Cassazione Penale, Sez. 4, Sent., 30 maggio 2011, n. 21575 - Lavori su una strada pubblica e mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza


 

  • Cantiere Temporaneo e Mobile

  • Responsabilità dell'amministratore delegato di una srl per omicidio colposo in danno di un dipendente, impegnato, con altro operaio, nei lavori di bitumazione di una strada utilizzando una macchina batti asfalto denominata "rana". Era accaduto che, mentre il secondo lavoratore operava sulla macchina, la vittima, offrendo le spalle alla corsia di transito dei veicoli, nell'arretrare per verificare se dalla macchina uscisse dell'acqua, aveva di pochi centimetri superato la linea del cantiere ed era stato violentemente urtato da un autocarro che sopraggiungeva, alla cui guida si trovava Tr.Da. (che è stato pure ritenuto responsabile della morte dell'operaio e che ha patteggiato la pena).

    Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

    La Suprema Corte afferma che "i giudici del gravame, dopo avere contestato le argomentazioni dell'appellante concernenti lo stato dei luoghi, la delimitazione dell'area di cantiere e l'estensione degli interventi di bitumazione, hanno sostenuto, sia pure in termini sintetici, e tuttavia congrui e coerenti rispetto alle emergenze probatorie in atti, che sostanzialmente il profilo di colpa addebitato all'imputato non aveva riguardo alla corretta delimitazione dell'area di cantiere o all'estensione di lavori oltre l'area prestabilita, nè al mantenimento di questa all'interno della linea di mezzeria ovvero al superamento della stessa di pochi o più centimetri, bensì alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza, idonee a garantire l'incolumità dei lavoratori impegnati in un'area a rischio per il transito di veicoli.


    Le questioni poste a sostegno del ricorso si presentano, quindi, del tutto fuorvianti rispetto al tema centrale della individuazione della condotta colposa attribuita all'imputato - e quindi della responsabilità dello stesso rispetto all'evento determinatosi - che non è stata certo collegata ad una questione di centimetri, bensì ad un metodo di lavoro del tutto approssimativo, ad un'organizzazione lavorativa che non aveva per nulla curato il tema della sicurezza - pur essenziale, posto che i lavori venivano eseguiti su una strada pubblica rimasta aperta al transito dei veicoli - lasciato alla libera interpretazione dei lavoratori ed alla loro capacità di comprendere i fattori di rischio connessi con i lavori nei quali erano impegnati e di operare con il dovuto discernimento e la necessaria prudenza. Fattori che avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati dall'imputato, datore di lavoro e responsabile del cantiere, cui spettava di considerare le potenzialità di rischio presenti nell'esecuzione di lavori in quel particolare contesto e di predisporre adeguate misure di sicurezza, capaci anche di prevenire condotte imprudenti o disattente dei propri dipendenti.
    Misure che, come è stato giustamente sostenuto dai giudici del merito, avrebbero potuto prevedere l'apposizione di stabili transenne, l'ausilio di movieri che disciplinassero il traffico e, eventualmente, anche la momentanea sospensione dello stesso per il tempo necessario a completare i lavori eseguiti in prossimità della linea di mezzeria. Mentre il comportamento, pur imprudente, della vittima non è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento".

     


     


    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    SEZIONE QUARTA PENALE

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
    Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere
    Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere
    Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
    Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
    ha pronunciato la seguente:
    sentenza

     

     


    sul ricorso proposto da:
    1) G.F. N. IL (OMISSIS);
    avverso la sentenza n. 1786/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 04/06/2009;
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
    udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
    udito il P.G. in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto de l ricorso;
    udito il difensore avv. GHIERLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

     

    FattoDiritto

     


