Tipologia: CCNL
Data firma: 29 luglio 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Anaste e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Servizi assistenziali, Anaste

Sommario:

Verbale di accordo
Verbale di accordo preliminare
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
Art. 8 - Appalti - Cambi di gestione
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali

Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 13 - Assemblee
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Trattenute associative
Art. 16 - Licenziamento e trasferimento
Art. 17 - Affissioni sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 18 - Assunzione
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Assunzione a tempo determinato
Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 22 - Lavoro a tempo parziale
Art. 23 - Lavoro temporaneo
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Termini di preavviso
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 26 - Comportamento in servizio
Art. 27 - Ritardi ed assenze
Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
• Indicazione dei provvedimenti disciplinari

• Procedura per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari
• Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 29 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei rapporti di lavoro con l’utenza
Art. 30 - Assistenza legale
Art. 31 - Ritiro della patente
Art. 32 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione
Art. 33 - Declaratorie dei livelli di inquadramento del personale
Art. 34 - Inquadramento del personale
Art. 35 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 36 - Orario di lavoro
Art. 37 - Riposo settimanale
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 38 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 39 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 40 - Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 41 - Gravidanza e puerperio
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Permessi per lutto di famiglia
Art. 44 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 45 - Permessi e recuperi
Art. 46 - Donazione sangue
Art. 47 - Aspettativa non retribuita
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 48 - Diritto allo studio
Art. 49 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 50 - Trattamento economico di malattia
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 52 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 53 - Divise e indumenti di servizio
Titolo XII Retribuzione
Art. 54 - Elementi della retribuzione
Art. 55 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 56 - Corresponsione della retribuzione
Art. 57 - Scatti di anzianità
Art. 58 - Mansioni del lavoratore
Art. 59 - Mansioni promiscue
Art. 60 - Passaggio di livello
Art. 61 - Tredicesima mensilità
Art. 62 - Quattordicesima mensilità
Art. 63 - Trattamento di famiglia
Art. 64 - Trattamento di fine rapporto
Art. 65 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo
Art. 66 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 67 - Uso della mensa e dell’alloggio
Art. 68 - Servizio di reperibilità
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Art. 69 - Trattamento di missione
Art. 70 - Attività di soggiorno
Art. 71 - Trasferimenti di residenza
Art. 72 - Condizioni di trasferibilità
Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 73 - Commissione paritetica nazionale e provinciale
Norma programmatica
Allegati
Allegato 1 - Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle Istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL
Allegato 2 - Verbale di accordo per l’applicazione del DL 626/94

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle associazioni, istituzioni ed iniziative organizzate operanti nel campo educativo, sociale e assistenziale (Anaste)

In data 29 luglio 1999 tra l’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (Anaste), e la Funzione Pubblica - Cgil (Fp-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Cisl (Fisascat-Cisl), l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uil (Uiltucs-Uil), quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per i dipendenti da Istituzioni e Servizio Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi. Detta indicazione, condivisa ed accettata da tutte le Parti, fa parte integrante e costituisce clausola interpretativa autentica di tutto il presente CCNL

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed i dipendenti di Associazioni ed Iniziative organizzate, operanti nel campo socio-sanitario-assistenziale-educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all’Anaste, ivi comprese le ex Ipab depubblicizzate.
Per Associazioni ed Iniziative organizzate si intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali:
- Privati, ex Ipab depubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Cooperative.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati;
- servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.).
Le Parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo per le realtà aderenti all’Anaste e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l’esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle Istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le Parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per farne parte integrante, che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti

Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative, anche volte alla Pubblica Amministrazione, finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore, nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell’applicazione del presente CCNL e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
c) Livello di Istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle RSU e alle OO.SS., ove richiesto, un’informazione riguardante il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant' altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le Parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
a) nazionale;
b) territoriale o di Istituzione.
Sono titolari della contrattazione a livello territoriale o di Istituzione le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL od in loro assenza le RSA congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Istituzione quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative territoriali o di Istituzione.
[…]

Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L'Ente Bilaterale Nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall’Anaste e 3 (tre) designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali. Entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL le Parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l’Ente Bilaterale Nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant' altro necessario. In ogni regione i corrispondenti livelli delle Parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.

Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap, si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie

Sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette sulla base dell’apposito regolamento assunto dalle organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall’Anaste in data 6 aprile 1995.
Alle RSU, per l’espletamento dei loro compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all’art. 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Fino a quando non verranno elette le RSU le stesse funzioni saranno svolte dalle RSA congiuntamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL

Art. 13 - Assemblee
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo alla medesima Istituzione nell’ambito comunale, provinciale, regionale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L' Istituzione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle RSU di cui all’art. 12 del presente CCNL o in loro assenza dalle RSA e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL […]
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 17 - Affissioni sindacali
È consentito ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma delle Segretarie e dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’Istituzione.

