Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 23 luglio 1994
Parti: Associazioni Cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Cooperative

Sommario:

1. Riforme legislative e provvedimenti legislativi
2. Occupazione e formazione
3. Formazione continua
4. Organismi bilaterali

Protocollo interconfederale 23 luglio 1994 sulla formazione professionale Associazioni Cooperative/Confederazioni Sindacali

Associazioni Cooperative Agci, Cci, Lncem e Cgil, Cisl, Uil convengono che la formazione professionale debba svolgere un ruolo di primo piano nella valorizzazione delle risorse umane e nello sviluppo delle capacità personali dei lavoratori, nonché per la loro sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L’assunzione di questi obiettivi costituisce la condizione necessaria sia per la miglior tutela della condizione di lavoro che per un rafforzamento della competitività ed efficienza del sistema di imprese e dei servizi.
Le parti, nel rilevare che la vigente legislazione in materia e la gestione effettiva dell’offerta formativa non assicurano una formazione professionale adeguata a tali obbiettivi, ritengono che la formazione professionale rappresenti non solo un fattore di sviluppo economico, ma anche sociale di primaria importanza;
- si impegnano, in questa fase di riforma, a contribuire alla riqualificazione del sistema formativo innanzitutto con la definizione di intese sulla materia;
- sottolineano l’importanza di intervenire congiuntamente sulle pubbliche istituzioni per ottenere la revisione dell’attuale sistema normativo che regola la formazione professionale.
In questo contesto è decisivo un impegno comune di potenziamento della cultura e degli strumenti della bilateralità al fine di:
- rafforzare il ruolo e le capacità di interlocuzione del mondo del lavoro, imprese e sindacati, nei confronti delle istituzioni competenti, a livello nazionale e territoriale;
- dar vita ad un sistema di formazione continua dei lavoratori adeguatamente sostenuto in termini normativi ed economici che abbia il suo perno nella domanda formativa del mondo del lavoro;
- promuovere e progettare congiuntamente le azioni formative necessarie alla qualificazione professionale dei lavoratori, alla realizzazione degli obiettivi di qualità delle imprese, al governo del mercato del lavoro;
- promuovere e progettare iniziative anche formative sulle tematiche dell’Ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche in attuazione del DLgs 626/1994.
A tale scopo saranno attuate le necessarie collaborazioni e sinergie tra Enti Bilaterali ed Osservatorio sulla Cooperazione.
Questi impegni sono particolarmente urgenti in relazione alla gestione delle Leggi 223/91 e 236/93 ed all’importanza che in esse assumono i processi di reimpiego.

1. Riforme legislative e provvedimenti legislativi
Nel quadro delle indicazioni suesposte le parti ritengono urgente dare rapida e concreta attuazione a quanto in materia contenuto nell’intesa 23 luglio 1993 di Palazzo Chigi:
a) realizzare un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni, dove vengono definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo;
b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Regioni), al fine di garantire una effettiva gestione integrata nel sistema;
c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso il Ministero del Lavoro, con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del Ministero dell’Industria, delle Regioni e delle parti sociali;
d) realizzare prontamente l’adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della Legge quadro 845/78 secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell’apporto che può essere fornito dal sistema scolastico:
- rilievo dell’orientamento professionale come fattore essenziale;
- definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede comunitaria;
- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione dell’offerta formativa coerentemente con le priorità formative individuate nel territorio). In questo ambito alla conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;
- ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti sociali, in raccordo con le istituzioni competenti;
- specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato del lavoro;
- sistema gestionale pluralistico e flessibile;
- avvio della formazione continua;
- stabilire criteri rigorosi per l’accreditamento dei Centri di Formazione Professionale convenzionati con le pubbliche istituzioni, onde favorirne la trasformazione in agenzie formative raccordate con il mercato del lavoro;
e) elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l’altro, valorizzi gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti idonei alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l’altro in tale attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo;
f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell’ottica della costruzione di un sistema per gli anni 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;
g) valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici ed universitari e delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e migliorare l’offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi ed il coordinamento tra le istituzioni competenti;
h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (Legge 845/78) alla formazione continua, al di là di quanto previsto nella L. 236/93, privilegiando tale asse di intervento anche in rapporto all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo;
i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione e aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di riforma suindicate;
l) avviare un piano di intervento specificatamente, mirato a superare i gravi ritardi dei sistemi formativi nel Mezzogiorno.