    -1- Con sentenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, del 28 novembre 2007, G.F., amministratore delegato della "G. Lino s.r.l." è stato ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente T.P., e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite, alle quali ha assegnato provvisionali di vario importo.
    Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato, nella richiamata qualità, in occasione dei lavori eseguiti sulla via urbana (OMISSIS), aveva causato, per colpa, un incidente che aveva provocato la morte del T., impegnato, con altro operaio, nei lavori di bitumazione della strada resisi necessari per ricomporre gli scavi, l'uno longitudinale, l'altro trasversale rispetto alla strada, eseguiti nell'ambito dei lavori appaltati e realizzati all'interno del cantiere, che impegnava parte della carreggiata stradale, precisamente la corsia di destra della direttrice di marcia (OMISSIS); cantiere di cui lo stesso imputato era responsabile.
    I luoghi teatro degli avvenimenti e le modalità dell'incidente sono stati, rispettivamente, descritti e ricostruiti dai giudici del merito nei seguenti termini.
    La via (OMISSIS), interessata ai lavori, è una strada urbana di quartiere, rettilinea, larga m. 5,70, a due corsie a doppio senso di marcia. La corsia di destra, rispetto alla richiamata direttrice, era occupata dal cantiere stradale, in corrispondenza del quale erano stati realizzati gli scavi sopra descritti, per cui lo spazio utilizzabile per la circolazione era di m. 2,85. Il cantiere era delimitato da coni (birilli) posti lungo la linea ai demarcazione delle due corsie. Al momento dell'incidente, il T. era intento, con un compagno di lavoro, B.N., a stendere ed a compattare l'asfalto utilizzando una macchina batti asfalto denominata "rana". Era, quindi, accaduto che, mentre il B. operava sulla macchina, il T., con il viso rivolto verso il cantiere, e dunque offrendo le spalle alla corsia di transito dei veicoli, nell'arretrare per verificare se dalla macchina uscisse dell'acqua, aveva di pochi centimetri superato la linea del cantiere ed era stato violentemente urtato da un autocarro che sopraggiungeva, alla cui guida si trovava Tr.Da. (che è stato pure ritenuto responsabile della morte dell'operaio e che ha patteggiato la pena).

    In conseguenza dello scontro, il T. ha riportato lesioni al capo rivelatesi mortali.


    Secondo l'accusa, i lavori di ripristino del manto stradale non erano rimasti all'interno del cantiere, ma ne erano fuoriusciti, proprio nel luogo in cui lavoravano i due operai, di circa 50 centimetri, parzialmente occupando, così, la corsia destinata alla circolazione che in quel luogo era divenuta ancora pi ù s t re t t a, rendendo pi ù rischi os o, per chi era i nt ent o al lavoro, i l transito dei veicoli.
    L'imputato aveva, in tesi d'accusa, violato il D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 8 e 11, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 anche in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1994, art. 9, nonchè l'art. 21 C.d.S., per avere omesso di procedere ad idonea valutazione e predisposizione di misure di sicurezza atte ad evitare il rischio di investimento, da parte dei veicoli in transito, degli operai che eseguivano i lavori;
    per non avere vigilato che i lavori fossero eseguiti in sicurezza;
    per non avere impartito precise disposizioni e disciplinato le varie fasi di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in relazione alle condizioni del luogo di lavoro, anche nel caso di lavori eseguiti all'esterno della linea di cantiere, intervenendo con opportune disposizioni, quali quella di sospendere momentaneamente il traffico per il tempo necessario a rifinire l'area interessata, impegnando due operai movieri o ponendo dei semafori per meglio disciplinare il traffico; per non avere dato, in sostanza, le disposizioni più opportune per far sì che i lavori si svolgessero in assoluta  sicurezza e per non essersi assicurato della loro osservanza.

