Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 22 ottobre 1997
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Ministeri, P.A.
Fonte: ARAN

Sommario:

Art. 1 [art. 12 bis Contributi sindcali]
Art. 2 [art. 14 bis Periodo di prova]
Art. 3 [art. 18 bis Tutela della maternità]
Art. 4
• [art. 22 bis Lavoratori disabili]
• [art. 22 ter Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica]
• [art. 22 quater Servizio militare]
• [art. 22 quinquies Aspettativa]
• [art. 22 sexties Formazione]
Art. 5 [art. 28 bis Accordi di mobilità]
Art. 6
• [art. 28 ter Termini di preavviso]
• [art. 28 quater Cause di cessazione del rapporto di lavoro]
• [art. 28 quinquies Obblighi delle parti]
Art. 7
Art. 8 Disapplicazioni
Allegato A
Dichiarazioni congiunte

Contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, e di seguito denominato “ CCNL “, è integrato dalle seguenti disposizioni:

Art. 3
1. I commi 7 e 8 dell’art. 18 sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:
Art. 18 bis Tutela della maternità
1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni della legge 30/12/1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9/12/1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che seguono.
[…]
6. Ferma restando l’applicazione dell’art. 3 della legge 1204/71, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporti una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psicofisico.

Art. 4
1. Nel CCNL Ministeri, Parte prima, Titolo III, Capo III, dopo l’art. 22 sono aggiunti i seguenti articoli:
“Art. 22 bis Lavoratori disabili
1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 11, avente anche compiti di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia, ed in particolare sulla applicazione dell’art. 24 della legge n. 104 del 1992 per quel che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. I permessi retribuiti per garantire il diritto allo studio, di cui all’art. 3 del DPR n. 395 del 1988, possono essere concessi dalle amministrazioni anche per la partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti socialmente svantaggiati sul piano lavorativo.
Tali permessi vengono concessi nel rispetto del limite del 3% delle unità in servizio e dell’ordine di priorità di cui all’art. 17 del DPR n. 44 del 1990.

Art. 22 ter Mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell’Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore.
2. L’eventuale ricollocazione del dipendente riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie del profilo rivestito, previo corso di riqualificazione, in altro profilo professionale appartenente alla medesima qualifica funzionale, o anche a qualifica inferiore, è regolata da appositi criteri stabiliti dall’Amministrazione d’intesa con le organizzazioni sindacali.
3. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti può essere presentata dal dipendente dichiarato inidoneo dai competenti organi , entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
4. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella qualifica inferiore, conserva ad personam il trattamento retributivo già in godimento senza riassorbimento dello stesso.

Art. 22 sexties Formazione
1. Le parti individuano nella formazione continua un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi lavorativi del personale di nuova assunzione, al fine di promuovere l’ innalzamento del livello qualitativo dei servizi e delle attività di istituto.
2. L’attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione. In ragione della distribuzione del personale in aree professionali la formazione si articola in formazione di base, formazione specifica, riqualificazione, riconversione e specializzazione.
3. Le Amministrazioni, sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa alla formazione e del Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico siglato da Governo e Parti Sociali, nell’ ambito dei propri piani di sviluppo e sulla base delle risorse disponibili, definiscono e realizzano, in base all’art. 5 del CCNL Ministeri, i programmi delle attività formative avvalendosi, secondo le norme di legge in vigore, della collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e Scuole di formazione esistenti presso le Amministrazioni stesse, delle Università e di altri soggetti pubblici e società private specializzate nel settore.
4. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall’Amministrazione ai sensi del comma precedente.
5. Le iniziative di formazione riguardano tutto il personale a tempo indeterminato; i programmi definiscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo. I programmi dei corsi di aggiornamento sono finalizzati all’ obbiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni da svolgere, e tengono conto:
- della normativa vigente da applicare;
- delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell’ambiente di lavoro
- delle innovazioni introdotte nell’utilizzo delle risorse umane, organizzative e tecnologiche;
6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attraverso l’ attribuzione di un apposito titolo.
7. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’ Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi si svolgono di regola a livello regionale, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti, in particolare delle donne.
8. L’Amministrazione individua i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base di criteri generali definiti ai sensi dell’art. 5 del CCNL e verificati ai sensi dell’art. 7 dello stesso CCNL, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dei vari uffici, nonché di riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 61, lettera c) del d.lgs. n. 29 del 1993.
9. Per figure professionali elevate e/o particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare corsi specifici , anche non previsti dai programmi dell’Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente, con permessi non retribuiti.

Art. 7
1. Al testo del presente contratto integrativo del CCNL del comparto ministeri è accluso l’Allegato A, riguardante l’applicazione della disciplina in materia di:
- part-time;
- festività del Santo Patrono;
- permessi retribuiti ;
- orario di lavoro;
- assenze per malattia;
- indennità di amministrazione;
- sanzioni disciplinari
[…]

Allegato A
[…]
4. Applicazione dell’art. 19 del CCNL:
- a) il diritto del dipendente ad usufruire o meno della pausa prevista nell’ambito dell’orario giornaliero, quando questo superi le sei ore, va esercitato in un quadro di programmazione generale dell’orario di servizio e di lavoro, definito in sede di esame congiunto tra le parti a livello locale, come previsto dalle norme contrattuali;
- b) la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge (es. in corso di udienze giudiziarie, di operazioni di sdoganamento, ecc.)
[…]

Dichiarazioni congiunte
[…]
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa perché le Amministrazioni adottino atti organizzativi e procedimenti tempestivi ed idonei ad assicurare la corretta applicazione di quanto previsto dal presente accordo in materia di aspettativa non retribuita.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che, con l’art. 43 del CCNL del comparto ministeri e con l’art. 9 del presente contratto integrativo, le stesse parti hanno inteso facilitare l’opera di individuazione delle normative che risultano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti, in virtù di quanto dispone l’art. 72, 1° comma del d.lg. 29/1993. Le clausole hanno dunque una funzione meramente ricognitiva, in quanto l’inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dall’art. 72, 1° comma del d.lg. 29/1993 e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l’istituto del rapporto di lavoro.