Tribunale di Trieste, Sez. Pen., 07 giugno 2011 - Omissione dei dispositivi di blocco del macchinario ma comportamento abnorme del lavoratore infortunato


 


Un datore di lavoro veniva imputato in qualità di procuratore speciale nominato per l'Unità Operativa di Trieste della It. S.p.A., con legale rappresentanza della società nella direzione e gestione del processo produttivo, per non aver fatto installare i dispositivi di blocco su un macchinario, per aver consentito che i ripari mobili potessero essere rimossi manualmente e controllati ogni due ore in ogni turno lavorativo, per aver omesso l'adeguamento alla normativa UNI 294, lasciando in essere un'apertura di 125 mm. in presenza di una distanza pericolosa di mm. 22, per la mancanza di un comando per la fermata di emergenza e di un sistema di comunicazione con la sala operativa.

In questo modo cagionava al lavoratore addetto al macchinario in questione lesioni personali gravi - malattia della durata superiore ai 40 giorni (pari a giorni 95) ed indebolimento permanente dell'organo della prensione.


Il Tribunale di Trieste assolve l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.


La manovra compiuta dal lavoratore appare anomala ed esorbitante rispetto alle mansioni che effettivamente gli erano affidate ossia il solo obbligo di ispezione e successivamente di avviso all'assistente di turno.

Non ricorre dunque il presupposto della colpa noto come esigibilità del comportamento del datore di lavoro in relazione alle caratteristiche strutturali e funzionali della macchina.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE PENALE

 

Il Giudice dott. Paolo Vascotto alla pubblica udienza del 01.06.11, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento a carico di:

 

Pe.Ni., nato (...), residente a Trieste in via (...), con domicilio eletto in Trieste, via (...), presso lo stabilimento "It. S.p.A.".

 

Assente da consid. presente

 

Imputato

 

per il reato di cui:

 

all'art. 590 c.p. perché, in qualità di datore di lavoro di Gu.Kr. quale procuratore speciale nominato per l'Unità Operativa di Trieste, via (...) della It. S.p.A., con legale rappresentanza della società nella direzione e gestione del processo produttivo, cagionava al predetto lesioni personali gravi - malattia della durata superiore ai 40 giorni (pari a giorni 95) ed indebolimento permanente dell'organo della prensione; in particolare, per negligenza, impudenza, imperizia e con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (tra cui art. 71 D.Lgs. 81/08, art. 43 D.Lgs. 81/08),

 

- ometteva di provvedere ad assicurare che sul macchinario ove operava il lavoratore - coclea che trasporta le polveri di processo al successivo ciclo di macinazione - fossero installati gli opportuni dispositivi di blocco collegati con gli organi di messa in moto e di movimento;

 

- consentiva che detti ripari fossero manovrabili manualmente senza bisogno di attrezzi (a seguito di eliminazione o modifica dell'originario sistema di chiusura con dado);

 

- consentiva che l'apertura dei ripari mobili a macchina in funzione avvenisse abitualmente ogni due ore in ogni turno lavorativo e fosse addirittura previsto nella procedura consolidata di controllo del ciclo produttivo;

 

- ometteva di adeguare il macchinario alla vigente normativa UNI 294 lasciando in essere un'apertura di mm. 125 in presenza di una distanza dalla zona pericolosa di mm. 22;

 

- ometteva di predisporre un comando in presenza del macchinario per la fermata di emergenza dello stesso e di dotare i lavoratori di un sistema di comunicazione con la sala operativa;

 

- con la conseguenza che mentre Gu. effettuava il controllo visivo ordinario del regolare funzionamento della coclea con apertura dello sportello di ispezione, il prodotto iniziava a fuoriuscire dal macchinario; in assenza di dispositivi di blocco del macchinario e/o di possibilità di segnale il guasto alla sala di controllo, Gu. cercava di chiudere lo sportello per evitare l'ulteriore fuoriuscita di polvere; non riuscendovi, puliva con la mano il foro d'ispezione e nell'eseguire tale operazione un lembo del guanto indossato veniva preso e trascinato all'interno della coclea dalla vite senza fine in essa operante, con la conseguenza che Gu. riportava l'amputazione della falange ungueale del dito indice della mano destra.

 

Con l'aggravante della lesione grave con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

 

FattoDiritto

 

 

Tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe Pe.Ni. non compariva all'udienza del 1.6.11. Si procedeva in sua assenza.

 

Assunte le prove ammesse, dichiarata l'utilizzabilità degli atti ex art. 431 c.p.p. contenuti nel fascicolo del dibattimento e udite le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

 

In data (...) si verificava un infortunio sul lavoro nel quale rimaneva coinvolto Gu.Kr., odierna parte civile, all'esito del quale derivava un periodo di inabilità di 95 giorni e l'indebolimento permanente dell'organo della prensione. Fatto per il quale è intervenuto risarcimento integrale del danno documentato in atti con conseguente revoca ex art. 82 co. 2 c.p.p. della relativa costituzione in giudizio.

