Tipologia: CCNL
Data firma: 28 giugno 1996
Validità: 01.05. 1994 - 30.04.1998
Parti: Anef e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Impianti a fune

Sommario:

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Assunzioni
Art. 3 - Inquadramento
Art. 4 - Disciplina dei quadri
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 7 - Orario di lavoro
Art. 8 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 9 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Sospensione dell’attività di trasporto
Art. 12 - Retribuzione
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 - 13a mensilità o gratifica natalizia
Art. 15 - 14a mensilità o premio annuo
Art. 16 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 17 - Indennità maneggio denaro
Art. 18 - Indennità domenicale
Art. 19 - Ferie annuali
Art. 20 - Ricorrenze festive
Art. 21 - Congedo matrimoniale e permessi
Art. 22 - Trasferte
Art. 23 - Trasferimenti
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 25 - Trattamento per malattia e infortunio
Art. 26 - Disciplina aziendale
Art. 27 - Provvedimenti disciplinari
Art. 28 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 29 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 30 - Indennità in caso di morte
Art. 31 - Cessione e trasformazione dell’azienda
Art. 32 - Istituti riservati all’area nazionale
Art. 33 - Contrattazione di secondo livello
Art. 34 - Apprendistato
Art. 35 - Relazioni industriali - Osservatorio
Art. 36 - Diritti sindacali
• Diritto di affissione
• Contributi sindacali
• Assemblea
• Permessi sindacali
Art. 37 - Pari opportunità
Art. 38 - Trattamento di maternità
Art. 39 - Tossicodipendenza
Art. 40 - AIDS, volontariato, handicap
Art. 41 - Etilismo
Art. 42 - Disposizioni generali
Art. 43 - Decorrenza e durata
Tabella A - Retribuzione minima base
Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa
Accordo nazionale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune
Accordo nazionale per la costituzione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende esercenti impianti di trasporto a fune

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone o di cose

L’anno 1996, il giorno 28 giugno in Gressoney (AO) tra l’Anef - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e la Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si è convenuto di sottoscrivere il testo del CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, coordinato con gli accordi nazionali del 24 maggio 1996.

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti delle imprese od enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati a trasporto pubblico di persone e di cose ed altre attività agli stessi direttamente connesse.
Il contratto stesso non riguarda i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri od aeree, assimilate per atto di concessione alle ferrovie, cui si riferisce la legge 1 febbraio 1978 n. 30.
Il trattamento economico e normativo derivante dal presente contratto sostituisce ed assorbe fino a concorrenza quelli precedentemente in vigore, per i singoli istituti in esso espressamente trattati.

Art. 2 - Assunzioni
[…]
Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi alla visita medica di controllo per l’accertamento della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 6 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
L’assunzione può essere effettuata a termine per far fronte alle esigenze stagionali della azienda nonché negli altri casi previsti dalle leggi vigenti.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
Ai rapporti a tempo determinato si applicano le norme di legge vigente nonché quelle del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato verrà corrisposto alla scadenza del contratto, in luogo di un premio di fine lavoro, il trattamento di fine rapporto, da calcolarsi con i criteri di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e delle norme del presente contratto collettivo di lavoro.
I lavoratori che abbiano avuto più rapporti di lavoro a tempo determinato con la medesima azienda avranno la preferenza, nel rispetto delle norme sul collocamento, delle assunzioni a tempo indeterminato, fatto comunque salvo il disposto dell’art. 5 qualora vengano assunti per svolgere mansioni diverse da quelle esplicate precedentemente.
Qualora il lavoratore assunto a tempo determinato venga riassunto nella stessa azienda con contratto a termine e con le stesse mansioni esplicate durante il precedente rapporto, lo stesso è esonerato dal prestare il periodo di prova purché la riassunzione avvenga entro due anni dalla risoluzione del primo rapporto.
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in possesso delle idonee abilitazioni, viene inquadrato con gli stessi criteri del personale assunto a tempo indeterminato.

