Categoria: Cassazione civile
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido
Dott. BANDINI Gianfranco
Dott. NAPOLETANO Giuseppe
Dott. ZAPPIA Pietro
Dott. CURZIO Pietro
- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso 7791/2009 proposto da:
S.&M.B. S.R.L., (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato ANGELINI MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MINGRINO FRANCESCO PAOLO, BASLA MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

T.M.L., D.L.G., nella qualità di eredi di D.F.G., A.A. S.P.A., B.U. S.R.L.,
- intimati -
Nonchè da:
T.M.L., D.L.G., nella qualità di eredi di D.F.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato POMPONIO AMEDEO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSSO GIUSEPPINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

A.A. S.P.A., S.&M.B. S.R.L., (già S.P.A.), B.U. S.R.L.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1225/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/01/2009, r.g.n. 208/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l'Avvocato ANGELINI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo



Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Torino, depositato in data 16.11.2004, T.M.L. e D.L.G.R., nella qualità di eredi di D.F.G., premesso che il loro dante causa aveva prestato a decorrere dal febbraio 1975 attività lavorativa presso la B.U. s.r.l. e presso la S. e M.B. s.p.a., società che avevano l'appalto per la verniciatura di tubazioni ed apparecchiature in ferro all'interno dello stabilimento Fa. (ora An.) di ***, svolgendo le mansioni di verniciatore consistenti nel ripulire dalla ruggine e nel verniciare tali tubazioni ed apparecchiature mediante l'utilizzo di pennelli e pistola a spruzzo nonché vernici alla nitro ed epossidiche con solventi vari, lamentavano che lo stesso aveva contratto in conseguenza dell'attività suddetta un carcinoma polmonare sinistro, il quale aveva poi costituito causa del decesso; posto ciò, rilevato che l'Inail aveva riconosciuto la natura professionale di tale malattia, chiedevano la condanna delle società sopra indicate al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal loro dante causa.

Istauratosi il contraddittorio i convenuti contestavano quanto dedotto dai ricorrenti sia in ordine alla esposizione del D. al rischio di inalazione di polvere di amianto o ad altri rischi, sia in ordine al nesso di causalità fra l'attività svolta e la patologia manifestatasi. Entrambe le società rilevavano altresì che l'eventuale rischio era non specifico ma ambientale, e la riferibilità dello stesso era da imputare ad altri soggetti, e segnatamente alla Fa. (poi An.) committente dei lavori di verniciatura, ed alla Ma., esecutrice dei lavori sulle strutture; chiedevano pertanto di essere autorizzate a chiamare in giudizio le società predette per l'espletamento del diritto di rivalsa in ordine alle domande formulate dalle ricorrenti. La B.U. s.r.l. chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice W., successivamente trasformatasi in A.A. s.p.a., pervenire dalla medesima manlevata.
Con ordinanza in data 7.5.2005 il Tribunale, mentre autorizzava la chiamata in giudizio della A.A. s.p.a. da parte della B.U. s.r.l., respingeva le istanze di entrambe le convenute per la chiamata in giudizio della An., già Fa., e della Ma..
Quindi, disposta ed espletata consulenza medico legale, al termine della compiuta istruttoria, con sentenza n. 4977 del 15.9 / 25.11.2006, il Tribunale adito rigettava le domande delle ricorrenti ritenendo non provato il nesso di derivazione eziologica fra l'attività svolta dai D. e la patologia denunciata.

