Categoria: 1991
Visite: 9836

Tipologia: CCNL
Data firma: 8 novembre 1991
Validità: 01.12.1991 - 31.08.1994
Parti: Fedarlinea-Intersind e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti-Uil, Federmar-Cisal
Settori: Trasporti, Marittimi, Finmare

Sommario:

Informazione
Campo di applicazione - Assunzione in servizio - Anzianità di servizio - Classificazione del personale
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Assunzione in servizio
Art. 3 - Visita medica
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Anzianità di servizio
Art. 6 - Trattamento subalterni ed impiegati provenienti dalla categoria operai
Art. 7 - Riconoscimenti per benemerenze militari
Art. 8 - Classificazione
Retribuzioni - Indennità e compensi vari
Art. 9 - Retribuzioni
Art. 10 - Stipendi, aumenti periodici di stipendio per anzianità, indennità di grado, compensi speciali
Art. 11 - Indennità di contingenza
Art. 12 - Indennità sostitutiva della mensa
Art. 13 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 14 - Assegni familiari
Art. 15 - Interessenze
Art. 16 - Indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i Funzionari
Art. 17 - Indennità rischio di cassa
Art. 18 - Divise ed abiti da lavoro
Art. 19 - Premi di nuzialità e di natalità
Art. 20 - Sussidio in caso di morte di familiare
Concessioni di viaggio
Art. 21 - Concessioni di viaggio
Promozioni - Mutamento di mansioni
Art. 22 - Promozioni - Trasferimenti di categoria e di livello - Trattamento relativo
Art. 23 - Mutamento di mansioni e passaggio di categoria, grado e classe
Art. 24 - Promozioni - Trattamento relativo - Mutamento di mansioni
Orario normale di lavoro e lavoro straordinario
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Giorni festivi e semifestivi
Art. 27 - Lavoro straordinario
Ferie - Permessi - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali - Servizio militare
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Aspettativa
Art. 32 - Aspettativa per cariche pubbliche e per cariche sindacali
Art. 33 - Servizio militare
Missioni - Classi di viaggio - Trasferimenti
Art. 34 - Missioni
Art. 35 - Classi di viaggio
Art. 36 - Trasferimenti e indennità relative
Trattamento in caso di malattia o infortunio - Previdenza
Art. 37 - Assicurazione assistenza sanitaria
Art. 38 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 39 - Gravidanza e puerperio
Art. 40 - Previdenza
Art. 41 - Assicurazioni sociali complementari
Norme disciplinari
Art. 42 - Doveri del personale
Art. 43 - Divieti
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Tutela dei diritti degli addetti e degli operai
Art. 45 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 46 - Tutela per i membri delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 47 - Proprietà intellettuale
Art. 48 - Trapasso e trasformazione di azienda
Art. 49 - Reclami e controversie - Commissione di conciliazione
Art. 50 - Collegio arbitrale
Art. 51 - Commissione interpretativa
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 53 - Preavviso
Art. 54 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 55 - Limite di età
Art. 56 - Dimissioni
Art. 57 - Risoluzione da parte della Società per giusto e dichiarato motivo
Art. 58 - Risoluzione per riduzione di servizi marittimi o della flotta
Art. 59 - Risoluzione per invalidità, inidoneità o morte non dipendenti da causa di servizio
Art. 60 - Risoluzione per invalidità permanente o morte dipendenti da cause di servizio
Art. 61 - Risoluzione per colpa grave dell’addetto o dell’operaio
Art. 62 - Certificato di lavoro
Inscindibilità norme contrattuali - Decorrenza e durata del contratto
Art. 63 - Inscindibilità norme contrattuali
Art. 64 - Decorrenza e durata del Contratto
Allegato
Allegato 1 - Classificazione
Allegato 2 - Stipendi minimi mensili
Allegato 3 - Aumenti periodici per anzianità (per il solo personale assunto anteriormente al 14 aprile 1985)
Allegato 4 - Indennità capi uscieri, sottocapi uscieri e capi operai (dal 1 gennaio 1985)
Appendice
Part-time
Contratti a termine
Salario di ingresso
Quadri
Relazioni sindacali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli uffici e personale operaio delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia e della società finanziaria marittima (Finmare)

