Categoria: Corte costituzionale
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Corte costituzionale, 25 febbraio 1988, n. 206 - Assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro


 

 

Fatto

 

1. Con ordinanza 2 marzo 1981, il Pretore del lavoro di Monza sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1964 ("rectius" 1965) n. 1124, con riferimento agli artt. 38, secondo comma e 3, secondo comma Cost.

La questione era sorta dal caso di un lavoratore che aveva prestato la sua opera in ambiente asseritamente morbigeno dal 1961 al 30 aprile 1973. Benché egli - a quanto asserisce - avesse accusato i primi sintomi di solfocarbonismo fin dagli anni 1966-1967, in realtà la malattia gli era stata ufficialmente diagnosticata dalla Clinica del lavoro di Milano soltanto il 16 novembre 1977. A seguito di ciò, il lavoratore aveva presentato all'INAIL denunzia di malattia e domanda di indennizzo il 21 dicembre 1977, trattandosi di malattia professionale descritta al n. 28 della tabella all. 4 al D.P.R. impugnato.

La domanda era stata respinta dall'INAIL in quanto, in forza del disposto dell'articolo impugnato, la malattia doveva considerarsi come manifestatasi nel giorno della denunzia, e per ciò ben oltre il triennio previsto dalla tabella citata, sì che doveva ritenersi esclusa la natura professionale ex art. 134, primo comma della legge impugnata.

Il lavoratore si era allora rivolto al Pretore assumendo che il termine di tre anni, previsto dalla legge per l'indennizzabilità della malattia professionale in parola, é termine di decadenza, reso inoperante dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Ma, se così non fosse ritenuto, il ricorrente chiedeva al Pretore di sollevare questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 135, secondo comma, quanto dell'art. 134 primo comma del decreto in esame, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Il Pretore, però , ritenuto che il termine previsto dalla tabella non é termine di decadenza ma "condicio iuris", anche in aderenza a giudicati di questa Corte dichiarava manifestamente infondata la questione concernente il primo comma dell'art. 134. Avvertiva, infatti, l'ordinanza che la scelta di quel termine, entro il quale il manifestarsi della malattia assume "de iure" natura professionale, corrisponde ad una lunga esperienza sanitaria ed alle relative osservazioni statistiche che, in definitiva, liberano il lavoratore dall'onere della prova eziologica, una volta che l'ambiente nel quale ha lavorato risulti morbigeno.

Dubitava, invece, il Pretore della legittimità del secondo comma dell'art. 135 del decreto in quanto, attraverso un'ulteriore presunzione, che é tutta e soltanto a favore dell'Istituto assicuratore, limita grandemente il diritto del lavoratore a vedere operante il disposto di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost., perché sostituisce, al fatto e al criterio naturalistico dell'effettiva insorgenza della malattia, un fatto presuntivo estraneo, dovuto in parte all'attivarsi del lavoratore, e in parte alla capacità di identificazione più o meno immediata, da parte dei sanitari, della giusta diagnosi.

In guisa che, quando i sintomi della malattia si presentino verso lo spirare del termine, quasi sempre il lavoratore resterà privato di ogni indennizzo.

Egli, infatti, dovrà dapprima rendersi conto della loro importanza sintomatica in guisa da indursi a rivolgersi al medico, dopodiché questi dovrà svolgere indagini ed accertamenti atti a dare certezza alla diagnosi, e finalmente, raccolta la documentazione, il lavoratore potrà presentare la denunzia. E ciò ammesso, poi, che egli si renda anche subito conto della riferibilità della malattia ad un lavoro che aveva lasciato quasi tre anni prima.

D'altra parte, secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe anche in contrasto con l'art. 3, Cost. in quanto darebbe un trattamento diverso al caso in cui la malattia professionale, anziché l'inabilità, abbia determinato la morte. In tal caso, infatti, la norma non fa alcun cenno alla presunzione dipendente dalla denunzia, pur restando fermo il principio di cui al primo comma dell'art. 134, comune anche all'inabilità.

