REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana
Dott. GRILLO Renato
Dott. AMOROSO Giovanni
Dott. MARINI Luigi
Dott. SARNO Giulio
- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
P.N., n. ***;
Avverso la sentenza del 27.4.2010 del tribunale di Taranto, sez. dist. Di Manduria;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla sospensione condizionale della pena da eliminare; rigetto nel resto.
la Corte osserva:

Svolgimento del processo

1. P.N. è imputato del reato di cui all'art. 282 in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389 perché in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, teneva presso il cantiere in Manduria per il montaggio di porte automatiche, una prolunga elettrica di alimentazione al trapano non protetta contro i danneggiamenti meccanici, in quanto distesa per terra dal quadro di alimentazione fino al punto di utilizzo per una lunghezza di circa 10 mt. (in Manduria il 12/07/2007).
Il 12.7.2007, a seguito di sopralluogo presso il cantiere dell'impresa dell'imputato, N.S., in servizio presso l'Ispettorato del Lavoro di Taranto, rilevava che ivi erano in corso di esecuzione lavori di montaggio di porte automatiche e che la prolunga elettrica che alimentava il trapano per i lavori non era protetta contro i danneggiamenti meccanici: era stesa per terra, dal quadro di alimentazione fino al punto di utilizzo, per circa dieci metri.
All'imputato venivano contestate le violazioni di cui all'art. 282 in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, con prescrizione di ottemperare a norma del D.Lgs. n. 158 del 1996, art. 20 alla eliminazione delle situazioni antigiuridiche riscontrate; l'imputato effettivamente osservava la prescrizione e pertanto veniva ammesso alla definizione in via amministrativa a norma del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 ma non provvedeva poi al pagamento della sanzione pur avendo ricevuto notifica della detta ammissione in data 26.10.07.
Il P.N. è stato quindi rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Manduria, sez. distaccata di Manduria, con decreto emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
2. Il tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, con sentenza emessa il 27 aprile 2010 e depositata il 28.04.2010 (poi notificata per estratto al ricorrente contumace il 21 maggio 2010), dichiarava P.N. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 80, comma 3 e art. 87, comma 3, cosi qualificata l'originaria imputazione rubricata a norma della previgente disciplina e, con circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di trecento/00 Euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali con i benefici della pena sospesa e non menzione.
3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, articolato in tre motivi, è solo parzialmente fondato.
2. Va innanzi tutto respinto, perché infondato, il primo motivo, con cui il ricorrente deduce che il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 risulta essere stato abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, comma 1, lett. a).
Infatti il precetto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 282 - che prevedeva che "i conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento" - si pone in continuità normativa con la nuova disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 80, comma 3, che prevede che "a seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1". La disposizione poi è stata modificata dal D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 49 risultando così formulata; "Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione".
Si tratta di precetto normativo formulato in termini più generali ed è quindi di più ampia portata, tale che in ogni caso comprende anche la specifica condotta di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 282 sicché non c'è alcuna abolitio criminis, come dedotto dal ricorrente.
3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che la posizione in cui era la prolunga elettrica in questione non era soggetta a rischio di danneggiamenti meccanici e comunque non sussisteva la prova che la prolunga fosse stata "testata" contro per il calpestio da parte di mezzi meccanici, è inammissibile perché costituisce una censura di fatto, afferendo ad una circostanza devoluta alla valutazione del giudice di merito e non suscettibile di censura in sede di legittimità.
4. Fondata è invece la censura relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena che - deduce il ricorrente costituisce nella specie non un vantaggio, ma la lesione di un suo diritto. Sostiene che quando è concessa la sospensione per ammende concernenti contravvenzioni oblabili, è consentito all'imputato dolersi del pregiudizio derivante dall'iscrizione della condanna sospesa nel casellario giudiziale.
Tale doglianza è fondata.
Questa Corte (Cass., sez. 3ª, 22 aprile 2010 - 13 luglio 2010, n. 27039) ha affermato in proposito - e qui ribadisce - che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma 1, lett. a).
5. Pertanto il ricorso accolto limitatamente al suo terzo motivo con conseguente annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza senza rinvio potendo questa Corte "dare i provvedimenti necessari" ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), eliminando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.