Cassazione Civile, Sez. 6, 10 giugno 2011, n. 12846 - Broncopolmonite e rendita ai superstiti





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 



sul ricorso proposto da:

D.D.A. (Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis) in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 575/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 15.10.09, depositata il 30/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO';

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

 

FattoDiritto

 



Con sentenza in data 15/30.10.2009 la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza resa dal Tribunale di Avezzano il 15.10.2008, impugnata da D. D.A. , che aveva rigettato la domanda da quest'ultima proposta nei confronti dell'INAIL per conseguire la rendita ai superstiti, nella qualità di vedova di D. D.F., già titolare di rendita per BPCO.


Per la cassazione della sentenza propone ricorso D. D. A. con due motivi.


Resiste con controricorso l'INAIL.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la sentenza impugnata "non sufficientemente dimostrato" che la broncopolmonite di cui era affetto il de cuius non fosse stata causa o concausa della morte dello stesso, tenuto conto che dagli accertamenti tecnici svolti non emergevano, sulla base di certi riscontri, altre possibili cause del decesso.

Con il secondo prospetta violazione di legge (articoli 115 c.p.c., e articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3) per non avere l'Istituto fornito la prova, per come era suo onere, della esistenza di una causa autonoma idonea a provocare il decesso dell'assicurato.

 

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.


Ha accertato la corte territoriale, con esaustiva e congrua motivazione, che gli accertamenti medico legali svolti portavano ad escludere che fosse riscontrabile la presenza di una qualsiasi forma di broncopolmonite che avesse concorso con la patologia respiratoria a determinare l'exitus e che, piuttosto, erano evidenziabili quale causa del decesso gli esiti di una frattura e di una patologia encefalica post-chirurgica che, dopo le dimissioni dall'ospedale, avevano reso necessaria l'attivazione del trattamento domiciliare integrato, protrattosi fino al decesso, sopravvenuto nell'arco di pochi mesi.

A fronte di tale accertamento, i rilievi svolti dalla ricorrente evidenziano, pertanto, un mero diverso apprezzamento diagnostico, non attinente a vizi del processo logico formale della decisione, e che si risolvono, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice, attraverso la contrapposizione della soluzione della questione controversa offerta dalla parte a quella motivatamente espressa dal giudice. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese, ricorrendo i prescritti presupposti reddituali (articolo 152 disp. att. c.p.c.: v. sentenza).

 

P.Q.M.



LA CORTE

rigetta il ricorso, nulla per le spese.