche nel campo dell’esercizio. Al personale inserito in tale pool viene garantita la corresponsione dell’indennità di turno fissa mensile riconosciuta ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.
Le suddette misure non troveranno applicazione negli impianti nei quali siano già presenti turnisti di riserva, titolari di posizioni di turno di unità inattive facenti parte del Gruppo impianti.
Distinti saluti.
Roma, 21 febbraio 1989
* Specificatamente presso tale Unità verrà istituita una posizione di riserva costituita da un diplomato di scuola media superiore (perito industriale).


Allegato - Elenco gruppi impianti termoelettrici con indicazione dei pool in base ai dati di esercizio relativi all’anno 1988
Elenco gruppi impianti termoelettrici con indicazione dei pool in base ai dati di esercizio relativi all’anno 1988
(Il presente elenco sarà aggiornato anno per anno in base ai relativi dati di esercizio)
GIT con pool da 10 unità - San Filippo del Mela
GIT con pool da 8 unità - La Spezia - Vado Ligure - La Casella - Ostiglia - Sermide - Fusina - Monfalcone - Porto Tolle - Piombino - Torre Valdaliga Sud - Torre Valdaliga Nord - Brindisi Nord - Rossano Calabro - Termini Imerese - Sulcis
GIT con pool da 6 unità - Genova - Porto Marghera - Livorno - Porto Corsini - Napoli - Bari - Augusta - Priolo Gargallo - Portoscuso - Fiume Santo

Allegato 43 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in materia di vestiario
In accoglimento della richiesta avanzata in sede di trattative per il rinnovo del CCL 22 aprile 1986, l’Enel manifesta la propria disponibilità ad effettuare incontri sindacali a livello regionale in tema di vestiario con cadenza annuale.
Tali incontri saranno finalizzati ad una verifica delle situazioni in atto ed alla razionalizzazione dei trattamenti praticati, anche con riferimento alle caratteristiche merceologiche del vestiario, ai programmi di fornitura stagionali, alle condizioni di sostituzione, alle esigenze climatiche ambientali, tenendo conto delle indicazioni contenute in materia nell’art. 33 del vigente CCL
Distinti saluti.
Roma, 21 febbraio 1989


Allegato 44 - Lettera dell’Enel alle Organizzazioni sindacali in tema di ambiente di lavoro
Con riferimento a quanto previsto dal comma diciannovesimo dell’art. 39, si dà informazione che ricerche in fase avanzata o comunque già in corso riguardano:
- rumore;
- microclima;
- combustibili e loro residui (polveri, ceneri, gas, metalli in traccia, idrocarburi policiclici aromatici);
- amianto;
- policlorobifenili.
Ricerche da avviare a breve termine riguarderanno:
- fibre di vetro e ceramiche;
- agenti chimici particolari (es. idrazina - resine sintetiche, miscele polibuteniche e solventi utilizzati per l’esecuzione di giunti e terminali su cavi);
- ergonomia relativamente a lavori che richiedano una prolungata permanenza su sostegni.
Distinti saluti.
Roma, 21 febbraio 1989


Allegato 51 - Documento in materia di "appalti"
Premesso:
- che l’accordo 18 dicembre 1963, stipulato a valle della nazionalizzazione dell’energia elettrica, rispondeva essenzialmente all’esigenza di procedere alla graduale unificazione dei criteri e dei metodi di gestione delle ex imprese elettriche operanti sul territorio nazionale, per quanto concerne i lavori in appalto;
- che, dopo 25 anni dalla nazionalizzazione, risultano ormai superate le ragioni contingenti che stavano alla base dell’accordo 18 dicembre 1963, essendo mutati il contesto economico-sociale in cui opera l’Enel (chiamato, quale Ente pubblico economico, a maggiormente perseguire il crescente miglioramento della produttività e del servizio elettrico, nel rispetto del principio di economicità di gestione che impone la sempre più razionale utilizzazione delle risorse) ed il grado di specializzazione produttiva che le aziende hanno assunto parallelamente all’evolversi della complessità dei prodotti/opere/servizi loro richiesti;
- che le Parti concordemente ravvisano la necessità di rivedere l’accordo del 18 dicembre 1963, al fine di adeguarne rapidamente i contenuti alle sopravvenute modifiche tecniche ed organizzative;
le Parti si impegnano a procedere all’aggiornamento dell’accordo 18 dicembre 1963 entro il 15 marzo 1989, sulla base delle seguenti linee guida di impostazione.
1. La risorsa appalto va considerata "aggiuntiva" a quella interna, come indispensabile strumento di flessibilità gestionale e di snellezza operativa per lo svolgimento di attività estranee al normale ciclo produttivo dell’Enel o non congruenti con la raggiunta qualificazione operativa aziendale (tenendo conto, peraltro, per queste ultime della necessità di valutare specifiche esigenze operative), ovvero di attività inerenti a lavori che per la loro rilevante entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con la normale organizzazione aziendale. Il ricorso all’appalto non deve, quindi, tendere a sostituire le risorse interne per l’espletamento di lavori a qualificato contenuto professionale che si inseriscono come elemento necessario, con carattere di continuità e di normalità, nelle attività aziendali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività collegate ai processi di progressiva qualificazione operativa-aziendale, al fine di mantenere all’interno dell’Ente le conoscenze professionali e le esperienze rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie ed ai materiali o di favorire il recupero di quelle attività ad elevata qualificazione professionale-tecnologica, congruenti con il ciclo produttivo aziendale, che avessero subito nel tempo una fuoriuscita dall’azienda.
3. La tematica degli appalti formerà oggetto di esame in sede di confronto nazionale sul "programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse"; l’applicazione delle linee discusse in sede nazionale formerà oggetto di informative a livello regionale.
4. In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 2., saranno definiti contenuti e periodicità dei dati sui lavori appaltati, da comunicare alle Organizzazioni sindacali regionali, ai fini della verifica della corretta applicazione del nuovo accordo che interverrà fra le Parti.
Prima dell’avvio della stipula del nuovo accordo verrà fornita alle Organizzazioni sindacali una adeguata ricognizione sulla situazione quantitativa e qualitativa degli appalti riscontrata a livello regionale.
Roma, 21 febbraio 1989