Tipologia: CCNL
Data firma: 3 dicembre 1994
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Lncem, Ancd, Cci, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Cooperative di consumo

Sommario:

Premessa al CCNL
Validità e sfera di applicazione del contratto
Parte I Relazioni sindacali
Titolo I Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Organizzazione del sistema
Art. 2 - Diritti di informazione
Art. 3 - Partecipazione
Art. 4 - Livelli della contrattazione
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
Titolo II Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 6 - Sezione nazionale dell’Osservatorio interconfederale
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale
Art. 8 - Comitati misti paritetici
Titolo III Livello di confronto regionale
Art. 9
Titolo IV Mercato del lavoro
Art. 10
Titolo V Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 11
Art. 12 - Esclusione dalle quote di riserva
Titolo VI Secondo livello di contrattazione
Art. 13 - Funzione e materie
Art. 14 - Assetto retributivo dei lavoratori direttivi
Titolo VII Formazione
Art. 15
Titolo VIII Appalti
Art. 16
Titolo IX Ambiente e salute
Dichiarazione a verbale (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
Art. 17 - Normative generali
Art. 18 - Videoterminali
Titolo X Trasferimento di aziende
Art. 19
Titolo XI Mobilità
Art. 20
Titolo XII Regolamenti aziendali
Art. 21
Titolo XIII Azioni positive per le pari opportunità
Art. 22 - Commissione paritetica
Art. 23 - Molestie sessuali
Titolo XIV Diritti sindacali
Art. 24 - Dirigenti sindacali
Art. 25 - Contributi sindacali
Art. 26 - Diritti sindacali delle rappresentanze previste dall’art. 24, comma 1, lett. b
Art. 27 - RSU: Compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 28 - Composizione sperimentale delle RSU
Art. 29 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU
Art. 30 - Clausola di salvaguardia
Art. 31 - Permessi sindacali retribuiti delle RSU composte sperimentalmente
Art. 32
Art. 33 - Permessi non retribuiti
Art. 34 - Affissioni
Art. 35 - Assemblea
Art. 36 - Referendum
Art. 37 - Distacco sindacale
Titolo XV Conciliazione delle controversie individuali
Art. 38 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 39 - Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro
Art. 40 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 41 - Arbitrato irrituale
Titolo XVI Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
Art. 42
Titolo XVII Contributo di servizio contrattuale
Art. 43
Parte II Rapporto di lavoro
Titolo XVIII Assunzione

Art. 44 - Norme
Art. 45 - Documenti per l’assunzione
Titolo XIX Periodo di prova
Art. 46
Titolo XX Classificazione del personale
Art. 47 - Inquadramento
Art. 48 - Livelli di inquadramento
Art. 49 - Passaggi di qualifica
Art. 50 - Attività prevalente
Art. 51 - Trattamento economico - Anzianità
Titolo XXI Quadri
Art. 52 - Requisiti di appartenenza
Art. 53 - Profili
Art. 54 - Attribuzione della categoria e procedure
Art. 55 - Trattamento economico
Art. 56 - Responsabilità civile
Art. 57 - Informazione
Art. 58 - Formazione
Art. 59 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 60 - Trasferimento
Art. 61 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 62 - Orario di lavoro
Titolo XXII Apprendistato
Art. 63 - Finalità dell’istituto
Art. 64 - Ammissibilità
Art. 65 - Limiti numerici
Art. 66 - Durata dell’apprendistato
Art. 67 - Assunzione
Art. 68 - Periodo di prova
Art. 69 - Obblighi dell’azienda
Art. 70 - Obblighi dell’apprendista
Art. 71 - Trattamento normativo
Art. 72 - Trattamento economico
Art. 73 - Estinzione del rapporto
Art. 74 - Disposizione finale
Titolo XXIII Formazione e lavoro
Art. 75
Titolo XXIV Lavoro a tempo parziale
Art. 76 - Principi generali
Art. 77 - Finalità dell’istituto e normativa
Art. 78 - Contenuti del contratto individuale
Titolo XXV Contratti di lavoro a tempo determinato
Art. 79 - Finalità dell’istituto - Ammissibilità - Limiti
Art. 80 - Procedure
Titolo XXVI Orario di lavoro
Art. 81 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
Art. 82 - Lavoro fuori sede
Art. 83 - Monte ore di riduzione - Criteri di applicazione
Art. 84 - Distribuzione dell’orario
Art. 85 - Lavoro ordinario notturno
Art. 86 - Orario ipermercati
Art. 87 - Personale con funzioni direttive
Art. 88 - Lavoro discontinuo
Titolo XXVII Lavoro straordinario
Art. 89 - Decorrenza
Art. 90 - Maggiorazioni
Art. 91 - Pagamento
Titolo XXVIII Riposo settimanale e festività
Art. 92 - Riposo settimanale
Art. 93 - Festività
Art. 94 - Lavoro festivo
Art. 95 - Lavoro nei giorni di riposo settimanali
Titolo XXIX Ferie
Art. 96 - Computo dei giorni
Art. 97 - Determinazione del periodo delle ferie
Art. 98 - Computo della retribuzione
Art. 99 - Ratei ferie
Art. 100 - Interruzione delle ferie
Art. 101 - Irrinunciabilità delle ferie
Titolo XXX Permessi - Congedi

Art. 102 - Permessi individuali vari
Art. 103 - Permessi elettorali
Art. 104 - Permessi di consigliere di parità
Art. 105 - Permessi per corsi regolari di studio
Art. 106 - Diritto allo studio: permessi delle 150 ore
Art. 107 - Congedi e permessi per handicap
Art. 108 - Congedo matrimoniale
Titolo XXXI Chiamata e richiamo alle armi e servizio civile

Art. 109 - Obblighi di leva - Servizio civile
Art. 110 - Richiamo alle armi
Titolo XXXII Missioni e trasferimenti
Art. 111 - Missioni
Art. 112 - Brevi trasferte
Art. 113 - Trasferimenti con cambio di residenza
Art. 114 - Trasferimenti senza cambio di residenza
Art. 115 - Condizioni e limiti del trasferimento
Titolo XXXIII Malattia e infortunio
Art. 116 - Iscrizione al servizio sanitario nazionale
Art. 117 - Definizione di malattia
Art. 118 - Comunicazione e certificazione medica
Art. 119 - Doveri del lavoratore ammalato
Art. 120 - Diritti del lavoratore ammalato
Art. 121 - T.B.C.
Art. 122 - Trattamento economico
Art. 123 - Assicurazione contro gli infortuni
Art. 124 - Trattamento economico per infortunio
Art. 125 - Ripresa del lavoro
Art. 126 - Norme di rinvio
Titolo XXXIV Gravidanza e puerperio
Art. 127 - Astensione dal lavoro e trattamento economico
Art. 128 - Periodi di riposo e di assenza
Art. 129 - Astensione dal lavoro del padre
Art. 130 - Certificazione di gravidanza - Dimissioni
Titolo XXXV Aspettative non retribuite
Art. 131 - Tossicodipendenti
Art. 132 - Etilisti
Art. 133 - Maternità ed esigenze personali e familiari
Art. 134 - Obblighi del lavoratore in aspettativa
Art. 135 - Procedure - Limiti - Sostituzioni
Titolo XXXVI Sospensione del lavoro
Art. 136
Titolo XXXVII Anzianità di servizio
Art. 137 - Decorrenza
Art. 138 - Frazioni di anno
Titolo XXXVIII Anzianità convenzionali
Art. 139
Titolo XXXIX Scatti di anzianità
Art. 140
Titolo XXXX Trattamento economico
Art. 141 - Retribuzione normale
Art. 142 - Retribuzione di fatto
Art. 143 - Aumenti e minimi tabellari
Art. 144 - Eccedenze collettive
Art. 145 - Divisori convenzionali
Art. 146 - Spacci di piccole dimensioni - Trattamento economico
Art. 147 - Retribuzione a provvigione
Art. 148 - Indennità di cassa
Art. 149 - Corresponsione della retribuzione
Titolo XXXXI Mensilità supplementari (13a e 14a)
Art. 150
Titolo XXXXII Risoluzione del rapporto di lavoro
a) Recesso