Avverso tale sentenza proponevano appello le originarie ricorrenti le quali, nel dichiarare di fare acquiescenza a tale pronuncia nei confronti della B.U. s.r.l., lamentavano la erroneità sotto diversi profili della decisione impugnata chiedendo l'accoglimento, nei confronti della S. e M.B. s.p.a. delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
La Corte di Appello di Torino, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza in data 27.11.2008 / 20.1.2009, in parziale accoglimento del gravame, condannava la società appellata al risarcimento dei danni nella misura di Euro 559.894,00, oltre interessi e rivalutazione dal 1 gennaio 2008.
In particolare la Corte territoriale riteneva, in applicazione del principio della equivalenza causale sancito dell'art. 41 c.p., che le appellanti avessero assolto all'onere loro ascritto di fornire la prova della esposizione del loro dante causa alla inalazione di polveri di amianto e quindi della riconducibilità eziologica del danno riportato dal lavoratore all'inadempimento dell'obbligo di sicurezza sul lavoro posto dall'art. 2087 c.c..
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la S. e M.B. s.p.a. con quattro motivi di impugnazione.
Resistono con controricorso T.M.L. e D.L. G.R. la quali propongono altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo di impugnazione.
La B.U. s.r.l. e la A.A. s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione



Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo del ricorso principale la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 106, 112 e 269 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 9, artt. 343, 354 e 436 c.p.c.;
omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la inammissibilità della istanza, formulata in grado di appello dalla società appellata, per la chiamata in causa delle imprese terze (An. s.p.a. e Ma.) motivando tale statuizione sotto il profilo che la società predetta non aveva spiegato appello incidentale avverso il predetto capo della sentenza di primo grado, ma si era limitata a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la domanda in questione.
Osserva la ricorrente che tale decisione si fondava su un esame superficiale della memoria di costituzione in grado di appello, con la quale la società ricorrente aveva espressamente chiesto che la Corte volesse "riformare la sentenza autorizzando la ditta M. e S.B. s.p.a. alla chiamata in causa a propria manleva della An. e della Ma.", disponendo "ex art. 354 c.p.c., la remissione della procedura al Tribunale competente". E pertanto tale richiesta configurava una vera e propria impugnazione incidentale del giudicato di primo grado, omissivo sul punto, dato che ne ricorrevano i requisiti richiesti dalla legge, e particolarmente la domanda di riforma della sentenza ed i motivi di tale domanda (come dagli artt. 342 e 343 c.p.c.), non essendo per contro decisiva la qualificazione data dalla parte alla richiesta.
D'altronde la illegittimità del diniego frapposto dal giudice di primo grado appariva tanto più significativa, ove si osservi che il nuovo testo dell'art. 269 c.p.c., norma di carattere generale applicabile anche nel rito del lavoro e che condizionava la previsione di cui all'art. 420 c.p.c., toglieva ogni discrezionalità al giudice istruttore circa la chiamata del terzo, la cui iniziativa era rimessa ormai alla scelta della parte interessata.
Ed osserva altresì, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, che non poteva essere opposta la inosservanza dell'art. 436 c.p.c., perché la memoria di costituzione dell'appellata era stata depositata nel termine previsto dalla legge, a nulla rilevando che la stessa non fosse stata notificata, avendo la Corte di cassazione previsto che in tal caso il giudice d'appello deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine per la notificazione (Cass. sez. 3ª, 22.5.2007 n. 11888; Cass. sez. 3ª, 16236/05; Cass. sez. lav., 14592/04).

Col secondo motivo del ricorso principale la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 420 c.p.c., e dell'art. 2909 c.c., nonché degli artt. 40 e 41 c.p.c.;
omessa e insufficiente motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio; con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare rileva che la Corte territoriale, tralasciando di pronunciarsi sulla specifica eccezione sollevata dalla società appellata, aveva omesso di estendere la propria indagine alla incidenza del rischio di fumo, al quale il lavoratore si era volontariamente esposto per tutta la vita, sul processo causale della neoplasia polmonare; e tale omissione era assolutamente ingiustificata anche in considerazione del fatto che il concorso della vittima (e la misura dello stesso) condizionavano la pronuncia sull'azione risarcitoria proposta. Ed in proposito rileva che le appellanti, nel gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, avevano criticato tale decisione solo sotto il profilo della ritenuta inesistenza del nesso causale con il rischio amianto, mentre nessuna censura avevano svolto avverso la rilevata riconducibilità della patologia in questione all'abitudine massiccia al fumo, di talché sul punto si era formato il giudicato.

