Tipologia: CCNL
Data firma: 16 maggio 1995
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Aran e Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Cisnal, Rdb-Cub, Usppi, Confedir, Cida, Unscp e Fp Cgil, Fils Cisl, Uil Statali, Unsa, Fas Cisal
Comparti: Ministeri, P.A.
Fonte: ARAN

Sommario:

Accordo sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Parte prima
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I:

Art. 1: Campo di applicazione.
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I : Disposizioni generali.

Art. 3 : Obiettivi e strumenti
Art. 4 : Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
Art. 5 : Livelli di contrattazione. Materie e limiti della contrattazione decentrata.
Art. 6 : Composizione delle delegazioni
Capo II: Informazioni e forme di partecipazione
Art. 7 : Informazione
Art. 8 : Esame
Art. 9 : Pari opportunità
Art. 10 : Consultazione
Art. 11 : Forme di partecipazione
Capo III: Diritti sindacali
Art. 12 : Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
Capo IV : Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 : Interpretazione autentica dei contratti
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo I: Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 14 : Contratto individuale di lavoro
Capo II: Particolari tipi di contratto
Art. 15 : Rapporto di lavoro a tempo parziale
Capo III: Struttura del rapporto
Art. 16 : Ferie
Art. 17 : Festività
Art. 18 : Permessi retribuiti
Art. 19 : Orario di lavoro
Art. 20 : Permessi brevi
Art. 21 : Assenze per malattia
Art. 22 : Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Capo IV: Norme disciplinari
Art. 23 : Doveri del dipendente
Art. 24 : Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 25 : Codice disciplinare
Art. 26 : Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 27 : Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 28 : Termini di preavviso
Parte seconda
Titolo I - Trattamento economico
Capo I : La retribuzione

Art. 29 : Struttura della retribuzione
Art. 30 : Aumenti della retribuzione base
Art. 31 : Personale delle qualifiche direttive ad esaurimento
Art. 32 : Effetti dei nuovi stipendi
Capo II: La retribuzione accessoria
Art. 33 : Il contenimento del lavoro straordinario
Art. 34 : Disciplina della retribuzione accessoria
Art. 35 : Il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i Ministeri
Capo III: Produttività
Art. 36 : Il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi
Art. 37 : Il fondo per la qualità della prestazione individuale
Capo IV: Ordinamento e verifica degli oneri
Art. 38 : Istituzione della Commissione sui problemi dell'ordinamento
Art. 39 : Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
Parte terza
Titolo I : Norme finali e transitorie

Art. 40 : Segretari comunali
Art. 41 : Norme transitorie
Art. 42 : Norme finali
Art. 43 : Disapplicazioni
Dichiarazioni congiunte

Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri

A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del D.P.C.M. del 3 marzo 1995, con il quale l’Aran è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del comparto Ministeri, il giorno 16 maggio 1995, alle ore 19 presso la sede dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del Comitato Direttivo […] e le seguenti Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Cisnal, Rdb-Cub, Usppi, Confedir, Cida, Unscp e Fp Cgil, Fils Cisl, Uil Statali, Unsa, Fas Cisal.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Ministeri.
Del predetto CCNL fa parte integrante l’allegato Protocollo d’intesa sui servizi pubblici essenziali.
Si allega, altresì, il “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” definito, ai sensi dell’art. 58 bis del D. L. vo. n. 29/1993, dal Ministro per la Funzione Pubblica con Decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.

Parte prima
Titolo I Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Al fine di raccordare le norme del presente contratto con le disposizioni dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige e delle relative norme di attuazione nonché delle leggi integrative in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano, di amministrazione del relativo personale, di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina e del loro uso negli uffici pubblici si procede entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente contratto ad apposita contrattazione.
3. Negli stessi termini e modalità di cui al comma precedente si procede per raccordare con le norme relative al personale del presente comparto:
- le norme dell'ordinamento del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, disciplinato dal D.P.R. 340/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le norme derivanti dal decreto legge n. 487 del 1993, convertito dalla legge n. 71 del 1994. per il personale dei ruoli del Ministero delle Poste.
4. Entro il 30 giugno 1995 si procede ad apposita contrattazione per definire gli ambiti di applicabilità delle norme di cui al presente contratto alle seguenti categorie:
- personale dipendente dalle Agenzie per l’impiego, di cui all’art. 24 della legge 56/87;
- personale dipendente dall’Amministrazione penitenziaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- personale di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, ai sensi del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. e ai sensi della L. 401/90.
5. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 29 del 1993.