Art. 151 - Giusta causa
Art. 152 - Motivazione del licenziamento
Art. 153 - Licenziamento simulato
Art. 154 - Nullità del licenziamento
Art. 155 - Nullità del licenziamento a causa di matrimonio
Art. 156 - Consultazione della RSU
b) Dimissioni
Art. 157 - Trattamento economico
Art. 158 - Modalità delle dimissioni e del preavviso
Art. 159 - Modalità delle dimissioni a causa di matrimonio
Art. 160 - Convalida delle dimissioni della lavoratrice madre
c) Preavviso
Art. 161 - Termini del preavviso
Art. 162 - Effetti del mancato preavviso
d) Trattamento di fine rapporto
Art. 163 - Determinazione del trattamento
Art. 164 - Decesso
Art. 165 - Corresponsione del TFR
Titolo XXXXIII Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 166 - Rapporti fra i lavoratori
Art. 167 - Obblighi dei lavoratori
Art. 168 - Giustificazione delle assenze
Art. 169 - Provvedimenti disciplinari
Art. 170 - Contestazione degli addebiti
Art. 171 - Procedimento penale
Titolo XXXXIV Cauzioni
Art. 172 - Norme generali
Art. 173 - Rivalsa
Art. 174 - Recupero
Titolo XXXV Calo merci e inventario
Art. 175 - Calo merci
Art. 176 - Inventario
Titolo XXXXVI Responsabilità civili e penali
Art. 177
Titolo XXXXVII Coabitazione, vitto e alloggio; concessioni crediti ai clienti
Art. 178 - Modalità della coabitazione, vitto e alloggio
Art. 179 - Norme per i crediti ai clienti
Titolo XXXXVIII Divise
Art. 180
Titolo XXXXIX Decorrenza e durata
Art. 181
Allegati
Allegato 1 - Tabella indennità di contingenza
Allegato 2 - Elementi retributivi riferiti agli apprendisti
Allegato 3 - Regolamento per le trattenute del contributo di servizio contrattuale
Allegato 4 - Accordo quadro 3 dicembre 1994 sui contratti di formazione e lavoro (Roma, 3 dicembre 1994)
Allegato 5 - Protocollo 3 dicembre 1994 per le acquisizioni
Allegato 6 - Protocollo 3 dicembre 1994 per avvio discount
Allegato 7 - Accordo 12 ottobre 1995 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Allegato 8
Allegato 9 - Regolamento dell’osservatorio (Roma 3 dicembre 1994)
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8 - Osservatorio
Allegato 10 - Garanzie di assistenza sanitaria per i quadri dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa ai sensi dell'art. 15 Quater dell’ipotesi di accordo siglata il 3 dicembre 1994 per il rinnovo del CCNL 20 dicembre 1990
Allegato 11 - Protocollo interconfederale 5 aprile 1990 sulle nuove relazioni industriali - associazioni cooperative/confederazioni sindacali
Allegato 12 - Protocollo 31 luglio 1992 sulla politica dei redditi, la lotta all’inflazione e il costo del lavoro
Allegato 13 - Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo
Allegato 14 - Accordo interconfederale 13 settembre 1994 sulle RSU - Associazioni cooperative/Confederazioni sindacali
Allegato 15 - Protocollo interconfederale 23 luglio 1994 sulla formazione professionale Associazioni Cooperative/Confederazioni Sindacali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti da società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengono al settore della distribuzione, del terziario o dei servizi

Addì 3 dicembre 1994, in Roma, presso la sede della Ancc Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Tra l’Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue), l’Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue), la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane), l’Associazione Generale Cooperative Italiane e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), la Unione Italiana Lavoratori Turismo e Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) si è stipulato il presente CCNL composto da 49 titoli, 181 articoli e 16 allegati.

Premessa al CCNL
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del Contratto Collettivo Nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
A tal fine le parti si impegnano a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate dal presente contratto.
Le parti si impegnano, inoltre, ad intervenire congiuntamente per l’emanazione di un apposito provvedimento legislativo che applichi il particolare trattamento contributivo previdenziale, così come previsto per le erogazioni del secondo livello di contrattazione dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Le parti, infine, avendo anche assunto quale orientamento per i propri comportamenti lo sviluppo delle imprese nel quadro di un corretto confronto competitivo tra le imprese distributive, italiane e straniere, operanti in Italia e la valorizzazione del lavoro, nel quadro di una evoluzione del sistema di relazioni sindacali finalizzato alla partecipazione ai processi, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.
Nota a verbale
In relazione all’applicazione del presente CCNL alle società controllate nei casi in cui si verificasse la necessità di un cambiamento di applicazione di contratto le parti si incontreranno preventivamente per esaminare le necessarie armonizzazioni.

Parte I Relazioni sindacali
Titolo I Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema

1. Le parti, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l’occupazione, riconoscono l’importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d’impresa, anche attraverso l’esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
2-1) informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall’art. 2 (diritti di informazione);
2-2) partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell’art. 3;
2-3) contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell’art. 13.
3. Strumenti per un’efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
3-1) Osservatorio Nazionale (art. 6);
3-2) Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
3-3) Comitati Misti Paritetici (art. 8).
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un’etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti, anche alla luce del nuovo sistema di relazioni sindacali, sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l’intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell’occupazione.
8. Una coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7 del presente CCNL
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare la corrispondenza e adeguamento della normativa contrattuale alla legislazione emanata per le parti espressamente demandate da questa alla contrattazione collettiva.

Art. 2 - Diritti di informazione
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle Cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato.
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni Cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni Sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo.
A) Livello nazionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l’informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. a). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori e garantire il contenimento dei prezzi - specie nei prodotti di prima necessità - ed apprezzabili livelli qualitativi.
4. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo - ivi compresa la modifica della vigente legislazione - e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumo di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
B) Livello regionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
C) Livello aziendale
Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU di cui all’art. 27, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e di ristrutturazione aziendale e delle innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento:
I) ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II) agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III) alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Durante l’incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo ed al suo andamento periodico nell’anno di riferimento.
3. Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
4. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell’utilità del confronto.
Note
La rappresentanza delle Associazioni delle Cooperative nel confronto a livello regionale sarà quello distrettuale laddove la struttura associativa delle cooperative abbia assunto tale dimensione. Per le province di Trento e Bolzano, invece, il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.

