Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 luglio 2011, n. 14709 - Rendita per inabilità permanente: rettifica o revisione


 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

PI. NA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMOS ANDREONI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 587/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/07/2009, r.g.n. 361/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito l'Avvocato RAFFAELA FABBI per delega LUIGI LA PECCERELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 18/11/08 - 6/7/09 la Corte d'Appello di Venezia rigettò l'appello proposto da Pi. Na. avverso la sentenza del 12/1/05, con la quale il giudice del lavoro del Tribunale del capoluogo Veneto gli aveva respinto la domanda diretta al ripristino della rendita per invalidità permanente a seguito di revoca decorrente dal 13/7/95, dopo aver rilevato che nella fattispecie non si versava nella ipotesi della revisione, in ordine alla quale l'assicurato aveva eccepito il superamento dei termini per disporla, bensì in quella di semplice rettifica per errore, sempre esercitabile dall'Inail Legge n. 88 del 1985, ex articolo 55, comma 5, una volta che era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale (C. Cost. n. 191/05) del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, commi 5, 6 e 7, che consentiva l'impugnazione dei provvedimenti di rettifica emanabili senza limiti di tempo. Inoltre, evidenziato che l'errore che aveva dato luogo alla rettifica era dipeso dal successivo accertamento della insussistenza della patologia posta a base della prestazione fino ad allora erogata, il giudice d'appello spiegò che nemmeno era applicabile il disposto della Legge n. 168 del 2005, articolo 14 viciesquater che aveva fatto salve le posizioni di coloro che avevano chiesto ed ottenuto il riesame del provvedimento ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, dichiarato incostituzionale, atteso che nella fattispecie l'appellante non aveva ottenuto il provvedimento richiesto prima della emanazione della sentenza n. 191/05 della Corte Costituzionale.

 

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Pi., il quale affida l'impugnazione ad un unico articolato motivo di censura.

Resiste con controricorso l'Inail.

Diritto



Con un unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 137 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 9, articoli 112 e 434 c.p.c., nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

In particolare il Pi. evidenzia che fin dal ricorso introduttivo aveva invocato l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 137 e che il contraddittorio con l'Inail si era instaurato esclusivamente sulla questione del superamento del termine di quindici anni previsto da tale norma come limite temporale entro il quale la rendita poteva essere soggetta a revisione, mentre solo in subordine era stata sollevata la questione dell'applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9; invece, la Corte d'appello di Venezia aveva fondato la decisione impugnata sul Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, omettendo di pronunziarsi sul motivo d'appello principale, ossia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 137. In pratica, il giudice d'appello avrebbe dovuto tener conto dell'eccezione in base alla quale era stato dedotto che l'Inail non avrebbe potuto procedere alla revisione, essendo ampiamente trascorso il termine di legge per poterla eseguire, invero, la rendita era stata costituita in data 26/3/79, con decorrenza dal 17/5/78, mentre la visita di revisione si era conclusa il 5/7/95, esattamente sedici anni e quattro mesi dalla costituzione della rendita e diciassette anni e due mesi dalla sua decorrenza. Aggiunge il ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe potuto modificare il tema del contraddittorio, affermando che si era trattato di revoca per errore e non di revisione per miglioramento, basandosi solo ex post e d'ufficio sugli esiti della consulenza medico-legale, in quanto procedendo in tal modo aveva finito per superare la stessa posizione processuale delineata dalle parti in aperta violazione del disposto delle norme di cui agli articoli 414-416- 112 c.p.c. Il ricorso è infondato.

Anzitutto, non è ravvisabile, nella fattispecie, la sussistenza della denunziata ipotesi di omessa pronunzia in merito alla dedotta questione dell'applicabilità del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 137: invero, nella sentenza impugnata, pur dandosi atto del richiamo operato dal primo giudice a quest'ultima norma e pur tenendosi presenti le contestazioni mosse dell'appellante al superamento dei termini dalla stessa previsti, è condivisa la tesi del medesimo giudicante sulla ricorrenza, nella fattispecie, della ipotesi della rettifica in luogo della diversa ipotesi della revisione prospettata infondatamente dall'assistito, stante l'accertata insussistenza della patologia posta a base della prestazione, con la conseguenza che non poteva esservi per l'istituto assicuratore alcun limite temporale nel procedere d'ufficio alla rettifica in base alla norma, "ratione temporis" applicabile, di cui alla Legge n. 88 del 1989, articolo 55, comma 5.