Art. 7 - Orario di lavoro
Ferme restando le norme di legge in materia di orario di lavoro, con le relative deroghe ed eccezioni (art. 3 RDL 15 marzo 1923 n. 692, art. 6 RD 10 settembre 1923 n. 1955, RD 6 dicembre 1923 n. 2657), la durata normale contrattuale dell’orario medesimo è stabilita, con decorrenza dal 1 giugno 1981, in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
Tuttavia, l’orario di lavoro normale contrattuale può essere prolungato, per effettive esigenze di servizio durante il periodo di funzionamento degli impianti, fino a 54 ore settimanali; in tal caso le ore che superino il limite previsto come orario normale contrattuale saranno retribuite come ore supplementari con la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione ordinaria di cui al successivo art. 12 per le prime otto ore settimanali di supero e del 23 per cento per quelle successive.
[…]
Nel corso della giornata lavorativa al personale deve essere assicurata una sosta di lavoro, non computata nell’orario, destinata al pasto, di durata non inferiore ad un’ora e da fruirsi, se necessario, a turno nel periodo tra le 11 e le 15.
[…]

Art. 8 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa, per le aziende che in determinati periodi dell’anno o dell’esercizio non sono nelle condizioni di poter utilizzare l’orario contrattuale normale di lavoro l’orario settimanale contrattuale normale (40 ore) può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell’orario settimanale medesimo - di 160 ore per anno solare o per esercizio e con un minimo di 24 ore settimanali.
Le modalità operative relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento e l’utilizzo delle riduzioni, o viceversa, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSA.
Per le ore prestate oltre l’orario di lavoro contrattuale normale verrà corrisposta una maggiorazione di flessibilità pari al 25% della paga oraria, da liquidarsi nei periodi di superamento medesimo.
I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale, anche agli effetti di tutti gli istituti contrattuali.
Per lo stesso periodo in cui viene utilizzato l’istituto della flessibilità non si può far ricorso al regime di cui al 2 comma del precedente articolo 7 (lavoro supplementare).

Art. 9 - Lavoro straordinario notturno e festivo
[…]
I lavoratori non possono esimersi dal fornire le prestazioni predette quando sono richieste, a meno che non abbiano apprezzabili ragioni personali di impedimento.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale
I lavoratori hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale, che può cadere in giorno diverso dalla domenica secondo il turno predisposto.
Ricorrendo casi di particolare necessità, il giorno destinato al riposo settimanale può essere spostato dall’azienda nell’ambito dei sei giorni successivi, sentito il lavoratore interessato e corrispondendo, comunque, per il lavoro prestato nel giorno già destinato al riposo, la maggiorazione del 20 per cento sulla retribuzione ordinaria.
Se per ragioni assolutamente eccezionali, si rende in qualche caso impossibile la concessione del riposo settimanale, in tutto o in parte, al lavoratore che non ne ha usufruito compete, oltre la ordinaria retribuzione, il pagamento delle ore prestate con la maggiorazione di lavoro festivo.
[…]
In caso di sospensione dell’attività di trasporto per più giorni interi, dovuta a causa di forza maggiore, l’azienda, sempre che non utilizzi il personale in altre mansioni e salvi gli effetti di cui al comma precedente, è tenuta a retribuire il personale stesso per i primi 4 giorni, con facoltà, però, di procedere al recupero delle ore di lavoro perdute, entro i 15 giorni successivi alla data di ripresa del lavoro, nel limite massimo di un’ora e trenta minuti giornalieri, senza dover corrispondere per esse alcun ulteriore compenso.

Art. 19 - Ferie annuali
[…]
Le ferie devono essere godute entro l’anno di servizio cui si riferiscono e comunque non oltre il primo mese ad esso successivo; se per cause eccezionali si rendesse impossibile la concessione anche parziale delle ferie annuali, al lavoratore interessato deve essere corrisposto un indennizzo pari alla retribuzione ordinaria per i giorni di ferie non goduti.

