Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 09 giugno 2011, n. 23275- Caduta di un bottalista e responsabilità datoriale


Responsabilità del titolare della ditta Co. Ro., per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 10 e 389 poichè ometteva di verificare ed esigere il rispetto delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro: così consentiva al dipendente C.A., operaio con la qualifica di bottalista, di accedere al reparto bottali ed operare sugli sportelli di carico e scarico dei bottali stessi posizionandosi sui rispettivi ripiani di carico siti a quota 2,80 mt rispetto al calpestio del capannone e privi di solide coperture e parapetti.

Così facendo gli cagionava lesioni gravi con frattura alla colonna vertebrale giudicate guaribili oltre il quarantesimo giorno ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni oltre il quarantesimo giorno, in quanto il C., in data (Omissis), impugnando uno dei maniglioni dello sportello di carico e scarico del bottale perdeva l'equilibrio e cadeva sul sottostante pavimento.

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.


La Suprema Corte afferma che nella sentenza oggetto di ricorso è chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti ha correttamente ritenuto la riconducibilità dell'infortunio al vuoto eccessivo esistente tra il ripiano e il bottale, sulla base del rapporto informativo dell'Ispettorato del Lavoro, secondo cui l'infortunio era avvenuto poichè il bottale presso cui si è verificato il sinistro era distante dal ripiano circa cm. 40 ed era privo di pedana.

 


Sulla base di queste argomentazioni correttamente i Giudici della Corte di Appello hanno confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'imputato responsabile del grave infortunio, in quanto aveva omesso di prendere le opportune precauzioni affinchè il lavoratore operasse in condizioni di sicurezza, in quanto egli, nella sua qualità di datore di lavoro, era tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., a preservare l'incolumità fisica del dipendente.


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) MA. MA. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 8127/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/01/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

 

Ma. Ma. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Avellino per rispondere del reato di cui all'articolo 40 cpv. c.p., articolo 590 c.p., comma 3 perche, quale titolare della ditta Co. Ro., per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare nella violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 10 e 389 omettendo di verificare ed esigere il rispetto delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro, così da consentire al dipendente C.A., operaio con la qualifica di bottalista di accedere al reparto bottali ed operare sugli sportelli di carico e scarico dei bottali stessi posizionandosi sui rispettivi ripiani di carico siti a quota 2,80 mt rispetto al calpestio del capannone e privi di solide coperture e parapetti, gli cagionava lesioni gravi con frattura alla colonna vertebrale giudicate guaribili oltre il quarantesimo giorno ed una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni oltre il quarantesimo giorno, in quanto il Cu., in data (Omissis), impugnando uno dei maniglioni dello sportello di carico e scarico del bottale perdeva l'equilibrio e cadeva sul sottostante pavimento.

Con sentenza del 4.01.08 il Tribunale di Avellino in composizione monocratica aveva dichiarato Ma. Ma. responsabile del reato di cui sopra e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi tre di reclusione (pena condonata) oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Avverso la decisione del Tribunale di Avellino ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 20.01.2009, in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, sostituiva la pena detentiva inflitta a Ma.Ma. in quella pecuniaria pari ad euro 3420,00; confermava nel resto e condannava l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 1000,00 oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A..



Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli Ma. Ma. , a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento.

All'udienza pubblica del 15/01/2011 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

 

Diritto



Ma. Ma. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) anche per contrasto con specifici atti del processo ed in relazione agli articoli 516, 521 e 522 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emersa una modalità di produzione delle lesioni diversa da quella contestata nel capo di imputazione e ritenuta dai giudici di merito, in quanto la persona offesa aveva riferito che, mentre stava lavorando su di una passerelle, all'incirca a quattro metri di altezza, era venuto meno un sostegno determinando la sua caduta al suolo. Pertanto il Ma. non aveva omesso, come ritenuto dai giudici di merito, di predisporre i parapetti, nè rispondeva al vero che su quella postazione di lavoro c'era piu' spazio tra pedana e macchinario,ma, come aveva riferito la persona offesa C.A. , era venuta meno la pedana e tale fatto spiegava perchè, nel sopralluogo compiuto dall'Ispettorato del lavoro, mesi dopo l'infortunio, era risultata una distanza tra bottale e pedana piu' ampia rispetto agli altri bottali. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione relativamente alle doglianze formulate con i motivi di appello ed aveva operato una ricostruzione in totale contrasto con le dichiarazioni della stessa persona offesa, senza stabilire quale fosse la condotta, derivante dalla comune prudenza ed esperienza che l'imputato avrebbe dovuto tenere e senza verificare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento.



Il proposto motivo di ricorso è palesemente infondato, in quanto ripropone questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per illogicità della motivazione seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati.

Tutto ciò non è rintracciabile nell'odierno ricorso poichè manca di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall'individuare specifici difetti di risposta, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascritto al ricorrente in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti ha correttamente ritenuto la riconducibilità dell'infortunio al vuoto eccessivo esistente tra il ripiano e il bottale, sulla base del rapporto informativo dell'Ispettorato del Lavoro, secondo cui l'infortunio era avvenuto poichè il bottale presso cui si è verificato il sinistro era distante dal ripiano circa cm. 40 ed era privo di pedana. Nè è condivisibile l'assunto della difesa secondo cui la circostanza che mancasse proprio la pedana costituisse un mutamento del fatto, dal momento che nel capo di imputazione si legge che i ripiani di carico siti a quota 2,80 metri rispetto al calpestio del capannone erano privi di solide coperture e parapetti, trattandosi di un elemento non idoneo a modificare la sostanza del fatto. Correttamente sul punto la Corte territoriale ha sottolineato la compiuta articolazione del capo di imputazione, nel quale è stato fatto riferimento ai generali profili di colpa, oltre che alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Sulla base di queste argomentazioni correttamente i Giudici della Corte di Appello hanno confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il Ma. responsabile del grave infortunio, in quanto il Ma. aveva omesso di prendere le opportune precauzioni affinchè il lavoratore C.A. operasse in condizioni di sicurezza, in quanto egli, nella sua qualità di datore di lavoro, era tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., a preservare l'incolumità fisica del dipendente.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Non può invece essere dichiarata la prescrizione del reato, in quanto la dichiarazione di inammissibilità, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 1, Sent. n. 24688 del 4.06.08, Rv.240594),preclude la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta, nè rilevata nel giudizio di merito.

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.