REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco
Dott. ZECCA Gaetanino
Dott. FOTI Giacomo
Dott. BIANCHI Luisa
Dott. MARINELLI Felicetta

- Presidente
- rel. Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere


ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) C.G. N. IL ***;
2) I.S. N. IL ***;
avverso la sentenza n. 10690/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per gli imputati l'Avvocato Magri Piero che ha insistito per l'accoglimento del ricorso illustrandone i motivi.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Torino con sua sentenza del giorno 15/3/2010, preso atto della avvenuta revoca della costituzione di parte civile, ha confermato le statuizioni penali della sentenza di primo grado (condanna di ciascun imputato alla pena della multa di euro 300,00 ritenute le attenuanti generiche prevalenti) e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Gli imputati C.G. e I.S. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All'udienza pubblica del 15/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Gli imputati hanno subito condanna a fronte della contestazione del delitto di cui all'articolo 2087 c.c., articolo 40 c.p., comma 2 e articolo 590 c.p., commi 1, 2, e 3, il C. nella sua qualità di amministratore unico della B.C. spa, e risaia quale responsabile della produzione dello stabilimento di ***.
Ai due imputati, le lesioni subite dalla lavoratrice subordinata Z. sono addebitate a titolo di colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nella mancata adozione nell'esercizio dell'impresa, delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, non mettendo a disposizione dei propri dipendenti e in particolare a disposizione degli addetti al reparto stampaggio plastica e (reparto) saldatrice a ultrasuoni, attrezzature adeguate, al lavoro da svolgere, ed idonee ai fini della sicurezza e della salute (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374), entrambi non assicurando ai lavoratori addetti la necessaria ed adeguata formazione, e non evitando che il macchinario, alterato a fini di maggiore produttività (con interventi sui contatti elettrici e sui contatti pneumatici capaci di neutralizzare il blocco a doppio comando), producesse danni come le lesioni di durata maggiore dei 40 giorni cagionate alla lavoratrice Z. dal ritorno anticipato (a causa della operata neutralizzazione del blocco di sicurezza) del portello di plexiglas della macchina cui era addetta.
I ricorrenti rispettivamente denunziano:
Il A. con ricco corredo di passi delle deposizioni testimoniali raccolte denunzia:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), nella parte in cui non è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di verificare, tramite perizia, l'effettiva durata della malattia patita dalla persone offesa;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), nella parte in cui ritiene insussistente la delega di funzioni e individua la responsabilità dell'imputato pur in presenza della provata esistenza di un responsabile per la produzione, un responsabile per la sicurezza e un responsabile per la qualità e dunque in presenza di deleghe di fatto che escludevano una sua posizione di garanzia per i temi della sicurezza. Peraltro la causa materiale dell'infortunio identificata in una modifica della macchina operatrice presso la quale il fatto avvenne, si riduce a un intervento meccanico ordinario disposto senza impegnare spesa alcuna.
3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), nella parte in cui afferma che non è sufficiente dimostrare che l'imputato aveva acquistato macchinari efficienti affidando l'adeguamento ordinario ad altro soggetto;
4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), nella parte in cui la sentenza afferma che l'infortunio, verificatosi dopo tre giorni dall'intervento modificativo sulla saldatrice senza prova alcuna che il C. sapesse di tale intervento, egualmente comportava la responsabilità del C. per una culpa in eligendo o in vigilando.
L'I., che cura di allegare al ricorso per cassazione, parti dei verbali di causa, denunzia:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) nella parte in cui non è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di verificare, tramite perizia, l'effettiva durata della malattia patita dalla persone offesa;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), nella parte in cui individua la responsabilità dell' I. in una condotta attiva costituita dall'avere modificato la macchina saldatrice al solo fine di valorizzare la produzione e senza prendere in considerazione la sicurezza dei lavoratori;
3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) nella parte in cui individua la responsabilità dell'imputato in una condotta omissiva costituita dal non avere l'imputato stesso disposto alcuna prova né alcun test di verifica del corretto funzionamento della macchina dopo la modifica affidata ad altro soggetto;
4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) nella parte in cui afferma che l'infortunio non si è generato a seguito di un malfunzionamento;
5. inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), nella parte in cui afferma che il teste M. ha posto in essere una ulteriore modifica sulla macchina dopo l'infortunio e "visto quanto era successo".
Osserva la Corte che il ricorso dell'I. è infondato e deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso del C. determina invece l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
La censura relativa alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale richiesta da entrambi i ricorrenti per verificare la effettiva durata della malattia, è infondata perché erroneamente qualifica come indispensabile un accertamento invece domandato sulla base di una tesi contraria a qualsiasi regola di esperienza. La perizia secondo i ricorrenti sarebbe stata indispensabile perché la durata del tempo di mantenimento dell'apparecchio gessato (nel caso concreto due settimane) esaurisce da solo, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la durata intera della malattia.
Correttamente la sentenza di appello ha utilizzato i giudizi diagnostici dei medici dell'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che hanno valutato una durata della malattia più ampia (giorni cinquantotto) del tempo gesso. Nessun vizio di illogicità affligge la motivazione impugnata, posto che la motivazione stessa ha riguardo a due situazioni eterogenee, non automaticamente sovrapponibili, e dunque logicamente caratterizzate da durata diversa.