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 18 - Assunzione

[…]
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e dalla legge 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e/o integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell’Istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto:
[…]
g) certificato di idoneità fisica secondo le disposizioni di legge vigenti;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell’Istituzione verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
[…]

Art. 20 - Assunzione a tempo determinato
In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione (art. 1) del presente CCNL, ai sensi dell’art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, all’art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita, in relazione a particolari esigenze ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n. 1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983 n. 79 e successive integrazioni e/o modificazioni;
b) attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione;
c) sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
d) sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
e) sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente.
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al punto d) rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 25%. Percentuali superiori possono essere definite nell’ambito della contrattazione decentrata.
[…]

Art. 21 - Contratto di formazione e lavoro
Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della legge 19 dicembre 1984 n. 863, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, della legge 19 luglio 1994 n. 451, dell’art. 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Le Parti, verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive, intendono razionalizzare, con il presente accordo, la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitano l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le Parti, in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
a) acquisizione di professionalità:
1. intermedia;
2. elevata;
b) inserimento professionale mediante esperienze lavorative che consentano un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo aziendale.
Le Parti individuano quali professionalità intermedie quelle collocate nei livelli 5°, 6°, 7° e quali professionalità elevate quelle collocate nei livelli 8°, 9°, 10°.
Si possono assumere con contratto di formazione e lavoro soggetti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di tipo a) ed i 12 mesi per i contratti di tipo b). Il Contratto di formazione e lavoro può prevedere un livello di ingresso inferiore a quello di destinazione.
I contratti di tipo a) punto 1. dovranno prevedere almeno 80 ore di formazione, i contratti di tipo a) punto 2. dovranno prevedere almeno 130 ore di formazione. Per quanto concerne i contratti di tipo b) la formazione è da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Qualora i progetti di cui sopra prevedano ore di formazione aggiuntive le stesse verranno retribuite nella misura del 50%.
Le Parti convengono di escludere dai contratti di formazione e lavoro le professionalità per il cui espletamento è prevista l’obbligatorietà della iscrizione ad albi, ordini o collegi professionali o il possesso di titoli abilitanti alla professione e le professionalità elementari. Le assunzioni programmate nei progetti per i quali sia stata espletata con esito favorevole la procedura di verifica della conformità presso l’Uplmo dovranno essere di norma effettuate entro 6 mesi dalla notifica della sussistenza delle condizioni per la richiesta di nullaosta. Nel caso di rapporti di formazione e lavoro che siano stati risolti nel corso e al termine del periodo di prova, ovvero prima della scadenza, a iniziativa della lavoratrice o del lavoratore o per fatto a lei o a lui imputabile, è consentita la stipulazione di contratti di formazione e lavoro in sostituzione di quelli per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto. Alle lavoratrici ed ai lavoratori assunte/i con contratto di formazione e lavoro verranno applicate le normative del presente CCNL
[…]
I contratti di formazione lavoro devono essere notificati dalla parte datoriale, all’atto dell’accensione, all’Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Al termine del rapporto la parte datoriale è tenuta, relativamente ai contratti di tipo a) punto 1. e a) punto 2., a trasmettere alla sezione circoscrizionale per l’impiego competente per il territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dalle lavoratrici e dai lavoratori. Per i contratti di tipo b), alla scadenza, la parte datoriale rilascia un attestato sull’esperienza svolta.

Art. 23 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997 n. 196, oltre che nei casi previsti dal 2° comma dell’art. 1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie:
- per particolari punte di attività;
- per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
- per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale.
Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle Parti non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa è consentita la stipula dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 4° comma, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo, sono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all’art. 21 del presente CCNL
Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto b) dell’art. 5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito.
L'Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione.
Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i.

Art. 24 - Apprendistato
Le assunzioni di personale con contratto di apprendistato avverranno secondo le norme di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196.
Possono essere assunte/i come apprendiste/i le giovani e i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 anni, ovvero ai 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dalla legge sulla tutela del lavoro delle fanciulle e dei fanciulli, delle adolescenti e degli adolescenti.
Qualora l’apprendista sia portatrice o portatore di handicap i limiti di età sono elevati di due anni; le assunzioni di portatrici o di portatori di handicap sono computate nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Il rapporto di apprendistato si estingue, trasformandosi in rapporto di lavoro indeterminato, alla scadenza del termine di 18 mesi per le qualifiche comprese nei livelli 1, 2, 3, 4 e di 24 mesi nei livelli 5 e 6.
Alle apprendiste ed agli apprendisti sono garantiti, senza operare ritenuta alcuna sulla retribuzione, i periodi occorrenti per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento formativo normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue o a 3 ore settimanali per le apprendiste e gli apprendisti in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere.
Al termine del periodo di apprendistato dovrà essere rilasciata alle interessate e agli interessati idonea certificazione della avvenuta formazione.
[…]
Nota
Le Parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro e di quanto definito al riguardo con il presente titolo, convengono di reicontrarsi, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di determinare, relativamente al rapporto "libero professionale" ed a quello di "collaborazione coordinata e continuativa", nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.
Le Parti convengono altresì di promuovere su tale tema un confronto allargato ai diversi soggetti interessati.

Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 26 - Comportamento in servizio

La lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, deve impostare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell’utenza, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione dell’Istituzione ed alle regole dello stesso, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. Il Regolamento interno predisposto dall’Istituzione, ove esista, deve essere portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti all’atto dell’assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 28 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari

In conformità all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 le mancanze della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell’Istituzione:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore della retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
e) licenziamento.

Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
a) Rimprovero verbale
Nel caso di infrazioni di lieve entità alla lavoratrice e al lavoratore potrà essere applicato il richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto
È un provvedimento di carattere preliminare e viene applicato per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se ulteriormente recidiva/o, incorre in più gravi provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore ad un giorno.
c) Multa
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’Istituzione, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
- irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[…]
Eccezione fatta per il punto 5 la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all’Istituzione di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Istituzione, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
- presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti;
- abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di licenziamento;
- insubordinazione verso i superiori;
[…]
- assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
- rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
[…]
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
[…]
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
[…]
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
[…]
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
[…]
L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione
Art. 35 - Passaggio ad altra mansione per inidoneità fisica

Le Amministrazioni, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta, dalle strutture preposte e secondo le norme vigenti, l’inidoneità fisica in via permanente all’espletamento delle mansioni inerenti alla propria qualifica fatta salva la inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del loro potere organizzativo, ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, dietro sua richiesta, in mansioni diverse da quelle solitamente svolte.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 36 - Orario di lavoro

L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l’orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore.
L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al 1o comma.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. [...]
[…]

Art. 37 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 66.
Qualora il giorno di riposo sia successivo a quello in cui si è prestato servizio notturno il lavoro ordinario non potrà essere ripreso prima di 48 ore dal termine dell’ultimo turno di servizio prestato.

Titolo VIII Festività e ferie
Art. 39 - Ferie

[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il periodo di ferie.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 41 - Gravidanza e puerperio

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
L' Istituzione deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui al precedente comma, ha la durata di un’ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall’Istituzione.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 45 - Permessi e recuperi
A richiesta, la lavoratrice o il lavoratore potrà ottenere in qualunque periodo dell’anno, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve durata recuperabili, in accordo con l’Istituzione, con altrettante ore di lavoro.

Art. 46 - Donazione sangue
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 49 - Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale

Le Parti convengono sulla necessità di predisporre condizioni tali da favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ai corsi di qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale necessari ad una sempre migliore qualificazione delle prestazioni richieste dall’organizzazione del servizio.
A tale scopo le lavoratrici ed i lavoratori, nella misura annua del 10% del personale in servizio nelle Istituzioni o singole Unità operative, potranno usufruire di permessi retribuiti individuali sino ad un massimo di 120 ore annue non cumulabili.
Nelle Istituzioni o Unità operative che occupano fino a 50 dipendenti il diritto è comunque riconosciuto, ad un massimo di 2 (due) lavoratrici/ori non contemporaneamente, nel corso dell’anno.
In ogni Unità operativa e nell’ambito di questa, per ogni singolo settore o reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
La lavoratrice o il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso al quale intende partecipare, che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, di un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine la lavoratrice o il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’Istituzione nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati superasse il limite del 10% le Parti si incontreranno a livello locale per definire i criteri di priorità per l’accesso ai corsi.
Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno fornire all’Istituzione un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Qualora la dipendente o il dipendente dia le dimissioni prima di due anni dal conseguimento della qualifica, le ore di permesso retribuito concesse a tal fine saranno trattenute dalle somme erogate con l’ultima retribuzione.
Le Parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di sollecitare agli organismi istituzionali competenti la predisposizione di adeguati processi formativi con modalità che facilitino l’effettiva frequenza.

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali

[…]
L' infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto, affinché l’Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]

Art. 52 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l’applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni, si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l’Anaste in data 12 ottobre 1995 ed allegato al presente contratto.

Art. 53 - Divise e indumenti di servizio
Le divise ed i particolari indumenti, che devono essere obbligatoriamente indossati dal personale durante lo svolgimento del servizio, sono a totale carico del datore di lavoro.
Il lavaggio di dette divise o indumenti è a carico del datore di lavoro.
Le divise ed i particolari indumenti devono essere usati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro, secondo le leggi vigenti. Detta materia potrà essere oggetto di trattativa a livello di Istituzione.

Titolo XII Retribuzione
Art. 65 - Lavoro straordinario diurno, notturno, festivo

Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all’anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato.
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
[…]
Il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo potrà anche essere retribuito, in accordo con la dipendente o il dipendente, con riposo sostitutivo, salvo la corresponsione della sola maggiorazione prevista dal contratto di cui all’articolo successivo.

Art. 68 - Servizio di reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità delle lavoratrici e dei lavoratori.
La determinazione di detti servizi e del trattamento economico del periodo di reperibilità è materia demandata alla contrattazione territoriale o di Istituzione in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi sottoscritti ai sensi dell’ex art. 56 del CCNL 2 agosto 1995.

Titolo XIV Procedure per l'esame delle controversie
Art. 73 - Commissione paritetica nazionale e provinciale

È istituita in Roma presso l’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (Anaste) la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le associazioni stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le Parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le Parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
I corrispondenti livelli delle Parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche provinciali aventi il compito di:
a) definire l’applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento al protocollo allegato al presente accordo;
b) con riferimento alla legge 11 maggio 1990 n. 108 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all’interpretazione degli articolati contrattuali.