Art. 25 - Trattamento per malattia e infortunio
[…]
L’infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Si rinvia alle norme di legge, all’uopo emanate, per quanto riguarda il trattamento economico ed assistenziale e il diritto alla conservazione del posto spettante in caso di gravidanza e puerperio.
[…]

Art. 26 - Disciplina aziendale
I lavoratori, senza distinzione di sesso, di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
I lavoratori sono tenuti ad una scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile.
In particolare devono:
- eseguire con cura le disposizioni regolamentari nonché quelle impartite dall’Azienda, per mezzo dei suoi rappresentanti e collaboratori, anche lavoratori, loro preposti;
- tenere un contegno corretto verso i citati rappresentanti e collaboratori, verso tutti gli altri dipendenti dell’azienda e nei confronti dei viaggiatori, non fare abuso di bevande alcoliche durante il servizio;
- rispettare l’orario di lavoro, provvedendo alle operazioni necessarie per il controllo richieste dall’azienda: ove richiesto, i lavoratori devono timbrare i cartellini all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro e non allontanarsi dai posti di lavoro prima dell’ora indicata per la fine del turno o prima che siano stati sostituiti, se è prevista la continuazione del lavoro mediante turni successivi, a meno che non vengano all’uopo autorizzati;
- conservare in buono stato tutto quanto è loro affidato dall’azienda e consegnare alla fine del turno di lavoro alle persone all’uopo designate, qualsiasi oggetto rinvenuto nell’ambito aziendale;
[…]

Art. 27 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore che viene meno agli obblighi assunti verso l’azienda, oltre a perdere la retribuzione corrispettiva della prestazione eventualmente mancata, può essere punito dall’azienda stessa con uno dei seguenti provvedimenti, graduati secondo la gravità dei fatti da sanzionare:
- rimprovero verbale o richiamo scritto, comminabile per le mancanze minori, non interessanti comunque la sicurezza dell’esercizio;
- multa, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ordinaria, comminabile per le mancanze che incidono sensibilmente sull’ordine o sull’attività o sul patrimonio aziendale;
- sospensione dal lavoro, con perdita della corrispondente retribuzione, fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi, comminabile per le mancanze che arrecano pregiudizio rilevante all’ordine o all’attività o al patrimonio aziendale.
La ripetizione di una mancanza può essere punita con un provvedimento più severo rispetto a quello ordinariamente applicato per la stessa mancanza; la ripetizione, sanzionabile come tale, è realizzata dal succedersi di più mancanze analoghe.
Di fronte a qualsiasi mancanza, l’azienda è sempre libera di adottare, se le circostanze particolari del caso lo consigliano, un provvedimento meno severo rispetto a quello contemplato, per la mancanza contestata, nelle precedenti norme.
[…]

Art. 32 - Istituti riservati all’area nazionale
Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti:
- anzianità di servizio;
- orario di lavoro (durata);
- retribuzione minima;
- indennità di contingenza;
- metodo di calcolo della retribuzione;
- festività nazionali ed altre ricorrenze festive;
- lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno;
- ferie;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità domenicale;
- mensilità aggiuntive (13 e 14);
- trasferimenti;
- trasferte;
- congedo matrimoniale;
- trattamento di fine rapporto;
- diritti sindacali;
- indennità sostitutiva di mensa;
- qualifiche e inquadramento;
- periodo di prova;
- trattamento in caso di malattia e infortunio;
- quadri;
- osservatorio nazionale;
- pari opportunità;
- maternità;
- tossicodipendenze;
- AIDS;
- volontariato;
- handicap;
- etilismo.

Art. 33 - Contrattazione di secondo livello
Al fine di adeguare gli assetti contrattuali al contenuto del Protocollo 23 luglio 1993 che si intende integralmente richiamato, si conviene che gli assetti contrattuali prevedano:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro;
- un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale.
La contrattazione di secondo livello, come sopra prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riferimento alle piccole imprese, sarà riferita ad erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività.
[…]

Art. 34 - Apprendistato
Ferme restando le norme di legge in materia di apprendistato […]
La durata dell’apprendistato è fissata in tre anni.
[…]