Art. 3 - Partecipazione
a) - Confronto sui progetti
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l’apertura di una fase di confronto.
2. Data la riservatezza delle informazioni che saranno fornite l’uso di esse sarà consentito nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2105 del Codice Civile (vedi appendice, leggi e regolamenti).
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l’iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione del progetto finale e del relativo piano di fattibilità in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU e/o RSA una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall’impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all’investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull’utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.
b) - Procedure
1. Relativamente al precedente punto a) si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L’azienda interessata e l’Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, di cui all’art. 20, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all’esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate e dalle RSU con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata.
c) - Accordi di avvio
Le parti, anche come coerente sviluppo di quanto previsto dai precedenti punti, a fronte di nuovi insediamenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa e dall’articolazione dell’orario, alle flessibilità organizzative.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima del nuovo insediamento.

Art. 4 - Livelli della contrattazione
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.
Note
Ferme restando le materie di cui all’art. 13 titolo VI, per le province di Trento e Bolzano, per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà essere effettuata la contrattazione provinciale.

Titolo II Strumenti delle relazioni sindacali
Art. 6 - Sezione nazionale dell’Osservatorio interconfederale

1. Al fine di raccogliere, elaborare e utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto specificati, le parti si impegnano a dare concreta attuazione alla fase di avvio della apposita sezione riguardante la distribuzione cooperativa, costituita nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulla Cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo Interconfederale del 5 aprile 1990 con lo scopo precipuo di:
I) confrontare i reciproci orientamenti, individuando eventuali proposte di approfondimento, in merito alla evoluzione della normativa nazionale e comunitaria del settore;
II) realizzare una informazione reciproca in materia di politiche del lavoro e di riforma del sistema distributivo, anche al fine di individuare iniziative nei confronti delle competenti autorità;
III) analizzare la struttura del settore della distribuzione cooperativa nonché quella della occupazione suddivisa per sesso, tipologia di contratto e per livelli di inquadramento;
IV) seguire l’andamento della occupazione femminile e acquisire conoscenze adeguate alla specificità della materia allo scopo di individuare azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità, collaborando a tal fine con la commissione paritetica nazionale per le pari opportunità, di cui all’art. 22, comma 2;
V) rilevare eventuali problematiche derivanti dall’inserimento in azienda di lavoratori extracomunitari, tossicodipendenti, etilisti e portatori di handicaps ed individuare le iniziative che possono concorrere alla loro soluzione;
VI) sviluppare una analisi generale dei fabbisogni formativi del settore;
VII) svolgere indagini ed approfondire lo stato delle relazioni sindacali anche a livello europeo, l’evoluzione e gli esiti della contrattazione collettiva del settore, esaminando le dinamiche contrattuali nel complesso della distribuzione commerciale e quelle del costo del lavoro anche in rapporto alla legislazione e contribuzione sociale.
2. Tutte le elaborazioni e le proposte della sezione dell’Osservatorio Nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni ed un loro eventuale utilizzo. I finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, saranno ripartiti fra le stesse, secondo modalità da concordarsi.
Norma transitoria
Le parti si impegnano a dare concreta attuazione, in tempi immediatamente successivi alla data di entrata in vigore del presente CCNL, al regolamento per il funzionamento della sezione dell’Osservatorio di cui alla presente intesa, che ha già costituito oggetto di confronto e che si intende formalmente approvato (allegato n. 9).
Conseguentemente la sezione dell’Osservatorio terrà la sua prima riunione entro il dicembre 1995.

Art. 7 - Commissione paritetica nazionale
1. È istituita a Roma, presso la sede della Ancc, la Commissione Paritetica Nazionale.
Tale Commissione opererà al fine di assicurare il rispetto delle intese intercorse esaminando tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole del contratto, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari.
Della Commissione Paritetica Nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
2. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti detto contratto e/o le cooperative aderenti alle rispettive Associazioni tramite le Associazioni territoriali di competenza. La data della convocazione sarà fissata d’accordo tra le parti entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, terzo comma, 412 Codice di Procedura Civile e 2113, quarto comma Codice Civile, come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.
3. In pendenza di procedura presso la Commissione Nazionale, cioè per 45 giorni dalla sua attivazione, le parti interessate non potranno prendere alcuna iniziativa sia sindacale che legale.
4. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la parte, il cui diritto di Organizzazione Sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso - sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri - potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni), di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
5. Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale potrà provvedere la Commissione stessa con proprie deliberazioni.

Art. 8 - Comitati misti paritetici
1. A livello regionale, ove sia più significativa la presenza di imprese cooperative del settore, le parti stipulanti costituiranno "Comitati Misti Paritetici".
2. Compiti principali di tali comitati sono:
I) Effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario, nel territorio al quale si rivolgono.
II) Rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo.
III) Attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative del settore.
IV) Espletare quanto demandato dall’art. 80 in materia di contratti a termine.
3. I Comitati misti regionali coordineranno la propria attività con la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità nonché con la Commissione prevista per i contratti di formazione e lavoro, fermo restando, per questi ultimi le procedure di approvazione di cui all’art. 4 dell’accordo quadro (vedi allegato n. 4).

Titolo III Livello di confronto regionale
Art. 9

1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I) attivazione e regolamentazione dei comitati misti paritetici sul mercato del lavoro di cui all’art. 8 e per le azioni positive e le pari opportunità;
II) attivazione e regolamentazione dei comitati consultivi paritetici per l’esercizio del diritto all’informazione di cui all’art. 3, lettera b, punto 4;
III) confronti in merito a norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
IV) attivazione e regolamentazione delle commissioni paritetiche per la gestione dell’accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro;
V) verifiche generali sull’applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Titolo IV Mercato del lavoro
Art. 10

1. In conformità con gli obiettivi di cui al presente titolo le parti, allo scopo di consentire alle aziende di soddisfare le proprie esigenze organizzative e produttive rivolte a salvaguardare e sviluppare la loro competitività e di dare al tempo stesso un contributo positivo all’occupazione, riconoscono l’opportunità di utilizzare le occasioni offerte dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in tema di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di contratti a tempo determinato e di lavoro a tempo parziale nell’ambito della contrattazione degli organici e dell’organizzazione del lavoro.
2. Le parti si danno atto che il ricorso al lavoro a tempo parziale su base annua, oltre a rispondere alle esigenze di cui al precedente comma, risponde anche all’obiettivo di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato.
3. In questo contesto le parti valutano positivamente l’opportunità di interessare all’avviamento i vari soggetti dell’offerta di lavoro secondo quanto previsto dalle altre normative in materia di collocamento, con particolare riferimento alle categorie socialmente più deboli.
4. A tal fine potranno essere utilizzate le indagini conoscitive realizzate dai comitati misti di cui all’art. 8 e dalla sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 6.

Titolo V Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Art. 11

1. Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Al riguardo le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nelle strutture aziendali, nell’ambito delle possibilità tecnico-organizzative di queste, degli invalidi e dei portatori di handicaps in funzione della loro capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU
3. Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all’art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. Su tale punto convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la massima sensibilità.
4. Inoltre in sede aziendale le parti promuoveranno incontri specifici per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro. In questo quadro le parti si adopereranno per individuare interventi atti a superare le "barriere architettoniche" compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecniche-organizzative. Allo scopo verranno anche attivate idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.

