Cassazione Penale, Sez. 4, 31 dicembre 2010, n. 45860 - Ruoli nel contratto di appalto: il committente non va a sostituire l'appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali


 


Responsabilità dell'amministratore unico e del responsabile tecnico di una srl per il reato di lesioni colpose in danno di un lavoratore dipendente della società stessa.

Era stato stipulato un contratto di appalto tra la srl e la società A. all'interno della quale doveva essere realizzato un impianto elettrico: il dipendente D., mentre si trovava sopra un controsoffitto posizionato ad oltre sei metri da terra, costituito da pannelli isolanti e lastre di plastica - queste ultime non agibili, destinate a filtrare la luce nell'ambiente sottostante - calpestava il citato lucernario e rovinava al suolo riportando gravi lesioni.

 

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Inammissibile.

 

"E' appena il caso di rilevare che la Corte di Appello di Genova ha chiarito, secondo un conferente percorso logico-argomentativo, che non era stato adottato alcun provvedimento per evitare le cadute dal controsoffitto e che neppure erano stati predisposti cartelli o sistemi di segnalazione.. La Corte territoriale ha poi evidenziato che l'amministratore ed il responsabile tecnico della società T. service srl avevano l'obbligo di valutare le condizioni nelle quali i lavoratori dovevano operare, proprio al fine di rilevare e prevenire, le situazioni di rischio. Preme osservare che, sul punto di diritto ora richiamato, la Corte di Appello si è conformata a consolidati principi affermati dalla Corte regolatrice. Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel regolare la sicurezza dei lavoratori per i casi di lavori affidati in appalto all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, "non sostituisce il committente all'appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali, ma si limita a coinvolgere anche il committente in alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'arrestamento delle misure di protezione e prevenzione"; e che "resta però ferma la responsabilità dell'appaltatore per la inosservanza degli obblighi prevenzionali che gravano su di lui"."



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza


sul ricorso proposto da:
1) M.D. N. IL (OMISSIS);
2) R.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3321/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
udito il P.G. in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 

 

FattoDiritto

 

La Corte di Appello di Genova con sentenza in data 9.4.2009 confermava la sentenza del Tribunale di Savona del 12.10.2007, che aveva affermato la penale responsabilità M.D. e R.M., nelle loro rispettive qualità di amministratore unico e responsabile tecnico della società T. service srl, per il reato di lesioni colpose in danno del lavoratore D. S., dipendente della ridetta T. Service; ed aveva condannato gli imputati alla pena di mesi due di reclusione ciascuno.


La Corte di Appello riferiva che tra la società A., nei locali della quale i lavori dovevano essere eseguiti e la società T. Service era stato stipulato un contratto di appalto per la realizzazione di un impianto elettrico; e che il dipendente D., mentre si trovava sopra un controsoffitto posizionato ad oltre sei metri da terra, costituito da pannelli isolanti e lastre di plastica -queste ultime non agibili, destinate a filtrare la luce nell'ambiente sottostante - calpestava il citato lucernario e rovinava al suolo riportando gravi lesioni.
La Corte territoriale chiariva che il funzionario della ASL, successivamente intervenuto, accertava che non era stato adottato alcun provvedimento per evitare le cadute dal controsoffitto, non erano stati predisposti cartelli o altri sistemi di segnalazione; e che l'imputato M. aveva dichiarato che la società committente non aveva segnalato alla ditta appaltatrice la presenza di alcun inconveniente. La Corte di Appello evidenziava che l'amministratore ed il responsabile tecnico avevano l'obbligo di valutare le condizioni nelle quali i lavoratori dovevano operare, proprio al fine di rilevare i possibili rischi.


Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati per mezzo del difensore, deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p. e del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4 e 7.
I ricorrenti assumono che non grava sull'appaltatore l'obbligo di effettuare una preventiva valutazione dei rischi propri del sito nel quale si deve operare, qualora l'attività debba svolgersi in strutture riferibili a terzi. Osservano, al riguardo, che l'appaltatore deve fare necessariamente affidamento sulle informazioni ricevute dal committente. Per tale ragione, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, - ed oggi il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, - impongono che il committente fornisca agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare. Evidenziano che la spiccata posizione di garanzia del committente si inferisce anche dalla disposizione che impone allo stesso il dovere di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, al fine di prevenire i rischi interferenziali.
 

Il ricorso è inammissibile.

 

L'unico motivo contenuto nel ricorso, invero, si risolve in una non consentita rivisitazione degli apprezzamenti effettuati dai giudici di primo e secondo grado, circa la ricostruzione del fatto ed in ordine alla valutazione critica del materiale probatorio. Invero, l'orizzonte del giudizio della Corte di Cassazione sul materiale probatorio raccolto è limitato alla verifica di eventuali vizi sulla esistenza, logicità e non contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte regolatrice ha sul punto chiarito che il senso della riforma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è quello "di dare accesso, con il ricorso per cassazione, a un terzo grado di  merito, in cui la Corte di legittimità possa o debba rivisitare eventualmente andando di diverso avviso, gli apprezzamenti dei giudici di primo e secondo grado" (Cass. Sez. 6^, sentenza n. 203777/2009). Nel caso di specie, il gravame si risolve in una generica rilettura dell'intero compendio probatorio, siccome apprezzato dai giudici di primo e secondo grado, di talchè, in applicazione dei principi di diritto ora richiamati, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.


E' appena il caso di rilevare che la Corte di Appello di Genova ha chiarito, secondo un conferente percorso logico-argomentativo, che non era stato adottato alcun provvedimento per evitare le cadute dal controsoffitto e che neppure erano stati predisposti cartelli o sistemi di segnalazione. La Corte territoriale ha poi evidenziato che l'amministratore ed il responsabile tecnico della società T. service srl avevano l'obbligo di valutare le condizioni nelle quali i lavoratori dovevano operare, proprio al fine di rilevare e prevenire, le situazioni di rischio. Preme osservare che, sul punto di diritto ora richiamato, la Corte di Appello si è conformata a consolidati principi affermati dalla Corte regolatrice. Ed invero, la Suprema Corte ha chiarito che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel regolare la sicurezza dei lavoratori per i casi di lavori affidati in appalto all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, "non sostituisce il committente all'appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali, ma si limita a coinvolgere anche il committente in alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'arrestamento delle misure di protezione e prevenzione"; e che "resta però ferma la responsabilità dell'appaltatore per la inosservanza degli obblighi prevenzionali che gravano su di lui" (Cass. Sez. 3^, sentenza n. 6884/2009).


Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, liquidata come da dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende