Tribunale di Trieste, Sez. Pen., 07 giugno 2011 - Appalto e mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI TRIESTE

 

Il Giudice dott. Marco Casavecchia alla pubblica udienza del 30.05.11, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel procedimento a carico di:

 

Kr.Ur., nato a Ostrozub (JU) il (...), domiciliato a Trieste in via (...), con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. An.Fl. del Foro di Trieste.

 

Libero - contumace

 

IMPUTATO

 

per il reato di cui agli artt.:

 

157 co. 1 lett. B) in rif. art. 90 co. 9 a) D.Lgs. 81/08 perchè, in qualità di datore di lavoro in qualità di legale rappresentante della ditta Ed. di Ur.Kr., ometteva di verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta Za.Dr. cui affidava i lavori di demolizione e ristrutturazione dell'appartamento di via (...).

 

In Trieste, il (...).

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

 

Pubblico Ministero: pena di Euro 1500 di ammenda, considerate le attenuanti generiche.

 

Difesa: assoluzione perchè il fatto non sussiste; in subordine: minimo della pena con benefici di legge ove concedibili.

 

FattoDiritto

 

Con decreto del Procuratore della Repubblica in sede, l'imputato era citato a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato indicato in epigrafe.

 

Il procedimento, celebrato in contumacia dell'imputato, veniva istruito attraverso l'acquisizione di documenti e l'assunzione di testimoni, diversi citati, ex articolo 507 c.p.p., ritenuta la loro deposizione assolutamente necessaria ai fini della decisione.

 

Nell'odierna udienza, escusso l'ultimo testimone, e fatte le letture consentite, le parti hanno discusso concludendo come s'è sopra riportato.

 

L'agente operante Mi., ha rappresentato di aver riscontrato in occasione del sopralluogo presso il cantiere descritto in imputazione, l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'impresa di Za.Dr.. La ditta, con due lavoratori, operava su incarico di subappalto concessogli dalla ditta individuale dell'imputato, che era invece la formale ditta incaricata di eseguire i lavori.

 

Gli operanti hanno riscontrato che la ditta Za. impegnata nella ristrutturazione era sprovvista della necessaria documentazione e, in particolare, del c.d. Durc - certificato di idoneità tecnico professionale. Certificazione, che, come appurato tramite accertamenti presso l'INAIL-, non poteva essere rilasciata alla ditta Za., in quanto non in regola con i pagamenti delle contribuzioni.

 

Immediatamente dopo, l'imputato risultante colui che formalmente aveva ricevuto l'incarico (come evincibile dalla D.I.A.) e, quindi, subappaltato i lavori, aveva rilasciato agli ispettori una dichiarazione nella quale rappresentava di non volersi ulteriormente avvalere della ditta Za..

 

E stato quindi sentito il signor En.An., all'epoca, formalmente proprietario dell'immobile. Questi ha riferito che si trattava di lavori di ristrutturazione del suo magazzino di cui risultava ancora proprietario ma, che, in sostanza era stato - di fatto - già alienato a tale Fr.Mi.

 

Questi, con una dichiarazione rilasciata al venditore, si era impegnato a ristrutturare il locale nonché a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione dei contratti d'opera e appalto e ciò prima della formalizzazione dell'acquisto. Formalmente, infatti, il contratto di vendita si è perfezionato nel gennaio del 2009.

 

Il Mi., anch'egli sentito ex articolo 507 c.p.p. ha precisato di aver sottoscritto il preliminare nel 2008 e di essersi effettivamente occupato della ristrutturazione dei locali, affidando detti lavori alla ditta Dr.Za. L'accordo avvenne proprio con il titolare.

 

Il testimone ha riferito di aver solo successivamente saputo che lo Za., non essendo in regola con la necessaria documentazione e, in particolare con la documentazione relativa al Du., aveva in sostanza subappaltato i lavori, almeno formalmente, ad un prestanome, nella persona dell'odierno imputato, il quale aveva un'impresa di lavori edili in regola con le certificazioni amministrative.

 

Il testimone ha riferito di aver parlato una volta con l'imputato che si sarebbe recato presso il cantiere in una sola occasione. L'imputato gli avrebbe riferito di essere un semplice prestanome dello Za.

 

E stato quindi ascoltato l'ingegnere Da.No., il quale, ha curato le questioni amministrative relative alla DIA. Il testimone ha riferito di aver curato il progetto e la predisposizione della denuncia di inizio attività, nell'interesse del signor Mi. Il teste ha riferito di aver fatto presente alla committenza che l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto depositare il Dure, e proprio sulla scorta di tale rilievo, in considerazione della mancanza della relativa documentazione amministrativa da parte dello Za., si era dato formalmente l'incarico dei lavori all'odierno imputato.