L’anno 1991 addì 8 del mese di novembre in Roma, tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) con l’assistenza dell’Associazione Sindacale Intersind e la Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl), la Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti (Filt-Cgil), la Uiltrasporti, la Federazione Marittimi (Federmar-Cisal) è stato convenuto quanto segue:
1 Il contratto collettivo di lavoro 5 ottobre 1988 per gli addetti agli uffici e per il personale operaio delle Società di Navigazione "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica", "Tirrenia", "Interlogistica" e della Società Finanziaria Marittima (Finmare) è rinnovato con le modifiche di cui ai documenti allegati.
2 Il contratto collettivo indicato nel precedente punto 1) ha decorrenza dal 1 novembre 1991 ed avrà vigore sino al 31 agosto 1994.
Le condizioni normative ed economiche si applicano esclusivamente nei confronti degli addetti agli uffici e degli operai in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, salvo le diverse decorrenze espressamente disposte per i singoli istituti.
3 Il contratto collettivo indicato nel precedente punto 1) si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima del 31 agosto 1994 o di ciascuna successiva scadenza. Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare dai propri iscritti, per il periodo di validità, il presente accordo ed il suddetto contratto.
L’applicazione del presente accordo è subordinata all’approvazione del Ministero della Marina Mercantile.
Il presente contratto contiene le norme che disciplinano il rapporto di lavoro del personale tecnico, amministrativo (funzionari e impiegati) e subalterno addetto agli uffici, nonché del personale operaio in servizio a terra.
Il presente contratto collettivo non si applica:
a) al personale avente la qualifica di dirigente;
b) agli addetti che prestano servizio negli uffici od agenzie della società all’estero ed ivi siano stati assunti;
c) al personale di stato maggiore di ruolo con incarico a terra;
d) ai portieri in regime di contratto di lavoro di portierato.
L’ordinamento commerciale, amministrativo e tecnico della società è riservato, nell’ambito delle leggi nazionali e degli accordi sindacali, al criterio della Società stessa.

Informazione
Le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli armatori, in incontri a carattere annuale con le rispettive Organizzazioni Sindacali dei lavoratori nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni riguarderanno:
- le prospettive degli investimenti complessivi, articolati per singoli settori operativi;
- lo stato e le prospettive dei servizi, anche in relazione allo sviluppo tecnologico, relativamente ai riflessi sull’occupazione nel settore.
Le Associazioni nazionali imprenditoriali daranno, inoltre, informazioni alle Organizzazioni Sindacali nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree che investono l’attività di più aziende.
Le Società armatoriali con più di 300 dipendenti complessivi (amministrativi e naviganti), informeranno, tramite l’Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche dei servizi comportanti riflessi sull’occupazione.

Campo di applicazione - Assunzione in servizio - Anzianità di servizio - Classificazione del personale
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra le Società di navigazione "Italia", "Lloyd triestino", "Adriatica", "Tirrenia", "Interlogistica", la Società Finanziaria Marittima (Finmare) ed il dipendente personale tecnico, amministrativo e subalterno addetto ai vari uffici in Italia, nonché il dipendente personale operaio in servizio a terra. Esso si applica altresì agli addetti che la Società assuma nel regime del presente contratto e destini a prestare servizio negli uffici od agenzie all’estero.

Art. 3 - Visita medica
A) Addetti agli uffici
L’addetto, prima di essere assunto, deve essere sottoposto dalla Società a visita medica. È peraltro da tenersi conto in favore dell’interessato delle eventuali imperfezioni fisiche dovute a cause di guerra.
B) Personale operaio
L’operaio, prima di essere assunto, deve essere sottoposto dalla Società a visita medica. È peraltro da tenersi conto in favore dell’interessato delle eventuali imperfezioni fisiche dovute a cause di guerra o delle imperfezioni fisiche derivanti da cause di servizio, che abbiano determinato l’inidoneità alla navigazione.