Art. 35 - Relazioni industriali - Osservatorio
Le parti stipulanti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore, nell’intento di favorire il consolidamento delle relazioni industriali, convengono di incontrarsi, di norma una volta all’anno, a livello nazionale e territoriale, per scambiarsi informazioni globali ed aggregate sulle linee generali di andamento del settore e le sue problematiche, sullo stato e le prospettive dell’attività produttiva e dell’occupazione, tenendo conto anche delle realtà locali, sulla situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti.
Nel ribadire tali intendimenti le parti stipulanti si danno concordemente atto dell’opportunità di:
- salvaguardare la competitività delle aziende del settore e i relativi livelli occupazionali, in relazione anche alla situazione di maggior concorrenza internazionale indotta dall’unificazione dei mercati europei;
- aver riguardo alle peculiari caratteristiche dell’attività del trasporto a mezzo fune in riferimento alla sua dipendenza dalla variabilità dei fattori climatico-meteorologici.
A tal fine le parti stesse si propongono di costituire un Osservatorio Nazionale paritetico composto da 6 membri, di cui 3 designati dall’Anef e 3 dalla Filt-Cgil e dai settori autoferrotranvieri della Fit-Cisl e della Uiltrasporti.
Tale Osservatorio onde esprimere valutazioni e orientamenti finalizzati all’individuazione di soluzioni ed iniziative atte a favorire lo sviluppo del settore funiviario nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella consapevolezza della sua interdipendenza con l’intero sistema del turismo montano, valuterà la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione.
In particolare costituiranno oggetto di esame le seguenti tematiche:
- prospettive ed orientamenti del settore del trasporto a fune;
[…]
- andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
In considerazione, inoltre, di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell’importanza che una costante valorizzazione professionale delle risorse umane riveste, tale materia si pone come un’esigenza per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza internazionale e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio. I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- sviluppare professionalità più adeguate alle trasformazioni in atto;
- rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività aziendale;
- valorizzare le potenzialità occupazionali favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro e consentendo una maggiore flessibilità nell’impiego professionale dei lavoratori.
Alla luce di queste indicazioni, progetti e di queste esigenze si concorda altresì sull’utilità, con riguardo alle particolari situazioni locali, di attivare, tramite gli strumenti messi a disposizione anche dalla CEE, appositi programmi di formazione presso le strutture pubbliche esistenti a livello locale.
In ordine all’attuazione dei programmi predetti potrà valutarsi l’opportunità di coinvolgere, al fine di realizzare ogni utile sinergia, gli enti locali e gli operatori anche turistici la cui attività e sviluppo siano collegati alla presenza nel territorio delle strutture funiviarie, attraverso la costituzione, là ove possibile, di enti bilaterali che comunque dovranno raccordarsi con quelli previsti dagli accordi interconfederali.
L’Osservatorio entrerà in funzione entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le istanze locali. In occasione della prima riunione, provvederà altresì alla regolamentazione e alla programmazione della propria attività.
I lavoratori in servizio presso aziende con più di 35 dipendenti, componenti l’Osservatorio Nazionale ovvero la Commissione per la pari opportunità, segnalati alle aziende per il tramite dell’Anef in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a fruire di 8 ore di permesso retribuito rispettivamente ogni trimestre ovvero ogni semestre per partecipare alle riunioni dei predetti organismi.
Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali ai sensi del terzultimo comma dell’art. 26.

Art. 36 - Diritti sindacali
Ferme restando le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300 in quanto applicabili, ai lavoratori che prestino servizio presso unità aziendali con meno di 16 dipendenti e queste non siano collegate con complessi produttivi, industriali o commerciali, di più ampia dimensione è riconosciuta la facoltà di nominare un delegato che li rappresenti nei confronti del datore di lavoro per questioni di specifica competenza aziendale.
[…]

Diritto di affissione
Presso i posti di lavoro l’azienda collocherà un unico albo per l’affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie Nazionali, provinciali o territoriali e/o dai Rappresentanti Sindacali Aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Della comunicazione da affiggere verrà informata la Direzione aziendale mediante consegna di una copia della comunicazione stessa.

Assemblea
Fermo restando le norme della legge n. 300/1970 si conviene che nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell’orario di lavoro.