La censura dell'I. relativa all'addebito della modificazione dei dispositivi di sicurezza per rendere più veloce la produzione della macchina deve essere rigettata per sua infondatezza. La censura si affida ad una rivalutazione del materiale probatorio raccolto e valutato, sicché mentre non nega che proprio risaia abbia dato le direttive per la trasformazione della macchina così da migliorare e ottimizzare il ciclo produttivo (secondo peraltro i risultati della prova dichiarativa), nega che sia stato correttamente accertato che quelle modifiche si risolsero in un abbassamento dei livelli di sicurezza per gli addetti alla macchina stessa.
La sentenza impugnata motiva adeguatamente, esplicitamente e compiutamente sul rapporto di causalità materiale tra le modifiche alla sicurezza della macchina e l'infortunio, e aggiunge, quali argomenti di conferma della causalità e della consapevolezza di quella causalità, la realizzazione di nuove modifiche successive all'infortunio e le ragioni di tali modifiche addotte da chi se ne occupò ("... visto quello che era successo").
Anche il terzo motivo di censura dell'I. deve essere rigettato.
Infatti la ricostruzione della dinamica della vicenda ha considerato anche le ipotetiche emergenze probatorie alternative quando ha operato un accertamento circa lo svolgimento necessario dei fatti secondo le evidenze disponibili, così operando una selezione che escludeva ogni altra dinamica, menzionata o no in sentenza, incompatibile con quella ricostruita. Infondata è pure la quarta censura.
La tesi del caso fortuito o del guasto meccanico fortuito, riproposta col ricorso per cassazione, è del tutto congetturale mentre la sentenza impugnata ha formulato anche un adeguato giudizio sugli effetti delle modifiche a scopo di incremento della produttività della macchina, e un adeguato giudizio controfattuale per il caso che quelle modifiche acceleratici non fossero state realizzate. Altrettanto compiuto ed esplicito è stato l'accertamento della colpa e della responsabilità dell'I. nella sua qualità di Direttore dello stabilimento e di promotore della modifica proprio agli apparati di sicurezza condotta in economia e senza il contributo di esperti, che aveva prodotto con la perdita di sicurezza, anche l'infortunio, proprio nel periodo di prova della macchina modificata. Lo stesso malfunzionamento del "fungo rosso" è stato a ragione collegato agli effetti delle modifiche degli apparati di sicurezza.
La censura relativa alla valutazione e ricostruzione delle testimonianze P. e M. è infondata perché richiede un ulteriore giudizio di merito, interdetto al giudice di legittimità, e perché si pone contro una motivazione che con ragionamento costruito a partire da postulati verificabili secondo gli stessi atti di causa, con ragionamento esente da contraddizioni, discontinuità, o insufficienze giustificative, ha fornito compiuta e critica sintesi delle indicazioni offerte dalla prova dichiarativa verificandole anche con la concretezza dell'infortunio oggetto di processo.
Le censure del C. sono da rigettare nella parte in cui coincidono con quelle dell'I. .
Anche la censura relativa alla delega di funzioni deve essere rigettata posto che la sentenza impugnata ha affermato principi costantemente accolti da questa Corte in tema di non delegabilità delle obbligazioni di sicurezza rivenienti da adeguato titolo.
Il quarto motivo di censura relativo alla rilevanza sotto il profilo della colpa, della sconoscenza da parte del C. della modifica che fu causa dell'infortunio deve invece essere accolto.
La motivazione impugnata rammenta che in via di fatto l'intervento modificativo fu eseguito all'insaputa del C. e appena tre giorni prima dell'infortunio ma ha poi egualmente ritenuto la colpevolezza di costui sotto il profilo della culpa in eligendo e in vigilando rispetto agli uomini della catena di comando che progettarono e portarono a termine l'intervento sui presidi di sicurezza della macchina interessata dall'infortunio.
La motivazione impugnata non ha dato la misura della colpevolezza del C. rispetto ad una iniziativa della quale non è chiarita la natura di attività di impresa da controllare direttamente o indirettamente per obbligo del C. secondo la sua posizione di imprenditore o la natura di volontaria quanto irragionevole ablazione dei sistemi di sicurezza realizzata per una abnorme iniziativa del direttore di stabilimento di per sé contro la legge e posta in opera al di fuori e contro le regole normalmente osservate e gli ordini di impresa abitualmente impartiti. Nel secondo caso la mancanza di informazione del datore di lavoro in un lasso di tempo di tre giorni dalla iniziativa abnorme avrebbe richiesto espressa indagine circa la incontrollabilità della operazione illegittima e circa le omissioni addebitabili (e se addebitabili) per conseguenza al datore di lavoro.
Il ricorso dell'imputato deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. Le statuizioni della sentenza impugnata rese nei confronti dell'imputato C. devono essere annullate con rinvio alla Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.G. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. Rigetta il ricorso di I.S. che condanna al pagamento delle spese processuali.