Titolo II Sistema delle relazioni sindacali
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti;
b) esame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 . In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8;
c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Nei casi di urgenza o su materie riservate possono essere adottate modalità e forme diverse da quelle previste alla presente lettera;
e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all’art. 13.

Art. 5 Livelli di contrattazione,materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui ai commi 4 e 5 secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in conformità ai criteri e procedure indicate nell’art. 4.
3. Qualora nella contrattazione decentrata sia necessario ripartire le materie demandate a tale livello devono essere evitate sovrapposizioni o frammentazioni nelle materie stesse e deve essere garantito il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
4. La contrattazione decentrata si svolge a livello di singola Amministrazione nell’ambito degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, sulle seguenti materie:
a) i sistemi di incentivazione della produttività, per quanto concerne:
- i progetti di interesse nazionale e la percentuale di risorse ad essi destinata;
- l'assegnazione e la distribuzione delle risorse destinate alla realizzazione di progetti locali, tenuto conto delle priorità organizzative e di servizio delle singole amministrazioni;
- i criteri per: la individuazione dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e di servizio degli uffici per la partecipazione agli stessi; le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno attuate nei modi e nei tempi risultanti dall’art. 4; la conseguente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi e ai singoli, secondo le regole selettive previste dall'art. 36 del presente contratto,
b) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente impegnative, disagiate, pericolose o dannose e la quota di risorse ad essi destinata;
c) gli accordi di mobilità di cui all’art. 35, 8° comma, del d.lgs. n. 29 del 1993, ed i criteri per l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e gestione della mobilità in caso di esuberi; in particolare, per l'attuazione della mobilità volontaria all'interno della Amministrazione, anche nei casi in cui si tratti di mobilità all'estero ;
d) le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
5. Presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico di livello dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n. 29 del 1993 , la trattativa decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) i progetti di produttività di interesse locale;
b) i criteri generali per la individuazione dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e di servizio degli uffici, per la partecipazione agli stessi, per la valutazione dei risultati e per la corrispondente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi ed ai singoli secondo le regole selettive previste dall'art. 36;
c) i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili.
d) modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero;
e) implicazioni, in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti, delle innovazioni organizzative e tecnologiche, nonché delle modifiche delle funzioni e delle strutture amministrative nell’ambito dei livelli di inquadramento;
6. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività ed è quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati raggiunti.
7. I contratti decentrati non possono comportare né direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

Art. 6 Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del d.lgs n. 29 del 1993, la delegazione trattante in sede decentrata è costituita:
I - A livello di amministrazione
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
-da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- per la composizione della delegazione trattante di parte sindacale si conferma la disciplina attualmente vigente fino al 30 giugno 1995.
II - Nelle sedi centrali o sedi distaccate di amministrazioni centrali e negli uffici periferici di livello dirigenziale
a) Per la parte pubblica:
- dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto decentrato.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dalle RSU,
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 12, lett. b),
- da rappresentanti di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del d. lgs n. 29 del 1993.

Capo II Informazione e forme di partecipazione
Art. 7 Informazione

1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie, individuate dal d. lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto , l'amministrazione fornisce un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
d) definizione delle piante organiche;
e) criteri generali di organizzazione degli uffici;
f) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati, riguardanti:
- stato dell'occupazione e politiche degli organici;
- parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
- distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, ai sensi degli artt. 36 e 37.
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
-concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
A tale scopo è previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
5. L'articolazione dell'orario degli uffici deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine dell’armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti tenuto conto della presenza di adeguati servizi sociali.