Col terzo motivo del ricorso principale la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 40 e 41 c.p.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva adeguatamente attenzionato quanto evidenziato dal primo giudice circa la mancanza di prova adeguata in ordine al nesso causale tra l'esposizione del D. alle polveri di amianto e la neoplasia insorta, essendosi limitata a ritenere l'esistenza di tale nesso causale sulla base esclusivamente della successione cronologica dei fatti evidenziati; e pertanto non aveva valutato l'incidenza del fatto "fumo" e non aveva accertato la potenzialità lesiva dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta, posto che non aveva considerato i tempi ed i modi della esposizione del D. al rischio ambientale, avendo sul punto fatto riferimento ad una prova testimoniale imprecisa che non consentiva di colmare le lacune sul punto (e segnatamente sulla entità e dimensione del rischio collegato all'ambiente di lavoro).

Col quarto motivo del ricorso la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 2087 e 2697 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale, nell'affermare che nell'azione di responsabilità ex art. 2087 c.c., il creditore è tenuto a provare l'esistenza dell'obbligazione ed a dedurre l'inadempimento del debitore, il quale è gravato dalla presunzione di colpa, ha omesso di considerare che l'apprezzamento della responsabilità del debitore deve avvenire, anche nelle ipotesi regolate dall'art. 2087 c.c., nel rispetto delle norme generali sull'adempimento delle obbligazioni, contenute negli artt. 1176 e 1218 c.c., che prevedono il dovere della diligenza media e l'esimente della impossibilità per causa non imputabile al debitore.
Pertanto nel caso di specie, trattandosi di rapporto lavorativo intercorso negli anni correnti tra il 1975 ed il 1986, avrebbe dovuto accertarsi, alla stregua delle disposizioni codicistiche suddette, quali adempimenti erano possibili e quale diligenza (media) doveva essere adottata, alla stregua delle normative vigenti e delle cognizioni possibili in quel tempo.
Per contro la sentenza impugnata nulla diceva sui criteri legislativi di valutazione dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, né aveva in alcun modo tenuto conto della mancanza di comunicazione da parte della An. ex Fa. e della Ma. sulla esistenza di particolari rischi nell'ambiente frequentato dai dipendenti della società.

Col ricorso incidentale proposto le intimate lamentano violazione dell'art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
In particolare rilevano, in ordine al provvedimento del giudice di primo grado con cui era stata rigettata l'istanza della società di chiamata in giudizio della An. ex Fa. e della Ma., che la stessa aveva fatto acquiescenza a tale provvedimento - avente forma di ordinanza ma natura sostanziale di sentenza per avere il giudice deciso in via definitiva sulla istanza di chiamata in giudizio delle società terze - non avendo proposto impugnazione e non avendo fatto riserva di impugnazione.