Titolo VI Secondo livello di contrattazione
Art. 13 - Funzione e materie

1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata quadriennale.
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della RSU unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.
3. Le erogazioni retributive del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa medesima.
4. Considerati i vantaggi che in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione aziendale possono derivare all’intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione dell’impresa, queste erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previdenziale che verrà emanato in attuazione dell’impegno di cui al Protocollo del 23 luglio 1993.
5. La contrattazione aziendale potrà concordare norme riguardanti:
I) articolazioni dell’orario di lavoro mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell’orario di lavoro di cui all’art. 84;
II) problematiche connesse all’organizzazione del lavoro;
III) organici;
IV) mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale;
V) inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI) problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all’utilizzazione delle diverse tipologie di contratto (part-time, tempo determinato, apprendistato, ecc.) e all’applicazione della legge 28 febbraio 1987 n. 56;
VII) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII) pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
IX) determinazione dei periodi feriali ai sensi dell’art. 97;
X) modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
XI) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori";
[…]
XIII) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[…]

Titolo VII Formazione
Art. 15

1. Le parti ritengono che la valorizzazione delle risorse umane rivesta importanza strategica ai fini dello sviluppo delle imprese cooperative e dell’occupazione. Convengono che la formazione professionale rivolta all’acquisizione di cultura e conoscenze adeguate anche in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile negli attuali processi di innovazione, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare le professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
2. Alla luce di questi convincimenti le parti ritengono che i principali obiettivi della formazione consistono nel:
I) porre i lavoratori in condizioni di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazioni tecnologiche e organizzative delle imprese;
II) soddisfare le necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori;
III) facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di aspettativa previsti dal presente CCNL e dalle norme di legge.
3. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata al confronto aziendale, per la elaborazione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese:
I) formazione nel settore della comunicazione sociale;
II) formazione sui principi generali della distribuzione e sulla cooperazione, sulle problematiche delle attività dei servizi, sul ruolo di tali settori nell’economia, sulla struttura d’impresa;
III) formazione riguardante il rapporto di lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione e gli accordi sindacali sulla salute e la sicurezza;
IV) formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock;
V) formazione di contabilità;
VI) formazione sul ruolo e sulla utilizzazione delle nuove tecnologie;
VII) studio di una lingua della Comunità in aggiunta alla lingua madre.
4. A tal fine le parti, considerato quanto previsto dal punto 3 del protocollo interconfederale del 5 aprile 1990 e dall’accordo interconfederale 23 luglio 1994 tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl, Uil in materia di formazione professionale (allegato n. 15), si impegnano a collaborare con gli organismi paritetici preposti alla realizzazione degli obiettivi stabiliti individuando le specifiche esigenze formative della distribuzione commerciale cooperativa anche monitorando, ai fini di un migliore orientamento, i fabbisogni degli addetti delle imprese cooperative. Si impegnano, inoltre, ai diversi livelli di competenza, ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie e nazionali per ottenere i finanziamenti da queste destinate alle attività formative.
5. I comitati misti di cui all’art. 8 collaboreranno alla realizzazione delle finalità assunte dal Comitato Interconfederale e potranno predisporre, con i predetti enti pubblici competenti, specifici progetti di formazione professionale, con particolare attenzione alle specializzazioni non sufficientemente offerte dal mercato e tesi ad attuare azioni positive per le pari opportunità nonché a favorire l’inserimento delle fasce più disagiate del mercato del lavoro di cui all’art. 10.
6. In sede aziendale saranno valutati programmi e progetti formativi nonché le possibilità di sperimentare le iniziative proposte dai comitati paritetici nazionali e regionali. A tal fine le cooperative presenteranno annualmente i programmi formativi in essere, elaborati secondo le finalità del presente articolo, corrispondenti ai fabbisogni rilevati nel quadro della propria politica di valorizzazione delle risorse umane. Modalità, criteri, finalità e risultati di tali programmi formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti. La definizione dei programmi esecutivi e la scelta dei docenti, ad esclusione di quanto previsto dai punti 6 bis e 6 ter sono di competenza aziendale.
6 bis) Qualora le parti convengano di far ricorso ai finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, compresi quelli del Dialogo Sociale per la formazione iniziale e continua, i programmi e i progetti esecutivi saranno concordati tra le parti stipulanti ai vari livelli di competenza.
6 ter) Per i progetti di cui al precedente punto le parti si incontreranno a scadenze concordate per verificare lo stato di avanzamento del progetto formativo e per valutare gli eventuali interventi necessari. A conclusione del singolo programma formativo le parti si incontreranno per la valutazione complessiva.
7. In questo contesto le parti convengono sulla opportunità che siano realizzati aziendalmente progetti formativi specifici per componenti di RSU e per i lavoratori interessati, finalizzati alla diffusione della cultura inerente le materie di cui all’art. 3 (partecipazione) e alla conoscenza di strumenti finalizzati alla gestione degli accordi aziendali, realizzati o da realizzare, in tema di salario-obiettivi di produttività e redditività nonché progetti specifici volti a promuovere e a diffondere cultura in tema di ambiente e sicurezza. Tali progetti saranno definiti fra le parti e da queste gestiti.

Titolo VIII Appalti
Art. 16

1. Le Associazioni Cooperative, consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi che saranno stipulati da parte delle cooperative, in modo da contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
2. In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti alla attività propria dell’azienda - le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tale proposito, le direzioni delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente le RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
3. Ove possibile, le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
4. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell’impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
5. Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, i lavori di pulizia e di facchinaggio, che vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
6. I contratti di appalto di cui sopra, stipulati prima del presente accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza. Comunque, resta esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di manutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
7. Per gli altri casi di appalto, ivi compresi i trasporti, si darà luogo ad incontri in sede aziendale per ricercare, ove possibile, adeguate soluzioni.
8. La stipulazione dei contratti di appalto per opere e/o servizi sarà subordinata all’inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l’obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono, delle norme previdenziali e antinfortunistiche nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e delle altre leggi in materia di lavoro.
9. I lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le cooperative appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.

Titolo IX Ambiente e salute
Dichiarazione a verbale (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

Le parti, considerato il recepimento con DLgs 19 settembre 1994 n. 626 delle direttive CEE riguardanti l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, convengono di costituire una commissione paritetica con il compito di avanzare alle parti stipulanti proposte di adeguamento della vigente disciplina contrattuale al nuovo quadro normativo, ai fini della prevenzione dei rischi professionali, dell’eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, dell’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e della formazione dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti.
Pertanto anche gli articoli 17 e 18 del presente CCNL saranno aggiornati in base a quanto previsto al DLgs 19 settembre 1994 n. 626 nonché da quanto concordato tra le parti, su proposta della commissione paritetica di cui sopra, in applicazione del suddetto decreto.
L’accordo che interverrà su tale materia costituirà parte integrante del presente CCNL
La Commissione, costituita come da verbale allegato, inizierà i propri lavori entro il gennaio 1995 per concluderli non oltre il 31 ottobre 1995.

