Cassazione Penale, Sez. 4, 27 luglio 2011, n. 29935

....
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza 17\7\2008 il Tribunale di Torino condannava *** per il delitto di lesioni colpose in danno dell'operaio ***; questi, a seguito di un infortunio sul lavoro, aveva patito una frattura vertebrale ed una conseguente incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 208 giorni (acc. in Druento il 18\3\2004). All'imputato era stato addebitato che, in qualità di datore di lavoro (amministratore delegato della s.p.a. "***”), aveva consentito che il suo operaio lavorasse utilizzando un termo spruzzatore, collegato ad una bombola GPL, privo di sistema di blocco dell'erogazione del gas in caso di spegnimento. Sicché durante l'ordinario utilizzo del macchinario, spentasi la fiamma, il gas aveva continuato a fuoriuscire ed al momento in cui il *** aveva cercato, dopo una ventina di minuti, con un accendino, di riaccendere il cannello, vi era stata una fiammata ed uno spostamento d'aria che avevano fatto cadere il *** dal pianale di un autocarro, procurandosi le gravi lesioni sopra indicate.
L'imputato ed il responsabile civile società “***”, venivano, inoltre, condannati in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidare in separato giudizio ed alla corresponsione di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 20.000.

2. Con sentenza del 4\6\2010 la Corte di Appello di Torino confermava la condanna, riducendo la pena a giorni 20 di reclusione, riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse in primo grado. Osservava la Corte territoriale, che la responsabilità dell'imputato emergeva dalle seguenti circostanze:
- il lavoratore, assunto a febbraio, era stato istruito sommariamente sull'utilizzo del cannello da altro operaio, il quale l'aveva informato che in caso di spegnimento non doveva subito riaccendere la fiamma, ma aspettare;
- attraverso le deposizioni raccolte e la perizia svolta, era emerso che sulla macchina era stato disattivato il dispositivo di fiamma pilota e di accensione elettrica in origine presente; il circuito a gas era stato alterato ed eliminata la valvola di sicurezza, la cui presenza avrebbe evitato l'evento;
- l'imputato, titolare di una posizione di garanzia a tutela della sicurezza dei propri dipendenti, non aveva organizzato l'azienda in modo tale da garantire un controllo tempestivo ed efficacie sui mezzi di lavoro e sulla loro idoneità ad un uso sicuro.
Riteneva la Corte distrettuale che la negligente condotta omissiva era stata causa dell'evento e sulla base di tale valutazione, confermava la pronuncia di condanna.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
3.1. la violazione di legge per l'irritualità della declaratoria di contumacia dell'imputato, all'udienza in appello del 11\1\2010, a fronte della dichiarazione di astensione dalle udienze del difensore di fiducia; nonché per la mancata citazione dell'imputato per la successiva udienza;
3.2. la violazione di legge maturatasi all'udienza in Tribunale del 16\11\2007, allorquando, a fronte della produzione di un certificato medico attestante l'assoluto impedimento dell'imputato a presenziare, per motivi di salute, era stata rigettata l'istanza di rinvio. Benché impugnata tale ordinanza, la Corte di merito aveva motivato sull'eccezione formulata in modo meramente apparente; in ogni caso il provvedimento del tribunale, peraltro inserito nel verbale e non sottoscritto, aveva leso il diritto di difesa, non valutando adeguatamente l'impedimento dichiarato nel certificato come "assoluto";
3.3. la violazione di legge ed il difetto di motivazione, laddove la Corte di merito aveva dato per scontato che la causa del sinistro fosse costituita dalla mancanza della valvola di sicurezza, senza tener conto che la nuova accensione del cannello era avvenuta dopo circa venti minuti ed a cielo aperto, cioè quando, secondo le precise indicazioni del C.T. di parte, non è possibile più il ristagno di gas nella camera di combustione. Pertanto, in assenza di una precisa individuazione della causa del sinistro, ed in particolare della sua riconducibilità ad una pregressa erogazione di gas a fiamma spenta, non era possibile effettuare attribuzioni di responsabilità. Inoltre i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato le osservazioni del C.T. di parte, soprattutto con riferimento all'applicazione delle norme UNI che erano riferite ad altri tipi di apparecchi.
3.4. Il difetto di motivazione e la violazione del principio di correlazione, laddove la condanna dell'imputato era stata determinata dall'omessa vigilanza sull'uso di macchinari obsoleti e privi dei requisiti di sicurezza. Invero, essendo la *** s.p.a. una società con organizzazione complessa e nell'ambito della quale l'imputato non svolgeva attività di cantiere, si sarebbe dovuto dimostrare la carenza della struttura aziendale e la circostanza che il difetto del macchinario fosse stato comunicato al *** che era poi rimasto inerte.
Ebbene, dall'istruttoria svolta era emerso che la società era dotata di un responsabile della sicurezza, ing. *** e di un’officina di manutenzione a cui era addetto tale ***. Quest'ultimo aveva riferito usava personalmente la spruzzatrice e non aveva mai manifestato anomalie; in ogni caso nulla aveva segnalato ai vertici aziendali.
