Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

29 Luglio 2011

CIRCOLARE N. 20/2011


Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
p.c.
All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All'Ispettorato regionale dei lavoro di Catania
Alla Provincia autonoma di Trento
Alla Provincia autonoma di Bolzano

LORO SEDI

 



Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente al riguardo, d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alla attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.

I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.

Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008. A tale ultimo proposito, appare opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni citate dall'articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)

 

Giurisprudenza Collegata: T.A.R. Lazio 8765/2015;