Art. 17 - Normative generali
1. Ai sensi dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le RSU e/o RSA hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
2. Quando di comune accordo si riconosca la necessità di promuovere le relative rilevazioni o indagini di cui al precedente comma, attraverso i preposti istituti sanitari pubblici ed adottare i provvedimenti di conseguenza, in caso di eventuale temporanea carenza di predetti istituti sanitari pubblici, le spese relative faranno carico alla cooperativa interessata.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, si conviene che gli istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall’art. 1 del DLCPS 29 luglio 1947 n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative.
4. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività.
5. Per quanto riguarda l’istituzione e tenuta dei registri dei dati ambientali e biostatistici le parti si danno atto che tale incombenza, in base alle norme di legge vigenti, è delle Unità Sanitarie Locali.

Art. 18 - Videoterminali
1. Le parti convengono che le apparecchiature informatiche, dotate di video terminale, di cui alla direttiva del Consiglio CEE del 29 maggio 1990, sono da considerarsi un comune strumento di lavoro che agevola lo svolgimento della attività lavorativa.
2. In caso di installazione di nuove apparecchiature informatiche dotate di video terminale l’azienda fornirà alle strutture aziendali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto le informazioni relative alla loro collocazione ed alle caratteristiche ergonomiche dei posti di lavoro.
3. In caso di utilizzo prevalente e continuato delle apparecchiature informatiche dotate di video terminale l’attività lavorativa degli operatori dovrà essere organizzata con periodiche interruzioni durante le quali saranno assegnati ad altri compiti; eventuali controlli oculistici di tali operatori saranno compiuti ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 17 del presente CCNL
4. In caso di pregiudizio alla salute, accertato dagli organi competenti in materia di lavoro, dovuto all’utilizzo delle apparecchiature informatiche dotate di video terminali, la lavoratrice, durante il periodo della gestazione, dovrà essere adibita obbligatoriamente ad altre mansioni.

Titolo XII Regolamenti aziendali
Art. 21
I regolamenti aziendali non possono essere in contrasto con le norme di legge e di contratto e devono essere preventivamente esaminati con la RSU prima della loro applicazione.

Titolo XIII Azioni positive per le pari opportunità
Art. 22 - Commissione paritetica

1. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
2. In relazione a quanto sopra è costituita dalle parti una Commissione Paritetica Nazionale per le pari opportunità composta da 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (Lncem), Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (Lncem), Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Cci), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (Agci), Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil).
Analoghe commissioni potranno, su richiesta delle parti, essere costituite a livello aziendale.
3. I compiti della Commissione Nazionale consistono nel:
I) raccogliere e analizzare le informazioni contenute nel Rapporto sulla situazione del personale che sarà trasmesso dalle aziende con oltre 100 dipendenti, le quali sono tenute a redigerlo, almeno ogni due anni ai sensi dell’art. 9 della legge 10 aprile 1991 n. 125;
II) studiare le problematiche connesse alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro di cui al successivo art. 23, verificando la eventuale consistenza del fenomeno nelle cooperative al fine di individuare le iniziative atte a prevenirle;
III) predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile, con particolare riferimento a quanto previsto dai punti c), d), e) dell’articolo 1 della legge 10 aprile 1991 n. 125.
IV) proporre iniziative di formazione professionale di concerto con i Comitati Misti di cui all’art. 8 per favorire le donne in percorso di carriera e nella riqualificazione dopo le assenze dal lavoro per lungo periodo.
4. Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. Annualmente la commissione nazionale elaborerà un rapporto complessivo sulle iniziative intraprese.

Art. 23 - Molestie sessuali
1. Le parti riconoscono la gravità del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro ed assumendo ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990, nonché le normative nazionali emanate o emanande da parte dei poteri pubblici, si impegnano a prevenirle e si attiveranno verso le istituzioni affinché sia promossa una forte campagna d’informazione culturale e di sensibilizzazione per creare una adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori.
2. Le parti convengono di considerare riconducibili a forme di molestie sessuali quelle manifestazioni fisiche o verbali e/o gestuali, che risultino indesiderate od offensive per i soggetti destinatari e che le stesse costituiscono violazione della dignità e del diritto della persona umana, in applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Titolo XIV Diritti sindacali
Art. 26 - Diritti sindacali delle rappresentanze previste dall’art. 24, comma 1, lett. b
1. Alle rappresentanze sindacali aziendali previste dall’art. 24, comma 1, lettera b) del presente CCNL, trovano applicazione le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.
2. Per le assemblee indette dalle rappresentanze di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni per lo svolgimento delle assemblee contenute nell’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Le procedure e le modalità sono quelle stabilite dal successivo art. 35.

Art. 27 - RSU: Compiti, funzioni e composizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le RSU aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni Filcams, Fisascat Uiltucs, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
1. Nelle cooperative che occupano più di 5 e fino a 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria di cui all’art. 24, comma 1, lettera c) è costituita da 1 componente.
Qualora la cooperativa abbia più di 8 e fino a 15 dipendenti, operanti in unità produttive situate in regioni geografiche diverse, la RSU di cui sopra è costituita da 3 componenti.
2. In via sperimentale la Rappresentanza Sindacale Unitaria delle cooperative fino a 15 dipendenti (v. nota a verbale) potrà essere costituita a livello interaziendale o per area territoriale o circoscrizionale ed essere eletta dai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate.
Il bacino interaziendale e le aree territoriali o circoscrizionali di competenza nonché le modalità di ripartizione degli oneri tra le cooperative sono definite mediante accordo tra le parti a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Nelle cooperative che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 8 dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva singolarmente considerata non raggiunge tali limiti, la RSU di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), è costituita da 3 componenti.
4. Nelle cooperative che occupano più di 15 dipendenti la RSU di cui all’art. 24, comma 1, lettera c), è costituita da:
a) 1 componente nelle unità produttive in cui sono occupati più di 8 e fino a 15 dipendenti, garantendosi comunque in tali unità la rappresentanza di 3 componenti qualora le altre unità produttive dell’impresa siano costituite ciascuna da un numero di dipendenti uguale od inferiore ad 8;
da almeno:
b) 3 componenti nelle unità produttive in cui sono occupati più di 15 e fino a 200 dipendenti;
c) 3 componenti, per ogni 300 dipendenti o frazioni di essi, nelle unità produttive in cui sono occupati da 201 a 3000 dipendenti;
d) in aggiunta ai componenti di cui alla lettera c), 3 per ogni 500 dipendenti o frazione di essi, nelle unità produttive in cui è occupato un numero di dipendenti superiore a 3000.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che quanto previsto al punto 2 dell’art. 27 è applicabile alle sole cooperative aderenti alla Confcooperative/Federconsumo.

Art. 28 - Composizione sperimentale delle RSU
1. In via sperimentale nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la Rappresentanza Sindacale Unitaria è composta come segue:
a) da 16 a 70 dipendenti - 3 rappresentanti;
b) da 71 a 90 dipendenti - 4 rappresentanti;
c) da 91 a 120 dipendenti - 5 rappresentanti;
d) da 121 a 200 dipendenti - 8 rappresentanti;
e) da 201 a 300 dipendenti - 10 rappresentanti;
f) da 301 a 600 dipendenti - 12 rappresentanti;
g) da 601 a 900 dipendenti - 15 rappresentanti.
2. Nelle unità produttive che occupano più di 900 dipendenti la RSU è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.
3. Le parti si incontreranno, su richiesta, prima della scadenza del presente contratto per verificare la possibilità di consolidamento della sperimentazione di cui al primo comma.