2. Occupazione e formazione
2.1 Formazione in alternanza, stages formativi, orientamento
2.1.1 Il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni. Se ne deve quindi incentivare la parte formativa attraverso moduli stabiliti da parte degli organismi bilaterali, i quali contribuiranno alla certificazione da parte delle regioni della realizzazione dell’attività formativa, quale condizione per la fiscalizzazione degli oneri sociali.
I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo Sociale Europeo. In relazione all’innalzamento dell’obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età.
2.1.2 La normativa prevista dalla L. 451/94 sui contratti di formazione-lavoro è condivisibile nell’impianto generale che distingue fra diverse forme di CFL in rapporto all’acquisizione di professionalità più o meno elevate.
Le parti ritengono che tale normativa debba essere integrata e modificata attraverso:
- la differenziazione degli incentivi, elevandoli per i CFL delle fasce medio-alte, che prevedono un maggior numero di ore di formazione;
- la certificazione dei risultati formativi da parte delle istituzioni competenti, le Regioni, con il coinvolgimento degli Organismi Bilaterali costituiti fra le parti sociali; la certificazione deve essere la condizione dei maggiori benefici contributivi di cui sopra.
2.1.3 Per gli stages formativi le parti ritengono che la Legge 236/93 e la circolare ministeriale applicativa contengano una definizione normativa dell’istituto condivisibile, a condizione di prevedere un adeguato sistema di sostegno economico per i soggetti in stage, in particolare per i disoccupati senza reddito, e di attribuzione, per gli stages destinati agli studenti, della responsabilità della convenzione scuola/impresa ai presidi ed ai direttori di CFP, nell’ambito dei criteri-quadro definiti dai Provveditorati e dalle Regioni e previa concertazione con le parti sociali.
2.1.4 Per l’orientamento le parti sociali ritengono necessario che le istituzioni preposte ed i privati coinvolti contribuiscano concretamente al riassetto di un sistema più omogeneo e funzionale alla formazione ed all’informazione orientativa. In particolare l’alternanza costituisce una modalità valida per costruire un reale ponte tra il mondo della formazione e quello dell’impresa. Per l’orientamento, quindi, le parti richiedono una nuova legge quadro che valorizzi in un contesto integrato sia l’orientamento scolastico che quello professionale, con un loro attivo coinvolgimento.
2.2 Riattivazione del mercato del lavoro
Nelle aree deboli, di cui alla legge 488/92, oltre ai programmi di interesse collettivo a favore di giovani disoccupati nel Mezzogiorno per favorire l’insediamento di nuove iniziative produttive, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di politica attiva del lavoro, di flessibilità e formazione professionale, in collaborazione con le Agenzie dell’Impiego e le Regioni.

3. Formazione continua
Le parti si impegnano a sostenere la valorizzazione del dialogo sociale e la valorizzazione delle risorse anche per la formazione continua nel nuovo regolamento dei Fondi Strutturali della Cee e si impegnano a concordare posizioni comuni sulle procedure dei fondi strutturali e dei programmi comunitari.
Preso atto della rapidità delle trasformazioni dell’organizzazione del lavoro e delle professionalità, le parti intendono favorire lo sviluppo di capacità più vicine alle esigenze delle aziende cooperative con un sistema di formazione che adegui le professionalità dei lavoratori alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende ed alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei prodotti e dei servizi.
A tale riguardo diventa significativa la realizzazione di un vero e proprio sistema integrato della formazione continua per:
- monitorare le dinamiche professionali ed i fabbisogni formativi;
- aggiornare i modelli formativi nell’ambito del diversi contesti territoriali, professionalità e di classi di utenza;
- conoscere i punti di incontro tra domanda ed offerta formativa dei lavoratori occupati, favorendo inoltre gli interventi di politica attiva in tal senso;
- promuovere interventi formativi nei confronti delle fasce deboli, delle donne, dei lavoratori in cassa integrazione e mobilità.