 

Il testimone ha precisato che la denuncia di inizio di attività è stata eseguita dall'An., e così anche l'originario contratto di appalto si era concluso tra l'An. e Za., tuttavia, i lavori sono stati concretamente commissionati e seguiti dal nuovo acquirente, il Mi.

 

Il testimone ha riferito al tribunale di non aver mai avuto né l'incarico nella direzione dei lavori. Ha concluso riferendo di essersi recato in cantiere poche volte durante l'esecuzione di lavori e di aver intuito come l'incarico all'odierno prevenuto fosse stato conferito in modo fittizio.

 

Dalle emergenze istruttorie documentali e testimoniali è consentito evincere la responsabilità per il reato contestato dell'imputato, anche se in concorso con altri soggetti.

 

La ricostruzione dei fatti operata in sede dibattimentale consente di ritenere provato come l'imputato si sia prestato a ricoprire formalmente l'incarico affidatogli in appalto, e ciò al fine di risolvere i problemi all'impresa dello Za., il quale non era in regola con i documenti amministrativi e, in particolare il certificato di idoneità tecnico professionale. Deve altresì ritenersi accertato come i lavori siano stati posti in essere esclusivamente da quest'ultima ditta e come, di conseguenza, l'imputato, nell'assumere la veste di committente, fosse pienamente consapevole di essersi interposto solo fittiziamente nell'appalto.

 

Il risultato è evidentemente quello di una ditta che ha effettuato delle lavorazioni in assenza di certificazione attestante l'idoneità tecnico professionale e di un committente che, grazie all'interposizione fittizia dell'imputato, non ha verificato l'idoneità dell'impresa esecutrice. Da ciò consegue la configurabilità del reato oggetto di contestazione.

 

Anche l'imputato, in qualità di committente (pur fittizio) deve rispondere di tale reato ma insieme a lui dovranno, altresì, rispondere, presumibilmente, anche lo Za., colui che aveva l'originario incarico e ha effettuato le lavorazioni, e colui che a quest'ultimo ha effettivamente commissionato i lavori, il Mi. (ove naturalmente venga confermato che fosse a conoscenza dell'interposizione fittizia, elemento, questo, che sembra alquanto verosimile, almeno da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, ad onta di quanto dichiarato dall'interessato).

 

Alla luce delle considerazioni svolte, il fatto così come ricostruito, integra in tutti i suoi estremi, tanto oggettivi quanto soggettivi, la contravvenzione prevista dall'art. 157 l.b., con riferimento all'articolo 90, comma 9 lettera -a.

 

Sussistono i presupposti per applicare la circostanza attenuante di cui all'articolo 303 del richiamato decreto, essendosi i lavori interrotti immediatamente dopo l'accertamento, nonché i presupposti per configurare la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche al fine di meglio adattare la pena al caso concreto.

 

Tenuto conto, quindi, della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo, del grado della colpa e della personalità del reo, pena equa appare - alla luce dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. - quella di Euro 800 di ammenda (p.b.: Euro 1800 di ammenda diminuita ad Euro 1200 e quindi ad Euro 800 di ammenda per le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'articolo 303 decreto legislativo 81-08.

 

Alla luce del riscontro in merito alla natura e all'entità delle due precedenti condanne a carico del prevenuto, sussistono i presupposti per concedergli i benefici della sospensione condizionale della pena, sulla base di una prognosi a lui favorevole che induce a ritenere che lo stesso si asterrà dal porre in essere ulteriori reati.

 

Di diritto conseguono altresì la condanna al pagamento delle spese processuali (artt. 535 c.p.p.).

 

Sulla scorta di quanto esposto dovranno trasmettersi gli atti al pubblico ministero in sede al fine di valutare la posizione e l'eventuale responsabilità penale dei Signori Fr.Mi. e Dr.Za.

 

P.Q.M.

 

 

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

 

dichiara

 

Kr.Ur. responsabile del reato ascrittogli, ex art. 110 c.p., così qualificato il fatto e, riconosciuta la sussistenza della circostanza di cui all'art. 303 D.Lgs. 81/1980 e delle circostanze attenuanti generiche, lo

 

condanna

 

alla pena di Euro 800 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

 

accorda

 

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena

 

dispone

 

la trasmissione degli atti al p.m. in Sede con riferimento alla posizione dei Sigg. Fr.Mi. e Dr.Za.