Retribuzioni - Indennità e compensi vari
Art. 10 - Stipendi, aumenti periodici di stipendio per anzianità, indennità di grado, compensi speciali

[…]
g) Compenso speciale per gli addetti alle macchine telescriventi (dal 1 gennaio 1985)
Agli impiegati addetti in modo prevalente alle macchine telescriventi è assegnato un compenso speciale nella misura lorda di lire 33.750 (trentatremilasettecentocinquanta) mensili. Detto compenso non spetta agli addetti eventualmente inquadrati in classi superiori alla terza.
Qualora un telescriventista di quarta classe sia adibito anche al centralino telefonico, i compensi speciali per le due attività non sono cumulabili, spettando soltanto quello eventualmente maggiore.
h) Compenso speciale per gli addetti ai duplicatori ad alcool (dal 1 gennaio 1985 )
Al personale addetto ai duplicatori ad alcool è assegnato un compenso speciale nella misura lorda di lire 27.000 (ventisettemila) mensili, non suscettibile di aumenti per anzianità.
[…]

Art. 18 - Divise ed abiti da lavoro
Al sottoindicato personale la Società fornirà le divise, abiti da lavoro ed accessori appresso indicati, che il personale stesso è tenuto ad indossare in servizio:
A) Addetti agli uffici
- al personale femminile: due sopravvesti all’anno, una estiva e una invernale;
- ai commessi e al personale subalterno: tre divise ogni due anni, alternando una divisa invernale ed una estiva; un cappotto ogni tre anni e, ai commessi e ai subalterni abitualmente addetti a servizi esterni, un impermeabile ogni tre anni;
- al personale subalterno: tre camicie bianche e tre cravatte blu;
- ai telefonisti: due camici all’anno;
- ai telefonisti, ai centralinisti, agli addetti ai telex ed agli operatori CED: due camici all’anno.
La Società si riserva di fornire al personale addetto agli Uffici sociali, che di norma svolgono la propria attività a contatto con i passeggeri, idonei capi di vestiario con relativi accessori.
B) Personale operaio
La Società fornirà al Personale operaio maschile:
- due abiti da lavoro invernali e due maglie di lana pesante ogni due anni;
- due tute da lavoro estive più due maglie di lana leggera ogni due anni;
- un cappotto cerato con copricapo ogni tre anni agli operai addetti a lavori esterni;
- un berretto all’anno;
- un paio di stivaloni di gomma ogni tre anni agli operai addetti a lavori per i quali tale tipo di calzatura sia necessario;
- un cappotto per lavoro nelle celle frigorifere ogni due anni agli operai addetti a tale lavoro;
- un paio di guantoni da lavoro all’anno.
Al personale operaio femminile la Società fornirà due sopravvesti all’anno, una estiva ed una invernale.

