Tipologia: CCNL
Data firma: 12 aprile 1999
Validità: 01.01. 1998 - 31.12.2001
Parti: Fism e Cgil Scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzione privata, Scuole materne, Fism

Sommario:

I - Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa
I - Relazioni sindacali
II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
III - Commissione Paritetica Regionale
Composizione delle controversie
IV - Secondo livello di contrattazione
V - Igiene e sicurezza del lavoro
VI - Formazione e aggiornamento professionale
VII - Contratto a termine
VIII - Contratti a causa mista
IX - Contratti di riallineamento
X - Ammortizzatori sociali
XI - Costituzione RSU
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Inscindibilità
Art. 4 - Ambito del rapporto
Art. 5 - Secondo livello di contrattazione
II - Classificazione
Art. 6 - Classificazione
Art. 7 - Mutamenti di qualifica
Art. 8 - Mansioni promiscue
Art. 9 - Composizione delle sezioni
III - Assunzione
Art. 10 - Assunzione
Art. 11 - Norme speciali
Art. 12 - Tirocinio
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 15 - Part-time
Art. 16 - Apprendistato
Art. 17 - Lavoro interinale
Art. 18 - Reimpiego
IV - Trattamento economico e previdenziale
Art. 19 - Retribuzione mensile
Art. 20 - Minimi retributivi
Art. 21 - Indennità di contingenza
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Prospetto paga
Art. 24 - Tredicesima mensilità
Art. 25 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 26 - Trattamento previdenziale
Art. 27 - Supplenza personale docente
V - Orario di lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Completamento orario
Art. 30 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Festività soppresse
Art. 33 - Riposo settimanale
Art. 34 - Vitto e alloggio
Art. 35 - Assenze per malattia e infortunio
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Art. 37 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 38 - Servizio militare o sostitutivo
Art. 39 - Aspettativa
Art. 40 - Permessi retribuiti
Art. 41 - Permessi non retribuiti
Art. 42 - Permessi elettorali
Art. 43 - Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
Art. 44 - Diritto allo studio
VII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 45 - Regolamento interno
Art. 46 - Provvedimenti disciplinari
Art. 47 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 48 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

B) Licenziamento senza preavviso
VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 51 - Disciplina dei licenziamenti collettivi e delle riduzioni di orario
Art. 52 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 53 - Riduzione dell' orario di lavoro
Art. 54 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 55 - Decesso del lavoratore
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto TFR
Art. 57 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 58 - Contratti formazione-lavoro
IX - Diritti sindacali
Art. 59 - Rappresentanza sindacale
Art. 60 - Assemblea
Art. 61 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Art. 62 - Affissioni
Art. 63 - Ritenute sindacali
Art. 64 - Personale religioso
Art. 65 - Rinvio alle leggi
Art. 66 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Nota a verbale congiunta
A - Stage

B - Volontariato
Allegati
Allegato 1 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria sull' apprendistato
Parte prima - Caratteristiche del contratto di apprendistato
1) Assunzione
2) Qualifiche e mansioni
3) Il Tutor
4) Durata del rapporto di apprendistato
5) Obblighi del datore di lavoro
6) Periodo di prova
Parte seconda - La formazione dell' apprendista
2.1. Contenuti e modalità della formazione
2.2. Durata della formazione esterna
Parte terza - Trattamento economico
3.1. Trattamento economico
Allegato 2 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro Legge n. 863/1984
Allegato 3 - Progetto di formazione e lavoro per le scuole materne non statali aderenti alla Fism

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole materne aderenti alla Fism

Il giorno 12 aprile 1999, in Roma, presso la sede nazionale della Fism in Via della Pigna, 13/A, tra la Fism- Federazione Italiana Scuole Materne e il Sindacato Nazionale Scuola Cgil la Cisl Scuola, la Uil Scuola, il Sindacato Nazionale Autonomo Scuola - Snals - Confsal è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole gestite dagli Enti aderenti alla Fism

I - Il sistema delle relazioni sindacali
Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dalla attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse attribuiscono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l’impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, degli istituti aderenti e delle rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni sindacali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

I - Relazioni sindacali
Le parti, ferme restando le proprie autonomie decisionali, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l’autonomia di valutazione e d’intervento propria di ciascuna Organizzazione, confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione oggetto di informazione; concordano sull’opportunità di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore.
La Fism conferma il proprio interesse per la salvaguardia dell’occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle istituzioni e, perciò, uno dei primi impegni della Federazione.
Cgil-Cisl-Uil - Scuola, Snals-Confsal ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell’impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Pertanto, le parti, facendosi carico di orientare l’azione dei propri rappresentanti e nell’intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell’occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione - lavoro, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato e di intensificare nella vigenza del presente Contratto uno schema di relazioni sindacali basate sul seguente accordo che si articola in più livelli operativi: Commissione paritetica Nazionale e di Contratto, Commissioni Paritetiche Regionali.

