Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 22 settembre 1999
Validità: 01.01. 1999 - 31.12. 2002
Parti: Confitarma, Fedarlinea e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Uffici e terminals

Sommario:

Verbale di accordo
Salario - Nuovo minimo contrattuale conglobato
Trasferte (Art. 27)
Contributo a carico dei lavoratori per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Assicurazione integrativa sanitaria
Contrattazione di secondo livello (Art. 32)
Orario di lavoro
Classificazione unica degli addetti (Art. 5)
Previdenza integrativa
Scadenza del contratto
Allegato

Verbale di accordo di rinnovo 22 settembre 1999 per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società e aziende di navigazione che esercitano l’armamento libero

L’anno 1999, addì 22 del mese di settembre, in Roma si sono incontrate la Confitarma e la Fedarlinea, le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, le parti
- considerato quanto disposto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (c.d. lavoro interinale),
- tenuto conto, in particolare, che l’art. 1, comma 2 - lett. a) della cennata legge demanda alla contrattazione collettiva nazionale della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice la definizione dei casi in cui si può ricorrere all’utilizzo di tale modalità di prestazione lavorativa;
- visto l’"Accordo interconfederale 16 aprile 1998 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo";
- valutata la necessità di concordare strumenti che, nel rispetto della legislazione vigente, consentano alle aziende che svolgono attività di trasporto marittimo e servizi connessi il ricorso a diverse e più flessibili forme di reclutamento del personale amministrativo, in coincidenza di particolari esigenze produttive o in relazione a picchi stagionali di traffico,
hanno concordato quanto segue:
1. Relativamente al personale amministrativo, il "contratto di fornitura di lavoro temporaneo" nel settore del trasporto marittimo e dei servizi connessi può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 1, lett. b) e c) della legge n. 196/97, anche per far fronte alle seguenti esigenze operative:
a) esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione corrente o le vigenti disposizioni contrattuali;
b) punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili, a incrementi stagionali di traffico, anche indotte dall’attività di altri settori, che non sia possibile evadere con le risorse normalmente impiegate;
c) prestazione di opere o servizi che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività;
d) esecuzione di una attività o di un servizio predeterminato e limitato nel tempo, anche non avente carattere eccezionale o occasionale;
e) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
f) prestazioni di opere e servizi che, per la specificità delle competenze richieste, comportino l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate.
2. Per le causali di cui sopra, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere stipulato anche "a tempo parziale".
3. Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lett. a) L. n. 196/97, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle rientranti, rispettivamente, nell’art. 5 "1o e 2o livello" CCNL 20 dicembre 1994 Confitarma, nell'allegato 1 "4o categoria" del CCL 31 gennaio 1995 Fedarlinea e art. 2, comma 2 - lett. d) "addetti di 4o classe (subalterni)" Regolamento Organico 31 gennaio 1995 Fedarlinea - Addetti Società Regionali.
4. I prestatori di lavoro temporaneo non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori occupati nello stesso periodo dalla predetta Società con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo fino a 5 unità, purché tale numero non superi il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto.
5. Per il resto, si ritiene integralmente confermato quanto previsto dai punti 5, 6 e 7 dell’accordo interconfederale 16 aprile 1998.
6. In caso di particolare rilevanza le OO.SS.LL. potranno chiedere un incontro per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra definito.

Verbale di accordo
Il giorno 22 settembre 1999 presso gli uffici della Confitarma di Roma si sono incontrate la Confitarma e le Segreterie nazionali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti con la partecipazione delle strutture territoriali e di una delegazione di lavoratori.
Le parti, nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti agli uffici ed ai terminals delle società di aziende di navigazione che esercitano l'armamento privato, convenendo quanto segue:
...