Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 16 marzo 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.1999
Parti: Assaeroporti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Gestione aeroportuale, PP.SS.

Sommario:

Mercato del lavoro
Lavoro a tempo parziale (Art....)
Apprendistato - (Art....)
Contratti di formazione e lavoro (Art....)
Accordo ex art. 23, L. 56/87 (Art....)
Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (Art....)
Normativa sull’utilizzo congiunto del contratto a termine ex art. 23, L. 56/87 e del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità produttiva (Art....)
Regimi di orario di lavoro
Orario di lavoro (Art....)
A) Regimi di orario

B) Orario di lavoro
C) Flessibilità dei regimi di orario
Retribuzione
Assenze e permessi
Trattamento di fine rapporto
Modello di partecipazione
Modello relazionale di informazione e partecipazione
Osservatorio Nazionale
Livello complessivo di azienda
Organismi bilaterali
Livello di unità produttiva
Progetti di intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi
Partecipazione dei dipendenti al capitale aziendale
Articolazione della contrattazione collettiva
1. Competenze del livello nazionale
2. Competenze del livello aziendale
3. Contrattazione di secondo livello - integrativo aziendale
4. Procedura generale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
5. Procedura per il rinnovo degli accordi di contrattazione aziendale
6. Procedura per la definizione delle materie di competenza aziendale
Procedura generale di conciliazione delle vertenze individuali, plurime e collettive e salvaguardia dell’utenza
Ambiente di lavoro (DLgs 626/94)
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
2. Procedure di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
3. Permessi
4. Formazione
5. Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
6. Commissioni per la sicurezza
7. Rinvio ed abrogazione
Attività usuranti
Pari opportunità
Molestie sessuali
Proposta di statuto tipo
Quadri
Previdenza complementare
Ambito di applicazione
Trattamento economico
Durata
Protocollo d’intesa

Ipotesi di accordo per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle aziende di gestione aeroportuale aderenti alla Assaeroporti (ex Aigasa)

Addì 16 marzo 1999, in Roma tra Assaeroporti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti è stato convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 giugno 1992, integrato dal Protocollo d’Intesa 13 novembre 1996, da valere per Quadri, Impiegati ed Operai, in forza alla data di stipula, dipendenti dalle Aziende associate.

Mercato del lavoro
Le parti, considerato che le profonde trasformazioni in atto nel settore della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra impongono la costante ricerca di adeguati livelli di produttività, efficienza e competitività, ritengono utile procedere verso una maggiore flessibilità nell’impiego del personale, al fine di consentire alle aziende di rispondere con tempestività ed efficacia alla variabilità delle esigenze dei mercati ed alla loro velocità di sviluppo.
Conseguentemente, viene riconosciuta l’opportunità di fare ricorso agli strumenti che la normativa sul mercato del lavoro prevede, al fine di assicurare modalità della prestazione lavorativa funzionali ad una gestione ottimale del processo produttivo nell’intento di perseguire da un lato il rafforzamento della capacità competitiva delle aziende e, dall’altro, condizioni di lavoro che valorizzino il contributo delle risorse umane.
Pertanto, attribuendo particolare significato a quegli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più diversificate della clientela, anche in considerazione di quanto previsto nel Protocollo d’intesa 13 novembre 1996 sottoscritto tra le parti, nel Protocollo del 23 luglio 1993, nell’Accordo del 24 settembre 1996 in materia di occupazione e mercato del lavoro nonché in applicazione di quanto previsto dalla legge 196/97, le parti convengono sulla necessità di utilizzare nella loro potenziale efficacia il lavoro a termine, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a tempo parziale, il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e l’apprendistato, così come regolamentati nei punti successivi, nonché ulteriori tipologie di rapporto di lavoro eventualmente individuate dalla legislazione, con le modalità applicative e di confronto previste al punto 2, lett. b, dell’art.... "Articolazione della contrattazione collettiva".
Una volta l’anno l’Azienda fornirà alle strutture regionali/territoriali delle OO.SS.LL. stipulanti puntuali informazioni sull’utilizzo complessivo degli strumenti del mercato del lavoro sopra indicati.
Nota a verbale
Per quanto concerne l’art. 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996 n. 662, le parti si impegnano ad affrontare la materia, per valutarne l’eventuale applicabilità nel settore, nel momento in cui se ne riscontrasse la necessità.

