Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 giugno 2011, n. 24547 - Responsabilità del datore di lavoro per non essersi sincerato dell'allontanamento del lavoratore dalla macchina in riparazione


 

 

 

 

Responsabilità del titolare di una ditta individuale (Ch.Re.) perchè non adottava, per l'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione della pressa-cesoia, marca "IDRONIEC" mod. T-600...., delle misure tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza: accadeva infatti che l'imputato, mentre era intento, insieme ad un lavoratore (Ch.An.) ad effettuare la sostituzione della guarnizione del martinetto della pressa-cesoia indicata, dopo avere alzato il carter di protezione e infilato nell'apposita feritoia una barra di acciaio per mantenere fermo il cesoiante, scollegava il martinetto e lo stesso cesoiante togliendo la spina di blocco. Di poi, per mezzo di un radiocomando a distanza, alzava il martinetto, insieme al quale però si sollevava anche il cesoiante che, ricadendo, sbatteva sulla barra di acciaio la quale, a sua volta, spinta repentinamente verso l'alto (facendo leva con il cesoiante) colpiva violentemente il volto del lavoratore che si trovava proprio in corrispondenza di essa e che a seguito dell'evento perse la vita.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.


"Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento".

"Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che il comportamento omissivo posto in essere dal ricorrente di non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè egli era ben consapevole che il dipendente stava collaborando con lui nella riparazione della macchina), è strettamente legata da nesso di causalità con l'infortunio occorso al Ch. An., il cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in quanto inserito in quella attività cui era adibito".


 

 

 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. D'ISA Claud - rel. Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) CH. RE. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 4675/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 30/06/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;

udito il P.G. in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. ARCIDIACONO Renato difensore di fiducia del ricorrente che insiste nel chiede l'accoglimento del ricorso.

 

 

Fatto


 


CH. RE. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 30.06.2010, della Corte d'Appello di Roma di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 4.10.2006 dal Tribunale dello stesso capoluogo, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, in quanto, quale titolare della ditta individuale " Ch. Re." e, datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 375 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 22 non avendo adottato, per l'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione della pressa-cesoia, marca "IDRONIEC" mod. T-600...., misure e usato attrezzature e disposto opere provvisionali tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza, e non avendo, inoltre, adeguatamente formato i lavoratori e in particolare CH. An. circa i rischi connessi alla propria attività e le procedure di. sicurezza da osservare, cagionava al dipendente Ch. An. lesioni personali gravi....... dalle quali derivava la morte dello stesso. Secondo la ricostruzione dei fatti, ritenuta dal Tribunale, CH. RE. , mentre era intento, insieme al CH. An., ad effettuare la sostituzione della guarnizione del martinetto della pressa-cesoia indicata, dopo avere alzato il carter di protezione e infilato nell'apposita feritoia una barra di acciaio per mantenere fermo il cesoiante, scollegava il martinetto e lo stesso cesoiante togliendo la spina di blocco. Di poi, per mezzo di un radiocomando a distanza, alzava il martinetto, insieme al quale però si sollevava anche il cesoiante che, ricadendo, sbatteva sulla barra di acciaio la quale, a sua volta, spinta repentinamente verso l'alto (facendo leva con il cesoiante) colpiva violentemente il volto del Ch. An. che si trovava proprio in corrispondenza di essa.

La Corte d'appello, condividendo pienamente la valutazione effettuata dal giudice di primo grado, e nel rigettare i motivi di gravame, afferma che la colpa dell'imputato è consistita nell'avere proseguito le operazioni di riparazione del macchinario mentre il dipendente Ch.An. si trovava ancora in posizione di pericolo, essendo molto vicino alla sbarra di metallo che, sollecitata in maniera impropria, lo ha colpito violentemente al volto e al torace, producendo le gravi lesioni che ne hanno successivamente cagionato la morte; rilevando anche che il comportamento di Ch.An. non può certamente essere ritenuto imprevedibile, secondo quanto esposto dall'appellante: sarebbe stato sufficiente, al fine di scongiurare l'evento letale, che l'imputato avesse arrestato le operazioni di riparazione fintantochè il dipendente fosse rimasto nelle immediate vicinanze della sbarra di ferro.