Il primo motivo del ricorso principale non è fondato.
L'assunto di parte ricorrente, secondo cui la Corte territoriale non avrebbe proceduto ad una corretta lettura della memoria di costituzione della società in grado di appello - che configurava una vera e propria impugnazione incidentale del giudicato di primo grado, omissivo sul punto, contenendo una espressa richiesta di riforma della sentenza in parola con la autorizzazione della ditta M. e S.B. s.p.a. alla chiamata in causa della An. e della Ma. - si appalesa infondato.
In proposito occorre innanzi tutto evidenziare che, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla società odierna ricorrente, il provvedimento in data 7.5.2005 con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta in tal senso presentata dalla società predetta, se pur adottato nelle forme dell'ordinanza avrebbe avuto natura sostanziale di sentenza avendo statuito sulla questione relativa alla richiesta di chiamata in giudizio delle compagnie di assicurazione dalle quali la società ricorrente intendeva essere manlevata. Ne consegue che, coerentemente a tale impostazione, la società avrebbe dovuto, avverso detto provvedimento, ai sensi dell'art. 340 c.p.c., proporre gravame o fare riserva di appello differito; non avendo ottemperato a tale onere, l'appello doveva ritenersi ormai precluso.
Sotto ulteriore profilo rileva il Collegio che comunque l'ipotizzato appello incidentale della società sarebbe improcedibile, ove si osservi che la stessa non ha provveduto alla rituale notifica del gravame, ai sensi dell'art. 436 c.p.c., non potendo trovare applicazione la disposizione sanante di cui all'art. 291 c.p.c..
Sul punto osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 30.7.2008 n. 20604, hanno proceduto ad una revisione del precedente orientamento - espresso dalle decisioni, parimenti adottate a Sezioni Unite, n. 6841 e n. 9331 del 1996, che, basandosi sulla autonomia, per quanto attiene al rito del lavoro, della fase dell'editio actionis e di quella della vocatio in ius, avevano statuito l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c., non solo a tutte le ipotesi di nullità della notifica dell'atto di impugnazione ma anche ai casi di inesistenza (giuridica o di fatto) di detta notifica - evidenziando come la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rendesse doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che né l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto).
Ed hanno altresì evidenziato che "per di più osta a che venga adottata nella problematica in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario"(Cass. SS.UU. 20604/08).
Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che erroneamente la società ricorrente ha rilevato che la Corte territoriale non aveva esteso la propria indagine alla incidenza del rischio del fumo di sigaretta, al quale il lavoratore si era volontariamente esposto per tutta la vita. Ed invero i giudici di appello, nell'esaminare la problematica del nesso eziologico in relazione alla patologia tumorale da cui era affetto il lavoratore, hanno specificamente evidenziato che dagli accertamenti peritali effettuati era emersa l'esistenza di un ruolo quanto meno concausale, nell'insorgenza e lo sviluppo della patologia tumorale, sia della rilevante abitudine al fumo di sigaretta che della esposizione all'asbesto nel luogo di lavoro.
Del pari infondato è l'assunto di parte ricorrente in ordine all'intervenuto giudicato sulla questione relativa all'accertata incidenza causale del rischio del fumo, sotto i profilo che non sarebbe stato proposto appello sul punto.
Osserva in proposito il Collegio che costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente; siffatta ipotesi non si verifica allorché sì tratta di valutare un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. sez. 3ª, 17.9.2008 n. 23747; Cass. sez. 3ª, 30.10.2007 n. 22863; Cass. sez. lav., 7.3.1995 n. 2621).
In ordine al rilievo concernente l'incidenza dell'abitudine al fumo sul quantum risarcitorio, osserva il Collegio che trattasi di questione nuova, non risultando proposta in sede di appello, come tale inammissibile nel presente giudizio per cassazione.

È infondato altresì il terzo motivo di ricorso concernente la omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell'incidenza del fumo e della potenzialità lesiva dei rischi connessi all'attività lavorativa svolta.
Sul punto osserva innanzi tutto il Collegio che il vizio di omessa motivazione deve riguardare, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un fatto controverso e "decisivo" per il giudizio. E sul punto questa Corte ha evidenziato che, ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti e dei diversi elementi di fatto e di diritto sottoposti all'esame del decidente, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua di tutti gli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, evidenziando la decisività, nel contesto della motivazione svolta, degli elementi non valutati, sotto il profilo della incidenza causale del vizio di motivazione sulla decisione adottata, non potendo solo limitarsi ad inficiare uno degli elementi della complessiva valutazione (Cass., 7.4.2005 n. 7259).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che parte ricorrente aveva fornito la prova che il D., in ragione delle mansioni cui era addetto, aveva subito la potenziale esposizione alle polveri di amianto in considerazione dei lavori di scoibentazione dei tubi di riscaldamento svolti; circostanza confermata dagli esiti della prova testimoniale svolta e delle relazioni di consulenza medico legale che avevano riscontrato la presenza in quantità cospicua di fibre di amianto nel polmone dell'interessato. Ed ha altresì correttamente evidenziato il ruolo, quanto meno concausale, della esposizione a polveri di amianto, nella determinazione dell'evento, applicando correttamente la regola contenuta nell'art. 41 c.p. alla stregua della quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. sez. lav., 4.6.2008 n. 14770; Cass. sez. lav., 3.5.2003 n. 6722; Cass. sez. lav., 9.9.2005 n. 17959: in quest'ultima fattispecie la Corte di Cassazione, accertata l'esposizione dell'interessato, deceduto per carcinoma polmonare, a rischio ambientale costituito dalla presenza di polvere di amianto, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto la dipendenza da causa da servizio, senza che rilevasse in senso contrario la circostanza che la consulenza tecnica avesse evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia).
Sotto altro profilo la censura, concernendo la valutazione della prova assunta, involge in realtà la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità.
Ed invero la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti "decisivi" della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1ª, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1ª, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3ª, 15.4.2000 n. 4916).
In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente - ed esistano effettivamente - vizi (quali, nel caso di specie, la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione) che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità.