Apprendistato - (Art....)
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge (in particolare alla legge n. 25 del 19 gennaio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni ed all’art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997), ed a quanto di seguito disposto.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo livello di professionalità devono essere indicati nella lettera di assunzione.
La durata del periodo di prova è fissata in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro.
Il numero degli apprendisti nelle singole aziende non potrà superare la proporzione di un apprendista ogni due lavoratori specializzati e qualificati con contratto a tempo indeterminato negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità e ogni tre negli aeroporti con un traffico di passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità.
La durata massima del periodo di apprendistato è di 36 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del 6° livello inquadramentale e di 48 mesi per quelle esemplificate nel 5° e nel 4° livello inquadramentale. Per quanto sopra si fa riferimento al livello di attestazione, ferma restando l’assunzione dell’apprendista nel livello iniziale stabilito dal vigente CCNL ed i relativi iter in carriera.
L’istituto dell’apprendistato trova applicazione per tutte le mansioni previste nei livelli inquadramentali sopra indicati ad eccezione delle figure di "Operatore Unico Aeroportuale" e di "Addetto di Scalo" per le quali l’utilizzo dell’istituto potrà avvenire previe intese a livello aziendale con le competenti strutture locali delle OO.SS.LL. stipulanti.
Agli apprendisti si riconoscono gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]
Nota a verbale
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di apprendistato e contratto di formazione e lavoro, le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse e di procedure alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.
[…]

Contratti di formazione e lavoro (Art....)
L’assunzione di personale con Contratto di Formazione e Lavoro avverrà avuto riguardo alle specifiche norme di legge nonché agli accordi stipulati in materia tra Intersind e Cgil, Cisl e Uil del 5 gennaio 1990 e del 22 febbraio 1995.
[…]

Accordo ex art. 23, L. 56/87 (Art....)
Le parti, considerate le profonde trasformazioni in atto nel comparto della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra caratterizzato da crescenti livelli di concorrenzialità del mercato internazionale, che impongono una costante ricerca di competitività ed efficienza nei servizi resi, ritengono utile il ricorso a sistemi strutturati di flessibilità della prestazione lavorativa che garantiscano articolate modalità di offerta del servizio idonee a soddisfare le esigenze sempre più variabili e diversificate della clientela.
Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le parti, fatte salve le disposizioni di legge in materia di contratti a termine e ritenendo tale tipologia di contratto strumento strategico in tutte le attività svolte dagli operatori del settore, concordano, anche con lo scopo di creare le condizioni per una crescita complessiva dei livelli occupazionali favorendo, in particolare, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di consentire il ricorso ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12, ai sensi dell’art. 23, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, entro il limite del 10% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente accordo negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità e del 15% negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità.
Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive.
Nei limiti delle percentuali sopra indicate, l’Azienda comunica, entro il termine preventivo di 15 giorni, alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero dei contratti a tempo determinato da stipulare ai sensi del presente accordo ed i relativi motivi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata tempestivamente e, comunque, entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, l’Azienda fornisce alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero ed i motivi dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono fatte salve eventuali ulteriori intese sulla materia raggiunte a livello aziendale/territoriale, fermo restando l’assorbimento fino a concorrenza delle eventuali percentuali già concordate nelle citate intese per la medesima tipologia di contratto.
Le parti si incontreranno 6 mesi prima della scadenza della parte normativa del prossimo CCNL per valutare l’adeguatezza dello strumento di cui sopra ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati.
[…]

Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (Art....)
Le parti, vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 e le precedenti intese in ordine al lavoro temporaneo, contenute nel Patto per il Lavoro del 24 settembre 1996, nel Protocollo 23 luglio 1993, nel Protocollo d’intesa 13 novembre 1996 sottoscritto tra le parti stipulanti, nonché l’Accordo Interconfederale del 16 aprile 1998, ai fini del rilascio dell’occupazione, convengono quanto segue.
Il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo può essere concluso, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’art. 1 della legge 196/97, oltre che nelle ipotesi previste dal comma 2 dell’art. 1, lettere b) e c) della citata legge 196/97, ai sensi della lettera a) della disciplina citata, nei seguenti casi, cui non sia possibile far fronte ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali:
- esigenze connesse alla progettazione e/o all’esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo;
- incrementi di attività collegati ad avvenimenti eccezionali e straordinari;
- esigenze temporanee connesse alla progettazione, realizzazione e/o avviamento di infrastrutture, impianti e/o sistemi operativi nonché all’introduzione di nuovi mezzi e/o nuove tecnologie.
Il numero complessivo di prestatori di lavoro temporaneo impiegati dall’azienda per le fattispecie sopra elencate ai sensi del comma 2 dell’art. 1, lett. a), della L. 196/97, non potrà superare per ciascun trimestre la media mensile del 8% del numero totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di fornitura di cui al presente accordo.
Tale limite potrà essere superato, previe intese a livello locale con le competenti strutture delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per motivate esigenze tecnico-produttive.
Si considerano qualifiche di esiguo contenuto professionale - ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 1, lettera a), L. 196/97, - quelle inquadrate nei livelli di attestazione 7a, 8a e 9a del vigente sistema classificatorio.
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’azienda utilizzatrice può essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi per motivate esigenze di un ulteriore periodo di assegnazione non superiore ad un anno.
La proroga non può intervenire per attività lavorative diverse rispetto a quelle già previste in occasione della prima assegnazione.
[…]
Nel limiti delle percentuali sopra indicate, l’Azienda comunica preventivamente alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata tempestivamente e, comunque, entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, l’Azienda fornisce alla RSU, ove costituita, o alle RSA delle OO.SS.LL. stipulanti il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Normativa sull’utilizzo congiunto del contratto a termine ex art. 23, L. 56/87 e del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
Ferme restando le singole percentuali di utilizzo del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e del contratto a termine ex art. 23 della legge 56/87 e le relative modalità di calcolo fissate rispettivamente dagli artt.... (Fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo) e... (Accordo ex art. 23, L. 56/87) del presente CCNL, in caso di ricorso congiunto ad entrambe le tipologie contrattuali di cui sopra il numero complessivo di dipendenti assunti con tali forme contrattuali non potrà superare all’atto dell’attivazione dei singoli contratti il 16% del totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo superiore a 2 milioni di unità ed il 21% negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo pari o inferiore a 2 milioni di unità.
Le percentuali di cui sopra potranno essere elevate, previe intese a livello aziendale con le competenti strutture aziendali/territoriali delle OO.SS.LL. stipulanti per motivate esigenze tecnico-produttive.

Mobilità orizzontale nell’ambito della stessa unità produttiva (Art....)
La mobilità del personale, basata sulla polivalenza delle mansioni, costituisce elemento necessario per fronteggiare organicamente le esigenze operative connaturate con le attività aeroportuali anche al fine di realizzare il contenimento dei costi per unità di prodotto ed il miglioramento degli standard di servizio.
Ferma restando la salvaguardia dei livelli di inquadramento e retributivi, determinati dal contenuto professionale della mansione prevalente dei lavoratori interessati, nel caso di spostamenti di personale aventi carattere collettivo e non meramente temporanei l’Azienda ne fornirà preventiva comunicazione alle strutture sindacali aziendali stipulanti. Queste ultime potranno richiedere, entro 3 giorni, un incontro di approfondimento che dovrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi.
La procedura di cui al comma precedente non si applica, pertanto, agli spostamenti anche giornalieri di lavoratori all’interno della stessa area di lavoro e/o in aree diverse per attività professionalmente omogenee di durata temporanea, dovute ad esigenze tecniche/operative e/o organizzative.
L’Azienda fornirà mensilmente alle strutture sindacali aziendali le informazioni relative agli spostamenti effettuati fra aree diverse di settori operativi.

Regimi di orario di lavoro
Premesso che le attività di gestione ed assistenza aeroportuale sono comprese nel più ampio settore di trasporto aereo, tenuto conto della Direttiva 93/104/CE, le parti, concordano sulla necessità di ottimizzare i processi produttivi attraverso un’organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del mercato e alle esigenze della clientela, convengono sull’opportunità di adottare, oltre ad una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro ed il dimensionamento quantitativo e qualitativo della risorse necessarie, idonee articolazioni dell’orario di lavoro e della sua distribuzione.
Le parti ritengono che la diversificazione della distribuzione temporale dell’attività lavorativa, attraverso l’introduzione di molteplici regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alla peculiarità dei servizi di gestione ed assistenza aeroportuale che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell’utenza.
La flessibilità dell’orario di lavoro, realizzata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli adempimenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto, viene attribuito un valore particolarmente significativo all’articolazione dell’orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell’attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.

Orario di lavoro (Art....)
A) Regimi di orario

Il regime dell’orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle reali esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all’orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo. Conseguentemente, previo confronto a livello aziendale, saranno posti in essere gli interventi necessari a rendere correttamente operativi i nuovi regimi degli orari di lavoro.

B) Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione; la relativa tabella deve essere affissa nel luogo di lavoro. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio della Società.
La durata normale dell’orario di lavoro - salvo le eccezioni e le deroghe di legge - è fissata nella misura settimanale di:
- 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore;
- 38 ore per il restante personale.
Il personale operante in turni avvicendati nelle 16 ore o nelle 24 ore matura, su base annua, una giornata di riduzione dell’orario di lavoro.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto al successivo punto C la uniforme ripartizione su 5 giorni dell’orario settimanale di lavoro di cui al comma precedente si applica a tutto il personale salvo diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale.
Nota a verbale
Con la definizione dell’orario settimanale di cui al precedente punto 1, fatte salve le modalità applicative in essere a livello locale, le parti si danno reciprocamente atto di avere esaustivamente definito la riduzione effettiva dell’orario di lavoro per ciò che concerne la durata settimanale e giornaliera della prestazione lavorativa.
2. L’orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un’ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l’interruzione di 30 minuti per la refezione.
A fronte della esigenza di fornire un adeguato servizio all’utenza detto periodo di sospensione può essere superato purché esso non diventi inferiore alle 2,5 ore e superiore alle 6 ore.
Negli aeroporti con un traffico passeggeri annuo inferiore a 2 milioni di unità il limite minimo, previsto al precedente capoverso, può essere ridotto fino a 2 ore.
Le modalità attuative saranno preventivamente convenute a livello aziendale.
3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario deve avere carattere continuativo.
4. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
5. Per i lavoratori turnisti è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, del limite dell’orario settimanale, entro le 48 ore di lavoro, purché mediamente, nell’arco di più cicli plurisettimanali di turnazioni correlati alla programmazione operativa estiva o invernale, il limite stesso venga rispettato.
6. La durata normale dell’orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
Tale orario potrà essere ripartito in non più di 10 ore giornaliere.
Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario.