Il CH. RE., con un unico motivo, denuncia vizio di motivazione. Si argomenta che la Corte d'Appello, nel confermare la responsabilità dell'imputato, ha affermato che la parte offesa si trovava nei pressi della macchina e che l'imputato non si è adoperato affinchè si spostasse, pur rilevando che nessuno dei testi esaminati fosse presente all'infortunio e che non vi fosse in atti un interrogatorio reso dal CH. RE. .

L'asserzione del teste Fe. Ga. Lu., dipendente dell'A.S.L. di Roma che ha effettuato il sopralluogo, secondo cui la parte offesa si trovasse al momento dell'infortunio nelle immediate vicinanze della sbarra di ferro, integrano un'opinione priva di riscontro fattuale e come tale inidonea a costituire materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. La prova del fatto ignoto (vicinanza della parte offesa alla sbarra) solo apparentemente risulta raggiunta attraverso la prova dei fatti noti atteso che le affermazioni testimoniali non contengono elementi certi. Si è fatto impropriamente ricorso al criterio della verosimiglianza la cui valenza probatoria, come afferma la S.C., è efficace solo se si possa escludere ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Per altro, a proposito del comportamento imprevedibile della vittima, la cui formazione è stata riconosciuta dal Tribunale, è certo che essa fosse consapevole del rischio connesso a quel tipo di intervento e che, pertanto, non si fosse collocato in prossimità della barra al momento dell'attivazione del radiocomando, salvo poi ad avvicinarsi senza possibilità per l'imputato di intervenire. Dunque, il fatto che la pressa fosse di dimensioni tali da consentire di girarci intorno, contribuisce ad evidenziare l'apoditticità dell'affermazione dell'impugnata sentenza, allorquando si attribuisce la responsabilità di aver omesso di invitare la vittima a spostarsi da una posizione in cui nessun teste ha mai riferito di essersi trovata al momento dell'attivazione del radiocomando da parte dell'imputato.

 

Diritto



Il motivo esposto è manifestamente infondato, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Collegio, chiamato ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, da atto della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza, emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprie le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado. Sul punto si osserva che, come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Orbene, la censura che si muove all'impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all'imputato, con i consequenziali obblighi di osservanza della normativa antinfortunistica, ed è questo che rende infondato il motivo di gravame di legittimità, in quanto, nel momento in cui si afferma che manca la prova che l'imputato non si sia adoperato affinchè la parte offesa si spostasse dalle vicinanze della macchina, si disancora il nesso causale dal comportamento omissivo dell'imputato facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che essa era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche il cui obbligo di attuazione ricadeva proprio in capo al CH. Re. .

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che il comportamento omissivo posto in essere dal ricorrente di non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè egli era ben consapevole che il dipendente stava collaborando con lui nella riparazione della macchina), è strettamente legata da nesso di causalità con l'infortunio occorso al Ch. An., il cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in quanto inserito in quella attività cui era adibito. D'altronde, l'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario impartire disposizioni con regole di condotta e dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.

Dunque, alla luce di una descrizione fattuale così puntuale da parte della Corte d'Appello non è dato in alcun modo evidenziare l'assunta "abnormità" di un comportamento della vittima tale da elidere il nesso causale tra l'evento lesivo verificatosi ed il comportamento omissivo dell'imputato come contestato.

E' in questa prospettiva che vanno apprezzate la correttezza e la logicità della decisione impugnata, l'omesso avvertimento, al dipendente di tenersi lontano dalla macchina, rectius, il non essersi sincerato che effettivamente si allontanasse, nel mentre si ultimassero le operazioni di riparazione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, argomentato dai giudici di merito proprio su di una superficialità comportamentale del titolare della posizione di garanzia.

Data questa premessa, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto basata su una considerazione fattuale incontrovertibile. Trattasi di un giudizio positivo sulla sussistenza della condotta colposa del prevenuto che non si appalesa affatto illogico.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.