Cassazione Penale, Sez. 4, 16 giugno 2011, n. 24119 - Corrente elettrica e decesso per folgorazione


 


Responsabilità del direttore dei lavori (M.) di un cantiere edile in ordine al delitto di omicidio colposo in danno del dipendente della ditta G., B.G..

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, affermava il concorso di colpa della vittima nella misura del 50% e chiariva che nel cantiere non vi era alcuna protezione contro i contatti indiretti di energia elettrica e che il B., nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, aveva toccato il conduttore positivo di colore marrone, evenienza che aveva determinato il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo del dipendente e l'immediato decesso del lavoratore per folgorazione.

 

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

 


Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui viene affermata la propria ingerenza nell'organizzazione del lavoro.


"Questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere".

 

Orbene, nel caso di specie le determinazioni assunte dai giudici di merito si collocano nell'alveo del richiamato principio di diritto.

 

"La Corte territoriale ha, in particolare, osservato: che l'imputato si era recato diverse volte presso il cantiere, aperto già da settanta giorni rispetto alla data dell'infortunio; che gli operai avevano ripetutamente utilizzato apparecchiature elettriche nel corso dei lavori; che dal verbale del 23 giugno 2003 risultava che M. aveva formalmente constatato la situazione di assoluta carenza di misure antinfortunistiche. Sulla scorta di tali rilievi il Collegio ha del tutto conferentemente rilevato che l'imputato si era effettivamente ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia."

 


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza


sul ricorso proposto da:
1) M.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 108/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. De Rosa Giuseppe.

 



FattoDiritto

 

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 14.05.2010, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Camerino del 27.2.2006, riduceva la pena inflitta e determinava il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento in ragione del 50%, confermando nel resto.
La Corte territoriale rilevava che con la richiamata sentenza il G.i.p. del Tribunale di Camerino aveva affermato la penale responsabilità di M.C., nella sua qualità di direttore dei lavori del cantiere edile sito in (OMISSIS), in ordine al delitto di omicidio colposo in danno del dipendente della ditta G., B.G..

La Corte chiariva che nel cantiere non vi era alcuna protezione contro i contatti indiretti di energia elettrica e che il B., nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, aveva toccato il conduttore positivo di colore marrone, evenienza che aveva determinato il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo del dipendente e l'immediato decesso del lavoratore per folgorazione. La Corte di Appello accoglieva il motivo di gravame relativo alla colpa concorrente del lavoratore; esclusa l'abnormità della condotta, il Collegio determinava il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.

 

Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione M.C.. L'esponente osserva che a seguito del sinistro sopra richiamato erano stati tratti a giudizio il datore di lavoro, il committente ed anche il direttore dei lavori M., il quale aveva chiesto la definizione del processo in udienza preliminare allo stato degli atti. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui viene affermata l'ingerenza del M. nell'organizzazione del lavoro. La parte ritiene che la condotta in concreto posta in essere dal direttore dei lavori M. non integri la nozione di ingerenza, come individuata dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte di cassazione. L'esponente rileva che i giudici di merito, erroneamente, hanno ritenuto che la stesura del verbale del 23 giugno 2003 costituisca prova della costante ingerenza del direttore dei lavori nella organizzazione del lavoro. Assume il ricorrente che l'avvenuta constatazione delle violazioni antinfortunistiche da parte del direttore dei lavori (con la stesura del predetto verbale) e la conseguente disposizione di sospendere le attività, sono circostanze inidonee ad affermare che l'imputato avesse, in via di fatto, poteri gestori in materia di sicurezza del cantiere. La parte ribadisce che nel caso di specie ogni obbligo in materia di sicurezza gravava sull'appaltatore e sul datore di lavoro; e rileva che M. non doveva diffidare gli operai dal proseguire le attività, avendo intimato al titolare dell'impresa di sospendere i lavori.

 

Il ricorso è infondato.

La parte assume che la condotta in concreto posta in essere dal direttore dei lavori M. non integri la nozione di ingerenza, come individuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione.

 

 

Il rilievo non ha pregio.

 

Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12993 del 25/06/1999, dep. 12/11/1999, 215165).
Orbene, nel caso di specie le determinazioni assunte dai giudici di merito si collocano nell'alveo del richiamato principio di diritto.
La Corte di Appello ha, infatti, evidenziato di condividere la decisione del primo giudice, che aveva affermato la penale responsabilità dell'odierno imputato, in veste di direttore dei lavori, per essersi direttamente ingerito nell'attività decisionale ed organizzativa attinente alle misure antinfortunistiche. Sul punto, il Collegio ha considerato che l'imputato aveva verificato la carenza, nel cantiere di cui si tratta, delle misure antinfortunistiche - secondo quanto risulta dal contenuto del verbale di sopralluogo sottoscritto dal M. il 23 giugno 2003, il giorno antecedente l'infortunio mortale - tanto da avere ordinato alla ditta appaltatrice di ovviare a dette carenze e di sospendere le lavorazioni. La Corte territoriale ha, in particolare, osservato: che l'imputato si era recato diverse volte presso il cantiere, aperto già da settanta giorni rispetto alla data dell'infortunio; che gli operai avevano ripetutamente utilizzato apparecchiature elettriche nel corso dei lavori; che dal verbale del 23 giugno 2003 risultava che M. aveva formalmente constatato la situazione di assoluta carenza di misure antinfortunistiche. Sulla scorta di tali rilievi il Collegio ha del tutto conferentemente rilevato che l'imputato si era effettivamente ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dalle dedotte censure.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-06-2011, n. 24119