C) Flessibilità dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell’orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello aziendale, le parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa.
In tale ambito, si individuano le seguenti norme:
1. Attuazione a fronte di variazioni dell’attività lavorativa di regimi di flessibilità dell’orario normale di lavoro e/o attuazione di schemi di turnazione sulla base delle esigenze tecnico/organizzative, all’interno dei quali sia possibile fornire la prestazione lavorativa anche su 6 o 4 giorni settimanali, entro il limite delle 10 ore giornaliere e delle 48 ore settimanali, fatti salvi casi eccezionali localmente valutati.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito nel programma di flessibilità.
A fronte delle eventuali prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’Azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Il mancato godimento darà luogo al pagamento delle ore residue con l’aliquota prevista dall’art.... (rif. art. 3, lettere a) e b), Parte Specifica B vigente CCNL). La erogazione avverrà nel mese successivo al termine dell’arco temporale preso a riferimento.
L’effettuazione dei regimi di orario flessibile non comporterà variazioni della retribuzione mensile, di cui all’art.... (rif. art. 7, Parte Specifica B vigente CCNL), sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, per anno s' intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma di flessibilità.
I sopracitati regimi di flessibilità, nell’arco temporale preso a riferimento, troveranno applicazione previe intese in sede aziendale con la RSU, ove costituita, o con le RSA delle OO.SS.LL. stipulanti.
2. Possibilità, per un massimo di 11 volte l’anno, di articolare la durata giornaliera del turno in misura maggiore delle 8 ore, con un massimo di 10 ore, con compensazione nell’arco della durata del ciclo di turnazione e con la corresponsione, per le ore eccedenti le 8, delle maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario.
3. Articolazione dell’orario di lavoro su più turni giornalieri: in particolare, attuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle ore diurne centrali e/o nelle ore notturne, in relazione all’andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alta intensità di movimento aeromobili, di traffico passeggeri/merci, di attività di assistenza tecnica di linea, ecc.
4. Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
5. Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecniche, organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine a quanto previsto ai precedenti punti 2), 3) e 4), trovano applicazione le procedure di cui all’art. 3, punto 3), dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
Dichiarazione congiunta all’art. 13, Parte comune
Le parti, ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto C) del presente articolo, confermano che non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Modello di partecipazione
Nel quadro dei significativi mutamenti che connotano la situazione strutturale e congiunturale del settore, a seguito dei processi di liberalizzazione e di apertura al mercato derivanti dalla adozione della Direttiva Comunitaria sui servizi aeroportuali di assistenza a terra, le Parti affermano la centralità strategica di un rinnovato e diretto coinvolgimento individuale e collettivo, attraverso l’adozione di strumenti innovativi per la piena valorizzazione delle risorse umane nel processo di una complessiva ridefinizione delle missioni e degli obiettivi aziendali.
In questa direzione si pone la necessità, condivisa dalle Parti, di una riqualificazione e di un sempre maggiore sviluppo di efficaci relazioni industriali, nella direzione della individuazione di specifici ambiti partecipativi, da attuarsi anche attraverso un articolato sistema di informazione e di partecipazione, che consenta di indirizzare l’evoluzione del processo di cambiamento senza ripercussioni negative per il fattore lavoro, ma anzi valorizzandone l’apporto, in modo coerente con le finalità di incremento della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi prestati.
Tale modello di relazioni industriali, ispirate a principi di responsabilizzazione e coinvolgimento, privilegia gli strumenti del confronto preventivo, nell’approfondimento delle dinamiche, dei dati di sistema (normativi, economici e di mercato) e sulla base di linee di evoluzione, nella individuazione delle opportune strategie organizzative atte a realizzare gli obiettivi di performance, nella valutazione degli interventi attuativi più adeguati ai vari livelli, nel monitoraggio degli eventuali riflessi sul fattore lavoro e nella conseguente adozione dei provvedimenti, anche modificativi, che fossero necessari.
Tale modello è preliminarmente basato sulla ricerca della preventiva condivisione degli obiettivi allo scopo di determinare le condizioni che assicurino la stabilità del sistema e lo sviluppo delle imprese nell’ambito e nella salvaguardia dei distinti ruoli e delle rispettive competenze.
Sulla base di tali premesse le relazioni tra Aziende e Organizzazioni sindacali stipulanti si articolano nel seguente modo:

