Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 giugno 2011, n. 14432 - Rendita per malattia professionale


 

 





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso 3062-2010 proposto da:

ME. LU. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato DI FEDE ANGELO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RE. FE. IT. S.P.A. - SOCIETà DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUIGI LA PECCERELLA e LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato-

avverso la sentenza n. 1801/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 22/10/200 r.g.n. 1059/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato DI FEDE ANGELO;

udito l'Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega CONSOLO GIUSEPPE ed avv. Favata Emilio per delega La Peccerella;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

 

Fatto



Me.Lu., dipendente della società Fe. de. St. spa, ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto alla corresponsione della rendita da malattia professionale con decorrenza dal 2.8.1985, deducendo che la sua domanda era stata accolta dal Pretore di Palermo con sentenza passata in giudicato, ma che la società aveva provveduto a liquidargli la rendita con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (25.2.1993), anzichè, come dovuto, dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio (2.8.1985).

Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda con decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che ha ritenuto infondata la domanda del ricorrente, sul rilievo che la sentenza del Pretore di Palermo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto del Me. alla rendita per malattia professionale, non ne aveva specificato la decorrenza, nè questa poteva farsi coincidere con la data della presentazione della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, data la diversità dei presupposti delle due prestazioni e considerato che l'appellante non aveva proposto domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Me.Lu. affidandosi a un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la Re. Fe. It. spa (già Fe. de. St. spa).

L'Inail ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

La Re. Fe. It. ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..
 

 

Diritto



1.- Con l'unico motivo si deduce violazione ed errata interpretazione dell'articolo 324 c.p.c. in relazione alla valutazione del giudicato, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sull'assunto che, sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza del Pretore di Palermo, che ha riconosciuto il diritto dell'assicurato a rendita per malattia professionale, la decorrenza della prestazione dovrebbe farsi coincidere con quella della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, dovendo conseguentemente ritenersi erronea la diversa decorrenza stabilita dalla Corte territoriale con la sentenza impugnata.

2.- Il ricorso è infondato.

Il giudicato invocato dal ricorrente è costituito dalla sentenza del Pretore di Palermo che ha riconosciuto il diritto del Me. alla rendita per malattia professionale, a decorrere, secondo l'assunto, dal 2.8.1985, ovvero dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio.

La Corte territoriale, dopo aver rilevato che il Me., per sua stessa ammissione, non aveva presentato la domanda per il riconoscimento della malattia professionale, bensì solo quella per il riconoscimento della causa di servizio, e che il Pretore di Palermo, nel riconoscere il diritto del ricorrente alla rendita per malattia professionale, non ne aveva precisato la decorrenza, ha ritenuto che l'INAIL avesse correttamente liquidato la prestazione a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo, così disattendendo la tesi dell'appellante, secondo cui la domanda del riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio doveva ritenersi equivalente a quella tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale. Ha osservato, in proposito, il giudice d'appello che l'accertamento della dipendenza della malattia da causa di servizio e l'accertamento del diritto a rendita per malattia professionale "sì fondano ... su presupposti diversi e si differenziano per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto", sicchè doveva ritenersi che, data la diversità dei presupposti dell'uno e dell'altro accertamento, e considerato che l'appellante non aveva proposto domanda amministrativa per la concessione della rendita per malattia professionale, bene l'INAIL, dando esecuzione alla citata sentenza, avesse liquidato la prestazione con la decorrenza sopra indicata.

Il giudice d'appello ha dunque compiuto un'opera di accertamento del contenuto sostanziale della sentenza sulla quale era fondata la pretesa di parte ricorrente, giungendo alla conclusione che la pronuncia in questione dovesse essere interpretata nel senso che la decorrenza della prestazione non potesse farsi risalire alla data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento della causa di servizio e dovesse invece ritenersi coincidente con la data del deposito del ricorso con cui era stato introdotto il giudizio davanti al Pretore di Palermo.

3.- Questa Corte in passato ha costantemente affermato, anche a sezioni unite, che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'articolo 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'articolo 2909 c.c. o all'articolo 324 c.p.c. e restando comunque escluso che possa censurarsi direttamente l'accertamento coperto dal giudicato, sollecitando nuove e difformi decisioni sulle questioni già decise (cfr. ex multis, Cass. n. 26523/2006).