II - Commissione paritetica nazionale o di contratto
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l’organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l’aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente accordo per:
1) esaminare l’andamento dell’occupazione nel settore scuola non statale, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all’utilizzo dei Contratti di Formazione - Lavoro, apprendistato, interinale, stage e tirocini, contratti di riallineamento, ammortizzatori sociali;
2) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
3) verificare la conformità dei progetti allo schema dell’accordo nazionale relativo ai Contratti Formazione - Lavoro come previsto ai capitoli successivi;
4) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
5) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
6) concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
7) svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal DLgs n. 626/94 e DLgs n. 242/96.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la Fism o presso altra sede accettata dalle parti.
La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall’Associazione Fism o dalle Organizzazioni sindacali facenti capo alle predette associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
La data della convocazione sarà fissata, d’accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza e l’intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all’esame della controversia in argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l’obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere altra iniziativa sindacale né legale.

III - Commissione Paritetica Regionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l’organo preposto a garantire:
1) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2) l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3) la composizione delle controversie;
4) svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal DLgs n. 626/94 e DLgs n. 242/96.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l’organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dalla Fism;
- l’organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dalla Fism.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
1) verificare l’esatta applicazione dell’art. 14 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
2) esaminare le controversie inerenti l’applicazione contrattuale;
3) svolgere compiti inerenti l’O.P. previsto dal DLgs n. 626/94 e DLgs n. 242/96.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all’art. 5 del presente CCNL

Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso la Fism con l’assistenza:
a) per i datori di lavoro, della stessa Fism, attraverso i suoi rappresentanti;
b) per i lavoratori, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Cgil-Cisl-Uil Scuola e dello Snals-Confsal.
La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Fism. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all’Ufficio del Lavoro competente per territorio - e una copia alla Fism - per gli effetti dell’art. 411, 3° comma, e art. 412 CPC e art. 2113 CC come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro, ivi compreso il DLgs 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1998, n. 82.

IV - Secondo livello di contrattazione
La contrattazione decentrata deve riguardare materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguenti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché risorse derivanti da migliori condizioni giuridico-amministrativo, acquisiti dalla scuola a livello territoriale.

V - Igiene e sicurezza del lavoro
L’organismo paritetico competente può essere nazionale e regionale.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l’organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.

VI - Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso, anche per mezzo della Commissione Paritetica Nazionale, alla formazione e all’aggiornamento professionale del proprio personale dipendente come mezzo necessario per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici l’individuazione e l’organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione degli istituti e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dal presente contratto.

VII - Contratto a termine
La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell’obiettivo di favorire l’occupazione, ipotesi per le quali è consentita l’assunzione con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi dell’art. 23 della L. 56 del 28 febbraio 1987.
Le parti, nell’art. 14 dell’articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di contratti a termine.
L’assunzione a tempo determinato di personale docente, che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall’art. 14 e non è rinnovabile ed i lavoratori assunti ai sensi della prevista normativa hanno diritto di precedenza all’assunzione qualora l’Ente assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansione.
Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare:
- la corretta applicazione dell’art. 14 e perciò delle assunzioni a tempo determinato;
- il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato.
Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni scuola, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possa essere superiore al 10%, l’applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 3 unità.
Ai fini della percentuale predetta non si computano solo le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge 230/62.

VIII - Contratti a causa mista
I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione del contratto di formazione e lavoro, dell’apprendistato e del lavoro interinale e i relativi decreti attuativi trovano le parti favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale.
Contratto formazione - lavoro e apprendistato - I contratti di formazione lavoro sono disciplinati dall’art. 16 della legge n. 451/1994 e dall’articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che disciplina anche l’apprendistato e il lavoro interinale.
Le parti ritengono che il contratto di Formazione - Lavoro e dell’apprendistato possano ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell’occupazione.
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché di definire in sede di Commissione Paritetica Nazionale uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione dello stesso da allegare al presente CCNL come parte integrante.