Orario normale di lavoro e lavoro straordinario
Art. 25 - Orario di lavoro

A) Addetti agli uffici
1) L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali per tutto l’anno.
L’orario è ripartito in otto ore giornaliere da lunedì al venerdì, salvo quanto disposto dai successivi paragrafi 6), 7), 8), 9) e 11).
2) L’orario normale giornaliero di lavoro è compreso fra le ore 8,30 e le ore 17,30 con intervallo meridiano di un’ora.
Nel periodo 15 maggio - 15 ottobre l’orario stesso sarà compreso tra le ore 8 e le ore 17, con intervallo meridiano di un’ora.
La Società ha facoltà di stabilire, al fine di consentire la continuità dei servizi, che l’intervallo pomeridiano abbia luogo per una parte del personale fra le ore 12 e le 13 e per un’altra parte fra le ore 13 e le 14.
Ferma restando la durata dell’orario normale giornaliero come sopra indicata, è consentito - mediante specifici accordi sindacali per singole Società - di stabilire una più lunga interruzione dell’intervallo meridiano, posticipando l’orario di cessazione del lavoro pomeridiano.
3) Nei giorni semifestivi indicati nell’art. 26 del presente contratto, l’orario normale è di quattro ore e terminerà non oltre le ore 12,30.
4) La giornata di sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
[…]
6) Il personale destinato ai Magazzini portuali viene escluso dalla adozione della settimana lavorativa di cinque giorni.
Per gli addetti al servizio telefonico, la distribuzione dell’orario settimanale di lavoro verrà regolamentata mediante accordi tra la Direzione di ogni singola Società e la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Nei riguardi del personale di cui ai precedenti due commi rimane invariato l’orario di lavoro settimanale attualmente applicato, nel limite di quaranta ore settimanali.
7) Le Società si riservano la facoltà di adottare, mediante accordi sindacali, la settimana lavorativa di cinque giorni presso i sottoindicati uffici:
- Ufficio merci di Milano ("Lloyd triestino");
- Ufficio di Torino ("Tirrenia");
- Società "Adriatica": Ufficio sociale di Ancona; Ufficio sociale passeggeri e merci di Brindisi.
- Società "Tirrenia": Ufficio sociale di Civitavecchia; Ufficio operativo di Napoli; Ufficio traffico di Genova; Ufficio traffico di Palermo; Ufficio sociale di Olbia; Ufficio sociale di Porto Torres; Ufficio rappresentanze e passeggeri di Roma; Ufficio passeggeri di Milano; Ufficio passeggeri di Torino.
8) Presso gli Uffici sopra elencati le Società si riservano, altresì, la facoltà di adottare, mediante accordi sindacali, l’orario continuato di cui al paragrafo 2) del presente articolo.
9) Il personale destinato agli uffici specificati al precedente paragrafo 7) - presso i quali, in dipendenza della peculiare attività svolta dagli uffici medesimi, non potrà essere adottata la settimana lavorativa di cinque giorni - osserverà l’orario normale di lavoro di quaranta ore settimanali, ripartito su sei giorni feriali come segue:
- dal lunedì al venerdì in 7 ore e 15 minuti giornalieri, con inizio alle ore 8,30 e cessazione alle ore 18,30;
- nella giornata di sabato in 3 ore e 45 minuti dalle ore 8,45 alle ore 12,30.
Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre l’inizio dell’orario giornaliero potrà avere luogo alle ore 8.
10) Quando l’addetto, per disposizione della Società, fosse tenuto a consumare il pasto meridiano sul posto di lavoro, l’interruzione non potrà essere inferiore a mezz’ora e detta mezz’ora è conteggiata come orario di lavoro effettivo. Tale norma non si applica quando il pasto sia consumato a bordo di nave sociale.
11) Per quanto riguarda gli addetti ai Centri elettrocontabili, meccanografici, elettronici e alle macchine telescriventi, l’orario di lavoro può essere distribuito, in deroga al disposto di cui al 2° paragrafo del presente articolo, in due turni ad orario continuato con regolamentazione da concordare tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale aziendale. In tale caso l’orario sarà di sei ore continuative per ciascun turno, nei giorni dal lunedì al sabato.
12) Con decorrenza 1 luglio 1989, l’orario di lavoro verrà ridotto nella misura di otto ore annue. Tale riduzione verrà usufruita sotto forma di una giornata di permesso retribuito per anno solare (o pro rata), che sarà accordata, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Detta giornata di permesso retribuito verrà comunque usufruita entro il 31 dicembre di ogni anno.
13) A partire dall’1 gennaio 1993 verrà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a quattro ore annue.
Pertanto verranno concesse 4 ore di permesso retribuito annuo.
Tale permesso dovrà comunque essere fruito entro il 31 dicembre di ogni anno.
B) Personale operaio
1) L’orario normale di lavoro dal lunedì al venerdì è di otto ore al giorno.
2) La giornata di sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti. Agli operai che, per inderogabili esigenze di servizio, fossero chiamati a prestare la loro opera in detta giornata, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario feriale per le ore di lavoro effettivamente prestate.
3) Il personale operaio destinato ai Magazzini portuali viene escluso dall’adozione della settimana lavorativa di cinque giorni.
Nei riguardi di detto personale e di quello destinato agli uffici specificati al precedente paragrafo 7) - presso i quali, in dipendenza della peculiare attività svolta dagli uffici medesimi, non potrà essere adottata la settimana lavorativa di cinque giorni - l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito dal lunedì al sabato nel limite di quaranta ore settimanali. Nei giorni di sabato l’orario normale di lavoro del predetto personale terminerà non oltre le ore 13.
4) Nei giorni semifestivi l’orario normale è di quattro ore e terminerà non oltre le ore 13.
5) Al personale il cui orario normale di lavoro cade in ore notturne spetta una maggiorazione di retribuzione pari al 10% dello stipendio minimo mensile più aumenti periodici dello stipendio, eventuale indennità di contingenza, indennità Capo operaio ed eventuale assegno "ad personam". Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le 21 e 06.
6) Quando l’operaio per disposizione della Società, sia tenuto a consumare il pasto meridiano sul posto di lavoro l’interruzione non può essere inferiore a mezz’ora e detta mezz’ora è considerata come lavoro effettivo. Tale norma non si applica quando il pasto sia consumato a bordo di nave sociale.
7) Con decorrenza 1 luglio 1989, l’orario di lavoro verrà ridotto nella misura di otto ore annue. Tale riduzione verrà usufruita sotto forma di una giornata di permesso retribuito per anno solare (o pro-rata), che sarà accordata, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio. Detta giornata di permesso retribuito verrà comunque usufruita entro il 31 dicembre di ogni anno.
8) A partire dall’1 gennaio 1993 verrà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a quattro ore annue.
Pertanto verranno concesse 4 ore di permesso retribuito annuo.
Tale permesso dovrà comunque essere fruito entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 - Lavoro straordinario
A) Addetti agli uffici

