Tipologia: Accordo
Data firma: 12 aprile 2001
Parti: Aran e Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil-Pa e Cgil, Cisl, Uil
Comparti: Ministeri, P.A., Affari esteri
Fonte: ARAN
Sommario:
Titolo I Parte normativa Capo I Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Applicazione degli Istituti dei CCNL Capo II Il sistema di classificazione Art. 3 - Aree di inquadramento (art. 13 CCNL Ministeri) Art. 4 - Passaggi interni (art. 15 CCNL) Art. 5 - Norme di prima applicazione (art. 16 CCNL) Art. 6 - Formazione (art. 26) Titolo II Trattamento economico Art. 7 - La struttura della retribuzione (art. 28) Art. 8 - Cessazione della progressione economica per lodevole servizio Art. 9 - Progressione economica orizzontale (art. 17 CCNL) |
Art. 10 - Fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (Art. 31 CCNL) Art. 11 - Utilizzazione del fondo unico per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere (Art. 32 CCNL) Art. 12 - Criteri per l'assegnazione di compensi differenziati Titolo III Norme finali Art. 13 - Ricollocazione del personale a seguito di chiusura della sede Art. 14 - Disposizioni finali Tabella A - Compensi differenziati di cui all'art. 12 Tabella B Tabella C - Importi delle fasce di sviluppo economico (in lire) Dichiarazioni congiunte Dichiarazione a verbale |
Accordo per il personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL. 16.2.1999, dipendenti del comparto Ministeri
A seguito del parere favorevole espresso, in data 28 marzo 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica, in ordine all'ipotesi di Accordo successivo relativa al personale del Ministero degli Affari Esteri di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 e vista la certificazione positiva della Corte dei conti, in data 11 aprile 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 12 aprile 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione viene sottoscritto l'allegato Accordo Successivo relativo al personale dipendente del Ministero degli Affari Esteri assunto a contratto a tempo indeterminato presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari nonché presso gli Istituti di cultura all'estero: per l'Aran […] e per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali da: Organizzazioni sindacali: Fp/Cgil, Fps/Cisl, Uil/Pa; Confederazioni: Cgil, Cisl, Uil
Titolo I Parte normativa
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato, secondo la legge italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, nonché presso gli istituti italiani di cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.99.
2. Nel testo del presente contratto, il Ministero degli esteri è indicato come "amministrazione", il CCNL per il comparto Ministeri sottoscritto il data 16 febbraio 1999 è indicato come "CCNL".
Art. 2 - Applicazione degli Istituti dei CCNL
1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano i seguenti articoli dei sottoindicati contratti collettivi di lavoro relativi al personale del comparto dei Ministeri con le relative precisazioni rese necessarie dalla peculiarità delle condizioni di lavoro:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
art. 2 - (durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), con esclusione del comma 6; |
art. 12 - (interpretazione autentica dei contratti) |
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:
Art. 2 - (Diritto di assemblea) |
Art. 18 - (Diritti derivanti da invenzione industriale) |
2. Le parti si danno atto che non sono applicabili al personale a contratto le seguenti norme dei sottoindicati contratti collettivi per il personale del comparto dei Ministeri:
A) CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999:
art. 18: (posizioni organizzative) |
art. 29: (aumenti retribuzione base) |
B) Ipotesi di accordo sottoscritta il 31 gennaio 2001:
Art. 4 - (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione) |
Art. 20 - (Contratto di fornitura di lavoro temporaneo) |
3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2, si applicano nei confronti del personale di cui all'art. 1, le norme del presente contratto che modificano gli articoli del CCNL che vengono indicati tra parentesi nella titolazione.
4. Al personale di cui al presente CCNL, si applicano, comunque, ove esistenti, le disposizioni di legge, riguardanti gli istituti di cui al comma 2, destinate alla generalità dei lavoratori. Per il trattamento di trasferta si continua a fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 18 del 1967 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre il trattamento di trasferimento, il trattamento di fine rapporto, le modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali sono disciplinati dal d. lgs. n. 103 del 2000.
Capo II Il sistema di classificazione
Art. 6 - Formazione (art. 26)
1. Nell'ambito dei principi generali definiti dall'art. 26 del CCNL ed ai fini della sua applicazione per la formazione del personale a contratto, con particolare riguardo all'attuazione dell'art. 4, l'amministrazione organizza, nel quadro dei progetti di formazione per il personale, specifici corsi teorico-pratici nella sede di servizio all'estero, privilegiando tecniche telematiche (video conferenze, formazione a distanza, ecc.) che garantiscano il risultato formativo superando le difficoltà logistiche dell'area di assegnazione.
2. Nei casi in cui la formazione abbia caratteristiche di omogeneità e coinvolga più unità di personale in servizio in uffici all'estero diversi e del medesimo ambito territoriale possono essere realizzati, su proposta delle sedi interessate, corsi di formazione in modo congiunto.
Titolo III Norme finali
Art. 14 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel suddetto CCNL, continueranno ad applicarsi le norme del Titolo VI del D.P.R- 18/67 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]