     

    -2- Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 4 giugno 2009, ha confermato la decisione del primo giudice.
    La corte territoriale, richiamando quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale - in particolare le dichiarazioni dei testi, in specie della P. che, trovandosi a transitare dietro l'autocarro del Tr., aveva assistito all'incidente, gli esiti delle consulenze in atti, nonchè gli elementi certi evidenziati dai rilievi tecnici e dalle fotografie in atti - ha quindi ribadito la responsabilità dell'imputato che, anche a voler considerare imprudente l'atteggiamento della vittima, aveva, a giudizio del giudice del gravame, comunque omesso di adottare adeguate misure di sicurezza e protezione dei suoi operai dirette ad evitare situazioni di rischio, pur nascenti da loro condotte imprudenti. A tal fine, hanno aggiunto gli stessi giudici, sarebbe bastato proteggere i luoghi di lavoro con delle transenne o sospendere momentaneamente il traffico.

     

    -3- Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, che deduce, con unico motivo, vizio di motivazione della sentenza impugnata, omessa valutazione e travisamento delle risultanze processuali in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.
    Sotto il primo profilo, contesta il ricorrente che i lavori in esecuzione avessero interessato anche la corsia destinata alla circolazione. La conclusione in tali termini, cui è pervenuto il giudice del gravame, sarebbe frutto di incompleta valutazione degli atti ovvero di travisamento delle risultanze processuali. Proprio con riguardo all'estendersi dei lavori oltre la linea di mezzeria della carreggiata stradale, dedotta dal riversamento del bitume oltre quella linea e dalla presenza di un cono spartitraffico posto oltre la stessa linea, circostanze attestate - secondo i giudici del gravame - dalle foto in atti e dalle dichiarazioni della teste P., osserva il ricorrente, anzitutto, la illogicità della motivazione laddove il giudice, dopo avere dato atto della impossibilità di assumere certezze, in proposito, dall'esame delle foto in atti, ha poi finito con l'attribuire proprio ad una foto significati decisivi.
    Osserva, ancora, che le riferite circostanze non solo sono state smentite dal teste S. e da altre foto, ma sono state il frutto di un travisamento della testimonianza della P. che non avrebbe mai fatto riferimento ad un restringimento della sede stradale, oltre la linea di mezzeria, dovuta alla presenza di un cono. E dunque, la convinzione della corte della estensione dei lavori oltre detta linea sarebbe il frutto di incompleto esame delle emergenze processuali e di travisamento della testimonianza della P..
    Il vizio motivazionale, peraltro, si aggiunge nel ricorso, avrebbe avuto decisivo rilievo anche in sede di valutazione della condotta della vittima; questa, invero, non aveva invaso l'opposta corsia di pochi centimetri, come hanno sostenuto i giudici del gravame, bensì per uno spazio ben maggiore, che il teste B., compagno di lavoro del T., ha indicato in un metro e mezzo oltre la macchina batti asfalto.
    Ugualmente viziata sarebbe, infine, la motivazione in punto di determinazione della pena, in relazione alla quale il giudice del gravame non avrebbe considerato neanche il ruolo concorsuale attribuito al conducente dell'autocarro investitore ed alla stessa vittima, la cui condotta è stata considerata negligente, nè avrebbe considerato l'avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili T.N.N. e T.N.A..
    Con memoria del 27 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 5 novembre successivo, il ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'avviso d'udienza, fissata per la data odierna, a causa dell'omessa notifica all'imputato, rimasto contumace nel giudizio d'appello, dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza, di cui all'art. 548, comma 3, codice di rito, ed ha chiesto disporsi la notifica di tale atto per consentire all'imputato l'esercizio personale del diritto di gravame.

     

    -4- Il ricorso è infondato.

     

    1) L'eccezione preliminare proposta con la citata memoria - che, impropriamente intestata dal ricorrente ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., sostanzialmente costituisce un motivo nuovo rispetto all'atto di ricorso originario, ai sensi dell'art. 611 c.p.p. - deve ritenersi inammissibile per non essere stata proposta tempestivamente con gli originali motivi di ricorso invece che con una memoria aggiuntiva, peraltro tardivamente pervenuta alla cancelleria di questa Corte, oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 611 sopra richiamato.
    In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente individuato nella mancata notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza una nullità a regime intermedio - tale riconosciuta dallo stesso ricorrente - che resta sanata se non immediatamente eccepita dal difensore con i motivi di ricorso.
    Sanatoria certamente nel caso di specie intervenuta, a prescindere dalla tardività del deposito della memoria aggiuntiva, essendo l'eccezione rimasta del tutto estranea rispetto all'originario atto di gravame.