Modello relazionale di informazione e partecipazione
Le Parti stipulanti,
muovendo dalla condivisa esigenza di realizzare, quale momento prioritario e qualificante nei rapporti sindacali, un sistema di partecipazione improntato sulla trasparenza e sulla tempestività nonché sul ruolo propositivo delle OO.SS.;
allo scopo di rispondere tempestivamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti dell’efficienza gestionale, della qualità di servizio, della produttività, in un ambito di equilibrata valorizzazione delle risorse umane;
in considerazione della necessità di assicurare lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende quale condizione essenziale per confrontarsi validamente con la concorrenza, attesa la progressiva globalizzazione dei mercati ed il processo di integrazione europea;
tenuto conto del ruolo essenziale in tal senso svolto da un razionale ed efficiente assetto, in tutti i suoi livelli, del sistema di relazioni sindacali,
ravvisano l’opportunità di realizzare, fermo restando quanto stabilito dal Protocollo Interconfederale del 23 luglio 1993 per quanto riguarda i livelli di contrattazione, il seguente modello relazionale:

Osservatorio Nazionale
Tra le parti stipulanti viene istituito un Osservatorio Nazionale per l’approfondimento tempestivo delle problematiche connesse con l’evoluzione del sistema aeroportuale, con particolare riferimento agli impatti ed ai riflessi sulla gestione e sui servizi aeroportuali di assistenza a terra.
Tale Osservatorio assume particolare importanza ai fini della valutazione delle problematiche di carattere normativo e regolamentare che sono collegate alla attuazione della Direttiva comunitaria e delle relative norme nazionali di recepimento ed attuazione in materia di handling, con l’obiettivo di definire posizioni possibilmente omogenee da raffrontare con gli interlocutori istituzionali.
Oggetto di esame dell’Osservatorio potranno altresì essere le dinamiche omogenee di evoluzione degli andamenti aziendali, ricercando le soluzioni che sempre più concorrano alla costruzione di una logica di "sistema" per il comparto aeroportuale, nonché le tematiche più rilevanti che dovessero rilevarsi anche dalle singole realtà, anche con riferimento all’applicazione delle normative collegate al recepimento ed all’attuazione della Direttiva comunitaria sull’handling.
Nell’ambito dell’Osservatorio si terrà un incontro annuale dedicato al monitoraggio del complessivo utilizzo degli strumenti del mercato del lavoro nel comparto della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, anche attraverso l’esame analitico delle singole fattispecie.
Ai fini dell’attività dell’Osservatorio le parti si impegnano a fornire preventive informazioni e dati rilevanti anche in relazione a specifiche problematiche emergenti dalle realtà aziendali.
L’Assaeroporti provvederà ai Servizi di Segreteria dell’Osservatorio.

Livello complessivo di azienda
Le Aziende esporranno nel corso di un apposito incontro, da tenersi nel primo quadrimestre di ogni anno, alle Organizzazioni sindacali Nazionali e Regionali stipulanti:
- l’andamento relativo ai dati di traffico, ivi comprese indicazioni di trend con specifico riferimento a particolari aree di interesse strategico;
- le prospettive di sviluppo dell’attività anche con riferimento ad acquisizione e/o accordi commerciali con altre imprese;
- l’andamento della produttività, del livello di efficienza e della qualità del servizio correlato all’anno precedente ed in rapporto, ove possibile, con i principali concorrenti di riferimento e con le esigenze del mercato;
- le prospettive produttive e le conseguenti previsioni di investimenti, nonché i relativi aggiornamenti dei progetti precedenti con le prevedibili implicazioni su occupazione, condizioni di lavoro, condizioni ambientali/ecologiche e sicurezza sul lavoro;
- gli orientamenti in materia di appalti e subconcessioni, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché gli ambiti in cui essi si esplicano o si prevede possano esplicarsi, anche alla luce di quanto previsto al p. 3 del Protocollo Assaeroporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti Nazionale del luglio 1992.
Analoga esposizione verrà effettuata dalle Aziende, anche a richiesta delle OO.SS. stipulanti, in relazione ad aggiornamenti significativi di tali programmi.
In attuazione di quanto previsto al Punto 5.1, lett. c), del "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti" del 23 dicembre 1998, le Aziende daranno un’informazione sui temi sopra indicati alle altre organizzazioni sindacali non stipulanti il presente contratto ma firmatarie del succitato Patto del 23 dicembre 1998, senza che tale esposizione dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi.