Art. 34 - Affissioni
Il diritto di affissione negli appositi spazi di cui all’art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 è esteso alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art. 35 - Assemblea
1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di due dipendenti, i lavoratori in forza all’unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro e anche durante l’orario di lavoro, entro un limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di fatto di cui all’art. 142.
[…]
6. Relativamente ai lavoratori quadri le ore di assemblea previste dal CCNL oltre che essere utilizzate nell’unità produttiva possono essere utilizzate anche in riunioni in unica sede aziendale.
[…]
8. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e di consentire il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l’intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Federazioni Nazionali stipulanti.
9. Ove si costituiscano RSU interaziendali o di area territoriale o circoscrizionale (punto 2 art. 27 del presente CCNL) il diritto di assemblea viene esercitato su convocazione delle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti delle Federazioni Sindacali stipulanti il CCNL o della stessa RSU

Titolo XV Conciliazione delle controversie individuali
Art. 38 - Conciliazione in sede sindacale

1. Per tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto potrà essere effettuato il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi presso l’Associazione competente per territorio, alla quale aderisce o conferisce mandato la cooperativa interessata, con la assistenza:
a) per le cooperative, della stessa Associazione delle Cooperative;
b) per i dipendenti, dell’Organizzazione Sindacale di una delle Federazioni nazionali firmatarie del presente contratto, a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.
2. La parte interessata alla definizione della controversia chiederà il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o conferisca mandato.
3. L’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta notificare la controversia all’organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da una cooperativa, l’Associazione delle Cooperative ne darà comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
5. Ricevuta la comunicazione, l’Associazione delle Cooperative provvederà entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni Sindacali, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
6. Il verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni.
Copia del verbale sarà inviata dall’Associazione delle Cooperative all’Ufficio del Lavoro competente per territorio per gli effetti di cui all’art. 12 della legge 22 luglio 1961 n. 628 e dall’art. 411, terzo comma del Codice di Procedura Civile. Le altre copie resteranno a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 39 - Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro
Le parti interessate, o anche una di esse, qualora non intendano avvalersi della procedura di conciliazione di cui agli articoli precedenti, possono promuovere, tramite e con l’assistenza della rispettiva Organizzazione Sindacale, il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 del Codice di Procedura Civile dinanzi alla competente commissione di conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

Titolo XVI Commissione paritetica nazionale per la classificazione dei lavoratori
Art. 42

a) Premessa
1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 47 e 48 del presente contratto, le parti convengono di istituire uno strumento di studio per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale, al fine di identificare le peculiarità, le professionalità e l’evoluzione di profili professionali esemplificativi nell’ambito delle imprese, in rapporto ai processi di trasformazione della organizzazione del lavoro ed alla introduzione di tecnologie innovative.
2. A tal fine durante la vigenza del presente contratto opererà una commissione paritetica nazionale per lo studio delle problematiche connesse alla evoluzione della classificazione dei lavoratori.
b) Composizione
La commissione è composta da 12 membri effettivi di cui 6 designati dalle Associazioni delle imprese cooperative stipulanti e 6 dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
c) Compiti
Sviluppare uno studio sull’attuale classificazione, ivi compresi i lavoratori quadri, nonché la ricerca delle coerenze tra le attuali declaratorie contrattuali e le relative esemplificazioni, formulando eventuali proposte di aggiornamento. In relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza si procederà a:
1) individuare figure professionali non previste nella attuale classificazione;
2) esaminare l’evoluzione dei profili professionali esemplificativi;
3) esaminare le esperienze di contrattazione realizzate a livello aziendale in merito alla professionalità in stretto rapporto con le modifiche ed evoluzioni dell’organizzazione del lavoro e le innovazioni tecnico/organizzative.
d) Modalità
1. La commissione si riunirà di norma quadrimestralmente o a richiesta di una delle parti a fronte di un’esigenza di revisione dinamica della classificazione.
2. La commissione procederà all’analisi del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei. Le conclusioni della commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente CCNL
3. La commissione è presieduta a turno da uno dei componenti delle parti e delibera alla unanimità sulle proposte da sottoporre alle parti stipulanti e in ordine agli indirizzi ed ai metodi di lavoro.
4. Annualmente, di norma nel secondo semestre, la commissione riporterà alle parti stipulanti in uno specifico incontro i risultati degli studi compiuti.
5. In questa sede verranno presentati tanto i risultati del lavoro sui quali sia stata raggiunta unanimità di pareri della commissione quanto di quelli che costituiscano la posizione di una delle parti componenti.
6. Sei mesi prima della scadenza contrattuale la commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo.

Parte II Rapporto di lavoro
Titolo XVIII Assunzione
Art. 45 - Documenti per l’assunzione

1. Per l’assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
[…]
d) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all’art. 14 della legge 30 aprile 1962 n. 283 ed all’art. 37 del DPR 26 marzo 1980 n. 327 concernente il regolamento di attuazione della legge stessa;
[…]

Titolo XXII Apprendistato
Art. 63 - Finalità dell’istituto

1. L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorre un certo tirocinio.
Considerato il comune interesse a rivitalizzare l’istituto, le parti convengono che tale tipologia di impiego rientri nell’ambito del confronto sul mercato del lavoro previsto dal secondo livello di contrattazione.
2. Ciò premesso le parti contraenti esprimono concordemente l’esigenza di svolgere, anche nei confronti degli organi competenti, tutte le azioni necessarie affinché l’istituto dell’apprendistato sia tenuto nella massima considerazione, particolarmente ai fini dell’apprendistato professionale.
3. Le organizzazioni contraenti si impegnano altresì a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori, in collaborazione con i Ministeri e con gli Enti competenti. Tale partecipazione e collaborazione potrà essere oggetto di particolari determinazioni ed iniziative ai vari livelli. Viene confermato l’interesse e l’impegno delle parti per la realizzazione di adeguate politiche per l’addestramento professionale nel settore.

Art. 64 - Ammissibilità
1. L’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel quarto livello, con le seguenti eccezioni:
I) Lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
II) Lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo"), purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;
III) mansioni per le quali è richiesta la patente di abilitazione.
2. L’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato istituiti con Decreti Presidenziali in applicazione dell’art. 9, RDL 21 settembre 1938 n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739 e dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) ai sensi della legge 18 gennaio 1942 n. 86, ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.

Art. 65 - Limiti numerici
1. Ai sensi dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, come modificato dalla legge 2 aprile 1968 n. 424, il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
2. Ai sensi del primo comma dell’art. 21 legge 28 febbraio 1987 n. 56 è tuttavia consentita l’assunzione fino a tre apprendisti, anche nelle cooperative che abbiano fino a otto lavoratori alle proprie dipendenze.
3. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 15 anni e non superiori a 20, salvo i divieti e le limitazioni previste dalla legge 17 ottobre 1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli ed adolescenti.