XI - Costituzione RSU
Le Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil - Scuola e Snals-Confsal hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di scuola.
Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all’adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l’obiettivo che precede.
La Fism si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi l’elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica al personale dipendente delle Scuole Materne gestite da enti, da privati e da enti morali aderenti e rappresentanti della Fism, ivi comprese le Ipab, per quanto compatibile con le norme di legge.
La presente normativa può applicarsi anche ad altri Istituti non associati alla Fism a condizione che accettino integralmente la disciplina mediante esplicita dichiarazione scritta portata a conoscenza delle parti contraenti tramite raccomandata A.R.
Il CCNL è applicabile anche per i rapporti di lavoro concernenti attività similari ad istruzione scolare e prescolare, rivolte ai bambini: colonie e soggiorni, asili nido, micronido, e ogni altra forma di servizio all’infanzia prevista dalle norme di settore.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi di Federazione Italiana Scuole Materne salvo che sia già in atto l’applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Art. 4 - Ambito del rapporto
Ai fini del presente Contratto è Scuola Materna il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell’età prescolare tra i tre ed i sei anni; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia (DLgs n. 297/94).
L’asilo nido e gli altri servizi per l’infanzia, di norma accolgono bambini di età diversa da quella della scuola materna.
La Scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all’organizzazione, garantisce l’indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi.
Il Gestore elabora il progetto pedagogico-educativo della scuola, determinando le finalità della stessa.
Il personale direttivo coordina l’attività didattica della Scuola unitamente agli Organi Collegiali che ne definiscono il progetto didattico nell’ambito delle rispettive competenze.
Ai docenti, nell’ambito dell’attuazione dello specifico progetto educativo della Scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali.
In ogni Scuola sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e A.T.A. (Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo) in analogia con quanto previsto dalle leggi relative agli Organi Collegiali della Scuola statale.
Agli Organi Collegiali partecipa anche il personale esecutivo di cui all’art. 1, comma 3.

Art. 5 - Secondo livello di contrattazione
Tra le Fism e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base provinciale e/o regionale di II livello per le materie riguardanti:
- distribuzione dell’orario del personale ed eventuali forme di flessibilità;
- determinazione di turni;
- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;
- ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto dall’art. 14;
[…]
Le eventuali richieste relative ai punti suddetti, presentate alle Fism di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto e alla Fism nazionale. […]

II - Classificazione
Art. 6 - Classificazione

Ai fini del presente Contratto il personale è classificato come segue:
I Livello
Personale ausiliario: operatore scolastico, lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatori/trici di bus, addetti/e alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature, addetti/e alle mense, inservienti ai servizi di supporto;
II Livello
Personale esecutivo: cuochi, autisti di bus, autisti, ausiliari asili nido, tecnici manutentori patentati, operatori per non autosufficienti, impiegati d’ordine, personale di custodia, portieri e centralinisti;
III Livello
Personale di concetto: cuochi in possesso di diploma di scuola alberghiera ovvero con più di 5 anni di servizio alle dipendenze dello stesso Ente con la medesima mansione, impiegati di concetto, lettori e simili di madrelingua in copresenza, assistenti amministrativi, assistenti doposcuola e ai servizi dell’infanzia;
IV Livello
Personale amministrativo: segretari ed economi;
Personale docente: docenti di scuola materna, compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento delle attività di sostegno degli alunni portatori di handicap, educatori di colonie e soggiorni, istruttori attività parascolastiche, personale educativo degli asili nido in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed altro personale con idoneo diploma, puericultrici, logoterapisti e fisioterapisti, personale educativo delle attività extracurriculari (educazione artistica, motoria e musicale), assistenti sociali;
V Livello
Personale direttivo in scuole con almeno 5 sezioni o operante su più plessi scolastici.
Qualora le prestazioni lavorative riguardino contemporaneamente attività inquadrate su livelli diversi ai fini retributivi e di inquadramento si fa riferimento al successivo art. 8 "mansioni promiscue".

III - Assunzione
Art. 10 - Assunzione

[…]
All’atto dell’assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti:
[…]
6. certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate;
[…]
9. libretto sanitario;
[…]

Art. 12 - Tirocinio
L’attività di tirocinio nella Scuola Materna non comporta per il tirocinante, ai fini del presente CCNL, alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Il presente articolo ha valenza esclusivamente per il tirocinante inviato dall’autorità scolastica o da altre istituzioni autorizzate e comunque a norma di legge.