Organismi bilaterali
Ai fini di realizzare un modello di relazioni industriali che presupponga un maggiore e costante coinvolgimento dei lavoratori, le Parti ritengono opportuna la adozione di strumenti innovativi di partecipazione realizzando e sviluppando prioritariamente momenti paritetici di informazione, elaborazione e controllo generali e specifici.
Va a questo proposito istituita a livello di singola azienda una sede nella quale poter approfondire e verificare l’impostazione del Piano di Impresa, i presupposti per la sua attuazione, le sue linee esecutive, nonché i progressivi livelli della sua realizzazione.
Vanno poi affrontati ambiti più specifici prevedendo la costituzione per ogni singola Azienda di comitati bilaterali cui affidare una comune analisi e valutazione su progetti finalizzati relativi a specifiche materie di valore strategico quali:
- evoluzioni e programmi di sviluppo delle attività;
- servizi alla clientela;
- addestramento e formazione del personale;
- modelli e processi organizzativi, outsourcing,
con l’obiettivo di ricercare posizioni omogenee.
Le Aziende dovranno porre a disposizione dei Comitati Bilaterali le informazioni necessarie alle dovute valutazioni ed alla elaborazione dei progetti specifici, con le modalità attuative che verranno definite in sede aziendale/territoriale entro il 30 giugno 1999.

Livello di unità produttiva
Nel caso di Aziende con più unità produttive, le Aziende, nel corso di un apposito incontro annuale, forniranno alle Segreterie Regionali/Territoriali ed alla corrispondente RSU, ove costituita, o alle corrispondenti RSA delle OO.SS. stipulanti, con esclusivo riguardo all’unità produttiva interessata e fermo restando quanto già contrattualmente previsto in materia a livello locale, informazioni previsionali/programmatiche circa:
- iniziative e progetti interessanti l’unità produttiva, con particolare riferimento ai riflessi nell’attività lavorativa dei cambiamenti connessi alle esigenze del servizio ed a quelli eventualmente conseguenti ad innovazioni tecnico organizzative;
- addestramento e aggiornamento professionale del personale, a livello aggregato per aree di attività;
- ammodernamento delle strutture e degli impianti;
- miglioramenti della qualità del servizio con particolare riguardo a standard e performance di riferimento interni ed esterni.
In tale ambito, verranno inoltre fornite a consuntivo informazioni circa la consistenza numerica globale del personale, distinta per sesso, fasce di età, qualifiche e tipologia di contratto.
Qualora si verificassero variazioni significative relative a tali programmi e iniziative, analoga informazione sarà prevista, anche a richiesta delle OO.SS. stipulanti, in un successivo incontro da tenersi nel corso del secondo semestre.

Progetti di intervento sugli assetti tecnologici ed organizzativi
Nel caso di innovazioni di carattere organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all’assetto produttivo (es. introduzione di nuove tecnologie, rilevanti modifiche degli impianti, ecc.) ne sarà data all’Azienda preventiva comunicazione alle OO.SS. stipulanti per un eventuale esame in ordine ai riflessi sull’occupazione, sulle figure professionali e sulle condizioni di lavoro.
Tale esame, salvo diversi accordi raggiunti tra le parti, dovrà concludersi entro i dieci giorni successivi al primo incontro.
In tali circostanze saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o addestramento professionale individuati a sostegno dell’innovazione tecnico-organizzativa.
Nel periodo di espletamento dell’esame di cui ai commi precedenti le parti non daranno corso ad iniziative unilaterali.
Quando si pongono problemi di riconversione e ristrutturazione, i problemi relativi formeranno oggetto di esame con le OO.SS. stipulanti, in particolare per gli aspetti collegati alla tutela dell’occupazione ed alla riqualificazione professionale del personale.
Allo scopo di favorire soluzioni consensuali, le Parti potranno attivare negli ambiti e comunque nei limiti temporali previsti per il compiuto espletamento delle procedure sopra indicate, specifiche Commissioni tecniche paritetiche finalizzate all’assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento su circoscritte problematiche di particolare complessità.

Articolazione della contrattazione collettiva
(Sostituisce integralmente l’art. 1, punto D, l’art. 19 e l’art. 32-stesura, Parte comune)
In ottemperanza a quanto in materia stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e, relativamente a specifiche e predeterminate tematiche, sul livello aziendale.
[…]

1. Competenze del livello nazionale
Il contratto nazionale disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi, definendo, altresì, funzioni, ambiti e tempi della contrattazione integrativa aziendale.
Il contratto individua materie ed istituti propri del livello nazionale non derogabili a livello locale nonché materie ed istituti di competenza del livello aziendale diversi e non ripetitivi rispetto ai primi.
Nell’ambito delle competenze fondamentali assegnate al livello nazionale rientrano in particolare:
a) le relazioni industriali
b) i diritti sindacali
c) il sistema di inquadramento
d) l’orario di lavoro