Quanto al rilievo per il quale il giudice d'appello non avrebbe potuto modificare i termini del contraddittorio attraverso la qualificazione del fatto come ipotesi di rettifica, anzichè di revisione, si osserva che lo stesso è infondato per le seguenti ragioni: anzitutto, come è dato leggere nella parte narrativa della sentenza oggi impugnata, lo stesso ente assicuratore aveva dedotto in appello che il caso doveva essere trattato come ipotesi di rettifica e non di revisione; inoltre, il consulente d'ufficio di primo grado aveva confermato il giudizio espresso dall'Inail in sede amministrativa in merito all'insussistenza della patologia che aveva determinato l'iniziale erogazione della prestazione, circostanza, quest'ultima, che giustificava la ricorrenza dei presupposti per la rettifica, al punto che il responso peritale fu condiviso anche dal primo giudice; in ogni caso, va escluso in radice che potessero configurarsi limiti particolari all'accertamento del diritto al trattamento previdenziale, atteso che l'ordinamento consente l'attribuzione dei soli trattamenti effettivamente dovuti per legge, dovendosi riconoscere agli atti dell'Istituto di previdenza una valenza meramente ricognitiva a fronte dell'onere incombente sul beneficiario di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della prestazione invocata.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 16587 del 15/07/2010) che "in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, la possibilità per l'ente previdenziale di articolare le proprie deduzioni in sede giudiziale ai sensi della Legge n. 88 del 1989, articolo 55, comma 5, (che consente la rettifica dell'errore in ogni tempo ed è applicabile "ratione temporis" per effetto della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che ha escluso l'applicazione retroattiva del termine decadenziale introdotto con il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, commi, 5, 6 e 7) allegando un errore iniziale sulla diagnosi posta a fondamento del provvedimento di attribuzione della rendita ovvero, in alternativa, sulla verifica di miglioramenti successivi dell'attitudine al lavoro, non limita l'accertamento giudiziale il cui oggetto è incentrato sull'esistenza del diritto al trattamento previdenziale, con onere della prova a carico del beneficiario, atteso che l'ordinamento consente l'attribuzione dei soli trattamenti effettivamente dovuti per legge, dovendosi riconoscere agli atti dell'Istituto di previdenza una valenza meramente ricognitiva." Tale precedente si inserisce, tra l'altro, nel solco di una precedente pronunzia di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 6166 del 19/6/1999) che aveva avuto modo di statuire quanto segue: "Poichè il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, quando si realizzano le condizioni previste, gli atti dell'istituto assicuratore che riconoscono e soddisfano tale diritto hanno natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione - rispetto ai quali, pertanto, non è configurabile un potere di autotutela (decisoria) che si estrinsechi in annullamento o revoca di essi. Tanto più che, essendo l'istituto assicuratore un soggetto pubblico e trattandosi di materia indisponibile, la volontà dello stesso di obbligarsi non può desumersi per implicito da fatti o atti più o meno indicativi di una aspirazione o inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge. Ne consegue che alla Legge n. 88 del 1989, articolo 55, nella parte in cui contempla la possibilità di porre riparo in qualunque momento agli errori di qualsiasi natura commessi nell'erogazione delle prestazioni, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva di dati normativi già presenti nell'ordinamento. A tale norma, quindi, l'INAIL può fare ricorso nell'ipotesi in cui dopo aver riconosciuto il diritto alla rendita si renda conto, prima della liquidazione della prestazione, di un errore di valutazione e quindi non provveda ad erogarla."

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non ricorre l'ipotesi della domanda manifestamente infondata e temeraria ai fini della rifusione delle spese da parte della soccombente (articolo 152 disp. att. c.p.c.).

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.