[…]
Il lavoro straordinario deve essere normalmente evitato. È ammesso solo in quanto sia imposto da particolari esigenze del servizio.
Le ore di lavoro straordinario devono essere previamente autorizzate dalla Direzione o dai funzionari autorizzati e sono cronologicamente annotate a cura della Società in appositi registri, la cui tenuta è obbligatoria e sui quali ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
Questo registro deve essere esibito in visione, a loro richiesta, alle Associazioni sindacali competenti.
Ciascun addetto non dovrà superare il limite di 250 ore annuali di lavoro straordinario; detto limite potrà essere elevato a 300 ore "pro capite" per il personale della Società Tirrenia in considerazione della particolarità dei servizi effettuati salvo esigenze degli uffici operativi.
[…]
B) Personale operaio
[…]
Ciascun operaio non dovrà superare il limite di 275 ore annuali di lavoro straordinario; detto limite potrà essere elevato a 360 ore "pro capite" per il personale della Società Tirrenia in considerazione della particolarità dei servizi effettuati salvo esigenze degli uffici operativi.
[…]
Note:
Il tetto delle ore straordinarie stabilite nel suddetto articolo non dovrà essere superato e la dizione "salvo esigenze del servizio" va regolamentata tramite le organizzazioni di turni di lavoro.