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Casella di testo: sentenza 	 sul ricorso proposto da: 	 1) M.C. N. IL (OMISSIS); 	 avverso la sentenza14/05/2010; 	n.	 108/2007 CORTE APPELLO	 di	 ANCONA,	 del  visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 					 udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2011 laConsigliere Dott. ANDREA MONTAGNI; 	 re	lazi	one	 fatta	 dal

udito il P.G. in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. De Rosa Giuseppe.

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 14.05.2010, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Camerino del 27.2.2006, riduceva la pena inflitta e determinava il concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento in ragione del 50%, confermando nel resto.

La Corte territoriale rilevava che con la richiamata sentenza il G.i.p. del Tribunale di Camerino aveva affermato la penale responsabilità di M.C., nella sua qualità di direttore dei lavori del cantiere edile sito in (OMISSIS), in ordine al delitto di omicidio colposo in danno del dipendente della ditta Gracchi, B.G.. La Corte chiariva che nel cantiere non vi era alcuna protezione contro i contatti indiretti di energia elettrica e che il B., nel tentativo di riparare la spina terminale di una prolunga, aveva toccato il conduttore positivo di colore marrone, evenienza che aveva determinato il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo del dipendente e l'immediato decesso del lavoratore per folgorazione. La Corte di Appello accoglieva il motivo di gravame relativo alla colpa concorrente del lavoratore; esclusa l'abnormità della condotta, il Collegio determinava il concorso di colpa della vittima nella misura del 50%.

Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione M.C.. L'esponente osserva che a seguito del sinistro sopra richiamato erano stati tratti a giudizio il datore di lavoro, il committente ed anche il direttore dei lavori M., il quale aveva chiesto la definizione del processo in udienza preliminare allo stato degli atti. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui viene affermata l'ingerenza del M. nell'organizzazione del lavoro. La parte ritiene che la condotta in concreto posta in essere dal direttore dei lavori M. non integri la nozione di ingerenza, come individuata dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte di cassazione. L'esponente rileva che i giudici di merito, erroneamente, hanno ritenuto che la stesura del verbale del 23 giugno 2003 costituisca prova della costante ingerenza del direttore dei lavori nella organizzazione del lavoro. Assume il ricorrente che l'avvenuta constatazione delle violazioni antinfortunistiche da parte del direttore dei lavori (con la stesura del predetto verbale) e la conseguente disposizione di sospendere le attività, sono circostanze inidonee ad affermare che l'imputato avesse, in via di fatto, poteri gestori in materia di sicurezza del cantiere. La parte ribadisce che nel caso di specie ogni obbligo in materia di sicurezza gravava sull'appaltatore e sul datore di lavoro; e rileva che M. non doveva diffidare gli operai dal proseguire le attività, avendo intimato al titolare dell'impresa di sospendere i lavori.

Il ricorso è infondato.

La parte assume che la condotta in concreto posta in essere dal direttore dei lavori M. non integri la nozione di ingerenza, come individuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione. Il rilievo non ha pregio. Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12993 del 25/06/1999, dep. 12/11/1999, 215165).

Orbene, nel caso di specie le determinazioni assunte dai giudici di merito si collocano nell'alveo del richiamato principio di diritto.

La Corte di Appello ha, infatti, evidenziato di condividere la decisione del primo giudice, che aveva affermato la penale responsabilità dell'odierno imputato, in veste di direttore dei lavori, per essersi direttamente ingerito nell'attività decisionale ed organizzativa attinente alle misure antinfortunistiche. Sul punto, il Collegio ha considerato che l'imputato aveva verificato la carenza, nel cantiere di cui si tratta, delle misure antinfortunistiche - secondo quanto risulta dal contenuto del verbale di sopralluogo sottoscritto dal M. il 23 giugno 2003, il giorno antecedente l'infortunio mortale -tanto da avere ordinato alla ditta appaltatrice di ovviare a dette carenze e di sospendere le lavorazioni. La Corte territoriale ha, in particolare, osservato: che l'imputato si era recato diverse volte presso il cantiere, aperto già da settanta giorni rispetto alla data dell'infortunio; che gli operai avevano ripetutamente utilizzato apparecchiature elettriche nel corso dei lavori; che dal verbale del 23 giugno 2003 risultava che M. aveva formai mente constatato la situazione di assoluta carenza di misure antinfortunistiche. Sulla scorta di tali rilievi il Collegio ha del tutto conferentemente rilevato che l'imputato si era effettivamente ingerito nelle decisioni organizzative del lavoro, con conseguente assunzione di fatto della relativa posizione di garanzia. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune dalle dedotte censure. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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