Art. 8 Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 6, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell’articolo 10 del d. lgs n. 29 del 1993 :
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività degli uffici;
Sono inoltre oggetto di esame, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 29 del 1993, le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante il periodo di durata dell’esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni quindici dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 10 Consultazione
1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3, lett. c), procede alla consultazione :
- delle rappresentanze di cui all'art. 6 nel caso previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, e negli altri casi previsti da altre disposizioni di legge o contrattuali;
- del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 11 Forme di partecipazione
1. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione decentrata, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell’amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
2. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, la formazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, a richiesta, sono costituite, a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, Commissioni bilaterali o Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi agli argomenti trattati - che l’Amministrazione è tenuta a fornire - o di formulare proposte in ordine agli stessi temi. Per la pari opportunità continuano ad operare i comitati istituiti ai sensi dell'articolo 41 del DPR 8 maggio 1987 n. 266 ed art. 20 del DPR 17 gennaio 1990, n. 44.
3. La composizione degli organismi di cui al comma 2, che non hanno natura negoziale, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata presenza femminile.

Capo III Diritti sindacali
Art. 12 Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro

1. Le forme di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) previste dai protocolli di intesa Aran - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 nonché dal protocollo d'intesa Aran - Organizzazioni sindacali del comparto del 12.5.1994 , ferma restando l’applicabilità dell’art. 19 della legge n. 300/1970 per le Organizzazioni sindacali stipulanti tale accordo;
b) le rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai protocolli di cui alla lettera a) e che siano maggiormente rappresentative nei luoghi di lavoro, in base alla normativa sinora vigente.

Capo IV Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 13 Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 53, del d.lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata . La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, del d.lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con le medesime modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, terzo comma, del d.lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 del d.lgs n. 29 del 1993.

Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 14 Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto. nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
[…]

Capo III Struttura del rapporto
Art. 16 Ferie

[…]
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
[…]
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
[…]

Art. 19 Orario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’orario di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 8 del presente contratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17. comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.
- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- turnazioni: da attivare ai sensi dell’art. 12 del DPR 266/87, nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria.
Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
5. Al fine di completare la disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all’orario di lavoro, nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà entro il 31 marzo 1995 ad apposita contrattazione.

Art. 20 Permessi brevi
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

Capo IV Norme disciplinari
Art. 23 Doveri del dipendente

[…]
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca ille-cito amministrativo;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
[…]
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 24 Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
[…]

Art. 25 Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
- alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel
biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica al dipendente per:
- inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
- condotta non conforme a principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
- inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
- rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della l. n. 300/70;
- insufficiente rendimento;
[…]
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per:
- recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
- assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
[…]
- minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
- atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
4. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
- recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 3, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
[…]
- persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
[…]
5. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
[…]
d) commissione, in genere, di fatti o atti dolosi, non ricompresi nella lettera "a", anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]
9. Le mancanze non espressamente previste nella presente elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di cui all'articolo 23 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

Parte seconda
Titolo I Trattamento economico
Capo IV Ordinamento e verifica degli oneri
Art. 38 Istituzione della Commissione per la revisione dell’ordinamento

1 - È istituita una Commissione composta da rappresentanti dell’Aran e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza sull’attuale sistema di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per la revisione dell’ordinamento, con particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto anche della esperienza acquisita e delle realtà presenti nei diversi paesi europei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità del necessario riaccorpamento all’interno di ciascuna qualifica funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura economica.
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute e che si prospettano nell’organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree di inquadramento professionale, quali l’informatica;
d) all’impiego reale del personale con particolare riferimento alle situazioni di scostamento fra compiti effettivamente svolti ed inquadramenti in atto, nonché alle modalità con cui dette situazioni si manifestano (durata, attribuzione delle funzioni, relazione con l’assetto delle piante organiche e con la loro rideterminazione in attuazione del d.lgs. n. 29 del 1993).
2. La Commissione si riunirà entro il 31 marzo 1995 e terminerà i propri lavori entro il 30 settembre 1995, formulando proposte organiche sui singoli punti indicati nel comma precedente.

Parte terza
Titolo I Norme finali e transitorie
Capo I
Art. 42 Norma finale

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 30 giugno 1995.
3. Le integrazioni al presente contratto, derivanti dal precedente comma 2, nonché da ogni altra intesa prevista nel contratto medesimo, non possono comportare costi aggiuntivi, né altri oneri a carico delle parti.