Ferie - Permessi - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali - Servizio militare
Art. 28 - Ferie

[…]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.
In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie, in tutto o in parte, entro il corso dell’anno verrà compensato con un’indennità sostitutiva, corrispondente alla retribuzione per le giornate di ferie non fruite, nella misura dovuta al momento del pagamento.
[…]

Trattamento in caso di malattia o infortunio - Previdenza
Art. 38 - Trattamento di malattia e di infortunio

A) Addetti agli uffici
[…]
La riammissione in servizio dopo un periodo di malattia può essere subordinata all’accertamento che l’addetto può prestare servizio senza nocumento della salute collettiva e propria. Tale accertamento sarà fatto col procedimento stabilito al secondo comma del presente articolo per l’accertamento della malattia.
[…]
B) Personale operaio
[…]
La riammissione in servizio dopo un periodo di malattia può essere subordinata all’accertamento che l’operaio può prestare servizio senza nocumento della salute collettiva e propria. Tale accertamento sarà fatto col procedimento stabilito al 2° comma del presente articolo per l’accertamento della malattia.
[…]

Art. 39 - Gravidanza e puerperio
Nel caso di gravidanza e puerperio di un’addetta o di un’operaia, queste hanno diritto al trattamento previsto dalle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 integrate dal Regolamento di assistenza sanitaria di cui all’art. 37 del presente contratto.
[…]

Norme disciplinari
Art. 42 - Doveri del personale

Ferma l’osservanza degli obblighi che gli sono imposti dalla legge, il personale deve:
a) dedicare la sua attività all’adempimento delle mansioni assegnategli e seguire le istruzioni e le disposizioni impartite dalla Società o dai suoi autorizzati rappresentanti, osservando i doveri di ufficio e le norme del presente contratto;
[…]
d) dedicare la sua attività anche in servizio temporaneo di altre aziende che gli fossero indicate dalla Società escluso ogni diritto a maggiori compensi e/o indennità sia verso la Società sia verso tali altre aziende, restando ferma l’applicazione del presente contratto in tutte le sue clausole.
[…]
g) avere cura dei mobili, materiali ed oggetti affidatigli e mantenere sempre in perfetto ordine le divise di cui all’art. 18.
Il personale della Società risponde verso la stessa dei danni arrecatile per propria colpa.
Coloro che sono preposti normalmente o temporaneamente ad un servizio o ad un ufficio sono responsabili della disciplina e della regolarità del lavoro e delle operazioni in esso compiute. È loro dovere istruire e sorvegliare i propri dipendenti e ammonirli in caso di mancanza. L’ammonizione deve essere fatta con benevolenza perché deve avere lo scopo di infondere il sentimento del dovere.

Art. 43 - Divieti
È vietato al personale:
[…]
c) occuparsi, durante il servizio, di cose estranee alle sue incombenze;
[…]
g) servirsi abitualmente di alcuno fra gli appartenenti al personale della Società per incombenze di carattere privato;
h) allontanarsi dagli uffici della Società durante l’orario di lavoro senza averne ottenuto regolare permesso. Chi, per malattia o per causa di forza maggiore sia costretto ad allontanarsi, deve darne avviso al superiore diretto;
[…]

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del personale al presente contratto collettivo possono essere punite con i seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal servizio con o senza sospensione, totale o parziale, della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
d) licenziamento con preavviso o senza preavviso per motivi disciplinari secondo le norme di legge.
I provvedimenti disciplinari sono applicati senza riguardo all’ordine in cui sono sopra elencati, ma in relazione alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano, al grado della colpa ed alla recidività o meno del colpevole.
Il licenziamento senza preavviso si applica alle colpe più gravi, che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]
Al personale sospeso dal servizio è interdetto l’accesso agli Uffici della Società, salvo che per recarsi a conferire con la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
[…]

Tutela dei diritti degli addetti e degli operai
Art. 45 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

La costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali è regolamentata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 49 - Reclami e controversie - Commissione di conciliazione
A) Addetti agli uffici
L’addetto che ritenga leso un proprio diritto ha facoltà di ricorso alla Rappresentanza Sindacale Aziendale per le questioni di loro competenza ovvero al Sindacato cui aderisce. Il Sindacato che rappresenta l’addetto procede a un tentativo di conciliazione con il sindacato cui aderisce la Società e tale tentativo deve esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni.
L’addetto interessato ha inoltre facoltà di ricorrere ad una Commissione di conciliazione per l’esame del suo reclamo. La Commissione di conciliazione è composta di un rappresentante della Società, di un rappresentante del ricorrente e di un terzo membro, che la presiede, designato d’accordo dalle due parti interessate. Per la costituzione della Commissione, l’addetto deve comunicare alla Società il nominativo del proprio rappresentante. La Società, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’anzidetta comunicazione, procederà alla designazione del proprio rappresentante. In caso di disaccordo circa la nomina del Presidente, la nomina stessa deve essere demandata, mediante istanza anche di una delle parti, al Direttore Generale del Lavoro Marittimo e Portuale del Ministero della Marina Mercantile.
La Commissione di conciliazione è tenuta ad elaborare il suo motivato parere sul ricorso ed a formulare una proposta di soluzione della controversia entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di formale costituzione della Commissione.
La Commissione, che ha la più ampia facoltà di indagine, provvede a comunicare alle parti il suo responso a mezzo di lettera raccomandata. Le parti sono tenute a segnare ricevuta della comunicazione e a dichiarare al presidente, per iscritto, se accettano o no le proposte della Commissione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata. Nel caso di accettazione del responso della Commissione da parte della Società e dell’addetto interessato la controversia è definitivamente risoluta. Nel caso contrario restano impregiudicati i diritti e le ragioni delle parti.
B) Personale operaio
L’operaio che ritenga leso un proprio diritto ha la facoltà di ricorso alla Rappresentanza Sindacale Aziendale per le questioni di loro competenza ovvero al Sindacato cui aderisce. Il Sindacato che rappresenta l’operaio procede a un tentativo di conciliazione con il Sindacato cui aderisce la società e tale tentativo deve esaurirsi nel termine massimo di 30 giorni.
L’operaio interessato, esaurite le pratiche per il tentativo di componimento della controversia ed anche rinunciando ad esse, ha facoltà di ricorrere ad un collegio di conciliazione di arbitrato per l’esame del suo reclamo. Il collegio è composto di un rappresentante della Società, di un rappresentante del ricorrente e di un terzo membro, che lo presiede, nominato d’accordo dalle due parti interessate. Mancando l’accordo sulla designazione del Presidente, la Commissione sarà presieduta dal Direttore dell’Ufficio provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il Collegio di conciliazione e di arbitrato ha i più ampi poteri di indagine, decide secondo equità ed è tenuto ad emettere il suo giudizio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di formale costituzione del Collegio stesso.
Quando il reclamo dell’operaio abbia per oggetto il licenziamento, il Collegio è tenuto a seguire la procedura ed applicare i criteri previsti dall’accordo interconfederale industria 18 ottobre 1950, e le parti sono vincolate dal suo giudizio nei limiti previsti dall’Accordo stesso.

Art. 50 - Collegio arbitrale
L’addetto o l’operaio esaurite le pratiche per il tentativo di componimento della controversia, ed anche rinunciando ad esse, ha facoltà di deferire la soluzione di qualsiasi controversia che abbia per oggetto l’applicazione del presente Contratto ad un collegio di arbitri, composto di un suo rappresentante, di un rappresentante della Società e di un terzo membro, Presidente, nominato d’accordo tra le parti.
Per la costituzione del Collegio, l’addetto o l’operaio deve comunicare alla Società l’arbitro da lui nominato. La Società, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’anzidetta comunicazione, procederà alla designazione del proprio arbitro.
Mancando l’accordo sulla designazione del Presidente, il Collegio arbitrale sarà presieduto dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il Collegio arbitrale decide secondo le regole del diritto ed equità e deve pronunciare il suo lodo entro 90 giorni dalla data dell’accettazione dell’incarico da parte del Presidente del Collegio.