4. Organismi bilaterali
Si concorda di costituire, ai livelli nazionali e regionali, Organismi Bilaterali Paritetici, che operino nel comparto cooperativo al fine di sviluppare e favorire la formazione professionale, in un quadro di relazioni sindacali coerenti tanto con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva che occupazionale delle imprese cooperative.
Questo sistema di strutture paritetiche avrà le seguenti finalità e compiti:
- stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti competenti su tutte le tematiche della formazione professionale;
- partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea, sia attraverso i programmi e le azioni comunitarie, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche;
- promuovere il confronto a livello europeo con le organizzazioni europee dei sindacati e delle organizzazioni della cooperazione, per l’elaborazione di eventuali iniziative comuni per una più incisiva azione della Commissione CEE;
- sviluppare ricerche sui fabbisogni formativi delle aziende cooperative e dei lavoratori addetti;
- progettare standards e moduli formativi sperimentali, a partire dai moduli per i CFL;
- promuovere attivamente la formazione continua, anche attraverso la progettazione e sperimentazione di moduli e tipologie di corsi; le parti si impegnano inoltre a definire congiuntamente progetti di formazione continua ai vari livelli, a partire da quelli aziendali, anche al fine di utilizzare i contributi pubblici previsti dalla Legge 236/93;
- favorire le pari opportunità, promuovendo e progettando formazione volta alla valorizzazione del lavoro femminile e alla diffusione di azioni positive;
- progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi mirati ai soggetti deboli del mercato del lavoro e a rischio di esclusione sociale;
- progettare, promuovendone anche la sperimentazione, modelli formativi per i soggetti in cerca di prima occupazione con difficoltà di inserimento lavorativo superabile attraverso adeguata formazione professionale;
- promuovere formazione professionale degli operatori delle cooperative sociali e progettare e sperimentare specifici modelli formativi con particolare riguardo alle cooperative sociali con finalità terapeutiche e di recupero sociale.
Tali compiti saranno suddivisi fra Organismi Nazionali e Regionali, in rapporto alla diversità degli interlocutori pubblici (CEE, Ministeri, Regioni, Enti Locali) e ai rispettivi ambiti di intervento.
In particolare sarà compito dell’Organismo paritetico nazionale promuovere la nascita delle strutture regionali e di coordinarne l’attività, allo scopo di ottenere una migliore funzionalità dei compiti; mentre sarà compito delle strutture paritetiche regionali promuovere e mettere in funzione attività di orientamento e "counselling" per favorire azioni di reimpiego in collaborazione con le Agenzie Regionali, con le quali vanno stipulate apposite convenzioni (vedi art. 9 comma 2 della Legge 236).
In vista della costituzione degli organismi bilaterali regionali di cui sopra, anche al fine di operare con il massimo dell’efficienza e dell’efficacia e per evitare duplicazione di funzioni ed oneri aggiuntivi, andranno valorizzate e armonizzate, laddove esistano, le esperienze e le competenze degli Organismi di emanazione sia della cooperazione che delle organizzazioni sindacali. Il finanziamento degli Organismi Bilaterali avverrà:
- attraverso una quota minima a carico delle Organizzazioni cooperative per le spese d’impianto a livello nazionale e regionale, utilizzando le sedi delle Associazioni cooperative stesse;
- attraverso il finanziamento pubblico per i progetti finalizzati riferiti all’utilizzo dei Fondi Comunitari e di Fondi nazionali e regionali previsti dalle leggi, in particolare per la formazione continua e la formazione in alternanza.
Le parti si impegnano a costituire i suddetti Organismi a livello nazionale entro due mesi dalla firma dell’accordo, a livello regionale con le gradualità relative alle specificità locali, e comunque non oltre sei mesi dalla firma dell’accordo. Nel frattempo le parti costituiscono un gruppo di esperti al fine di realizzare un progetto di analisi dei fabbisogni di professionalità e competenza nel settore cooperativo, anche al fine di contribuire all’attuazione di quanto fissato dall’art. 9, comma 1, della legge 236/93.