Più recentemente, la materia è stata sottoposta a profonda revisione, portando alla enucleazione dei seguenti principi: a) il giudice di legittimità deve accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende anche al diretto riesame degli atti del processo ed alla loro diretta valutazione ed interpretazione mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo dal giudice del merito: ciò in ragione della riconosciuta natura pubblicistica dell'interesse al rispetto del giudicato; della ritenuta indisponibilità per le parti dell'autorità di quest'ultimo; della ravvisata identità dell'operare dei due tipi di giudicato, interno ed esterno; e della inclusione delle correlative questioni nella sfera delle questioni di diritto piuttosto che in quella delle questioni di fatto; b) il giudicato non deve, infatti, essere incluso nel fatto e, pur non identificandosi nemmeno con gli elementi normativi astratti, è da assimilarsi, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, a tali elementi normativi; con la conseguenza che l'interpretazione del giudicato deve essere trattata piuttosto alla stregua dell'interpretazione delle norme che non alla stregua dell'interpretazione dei negozi e degli atti giuridici; c) costituendo, a sua volta, l'interpretazione del giudicato operata dal giudice del merito non un apprezzamento di fatto, ma una quaestio iuris, la stessa è sindacabile, in sede di legittimità, non per il mero profilo del vizio di motivazione, ma nella più ampia ottica della violazione di legge; e gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano quali errori di diritto (Cass. n. 21200/2009, Cass. sez. un. n. 24664/2007, Cass. n. 13916/2006, Cass. n. 226/2001).

Si è tuttavia precisato che l'interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 26627/2006). Sotto diverso profilo, poi, è stato affermato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 5353/2007, Cass. n. 828/2007, Cass. n. 12984/2006, Cass. n. 11501/2006) che, in ogni caso, il vizio della sentenza previsto dall'articolo 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l'indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla S.C. di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

4.- Nella specie, come si è detto, il giudice del merito ha ritenuto che la pronuncia del Pretore di Palermo, con la quale era stato riconosciuto il diritto del Me. alla rendita per malattia professionale, dovesse essere interpretata nel senso che la decorrenza della prestazione, non specificamente indicata nella sentenza, non poteva farsi coincidere con la data di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, rilevando la diversità dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e per l'attribuzione della rendita per malattia professionale. A fronte di una sentenza così motivata, il ricorrente ha lamentato l'erronea interpretazione del giudicato riconducibile alla sentenza del Pretore di Palermo, ma, oltre a non riprodurre nel ricorso per cassazione il testo del giudicato sulla cui interpretazione si fondano le censure, non ha specificamente indicato i vizi o le incongruenze logiche del procedimento ermeneutico seguito dal giudice del merito, limitandosi genericamente a sostenere che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione ed errata interpretazione dell'articolo 324 c.p.c., nonchè nella insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere ritenuto che la decorrenza della prestazione non potesse farsi coincidere con la data della presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, sicchè le censure espresse con il ricorso rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla diversa valutazione operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un vizio di quest'ultima deducibile in sede di legittimità. Nè sotto altro versante può sottacersi che la Corte di appello, così decidendo, si è correttamente attenuta ai principi stabiliti da questa Corte in materia di presupposti richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento della rendita per malattia professionale e dell'indennizzo per causa di servizio, essendo stato ripetutamente affermato in materia che "l'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'indennizzo per causa di servizio si fondano su presupposti diversi: l'indennizzo è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) che la pubblica amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in, materia a richiedere che quest'ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la conditio sine qua non, della malattia" (cfr. ex plurimis, Cass. n. 23674/2010, Cass. n. 15074/2009, Cass. n. 17053/2005, Cass. n. 16392/2004, Cass. n. 12997/2004).

5.- Anche il vizio di motivazione denunciato dal ricorrente non sussiste, trattandosi di pronuncia sorretta da motivazione adeguata e corretta sul versante logico e giuridico. Al riguardo, va ribadito che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito. Ciò comporta che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata debba giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da risultare sostanzialmente incomprensibile o equivoca. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

7.- Trattandosi di controversia alla quale è applicabile l'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dal Decreto Legge n. 269 del 2003, conv. in Legge n. 326 del 2003, il ricorrente non è assoggettato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.