2. Competenze del livello aziendale
Nell’ambito della disciplina quadro stabilita dal CCNL ed in conformità ai contenuti, ai criteri ed alle modalità ivi disciplinati, è previsto un rinvio al livello aziendale per le seguenti materie:
a) aspetti applicativi in materia di orario di lavoro (ad esempio: turni, flessibilità della prestazione e regimi di orario, orario flessibile);
b) applicazione degli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale, contratto di formazione e lavoro, contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di apprendistato, contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nonché degli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti sulle ulteriori tipologie di rapporto di lavoro che l’ordinamento giuridico dovesse introdurre;
c) effetti locali di significative riorganizzazioni del lavoro e riorganizzazioni settoriali/aziendali;
d) ambiente di lavoro, relativamente agli aspetti specificatamente connessi a particolari situazioni settoriali/aziendali.

6. Procedura per la definizione delle materie di competenza aziendale
In adempimento a quanto previsto al punto 5.3 del "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti" del 23 dicembre 1998, laddove il presente CCNL preveda un confronto a livello locale tra le singole aziende e la RSU, ove costituita, o le RSA o delle OO.SS.LL. stipulanti nonché, se richiesto dalla materia in esame, le rispettive strutture sindacali regionali/territoriali, al fine di raggiungere un’auspicabile soluzione di comune soddisfazione, l’esame congiunto si svolgerà secondo la procedura di seguito illustrata.
L’Azienda provvederà ad informare le succitate strutture sindacali sulla materia oggetto del confronto e, nel caso di una specifica richiesta di una delle Parti, da avanzarsi entro i successivi 5 giorni, si procederà ad un incontro che, salvo diversi specifici accordi, dovrà essere effettuato entro i 10 giorni successivi.
Durante tale periodo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Trascorso il termine in parola, qualora l’esame preventivo non porti all’auspicata soluzione di comune soddisfazione, resta salva la facoltà dell’Azienda di attuare i provvedimenti che essa riterrà opportuni nonché la facoltà dell’azione sindacale da parte dei lavoratori, così come previsto dall’art. 3, punto 3), dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

Procedura generale di conciliazione delle vertenze individuali, plurime e collettive e salvaguardia dell’utenza
(Integra l’art. 23, Parte comune)
Nuovo comma 10 bis:
Esaurita la procedura di cui ai commi precedenti, le parti a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti" del 23 dicembre 1998, potranno consensualmente ricorrere di volta in volta ad un’entità terza, comunemente individuata, in funzione di ausilio per la composizione della controversia collettiva.

Ambiente di lavoro (DLgs 626/94)
Il giorno 16 marzo 1999 si sono incontrate l’Assaeroporti e le Federazioni sindacali nazionali Filt/Cgil, Fit/Cisl e Uiltrasporti.
Le parti, visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla luce dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, concordano sulla necessità di dare attuazione agli adempimenti ed ai compiti loro attribuiti dalla legge, perseguendo congiuntamente la tutela e la promozione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Premesso quanto sopra, le parti concordano di definire la materia nei seguenti termini:

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 626/94, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere designati o eletti nell’ambito delle Rappresentanze sindacali esistenti in ciascuna azienda, nel numero e con la durata prevista dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Il numero complessivo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ciascuna azienda viene determinato secondo le previsioni di cui all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
La nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza avverrà con le modalità di cui al citato Accordo Interconfederale e sarà efficace una volta comunicata dalle Segreterie sindacali regionali/territoriali alle aziende, secondo le modalità in vigore per la nomina dei componenti delle RSA o delle RSU.
Nel caso in cui siano in essere situazioni difformi da quanto sopra previsto alla scadenza dei rispettivi mandati si dovrà procedere secondo la normativa concordata.

2. Procedure di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove già non costituite, si svolgeranno nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 6 mesi e saranno effettuate secondo le previsioni dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

3. Permessi
Ad ogni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano 40 ore annue di permesso retribuito per svolgere le attività di competenza, secondo quanto disposto in merito dall’Accordo Interconfederale e dall’art. 19, DLgs 626/94.
Eventuali situazioni aziendali difformi verranno adeguate a tale previsione a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.
L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con le stesse modalità in vigore per la concessione dei permessi ai componenti delle RSA o delle RSU.
Non vengono imputati a tale monte oro i permessi retribuiti autorizzati per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 del DLgs 626/94, lettere b), c), d), g), i), ed l), così come previsto dal citato Accordo Interconfederale.