 

Al datore di lavoro Pe., responsabile dell'unità operativa di via (...) della It., chiamato a rispondere del reato ex art. 590 c.p., veniva imputato di non aver fatto installare i dispositivi di blocco sul macchinario ove operava il lavoratore, di aver consentito che i ripari mobili potessero essere rimossi manualmente e controllati ogni due ore in ogni turno lavorativo, l'omissione dell'adeguamento alla normativa UNI 294, lasciando in essere un'apertura di 125 mm. in presenza di una distanza pericolosa di mm. 22, la mancanza di un comando per la fermata di emergenza e della dotazione di un sistema di comunicazione con la sala operativa.

 

La parte civile ritualmente costituita nel processo ha reso esplicita la dinamica del sinistro.

 

Dopo aver verificato che non funzionava correttamente il flusso delle polveri all'interno della coclea (canale chiuso entro cui scorre una vite senza fine - vd. dep. To.), il cui accumulo contrastava il movimento della macchina, aveva aperto lo sportellino per ispezionarlo e non riuscendo a chiuderlo, per la pressione del materiale, aveva cercato invano di rimuovere il materiale, rimanendo impigliato con la mano nella vite senza fine che scorreva all'interno del canale con conseguente lesione grave alla mano destra e perdita della falange ungueale del secondo dito (vd. dep. Dr. Co.).

 

Tale manovra compiuta dal lavoratore appare anomala ed esorbitante rispetto alle mansioni del Gu. sul quale incombeva il solo obbligo di ispezione e successivamente di avviso all'assistente di turno (vd. deposizione Se.).

 

(vd. in tema:........ Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 Ud. (dep. 23/12/2005) Rv. 233186 .... Poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore ...).

 

E' emerso in sede dibattimentale che a ridotta distanza dal luogo del sinistro vi era un collegamento telefonico che avrebbe agevolmente consentito al Gu. di dare avviso della inagibilità del macchinario, prima di effettuare l'intervento arbitrario e pericoloso.

 

Irrilevante appare la modifica del meccanismo di apertura dello sportellino, rilevata dall'ispettore del lavoro, laddove un "dado" era stato sostituito con un "galletto", posto che neppure il dado avrebbe impedito l'apertura manuale, in quanto sarebbe bastato munirsi di una chiave fissa per compiere l'operazione, conformemente del resto alla imprescindibile funzione di controllo del flusso del materiale, propria di tale sportellino.

 

Inoltre la presenza di un "galletto" che svolgeva la medesima funzione di serraggio, propria del "dado" non tramutava la natura della difesa, che andava qualificata come "riparo fisso", a detta del teste So.

 

Tale operazione di controllo, come opportunamente spiegato dallo stesso teste, depositario di un patrimonio di esperienza in qualità di addetto al servizio di sicurezza della It., doveva necessariamente avvenire con la macchina in movimento, né vi era altro modo di controllare il flusso (vd. inoltre dep. To. pg. 21 e 25).

 

Neppure il flusso di materiale poteva essere interrotto bruscamente (.... causa incompatibilità di processo ... potrebbe anche creare dei problemi, non solo all'impianto ma anche di sicurezza ... l'interblocco non si può proprio mettere in relazione alla caratteristica dell'attività che devo fare ....: - vd. deposizione So. a pag. 32/33), sicché si profila con palese evidenzia un rapporto di incompatibilità con la presenza o l'installazione di interruttori d'emergenza.

 

Lo stesso teste ha precisato che l'eventuale installazione di un dispositivo che impedisse anche fisicamente il contatto accidentale, era tecnicamente inapplicabile, perché il ..... "grigliato" deve essere ovviamente a maglia molto stretta per evitare l'intrusione delle dita, ma potrebbe impaccare, e quindi renderebbe praticamente impossibile la visuale delle polveri e addirittura le normative tecniche sconsigliano di metterle, proprio per non indurre a comportamenti scorretti gli operatori, perché poi tutti sono portati magari a fare, a mettere le mani per pulire ... fermo restando che il tipo di lavorazione imponeva categoricamente di non introdurre nella zona la mano o attrezzi.

 

Non ricorre dunque il presupposto della colpa noto come esigibilità del comportamento del datore di lavoro in relazione alle caratteristiche strutturali e funzionali della macchina. (Sez. 6, Sentenza n. 973 del 02/04/1993 c.c. (dep. 31/05/1993) Rv. 194384).

 

Segue pertanto formula assolutoria come in dispositivo.

 


P.Q.M.

 

 

visto l'art. 530 c.p.p.

 

assolve

 

l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non sussiste

 

motivazione riservata ex art. 544, III co. c.p.p. entro 60 giorni.