Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 1995
Validità: 01.01.1993 - 31.12.1998
Parti: Anaste, Uneba e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Assistenza ecc., Anaste

Sommario:

Verbale di accordo preliminare
Verbale di accordo conclusivo
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
Art. 8 - Appalti - Cambi di gestione
Art. 9 - Pari opportunità
Titolo III Diritti sindacali
Art. 10 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 11 - Assemblee
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
Art. 13 - Trattenute associative
Art. 14 - Licenziamento e trasferimento
Art. 15 - Affissioni sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Assunzione a tempo determinato
Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
Art. 21 - Termini del preavviso
Art. 22 - Termini di pagamento in caso di decesso
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 23 - Doveri del personale
Art. 24 - Ritardi ed assenze
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari
Art. 26 - Assistenza legale
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 27 - Classificazione del personale fino al 31 ottobre 1996
Art. 28 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
• Riduzione di orario
Art. 30 - Riposo settimanale
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 31 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 32 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 33 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 34 - Gravidanza e puerperio
Art. 35 - Congedo matrimoniale
Art. 36 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 37 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 38 - Permessi e recuperi
Art. 39 - Attività di volontariato
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 40 - Diritto allo studio
Art. 41 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 42 - Malattia ed infortunio
• Malattia
• Tubercolosi
• Infortunio
Art. 43 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 44 - Divise e indumenti di servizio
Titolo XII Retribuzione
Art. 45 - Elementi della retribuzione
Art. 46 - Corresponsione della retribuzione
Art. 47 - Stipendio base mensile nazionale
Art. 48 - Scatti di anzianità
Art. 49 - Mansioni del lavoratore
Art. 50 - Mansioni promiscue
Art. 51 - Passaggio di livello
Art. 52 - Tredicesima mensilità
Art. 53 - Quattordicesima mensilità
Art. 54 - Trattamento di famiglia
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
Art. 56 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 57 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 58 - Uso della mensa e dell’alloggio
Art. 59 - Servizio di reperibilità
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Art. 60 - Trattamento di missione
Art. 61 - Trasferimenti di residenza
Art. 62 - Condizioni di trasferibilità
Titolo XIV Procedure per l’esame delle controversie
Art. 63 - Commissione paritetica nazionale e provinciale
Allegati
Allegato 1 - Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL
Allegato 2 - Verbale di accordo per l’applicazione del decreto legislativo n. 626/1994
Allegato 3 - Modalità di costituzione e di funzionamento

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle associazioni, istituzioni ed iniziative organizzate operanti nel campo educativo, sociale e assistenziale (Anaste - Uneba)

In data 2 agosto 1995 tra l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (Uneba), l’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (Anaste) e la Funzione Pubblica Cgil (Fp Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl), con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per i dipendenti da Istituzioni e Servizi Socio Assistenziali Educativi. Detta indicazione, condivisa ed accettata da tutte le parti, fa parte integrante e costituisce clausola interpretativa autentica di tutto il presente CCNL
Dichiarazione della Funzione Pubblica Cgil
La Funzione Pubblica Cgil dichiara che la propria costituzione al negoziato di rinnovo del presente CCNL, risponde alle determinazioni organizzative intercorse all’interno della Confederazione Cgil in virtù delle quali la rappresentanza del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo privato è stata attribuita alla medesima federazione di categoria "Funzione Pubblica".
Delle predette innovazioni organizzative e delle relative modifiche statutarie la Funzione Pubblica Cgil ha fornito documentazione alla parte datoriale.
Trattandosi inoltre di rinnovo di un contratto collettivo preesistente, la Funzione Pubblica Cgil dichiara di recepire integralmente le norme contrattuali precedentemente stipulate dalla Filcams Cgil.

Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i dipendenti di Associazioni ed Iniziative Organizzate, operanti nel campo educativo, sociale e assistenziale nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all’Uneba e/o all’Anaste, ivi comprese le ex Ipab depubblicizzate.
Per Associazioni ed Iniziative Organizzate, si intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali:
- ex Ipab depubblicizzate, Enti e Congregazioni Religiosi, Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Cooperative, Privati.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- Servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- Servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati;
- Servizi per minori comunque denominati (istituti educativo- assistenziali, comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (case di riposo, residence, case-albergo, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (case protette, residenze sanitarie- assistenziali, assistenza domiciliare, ecc.).
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell’ambito di istituzioni terze rispetto all’Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti, il presente contratto ai sensi della legge 3 maggio 1956, n. 392, e dell’art. 1 del DL 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-assistenziale-educativo per le realtà aderenti all’Uneba e/o all’Anaste e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l’esclusiva dei rapporti contrattuali per i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli, anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per farne parte integrante, che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, dell’applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
C) Livello di Istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, un’informazione riguardante il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant' altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
- nazionale;
- territoriale o di Istituzione.
Sono titolari della contrattazione a livello territoriale o di Istituzione le Rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dell’accordo del 23 luglio 1993 e del presente CCNL
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Istituzione quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL
[…]

Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L’Ente bilaterale nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall’Uneba e dall’Anaste e 3 (tre) dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore Socio Assistenziale Educativo, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
Entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l’Ente bilaterale nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant' altro necessario.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali regionali con le medesime finalità.

Art. 8 - Appalti - Cambi di gestione
In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d’appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:
- la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell’attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell’Istituzione e alle OO.SS. territoriali;
- la parte datoriale subentrante, in quanto rientrante nella sfera di applicazione del CCNL Uneba - Anaste, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell’evento darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l’inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singolo lavoratore derivanti dall’applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità, e dagli eventuali accordi integrativi.
In caso di modifiche o mutamenti significativi nell’Organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente, comportanti eventuali ripercussioni sul dato occupazionale, le parti attiveranno un confronto finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 10 - Rappresentanze sindacali unitarie

Sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette sulla base dell’apposito regolamento sottoscritto dalle OO.SS. presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse.
Alle RSU per l’espletamento dei loro compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 11 - Assemblee
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo ente nell’ambito comunale, provinciale, regionale, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle RSU di cui all’art. 10 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede d’Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 15 - Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’Istituzione.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione

[…]
Il lavoratore è tenuto a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del regolamento interno dell’Istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l’impegno di prestare occasionalmente servizio in sedi diverse da quella abituale (soggiorni estivi o invernali, ecc.), in relazione alla peculiare caratteristica dell’ente:
[…]
g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell’Istituto, verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali, ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
[…]

Art. 18 - Assunzione a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art. 1) del presente CCNL, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica amministrazione;
b) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
c) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
La percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al punto c) rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato, è fissata nel 25%. Percentuali superiori possono essere definite nell’ambito della contrattazione decentrata.

Art. 19 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984, n. 863, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e della legge 19 luglio 1994, n. 431. Le parti verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive intendono razionalizzare, con il presente accordo, la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediate interventi che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
A1) Acquisizione di professionalità intermedia;
A2) Acquisizione di professionalità elevate;
B) Inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentono un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale. Le parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli sesto super, quinto, quinto super, quarto, quarto super, terzo, terzo super e quali professionalità elevate quelle collocate nei livelli secondo, primo.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo A) ed i 12 mesi per i contratti di tipo B). Il contratto di formazione e lavoro può prevedere un livello di ingresso inferiore a quello di destinazione.
I contratti di tipo A1) dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, i contratti di tipo A2) dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo B) la formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà della iscrizione ad albi, ordini o collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l’UPLMO dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso e al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa del lavoratore o per il fatto a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente CCNL
Ai lavoratori sarà corrisposto il trattamento retributivo spettante, pari a quello previsto per i dipendenti di pari qualifica a tempo indeterminato o inferiore alla stessa se previsto. Il periodo di prova per i dipendenti con contratto di formazione e lavoro è uguale a quello previsto per la qualifica di riferimento a tempo indeterminato. In ogni caso di interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo uguale a quello previsto per i lavoratori della qualifica di riferimento assunti a tempo indeterminato ed il medesimo trattamento. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme di legge e dal presente CCNL Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori dovranno essere utilizzati in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge a norma di quanto previsto dall’art. 3, quinto comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati da accordi interconfederali e del CCNL I contratti di formazione lavoro devono essere notificati dalla parte datoriale, all’atto dell’accensione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto la parte datoriale è tenuta, relativamente ai contratti di tipo A1) e A2), a trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per il territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori. Per i contratti di tipo B), alla scadenza, la parte datoriale rilascia un attestato sull’esperienza svolta.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 23 - Doveri del personale