4. Formazione
Le parti, nel comune impegno volto a dare concreta ed effettiva attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 626/94, in uno spirito di reciproca e fattiva collaborazione finalizzata a promuovere e migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, riconoscono l’importanza rivestita dalla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Pertanto, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza verrà assicurata, con oneri a carico del datore di lavoro, un’adeguata formazione in materia, con particolare attenzione ai rischi specifici esistenti nei relativi ambiti di rappresentanza tale da assicurare loro adeguate conoscenze sulle principali tecniche di controllo e di prevenzione dei rischi stessi, così come previsto dall’art. 22, comma 4, del DLgs 626/94, con le modalità ed i limiti previsti dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

5. Modalità di accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro ex art. 19, DLgs 626/94, sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive nonché delle disposizioni legislative relative ai luoghi di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che intenda esercitare il diritto di accesso ai luoghi di lavoro dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda, almeno 48 ore prima, specificando il luogo ed i motivi dell’accesso, salvo le situazioni di rischio di particolare gravità.
Le parti concordano che tale accesso avvenga di preferenza congiuntamente ad un rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, al quale deve essere fatta in ogni caso esplicita richiesta da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di una più puntuale analisi dei problemi e delle possibili soluzioni.

6. Commissioni per la sicurezza
Le parti stipulanti il presente CCNL convengono che eventuali temi in materia comune alle realtà aeroportuali potranno essere oggetto di attività di studio e di ricerca da parte di Commissioni paritetiche che, su istanza anche di una delle parti, verranno costituite ad hoc ed alle quali potranno essere aggregati anche specialisti di rilevanza nazionale, con compiti di analisi delle situazioni in essere e di formulazione di proposte e suggerimenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in funzione di possibili valutazioni in tema di mansioni particolarmente usuranti ex DLgs 374/93.

7. Rinvio ed abrogazione
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni di legge ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Contestualmente si intendono abrogati gli accordi aziendali vigenti in materia.

Attività usuranti
Le parti, attraverso una Commissione paritetica, in relazione alle disposizioni in materia di attività usuranti di cui al decreto legislativo 374/93, modificato ed integrato dalla legge 335/95, convengono di affidare ad un Istituto Universitario qualificato in materia di Medicina del Lavoro, identificato di comune intesa, uno studio, da completarsi entro 12 mesi, volto a verificare l’applicabilità di quanto previsto nelle citate norme legislative e successive modificazioni/integrazioni a figure professionali analoghe esistenti nel settore della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra nonché a valutare, nell’ambito delle attività di "Rampa", la presenza di figure professionali suscettibili di tutela.
Le parti si riservano di esaminare i risultati dello studio al fine di valutare le eventuali iniziative finalizzate al riconoscimento da parte del Ministero del lavoro dell’esistenza nel settore di attività usuranti.
In presenza di tale riconoscimento, le parti convengono che gli oneri conseguenti saranno ripartiti tra Aziende e lavoratori, così come previsto dalla legge, a seguito di specifica intesa.
Emanati i decreti ministeriali, le aziende comunicheranno alle strutture regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco delle mansioni aziendali rientranti nell’ambito delle attività riconosciute usuranti.

Molestie sessuali
(Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali)
1. Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell’attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sè, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazioni nei suoi confronti.
3. Di particolare rilievo va considerata la molestia sessuale che produca atteggiamenti intimidatori dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
4. La molestia o ricatto sessuale costituisce infrazione disciplinare, analogamente si configura la denuncia di fatti inesistenti compiuta al solo scopo di denigrare qualcuno o comunque di ottenere vantaggi sul lavoro.
5. Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto convenuto nel quarto capoverso, le Aziende hanno l’obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolgi avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei CPO aziendali. Le Aziende provvederanno altresì alla diffusione di campagne di informazione.

Ambito di applicazione
Le parti hanno espresso posizioni convergenti relativamente al tema dell’ambito di applicazione del CCNL, identificandolo, ferme restando le attività già contemplate nel CCNL 13 giugno 1992, negli Allegati a (in cui sono elencate le 11 categorie di attività dei servizi aeroportuali di assistenza a terra) e B (in cui sono specificate le attività proprie del gestore aeroportuale) del DLgs 18/99, nonché nel Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 29 gennaio 1999 (inerente alle attività di sicurezza aeroportuale), senza prefigurare ripercussioni sugli attuali assetti produttivi.
Le parti hanno convenuto di delineare un’articolazione del CCNL per tipologie omogenee di attività, la cui specifica disciplina sarà definita tra i soggetti direttamente interessati individuando idonee condizioni economiche e normative.
Le parti hanno affidato l’approfondimento ad una Commissione tecnica paritetica che inizierà ad operare dal mese di Maggio 1999 e rassegnerà i risultati del proprio lavoro alle parti stipulanti.
La Commissione sarà composta da 6 rappresentanti della parte datoriale e 6 delle OO.SS.LL. stipulanti il presente contratto.
Nota a verbale
Fermo restando quanto sopra definito, si conviene che, relativamente alle attività di catering, qualora tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti ed i soggetti direttamente interessati intervengano intese contrattuali di carattere economico e/o normativo, le parti stipulanti il presente CCNL individueranno modalità di raccordo.