Va infine rigettato l'ultimo motivo del ricorso principale.
Sul punto deve rilevarsi la genericità del motivo alla stregua del quale la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che l'apprezzamento della responsabilità del debitore deve avvenire, anche nelle ipotesi regolate dall'art. 2087 c.c., nel rispetto delle norme generali sull'adempimento delle obbligazioni, contenute negli artt. 1176 e 1218 c.c., che prevedono il dovere della diligenza media e l'esimente della impossibilità per causa non imputabile al debitore.
Osserva in proposito il Collegio che, per costante orientamento giurisprudenziale, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, oltre che della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata: in particolare, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. sez. lav., 24.6.2008 n. 17152; Cass. sez. 1ª, 19.10.2006 n. 22499).
Non ricorrendo siffatti presupposti nel caso di specie, il ricorso sul punto non può trovare accoglimento. Ed invero nella fattispecie in esame la ricorrente ha genericamente rilevato che, trattandosi di rapporto lavorativo intercorso tra gli anni 1975 e 1986, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, in ossequio alle disposizioni degli artt. 1176 e 1218 c.c., quali adempimenti erano possibili e quale diligenza (media) doveva essere adottata da parte della datrice di lavoro, alla stregua delle normative vigenti e delle cognizioni possibili in quel tempo.
Sul punto peraltro questa Corte (Cass. sez. lav., 7.1.2009 n. 45) ha avuto modo di evidenziare che i comportamenti omissivi, dai quali può discendere la responsabilità del datore di lavoro, "possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell'art. 2087 c.c., che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (ex plurimis Cass., 4 marzo 2005 n. 4723; Cass., 8 febbraio 2005 n. 2444; Cass. 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. 20 aprile 1998 n. 4012)".
In proposito questa Corte ha altresì evidenziato (Cass. sez. lav., 14.1.2005 n. 644), in relazione ad attività lavorativa svoltasi dal 1959 al 1971, che "in particolare, la pericolosità dell'amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particene d'asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell'Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l'accoglimento del ricorso.
Infatti, la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087, c.c., non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale, (v. ad es. Cass., 23 maggio 2003, n. 8204; 29 dicembre 1998, n. 12863; 8 aprile 1995, n. 4078)".
Da rilevare infine che non può condividersi l'ulteriore assunto di parte ricorrente circa la carenza di informazione da parte delle società committenti dei lavori suddetti, in ordine all'esistenza dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività medesima. Ed invero anche sul punto questa Corte ha evidenziato, con la predetta sentenza n. 45 del 2009, che "ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti; precisando ulteriormente che "tale obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti ne presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul medesimo teatro che interferiscono con la presenza dei propri dipendenti.
Neanche sotto questo profilo il ricorso principale può pertanto trovare accoglimento.

Per quel che riguarda il ricorso incidentale proposto dalle intimate, osserva il Collegio che lo stesso è inammissibile per carenza di interesse. Ed invero il ricorso incidentale per cassazione deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza; esso, pertanto, deve essere considerato inammissibile quando sia proposto dalla parte vittoriosa in appello.
Ricorrono giusti motivi, stante il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, e considerata altresì la particolare controvertibilità della materia, per compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio di cassazione.
Nessuna statuizione in materia di spese va adottata nei confronti della B.U. s.r.l. e della A.A. s.p.a., non avendo le stesse svolto attività difensiva.

P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali;
nulla per le spese nei confronti della B.U. s.r.l. e della A.A..