2. Si é ritualmente costituito, nel giudizio innanzi alla Corte, parte ricorrente Siro G., rappresentato e difeso dal prof. avv. Mattia Persiani il quale, nella memoria di costituzione, ha sostenuto l'ordinanza di rimessione ribadendone ed illustrandone i motivi.

Si é pure costituita l'INAIL chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata infondata. Rileva, infatti, l'Istituto che la "ratio" su cui riposa la norma di cui all'art. 134, primo comma del decreto, che il Pretore riconosce conforme a Costituzione, é la stessa su cui si fonda il disposto della norma impugnata: indicare, cioé, un momento in cui, con assoluta certezza, si possa ritenere verificata la malattia, in modo da evitare annose dispute sull'effettiva insorgenza clinica, additando all'interprete un sicuro riferimento giuridico e per fini giuridici.

Tanto meno, poi, secondo l'INAIL può ritenersi attendibile il preteso contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione ad un diverso trattamento che la norma farebbe rispetto al caso morte. Innanzitutto perché - secondo l'INAIL - in realtà il trattamento diverso non sussisterebbe, in quanto anche nel caso morte non vi sarebbe indennizzabilità se la denunzia non viene presentata entro il termine tabellare. Comunque, poi, le due situazioni non sarebbero comparabili, perché l'evento morte, avendo una sua certa collocazione temporale, renderebbe superflua ogni cautela concernente l'accertamento.

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri é intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha, però, depositato l'atto d'intervento oltre i venti giorni previsti dall'art. 25 della L. 11 marzo 1953, n. 87.

 

Diritto

 

1. Effettivamente l'ulteriore presunzione "iuris et de jure" che il comma secondo dell'art. 135 della legge impugnato dal giudice "a quo" pone ad esclusivo carico del lavoratore non é soltanto eccessiva ma é anche incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

É sufficiente, infatti, considerare che essa comporta la perdita di ogni indennizzo qualora la denunzia sia presentata oltre il termine previsto dalla tabella all. 4 per ciascuna malattia professionale, per rendersi conto che il principio dell'art. 38 Cost. resta vanificato da un'inosservanza meramente formale. Un'inosservanza, poi, che spesso non é nemmeno imputabile al lavoratore, ma piuttosto all'insidioso decorso della malattia e al suo tardivo accertamento da parte dei sanitari: di talché ben può accadere che, pur essendosi essa manifestata nel corso del termine previsto dalla tabella, il suo riconoscimento sia intervenuto tardivamente, magari al limite dello spirare del termine. D'altra parte, quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.

Ma anche l'art. 3 Cost. resta coinvolto dalla disposizione in esame: e non tanto per il confronto instaurato dall'ordinanza con l'ipotesi in cui la malattia professionale determina la morte, giacché sul punto la risposta dell'INAIL sembra effettivamente pertinente ed esaustiva, quanto piuttosto perché, rispetto ai lavoratori, nei confronti dei quali la manifestazione della malattia e il suo tempestivo accertamento ha consentito una regolare denunzia, la situazione del lavoratore sostanzialmente identica, la cui malattia si é pure verificata nei termini tabellari ma viene tardivamente accertata, o comunque tardivamente denunziata, riceve un trattamento di enorme disparità che non trova una razionale giustificazione.

2. In definitiva, qui non si tratta di vincere la presunzione tabellare, che peraltro questa Corte (con sentenza n. 179 del 1988) ha pure superato, ammettendo il lavoratore a provare natura ed eziologia della contratta malattia anche al di fuori delle previsioni tabellari. Si tratta soltanto di escludere che una denunzia tardiva possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia verificata nei termini tabellari.

Il che non comporta alcun aggravio per l'Istituto assicuratore giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora anche dimostrare che - giusta i nuovi principi ora fissati da questa Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era addetto.

Dall'altra, poi, se la tardività della denunzia non potrà più, di per se stessa, privare il lavoratore dell'indennizzo, resta ferma, tuttavia, comunque, la decorrenza dalla data della denunzia - secondo i principi generali - della corresponsione dell'indennità quando risulti dovuta.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 135 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).