Tipologia: Accordo quadro CFL
Data firma: 3 dicembre 1994
Parti: Associazioni Cooperative e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Cooperative

Sommario:

Premessa
Procedure
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Progetti di formazione e lavoro

Art. 7
Art. 8
Contratti di formazione e lavoro
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Decorrenza e durata
Art. 12
Norma transitoria


Accordo quadro 3 dicembre 1994 sui contratti di formazione e lavoro

Roma, 3 dicembre 1994

Premessa
1. Le Associazioni Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, stipulanti il CCNL 3 dicembre 1994 della distribuzione cooperativa, ciascuna per la propria competenza, convengono di attuare gli strumenti contrattuali e legislativi atti a favorire l’inserimento dei giovani nelle imprese rientranti nella sfera di applicazione del contratto (in seguito definite semplicemente imprese). A questo scopo esprimono la volontà di utilizzare le norme di legge in materia di contratti di Formazione e Lavoro, al fine di favorire la preparazione dei giovani alla vita professionale mediante una regolamentazione tipo dei contratti stessi con la quale esse intendono definire consensualmente la disciplina applicativa dell’istituto, snellire le procedure di avviamento al lavoro ed effettuare verifiche periodiche circa l’andamento delle relative assunzioni.
2. Le parti stipulanti - fermo restando il diritto delle aziende che intendono avvalersi della facoltà di presentare i progetti di formazione e lavoro alla Commissione Regionale per l’Impiego, così come previsto dalle leggi vigenti in materia - considerato che sono inefficaci le procedure di approvazione dei progetti concordati al di fuori del presente accordo, nel comune intento di realizzare la massima rapidità delle assunzioni di giovani, concordano quanto segue.

Procedure
Art. 1

1. Le imprese aderenti alle Associazioni Cooperative firmatarie del presente accordo presenteranno alle commissioni paritetiche regionali di cui al successivo art. 4 (o nazionali per i progetti che interessano più ambiti regionali), progetti conformi alla regolamentazione prevista dal presente accordo.
2. Detti progetti saranno inviati dalle imprese interessate (mediante lettera raccomandata A.R.) ai componenti la Commissione Paritetica Regionale presso l’Associazione territoriale delle Cooperative interessata, affinché la Commissione esprima il parere di conformità entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento attestata dal timbro postale.
A tal fine copia dei progetti sarà inviata alle rispettive Associazioni competenti per territorio ed alle Organizzazioni Sindacali sopra specificate di pari livello territoriale.

Art. 2
1. Le parti stipulanti concordano che il parere di conformità espresso dalla commissione paritetica sui progetti presentati sulla base della presente regolamentazione costituisce la condizione per procedere direttamente alle relative assunzioni entro i tempi previsti dai progetti medesimi.
2. Le assunzioni dovranno essere comunicate alla sezione circoscrizionale per l’impiego, entro i tempi stabiliti dalle norme di legge. La comunicazione conterrà il parere di conformità della Commissione, l’indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla normativa vigente e la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro di avere effettuato l’assunzione medesima in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3
1. I contratti richiesti dovranno essere attivati, ove non siano già pianificati i tempi di assunzione, entro tre mesi dalla data di assenso della commissione. In caso contrario la procedura dovrà essere riattivata.
2. I contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Art. 4
1. Le Commissioni paritetiche nazionale e regionale di cui al precedente art. 1 sono composte da 6 membri nominati, 3 dalla Associazione Cooperativa, di volta in volta singolarmente interessata dall’impresa associata, e uno da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL
2. La riunione della commissione è valida a condizione che sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il parere della commissione è valido se espresso all’unanimità dei membri presenti e dovrà tenere conto della conformità del progetto al presente accordo.
3. I membri della commissione in rappresentanza delle parti possono variare di volta in volta. Essi dovranno comunque figurare sull’apposito verbale della riunione col quale viene espresso il parere della commissione. Eventuali voti contrari dovranno essere puntualmente motivati nel verbale della riunione.
4. Una copia del verbale dovrà essere immediatamente inoltrata a/l’impresa richiedente.

Art. 5
1. Le imprese dichiarano la volontà di trasformare i contratti di formazione e lavoro in stabile occupazione, anche a tempo parziale, compatibilmente con la realizzazione dei programmi aziendali. A tal fine le parti si incontreranno con periodicità semestrale per verificare lo stato di attuazione dei progetti e dei percorsi formativi.
2. L’impresa comunicherà agli interessati con periodicità semestrale la valutazione sull’andamento del rapporto di formazione e lavoro.
3. I contratti cessati o non trasformati saranno comunicati dalla Direzione Aziendale alle RSU

Art. 6
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), art. 16 della legge 451/94, il datore di lavoro trasmette alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato utilizzando il modello predisposto dal Ministero del Lavoro. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b), comma 2, art. 16 della legge stessa, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.

Progetti di formazione e lavoro
Art. 7

1. I progetti di formazione e lavoro devono rispettare i principi di non discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.
2. I progetti devono indicare:
- l’attività svolta dall’impresa;
- l’organico attuale, nonché quello in forza al 31 dicembre dei due anni precedenti;
- l’unità produttiva e la località di svolgimento del contratto;
- il numero degli assumendi;
- il periodo di vigenza del progetto di formazione e lavoro;
- profili professionali nei quali il lavoratore sarà inserito;
- l’inquadramento d’ingresso e quello finale da conseguire al termine del C.F.L.;
- la durata dei contratti, nonché l’informazione relativa all’eventuale utilizzo precedente i contratti di formazione e lavoro del Fondo Sociale Europeo;
- la dichiarazione di non avere proceduto a licenziamenti per riduzione di personale di lavoratori per gli stessi livelli professionali di cui al progetto, nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto stesso e di non avere in corso per gli stessi lavoratori sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 2 della legge 12 agosto 1988 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni;
- l’attestato di adesione ad una delle Associazioni Cooperative stipulanti;
- la dichiarazione - qualora l’impresa abbia già attivato i contratti di formazione e lavoro, - che al momento della richiesta del parere di conformità è stato mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui C.F.L. sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti ai sensi dell’art. 8 della legge 19 luglio 1994 n. 451. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo C.F.L.;
- la descrizione dell’attività formativa, teorica e pratica, che si intende svolgere.

Art. 8
1. L’impresa assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l’apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il lavoratore viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione.
2. La formazione sarà realizzata mediante:
- lo svolgimento delle mansioni stesse, sotto la guida di personale esperto;
- la trasmissione di norme teoriche necessarie per il completamento della formazione, con l’eventuale uso di strumenti e attrezzature da parte di personale esperto, direttamente nel corso delle attività lavorative;
- la conoscenza delle realtà aziendali e dei diritti dei lavoratori e il ruolo delle Organizzazioni Sindacali e della Cooperazione.

Contratti di formazione e lavoro
Art. 9

1. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta e conterrà quanto previsto dall’art. 44, nonché il periodo di prova nei termini previsti dall’art. 46 del CCNL 3 dicembre 1994 della distribuzione cooperativa. Copia del C.F.L. e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all’atto dell’assunzione.
2. Ai lavoratori assunti con C.F.L. si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché le disposizioni contrattuali vigenti nelle aziende per la generalità dei lavoratori di pari livello.
3. Durante il periodo del contratto di formazione e lavoro i trasferimenti da una unità produttiva all’altra, fermo restando quanto previsto dall’art. 2103 del Codice Civile, dovranno essere coerenti con le finalità formative.
4. Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione, secondo i criteri e con le modalità previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 1 aprile 1993.
5. Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro saranno corrisposti i trattamenti previsti a carico degli istituti assicurativi e le integrazioni a carico dell’azienda stabiliti dal CCNL per la generalità dei lavoratori.
6. Ai sensi e per gli effetti della legge 11 maggio 1990 n. 108, i lavoratori con Contratto di Formazione e Lavoro rientrano nel computo del personale.

Art. 10
1. In base alla vigente legislazione i soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni possono essere assunti con Contratto di Formazione e Lavoro che sarà definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
2. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma precedente possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.
3. La durata del contratto di formazione e lavoro è di ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 e di dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
4. - Nei contratti di tipo a) n. 1, rientrano le professionalità comprese nei livelli III - IV e V del primo profilo;
- nei contratti di tipo a) n. 2 rientrano le professionalità comprese nei livelli Quadri, I e II;
- nei contratti di tipo b), date le sue finalità, possono rientrare tutte le professionalità dei livelli d’inquadramento di cui all’art. 48 del presente CCNL con l’esclusione del VI livello.
5. I contratti di cui alla lettera a), n. 1) e 2), del comma 1 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 1 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 1 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo.

Art. 11
Le parti si danno atto che per quanto riguarda la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro nelle province di Trento e Bolzano, la normativa di cui sopra sarà armonizzata con quella in atto nelle predette province.

Decorrenza e durata
Art. 12

Le disposizioni contenute nel presente accordo quadro entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministro del Lavoro in applicazione della nuova normativa di legge in materia di Contratti di Formazione e Lavoro ed avranno la stessa durata del CCNL
Le parti si impegnano a trasmettere al Ministero del Lavoro copia del presente accordo quadro, per un sollecito recepimento.

Norma transitoria
Le disposizioni contenute nel presente accordo quadro entrano in vigore dal momento in cui verranno recepite dal Ministro del Lavoro in applicazione della nuova normativa di legge in materia di Contratti di Formazione e Lavoro.
In attesa del recepimento di cui sopra, ai sensi dell’art. 16, comma 14, del DL n. 299/94 convertito dalla legge n. 451/94 come modificata dall’art. 6, comma 1, del DL 7 ottobre 1994 n. 572, continueranno ad applicarsi, fino al 31 dicembre 1994, le richieste di approvazione dei progetti dei Contratti di Formazione e Lavoro alla C.R.I., oppure, le richieste del parere di conformità della Commissione Paritetica Regionale, come stabilito dall’accordo quadro, all. 1 al CCNL 20 dicembre 1990, con possibilità, quindi di stipulare i contratti di Formazione e Lavoro fino a tutto il 31 marzo 1995.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che in data 30 maggio 1995 il Ministero del Lavoro, a firma del Sottosegretario di Stato pro-tempore, ha recepito il presente accordo - quadro sui contratti di formazione e lavoro.