Art. 14 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro fra la Scuola e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè:
- esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7 ottobre 1963;
- sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative e in tutti i casi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della L. 230/62, l’assunzione a tempo determinato con l’indicazione del nominativo del lavoratore assente, della motivazione dell’assenza e della data di presunta scadenza del rapporto.
Ferma restando la possibilità di ricorso per l’assunzione con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l’apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, 1° comma, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- per l’esecuzione di un’opera o di un servizio anche didattici, non curriculari, definiti o predeterminati nel tempo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori, in servizio nella scuola, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all’interno della stessa scuola.
Nella contrattazione decentrata di cui all’art. 5 del presente contratto, è possibile definire particolari intese che prevedono, nel rispetto dell’art. 23 della L. 56/87, assunzioni di personale a tempo determinato e per periodi ben determinati, per:
- incrementi lavorativi derivanti da attività ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- esigenza di supporto per diverse tipologie di prodotti/servizi non presenti nelle normali attività;
- punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all’adempimento del sistema informativo, all’inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di rilevazione o controllo periodico della qualità;
- assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell’organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità.
Nelle ipotesi indicate, applicative della L. 56/87, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nella Scuola con un numero minimo di 3. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulato con le RSI/RSU e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, le percentuali dei lavoratori da assumere con contratto a termine, a norma della legge n. 56/87, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze della Scuola. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente Contratto […]

Art. 16 - Apprendistato
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile, le parti convengono di stipulare contratti di apprendistato ai sensi delle normative vigenti nei casi e secondo le modalità previste dall’allegato accordo, parte integrante del presente CCNL

Art. 17 - Lavoro interinale
Gli enti gestori aderenti alla Fism, secondo quanto definito nell’art. 12 comma 2 lettera a), art. 1 comma 8 della legge n. 196/1997, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo. Si conviene che possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:
- incrementi di attività aggiuntiva amministrativa, tecnica e gestionale di natura temporanea;
- esigenze di attività aggiuntiva amministrativa, tecnica e gestionale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell’organigramma della scuola;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate ovvero sostituzioni di lavoratori assenti.
Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili ai livelli 1° e 2°.
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del primo contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.
I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza alla scuola non potranno superare la percentuale del 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con un numero minimo di una unità.
Per l’attuazione delle norme del presente articolo si fa riferimento all’accordo interconfederale del 28 maggio 1998 allegato al presente contratto.

V - Orario di lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del personale appartenente ai livelli I, II, III, V e IV limitatamente ai segretari ed economi è di 37 ore settimanali.
Per il personale appartenente al IV livello l’orario di lavoro è di 32 ore settimanali.
L’orario di cui ai commi precedenti è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all’attività relativa al funzionamento della Scuola.
Al fine di garantire l’estensione temporale del servizio, la Scuola può richiedere di svolgere fino a 35 ore settimanali e l’insegnante, nel rispetto della programmazione della Scuola, dovrà prestarle.
Tali ore verranno recuperate sentiti i lavoratori:
a) come permessi retribuiti, anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie.
Eventuali ore eccedenti le 35 e fino alle 38 ore settimanali, verranno retribuite con una maggiorazione oraria del 60% della paga base.
L’attività didattica si articola su 10 mesi dell’anno.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell’utenza laddove intervengano accordi formali tra i gestori ed il personale e/o le RSU, possono essere concordate diversificazioni dell’orario di lavoro.
Durante il periodo festivo al di fuori delle ferie ordinarie, il personale dovrà essere impegnato solamente in attività di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal Collegio dei Docenti d’intesa con la Direzione della Scuola.
Il recupero delle ore, per i corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali, avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola secondo le seguenti modalità:
a) come permessi retribuiti anche conglobati;
b) in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie;
c) mediante la corresponsione di un’indennità giornaliera di L. 10.000.

Art. 30 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
[…]
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere prefissate, secondo quanto previsto dall’art. 28.
Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario del I, II, III, IV e V livello può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 200 ore annue.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le norme sul part-time.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Direttore o Coordinatore.
[…]

Art. 31 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Le ferie potranno essere godute entro il mese di agosto dell’anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 33 - Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno, da concordare tra il dipendente e il datore di lavoro.

Art. 34 - Vitto e alloggio
La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita.

Art. 37 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e al DPR 25 novembre 1976, n. 1026 e successive norme in materia ivi compreso il DLgs n. 626/94 nonché successive integrazioni e modifiche.