Art. 66 - Durata dell’apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche comprese nel Quarto livello.
Nelle aziende del settore alimentare o singoli reparti delle unità produttive di queste che trattano prodotti, freschi e non, da vendersi a taglio e peso, il periodo di apprendistato per il raggiungimento delle qualifiche di addetto al banco di gastronomia, salumeria, pescheria e carni, di cui al profilo 2 parametro 155, è fissato in 36 mesi.
2. Trascorso tale periodo, l’apprendista, indipendentemente dall’età raggiunta e dalle mansioni effettivamente svolte, sarà assegnato alla qualifica per la quale ha compiuto l’apprendistato.
3. Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto del presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ad un anno.

Art. 67 - Assunzione
1. Per l’assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, al quale dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento cui saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
2. Ai sensi dell’art. 21 legge 28 febbraio 1987 n. 56 per l’assunzione degli apprendisti è ammessa la richiesta nominativa.

Art. 69 - Obblighi dell’azienda
1. La cooperativa ha l’obbligo:
I) di impartire o di fare impartire nell’azienda all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
II) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e ad incentivo, se non per il tempo strettamente necessario all’addestramento e previa comunicazione all’Ispettorato del Lavoro;
III) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e a non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche;
IV) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi all’anno;
[…]
2. Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto III) non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato, sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.

Art. 70 - Obblighi dell’apprendista
Oltre all’osservanza delle norme disciplinari generali previste dal presente contratto e delle norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, l’apprendista ha l’obbligo:
I) di attenersi alle istruzioni dei dirigenti delle cooperative o delle persone da questi incaricate della sua formazione professionale e di seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
II) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
III) di frequentare con la massima assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare.

Art. 71 - Trattamento normativo
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
2. Le ore di insegnamento complementare sono comprese nell’orario normale di lavoro.

Art. 74 - Disposizione finale
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato o di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
Nota a verbale
In relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in materia di apprendistato e di contratti di formazione lavoro la normativa del presente contratto riferita a tale istituto sarà armonizzata nelle province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale.

Titolo XXIII Formazione e lavoro
Art. 75

Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alle norme di legge e all’accordo quadro allegato n. 4 al presente CCNL del quale è parte integrante.
Nota a verbale
In relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in materia di apprendistato e di contratti di formazione lavoro la normativa del presente contratto riferita a tale istituto sarà armonizzata nelle province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale.

Titolo XXV Contratti di lavoro a tempo determinato
Art. 79 - Finalità dell’istituto - Ammissibilità - Limiti

1. Ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 230.
2. Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:
I) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
II) periodi di più intensa attività non ricorrenti nell’arco dell’anno, derivati da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;
III) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
IV) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b, legge 18 aprile 1962 n. 230;
V) assunzioni per integrazione di orario di cui all’art. 77, punto 5 riferite ai lavoratori temporaneamente passati da tempo pieno a tempo parziale.
3. Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis, legge 25 marzo 1983 n. 79.
4. Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 10% dell’organico in forza in ogni unità produttiva. La quota di contratti a termine derivante da tale calcolo non contempla i contratti a termine utilizzabili secondo quanto previsto al Titolo XXXV - Aspettative non retribuite - che pertanto vanno considerati aggiuntivi. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per tre lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (legge n. 230/62; DL 876/77 convertito nella legge 18/78 e successive proroghe) né con contratto di formazione e lavoro.
Nell’ambito della contrattazione aziendale possono essere realizzate intese per il superamento dei limiti di cui al precedente comma.

Art. 80 - Procedure
1. L’azienda che intende avvalersi della normativa di cui al precedente art. 79 è tenuta, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta al Comitato Misto competente e, su richiesta di questo, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. Il Comitato Misto, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo dell’istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto. Queste, valutati anche in contraddittorio con l’impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione anche temporanea dell’efficacia delle norme del presente articolo nei confronti delle imprese interessate.
2. All’atto della comunicazione alla sezione circoscrizionale per l’impiego delle assunzioni di cui al presente punto, l’azienda dovrà esibire una dichiarazione relativa all’applicazione del presente CCNL ed all’assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione sociale e di legislazione sul lavoro.
3. Gli accordi territoriali e aziendali in materia già in atto all’entrata in vigore del contratto sono confermati.

Titolo XXVI Orario di lavoro
Art. 81 - Durata settimanale - Lavoro effettivo

1. L’orario di lavoro effettivo è:
- 40 ore settimanali fino al 30 giugno 1989;
- 38 ore e mezzo settimanali dal 1 luglio 1989 fino al 31 dicembre 1989;
- 38 ore settimanali dal 1 gennaio 1990.
2. Per lavoro effettivo s' intende ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno delle aziende, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero.
3. L’orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
[…]

Art. 84 - Distribuzione dell’orario
1. La distribuzione dell’orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall’art. 13, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che:
- la distribuzione dell’orario di lavoro di cui al primo comma si realizzerà, con articolazioni dell’orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro;
- si contratteranno in sede aziendale forme di flessibilità dell’orario di lavoro.
3. A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell’ambito dell’esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell’orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
4. In questo ambito si potranno realizzare periodi ed ore programmati di superamento dell’orario contrattuale settimanale con conseguenti periodi compensativi di riduzione, previa verifica qualitativa e quantitativa degli organici, sino al limite di 42 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. Diversi limiti dell’orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti sempre nell’ambito di tale livello di contrattazione, a fronte di specifiche esigenze organizzative.
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.
5. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni concordati anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
6. Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
7. Sempre nei limiti dell’orario settimanale si potranno concordare prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
8. Si darà luogo alla distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
[…]

Art. 86 - Orario ipermercati
1. Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l’attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq. - e l’interesse dei lavoratori a fruire dell’orario di lavoro settimanale di 37, ore nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.
2. La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l’incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
3. Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle aziende di cui alla sfera di applicazione che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal presente CCNL in materia di distribuzione degli orari e flessibilità di cui all’art. 84, la pratica attuazione di questa avverrà a partire dal 1 gennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all’art. 83, e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre 1990.
Nota a verbale
In relazione a quanto sopra, gli Accordi Integrativi Aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.

Art. 88 - Lavoro discontinuo
1. L’orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:
- 44 ore fino al 30 giugno 1988;
- 42 ore e mezzo dal 1 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
- 42 ore dal 1 gennaio 1990.
2. Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6 dicembre 1923 n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal Sindaco dei rispettivi comuni).
3. Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
4. L’orario di lavoro non potrà comunque superare: le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, fermo restando che non potrà durare senza interruzione più di 4 ore e 30 minuti per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni; le 8 ore e le 40 ore settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni compiuti.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
[…]

Titolo XXVII Lavoro straordinario
Art. 89 - Decorrenza

1. È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di superamento di orario di cui al quarto comma dell’art. 84.
2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
3. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione della Cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 150 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.
Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all’art. 83 comma 13 del presente CCNL.

Titolo XXVIII Riposo settimanale e festività
Art. 92 - Riposo settimanale

1. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
2. Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita, in conformità dell’ultimo comma del suddetto art. 7, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.