[…]
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in un luogo ben visibile a tutti i dipendenti.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il prestatore d’opera, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare gli ordini ricevuti.
In armonia con la dignità personale del prestatore d’opera, i superiori imposteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di rispetto.
È vietato al prestatore di opera ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente.
È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.
[…]

Art. 25 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei dipendenti saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all’articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa fino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione il dipendente:
[…]
b) che compia atti o molestie, anche di carattere sessuale, nell’ambito della struttura;
[…]
d) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) che non esegue il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
f) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
g) che introduca senza autorizzazione bevande alcooliche negli ambienti di lavoro dell’Istituzione;
h) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
i) che partecipi a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
[…]
m) che violi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionate dalle stesse.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto nei locali dell’Istituzione;
[…]
c) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nel corso dell’anno;
d) furto;
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;
f) atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Istituzione;
[…]
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
l) violazione delle norme in materia di armi.
[…]
Sospensione cautelare
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.
[…]

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 28 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Le amministrazioni, nel caso in cui al dipendente venga riconosciuta l’inidoneità fisica in via permanente all’espletamento delle mansioni inerenti alla propria qualifica dalle istituzioni preposte, fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del loro potere organizzativo, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro

L’orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l’orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
L’articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni dei lavoratori.
L’orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati, fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al 1 comma.
[…]
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985, n. 792, sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.

Art. 30 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambienti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 57.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 32 - Ferie
[…]
Eccezionalmente, per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a fruire di detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 34 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
L’Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un’ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall’Istituzione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.

Art. 38 - Permessi e recuperi
A richiesta il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l’Istituto, con altrettante ore di lavoro.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 41 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dell’organizzazione del servizio.
A tale scopo i lavoratori, nella misura annua del 5% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 150 ore annue non cumulabili.
Nelle Istituzioni o Unità operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto ad un massimo di 2 (due) lavoratori non contemporaneamente, nel corso dell’anno.
In ogni Unità operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei lavoratori interessati superasse il limite del 5% le parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi.
I lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Qualora il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 42 - Malattia ed infortunio

Tubercolosi
Per il trattamento dei lavoratori affetti da tubercolosi, si fa riferimento alle norme legislative vigenti.

Art. 43 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Le problematiche relative all’applicazione del DLgs n. 626/1994 saranno oggetto di confronto tra le parti. A tal fine viene istituita apposita commissione paritetica nazionale con il compito di approfondire ed elaborare precisi orientamenti applicativi in materia. Quanto definito dalla stessa diviene allegato del presente CCNL

Art. 44 - Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
La manutenzione di dette divise o indumenti è a carico del lavoratore.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti. Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Istituzione.

Titolo XII Retribuzione
Art. 56 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all’anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato.
[…]
Il lavoro straordinario diurno, festivo, notturno, potrà anche essere retribuito, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo, salvo la corresponsione della sola maggiorazione prevista dal contratto di cui all’articolo successivo.

Art. 57 - Lavoro ordinario notturno e festivo
[…]
La presenza eventuale dell’educatore o dell’operatore di assistenza nell’Istituzione nelle ore notturne è retribuita nella misura fissa di L. 20.000 per notte in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
Tale presenza è programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro i 10 giorni nel mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (per es. comunità alloggio e/o gruppi-famiglia).
La presenza di cui sopra è considerata di "pronta disponibilità" al di fuori del normale orario settimanale di lavoro.
[…]

Art. 59 - Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione provinciale in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture.

Titolo XIV Procedure per l’esame delle controversie
Art. 63 - Commissione paritetica nazionale e provinciale

È istituita in Roma presso l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (Uneba), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche provinciali aventi il compito di:
- definire l’applicazione del CCNL nelle strutture ove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo;
- con riferimento alla legge n. 108/1990 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolati contrattuali.