REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo
Dott. CURCURUTO Filippo
Dott. DI CERBO Vincenzo
Dott. NOBILE Vittorio
Dott. CURZIO Pietro

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- rel. Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 8/9/06, rep. 71600;
- ricorrente -
contro S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TOR FIORENZA 35, presso lo studio dell'avvocato CALLEA DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 418/2006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/2006 r.g.n. 495/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l'Avvocato EMILIA FAVATA per delega LUCIANA ROMEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo


Con sentenza n. 4336/2001 il Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda proposta da S.F., medico presso l'Azienda Ospedialiera ***, diretta ad ottenere il riconoscimento quale infortunio sul lavoro dell'evento subito in data 1-12-1997 (che gli aveva procurato la rottura sottocutanea del tendine estensore del quarto dito della mano sinistra) con la determinazione del grado di invalidità derivazione.
Il S. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda.
L'INAIL si costituiva e resisteva al gravame.
Espletata CTU e concesso termine per note, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 6-6-2006, in accoglimento dell'appello dichiarava che l'evento subito in data 1-12-1997 dall'appellante costituiva infortunio sul lavoro e che dallo stesso era derivata un'invalidità permanente nella misura del 2%, condannando l'INAIL al pagamento delle spese del doppio grado.
In sintesi la Corte territoriale, in base alle risultanze della prova testimoniale, affermava la sussistenza nella fattispecie di un nesso eziologico tra l'attività lavorativa e il sinistro, essendosi l'evento verificato, non solo nel luogo di lavoro, ma anche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa del S. ("mentre si stava alzando per posare le cartelle sopra un ripiano era inciampato e, cadendo, aveva sbattuto la mano contro un cassetto della scrivania in ferro") e sulla scorta delle conclusioni della CTU determinava il grado di invalidità nella percentuale del 2%.
Per la cassazione di tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso con un unico motivo.
Il S. ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione


Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del controricorso, essendo stata la procura speciale rilasciata non in calce al controricorso stesso, bensì in calce alla copia del ricorso notificato dalla controparte.
Come questa Corte ha costantemente affermato "nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anziché in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest'ultimo, né per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l'avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell'atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l'anteriorità del conferimento del mandato stesso" (v. Cass. 5- 9-2006 n. 19066, Cass. 3-12-2008 n. 28714, Cass. 20-8-2004 n. 16349).
Con l'unico motivo l'istituto ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74 e vizio di motivazione, lamenta che "la Corte d'Appello, anziché rigettare la domanda del S., ha proceduto erroneamente ad una declaratoria di riconoscimento puro e semplice della sussistenza dei postumi con indicazione del grado di inabilità" (2%), in violazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di sentenze di mero accertamento, ed all'uopo formula ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis) il seguente quesito: "se in caso di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, il giudice possa ugualmente accogliere la domanda del ricorrente che non ha diritto al riconoscimento della rendita per mancato raggiungimento della soglia minima indennizzabile, accertando il fatto-infortunio indipendentemente dal diritto alla prestazione".

Il motivo è fondato e va accolto.
Come questa Corte ha più volte affermato e va qui nuovamente enunciato "la domanda di mera qualificazione del fatto come infortunio è inammissibile perché si risolve in una domanda di accertamento di un mero fatto e non di un diritto" (v. Cass. 27-7- 2006 n. 17165). è inammissibile, infatti, "per difetto di interesse ad agire, l'azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata una inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell'art. 34 cod. proc. civ., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall'esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo" (v. Cass. 22-11-2003 n. 17788, Cass. 10-7-2002 n. 10039, cfr. in materia di malattia professionale Cass. 30-12-2003 n. 19838).
Nella fattispecie, violando tale principio, la Corte d'Appello (disattendendo la eccezione di "inammissibilità della domanda di mero accertamento" avanzata dall'istituto appellato), in riforma della pronuncia di primo grado, avanzata dall’istituto appellato), in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato "che l'evento subito in data 1° dicembre 1997 dall'appellante costituisce infortunio sul lavoro e che dallo stesso è derivata un'invalidità permanente nella misura del 2%".
L'impugnata sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la mancanza dell'interesse ad agire, che costituisce una condizione dell'azione, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del S..
Infine sulle spese dell'intero processo non si provvede, ratione temporis, in base al testo originario dell'art. 152 disp. att. c.p.c., vigente anteriormente al D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, essendo la nuova disciplina applicabile ai soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore all'entrata in vigore dell'indicato D.L. (2 ottobre 2003) (v. Cass. 30-3-2004 n. 6324. Cass. 12-12-2005 n. 27323).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del S.; nulla per le spese dell'intero processo.