VII - Regolamento di istituto e norme disciplinari
Art. 45 - Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dalla Scuola, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 46 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 47 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
[…]
f) in altro modo trasgredisca l’osservanza del presente Contratto.
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 48 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla successiva lettera B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall’articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 47 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 46, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 46.

B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Scuola grave nocumento morale o materiale o che compie, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
- danneggiamento doloso del materiale della Scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno della Scuola;
- percosse nei confronti degli alunni;
[…]

VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Contratti formazione-lavoro

Al fine di incrementare l’occupazione giovanile le parti convengono di stipulare Contratti di formazione e lavoro ai sensi delle leggi in materia.
Detti Contratti avranno scadenza coincidente con quella del CCNL vigente.

IX - Diritti sindacali
Art. 59 - Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali di scuola aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL così composte:
- nelle scuole fino a 15 dipendenti: 1 RSA per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di 3;
- nelle scuole con oltre 15 dipendente: 1 RSA per ogni O.S. con un massimo complessivo fra tutte le OO.SS. di 3; soltanto due membri nel caso di una sola O.S. presente nella scuola.
Tuttavia nelle scuole con un numero di dipendenti non superiore a 5 la rappresentanza sindacale è affidata, ad iniziativa dei lavoratori, ad un unico delegato aziendale il cui nome verrà comunicato dalla direzione della scuola e alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
[…]

Art. 60 - Assemblea
I dipendenti delle Scuole potranno riunirsi all’interno delle Scuole di appartenenza in locali idonei indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa. Il personale potrà riunirsi, in orario di servizio, per un massimo di 10 ore nell’anno scolastico. […]

Art. 62 - Affissioni
Le RR.SS.AA. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori, indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 64 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano le parti del presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli Enti gestori ed i singoli Istituti Religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli Enti e gli Istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.

Art. 65 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15 luglio 1966 n. 604, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11 maggio 1990, n. 108, nella legge 29 dicembre 1990, n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro in quanto applicabili.

Art. 66 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 e seguenti CPC, così come modificati ed integrati dal DLgs n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione provinciale del lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti.

Nota a verbale congiunta
A - Stage
Lo stage è regolato dalla L. 236/93 e dalla L. 196/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il Gestore riterrà di assumere la necessaria intesa con l’Agenzia del lavoro regionale o altri soggetti a cui spetta l’avviamento al lavoro.

B - Volontariato
Gli Enti Gestori aderenti alla Fism firmataria del presente contratto, che, non perseguono fini di lucro, possono utilizzare personale volontario in coerenza con quanto previsto dalla L. 266/91, per attività occasionali e saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.

Allegati
Allegato 1 - Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria sull’apprendistato
L’anno 1999, il giorno 19 gennaio, presso la sede nazionale Cisl Scuola, Via Bargoni, 8 tra la Fism e la Cgil Scuola, la Cisl Scuola, la Uil Scuola e lo Snals-Confsal, si è sottoscritto il presente accordo sulla regolamentazione dell’apprendistato nel settore della scuola materna non statale.
Le parti in considerazione di quanto alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, al relativo regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 16, all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e al decreto Ministero del lavoro dell’8 aprile 1998, stabiliscono quanto segue.

Parte prima - Caratteristiche del contratto di apprendistato
1) Assunzione

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 e 5b del Reg. CEE n. 2081/1993; qualora l’apprendista sia portatore di handicap, tali limiti di età sono elevati di due anni.

2) Qualifiche e mansioni
Gli istituti di istruzione aderenti alla Fism possono assumere giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Livello I
- tutte le qualifiche.
Livello II
- cuoco;
- ausiliaria asili nido;
- impiegati d’ordine;
- personale di custodia;
- portieri e centralinisti;
- assistente ai non autosufficienti.
Livello III
- impiegato di concetto;
- assistenti amministrativi, assistenti doposcuola e ai servizi all’infanzia.
Livello IV
- segretari ed economi;
- educatori di colonie e soggiorni;
- istitutori di attività parascolastiche.

3) Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le scuole materne che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1, dell’art. 4, del decreto ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
L’attività di tutoring e considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui il tutoring è inquadrato nel IV livello ha diritto ad un’indennità di lire 40.000 mensili.