Art. 51 - Commissione interpretativa
Le eventuali divergenze che dovessero sorgere dalla interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e di un pari numero di rappresentanti dell’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea.
La Commissione sarà presieduta dal Direttore Generale del Lavoro Marittimo e Portuale del Ministero della Marina Mercantile o da un suo delegato di grado non inferiore a quello di Ispettore Generale.
La Commissione delibererà a maggioranza di voti senza particolari formalità di procedura e l’interpretazione così decisa avrà valore di norma contrattuale.

Appendice
Contratti a termine

Le parti si riservano di incontrarsi in sede di vigenza contrattuale allo scopo di dare attuazione all’art. 23, primo comma, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Relazioni sindacali
Rappresentanze sindacali aziendali
a) Presso la Sede centrale di ciascuna Società possono essere costituite, per il personale amministrativo ed operaio, per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria il presente contratto, rappresentanze sindacali aziendali, composte come segue:
- due rappresentanti sindacali sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti sindacali da 201 a 400 lavoratori;
- quattro rappresentanti sindacali oltre 400 lavoratori.
Presso le Sedi e gli Uffici periferici autonomi con più di 15 dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali composte da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e alla Società.
b) Su ogni nave possono essere costituite, per ogni organizzazione sindacale stipulante e firmataria, rappresentanze sindacali composte come segue:
- due rappresentanti sindacali sino a 200 membri di equipaggio;
- tre rappresentanti sindacali da 201 a 400 membri di equipaggio;
- quattro rappresentanti sindacali oltre 400 membri di equipaggio.
Delle nomine e delle relative variazioni sarà data comunicazione all’Associazione italiana dell’Armamento di Linea (Fedarlinea) e alla Società.
I rappresentanti sindacali di bordo avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare anche per iscritto al Comando di bordo le questioni che potessero sorgere relativamente all’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli Accordi sindacali nonché delle norme di legislazione sociale, di igiene e sicurezza del lavoro;
- cooperare con la Commissione viveri od eventualmente farne parte per il controllo della qualità, della quantità, della confezione e della distribuzione del vitto;
- conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
- indire assemblee sulle navi per il personale franco dal servizio, su materie di interesse sindacale e di lavoro, previa intesa con il Comando di bordo. Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso alla Società, dirigenti nazionali e provinciali del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo e il delegato formeranno oggetto di esame tra le rispettive organizzazioni sindacali periferiche.
Il delegato di bordo è tenuto, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per quanto concerne l’eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista dagli articoli 92 (navi da passeggeri e da carico) del regolamento dei turni particolari, riportato nei Contratti nazionali di imbarco.
L’eventuale trasbordo del predetto delegato su altra nave durante il periodo di imbarco o la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà della Società saranno preventivamente comunicati, indicandone i motivi, all’organizzazione sindacale che l’ha designato. Qualora questa non si opponga ai suddetti provvedimenti entro il termine di tre giorni dalla notifica ricevuta, i provvedimenti diverranno operanti. In caso contrario, i provvedimenti medesimi formeranno oggetto di esame tra l’organizzazione sindacale interessata e la delegazione della Federlinea nella città ove ha sede la Direzione Generale della Società.
La tutela di cui ai paragrafi precedenti si estende ai marittimi che hanno svolto l’incarico di "delegato di bordo" fino ad un anno dalla cessazione dell’incarico stesso.
c) I rappresentanti sindacali di cui ai precedenti paragrafi sono tenuti, come tutti gli altri dipendenti, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
[…]
Affissione comunicazioni sindacali
La Società curerà la collocazione presso le singole Sedi o Uffici sociali di un adeguato albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime, per l’affissione di comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e delle Sezioni stesse.
Tali comunicazioni dovranno riguardare materia d’interesse sindacale e del lavoro.
Copia delle comunicazioni in questione dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione della Sede o al Capo dell’ufficio sociale da parte dell’Organizzazione sindacale interessata.
[…]