Inoltre il giorno dei fatti nel cantiere erano presenti l’ing. *** il geom. *** e il geom. ***, a dimostrazione che gli operai non erano abbandonati, ma vi era una precisa catena di comando e di controllo operativa sul luogo di lavoro. Pertanto, a fronte di un'efficiente organizzazione aziendale con suddivisione dei compiti; l'assenza di informativa all'amministratore delegato del cattivo funzionamento di macchinari; l'incertezza sulla causa del sinistro, la responsabilità nel fatto non poteva essere addebitata al *** al di là di ogni ragionevole dubbio.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla prima doglianza di natura processuale, va premesso che all'udienza del 11\1\2010 la Corte di Appello di Torino ebbe a svolgere gli adempimenti procedurali con la seguente scansione (come si evince dal verbale di udienza):
- appello delle parti e rilevata l'assenza dell'imputato nonostante la rituale citazione, ne ha dichiarato la contumacia, alla presenza del difensore di fiducia;
- passando alle questioni preliminari, ha preso atto della revoca della costituzione di parte civile;
- vista la dichiarata astensione dalle udienze degli Avvocati, su istanza dell'Avv. ***, ha rinviato il processo al 4\6\2010, diffidando le parti presenti o considerate tali a comparire senza ulteriori avvisi.
Alla successiva udienza del 4\6\2010, presente il difensore di fiducia dell'imputato Avv. ***, nessuna questione è stata proposta circa la costituzione delle parti, la contumacia dell'imputato e la regolarità delle citazioni per l'udienza.
Ciò premesso va ricordato che questa Corte di legittimità, in una recente sentenza delle Sez. Un. ha avuto modo di precisare che "Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio dell'udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio dell' udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità)" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006), Grassia, Rv. 232905).
In sostanza le Sezioni Unite hanno ribadito che prima di valutare le istanze di rinvio è necessario procedere all'adempimento della costituzione delle parti, compresa l'eventuale dichiarazione di contumacia dell'imputato.
Nel caso di specie l'adempimento si è svolto alla presenza del difensore di fiducia il quale nulla ha eccepito e neanche ha riservato di eccepire successivamente. Anzi, all'udienza successiva del 4\6\2010, non ha formulato alcuna eccezione in ordine alla declaratoria di contumacia dell'imputato ed alla correttezza delle citazioni. Pertanto eventuali nullità consumatesi alla sua presenza si sono sanate ai sensi dell'art. 182, co. 2°, cod. proc. pen..
Né può dirsi che si sia verificata una nullità assoluta per l'omessa citazione dell'imputato dopo il rinvio di udienza del 11\1\2010, in quanto il rinvio è stato adottato dopo la costituzione delle parti. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che "In caso di adesione del difensore di fiducia all'astensione collettiva degli avvocati dalle udienze, qualora si prenda atto, in sua presenza, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendosi solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, che è rappresentato per legge dal difensore, a nulla rilevando che quest'ultimo, prima di dichiarare la sua astensione, in sede di verifica della costituzione delle parti, abbia preannunciato, senza peraltro precisarle, eccezioni relative alla citazione dell'imputato" (Cass. sez. 4, sentenza n. 37933 del 28/09/2010 Ud. (dep. 26/10/2010), Mancuso, Rv. 248452; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 19831 del 20/03/2009 Ud. (dep. 09/05/2009), Bartoluccio, Rv. 243855; vedi anche, Cass. Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006 Ud. (dep. 09/03/2006), Grassia, Rv. 232906).
Per quanto detto, le censure formulate sono infondate.
3.2. In ordine alla seconda doglianza di natura processuale, relativa al rigetto dell'istanza di rinvio, formulata dal difensore dell'imputato all'udienza in Tribunale del 16\11\2007, adducendo un impedimento a comparire, va rilevato che è anch'essa infondata.
Invero il giudice di merito ha correttamente osservato come il certificato medico prodotto non indicasse la specifica patologia dell'imputato, né la sintomatologia, inibendo così il controllo sulla legittimità della richiesta. Il certificato, nell'evidenziare sospetti diagnostici polmonari, più che certificare la malattia esprimeva mere incontrollabili valutazioni.
Va ricordato che questa Corte ha avuto modo di statuire che "Non può essere censurato in sede di legittimità il giudizio espresso dal giudice di merito che abbia disatteso un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, qualora tale giudizio sia sorretto da motivazione immune da vizi logici" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 16/10/1996 Ud. (dep. 20/11/1996), Gelli, Rv. 206076; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11859 del 11/01/2002 Ce. (dep. 22/03/2002), Villari, Rv. 221025).
Ne consegue, quindi, che le coerenti e logiche motivazioni del giudice di merito in ordine al diniego dell'istanza di rinvio sono incensurabili in questa sede di legittimità.