4) Durata del rapporto di apprendistato
Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata:
1) 12 mesi per ausiliari asili nido, impiegati d’ordine, personale di custodia, portieri e centralinisti;
2) 24 mesi per assistenti ai non autosufficienti, assistenti al doposcuola e ai servizi all’infanzia;
3) 36 mesi per cuochi, impiegati di concetto, assistenti amministrativi, segretari ed economi, educatori in colonie e soggiorni, istruttori di attività parascolastiche.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata dell’apprendistato di cui ai punti 2) e 3) è ridotta a 18 mesi.

5) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro al termine del contratto di apprendistato trasforma il rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato, attribuendo al lavoratore dipendente la qualifica e la retribuzione del livello acquisito.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire le capacità per qualificarsi.
La scuola ha l’obbligo di concedere all’apprendista permessi retribuiti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami.

Parte seconda - La formazione dell’apprendista
2.1. Contenuti e modalità della formazione

Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione esterna all’azienda in applicazione del decreto del Ministero del lavoro così come previsto dal DM 8 aprile 1998 e dalla Circ. del 16 luglio 1998, n. 93.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dal decreto del Ministero del lavoro dell’8 aprile 1998 di applicazione delle norme di cui all’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Entro 3 mesi dalla firma del CCNL 1998/2001, le parti definiranno con idonee intese i contenuti specifici, la durata dei moduli e le modalità di svolgimento dell’attività formativa esterna all’azienda, secondo le previsioni del citato decreto ministeriale e la percentuale di personale da avviare.

2.2. Durata della formazione esterna
La formazione esterna all’azienda, pari a 130 ore annue, dovrà essere svolta in strutture formative accreditate ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.

Parte terza - Trattamento economico
3.1. Trattamento economico
L’apprendista ha diritto, per l’intera durata dell’apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all’azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio […]

Allegato 2 - Accordo sindacale per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro Legge n. 863/1984
Premesso che ai sensi di legge gli istituti aderenti alla Fism intendono procedere alla formazione di giovani lavoratori relativamente alle qualifiche di cui ai livelli II, III, IV del vigente CCNL 1994/1997 per le scuole materne.
Le Organizzazioni stipulanti convengono sull’opportunità di realizzare contratti di formazione e lavoro come risultato di intese sindacali, nonché, a fissare uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione di esso.
1) Il progetto interessa giovani di ambo i sessi, di età compresa tra i 16 e i 32 anni forniti dei seguenti titoli minimi di studio:
- livello II e III: diploma di scuola media;
- livello IV: diploma di scuola media superiore.
Sono esclusi coloro che hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con l’istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge n. 230/1962.
2) Il contratto di formazione da stipularsi avrà durata massima di 24 mesi, al termine del quale il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato.
3) Al personale docente, il livello di inquadramento iniziale e finale sarà del IV livello. Per tutte le altre figure il livello iniziale sarà inferiore di uno a quello finale.
4) Il responsabile dell’attività formativa è il Direttore dell’istituto, salvo altra indicazione da riportare sul contratto di assunzione.
5) Potranno essere stipulati C.f.l. con un minimo di 1 fino ad un numero massimo pari al 30% del personale in servizio assunto a tempo indeterminato.
6) Ai lavoratori assunti con C.f.l. si applicano le norme e le discipline contrattuali vigenti; il livello di inquadramento iniziale e finale è lo stesso.
Ai giovani verrà impartito un insegnamento teorico complementare conformemente all’allegato progetto di formazione:
a) livello II e III: non inferiore a 2 ore settimanali presso l’istituto o con la frequenza di corsi di formazione professionale organizzati dalla Fism a livello locale.
L’istruzione teorico-pratica verrà impartita tenendo presente l’intera attività svolta nell’istituto, relativamente all’inquadramento, con messa a disposizione del materiale su cui operare. Nello svolgimento pratico di attività formativa il giovane sarà affiancato da personale qualificato;
b) livello IV: corsi di 10 lezioni per complessive 30 ore per ogni anno formativo a contenuto didattico professionale organizzati in orari scolastici anche fuori sede in periodi non coincidenti con le ferie ordinarie e le festività.
7) I C.f.l. potranno essere stipulati da quegli istituti che nei 24 mesi precedenti non abbiano proceduto al licenziamento per riduzione di personale di stessa qualifica del giovane che si intende assumere. Non potranno licenziare per riduzione di personale altri lavoratori con stessa qualifica durante la vigenza del C.f.l.
È fatta, in ogni caso, salva la possibilità della scuola di richiedere l’assunzione di altro personale ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 863/1984 alla Commissione regionale per l’impiego competente, previa obbligatoria comunicazione alle OO.SS. territoriali competenti.