Cassazione Penale, Sez. 3, 15 giugno 2011, n. 23968 - Documento di valutazione dei rischi nelle aziende con meno di dieci dipendenti


 

 

 

 

Responsabilità del titolare della ditta "C.S.L.C. Impermeabilizzazioni" per omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.


Condannato a seguito di verifica ispettiva di un tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all'A.S.L. Lanciano - Vasto, ricorre in Cassazione - Rigetto.


Deduce il ricorrente che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 11, il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. Di tal guisa il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.


La Corte, nell'affermare l'infondatezza del ricorso, riprende il comma 11 dell'art. 4 cit. sottolineando come esso effettivamente prevedesse (prima dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 81 del 2008) che il datore di lavoro delle aziende con meno di dieci addetti non fosse soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi fosse esonerato dal predisporre e tenere un documento di valutazione dei rischi più complesso previsto da tali commi; ciò non esonerava (e non esonera) comunque anche il datore di lavoro con meno di dieci dipendenti dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1.

L'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:

L.C.S., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del tribunale di Lanciano emessa in data 22.10.2009; Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. AMOROSO
Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso; la Corte osserva:

 

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. L.C.S. era imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, perchè, in qualità di titolare della ditta C.S.L.C. Impermeabilizzazione di L.C. Stefano con sede in (OMISSIS) e cantiere in (OMISSIS), ometteva di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (in (OMISSIS)).
Il 7 settembre 2006 V.D., tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro all'A.S.L. Lanciano - Vasto effettuava un sopralluogo presso il cantiere di via (OMISSIS), rinvenendo sul posto due operai dipendenti della ditta "C.S.L.C. Impermeabilizzazioni", il cui legale rappresentante era il L.C.. La visita ispettiva riscontrava l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori all'epoca prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, (poi prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17). Il V. procedeva così alla relativa contestazione emettendo il verbale di ispezione in data 7 settembre 2006.

2. Il tribunale di Lanciano, con sentenza emessa in data 22.10.2009 e depositata in data 23.10.2009, dichiarava L.C.S. colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, lo condannava alla pena di Euro 1.500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

 

Diritto


1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.


Deduce il ricorrente che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 11, "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza". Di tal guisa il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori è obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.
Nella specie non si sarebbe in alcun modo accertata la reale consistenza dell'azienda e il numero dei suoi dipendenti effettivamente occupati.

 

2. Il ricorso è infondato.


Il comma 11 dell'art. 4 cit. prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 e quindi era esonerato, in particolare, dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto di cui al secondo comma; documento questo più complesso perchè doveva contenere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione suddetta; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
L'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
C'è quindi continuità normativa con conseguente esclusione dell'abolitio criminis per effetto dell'abrogazione della disposizione recante l'incolpazione.


Nella specie l'imputato non ha predisposto e tenuto alcun documento di valutazione dei rischi sicchè distinzione puntualizzata nel ricorso non inficia la esattezza e legittimità della sentenza impugnata.

 


3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.