    2) In punto di affermazione di responsabilità , il ricorrente incentra le proprie doglianze sulle considerazioni svolte dai giudici del merito in ordine alla posizione di uno dei coni (birilli) che delimitavano l'area di cantiere (se cioè questo fosse posizionato entro o oltre la linea di mezzeria della carreggiata stradale), allo spostamento dello stesso da parte del personale intervenuto dopo l'incidente, al riversamento del bitume entro o fuori detta linea e, in quest'ultimo caso, di quanti centimetri, all'interpretazione di talune dichiarazioni testimoniali; considerazioni ritenute frutto di travisamento delle risultanze istruttorie.


    Orbene, rileva la Corte come l'oggetto delle contestazioni attenga a questioni del tutto marginali rispetto ai temi essenziali della vicenda.
    In realtà, i giudici del gravame, dopo avere contestato le argomentazioni dell'appellante concernenti lo stato dei luoghi, la delimitazione dell'area di cantiere e l'estensione degli interventi di bitumazione, hanno sostenuto, sia pure in termini sintetici, e tuttavia congrui e coerenti rispetto alle emergenze probatorie in atti, che sostanzialmente il profilo di colpa addebitato all'imputato non aveva riguardo alla corretta delimitazione dell'area di cantiere o all'estensione di lavori oltre l'area prestabilita, nè al mantenimento di questa all'interno della linea di mezzeria ovvero al superamento della stessa di pochi o più centimetri, bensì alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza, idonee a garantire l'incolumità dei lavoratori impegnati in un'area a rischio per il transito di veicoli.
    Le questioni poste a sostegno del ricorso si presentano, quindi, del tutto fuorvianti rispetto al tema centrale della individuazione della condotta colposa attribuita all'imputato - e quindi della responsabilità dello stesso rispetto all'evento determinatosi - che non è stata certo collegata ad una questione di centimetri, bensì ad un metodo di lavoro del tutto approssimativo, ad un'organizzazione lavorativa che non aveva per nulla curato il tema della sicurezza - pur essenziale, posto che i lavori venivano eseguiti su una strada pubblica rimasta aperta al transito dei veicoli -lasciato alla libera interpretazione dei lavoratori ed alla loro capacità di comprendere i fattori di rischio connessi con i lavori nei quali erano impegnati e di operare con il dovuto discernimento e la necessaria prudenza. Fattori che avrebbero dovuto essere adeguatamente valutati dall'imputato, datore di lavoro e responsabile del cantiere, cui spettava di considerare le potenzialità di rischio presenti nell'esecuzione di lavori in quel particolare contesto e di predisporre adeguate misure di sicurezza, capaci anche di prevenire condotte imprudenti o disattente dei propri dipendenti.
    Misure che, come è stato giustamente sostenuto dai giudici del merito, avrebbero potuto prevedere l'apposizione di stabili transenne, l'ausilio di movieri che disciplinassero il traffico e, eventualmente, anche la momentanea sospensione dello stesso per il tempo necessario a completare i lavori eseguiti in prossimità della linea di mezzeria. Mentre il comportamento, pur imprudente, della vittima non è idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, posto che l'atteggiamento del T. che, intento al proprio lavoro, arretra per verificare il corretto funzionamento della "rana" è perfettamente coerente rispetto alle mansioni affidategli, di ausilio ed assistenza del manovratore della macchina.

     

    3) Infondata è anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio ritenuto dalla corte territoriale, sia pure in termini particolarmente sintetici, anche alla luce delle considerazioni svolte sul punto dal ricorrente, adeguata ai fatti ed all'intensità della colpa.

     


    Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.




    P.Q.M.

     


    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.