Quanto alla circostanza che l'ordinanza allegata al verbale di udienza non sia stata sottoscritta dal giudice monocratico, ciò non determina alcuna nullità. Infatti, il suo inserimento nel verbale, rende l'atto formalmente legittimo ai sensi del comma 6° dell'art. 125 cod. proc. pen., come un qualsiasi atto processuale dettato al cancelliere e letto in udienza.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa dell'imputato censura la sentenza laddove aveva identificato la causa del sinistro nell'assenza della valvola di sicurezza, mentre invece la scaturigine della fiammata era ancora incerta.
Sul punto la Corte di merito, richiamando anche la pronuncia di primo grado, ha evidenziato come l'intero macchinario fosse in una situazione di obsolescenza tale da renderlo insicuro. Basti pensare che i testi hanno riferito che si trattava di un termospruzzatore acquistato negli anni '80 e che appariva come un "ferro vecchio" (dich. del ***).
Quanto alla sua sicurezza di utilizzo, il perito di ufficio ha rimarcato che il macchinario aveva in origine un dispositivo di fiamma pilota ed accensione elettrica che era stato da tempo disattivato; il circuito a gas originario del bruciatore era stato alterato ed eliminata la valvola di sicurezza. Il perito ha anche concluso, dopo avere ribadito che non vi era motivo di ritenere non applicabili al macchinario in questione le regole di sicurezza proprie per i bruciatori industriali adatti ad altre applicazioni, che la presenza della valvola avrebbe evitato l'evento.
Orbene, premesso che è certo che la fiammata che ha investito il *** si sia sviluppata al momento in cui questi stava riaccendendo il cannello e che pertanto l'anomalia sia riconducibile al macchinario, correttamente il giudice di merito ha ricollegato all'assenza di qualsiasi dispositivo di sicurezza ed alla vetustà del macchinario la causa dell'incidente.
Va ricordato che nel motivare la sua decisione, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. cass. sez. 2, sentenza n. 13151 del 10/11/2000 Ud. (dep. 02/04/2001), Gianfreda, Rv. 218590).
Peraltro in tema di nesso causale, a fronte di una spiegazione causale del tutto logica, siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di spiegazioni causali alternative e diverse, capaci di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità, di specifica possibilità, essendo necessario, cioè, che quell'accadimento alternativo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche, nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali. Nel caso di specie, la coerenza e logicità del ragionamento della Corte di merito è tanto più condivisibile, laddove si osservi che dall'istruttoria svolta non è emersa l'interferenza di alcun concreto fattore causale alternativo. Pertanto anche tale motivo di ricorso è infondato.
3.4. Infondate sono anche le censure attinenti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, riconducibile alla qualità di amministratore delegato della "***” e, quindi, datore di lavoro.
Vero è che questa Corte di legittimità ha ritenuto che in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale con un'organizzazione altamente complessa e con comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12794 del 06/02/2007 Ud. (dep. 29/03/2007), Chirafisi, Rv. 236279; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16465 del 29/02/2008 Ud. (dep. 22/04/2008), Radrizzani, Rv. 239537; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 468 del 12/11/1993 ud. (dep. 19/01/1994), Cividini, Rv. 195801), caratteri questi certamente ricorrenti nel caso di specie in relazione all'organigramma della società amministrata dall'imputato; ma pur sempre a carico del datore di lavoro grava un obbligo di vigilanza sulla sicurezza delle modalità di lavoro e dei mezzi utilizzati.
Nel caso in questione, la macchina termospruzzatrice utilizzata dalla vittima era priva dei minimi e necessari congegni di sicurezza. Tale circostanza, come evidenziato dal giudice di merito, non era frutto di imprevedibili manomissioni, ma di una vetustà riconducibile al fatto che il suo utilizzo in azienda risaliva all'inizio degli anni '80. Dall'istruttoria svolta e dalle foto versate in atti, è risultato, inoltre che essa era esposta alle intemperie ed appariva "un ferro vecchio".
Ebbene la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non obsoleti grava direttamente sul datore di lavoro, il quale ha la disponibilità dei mezzi di spesa e di programmazione della sostituzione dei macchinari oramai vetusti. Nel caso di specie non risulta che il *** abbia preso iniziative idonee a prevedere il ciclico controllo delle attrezzature aziendali, soprattutto come nel caso dello spruzzatore utilizzato dalla vittima, di epoca risalente e quindi prevedibilmente inefficiente ed insicuro. Ne consegue che correttamente il giudice di merito ha ricondotto alla negligente condotta colposa dell'imputato la causa dell'incidente.
3.5. Infine, in ordine alla lamentata violazione del principio di correlazione, va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che, sebbene l'imputato non possa essere giudicato e condannato per fatti relativamente ai quali non sia stato in condizioni di difendersi, resta "fermo che la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni" (Cass. VI, 21094\04, Farad; conf., Cass. v, 46203\04, Mauro). Tale principio è stato ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che "... per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010), carelli, Rv. 248051). Nel caso de quo, il tema dell'insicurezza del macchinario e della sua vetustà, sono state oggetto di deposizioni e di accertamenti peritali e dei C.T., sicché l'imputato ha avuto modo di contraddire su tali circostanze, pertanto nessuna violazione di legge si è maturata.
Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.