Art. 95 - Lavoro nei giorni di riposo settimanali
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all’art. 141, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Titolo XXIX Ferie
Art. 101 - Irrinunciabilità delle ferie

1. Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnategli.
2. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dall’art. 91 secondo comma per il lavoro straordinario.
3. Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Titolo XXX Permessi - Congedi
Art. 107 - Congedi e permessi per handicap

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata possono usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dall’art. 2 della legge 27 ottobre 1993 n. 423, e cioè:
I) il periodo di astensione facoltativa post-partum fruibile fino ai tre anni di età del bambino;
[…]
4. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata può usufruire dei permessi di cui ai punti II) e III) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Titolo XXXIII Malattia e infortunio
Art. 121 - T.B.C.

1. I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; oppure, in caso di ricovero, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
2. Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito alla inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 febbraio 1953 n. 86.
[…]

Art. 123 - Assicurazione contro gli infortuni
1. Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla propria cooperativa; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e la cooperativa, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’Inail, la cooperativa medesima resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 125 - Ripresa del lavoro
[…]
2. Il lavoratore addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare all’azienda, al rientro in servizio, il certificato medico dal quale risulta che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
[…]

Art. 126 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XXXIV Gravidanza e puerperio
Art. 127 - Astensione dal lavoro e trattamento economico

1. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
I) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
II) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
III) per i tre mesi dopo il parto;
IV) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui al punto III).
[…]

Art. 128 - Periodi di riposo e di assenza
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
6. I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 130 - Certificazione di gravidanza - Dimissioni
[…]
5. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXXXII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Recesso
Art. 151 - Giusta causa

1. Ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
2. La comunicazione del recesso deve essere effettuata da parte dell’interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
3. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
[…]
III) il danneggiamento volontario di beni dell’azienda e/o di terzi;
IV) l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
[…]

Titolo XXXXIII Doveri dei lavoratori - Norme disciplinari
Art. 166 - Rapporti fra i lavoratori

1. I rapporti tra i lavoratori saranno improntati alla reciproca correttezza. I rapporti tra questi ed i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati ai sensi di reciproca correttezza, nello spirito di una comune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.
2. Comportamenti riconducibili a forme di molestia sessuale, ai sensi dell’art. 23, saranno sottoposti a provvedimenti disciplinari adeguati e graduati secondo la gravità della mancanza, salva la facoltà del soggetto destinatario di adire le vie legali.

Art. 167 - Obblighi dei lavoratori
1. Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per quanto riguarda: la presenza, l’orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale e della merce affidatagli, l’esecuzione in genere delle proprie mansioni.
2. Il lavoratore deve usare modi cortesi con i clienti e non divulgare i segreti di ufficio; è altresì responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli e risponde in proprio dei danni arrecati alla cooperativa, nei limiti ad esso imputabili.
[…]

Art. 169 - Provvedimenti disciplinari
1. La inosservanza dei doveri da parte del personale, ivi compreso quanto previsto dal 2° comma dell’art. 166, comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
I) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
II) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
III) multa nella misura non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione;
IV) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
V) licenziamento disciplinare, con esclusione del preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
2. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
2.2) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
2.5) non osservi le norme sulla prevenzione antinfortunistica;
2.6) commetta recidiva nelle mancanze pur lievi che hanno comportato biasimo scritto.
3. Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
3.1) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
3.2) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
3.3) si assenti dal lavoro fino a quattro giorni senza giustificazione;
3.4) commetta recidiva oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono o hanno comportato la multa, salvo i casi dell’assenza ingiustificata.
4. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto V (licenziamento disciplinare) si applica per le seguenti mancanze:
[…]
4.2) grave mancanza degli obblighi di cui all’art. 167;
[…]
4.5) infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, depositi, vendite e trasporti;
[…]

Titolo XXXXVIII Divise
Art. 180

[…]
2. È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
[…]
4. La cooperativa è tenuta a fornire, salvo ulteriori necessità relative agli addetti a reparti particolari, almeno due divise l’anno al personale dipendente. Il dipendente avrà buona cura degli indumenti stessi messi a sua disposizione.

Allegati
Allegato 9 - Regolamento dell’osservatorio (Roma 3 dicembre 1994)
Art. 1

L’osservatorio della distribuzione cooperativa, art. 6 (prima parte) del CCNL per i dipendenti della distribuzione cooperativa, è costituito nell’ambito dell’osservatorio nazionale interconfederale sulla cooperazione, di cui al punto 5 del protocollo di relazioni industriali del 5 aprile 1990.

Art. 2
L’osservatorio della distribuzione cooperativa è l’organismo paritetico fra le parti firmatarie del CCNL per l’analisi e lo studio sui temi di cui all’art. 6, parte prima, del CCNL della distribuzione cooperativa.
Esso elaborerà progetti di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti stipulanti il CCNL Tali iniziative saranno inoltre comunicate all’osservatorio nazionale interconfederale dal momento della sua costituzione.

Art. 3
Le elaborazioni dell’osservatorio sulla distribuzione cooperativa saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL per consentire le opportune valutazioni ed il loro eventuale utilizzo.
Per le iniziative di cui sopra, l’osservatorio della distribuzione cooperativa si avvarrà dell’eventuale apporto di qualificate strutture esistenti all’interno delle associazioni firmatarie e/o esterne per le singole iniziative o esistenti nell’osservatorio interconfederale.

Art. 4
Tutti i progetti che saranno presentati dall’osservatorio della distribuzione cooperativa alle parti stipulanti il CCNL e all’osservatorio nazionale interconfederale dovranno essere corredati da budget di spesa.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, dovranno essere ripartiti fra le stesse secondo le modalità che saranno concordate di volta in volta.

Art. 5
Annualmente, entro ottobre, l’osservatorio della distribuzione cooperativa dovrà presentare alle parti stipulanti il CCNL le proposte di iniziative di studio e di analisi, di cui all’art. 2 del presente regolamento, con i tempi previsti di realizzazione e i relativi budget di spesa per singola cooperativa.

Art. 6
I componenti dell’osservatorio esprimeranno un coordinatore, scelto fra i componenti a rotazione annuale avendo cura di alternare le nomine fra i componenti espressi dalle Associazioni Cooperative con quelli espressi dalle Organizzazioni Sindacali.
Le riunioni dell’osservatorio saranno indette dal coordinatore con la specificazione dell’ordine del giorno e si concluderanno con la redazione di una nota da trasmettere a ciascuna delle parti a cura del coordinatore.
Il coordinatore resterà in carica per un periodo di dodici mesi con inizio dal mese di novembre fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Al termine del mandato il coordinatore predisporrà un rendiconto dell’attività svolta e delle spese sostenute che sarà trasmesso alle parti per le opportune verifiche.
Nessun compenso è dovuto ai componenti dell’osservatorio, nemmeno a titolo di rimborso spese, per l’espletamento delle sue funzioni di cui al secondo capoverso dell’art. 2 del presente regolamento.

Art. 7
I componenti dell’osservatorio sono tenuti al mantenimento della riservatezza relativamente alle eventuali informazioni tutelate ai sensi dell’art. 2105 CC acquisite nell’ambito dell’attività dell’osservatorio. Questo obbligo è esteso a tutte le persone aventi accesso alle informazioni suddette.

Art. 8 Osservatorio
L’osservatorio sulla distribuzione cooperativa ha sede in Roma provvisoriamente presso la sede dell’organizzazione che esprime annualmente il coordinatore.